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BB.2019.54

Bundesstrafgericht · 2019-07-30 · Italiano CH

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).

Sachverhalt

A. A seguito di una comunicazione di sospetto da parte dell’Ufficio di comunica- zione in materia di riciclaggio di denaro del 26 giugno 2015 (v. atto 05.102_0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito MPC) il 14 agosto 2015 è stata avviata dal MPC una procedura penale contro A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP (v. act. 1.2). Egli è sospettato di essere coinvolto nello scandalo corruttivo che ha toccato la società parastatale Petrobras e il gruppo D. (v. act. 6).

B. Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto a svariate misure istrut- torie. Il 30 marzo 2016, esso ha emanato un ordine di edizione e di sequestro della documentazione concernente, tra l’altro, i conti n. 1 e n. 2 presso la banca E., intestate a A., risp. a B. SA (v. act. 1.3). Il 23 dicembre 2016 la medesima autorità ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali di cui A. è titolare presso la banca E. (v. act. 1.4). In data 7 settembre 2017 è stato ordinato il sequestro dei conti n. 3 e n. 4, di cui A., rispettivamente C. SA sono titolari presso la banca F. (v. act. 1.6).

C. Il 27 luglio, 29 agosto e 28 settembre 2017 A. ha richiesto l’accesso completo al dossier della procedura (v. act. 1.6, 1.7, 1.8). Il 22 novembre 2017 gli è stato concesso dal MPC un accesso parziale (v. act. 1 pag. 4).

D. Il 12 febbraio 2018 i reclamanti hanno richiesto l’abbandono della procedura penale contro A., il dissequestro dei conti bancari e, a titolo sussidiario, l’ac- cesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.9).

E. Mediante scritto del 3 maggio 2018, il MPC ha richiesto a A. la documentazione attestante le sue diverse funzioni in seno al gruppo D. e lo ha informato dei sospetti nei suoi confronti risultanti dall’analisi della documentazione bancaria fornita (v. act. 1.10).

F. Con decreto del 5 giugno 2018, il MPC ha ordinato il dissequestro del conto n. 3 presso la banca F. intestato a A. (v. act. 1.11).

G. Il 13 giugno e 30 agosto 2018 nonché il 14 gennaio 2019 A. ha nuovamente richiesto al MPC di abbandonare il procedimento penale nei suoi confronti, di

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revocare i sequestri ancora in atto e, a titolo sussidiario, di fornirgli un accesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.12, 1.13, 1.14).

H. Il MPC ha informato A. il 18 gennaio 2019 della stesura a breve di un rapporto di analisi finanziaria e del susseguente avvio di una procedura di confisca (v. act. 1.15).

I. Con lettera del 12 febbraio 2019, A., B. SA e C. SA hanno ancora ribadito le loro richieste, precisando che in caso di mancata presa di posizione formale sulle stesse entro il 28 febbraio 2019 essi avrebbero adito l’autorità di ricorso per denegata giustizia (v. act. 1.1).

L. In data 14 marzo 2019, A., B. SA e C. SA hanno presentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Esse chiedono che il ricorso venga accolto, che venga constatata la denegata giustizia da parte del MPC e che venga ordinato a quest’ultimo di pronunciarsi sulle richieste di ac- cesso completo agli atti della procedura, di dissequestro dei conti bancari e di abbandono del procedimento a carico di A.. Esse inoltre domandano la presa a carico da parte del MPC dei costi e delle spese di procedura e richiedono un’in- dennità per i costi della presente procedura (v. act. 1).

M. Con risposta dell’8 aprile 2019, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

N. Con replica del 23 aprile 2019, trasmessa al MPC per informazione, i reclamanti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, eccezion fatta per la censura relativa all’accesso agli atti, dato che il MPC, in data 8 aprile 2019, ha concesso loro un accesso completo all’incarto (v. act. 9).

Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del neces- sario, nei considerandi che seguono.

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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Secondo l’art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).

