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BE.2018.11

Bundesstrafgericht · 2018-12-05 · Italiano CH

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Sachverhalt

A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi de- gli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A., B. SA, C. SA, D. e di E. SA, Zurigo, per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LFID), complicità ai reati fiscali (art. 177 LFID) come pure frode fiscale (art. 186 LIFD), commesse negli anni dal 2011 al 2016. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di A. e di D. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sot- trazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'im- posta preventiva (LIP; RS 642.21) in relazione all’attività di B. SA e di C. SA nei periodi fiscali 2012-2016 (act. 1 pag. 2 e 3).

B. Il 9 maggio 2018 il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha emesso un mandato di perquisizione riferito ai locali siti nell’abitazione donata da A. ai figli F., G. e H., a Z. (act. 1.4). Il 16 maggio 2018 i collaboratori della DAPI hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione. La ex moglie di A. e madre degli attuali proprietari, signora I., era presente alla perquisizione e si è opposta alla medesima richiedendo la messa sotto sigillo dei documenti, del supporto informatico e degli oggetti rinvenuti (act. 1.5; v. act. 1 pag. 3).

C. Mediante istanza del 23 luglio 2018 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC postula l'autorizzazione per procedere al dis- sigillamento e alla cernita della documentazione e del supporto informatico se- questrati presso l’abitazione sita a Z. (act. 1).

D. Con memoriale di risposta del 10 agosto 2018 l'opponente chiede che la richie- sta sia respinta; in via subordinata, che essa sia respinta per i mezzi di prova che concernono l’opponente a titolo privato (act. 9).

E. Con replica del 27 agosto 2018 l’AFC si è integralmente riconfermata nell’istanza di levata dei sigilli (act. 11). L’opponente ha anch’egli ribadito la pro- pria presa di posizione con duplica del 17 settembre 2018 (act. 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del neces- sario, nei considerandi in diritto.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile il DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).

E. 1.2 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA e l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è compe- tente a decidere sulla perquisizione di carte.

E. 1.3 L’AFC è legittimata a sottoporre una simile richiesta alla Corte dei reclami pe- nali. Premessa l'inesistenza di un termine per presentare la richiesta di levata dei sigilli, l'istanza presentata dall'AFC il 23 luglio 2018 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

E. 1.4 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esa- minate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio mini- stero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai me- dici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perqui- sizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 e art. 37 cpv. 2 LOAP).

E. 2 Con la propria richiesta di levata dei sigilli l’AFC ha presentato un dossier con- fidenziale. Essa ha specificato che i documenti in esso contenuti avrebbero po- tuto essere visionati unicamente dalla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 25 cpv. 3 DPA, ad esclusione dell’opponente (act. 10 pag. 2 e segg.).

E. 2.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il ri- chiedente (art. 25 cpv. 3 DPA).

La Corte dei reclami penali non considera il semplice interesse dell’amministra- zione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di

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un importante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di con- trollo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa. La Corte dei reclami penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo allorquando la fattispecie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2; HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti).

Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono es- sere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei mede- simi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5 con riferimenti).

E. 2.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli impu- tati o di contribuenti (act. 10 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limita- zione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5).

E. 2.3 Nella propria istanza del 23 luglio 2018, al capitolo C, l’AFC ha inserito una descrizione del sospetto fondato includendo i rinvii agli atti rilevanti del dossier confidenziale (act. 1 pag. 3 e segg.), descrizione sulla quale l’opponente ha potuto prendere posizione nel corso della presente procedura. In casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è dunque stata rispettata.

E. 2.4 Nella propria risposta del 10 agosto 2018 (act. 9), l’opponente non contesta il mantenimento della confidenzialità in merito ai certificati di salario ed estratti della dichiarazione fiscale di J. e K.. Si oppone per contro al mantenimento del segreto sui restanti documenti, e meglio:

- riassunti decisioni di tassazione di A., 2010-2015 e principale rendiconti del gruppo (doc. A);

- scritto di E. AG del 10.02.2012 concernente il ruling di A. (doc. B);

- estratti conti annuali L. Ltd., Mauritius, 2014-2015 (doc. C);

- contratto tra C. SA e L. Ltd. del marzo 2016 (doc. D).

E. 2.5 Ora, come indicato dall’AFC in sede di replica, il documento A costituisce un documento interno che non riguarda solo le dichiarazioni fiscali dell’opponente,

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bensì anche i rendiconti di alcune società legate al suo gruppo di cui egli non era membro del consiglio di amministrazione e dunque non aveva, in principio, accesso alle relative informazioni fiscali. Lo stesso dicasi per il documento C ed il documento D, contratto quest’ultimo neppure sottoscritto dall’opponente. Alla luce di ciò, e del fatto che nella propria descrizione del sospetto fondato l’AFC abbia inserito i rinvii ai citati documenti così che l’opponente potesse compren- derne il contenuto e prendere posizione al riguardo, ciò che è avvenuto, si giu- stifica di mantenere la confidenzialità sui medesimi.

