opencaselaw.ch

BH.2006.25

Bundesstrafgericht · 2006-11-09 · Italiano CH

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)

Sachverhalt

A. A. è stata arrestata il 22 aprile 2006 a San Martin (Antille olandesi) durante un viaggio che da Port of Spain (Trinidad e Tobago) l’avrebbe portata prima a Parigi e poi a Zurigo. Durante un controllo doganale all’aeroporto di San Martin, le autorità di polizia di quel paese hanno infatti rinvenuto 4,2 chilo- grammi di cocaina nascosti nel suo bagaglio. Il 1° giugno 2006 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI), relazionando l’accaduto con l’attività criminale contestata al padre, B., ha deciso di estendere la proce- dura penale in corso in Svizzera anche alla figlia per titolo di appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260bis CP) e per viola- zione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup). Con mandato di arresto del 6 giugno 2006, l’UGI ne ha ordinato quindi l’arresto preventivo. Su richiesta dell’autorità inquirente elvetica, il 13 giugno 2006 l’Ufficio federale di giustizia ha presentato alle autorità delle Antille olandesi una domanda di estradizione dell’indagata, la quale è stata estradata il 6 ottobre scorso e posta in detenzione preventiva presso il pe- nitenziario cantonale “La Stampa”. Con decisione del 7 ottobre 2006, il giu- dice istruttore federale, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei pericoli di collusione e di fuga, ha confermato l’arresto.

B. Dissentendo da questa decisione, il 12 ottobre 2006 A. è insorta con un re- clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contestando preliminarmente la competenza delle autorità svizzere e la- mentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. L’indagata chiede nel contempo di esse- re posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

C. Con osservazioni del 20 ottobre 2006, l’UGI propone la conferma della de- cisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

La reclamante, con replica del 25 ottobre 2006, accompagnata dal formula- rio compilato concernente la domanda di assistenza giudiziaria, ribadisce le conclusioni espresse in sede di reclamo, chiedendo inoltre di poter accede- re a tutti gli atti relativi alla richiesta d’estradizione e alla procedura di assi- stenza giudiziaria.

Con duplica del 2 novembre 2006 l’UGI postula la reiezione della domanda di accesso completo agli atti. Sebbene interpellato su tale questione, il MPC non ha inoltrato osservazione alcuna.

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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e- sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

E. 1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ri- corrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata 7 ottobre

2006. Essa è stata notificata alla reclamante il medesimo giorno; il reclamo, interposto il 12 ottobre 2006, è dunque tempestivo. La legittimazione a ri- correre dell’indagata è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).

E. 2 Il diritto di accedere agli atti di un incarto - alla stregua di quello di esamina- re le prove assunte dall’autorità - rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui- scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce- zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo all’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Zu-

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rigo 2006, n. 889; v. anche MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sanci- to che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giuri- sprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. Il rispetto del principio della proporzionalità presuppone che venga negato l’accesso solo agli atti dell’incarto per le quali esista effettivamente un interesse legittimo alla non- comunicazione. In assenza di un tale interesse l’autorità non può rifiutare l’accesso agli atti (DTF 125 I 257 consid. 3b).

E. 2.1 Nella fattispecie, la reclamante chiede di poter accedere a tutti gli atti in re- lazione alla procedura di estradizione e a quella di assistenza giudiziaria al- le Antille olandesi. Nella sua duplica del 2 novembre 2006, l’UGI rileva che tutti gli atti inerenti all’estradizione nonché la richiesta di assistenza del 24 luglio 2006 sono stati comunicati al legale dell’indagata mediante le sue osservazioni del 20 ottobre 2006, precisando di non disporre degli atti della procedura di estradizione messa in atto dalle autorità richieste. Per quanto attiene invece alla documentazione prodotta dalle autorità estere in seguito alle richieste d’assistenza svizzere, l’UGI ritiene giustificato, in questa fase iniziale dell’istruzione, limitarne l’accesso all’indagata a causa del pericolo di collusione.