E. 1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Nel caso di un sequestro di conti bancari, sono direttamente toccati dalla misura i titolari, ad esclusione degli aventi diritto eco- nomico, essendo questi ultimi soltanto indirettamente interessati (sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.87/88 dell’11 febbraio 2009 consid. 1.2; BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 1.2). Nella misura in cui ognuno dei reclamanti è titolare di un conto bancario sotto sequestro – A. del conto n. 1, B. SA del conto n. 2, entrambe presso la banca E. (v. act. 1.10), e C. SA del conto n. 4 presso la banca F. (v. act. 1.12) – la legittimazione ricorsuale è data.

E. 2 I reclamanti sostengono che l’assenza di risposta da parte del MPC alle loro ripetute richieste di dissequestro dei loro conti bancari e di abbandono del pro- cedimento a carico di A. costituirebbe un caso di denegata giustizia (v. act. 1).

E. 2.1 Per censurare con successo la denegata giustizia, le parti devono essere pre- cedentemente intervenute presso l’autorità affinché questa statuisca entro breve termine (v. DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4; GUIDON, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 17 ad art. 396 CPP).

La denegata giustizia ha luogo quando l’autorità non prende posizione su una richiesta che le è stata posta nel rispetto dei termini e della forma, malgrado essa fosse tenuta a farlo (v. DTF 135 I 6 consid. 2.1; 107 Ib 160 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.36 del 25 luglio 2017 con- sid. 1.2.2; GUIDON, op. cit., pag. 19). Il rifiuto di entrare in materia può essere tacito o esplicito (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione

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giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3890; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1).

Si è invece di fronte ad un caso di ritardata giustizia quando l’autorità entra in materia, ma non prende una decisione entro un termine ragionevole (v. 125 V 188 2a; 107 Ib 160 3b; 103 V 190 consid. 3c). Per determinare se un ritardo nel prendere una decisione è ancora ragionevole e non comporta una violazione del principio di celerità bisogna considerare l’insieme delle circostanze concrete e particolari del caso (v. DTF 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.11 del 10 mag- gio 2006 consid. 4.1). In particolare, sono da prendere in considerazione la complessità del procedimento, l’interesse che riveste l’istruzione per l’imputato, il suo comportamento nella procedura nonché quello dell’autorità inquirente (v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; GUIDON, op. cit., pag. 21). Siccome un’autorità non può occuparsi costantemente di un unico caso, dei “tempi morti” nella pro- cedura sono inevitabili, fintanto che nessuno di essi sia di durata eccessiva (v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1). Il costante so- vraccarico di un’autorità e un’organizzazione inappropriata della stessa non per- mettono tuttavia di giustificare un caso di ritardata giustizia (v. DTF 107 Ib 160 consid. 3c; 130 I 312 consid. 5.2; sentenza BB.2017.173 consid. 2.1; STEIN- MANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 25 ad art. 29 Cost.).

E. 2.2 Con lettera del 12 febbraio 2019, A., prima di interporre il suo gravame, si è rivolto al MPC per criticare il ritardo nella trattazione della richiesta del 12 feb- braio 2018, reiterata l’ultima volta il 14 gennaio 2019, e per sollecitare una de- cisione in proposito (v. act. 1.1). Di conseguenza, il presente reclamo deve es- sere dichiarato ammissibile (v. supra consid. 2.1).

E. 2.3 L’8 aprile 2019, il MPC ha garantito ai reclamanti l’accesso completo agli atti della procedura (v. act. 9). Il reclamo è di conseguenza divenuto privo d’oggetto su questo punto.

E. 2.4 Con scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha informato A. sulla stesura di un rapporto di analisi sui flussi finanziari effettuato dalla divisione Analisi finanziaria forense (in seguito: FFA) e ha annunciato l’intenzione di procedere in futuro ad una confisca dei beni sequestrati (v. act. 1.15). Il rapporto è stato ultimato ad inizio aprile 2019. In parallelo, il MPC ha inoltrato il 20 febbraio 2019 una se- gnalazione spontanea d’informazioni, giusta l’art. 67a AIMP, all’Autorità brasi- liana in merito all’esistenza in Svizzera di relazioni bancarie riconducibili a A., chiedendo alla stessa autorità di manifestare entro il 30 marzo 2019 il proprio eventuale interesse all’acquisizione di tali atti (v. atto 18.101-1257, incarto MPC). Il 3 aprile 2019, l’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al MPC uno