Infine, per quanto attiene al documento B, stando all’AFC esso sarebbe già in possesso dell’opponente, fatto non contestato da quest’ultimo (act. 14). Non si giustifica dunque di ulteriormente dirimere la contestazione relativa a tale atto.

E. 3.1 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale non deve pronunciarsi sull’esistenza delle infrazioni con- testate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione dei docu- menti posti sotto sigillo è ammissibile, ossia se l’amministrazione è o meno le- gittimata ad avervi accesso (DTF 106 IV 413 consid. 3).

La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4; sen- tenza del Tribunale federale 1B_671/2012 summenzionata consid. 3.7.1). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e og- gettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva. Conformemente all’art. 45 DPA, la misura summenzio- nata deve rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisi- zione deve essere circoscritto in modo preciso affinché si possa verificare l’esi- stenza di una connessione con il sospetto specifico e oggettivamente fondato che grava sull’imputato, nonché accertare il rispetto del principio della propor- zionalità (sentenza del Tribunale federale 1B_671/2012 summenzionata con- sid. 3.8.1).

La perquisizione di documenti presuppone che questi contengano scritti impor- tanti per l’inchiesta (art. 50 pv. 1 DPA). Questa norma non deve tuttavia essere interpretata in maniera restrittiva; come suggerisce la versione tedesca della disposizione (“[…] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind”), essa significa semplicemente che i documenti non possono essere sequestrati se non hanno pertinenza per l’inchiesta (decisione del Tribunale penale federale BE.2017.17 + BE.2017.18 dell’8 maggio 2018 consid. 3.1 con riferimenti).

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L’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve dunque esaminare se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono suffi- cienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione e, se ciò dovesse essere il caso, se i documenti posti sotto sigilli presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è an- cora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'"uti- lità potenziale" (sentenza del Tribunale federale 1B_167/2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti). Non può d’al- tronde essere richiesto all’autorità istante di motivare la rilevanza di ogni singolo documento per la procedura, senza averlo prima potuto vagliare (DTF 132 IV 63 consid. 4.4). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (DTF 130 II 193; 108 IV 75, 76 consid. 5). Nella misura in cui la perquisizione sia riferita a fatti non ancora accertati, rispettivamente a delle pretese ancora incerte, non è esi- gibile un rapporto di connessione concreto tra l’infrazione ipotizzata e l’oggetto della perquisizione (DTF 137 IV 189 consid. 5.1); è piuttosto logico e naturale che, se il sequestro è fondato sulla verosimiglianza, lo stesso valga, a maggior ragione, nel caso di una richiesta di levata dei sigilli (sentenza del Tribunale federale1B_167/2015 summenzionata consid. 2.1). Inoltre, nelle fasi iniziali dell’inchiesta, degli indizi ancora poco precisi possono essere considerati suffi- cienti (decisione del Tribunale penale federale BE.2017.17 + BE.2017.18 sum- menzionata consid. 3.1 con riferimenti).

E. 4 A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, l’AFC ha indicato sussistere il fondato sospetto che A. non avrebbe dichiarato tutti i propri redditi, invece in- cassati tramite la società M. Corp., Seychelles. Oltre a ciò, l’AFC sospetta che B. SA e C. SA non avrebbero contabilizzato interamente la propria cifra d’affari, rinunciando agli utili che sarebbero invece stati accreditati alla società L. Ltd., Mauritius.

E. 4.1 Più precisamente, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 A. avrebbe dichiarato, oltre ai redditi derivanti dalla sostanza detenuta, un reddito determi- nato sulla base del principio della libera concorrenza per la fornitura di presta- zioni a società estere del gruppo a lui riconducibili. Questo reddito era di fr. 700'000.-- negli anni dal 2011 al 2013, per poi aumentare sino a fr. 1'240'000.-- nel 2015. Questi importi erano stati concordati tra l’amministra- zione fiscale cantonale e la E. SA, rappresentante fiscale di A..

Dall’analisi dei rendiconti delle società riconducibili a A., l’AFC ha notato che esse avrebbero versato degli importi indicati quali finder fees in favore della società N. Ltd., Cipro, anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente de-

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tenuta da A.) per il conferimento della gestione di parte del patrimonio di un’en- tità legata al governo angolano. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sa- rebbe tuttavia da ricondurre all’intermediazione effettuata da A., senza la quale il Gruppo O. non avrebbe potuto realizzare gli utili conseguiti. Una parte degli importi pagati quali finder fees sarebbero stati determinati in base a un Bench- mark Study elaborato da E. SA, consegnato alle autorità fiscali dei Cantoni di Zurigo e di Zugo, le quali hanno accettato la deduzione del costo presso le so- cietà elvetiche site sul loro territorio. Lo studio summenzionato illustrava come l’attività delle società elvetiche era possibile solamente grazie al supporto della società cipriota. Una volta ricevuto il bonifico da parte delle società elvetiche, la società cipriota riversava una parte importante di tali importi a una terza società riconducile a A., la M. Corp., la quale sarebbe in realtà una società di sede, senza alcuna attività.