Le considerazioni espresse dall’UGI, che appaiono sufficientemente moti- vate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non può essere escluso (v. consid. 5.2): la particolare natura del procedimento in esame, che ri- guarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizza- zione criminale di tipo mafioso agente a livello transnazionale, e apparen- temente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguar- danti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Vi è inoltre da rilevare che l’autorità inquirente deve poter disporre del tempo materiale per analizzare e valutare gli atti provenienti dalle Antille olandesi – la documentazione è stata consegnata alle autorità elvetiche il

E. 2.2 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio dell’inchiesta – che per la reclamante si situa in una fase iniziale -, le limita- zioni imposte alla consultazione degli atti non possono essere ritenute lesi- ve del principio della proporzionalità; in altre parole, l’UGI non ha sinora abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.

3. Il Codice penale svizzero si applica, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l’estradizione è ammessa dal di- ritto svizzero, se l’imputato si trova nella Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione. Si applica però la legge straniera se è più favorevole all’imputato (art. 6 n. 1 CP).

La reclamante contesta, a torto, la competenza delle autorità elvetiche per il perseguimento dei fatti avvenuti a San Martin. Le condizioni elencate dal- la disposizione summenzionata sono infatti adempiute nella fattispecie. A. è cittadina svizzera (e italiana) ed è stata estradata alla Svizzera su richiesta del giudice istruttore federale. Sia la Svizzera che le Antille olandesi hanno aderito alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1), il cui art. 2

n. 1 prevede, tra le varie condizioni poste per l’estradizione, il rispetto del principio della doppia punibilità. Orbene, come rettamente rilevato dal giu- dice istruttore federale, le autorità delle Antille olandesi non avrebbero con- cesso l’estradizione alla Svizzera se il reato contestato a A. non fosse pu- nibile anche in quel paese. La competenza svizzera è dunque data. Non spetta d’altronde alla Corte dei reclami penali ma all’autorità del merito sta- bilire quale diritto, se quello delle Antille olandesi o quello svizzero, si appli- ca alla fattispecie.

4. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (n. 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (n. 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità

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derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci- sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri- to a due imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora a- dempiute nella fattispecie.

I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez- za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio- ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap- parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna- le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

4.1 In concreto, la reclamante è detenuta dal 22 maggio 2006. Vi è tuttavia da precisare che la medesima è direttamente a disposizione delle autorità el- vetiche unicamente dal 7 ottobre 2006. Se l’inchiesta aperta nei suoi con- fronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nem- meno può essere considerata nella sua fase conclusiva. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire della reclamante, ma coinvolge altri soggetti, tra cui il padre, B., inseriti o facenti capo ad un'uni- ca struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui oc- corre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co- imputati.

Nelle osservazioni al reclamo, il MPC evidenzia la necessità di procedere ancora a diversi atti di indagine, ossia: confronti con altri imputati, rogatorie internazionali volte a verificare i fatti descritti dalla reclamante, acquisizione della documentazione e dei mezzi di prova provenienti dall’estero, accer- tamenti di natura patrimoniale (v. act. 3, pag. 5). L’inchiesta, tenuto conto anche di quanto già affermato dal Tribunale federale nell’ambito di un ana- logo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006 consid. 2.2.3), si situa in una fase relativamente avanzata; cionono- stante, a questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, soprattutto tenuto conto degli atti istruttori ancora da eseguire tendenti a verificare la posizione della reclamante.

