Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Il 28 febbraio 2023 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP- TI) ha ricevuto una denuncia sporta da A. per titolo di truffa. Stando a quest’ultima, il denunciante avrebbe risposto ad un annuncio online sulla piattaforma Marketplace di Facebook per l’acquisto di un apparecchio foto- grafico Nikon del valore di fr. 600.–. Dopo la presa di contatto con la presunta venditrice, le parti si sarebbero accordate per effettuare il bonifico bancario sulla relazione di cui al numero IBAN CH[…], intestata a B., domiciliato a Ginevra, sulla quale A., il 4 luglio 2023, avrebbe accreditato la somma di cui sopra. Sennonché, la presunta venditrice avrebbe interrotto i contatti con A. e l’articolo acquistato non sarebbe mai stato consegnato al denunciante. B. In data 17 luglio 2023, il MP-TI, fondandosi sulle raccomandazioni della Con- ferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), ha trasmesso al Ministère pu- blic de la République et canton de Genève (in seguito: MP-GE) una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2023.5745 a carico di B. per titolo di truffa (art. 146 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (v. act. 1.1). Il MP-GE non ha risposto alla domanda in questione.
C. Il 22 agosto 2023 il MP-TI ha sollecitato il MP-GE ad evadere la richiesta di cui sopra (v. act. 1.2). Anche a questo sollecito il MP-GE non ha formalmente risposto.
D. Con istanza di fissazione del foro competente del 6 ottobre 2023, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che il perseguimento penale dei fatti oggetto della procedura INC.2023.5745 sia assunto dal MP-GE (v. act 1).
E. Mediante risposta del 18 ottobre 2023, il MP-GE, dopo aver precisato di non aver ancora dato seguito alle richieste degli omologhi ticinesi in quanto l’in- carto sarebbe tutt’ora in fase istruttoria presso la polizia ginevrina, ha propo- sto di dichiarare irricevibile l’istanza in quanto lo scambio di scritti preliminare necessario per adire la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non avrebbe avuto luogo (v. act. 3).
F. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2023, trasmesse per conoscenza all’opponente, il MP-TI ha confermato quanto richiesto nella sua istanza del 6 ottobre 2023, sottolineando come l’assenza di scambio di scritti preliminare sarebbe da imputare all’inazione del MP-GE, non avendo detta autorità di perseguimento mai preso posizione sulla domanda di assunzione del proce- dimento. Alla luce del prolungato silenzio da parte delle autorità ginevrine, il foro andrebbe riconosciuto a Ginevra per atti concludenti (v. act. 5).
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Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all’emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell’accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l’art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall’art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l’autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2).
E. 1.2 Condizione per adire il giudice del foro è che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell’eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l’intervento di que- sta Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZI- GER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkanto- nalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). La determinazione dell’autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell’ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (v. art. 14 cpv. 4 CPP; sentenza del Tribunale penale federale BG.2022.17 del 5 dicembre 2022 consid. 1.1; ECHLE/KUHN, Commentario basilese, 3a ed. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP). In Ticino tale prerogativa è assunta dal procuratore incaricato del procedimento (v. art. 67 cpv. 6 della legge del 10 maggio 2006 sull’orga- nizzazione giudiziaria [LOG; RL TI 177.100] decisione del Tribunale penale
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federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2); a Ginevra dal Ministero pubblico in quanto tale (art. 77 al. 2 let. a della loi du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire [LOJ; RS GE E 2 05]).