Riassumendo, l’AFC ritiene che A. svolgesse l’attività per conto di N. Ltd. ed avrebbe generato attraverso la M. Corp. enormi redditi per circa fr. 50 milioni, che non sarebbero stati (integralmente) imposti. In effetti, le autorità fiscali avrebbero valutato il reddito di A. sulla base di un ruling che non teneva conto di tutte le circostanze principali, in particolare dell’entità dei ricavi da lui generati attraverso la M. Corp..

A mente dell’AFC dunque, gli importi riversati alla M. Corp. sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività di procacciatore d’affari svolte personalmente da A. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi da attività lucrativa.

Nei confronti di E. SA sussisterebbe il fondato sospetto di complicità o concorso a una sottrazione d’imposta per avere sottaciuto informazioni fondamentali ri- guardo alla M. Corp., alle autorità fiscali ticinesi. Grazie a tali documenti sa- rebbe infatti stato possibile ricostruire il reddito di A. in maniera corretta.

E. 4.2 In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del Gruppo O., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio gestito è stato immesso in sette fondi d’investimento privati, apparentemente amministrati da L. Ltd., la quale ha ricevuto dai citati fondi delle commissioni per la gestione patrimoniale.

Per tale attività L. Ltd., che non disponeva di personale adeguato, nel periodo 2014-2016 avrebbe acquistato dei servizi dalle società svizzere del Gruppo O. B. SA e C. SA, versando loro degli importi a titolo di advisory fees. Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta infatti che L. Ltd. non impegnava personale nel 2014- 2015, fatta eccezione per un collaboratore per la gestione di questioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti, i signori J. e P., domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dunque evidente che L. Ltd. fosse diretta dalla Svizzera dove il gruppo riconducibile a A. disponeva di 67 collaboratori. L. Ltd., che avrebbe contabilizzato una grossa parte degli utili sotto forma di commissioni provenienti

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dai fondi di investimento nonostante non disponesse né di personale né di in- frastruttura, sarebbe pertanto una mera società di sede, implementata per mere ragioni fiscali, ossia per diminuire il carico fiscale del gruppo svizzero. Vi sa- rebbe pertanto il sospetto fondato di tentativo di sottrazione dell’imposta sull’utile commessa da B. SA per i periodi fiscali 2012-2016 e da C. SA per i periodi fiscali 2014-2016. Vi sarebbe pure il sospetto di frode fiscale e di com- plicità nella sottrazione d’imposta commessa da terzi.

Per gli utili illecitamente attribuiti a L. Ltd. e ai quali le società svizzere avrebbero rinunciato, sussisterebbe inoltre il sospetto di sottrazione dell’imposta preven- tiva, valutabile in circa fr. 34'000'000.--.

Oltre a ciò, la DAPI avrebbe scoperto che N. Ltd., nel 2012, avrebbe ricevuto un pagamento di USD 10 milioni da un fondo petrolifero angolano, pagamento che avrebbe invece dovuto essere contabilizzato e fiscalizzato almeno in parte in Svizzera (act. 1)

E. 4.3 In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei conse- guenti necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti, in merito ai presunti reati di sottrazione dell’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LIFD), di complicità in reati fiscali (art. 177 LIFD) come pure di frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 DPA e di sottrazione dell’imposta preventiva giusta l’art. 61 lett. a LIP.

E. 5 Per quanto attiene alla pertinenza per l’inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, l’AFC ha precisato che A. era proprietario dell’abitazione sita a Z. fino al giorno della donazione ai figli. A dire dell’AFC, A. aveva vissuto in tale immobile. L’AFC ha pure indicato che A. è l’imputato principale nella procedura penale in corso, ruotando attorno a lui sia la fattispecie relative alle finder fees che la rinuncia da parte delle società svizzere del gruppo ad una parte della cifra d’affari. Ciò premesso, a mente dell’AFC sarebbe ipotizzabile che all’interno della casa a Z. si trovassero mezzi di prova rilevanti per l’inchiesta speciale della DAPI, in particolare al fine di comprendere dove venissero svolte le funzioni rilevanti del Gruppo O. e dove avrebbero dovuto essere attribuiti gli utili. In merito ai singoli documenti ed oggetti rinvenuti, l’opponente non ha sollevato contestazioni spe- cifiche, fatta eccezione per le censure sopra vagliate e relative alla legittimità della perquisizione in quanto tale. Unicamente per quanto attiene ai documenti JCBM 5, 6, 16, 17, l’opponente ha rilevato che i medesimi conterrebbero infor- mazioni che lo concernono privatamente.