4.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una va- sta inchiesta internazionale. La reclamante è sospettata di aver violato la legge federale sugli stupefacenti e di aver partecipato o/e sostenuto un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP che ha operato a li-

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vello transnazionale per parecchi anni. All’indagata si rimprovera in partico- lare, come si evince dalla decisione impugnata, di aver trasportato un gros- so quantitativo di sostanza stupefacente destinata con ogni probabilità al mercato elvetico. Il tipo di droga, la cocaina – si tratta dello stesso tipo di sostanza oggetto dei traffici che vedono implicato il padre -, nonché il quan- titativo sequestrato alimentano il sospetto che dietro l’operazione scoperta dalle autorità straniere possa esserci l’organizzazione criminale di cui B. è sospettato di fare parte (sull’esistenza di un’organizzazione criminale cfr. le varie sentenze già emesse da questo Tribunale concernente altri co- imputati, in particolare quelle relative a B., TPF BH.2005.17 e BH.2005.48). Tale sospetto è inoltre rafforzato dalla giovane età e dalla situazione pro- fessionale e patrimoniale dell’indagata. Quest’ultima ha infatti dichiarato che, prima di recarsi nelle Antille olandesi, la totalità delle sue disponibilità finanziarie ammontava a circa fr. 9'000.- (v. act. 3.3, pag. 5) e di aver svol- to, non senza interruzioni, essenzialmente l’attività di cameriera in vari ri- storanti in Svizzera e all’estero (v. act. 3.2, pagg. 3 e segg.). Una delle spiegazioni più probabili legate al possesso di un così ingente quantitativo di droga da parte dell’indagata sarebbe dunque l’appoggio ricevuto dall’organizzazione criminale oggetto dell’inchiesta, la cui cellula svizzera sarebbe capeggiata dal padre (v. sentenza TPF BH.2006.11 consid. 2.2). Giova infine ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affer- mare che relazioni con membri di un’organizzazione criminale possono senz’altro costituire seri indizi di appartenenza e/o sostegno all’organizza- zione in questione (sentenza 1S.3+4/2004 del 13 agosto 2004 consid. 3.3).

4.3 Sulla base di quanto precede, si può ammettere che a carico della recla- mante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo alla violazione della legge federale sugli stupefacenti e al reato di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale. Del resto, nel reclamo l’indagata si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazio- ni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Ella misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato con- creto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Stra- frecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; M. FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Straf-

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recht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi a carico della reclamante, soprattutto quelli relativi all’accusa di appartenenza o/e sostegno ad un’organizzazione criminale.

E. 5 La reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

E. 5.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve- nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provviso- ria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alte- rarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nel- le grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segre- te, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

E. 5.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC la collusio- ne attraverso l’illecito contatto con le persone che ancora devono essere in- terrogate sarebbe pratica già riscontrata in diversi imputati nel presente procedimento, ragione per cui il pericolo sarebbe del tutto concreto. Dagli atti d’inchiesta ancora da eseguire emergerebbe in modo inequivocabile un evidente rischio di collusione.

La presente autorità ritiene esistano elementi sufficienti atti a confermare l’esistenza del pericolo di collusione. Innanzi tutto, il tono ed il contenuto della conversazione telefonica del 29 aprile 2004 intercorsa tra l’imputata ed il padre permette di affermare che la prima conosce i problemi giudiziari del secondo. Conformandosi al comportamento più volte rilevato nelle con- versazioni telefoniche tra membri sospettati di appartenere all’organizza- zione criminale sotto inchiesta, l’indagata non pone ulteriori e più precise domande, accettando il tono criptato della conversazione, senza formulare opposizione alcuna alle istruzioni del padre. Questo atteggiamento accon-

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discendente e di sottomissione potrebbe favorire la collusione tra B. e la fi- glia, tramite istruzioni sull’atteggiamento da adottare in futuro e su eventuali persone da contattare per salvaguardare le loro rispettive posizioni proces- suali o per portare avanti le attività illecite dell’organizzazione. Un concreto pericolo di collusione può inoltre ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di atti istruttori ancora da eseguire (v. act. 3, pag. 5), visto che quasi tutti gli indagati sono in libertà. Per il mo- mento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa. Per essere riconfermata in avvenire, essa dovrà tuttavia materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell’indagata (contatti avuti dall’indagata con altri membri dell’organizzazione, tentativi di contattare altre persone coinvolte nell’in- chiesta, condizionamento di testimoni, ecc.)