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scritto dell’autorità brasiliana, con il quale quest’ultima ha manifestato il suo in- teresse ad ottenere gli atti summenzionati e ha richiesto una proroga del ter- mine fissato dal MPC in modo da permettere la formulazione di una richiesta rogatoriale (v. atto 18.101-1259, incarto MPC). Per legittime ragioni di tattica investigativa e per tutelare l’interesse alla riservatezza di una eventuale istru- zione estera, la segnalazione spontanea d’informazioni con l’autorità brasiliana non è stata comunicata alla parte avversa. I recenti sviluppi dell’istruzione di- mostrano come il MPC non sia rimasto inattivo, né rispetto alla domanda di revoca dei sequestri, né rispetto alla richiesta di porre fine al procedimento pe- nale contro A.. Con lo scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha in sostanza con- fermato sia i sequestri delle relazioni dei reclamanti sia la volontà di non abban- donare il procedimento nei confronti di A., atto non impugnato dai reclamanti nei termini previsti all’art. 396 cpv. 1 CPP. Questi termini non possono essere elusi usando impropriamente lo strumento del reclamo per denegata o ritardata giustizia.

E. 3 Viste le considerazioni che precedono, il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.

E. 4.1 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese della procedura di ricorso sono sostenute dalle parti nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. In base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d’oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all’origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). Visto l’esito del reclamo, le spese giudiziarie ridotte di fr. 1500.–, calcolate in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 ago- sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), vengono messe a carico dei recla- manti, essendo essi in gran parte soccombenti.

E. 4.2 Giusta gli art. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 2 CPP, i reclamanti hanno diritto ad un’indennità ridotta (v. supra consid. 4.1) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro diritti procedurali, fissata in concreto a fr. 500.–.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.
  2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.– è posta a carico dei reclamanti.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 30 luglio 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., B. SA, C. SA, rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e Elisa Bian- chetti, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2019.54-56

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Fatti: A. A seguito di una comunicazione di sospetto da parte dell’Ufficio di comunica- zione in materia di riciclaggio di denaro del 26 giugno 2015 (v. atto 05.102_0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito MPC) il 14 agosto 2015 è stata avviata dal MPC una procedura penale contro A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP (v. act. 1.2). Egli è sospettato di essere coinvolto nello scandalo corruttivo che ha toccato la società parastatale Petrobras e il gruppo D. (v. act. 6).

B. Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto a svariate misure istrut- torie. Il 30 marzo 2016, esso ha emanato un ordine di edizione e di sequestro della documentazione concernente, tra l’altro, i conti n. 1 e n. 2 presso la banca E., intestate a A., risp. a B. SA (v. act. 1.3). Il 23 dicembre 2016 la medesima autorità ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali di cui A. è titolare presso la banca E. (v. act. 1.4). In data 7 settembre 2017 è stato ordinato il sequestro dei conti n. 3 e n. 4, di cui A., rispettivamente C. SA sono titolari presso la banca F. (v. act. 1.6).

C. Il 27 luglio, 29 agosto e 28 settembre 2017 A. ha richiesto l’accesso completo al dossier della procedura (v. act. 1.6, 1.7, 1.8). Il 22 novembre 2017 gli è stato concesso dal MPC un accesso parziale (v. act. 1 pag. 4).

D. Il 12 febbraio 2018 i reclamanti hanno richiesto l’abbandono della procedura penale contro A., il dissequestro dei conti bancari e, a titolo sussidiario, l’ac- cesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.9).

E. Mediante scritto del 3 maggio 2018, il MPC ha richiesto a A. la documentazione attestante le sue diverse funzioni in seno al gruppo D. e lo ha informato dei sospetti nei suoi confronti risultanti dall’analisi della documentazione bancaria fornita (v. act. 1.10).