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Ora, in merito ai singoli documenti posti sotto sigilli (v. act. 1.15), si osserva quanto segue:

JCBM 1, 3, 4, 11, 20, 21, 22: la descrizione di questi documenti contiene il no- minativo di società del Gruppo O., per cui è evidente che vi sia, almeno appa- rentemente, un legame con l’inchiesta in corso; è infatti possibile che tali atti permettano di avere informazioni sul ruolo svolto dalle varie persone fisiche e giuridiche coinvolte, i rispettivi rapporti, i rapporti societari e gli investimenti e le operazioni finanziarie effettuati.

JCBM 12, 13, 14: la descrizione di questi documenti è piuttosto generica: borsa nera, mappette, e-mails, presentazioni, rendiconti, progetti investimenti 2014, mappette e fogli legati con corda, note a mano, rapporti di sedute, presenta- zioni, mapping 2009-2011, disco duro esterno. Alla luce dello stadio non avan- zato dell’inchiesta, non può al momento essere escluso che anche tali atti si riferiscano a società coinvolte nell’inchiesta o comunque altrimenti rilevanti. Si giustifica dunque che l’AFC vi abbia accesso al fine di determinarne la loro per- tinenza.

JCBM 2, 7, 8, 18, 19: sotto questi numeri sono raggruppati classificatori, fogli, documenti, mappette, contratti d’acquisto di azioni, presentazioni, note a mano, rendiconti, bilanci, certificati azionari e rendiconti relativi a società facenti parte del gruppo A. (v. act. 1.6) o che potrebbero essere riconducibili a A.. Tali atti possono essere di rilievo per l’inchiesta pendente al fine di verificare le presta- zioni attribuibili alle varie società, nonché gli investimenti effettuati ed i rapporti societari.

Il documento JCBM 6 contiene le dichiarazioni d’imposta dell’opponente per gli anni 2003-2011. Tali informazioni potrebbero effettivamente essere utili all’AFC per verificare le informazioni fornite da A. alle autorità fiscali e dovrebbero, ad ogni modo, già essere in possesso di tali autorità. Non si giustifica pertanto di escludere questi atti dalla perquisizione.

Secondo quanto risulta dal processo verbale del 16 maggio 2018 (act. 1.5), i documenti JCBM 5, 16 e 17 concernono il contratto di credito relativo all’acqui- sto di alcuni immobili a Y. e i contratti d’acquisto dell’immobile X., Canton Gri- gioni (all’epoca di proprietà dell’opponente), nonché le fatture relative alla rin- novazione di quest’ultimo immobile. Questi documenti sono anch’essi senz’al- tro, almeno apparentemente, pertinenti per l’inchiesta in corso, nell’ottica di ri- costruire la situazione patrimoniale dell’opponente ed eventualmente di chiarire l’eventuale destinazione del presunto profitto illecito di cui avrebbe beneficiato l’opponente.

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E. 6 Come detto (v. supra consid. 3.1), nell’ambito di una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali non deve esaminare se la persona colpita dal seque- stro si sia resa colpevole di un'infrazione, né se le autorità competenti abbiano eventualmente violato norme di procedura non concernenti il sequestro. Essa deve unicamente verificare se la levata dei sigilli e la perquisizione sono am- missibili (DTF 106 IV 413 consid. 3). Pertanto, nella misura in cui l’opponente ha presentato critiche riferite alle considerazioni dell’AFC sull’attribuzione dei redditi, sulla contabilizzazione delle entrate e più in generale sulla commissione di infrazioni fiscali da parte dell’opponente medesimo o di società in qualche modo a lui legate, nonché sulla possibilità per l’AFC di aprire un’inchiesta fiscale senza che sia ancora conclusa la verifica contabile di B. SA, queste non sono oggetto della presente procedura.

E. 7 Tutto quanto precede permette senz'altro di affermare che sussistono sufficienti indizi di reato e che la documentazione posta sotto sigillo presenta un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta fiscale. Certo, è possibile che tra le carte ed oggetti posti sotto sigilli vi siano nominativi di soggetti che all'apparenza potrebbero ritenersi estranei ai fatti indagati, ma questo non significa ancora che un loro dissigillamento disattenda il principio della proporzionalità e dell'uti- lità potenziale. La documentazione e gli oggetti dissigillati che nulla hanno a che vedere con l'inchiesta portata avanti dall'AFC dovranno in ogni caso essere re- stituiti all'opponente.

E. 8 In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto pro- fessionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione e degli oggetti po- sti sotto suggello.