E. 6 La reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Cittadina svizzera e italiana, l’imputata avrebbe i propri legami affettivi (la madre e tre fratelli) e lavorativi a Zurigo. Ad ogni modo, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva (consegna del passaporto o altri mezzi di controllo).

E. 6.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni- camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li- bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat- tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

E. 6.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo. I reati contestati alla reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere pesante. Giova ricordare che l’indagata è stata arrestata all’estero e che la stessa, inizialmente, sembra essersi opposta all’estradizione alla Svizzera. Tenuto conto della disinvoltura dimostrata nello spostarsi (v. act. 3.2, pag. 4 e segg.) ed dei contatti esistenti con l’estero (si pensi soprattutto al ristorante del padre in Spagna e ai parenti in Italia), la possibilità di darsi alla fuga è tutt’altro che remota. Questo insieme di circostanze, unitamente alla pro- spettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedi- mento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga

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verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti risulta d’attualità, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono la madre e i suoi fratelli). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

E. 7 La reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (cinque mesi).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca- rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; TPF BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità del- le imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagata (v. consid. 4.2-4.3, supra), la pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare rischia di essere molto severa. A confronto di una possibile pena pluriennale, una detenzione preventiva di cinque mesi risulta quindi ancora proporzionata.

E. 8 Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli art. 146-161 della legge federale sull’organizza- zione giudiziaria (art. 30 LTPF in relazione con l’art. 245 PP; cfr. ugualmen- te art. 149 OG). Secondo l’art. 150 cpv. 1 OG, chiunque adisce il Tribunale penale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spe- se presunte del processo (art. 153 e 153a OG). Il Tribunale penale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG) e può, se occorre, far assistere questa parte da un avvocato (art. 152 cpv. 2 OG). Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ri- petibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fon- damentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finan- ziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla le-

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gislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfa- re i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spe- se giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 con- sid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

E. 8.1 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell’ambito del- le procedure di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF BV.2005.16 del 7 giugno 2005 consid. 2.1, pag. 4 in basso, e BH.2005.28 del 14 ottobre 2005 consid. 6.1, pag. 9).

E. 8.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com- plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com- pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli ob- blighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e e- sente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a).

E. 8.3 Nella fattispecie, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla re- clamante è manifestamente lacunosa. Il formulario destinato alla raccolta dei dati necessari alla valutazione della situazione finanziaria dell’imputata è stato solo parzialmente compilato, risultando oltremodo impreciso. Ad esempio, sotto il titolo “Fortuna. Conti bancari, libretti di risparmio e titoli” del formulario la reclamante omette di riportare il saldo del suo conto cor-

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rente postale, limitandosi a dichiarare “conto postale in rosso”. Ai capitoli “Debiti. Crediti e prestiti” e “Debiti. Imposte comunali, cantonali e federali da pagare”, l’imputata menziona quali suoi creditori il suo “locatore (forse)” ri- spettivamente il “fisco (forse)”, omettendo qualsiasi cifra. In definitiva, il to- tale dei debiti risulta “sconosciuto”. Oltre alle imprecisioni appena descritte, è d’uopo rilevare che alla presente autorità non è pervenuto nessun docu- mento atto a provare le poche informazioni contenute nel formulario (vedi ad esempio l’elenco delle spese: affitto, assicurazione malattia, assicura- zione economia domestica e responsabilità civile, ecc.). Vista la motivazio- ne insufficiente della richiesta, quindi la mancata dimostrazione dello stato d’indigenza dell’indagata, la richiesta di assistenza giudiziaria non può es- sere accolta.