E. 1.3 Lo scambio di vedute ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPP ha natura informale e deve intervenire il più presto possibile, in modo trasparente e leale, l’inattività potendo essere interpretata quale accettazione tacita del foro (v. sentenza del Tribunale penale federale BG.2017.21 del 17 gennaio 2018 consid. 3.2; BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 39 CPP; CPS, Recom- mandations sur le for, n. 1). L’autorità cui è indirizzata una comunicazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPP non può limitarsi a contestare la propria com- petenza ma deve indicare quali sono, dal suo punto di vista, gli elementi de- terminanti per la fissazione del foro alla luce dei criteri di cui agli art. 31 e seg. CPP (BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; SCHLEGEL, op. cit., n. 5 ad art. 39 CPP). Nello specifico, il comportamento di un’autorità penale che, restando silente, impedisce di procedere ad uno scambio di opinioni sulla questione del foro e quindi di raggiungere un’intesa il più rapidamente pos- sibile non deve essere favorito in quanto contrario al principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) ed all’imperativo di celerità (art. 5 CPP). In tale contesto, un silenzio prolungato va di regola considerato come un riconosci- mento del foro per atti concludenti, in particolare se l’autorità a cui è stata richiesta l’assunzione del procedimento è ancora in possesso dell’incarta- mento originale della causa, non avendolo restituito (TPF 2018 65 consid. 2.2; SCHLEGEL, op. cit., n. 3 ad art. 39 CPP; sull’ammissione del foro per atti concludenti si vedano anche TPF 2017 170; 2011 178 consid. 3.2; ECHLE/KUHN, op. cit., n. 14 ad 39 CPP).
E. 2.1 Nel caso in narrativa, prima di adire il giudice del foro il MP-TI si è corretta- mente adoperato per uno scambio di vedute ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPP. Oltre ad un unico contatto telefonico, intercorso nelle more del sollecito in- viato dal MP-TI del 22 agosto 2023 (v. act. 1, pag. 3; act. 3. pag. 3), richie- dente ed opponente, ossia le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone in detto contesto, non si sono però trasmessi ulteriori allegati. Ap- pare evidente che ciò sia da imputare all’inazione da parte del MP-GE, che non ha risposto alla domanda di assunzione del procedimento nonostante il fatto che il fascicolo, trasmessogli dall’omologo ticinese, fosse già nelle mani della polizia ginevrina (v. act. 3, pag. 2). Ad oggi, non risulta che il MP-GE abbia ritornato l’incarto al magistrato richiedente. Ciò nonostante, l’oppo- nente non si è ancora formalmente espresso sulla domanda di assunzione risalente al 17 luglio 2023. Nell’ambito della presente procedura giudiziaria, il MP-GE ha sì preso posizione sull’istanza del 6 ottobre 2023 –
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diversamente da quanto occorso nel caso referenziato nella TPF 2018 65 consid. 2.2 –, ma lo ha fatto limitandosi a censurare il mancato adempimento del prerequisito dello scambio degli scritti preliminare, quindi senza addurre elementi pertinenti per la determinazione del foro alla luce dei criteri norma- tivi e giurisprudenziali. Tale agire non è conforme ai principi di buona fede e celerità, e non può che condurre al riconoscimento del foro per atti conclu- denti da parte del Canton Ginevra, dove del resto risultano in atto chiarimenti della polizia sul ruolo di B. nella vicenda, dei quali non si vede il perché le autorità ginevrine abbiano dovuto attendere il contatto telefonico susse- guente al sollecito del 22 agosto 2023 per informare i colleghi ticinesi. Per un efficace coordinamento delle indagini, prima ancora che per esigenze nella fissazione del foro, si tratta di informazioni che dovrebbero essere con- divise senza indugio. Inutile infatti sottolineare lo stretto legame esistente, a livello investigativo, oltre che dogmatico, tra il reato di riciclaggio e l’antefatto criminale, nella fattispecie la truffa.
E. 2.2 Alla luce di quanto sopra, l’istanza del MP-TI del 6 ottobre 2023 è accolta. Le autorità penali del Canton Ginevra sono competenti per il perseguimento penale dei reati oggetto della presente procedura.
E. 3 Come da prassi, per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP unitamente ad art. 66 cpv. 4 LTF per analogia: v. già DTF 87 IV 145).
