Interpretazione (art. 129 LTF, per rinvio dell'art. 31 LTPF); proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 2 e 3 PP)
Sachverhalt
A. A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell’ambito di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 2 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Estradato il 13 maggio 2008, è stato tradotto in Svizzera ed incarcerato. Il 14 maggio 2008 il MPC ha presentato all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) due domande di conferma dell’arresto.
B. Con decisioni del 16 maggio 2008, l’UGIF ha respinto entrambe le suddette domande ed ordinato la scarcerazione di A. subordinatamente all’adempi- mento di misure sostitutive. Contro tali decisioni il MPC ha tempestivamente interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali. Oltre alla conces- sione dell’effetto sospensivo, l’autorità inquirente ha postulato il mantenimen- to della detenzione preventiva dell’imputato ritenuto il persistere dei pericoli di collusione e di fuga.
C. Con decreto del 16 maggio 2008 il Presidente della I Corte dei reclami penali ha sospeso, a titolo supercautelare urgente, l’esecuzione del provvedimento contestato. Con sentenza del 10 giugno 2008 questa Corte ha accolto i re- clami presentati dal MPC, annullato le contestate ordinanze di misure sosti- tutive dell’arresto pronunciate dall’UGIF e confermato l’arresto dell’imputato in ragione dell’esistenza di un pericolo di collusione (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14).
D. Con scritto del 25 giugno 2008, il MPC ha presentato alla I Corte dei reclami penali una domanda d’interpretazione della sentenza del 10 giugno 2008 nonché un’istanza (eventuale) di proroga della detenzione ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 PP. Da un lato, l’autorità inquirente federale chiede a que- sta Corte se la conferma dell’arresto pronunciata tramite la succitata senten- za sia da interpretare come fondata – oltre che sulla constatazione di un pe- ricolo di collusione giusta l’art. 44 n. 2 PP – pure sull’esistenza di un pericolo di fuga, questa condizione essendo stata accertata dal Giudice istruttore fe- derale nell’ambito delle sue ordinanze e ritenuto come le stesse non siano state contestate dall’imputato. Dall’altro lato, nella misura in cui il giudizio re-
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so poggi esclusivamente sulla constatazione del pericolo di collusione, il MPC chiede che il suo scritto del 25 giugno 2008 sia “comunque già da con- siderare quale istanza di proroga ai sensi del predetto art. 51 cpv. 3 PP”.
E. Invitato a presentare un’eventuale risposta all’istanza summenzionata, l’opponente ha trasmesso le proprie osservazioni il 1° luglio 2008. Il MPC ha replicato con scritto del 4 luglio 2008. Non è stata richiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Giusta l’art. 129 LTF (per rinvio dell’art. 31 LTPF) il Tribunale penale federa- le, su domanda scritta di una parte o d’ufficio, interpreta una sentenza se il relativo dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo oppure contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori re- dazionali o di calcolo (cpv. 1). L’interpretazione costituisce un rimedio di dirit- to straordinario il cui scopo non è quello di rimettere in discussione la deci- sione impugnata tramite una revisione od un riesame della stessa, bensì quello di precisare un dispositivo poco esplicito (PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 1505).
E. 1.1 La parte deve spiegare i motivi per cui la sentenza in questione non le è chia- ra, rispettivamente deve rendere plausibile la necessità di ottenere un chiari- mento al riguardo. Fatta eccezione per i soli casi in cui l’ambiguità delle deci- sioni risulta manifesta, ai Tribunali è imposta cautela nell’accogliere le istanze d’interpretazione loro rivolte (v. sentenza del Tribunale federale 9G.1/2007 del 27 marzo 2007 consid. 2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
E. 1.2 Orbene, nel caso concreto il richiedente non ha dimostrato una mancanza di chiarezza con riferimento al dispositivo di cui alla sentenza pronunciata da questa Corte in data 10 giugno 2008 e neppure ne critica l’eventuale incom- pletezza. Per contro egli afferma la presenza d’ambiguità fra gli elementi del dispositivo ed i motivi della sentenza, sollevando segnatamente l’esistenza di imprecisioni redazionali.
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A torto. La precitata sentenza non lascia adito ad alcuna interpretazione o speculazione circa l’eventuale evocato accertamento, da parte di questa Corte, della presenza di un pericolo di fuga con riferimento all’opponente. Basti qui rilevare che nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che tale que- stione poteva rimanere indecisa considerato, per l’appunto, che nella fatti- specie la presenza di un concreto rischio di collusione risultava di per sé suf- ficiente per il mantenimento della carcerazione preventiva dell’imputato ai sensi dell’art. 44 PP (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14 consid. 6 in fine). Orbene, tale formulazione non può essere considerata frutto d’incertezza o d’imprecisione redazionale e nemmeno può, in tale ambito, essere ravvisata contraddizione di sorta fra il contenuto di tale considerando ed il dispositivo della sentenza. Al proposito basti qui rilevare che una volta accertata la pre- senza di forti indizi di colpevolezza, la carcerazione preventiva giusta l’art. 44 PP può, come nel caso concreto, legittimamente poggiare sulla sola consta- tazione dell’esistenza di un rischio di collusione. Tanto più che nello specifico caso la Corte ha ritenuto, dopo lo studio degli atti dell’incarto, il rischio di col- lusione maggiormente fondato e più evidente rispetto al rischio di fuga, peri- colo quest’ultimo che poteva inoltre essere facilmente scongiurato con l’adozione di provvedimenti sostitutivi della detenzione come quelli in un pri- mo tempo decisi dal Giudice istruttore federale e contestati dal MPC in via ri- corsuale. Premesso quanto suesposto, la sentenza in esame non risultando manifestamente ambigua o poco chiara, l’istanza volta ad ottenere un’inter- pretazione della medesima è infondata e va pertanto respinta.