E. 9 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 9 novembre 2006 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall’avv. Riccardo Balmelli,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Istanza che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2006.25

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Fatti: A. A. è stata arrestata il 22 aprile 2006 a San Martin (Antille olandesi) durante un viaggio che da Port of Spain (Trinidad e Tobago) l’avrebbe portata prima a Parigi e poi a Zurigo. Durante un controllo doganale all’aeroporto di San Martin, le autorità di polizia di quel paese hanno infatti rinvenuto 4,2 chilo- grammi di cocaina nascosti nel suo bagaglio. Il 1° giugno 2006 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI), relazionando l’accaduto con l’attività criminale contestata al padre, B., ha deciso di estendere la proce- dura penale in corso in Svizzera anche alla figlia per titolo di appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260bis CP) e per viola- zione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup). Con mandato di arresto del 6 giugno 2006, l’UGI ne ha ordinato quindi l’arresto preventivo. Su richiesta dell’autorità inquirente elvetica, il 13 giugno 2006 l’Ufficio federale di giustizia ha presentato alle autorità delle Antille olandesi una domanda di estradizione dell’indagata, la quale è stata estradata il 6 ottobre scorso e posta in detenzione preventiva presso il pe- nitenziario cantonale “La Stampa”. Con decisione del 7 ottobre 2006, il giu- dice istruttore federale, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei pericoli di collusione e di fuga, ha confermato l’arresto.

B. Dissentendo da questa decisione, il 12 ottobre 2006 A. è insorta con un re- clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contestando preliminarmente la competenza delle autorità svizzere e la- mentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. L’indagata chiede nel contempo di esse- re posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

C. Con osservazioni del 20 ottobre 2006, l’UGI propone la conferma della de- cisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

La reclamante, con replica del 25 ottobre 2006, accompagnata dal formula- rio compilato concernente la domanda di assistenza giudiziaria, ribadisce le conclusioni espresse in sede di reclamo, chiedendo inoltre di poter accede- re a tutti gli atti relativi alla richiesta d’estradizione e alla procedura di assi- stenza giudiziaria.

Con duplica del 2 novembre 2006 l’UGI postula la reiezione della domanda di accesso completo agli atti. Sebbene interpellato su tale questione, il MPC non ha inoltrato osservazione alcuna.

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Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e- sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ri- corrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata 7 ottobre

2006. Essa è stata notificata alla reclamante il medesimo giorno; il reclamo, interposto il 12 ottobre 2006, è dunque tempestivo. La legittimazione a ri- correre dell’indagata è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).

2. Il diritto di accedere agli atti di un incarto - alla stregua di quello di esamina- re le prove assunte dall’autorità - rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui- scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce- zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo all’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Zu-

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rigo 2006, n. 889; v. anche MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sanci- to che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giuri- sprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. Il rispetto del principio della proporzionalità presuppone che venga negato l’accesso solo agli atti dell’incarto per le quali esista effettivamente un interesse legittimo alla non- comunicazione. In assenza di un tale interesse l’autorità non può rifiutare l’accesso agli atti (DTF 125 I 257 consid. 3b).

2.1 Nella fattispecie, la reclamante chiede di poter accedere a tutti gli atti in re- lazione alla procedura di estradizione e a quella di assistenza giudiziaria al- le Antille olandesi. Nella sua duplica del 2 novembre 2006, l’UGI rileva che tutti gli atti inerenti all’estradizione nonché la richiesta di assistenza del 24 luglio 2006 sono stati comunicati al legale dell’indagata mediante le sue osservazioni del 20 ottobre 2006, precisando di non disporre degli atti della procedura di estradizione messa in atto dalle autorità richieste. Per quanto attiene invece alla documentazione prodotta dalle autorità estere in seguito alle richieste d’assistenza svizzere, l’UGI ritiene giustificato, in questa fase iniziale dell’istruzione, limitarne l’accesso all’indagata a causa del pericolo di collusione.

