Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,
E. 2 GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Opponenti
Oggetto
Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BG.2011.40
- 2 -
La I Corte dei reclami penali, visti:
- Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di co- azione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) (inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in se- guito: MP TI]);
- l’arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20 (act. 1.5);
- l’istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ot- tobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti co- ercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
- la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l’istan- za di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordi- naria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari (act. 1.1);
- lo scritto di medesima data dell’Ufficio dell’uditore in capo, secondo cui non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza prin- cipalmente civile (act. 1.2);
- il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI ha chiesto di fissare la competenza nell’ambito del procedimento pena- le aperto nei confronti di A.;
- le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di pronuncia, tra- mite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di A. contenute nel reclamo summenzionato;
- il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente com- petenti per istruire e giudicare nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A. (act. 2);
- la decisione del 19 ottobre 2011 dell’Uditore in capo con la quale quest’ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia civile (act. 6.1);
- 3 -
- il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il
E. 6 ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale (act. 6).
Considerato:
- che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo en- tro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
- che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata nell’atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
- che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basi- lea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP):
- che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP);
- 4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 4 novembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Richiedente
contro
1. UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,
2. GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Opponenti
Oggetto
Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BG.2011.40
- 2 -
La I Corte dei reclami penali, visti:
- Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di co- azione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) (inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in se- guito: MP TI]);
- l’arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20 (act. 1.5);
- l’istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ot- tobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti co- ercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
- la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l’istan- za di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordi- naria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari (act. 1.1);
- lo scritto di medesima data dell’Ufficio dell’uditore in capo, secondo cui non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza prin- cipalmente civile (act. 1.2);
- il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI ha chiesto di fissare la competenza nell’ambito del procedimento pena- le aperto nei confronti di A.;
- le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di pronuncia, tra- mite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di A. contenute nel reclamo summenzionato;
- il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente com- petenti per istruire e giudicare nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A. (act. 2);
- la decisione del 19 ottobre 2011 dell’Uditore in capo con la quale quest’ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia civile (act. 6.1);
- 3 -
- il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il 6 ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale (act. 6).
Considerato:
- che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo en- tro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
- che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata nell’atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
- che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basi- lea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP):
- che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP);
- 4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 4 novembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio dell'uditore in capo - Giudice dei provvedimenti coercitivi
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.