F. Con decreto del 5 giugno 2018, il MPC ha ordinato il dissequestro del conto n. 3 presso la banca F. intestato a A. (v. act. 1.11).

G. Il 13 giugno e 30 agosto 2018 nonché il 14 gennaio 2019 A. ha nuovamente richiesto al MPC di abbandonare il procedimento penale nei suoi confronti, di

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revocare i sequestri ancora in atto e, a titolo sussidiario, di fornirgli un accesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.12, 1.13, 1.14).

H. Il MPC ha informato A. il 18 gennaio 2019 della stesura a breve di un rapporto di analisi finanziaria e del susseguente avvio di una procedura di confisca (v. act. 1.15).

I. Con lettera del 12 febbraio 2019, A., B. SA e C. SA hanno ancora ribadito le loro richieste, precisando che in caso di mancata presa di posizione formale sulle stesse entro il 28 febbraio 2019 essi avrebbero adito l’autorità di ricorso per denegata giustizia (v. act. 1.1).

L. In data 14 marzo 2019, A., B. SA e C. SA hanno presentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Esse chiedono che il ricorso venga accolto, che venga constatata la denegata giustizia da parte del MPC e che venga ordinato a quest’ultimo di pronunciarsi sulle richieste di ac- cesso completo agli atti della procedura, di dissequestro dei conti bancari e di abbandono del procedimento a carico di A.. Esse inoltre domandano la presa a carico da parte del MPC dei costi e delle spese di procedura e richiedono un’in- dennità per i costi della presente procedura (v. act. 1).

M. Con risposta dell’8 aprile 2019, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

N. Con replica del 23 aprile 2019, trasmessa al MPC per informazione, i reclamanti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, eccezion fatta per la censura relativa all’accesso agli atti, dato che il MPC, in data 8 aprile 2019, ha concesso loro un accesso completo all’incarto (v. act. 9).

Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del neces- sario, nei considerandi che seguono.

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Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Mediante il reclamo si pos- sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Secondo l’art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).

1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Nel caso di un sequestro di conti bancari, sono direttamente toccati dalla misura i titolari, ad esclusione degli aventi diritto eco- nomico, essendo questi ultimi soltanto indirettamente interessati (sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.87/88 dell’11 febbraio 2009 consid. 1.2; BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 1.2). Nella misura in cui ognuno dei reclamanti è titolare di un conto bancario sotto sequestro – A. del conto n. 1, B. SA del conto n. 2, entrambe presso la banca E. (v. act. 1.10), e C. SA del conto n. 4 presso la banca F. (v. act. 1.12) – la legittimazione ricorsuale è data.

2. I reclamanti sostengono che l’assenza di risposta da parte del MPC alle loro ripetute richieste di dissequestro dei loro conti bancari e di abbandono del pro- cedimento a carico di A. costituirebbe un caso di denegata giustizia (v. act. 1).

2.1 Per censurare con successo la denegata giustizia, le parti devono essere pre- cedentemente intervenute presso l’autorità affinché questa statuisca entro breve termine (v. DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4; GUIDON, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 17 ad art. 396 CPP).

La denegata giustizia ha luogo quando l’autorità non prende posizione su una richiesta che le è stata posta nel rispetto dei termini e della forma, malgrado essa fosse tenuta a farlo (v. DTF 135 I 6 consid. 2.1; 107 Ib 160 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.36 del 25 luglio 2017 con- sid. 1.2.2; GUIDON, op. cit., pag. 19). Il rifiuto di entrare in materia può essere tacito o esplicito (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione

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giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3890; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1).