Le considerazioni espresse dall’UGI, che appaiono sufficientemente moti- vate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non può essere escluso (v. consid. 5.2): la particolare natura del procedimento in esame, che ri- guarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizza- zione criminale di tipo mafioso agente a livello transnazionale, e apparen- temente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguar- danti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Vi è inoltre da rilevare che l’autorità inquirente deve poter disporre del tempo materiale per analizzare e valutare gli atti provenienti dalle Antille olandesi – la documentazione è stata consegnata alle autorità elvetiche il 5 e 6 ottobre 2006 - e per ordinare quindi ulteriori atti d’istruzione necessari a chiarire la posizione della reclamante e di eventuali altre persone coinvol- te nel trasporto della sostanza stupefacente sequestrata (v. consid. 5.2). Risulta peraltro che, pur con le limitazioni sinora imposte, la reclamante ha

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potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto delle accuse a suo carico, ciò che le ha permesso di interporre reclamo avverso la decisione qui contestata.

2.2 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio dell’inchiesta – che per la reclamante si situa in una fase iniziale -, le limita- zioni imposte alla consultazione degli atti non possono essere ritenute lesi- ve del principio della proporzionalità; in altre parole, l’UGI non ha sinora abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.

3. Il Codice penale svizzero si applica, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l’estradizione è ammessa dal di- ritto svizzero, se l’imputato si trova nella Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione. Si applica però la legge straniera se è più favorevole all’imputato (art. 6 n. 1 CP).

La reclamante contesta, a torto, la competenza delle autorità elvetiche per il perseguimento dei fatti avvenuti a San Martin. Le condizioni elencate dal- la disposizione summenzionata sono infatti adempiute nella fattispecie. A. è cittadina svizzera (e italiana) ed è stata estradata alla Svizzera su richiesta del giudice istruttore federale. Sia la Svizzera che le Antille olandesi hanno aderito alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1), il cui art. 2

n. 1 prevede, tra le varie condizioni poste per l’estradizione, il rispetto del principio della doppia punibilità. Orbene, come rettamente rilevato dal giu- dice istruttore federale, le autorità delle Antille olandesi non avrebbero con- cesso l’estradizione alla Svizzera se il reato contestato a A. non fosse pu- nibile anche in quel paese. La competenza svizzera è dunque data. Non spetta d’altronde alla Corte dei reclami penali ma all’autorità del merito sta- bilire quale diritto, se quello delle Antille olandesi o quello svizzero, si appli- ca alla fattispecie.

4. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (n. 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (n. 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità

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derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci- sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri- to a due imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora a- dempiute nella fattispecie.

I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez- za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio- ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap- parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna- le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

4.1 In concreto, la reclamante è detenuta dal 22 maggio 2006. Vi è tuttavia da precisare che la medesima è direttamente a disposizione delle autorità el- vetiche unicamente dal 7 ottobre 2006. Se l’inchiesta aperta nei suoi con- fronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nem- meno può essere considerata nella sua fase conclusiva. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire della reclamante, ma coinvolge altri soggetti, tra cui il padre, B., inseriti o facenti capo ad un'uni- ca struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui oc- corre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co- imputati.

Nelle osservazioni al reclamo, il MPC evidenzia la necessità di procedere ancora a diversi atti di indagine, ossia: confronti con altri imputati, rogatorie internazionali volte a verificare i fatti descritti dalla reclamante, acquisizione della documentazione e dei mezzi di prova provenienti dall’estero, accer- tamenti di natura patrimoniale (v. act. 3, pag. 5). L’inchiesta, tenuto conto anche di quanto già affermato dal Tribunale federale nell’ambito di un ana- logo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006 consid. 2.2.3), si situa in una fase relativamente avanzata; cionono- stante, a questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, soprattutto tenuto conto degli atti istruttori ancora da eseguire tendenti a verificare la posizione della reclamante.