E. 9 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con- tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro- vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana- logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 1'500.--. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Dispositiv
  1. La richiesta è accolta. L'AFC è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della documentazione e degli oggetti posti sotto sigilli.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'opponente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 5 dicembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Stephan Blättler, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente

contro

A., rappresentato dall'avv. Alexander Fitzner, Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BE.2018.11

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Fatti: A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi de- gli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A., B. SA, C. SA, D. e di E. SA, Zurigo, per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LFID), complicità ai reati fiscali (art. 177 LFID) come pure frode fiscale (art. 186 LIFD), commesse negli anni dal 2011 al 2016. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di A. e di D. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sot- trazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'im- posta preventiva (LIP; RS 642.21) in relazione all’attività di B. SA e di C. SA nei periodi fiscali 2012-2016 (act. 1 pag. 2 e 3).

B. Il 9 maggio 2018 il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha emesso un mandato di perquisizione riferito ai locali siti nell’abitazione donata da A. ai figli F., G. e H., a Z. (act. 1.4). Il 16 maggio 2018 i collaboratori della DAPI hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione. La ex moglie di A. e madre degli attuali proprietari, signora I., era presente alla perquisizione e si è opposta alla medesima richiedendo la messa sotto sigillo dei documenti, del supporto informatico e degli oggetti rinvenuti (act. 1.5; v. act. 1 pag. 3).

C. Mediante istanza del 23 luglio 2018 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC postula l'autorizzazione per procedere al dis- sigillamento e alla cernita della documentazione e del supporto informatico se- questrati presso l’abitazione sita a Z. (act. 1).

D. Con memoriale di risposta del 10 agosto 2018 l'opponente chiede che la richie- sta sia respinta; in via subordinata, che essa sia respinta per i mezzi di prova che concernono l’opponente a titolo privato (act. 9).

E. Con replica del 27 agosto 2018 l’AFC si è integralmente riconfermata nell’istanza di levata dei sigilli (act. 11). L’opponente ha anch’egli ribadito la pro- pria presa di posizione con duplica del 17 settembre 2018 (act. 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del neces- sario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1. Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile il DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).

1.2. Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA e l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è compe- tente a decidere sulla perquisizione di carte.

1.3. L’AFC è legittimata a sottoporre una simile richiesta alla Corte dei reclami pe- nali. Premessa l'inesistenza di un termine per presentare la richiesta di levata dei sigilli, l'istanza presentata dall'AFC il 23 luglio 2018 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

1.4. Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esa- minate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio mini- stero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai me- dici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perqui- sizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 e art. 37 cpv. 2 LOAP).

2. Con la propria richiesta di levata dei sigilli l’AFC ha presentato un dossier con- fidenziale. Essa ha specificato che i documenti in esso contenuti avrebbero po- tuto essere visionati unicamente dalla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 25 cpv. 3 DPA, ad esclusione dell’opponente (act. 10 pag. 2 e segg.).

2.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il ri- chiedente (art. 25 cpv. 3 DPA).

La Corte dei reclami penali non considera il semplice interesse dell’amministra- zione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di

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un importante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di con- trollo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa. La Corte dei reclami penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo allorquando la fattispecie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2; HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti).

Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono es- sere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei mede- simi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5 con riferimenti).

2.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli impu- tati o di contribuenti (act. 10 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limita- zione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5).

2.3 Nella propria istanza del 23 luglio 2018, al capitolo C, l’AFC ha inserito una descrizione del sospetto fondato includendo i rinvii agli atti rilevanti del dossier confidenziale (act. 1 pag. 3 e segg.), descrizione sulla quale l’opponente ha potuto prendere posizione nel corso della presente procedura. In casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è dunque stata rispettata.

2.4 Nella propria risposta del 10 agosto 2018 (act. 9), l’opponente non contesta il mantenimento della confidenzialità in merito ai certificati di salario ed estratti della dichiarazione fiscale di J. e K.. Si oppone per contro al mantenimento del segreto sui restanti documenti, e meglio:

- riassunti decisioni di tassazione di A., 2010-2015 e principale rendiconti del gruppo (doc. A);

- scritto di E. AG del 10.02.2012 concernente il ruling di A. (doc. B);

- estratti conti annuali L. Ltd., Mauritius, 2014-2015 (doc. C);

- contratto tra C. SA e L. Ltd. del marzo 2016 (doc. D).

2.5 Ora, come indicato dall’AFC in sede di replica, il documento A costituisce un documento interno che non riguarda solo le dichiarazioni fiscali dell’opponente,

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bensì anche i rendiconti di alcune società legate al suo gruppo di cui egli non era membro del consiglio di amministrazione e dunque non aveva, in principio, accesso alle relative informazioni fiscali. Lo stesso dicasi per il documento C ed il documento D, contratto quest’ultimo neppure sottoscritto dall’opponente. Alla luce di ciò, e del fatto che nella propria descrizione del sospetto fondato l’AFC abbia inserito i rinvii ai citati documenti così che l’opponente potesse compren- derne il contenuto e prendere posizione al riguardo, ciò che è avvenuto, si giu- stifica di mantenere la confidenzialità sui medesimi.