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Dispositiv
- Le autorità penali del Canton Ginevra sono competenti per il perseguimento penale dei reati oggetto della presente procedura.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 6 dicembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti
CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Richiedente
contro
CANTON DE GENÈVE, Ministère public, Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2023.42
- 2 -
Fatti:
A. Il 28 febbraio 2023 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP- TI) ha ricevuto una denuncia sporta da A. per titolo di truffa. Stando a quest’ultima, il denunciante avrebbe risposto ad un annuncio online sulla piattaforma Marketplace di Facebook per l’acquisto di un apparecchio foto- grafico Nikon del valore di fr. 600.–. Dopo la presa di contatto con la presunta venditrice, le parti si sarebbero accordate per effettuare il bonifico bancario sulla relazione di cui al numero IBAN CH[…], intestata a B., domiciliato a Ginevra, sulla quale A., il 4 luglio 2023, avrebbe accreditato la somma di cui sopra. Sennonché, la presunta venditrice avrebbe interrotto i contatti con A. e l’articolo acquistato non sarebbe mai stato consegnato al denunciante. B. In data 17 luglio 2023, il MP-TI, fondandosi sulle raccomandazioni della Con- ferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), ha trasmesso al Ministère pu- blic de la République et canton de Genève (in seguito: MP-GE) una domanda di assunzione del procedimento penale INC.2023.5745 a carico di B. per titolo di truffa (art. 146 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (v. act. 1.1). Il MP-GE non ha risposto alla domanda in questione.
C. Il 22 agosto 2023 il MP-TI ha sollecitato il MP-GE ad evadere la richiesta di cui sopra (v. act. 1.2). Anche a questo sollecito il MP-GE non ha formalmente risposto.
D. Con istanza di fissazione del foro competente del 6 ottobre 2023, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che il perseguimento penale dei fatti oggetto della procedura INC.2023.5745 sia assunto dal MP-GE (v. act 1).
E. Mediante risposta del 18 ottobre 2023, il MP-GE, dopo aver precisato di non aver ancora dato seguito alle richieste degli omologhi ticinesi in quanto l’in- carto sarebbe tutt’ora in fase istruttoria presso la polizia ginevrina, ha propo- sto di dichiarare irricevibile l’istanza in quanto lo scambio di scritti preliminare necessario per adire la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non avrebbe avuto luogo (v. act. 3).
F. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2023, trasmesse per conoscenza all’opponente, il MP-TI ha confermato quanto richiesto nella sua istanza del 6 ottobre 2023, sottolineando come l’assenza di scambio di scritti preliminare sarebbe da imputare all’inazione del MP-GE, non avendo detta autorità di perseguimento mai preso posizione sulla domanda di assunzione del proce- dimento. Alla luce del prolungato silenzio da parte delle autorità ginevrine, il foro andrebbe riconosciuto a Ginevra per atti concludenti (v. act. 5).
- 3 -
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all’emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro- mozione dell’accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l’art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni pre- visto dall’art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l’autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). 1.2 Condizione per adire il giudice del foro è che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell’eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l’intervento di que- sta Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZI- GER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkanto- nalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). La determinazione dell’autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell’ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (v. art. 14 cpv. 4 CPP; sentenza del Tribunale penale federale BG.2022.17 del 5 dicembre 2022 consid. 1.1; ECHLE/KUHN, Commentario basilese, 3a ed. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP). In Ticino tale prerogativa è assunta dal procuratore incaricato del procedimento (v. art. 67 cpv. 6 della legge del 10 maggio 2006 sull’orga- nizzazione giudiziaria [LOG; RL TI 177.100] decisione del Tribunale penale
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federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2); a Ginevra dal Ministero pubblico in quanto tale (art. 77 al. 2 let. a della loi du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire [LOJ; RS GE E 2 05]). 1.3 Lo scambio di vedute ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPP ha natura informale e deve intervenire il più presto possibile, in modo trasparente e leale, l’inattività potendo essere interpretata quale accettazione tacita del foro (v. sentenza del Tribunale penale federale BG.2017.21 del 17 gennaio 2018 consid. 3.2; BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 39 CPP; CPS, Recom- mandations sur le for, n. 1). L’autorità cui è indirizzata una comunicazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPP non può limitarsi a contestare la propria com- petenza ma deve indicare quali sono, dal suo punto di vista, gli elementi de- terminanti per la fissazione del foro alla luce dei criteri di cui agli art. 31 e seg. CPP (BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; SCHLEGEL, op. cit., n. 5 ad art. 39 CPP). Nello specifico, il comportamento di un’autorità penale che, restando silente, impedisce di procedere ad uno scambio di opinioni sulla questione del foro e quindi di raggiungere un’intesa il più rapidamente pos- sibile non deve essere favorito in quanto contrario al principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) ed all’imperativo di celerità (art. 5 CPP). In tale contesto, un silenzio prolungato va di regola considerato come un riconosci- mento del foro per atti concludenti, in particolare se l’autorità a cui è stata richiesta l’assunzione del procedimento è ancora in possesso dell’incarta- mento originale della causa, non avendolo restituito (TPF 2018 65 consid. 2.2; SCHLEGEL, op. cit., n. 3 ad art. 39 CPP; sull’ammissione del foro per atti concludenti si vedano anche TPF 2017 170; 2011 178 consid. 3.2; ECHLE/KUHN, op. cit., n. 14 ad 39 CPP). 2.