4.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una va- sta inchiesta internazionale. La reclamante è sospettata di aver violato la legge federale sugli stupefacenti e di aver partecipato o/e sostenuto un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP che ha operato a li-

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vello transnazionale per parecchi anni. All’indagata si rimprovera in partico- lare, come si evince dalla decisione impugnata, di aver trasportato un gros- so quantitativo di sostanza stupefacente destinata con ogni probabilità al mercato elvetico. Il tipo di droga, la cocaina – si tratta dello stesso tipo di sostanza oggetto dei traffici che vedono implicato il padre -, nonché il quan- titativo sequestrato alimentano il sospetto che dietro l’operazione scoperta dalle autorità straniere possa esserci l’organizzazione criminale di cui B. è sospettato di fare parte (sull’esistenza di un’organizzazione criminale cfr. le varie sentenze già emesse da questo Tribunale concernente altri co- imputati, in particolare quelle relative a B., TPF BH.2005.17 e BH.2005.48). Tale sospetto è inoltre rafforzato dalla giovane età e dalla situazione pro- fessionale e patrimoniale dell’indagata. Quest’ultima ha infatti dichiarato che, prima di recarsi nelle Antille olandesi, la totalità delle sue disponibilità finanziarie ammontava a circa fr. 9'000.- (v. act. 3.3, pag. 5) e di aver svol- to, non senza interruzioni, essenzialmente l’attività di cameriera in vari ri- storanti in Svizzera e all’estero (v. act. 3.2, pagg. 3 e segg.). Una delle spiegazioni più probabili legate al possesso di un così ingente quantitativo di droga da parte dell’indagata sarebbe dunque l’appoggio ricevuto dall’organizzazione criminale oggetto dell’inchiesta, la cui cellula svizzera sarebbe capeggiata dal padre (v. sentenza TPF BH.2006.11 consid. 2.2). Giova infine ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affer- mare che relazioni con membri di un’organizzazione criminale possono senz’altro costituire seri indizi di appartenenza e/o sostegno all’organizza- zione in questione (sentenza 1S.3+4/2004 del 13 agosto 2004 consid. 3.3).

4.3 Sulla base di quanto precede, si può ammettere che a carico della recla- mante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo alla violazione della legge federale sugli stupefacenti e al reato di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale. Del resto, nel reclamo l’indagata si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazio- ni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Ella misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato con- creto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Stra- frecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; M. FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Straf-

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recht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi a carico della reclamante, soprattutto quelli relativi all’accusa di appartenenza o/e sostegno ad un’organizzazione criminale.

5. La reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

5.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve- nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provviso- ria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alte- rarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nel- le grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segre- te, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

5.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC la collusio- ne attraverso l’illecito contatto con le persone che ancora devono essere in- terrogate sarebbe pratica già riscontrata in diversi imputati nel presente procedimento, ragione per cui il pericolo sarebbe del tutto concreto. Dagli atti d’inchiesta ancora da eseguire emergerebbe in modo inequivocabile un evidente rischio di collusione.

La presente autorità ritiene esistano elementi sufficienti atti a confermare l’esistenza del pericolo di collusione. Innanzi tutto, il tono ed il contenuto della conversazione telefonica del 29 aprile 2004 intercorsa tra l’imputata ed il padre permette di affermare che la prima conosce i problemi giudiziari del secondo. Conformandosi al comportamento più volte rilevato nelle con- versazioni telefoniche tra membri sospettati di appartenere all’organizza- zione criminale sotto inchiesta, l’indagata non pone ulteriori e più precise domande, accettando il tono criptato della conversazione, senza formulare opposizione alcuna alle istruzioni del padre. Questo atteggiamento accon-

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discendente e di sottomissione potrebbe favorire la collusione tra B. e la fi- glia, tramite istruzioni sull’atteggiamento da adottare in futuro e su eventuali persone da contattare per salvaguardare le loro rispettive posizioni proces- suali o per portare avanti le attività illecite dell’organizzazione. Un concreto pericolo di collusione può inoltre ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di atti istruttori ancora da eseguire (v. act. 3, pag. 5), visto che quasi tutti gli indagati sono in libertà. Per il mo- mento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa. Per essere riconfermata in avvenire, essa dovrà tuttavia materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell’indagata (contatti avuti dall’indagata con altri membri dell’organizzazione, tentativi di contattare altre persone coinvolte nell’in- chiesta, condizionamento di testimoni, ecc.)