Si è invece di fronte ad un caso di ritardata giustizia quando l’autorità entra in materia, ma non prende una decisione entro un termine ragionevole (v. 125 V 188 2a; 107 Ib 160 3b; 103 V 190 consid. 3c). Per determinare se un ritardo nel prendere una decisione è ancora ragionevole e non comporta una violazione del principio di celerità bisogna considerare l’insieme delle circostanze concrete e particolari del caso (v. DTF 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.11 del 10 mag- gio 2006 consid. 4.1). In particolare, sono da prendere in considerazione la complessità del procedimento, l’interesse che riveste l’istruzione per l’imputato, il suo comportamento nella procedura nonché quello dell’autorità inquirente (v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; GUIDON, op. cit., pag. 21). Siccome un’autorità non può occuparsi costantemente di un unico caso, dei “tempi morti” nella pro- cedura sono inevitabili, fintanto che nessuno di essi sia di durata eccessiva (v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1). Il costante so- vraccarico di un’autorità e un’organizzazione inappropriata della stessa non per- mettono tuttavia di giustificare un caso di ritardata giustizia (v. DTF 107 Ib 160 consid. 3c; 130 I 312 consid. 5.2; sentenza BB.2017.173 consid. 2.1; STEIN- MANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 25 ad art. 29 Cost.).

2.2 Con lettera del 12 febbraio 2019, A., prima di interporre il suo gravame, si è rivolto al MPC per criticare il ritardo nella trattazione della richiesta del 12 feb- braio 2018, reiterata l’ultima volta il 14 gennaio 2019, e per sollecitare una de- cisione in proposito (v. act. 1.1). Di conseguenza, il presente reclamo deve es- sere dichiarato ammissibile (v. supra consid. 2.1).

2.3 L’8 aprile 2019, il MPC ha garantito ai reclamanti l’accesso completo agli atti della procedura (v. act. 9). Il reclamo è di conseguenza divenuto privo d’oggetto su questo punto.

2.4 Con scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha informato A. sulla stesura di un rapporto di analisi sui flussi finanziari effettuato dalla divisione Analisi finanziaria forense (in seguito: FFA) e ha annunciato l’intenzione di procedere in futuro ad una confisca dei beni sequestrati (v. act. 1.15). Il rapporto è stato ultimato ad inizio aprile 2019. In parallelo, il MPC ha inoltrato il 20 febbraio 2019 una se- gnalazione spontanea d’informazioni, giusta l’art. 67a AIMP, all’Autorità brasi- liana in merito all’esistenza in Svizzera di relazioni bancarie riconducibili a A., chiedendo alla stessa autorità di manifestare entro il 30 marzo 2019 il proprio eventuale interesse all’acquisizione di tali atti (v. atto 18.101-1257, incarto MPC). Il 3 aprile 2019, l’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al MPC uno

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scritto dell’autorità brasiliana, con il quale quest’ultima ha manifestato il suo in- teresse ad ottenere gli atti summenzionati e ha richiesto una proroga del ter- mine fissato dal MPC in modo da permettere la formulazione di una richiesta rogatoriale (v. atto 18.101-1259, incarto MPC). Per legittime ragioni di tattica investigativa e per tutelare l’interesse alla riservatezza di una eventuale istru- zione estera, la segnalazione spontanea d’informazioni con l’autorità brasiliana non è stata comunicata alla parte avversa. I recenti sviluppi dell’istruzione di- mostrano come il MPC non sia rimasto inattivo, né rispetto alla domanda di revoca dei sequestri, né rispetto alla richiesta di porre fine al procedimento pe- nale contro A.. Con lo scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha in sostanza con- fermato sia i sequestri delle relazioni dei reclamanti sia la volontà di non abban- donare il procedimento nei confronti di A., atto non impugnato dai reclamanti nei termini previsti all’art. 396 cpv. 1 CPP. Questi termini non possono essere elusi usando impropriamente lo strumento del reclamo per denegata o ritardata giustizia.

3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.

4.

4.1 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese della procedura di ricorso sono sostenute dalle parti nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. In base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d’oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all’origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). Visto l’esito del reclamo, le spese giudiziarie ridotte di fr. 1500.–, calcolate in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 ago- sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), vengono messe a carico dei recla- manti, essendo essi in gran parte soccombenti.

4.2 Giusta gli art. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 2 CPP, i reclamanti hanno diritto ad un’indennità ridotta (v. supra consid. 4.1) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro diritti procedurali, fissata in concreto a fr. 500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto. 2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.– è posta a carico dei reclamanti. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 30 luglio 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru- zione lo ordini (art. 103 LTF).