E. 1.3 Per sovrabbondanza può comunque essere rilevato che l’accertamento da parte dell’UGIF nelle sue decisioni del 16 maggio 2008 dell’esistenza di un pericolo di fuga nonché il fatto che il qui opponente non abbia interposto re- clamo contro queste ultime non permettono, contrariamente a quanto sugge- rito dal MPC, di dare per scontata all’attuale stadio del procedimento l’esistenza della condizione di cui all’art. 44 n. 1 PP. Ciò a maggior ragione ritenuto che – come peraltro rettamente rilevato dal MPC – dette decisioni sono state annullate e sostituite dalla sentenza del 10 giugno 2008 qui in esame e che le medesime mai sono risultate esecutive (act. 6 pt. 2 pag. 2 in fine). Peraltro la tesi sviluppata dal MPC nello scritto di replica, secondo cui la sentenza di conferma dell’arresto del 10 giugno 2008 avrebbe “portato al ripristino e meglio alla conferma degli ordini d’arresto del MPC e delle sue motivazioni, ovvero alla conferma dell’esistenza anche del pericolo di fuga” (v. act. 6 pt. 3 pag. 3) risulta smentita proprio da quanto espresso nel mede- simo documento dalla stessa autorità inquirente federale, laddove essa con- stata che la sentenza pronunciata da questa Corte è “suscettibile di avere modificato i contenuti degli ordini di arresto emanati dal MPC […] e perciò i fondamenti giuridici (condizioni) della sua carcerazione preventiva” (v. act. 6 pt. 2 pag. 2). Ed in effetti, come precedentemente esposto (v. consid. 1.2 “supra”), nel caso concreto questa Corte ha annullato le precedenti ordinan-
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ze di misure sostitutive pronunciate dall’UGIF sulla base dell’accertamento di un pericolo di fuga e confermato l’arresto dell’opponente in virtù dell’accerta- mento del solo pericolo di collusione (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14 con- sid. 5.3 e consid. 6).
E. 2 Il Tribunale penale federale è competente per statuire sulle domande di pro- roga dell’arresto presentate dall’autorità inquirente nell’ambito della procedu- ra delle indagini (art. 51 cpv. 3 PP).
E. 2.1 L’art. 51 cpv. 2 PP, al quale rinvia il cpv. 3 della medesima disposizione, pre- vede espressamente che il richiedente – se intende mantenere oltre 14 gior- ni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP – deve, prima della scadenza di questo termine, presentare alla Corte dei reclami penali una richiesta di proroga dell’arresto. Ne discende che una detenzione preventiva di durata superiore a 14 giorni necessita di una nuova autorizza- zione da parte dell’autorità preposta. La richiesta deve essere consegnata ad un ufficio postale svizzero l’ultimo giorno del termine (TPF BH.2005.29 con- sid. 1.1 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
E. 3 Nella fattispecie, l’opponente contesta la tempestività dell’inoltro dell’istanza con la quale il MPC chiede la proroga della carcerazione preventiva. Fa se- gnatamente valere che il MPC ha presentato detta domanda il 25 giugno 2008, ovvero 15 giorni dopo la pronuncia della sentenza 10 giugno 2008 con la quale questa Corte ha confermato l’arresto operato in data 13 maggio 2008 dall’autorità inquirente federale. Inoltre, l’opponente ritiene erroneo te- nere conto, nell’ambito del calcolo di tale termine d’inoltro, del giorno in cui ha avuto luogo la notifica della sentenza. Da parte sua, il MPC sostiene la ri- cevibilità in ordine della propria istanza in quanto inoltrata entro il termine di 14 giorni dalla notifica della sentenza (il 12 giugno 2008).