Infine, per quanto attiene al documento B, stando all’AFC esso sarebbe già in possesso dell’opponente, fatto non contestato da quest’ultimo (act. 14). Non si giustifica dunque di ulteriormente dirimere la contestazione relativa a tale atto.

3. 3.1 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale non deve pronunciarsi sull’esistenza delle infrazioni con- testate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione dei docu- menti posti sotto sigillo è ammissibile, ossia se l’amministrazione è o meno le- gittimata ad avervi accesso (DTF 106 IV 413 consid. 3).

La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4; sen- tenza del Tribunale federale 1B_671/2012 summenzionata consid. 3.7.1). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e og- gettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva. Conformemente all’art. 45 DPA, la misura summenzio- nata deve rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisi- zione deve essere circoscritto in modo preciso affinché si possa verificare l’esi- stenza di una connessione con il sospetto specifico e oggettivamente fondato che grava sull’imputato, nonché accertare il rispetto del principio della propor- zionalità (sentenza del Tribunale federale 1B_671/2012 summenzionata con- sid. 3.8.1).

La perquisizione di documenti presuppone che questi contengano scritti impor- tanti per l’inchiesta (art. 50 pv. 1 DPA). Questa norma non deve tuttavia essere interpretata in maniera restrittiva; come suggerisce la versione tedesca della disposizione (“[…] Papiere […] die für die Untersuchung von Bedeutung sind”), essa significa semplicemente che i documenti non possono essere sequestrati se non hanno pertinenza per l’inchiesta (decisione del Tribunale penale federale BE.2017.17 + BE.2017.18 dell’8 maggio 2018 consid. 3.1 con riferimenti).

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L’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve dunque esaminare se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono suffi- cienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione e, se ciò dovesse essere il caso, se i documenti posti sotto sigilli presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è an- cora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'"uti- lità potenziale" (sentenza del Tribunale federale 1B_167/2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti). Non può d’al- tronde essere richiesto all’autorità istante di motivare la rilevanza di ogni singolo documento per la procedura, senza averlo prima potuto vagliare (DTF 132 IV 63 consid. 4.4). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (DTF 130 II 193; 108 IV 75, 76 consid. 5). Nella misura in cui la perquisizione sia riferita a fatti non ancora accertati, rispettivamente a delle pretese ancora incerte, non è esi- gibile un rapporto di connessione concreto tra l’infrazione ipotizzata e l’oggetto della perquisizione (DTF 137 IV 189 consid. 5.1); è piuttosto logico e naturale che, se il sequestro è fondato sulla verosimiglianza, lo stesso valga, a maggior ragione, nel caso di una richiesta di levata dei sigilli (sentenza del Tribunale federale1B_167/2015 summenzionata consid. 2.1). Inoltre, nelle fasi iniziali dell’inchiesta, degli indizi ancora poco precisi possono essere considerati suffi- cienti (decisione del Tribunale penale federale BE.2017.17 + BE.2017.18 sum- menzionata consid. 3.1 con riferimenti).

4. A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, l’AFC ha indicato sussistere il fondato sospetto che A. non avrebbe dichiarato tutti i propri redditi, invece in- cassati tramite la società M. Corp., Seychelles. Oltre a ciò, l’AFC sospetta che B. SA e C. SA non avrebbero contabilizzato interamente la propria cifra d’affari, rinunciando agli utili che sarebbero invece stati accreditati alla società L. Ltd., Mauritius.

4.1 Più precisamente, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 A. avrebbe dichiarato, oltre ai redditi derivanti dalla sostanza detenuta, un reddito determi- nato sulla base del principio della libera concorrenza per la fornitura di presta- zioni a società estere del gruppo a lui riconducibili. Questo reddito era di fr. 700'000.-- negli anni dal 2011 al 2013, per poi aumentare sino a fr. 1'240'000.-- nel 2015. Questi importi erano stati concordati tra l’amministra- zione fiscale cantonale e la E. SA, rappresentante fiscale di A..

Dall’analisi dei rendiconti delle società riconducibili a A., l’AFC ha notato che esse avrebbero versato degli importi indicati quali finder fees in favore della società N. Ltd., Cipro, anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente de-

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tenuta da A.) per il conferimento della gestione di parte del patrimonio di un’en- tità legata al governo angolano. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sa- rebbe tuttavia da ricondurre all’intermediazione effettuata da A., senza la quale il Gruppo O. non avrebbe potuto realizzare gli utili conseguiti. Una parte degli importi pagati quali finder fees sarebbero stati determinati in base a un Bench- mark Study elaborato da E. SA, consegnato alle autorità fiscali dei Cantoni di Zurigo e di Zugo, le quali hanno accettato la deduzione del costo presso le so- cietà elvetiche site sul loro territorio. Lo studio summenzionato illustrava come l’attività delle società elvetiche era possibile solamente grazie al supporto della società cipriota. Una volta ricevuto il bonifico da parte delle società elvetiche, la società cipriota riversava una parte importante di tali importi a una terza società riconducile a A., la M. Corp., la quale sarebbe in realtà una società di sede, senza alcuna attività.