6. La reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Cittadina svizzera e italiana, l’imputata avrebbe i propri legami affettivi (la madre e tre fratelli) e lavorativi a Zurigo. Ad ogni modo, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva (consegna del passaporto o altri mezzi di controllo).

6.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni- camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li- bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat- tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

6.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo. I reati contestati alla reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere pesante. Giova ricordare che l’indagata è stata arrestata all’estero e che la stessa, inizialmente, sembra essersi opposta all’estradizione alla Svizzera. Tenuto conto della disinvoltura dimostrata nello spostarsi (v. act. 3.2, pag. 4 e segg.) ed dei contatti esistenti con l’estero (si pensi soprattutto al ristorante del padre in Spagna e ai parenti in Italia), la possibilità di darsi alla fuga è tutt’altro che remota. Questo insieme di circostanze, unitamente alla pro- spettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedi- mento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga

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verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti risulta d’attualità, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono la madre e i suoi fratelli). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

7. La reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (cinque mesi).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca- rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; TPF BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità del- le imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagata (v. consid. 4.2-4.3, supra), la pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare rischia di essere molto severa. A confronto di una possibile pena pluriennale, una detenzione preventiva di cinque mesi risulta quindi ancora proporzionata.

8. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli art. 146-161 della legge federale sull’organizza- zione giudiziaria (art. 30 LTPF in relazione con l’art. 245 PP; cfr. ugualmen- te art. 149 OG). Secondo l’art. 150 cpv. 1 OG, chiunque adisce il Tribunale penale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spe- se presunte del processo (art. 153 e 153a OG). Il Tribunale penale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG) e può, se occorre, far assistere questa parte da un avvocato (art. 152 cpv. 2 OG). Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ri- petibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fon- damentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finan- ziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla le-

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gislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfa- re i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spe- se giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 con- sid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

8.1 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell’ambito del- le procedure di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF BV.2005.16 del 7 giugno 2005 consid. 2.1, pag. 4 in basso, e BH.2005.28 del 14 ottobre 2005 consid. 6.1, pag. 9).

8.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com- plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com- pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli ob- blighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e e- sente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a).

8.3 Nella fattispecie, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla re- clamante è manifestamente lacunosa. Il formulario destinato alla raccolta dei dati necessari alla valutazione della situazione finanziaria dell’imputata è stato solo parzialmente compilato, risultando oltremodo impreciso. Ad esempio, sotto il titolo “Fortuna. Conti bancari, libretti di risparmio e titoli” del formulario la reclamante omette di riportare il saldo del suo conto cor-

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rente postale, limitandosi a dichiarare “conto postale in rosso”. Ai capitoli “Debiti. Crediti e prestiti” e “Debiti. Imposte comunali, cantonali e federali da pagare”, l’imputata menziona quali suoi creditori il suo “locatore (forse)” ri- spettivamente il “fisco (forse)”, omettendo qualsiasi cifra. In definitiva, il to- tale dei debiti risulta “sconosciuto”. Oltre alle imprecisioni appena descritte, è d’uopo rilevare che alla presente autorità non è pervenuto nessun docu- mento atto a provare le poche informazioni contenute nel formulario (vedi ad esempio l’elenco delle spese: affitto, assicurazione malattia, assicura- zione economia domestica e responsabilità civile, ecc.). Vista la motivazio- ne insufficiente della richiesta, quindi la mancata dimostrazione dello stato d’indigenza dell’indagata, la richiesta di assistenza giudiziaria non può es- sere accolta.

9. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 9 novembre 2006

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Riccardo Balmelli

- Ufficio dei giudici istruttori federali

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ri- corso o il suo presidente lo ordini.