E. 3.1 L’esame obbligatorio ed automatico della carcerazione preventiva da parte della Corte dei reclami penali ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 PP avviene soltanto nei casi ove si è – come nella fattispecie – esclusivamente in presenza del pericolo di collusione. In concreto ciò è il caso a far tempo dal 10 giugno 2008, data in cui questa Corte ha annullato le ordinanze di misure sostitutive pronunciate dall’UGIF ed ordinato nei confronti del qui opponente il carcere preventivo in virtù della presenza del solo pericolo di collusione giusta l’art. 44 n. 2 PP. Premesso quanto sopra, il giorno in cui l’autorità inquirente federale consegnava alla posta svizzera la presente istanza di proroga (il
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25 giugno 2008), A. già scontava il quindicesimo giorno di carcere preventi- vo. Ne discende che la domanda in esame non è stata trasmessa entro il termine di 14 giorni, come invece previsto dalla legge (v. anche BÄNZIGER / LEIMGRUBER, Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung, Kurzkommentar zur “Effizienzvorlage”, Berna 2001, n. 213 pag. 169). In tale ambito non soccorre il MPC l’argomentazione secondo cui la sentenza in questione gli è stata notificata solo il 12 giugno 2008. Basti qui rilevare che al suo art. 51 cpv. 2 la legge federale sulla procedura penale (PP) parla espressamente di un termine d’inoltro pari a 14 giorni (di carcere preventivo), non facendo per contro alcun riferimento ad un’eventuale computo di tale termine a partire dalla notificazione – o conoscenza – della decisione d’arre- sto (come invece è il caso per altre disposizioni della medesima legge, se- gnatamente agli artt. 106, 120bis cpv. 1, 127, 217, 219 cpv. 1 e 233 PP).
E. 3.2 Quando – come in concreto – il testo di legge è chiaro, l’autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la formulazione della norma non rispecchi completamente il suo vero senso. Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima e altre dispo- sizioni (DTF 129 I 12 consid. 3.3, 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a, 128 I 34 consid. 3b, 126 II 71 consid. 6d). Tale non è però il caso nella fattispecie, come esposto nei considerandi seguenti.
E. 3.2.1 Elementi a favore di un calcolo del termine per l’inoltro dell’istanza di proroga a prescindere dall’effettiva notifica della decisione di conferma dell’arresto emergono già dalla lettura del Messaggio del Consiglio federale del 18 set- tembre 1929 concernente un progetto di legge sulla procedura penale fede- rale (cfr. FF 1929 II 607). In tale documento è sottolineato il fatto che la de- tenzione rappresenta il pregiudizio più grave alla libertà ed agli interessi ge- nerali dell’individuo e che il progetto legislativo in questione mira, per l’appunto, ad evitare un prolungamento della carcerazione al di là del tempo strettamente necessario, imponendo parimenti al giudice di adoperarsi per abbreviare la carcerazione preventiva (“il fait un devoir à tous les juges de s’employer à abréger la détention préventive”, cfr. “supra”, in particolare pag. 631). Peraltro la volontà del legislatore di limitare a 14 giorni effettivi la durata del carcere preventivo e, pertanto, l’obbligo di presentare un’even- tuale istanza di proroga entro tale termine risulta anche dall’analisi dell’evolu- zione giurisprudenziale con riferimento all’applicazione dello stesso art. 51 cpv. 2 PP. In tale ambito si rileva che, inizialmente, la Camera d’accusa del Tribunale federale riteneva tempestiva una richiesta di proroga della carce- razione preventiva nella misura in cui quest’ultima le fosse giunta entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal giorno dell’arresto. Successivamente, nel 1997, la stessa Camera d’accusa ha mutato la propria giurisprudenza ed
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imposto al MPC di presentare un’eventuale richiesta di proroga al più tardi entro il nono giorno di carcerazione e di trasmettere direttamente una copia della stessa alla difesa, di modo che il quattordicesimo giorno potesse avere luogo dinanzi ad essa ed alla presenza delle parti la relativa udienza (fatta eccezione per il solo caso in cui l’imputato avesse rinunciato ad opporsi alla richiesta di proroga della detenzione richiesta). Su proposta del Consiglio fe- derale, il Parlamento ha infine deciso che i 14 giorni di cui all’art. 51 cpv. 2 PP dovessero corrispondere al termine per la presentazione della domanda di proroga della carcerazione preventiva e non a quello entro cui l’autorità deve rendere una decisione in merito (cfr. BÄNZIGER / LEIMGRUBER, “supra”,
n. 213; v. anche Messaggio sulla modifica del Codice penale, della procedu- ra penale federale e della legge sul diritto penale amministrativo del 28 gen- naio 1998; FF 1998, in particolare pag. 1121).