Riassumendo, l’AFC ritiene che A. svolgesse l’attività per conto di N. Ltd. ed avrebbe generato attraverso la M. Corp. enormi redditi per circa fr. 50 milioni, che non sarebbero stati (integralmente) imposti. In effetti, le autorità fiscali avrebbero valutato il reddito di A. sulla base di un ruling che non teneva conto di tutte le circostanze principali, in particolare dell’entità dei ricavi da lui generati attraverso la M. Corp..

A mente dell’AFC dunque, gli importi riversati alla M. Corp. sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività di procacciatore d’affari svolte personalmente da A. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi da attività lucrativa.

Nei confronti di E. SA sussisterebbe il fondato sospetto di complicità o concorso a una sottrazione d’imposta per avere sottaciuto informazioni fondamentali ri- guardo alla M. Corp., alle autorità fiscali ticinesi. Grazie a tali documenti sa- rebbe infatti stato possibile ricostruire il reddito di A. in maniera corretta.

4.2 In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del Gruppo O., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio gestito è stato immesso in sette fondi d’investimento privati, apparentemente amministrati da L. Ltd., la quale ha ricevuto dai citati fondi delle commissioni per la gestione patrimoniale.

Per tale attività L. Ltd., che non disponeva di personale adeguato, nel periodo 2014-2016 avrebbe acquistato dei servizi dalle società svizzere del Gruppo O. B. SA e C. SA, versando loro degli importi a titolo di advisory fees. Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta infatti che L. Ltd. non impegnava personale nel 2014- 2015, fatta eccezione per un collaboratore per la gestione di questioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti, i signori J. e P., domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dunque evidente che L. Ltd. fosse diretta dalla Svizzera dove il gruppo riconducibile a A. disponeva di 67 collaboratori. L. Ltd., che avrebbe contabilizzato una grossa parte degli utili sotto forma di commissioni provenienti

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dai fondi di investimento nonostante non disponesse né di personale né di in- frastruttura, sarebbe pertanto una mera società di sede, implementata per mere ragioni fiscali, ossia per diminuire il carico fiscale del gruppo svizzero. Vi sa- rebbe pertanto il sospetto fondato di tentativo di sottrazione dell’imposta sull’utile commessa da B. SA per i periodi fiscali 2012-2016 e da C. SA per i periodi fiscali 2014-2016. Vi sarebbe pure il sospetto di frode fiscale e di com- plicità nella sottrazione d’imposta commessa da terzi.

Per gli utili illecitamente attribuiti a L. Ltd. e ai quali le società svizzere avrebbero rinunciato, sussisterebbe inoltre il sospetto di sottrazione dell’imposta preven- tiva, valutabile in circa fr. 34'000'000.--.

Oltre a ciò, la DAPI avrebbe scoperto che N. Ltd., nel 2012, avrebbe ricevuto un pagamento di USD 10 milioni da un fondo petrolifero angolano, pagamento che avrebbe invece dovuto essere contabilizzato e fiscalizzato almeno in parte in Svizzera (act. 1)

4.3 In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei conse- guenti necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti, in merito ai presunti reati di sottrazione dell’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LIFD), di complicità in reati fiscali (art. 177 LIFD) come pure di frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 DPA e di sottrazione dell’imposta preventiva giusta l’art. 61 lett. a LIP.

5. Per quanto attiene alla pertinenza per l’inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, l’AFC ha precisato che A. era proprietario dell’abitazione sita a Z. fino al giorno della donazione ai figli. A dire dell’AFC, A. aveva vissuto in tale immobile. L’AFC ha pure indicato che A. è l’imputato principale nella procedura penale in corso, ruotando attorno a lui sia la fattispecie relative alle finder fees che la rinuncia da parte delle società svizzere del gruppo ad una parte della cifra d’affari. Ciò premesso, a mente dell’AFC sarebbe ipotizzabile che all’interno della casa a Z. si trovassero mezzi di prova rilevanti per l’inchiesta speciale della DAPI, in particolare al fine di comprendere dove venissero svolte le funzioni rilevanti del Gruppo O. e dove avrebbero dovuto essere attribuiti gli utili. In merito ai singoli documenti ed oggetti rinvenuti, l’opponente non ha sollevato contestazioni spe- cifiche, fatta eccezione per le censure sopra vagliate e relative alla legittimità della perquisizione in quanto tale. Unicamente per quanto attiene ai documenti JCBM 5, 6, 16, 17, l’opponente ha rilevato che i medesimi conterrebbero infor- mazioni che lo concernono privatamente.