2.1 Nel caso in narrativa, prima di adire il giudice del foro il MP-TI si è corretta- mente adoperato per uno scambio di vedute ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPP. Oltre ad un unico contatto telefonico, intercorso nelle more del sollecito in- viato dal MP-TI del 22 agosto 2023 (v. act. 1, pag. 3; act. 3. pag. 3), richie- dente ed opponente, ossia le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone in detto contesto, non si sono però trasmessi ulteriori allegati. Ap- pare evidente che ciò sia da imputare all’inazione da parte del MP-GE, che non ha risposto alla domanda di assunzione del procedimento nonostante il fatto che il fascicolo, trasmessogli dall’omologo ticinese, fosse già nelle mani della polizia ginevrina (v. act. 3, pag. 2). Ad oggi, non risulta che il MP-GE abbia ritornato l’incarto al magistrato richiedente. Ciò nonostante, l’oppo- nente non si è ancora formalmente espresso sulla domanda di assunzione risalente al 17 luglio 2023. Nell’ambito della presente procedura giudiziaria, il MP-GE ha sì preso posizione sull’istanza del 6 ottobre 2023 –
- 5 -
diversamente da quanto occorso nel caso referenziato nella TPF 2018 65 consid. 2.2 –, ma lo ha fatto limitandosi a censurare il mancato adempimento del prerequisito dello scambio degli scritti preliminare, quindi senza addurre elementi pertinenti per la determinazione del foro alla luce dei criteri norma- tivi e giurisprudenziali. Tale agire non è conforme ai principi di buona fede e celerità, e non può che condurre al riconoscimento del foro per atti conclu- denti da parte del Canton Ginevra, dove del resto risultano in atto chiarimenti della polizia sul ruolo di B. nella vicenda, dei quali non si vede il perché le autorità ginevrine abbiano dovuto attendere il contatto telefonico susse- guente al sollecito del 22 agosto 2023 per informare i colleghi ticinesi. Per un efficace coordinamento delle indagini, prima ancora che per esigenze nella fissazione del foro, si tratta di informazioni che dovrebbero essere con- divise senza indugio. Inutile infatti sottolineare lo stretto legame esistente, a livello investigativo, oltre che dogmatico, tra il reato di riciclaggio e l’antefatto criminale, nella fattispecie la truffa. 2.2 Alla luce di quanto sopra, l’istanza del MP-TI del 6 ottobre 2023 è accolta. Le autorità penali del Canton Ginevra sono competenti per il perseguimento penale dei reati oggetto della presente procedura. 3. Come da prassi, per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP unitamente ad art. 66 cpv. 4 LTF per analogia: v. già DTF 87 IV 145).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Ginevra sono competenti per il perseguimento penale dei reati oggetto della presente procedura.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 7 dicembre 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino, - Ministère public du canton de Genève,
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.