E. 3.2.2 Premesso quanto sopra, non è manifestamente dato concludere alla possibi- lità di calcolare il termine per l’inoltro dell’istanza di proroga a partire dal momento dell’effettiva notifica dell’ordine d’arresto. Un’interpretazione volta a riconoscere un termine d’inoltro pari a 14 giorni effettivi di carcerazione pre- ventiva risulta invece confermata pure dalle disposizioni contenute al riguar- do nel nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 di prossima entrata in vigore. In effetti, al suo art. 227 cpv. 2 è previsto che la domanda di proroga debba essere presentata quattro giorni prima della sca- denza della durata effettiva della carcerazione preventiva. Inoltre, nel relativo Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha altresì sottolineato la necessità di garantire che il giudice dei provvedimenti coercitivi possa ordinare una pro- roga provvisoria della carcerazione preventiva prima del termine della carce- razione, ritenuto come senza una tale disposizione l’imputato dovrebbe es- sere rilasciato al termine della durata della carcerazione ed eventualmente prima della decisione sulla proroga della carcerazione per mancanza di mo- tivi validi di carcerazione (cfr. pag. 1136 del precitato Messaggio). Ne consegue che, nella misura in cui – come proposto dal MPC – si volesse far iniziare a decorrere il termine per l’inoltro dell’istanza di proroga dal gior- no della notificazione dell’ordine d’arresto, si incorrerebbe in un illecito pro- lungamento del periodo di carcerazione preventiva che la legge, per contro, all’art. 51 cpv. 2 PP vuole chiaramente limitato nella sua durata a 14 giorni effettivi. Una tale interpretazione colliderebbe altresì con il dovere del giudice ad adoperarsi per abbreviare la carcerazione preventiva (v. consid. 3.2.1 “supra”). Inoltre, l’eventuale considerazione del giorno della notifica nell’am- bito del computo del termine per l’inoltro dell’istanza di proroga avrebbe l’aleatoria ed arbitraria conseguenza di protrarre il periodo della detenzione dell’imputato in funzione delle modalità di notifica dell’ordine d’arresto, com-
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portando altresì una violazione del principio di celerità di cui agli artt. 31 Cost., 5 n. 3 CEDU e 9 n. 3 Patto II (v. PIQUEREZ, “supra”, n. 852; DTF 120 IV 342; JdT 1996 IV pag. 11 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi cita- ti). Nel caso concreto un eventuale computo del termine d’inoltro a far tempo dal giorno della notifica all’autorità stride anche con l’immediata esecutività, peraltro riconosciuta dallo stesso MPC (v. act. 6 pt. 2 pag. 2), della sentenza pronunciata da questa Corte il 10 giugno 2008. Nella fattispecie si giustifica altresì l’applicazione, per analogia, della giurisprudenza sviluppata dal Tribu- nale federale nell’ambito dell’istituto della prescrizione secondo cui, in virtù del principio “lata sententia iudex desinit iudex esse”, un giudizio esplica ef- fetto al momento della sua pronuncia e non a partire dal momento in cui lo stesso è notificato (DTF 130 IV 101 consid. 2; JdT 2006 IV pag. 38-40), rite- nuto segnatamente che – come in quel caso, anche in concreto – la notifica- zione sfugge al controllo del giudice ma dipende, perlomeno parzialmente, dal comportamento delle parti.
E. 3.3 Di conseguenza, come illustrato in ingresso, nel caso di specie il termine ultimo per la presentazione di un’istanza di proroga della carcerazione pre- ventiva scadeva il 24 giugno 2008. Presentata ad un ufficio postale svizzero il giorno seguente, quest’ultima risulta pertanto tardiva. Ne consegue che a partire dal 25 giugno 2008 non sussiste più alcuna valida decisione d’arresto ai sensi del diritto federale nei confronti del qui opponente (sentenza del Tri- bunale federale 2A.604/2006 dell’8 maggio 2005, consid. 3.1; TPF BK H 205+206/04 del 24 novembre 2004 consid. 6). Non appena un’autorità con funzioni giurisdizionali rileva l’intervenuto decorso dei termini legali o prorogati deve ordinare la liberazione della persona incarcerata, e ciò indipendentemente dall’accertamento di eventuali negligenze e quand’anche esigenze istruttorie potessero ostarvi (DTF 109 Ia 320 consid. 3.b). Nella misura in cui una carcerazione preventiva fondata sul solo pericolo di collusione non è stata prorogata oltre il termine di 14 giorni dall’autorità com- petente, la stessa va annullata a meno che non sia ritenuto un pericolo di fu- ga (DTF 120 IV 342; JdT 1996 IV pag. 112). Orbene, nell’ambito delle misure coercitive questo Tribunale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 consid. 2), di modo che un esame da parte di questa Corte in merito all’esistenza o meno, nel caso concreto, di un pericolo di fuga gravante il qui opponente si giustificherebbe anche per moti- vi d’economia di procedura. Sennonché, a prescindere dall’insufficiente mo- tivazione della domanda di proroga presentata, l’effettuazione di una tale ve- rifica è preclusa in concreto proprio dalla constatazione d’irricevibilità dell’istanza in esame. Ammettere la possibilità di una tale disamina nella fat- tispecie equivarrebbe infatti a svuotare d’ogni significato il termine di 14 gior-
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ni previsto all’art. 51 cpv. 2 PP, il cui rispetto tende per contro a salvaguarda- re un efficace controllo da parte dell’autorità competente sulla durata delle carcerazioni preventive ordinate in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP.
E. 4.1 Discende da quanto precede che l’istanza presentata dal MPC con scritto del 25 giugno 2008 è, nella misura della sua ricevibilità, respinta ai sensi dei con- siderandi. Di conseguenza, l’opponente deve essere liberato.
E. 4.2 Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. All’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
E. 4.3 Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire all’opponente le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente proce- dura, viene assegnata un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.--, a ti- tolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- L’istanza d’interpretazione è respinta.