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Ora, in merito ai singoli documenti posti sotto sigilli (v. act. 1.15), si osserva quanto segue:

JCBM 1, 3, 4, 11, 20, 21, 22: la descrizione di questi documenti contiene il no- minativo di società del Gruppo O., per cui è evidente che vi sia, almeno appa- rentemente, un legame con l’inchiesta in corso; è infatti possibile che tali atti permettano di avere informazioni sul ruolo svolto dalle varie persone fisiche e giuridiche coinvolte, i rispettivi rapporti, i rapporti societari e gli investimenti e le operazioni finanziarie effettuati.

JCBM 12, 13, 14: la descrizione di questi documenti è piuttosto generica: borsa nera, mappette, e-mails, presentazioni, rendiconti, progetti investimenti 2014, mappette e fogli legati con corda, note a mano, rapporti di sedute, presenta- zioni, mapping 2009-2011, disco duro esterno. Alla luce dello stadio non avan- zato dell’inchiesta, non può al momento essere escluso che anche tali atti si riferiscano a società coinvolte nell’inchiesta o comunque altrimenti rilevanti. Si giustifica dunque che l’AFC vi abbia accesso al fine di determinarne la loro per- tinenza.

JCBM 2, 7, 8, 18, 19: sotto questi numeri sono raggruppati classificatori, fogli, documenti, mappette, contratti d’acquisto di azioni, presentazioni, note a mano, rendiconti, bilanci, certificati azionari e rendiconti relativi a società facenti parte del gruppo A. (v. act. 1.6) o che potrebbero essere riconducibili a A.. Tali atti possono essere di rilievo per l’inchiesta pendente al fine di verificare le presta- zioni attribuibili alle varie società, nonché gli investimenti effettuati ed i rapporti societari.

Il documento JCBM 6 contiene le dichiarazioni d’imposta dell’opponente per gli anni 2003-2011. Tali informazioni potrebbero effettivamente essere utili all’AFC per verificare le informazioni fornite da A. alle autorità fiscali e dovrebbero, ad ogni modo, già essere in possesso di tali autorità. Non si giustifica pertanto di escludere questi atti dalla perquisizione.

Secondo quanto risulta dal processo verbale del 16 maggio 2018 (act. 1.5), i documenti JCBM 5, 16 e 17 concernono il contratto di credito relativo all’acqui- sto di alcuni immobili a Y. e i contratti d’acquisto dell’immobile X., Canton Gri- gioni (all’epoca di proprietà dell’opponente), nonché le fatture relative alla rin- novazione di quest’ultimo immobile. Questi documenti sono anch’essi senz’al- tro, almeno apparentemente, pertinenti per l’inchiesta in corso, nell’ottica di ri- costruire la situazione patrimoniale dell’opponente ed eventualmente di chiarire l’eventuale destinazione del presunto profitto illecito di cui avrebbe beneficiato l’opponente.

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6. Come detto (v. supra consid. 3.1), nell’ambito di una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali non deve esaminare se la persona colpita dal seque- stro si sia resa colpevole di un'infrazione, né se le autorità competenti abbiano eventualmente violato norme di procedura non concernenti il sequestro. Essa deve unicamente verificare se la levata dei sigilli e la perquisizione sono am- missibili (DTF 106 IV 413 consid. 3). Pertanto, nella misura in cui l’opponente ha presentato critiche riferite alle considerazioni dell’AFC sull’attribuzione dei redditi, sulla contabilizzazione delle entrate e più in generale sulla commissione di infrazioni fiscali da parte dell’opponente medesimo o di società in qualche modo a lui legate, nonché sulla possibilità per l’AFC di aprire un’inchiesta fiscale senza che sia ancora conclusa la verifica contabile di B. SA, queste non sono oggetto della presente procedura.

7. Tutto quanto precede permette senz'altro di affermare che sussistono sufficienti indizi di reato e che la documentazione posta sotto sigillo presenta un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta fiscale. Certo, è possibile che tra le carte ed oggetti posti sotto sigilli vi siano nominativi di soggetti che all'apparenza potrebbero ritenersi estranei ai fatti indagati, ma questo non significa ancora che un loro dissigillamento disattenda il principio della proporzionalità e dell'uti- lità potenziale. La documentazione e gli oggetti dissigillati che nulla hanno a che vedere con l'inchiesta portata avanti dall'AFC dovranno in ogni caso essere re- stituiti all'opponente.

8. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto pro- fessionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione e degli oggetti po- sti sotto suggello.

9. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con- tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro- vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana- logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 1'500.--. Non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. L'AFC è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della documentazione e degli oggetti posti sotto sigilli. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, il 7 dicembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Alexander Fitzner

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru- zione lo ordini (art. 103 LTF).