- L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è irricevibile. Di conse- guenza, l’opponente deve essere liberato.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- Il MPC verserà all’opponente un importo di fr. 1'500.--, a titolo di spese ripe- tibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 9 luglio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Richiedente
contro
A., rappresentato dall’avv. Daniele Timbal, Opponente
Oggetto
Interpretazione (art. 129 LTF, per rinvio dell'art. 31 LTPF); proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 2 e 3 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2008.15
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Fatti: A. A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell’ambito di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 2 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Estradato il 13 maggio 2008, è stato tradotto in Svizzera ed incarcerato. Il 14 maggio 2008 il MPC ha presentato all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) due domande di conferma dell’arresto.
B. Con decisioni del 16 maggio 2008, l’UGIF ha respinto entrambe le suddette domande ed ordinato la scarcerazione di A. subordinatamente all’adempi- mento di misure sostitutive. Contro tali decisioni il MPC ha tempestivamente interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali. Oltre alla conces- sione dell’effetto sospensivo, l’autorità inquirente ha postulato il mantenimen- to della detenzione preventiva dell’imputato ritenuto il persistere dei pericoli di collusione e di fuga.
C. Con decreto del 16 maggio 2008 il Presidente della I Corte dei reclami penali ha sospeso, a titolo supercautelare urgente, l’esecuzione del provvedimento contestato. Con sentenza del 10 giugno 2008 questa Corte ha accolto i re- clami presentati dal MPC, annullato le contestate ordinanze di misure sosti- tutive dell’arresto pronunciate dall’UGIF e confermato l’arresto dell’imputato in ragione dell’esistenza di un pericolo di collusione (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14).
D. Con scritto del 25 giugno 2008, il MPC ha presentato alla I Corte dei reclami penali una domanda d’interpretazione della sentenza del 10 giugno 2008 nonché un’istanza (eventuale) di proroga della detenzione ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 PP. Da un lato, l’autorità inquirente federale chiede a que- sta Corte se la conferma dell’arresto pronunciata tramite la succitata senten- za sia da interpretare come fondata – oltre che sulla constatazione di un pe- ricolo di collusione giusta l’art. 44 n. 2 PP – pure sull’esistenza di un pericolo di fuga, questa condizione essendo stata accertata dal Giudice istruttore fe- derale nell’ambito delle sue ordinanze e ritenuto come le stesse non siano state contestate dall’imputato. Dall’altro lato, nella misura in cui il giudizio re-
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so poggi esclusivamente sulla constatazione del pericolo di collusione, il MPC chiede che il suo scritto del 25 giugno 2008 sia “comunque già da con- siderare quale istanza di proroga ai sensi del predetto art. 51 cpv. 3 PP”.
E. Invitato a presentare un’eventuale risposta all’istanza summenzionata, l’opponente ha trasmesso le proprie osservazioni il 1° luglio 2008. Il MPC ha replicato con scritto del 4 luglio 2008. Non è stata richiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. Giusta l’art. 129 LTF (per rinvio dell’art. 31 LTPF) il Tribunale penale federa- le, su domanda scritta di una parte o d’ufficio, interpreta una sentenza se il relativo dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo oppure contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori re- dazionali o di calcolo (cpv. 1). L’interpretazione costituisce un rimedio di dirit- to straordinario il cui scopo non è quello di rimettere in discussione la deci- sione impugnata tramite una revisione od un riesame della stessa, bensì quello di precisare un dispositivo poco esplicito (PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 1505). 1.1. La parte deve spiegare i motivi per cui la sentenza in questione non le è chia- ra, rispettivamente deve rendere plausibile la necessità di ottenere un chiari- mento al riguardo. Fatta eccezione per i soli casi in cui l’ambiguità delle deci- sioni risulta manifesta, ai Tribunali è imposta cautela nell’accogliere le istanze d’interpretazione loro rivolte (v. sentenza del Tribunale federale 9G.1/2007 del 27 marzo 2007 consid. 2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). 1.2. Orbene, nel caso concreto il richiedente non ha dimostrato una mancanza di chiarezza con riferimento al dispositivo di cui alla sentenza pronunciata da questa Corte in data 10 giugno 2008 e neppure ne critica l’eventuale incom- pletezza. Per contro egli afferma la presenza d’ambiguità fra gli elementi del dispositivo ed i motivi della sentenza, sollevando segnatamente l’esistenza di imprecisioni redazionali.
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A torto. La precitata sentenza non lascia adito ad alcuna interpretazione o speculazione circa l’eventuale evocato accertamento, da parte di questa Corte, della presenza di un pericolo di fuga con riferimento all’opponente. Basti qui rilevare che nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che tale que- stione poteva rimanere indecisa considerato, per l’appunto, che nella fatti- specie la presenza di un concreto rischio di collusione risultava di per sé suf- ficiente per il mantenimento della carcerazione preventiva dell’imputato ai sensi dell’art. 44 PP (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14 consid. 6 in fine). Orbene, tale formulazione non può essere considerata frutto d’incertezza o d’imprecisione redazionale e nemmeno può, in tale ambito, essere ravvisata contraddizione di sorta fra il contenuto di tale considerando ed il dispositivo della sentenza. Al proposito basti qui rilevare che una volta accertata la pre- senza di forti indizi di colpevolezza, la carcerazione preventiva giusta l’art. 44 PP può, come nel caso concreto, legittimamente poggiare sulla sola consta- tazione dell’esistenza di un rischio di collusione. Tanto più che nello specifico caso la Corte ha ritenuto, dopo lo studio degli atti dell’incarto, il rischio di col- lusione maggiormente fondato e più evidente rispetto al rischio di fuga, peri- colo quest’ultimo che poteva inoltre essere facilmente scongiurato con l’adozione di provvedimenti sostitutivi della detenzione come quelli in un pri- mo tempo decisi dal Giudice istruttore federale e contestati dal MPC in via ri- corsuale. Premesso quanto suesposto, la sentenza in esame non risultando manifestamente ambigua o poco chiara, l’istanza volta ad ottenere un’inter- pretazione della medesima è infondata e va pertanto respinta. 1.3 Per sovrabbondanza può comunque essere rilevato che l’accertamento da parte dell’UGIF nelle sue decisioni del 16 maggio 2008 dell’esistenza di un pericolo di fuga nonché il fatto che il qui opponente non abbia interposto re- clamo contro queste ultime non permettono, contrariamente a quanto sugge- rito dal MPC, di dare per scontata all’attuale stadio del procedimento l’esistenza della condizione di cui all’art. 44 n. 1 PP. Ciò a maggior ragione ritenuto che – come peraltro rettamente rilevato dal MPC – dette decisioni sono state annullate e sostituite dalla sentenza del 10 giugno 2008 qui in esame e che le medesime mai sono risultate esecutive (act. 6 pt. 2 pag. 2 in fine). Peraltro la tesi sviluppata dal MPC nello scritto di replica, secondo cui la sentenza di conferma dell’arresto del 10 giugno 2008 avrebbe “portato al ripristino e meglio alla conferma degli ordini d’arresto del MPC e delle sue motivazioni, ovvero alla conferma dell’esistenza anche del pericolo di fuga” (v. act. 6 pt. 3 pag. 3) risulta smentita proprio da quanto espresso nel mede- simo documento dalla stessa autorità inquirente federale, laddove essa con- stata che la sentenza pronunciata da questa Corte è “suscettibile di avere modificato i contenuti degli ordini di arresto emanati dal MPC […] e perciò i fondamenti giuridici (condizioni) della sua carcerazione preventiva” (v. act. 6 pt. 2 pag. 2). Ed in effetti, come precedentemente esposto (v. consid. 1.2 “supra”), nel caso concreto questa Corte ha annullato le precedenti ordinan-
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ze di misure sostitutive pronunciate dall’UGIF sulla base dell’accertamento di un pericolo di fuga e confermato l’arresto dell’opponente in virtù dell’accerta- mento del solo pericolo di collusione (v. TPF BH.2008.13 + BH.2008.14 con- sid. 5.3 e consid. 6).
2. Il Tribunale penale federale è competente per statuire sulle domande di pro- roga dell’arresto presentate dall’autorità inquirente nell’ambito della procedu- ra delle indagini (art. 51 cpv. 3 PP). 2.1. L’art. 51 cpv. 2 PP, al quale rinvia il cpv. 3 della medesima disposizione, pre- vede espressamente che il richiedente – se intende mantenere oltre 14 gior- ni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP – deve, prima della scadenza di questo termine, presentare alla Corte dei reclami penali una richiesta di proroga dell’arresto. Ne discende che una detenzione preventiva di durata superiore a 14 giorni necessita di una nuova autorizza- zione da parte dell’autorità preposta. La richiesta deve essere consegnata ad un ufficio postale svizzero l’ultimo giorno del termine (TPF BH.2005.29 con- sid. 1.1 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
3. Nella fattispecie, l’opponente contesta la tempestività dell’inoltro dell’istanza con la quale il MPC chiede la proroga della carcerazione preventiva. Fa se- gnatamente valere che il MPC ha presentato detta domanda il 25 giugno 2008, ovvero 15 giorni dopo la pronuncia della sentenza 10 giugno 2008 con la quale questa Corte ha confermato l’arresto operato in data 13 maggio 2008 dall’autorità inquirente federale. Inoltre, l’opponente ritiene erroneo te- nere conto, nell’ambito del calcolo di tale termine d’inoltro, del giorno in cui ha avuto luogo la notifica della sentenza. Da parte sua, il MPC sostiene la ri- cevibilità in ordine della propria istanza in quanto inoltrata entro il termine di 14 giorni dalla notifica della sentenza (il 12 giugno 2008). 3.1. L’esame obbligatorio ed automatico della carcerazione preventiva da parte della Corte dei reclami penali ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 PP avviene soltanto nei casi ove si è – come nella fattispecie – esclusivamente in presenza del pericolo di collusione. In concreto ciò è il caso a far tempo dal 10 giugno 2008, data in cui questa Corte ha annullato le ordinanze di misure sostitutive pronunciate dall’UGIF ed ordinato nei confronti del qui opponente il carcere preventivo in virtù della presenza del solo pericolo di collusione giusta l’art. 44 n. 2 PP. Premesso quanto sopra, il giorno in cui l’autorità inquirente federale consegnava alla posta svizzera la presente istanza di proroga (il
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25 giugno 2008), A. già scontava il quindicesimo giorno di carcere preventi- vo. Ne discende che la domanda in esame non è stata trasmessa entro il termine di 14 giorni, come invece previsto dalla legge (v. anche BÄNZIGER / LEIMGRUBER, Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung, Kurzkommentar zur “Effizienzvorlage”, Berna 2001, n. 213 pag. 169). In tale ambito non soccorre il MPC l’argomentazione secondo cui la sentenza in questione gli è stata notificata solo il 12 giugno 2008. Basti qui rilevare che al suo art. 51 cpv. 2 la legge federale sulla procedura penale (PP) parla espressamente di un termine d’inoltro pari a 14 giorni (di carcere preventivo), non facendo per contro alcun riferimento ad un’eventuale computo di tale termine a partire dalla notificazione – o conoscenza – della decisione d’arre- sto (come invece è il caso per altre disposizioni della medesima legge, se- gnatamente agli artt. 106, 120bis cpv. 1, 127, 217, 219 cpv. 1 e 233 PP). 3.2. Quando – come in concreto – il testo di legge è chiaro, l’autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la formulazione della norma non rispecchi completamente il suo vero senso. Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima e altre dispo- sizioni (DTF 129 I 12 consid. 3.3, 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a, 128 I 34 consid. 3b, 126 II 71 consid. 6d). Tale non è però il caso nella fattispecie, come esposto nei considerandi seguenti. 3.2.1. Elementi a favore di un calcolo del termine per l’inoltro dell’istanza di proroga a prescindere dall’effettiva notifica della decisione di conferma dell’arresto emergono già dalla lettura del Messaggio del Consiglio federale del 18 set- tembre 1929 concernente un progetto di legge sulla procedura penale fede- rale (cfr. FF 1929 II 607). In tale documento è sottolineato il fatto che la de- tenzione rappresenta il pregiudizio più grave alla libertà ed agli interessi ge- nerali dell’individuo e che il progetto legislativo in questione mira, per l’appunto, ad evitare un prolungamento della carcerazione al di là del tempo strettamente necessario, imponendo parimenti al giudice di adoperarsi per abbreviare la carcerazione preventiva (“il fait un devoir à tous les juges de s’employer à abréger la détention préventive”, cfr. “supra”, in particolare pag. 631). Peraltro la volontà del legislatore di limitare a 14 giorni effettivi la durata del carcere preventivo e, pertanto, l’obbligo di presentare un’even- tuale istanza di proroga entro tale termine risulta anche dall’analisi dell’evolu- zione giurisprudenziale con riferimento all’applicazione dello stesso art. 51 cpv. 2 PP. In tale ambito si rileva che, inizialmente, la Camera d’accusa del Tribunale federale riteneva tempestiva una richiesta di proroga della carce- razione preventiva nella misura in cui quest’ultima le fosse giunta entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal giorno dell’arresto. Successivamente, nel 1997, la stessa Camera d’accusa ha mutato la propria giurisprudenza ed
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imposto al MPC di presentare un’eventuale richiesta di proroga al più tardi entro il nono giorno di carcerazione e di trasmettere direttamente una copia della stessa alla difesa, di modo che il quattordicesimo giorno potesse avere luogo dinanzi ad essa ed alla presenza delle parti la relativa udienza (fatta eccezione per il solo caso in cui l’imputato avesse rinunciato ad opporsi alla richiesta di proroga della detenzione richiesta). Su proposta del Consiglio fe- derale, il Parlamento ha infine deciso che i 14 giorni di cui all’art. 51 cpv. 2 PP dovessero corrispondere al termine per la presentazione della domanda di proroga della carcerazione preventiva e non a quello entro cui l’autorità deve rendere una decisione in merito (cfr. BÄNZIGER / LEIMGRUBER, “supra”,
n. 213; v. anche Messaggio sulla modifica del Codice penale, della procedu- ra penale federale e della legge sul diritto penale amministrativo del 28 gen- naio 1998; FF 1998, in particolare pag. 1121). 3.2.2. Premesso quanto sopra, non è manifestamente dato concludere alla possibi- lità di calcolare il termine per l’inoltro dell’istanza di proroga a partire dal momento dell’effettiva notifica dell’ordine d’arresto. Un’interpretazione volta a riconoscere un termine d’inoltro pari a 14 giorni effettivi di carcerazione pre- ventiva risulta invece confermata pure dalle disposizioni contenute al riguar- do nel nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 di prossima entrata in vigore. In effetti, al suo art. 227 cpv. 2 è previsto che la domanda di proroga debba essere presentata quattro giorni prima della sca- denza della durata effettiva della carcerazione preventiva. Inoltre, nel relativo Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha altresì sottolineato la necessità di garantire che il giudice dei provvedimenti coercitivi possa ordinare una pro- roga provvisoria della carcerazione preventiva prima del termine della carce- razione, ritenuto come senza una tale disposizione l’imputato dovrebbe es- sere rilasciato al termine della durata della carcerazione ed eventualmente prima della decisione sulla proroga della carcerazione per mancanza di mo- tivi validi di carcerazione (cfr. pag. 1136 del precitato Messaggio). Ne consegue che, nella misura in cui – come proposto dal MPC – si volesse far iniziare a decorrere il termine per l’inoltro dell’istanza di proroga dal gior- no della notificazione dell’ordine d’arresto, si incorrerebbe in un illecito pro- lungamento del periodo di carcerazione preventiva che la legge, per contro, all’art. 51 cpv. 2 PP vuole chiaramente limitato nella sua durata a 14 giorni effettivi. Una tale interpretazione colliderebbe altresì con il dovere del giudice ad adoperarsi per abbreviare la carcerazione preventiva (v. consid. 3.2.1 “supra”). Inoltre, l’eventuale considerazione del giorno della notifica nell’am- bito del computo del termine per l’inoltro dell’istanza di proroga avrebbe l’aleatoria ed arbitraria conseguenza di protrarre il periodo della detenzione dell’imputato in funzione delle modalità di notifica dell’ordine d’arresto, com-
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portando altresì una violazione del principio di celerità di cui agli artt. 31 Cost., 5 n. 3 CEDU e 9 n. 3 Patto II (v. PIQUEREZ, “supra”, n. 852; DTF 120 IV 342; JdT 1996 IV pag. 11 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi cita- ti). Nel caso concreto un eventuale computo del termine d’inoltro a far tempo dal giorno della notifica all’autorità stride anche con l’immediata esecutività, peraltro riconosciuta dallo stesso MPC (v. act. 6 pt. 2 pag. 2), della sentenza pronunciata da questa Corte il 10 giugno 2008. Nella fattispecie si giustifica altresì l’applicazione, per analogia, della giurisprudenza sviluppata dal Tribu- nale federale nell’ambito dell’istituto della prescrizione secondo cui, in virtù del principio “lata sententia iudex desinit iudex esse”, un giudizio esplica ef- fetto al momento della sua pronuncia e non a partire dal momento in cui lo stesso è notificato (DTF 130 IV 101 consid. 2; JdT 2006 IV pag. 38-40), rite- nuto segnatamente che – come in quel caso, anche in concreto – la notifica- zione sfugge al controllo del giudice ma dipende, perlomeno parzialmente, dal comportamento delle parti. 3.3. Di conseguenza, come illustrato in ingresso, nel caso di specie il termine ultimo per la presentazione di un’istanza di proroga della carcerazione pre- ventiva scadeva il 24 giugno 2008. Presentata ad un ufficio postale svizzero il giorno seguente, quest’ultima risulta pertanto tardiva. Ne consegue che a partire dal 25 giugno 2008 non sussiste più alcuna valida decisione d’arresto ai sensi del diritto federale nei confronti del qui opponente (sentenza del Tri- bunale federale 2A.604/2006 dell’8 maggio 2005, consid. 3.1; TPF BK H 205+206/04 del 24 novembre 2004 consid. 6). Non appena un’autorità con funzioni giurisdizionali rileva l’intervenuto decorso dei termini legali o prorogati deve ordinare la liberazione della persona incarcerata, e ciò indipendentemente dall’accertamento di eventuali negligenze e quand’anche esigenze istruttorie potessero ostarvi (DTF 109 Ia 320 consid. 3.b). Nella misura in cui una carcerazione preventiva fondata sul solo pericolo di collusione non è stata prorogata oltre il termine di 14 giorni dall’autorità com- petente, la stessa va annullata a meno che non sia ritenuto un pericolo di fu- ga (DTF 120 IV 342; JdT 1996 IV pag. 112). Orbene, nell’ambito delle misure coercitive questo Tribunale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 consid. 2), di modo che un esame da parte di questa Corte in merito all’esistenza o meno, nel caso concreto, di un pericolo di fuga gravante il qui opponente si giustificherebbe anche per moti- vi d’economia di procedura. Sennonché, a prescindere dall’insufficiente mo- tivazione della domanda di proroga presentata, l’effettuazione di una tale ve- rifica è preclusa in concreto proprio dalla constatazione d’irricevibilità dell’istanza in esame. Ammettere la possibilità di una tale disamina nella fat- tispecie equivarrebbe infatti a svuotare d’ogni significato il termine di 14 gior-
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ni previsto all’art. 51 cpv. 2 PP, il cui rispetto tende per contro a salvaguarda- re un efficace controllo da parte dell’autorità competente sulla durata delle carcerazioni preventive ordinate in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP.
4.
4.1. Discende da quanto precede che l’istanza presentata dal MPC con scritto del 25 giugno 2008 è, nella misura della sua ricevibilità, respinta ai sensi dei con- siderandi. Di conseguenza, l’opponente deve essere liberato. 4.2. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. All’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). 4.3. Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire all’opponente le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente proce- dura, viene assegnata un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.--, a ti- tolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’istanza d’interpretazione è respinta. 2. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è irricevibile. Di conse- guenza, l’opponente deve essere liberato. 3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. Il MPC verserà all’opponente un importo di fr. 1'500.--, a titolo di spese ripe- tibili.
Bellinzona, il 9 luglio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).