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BB.2018.79

Bundesstrafgericht · 2018-06-04 · Italiano CH

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP). Ricusazione di membri della Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia).

Sachverhalt

B. - Ministero pubblico della Confederazione - Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 gennaio 2003, con rinvii); - che ciò è palesemente il caso nella fattispecie, visto che i reclamanti si limitano a chiedere “di valutare l’astensione di partecipazione della precedente compo- sizione di corte (Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti, Roy Garré) per garan- tire che non sussistano ulteriori fenomeni di deviazione del giudizio per quanto già emesso in precedenza e che presentando ancora dei difetti giudiziari nell’emissione non sono stati opportunamente sanati”; - che la motivazione è vaga, priva di sostanziali riscontri e in alcun modo ricon- ducibile ai precisi criteri di cui all’art. 56 CPP; - che, vista la suddetta giurisprudenza, la domanda di ricusazione può essere dunque trattata senza modifiche alla presente composizione; - che per i medesimi motivi essa va chiaramente respinta; - che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo; - che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);

- che, nella misura in cui il reclamo è diretto avverso la comunicazione del MPC del 13 aprile 2018, non vi è stata né denegata né ritardata giustizia, avendo il MPC subito risposto alla richiesta 9 aprile 2018 dei reclamanti, motivando la propria presa di posizione in maniera chiara e precisa;

- che, le ulteriori doglianze dirette contro la decisione in questione sono inammis- sibili in quanto tardive, essendo il termine di reclamo giunto a scadenza giovedì 26 aprile 2018, ovvero 10 giorni dopo l’effettivo recapito della stessa ai recla-

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manti, il quale risale al 16 aprile 2018 (v. act. 3; tracciamento degli invii, racco- mandata 1) e non al 20 aprile 2018 come invece indicato nel reclamo (v. act. 1 pag. 1);

- che l’impugnativa andrebbe comunque respinta anche nel merito avendo l’au- torità precedente correttamente negato la giurisdizione penale federale (v. art. 23 e 24 CPP) in merito ai fatti descritti dai reclamanti nei loro allegati agli atti;

- che, nel testo del reclamo viene più volte richiesta la ricusazione dell’intero Tri- bunale d’appello del Cantone Ticino, nonché la ricusazione della giudice presi- dente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino C. e del giudice D.;

- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP prevede che, in presenza di richieste di ricusa di giudici cantonali, il Tribunale penale federale è unicamente competente nei casi in cui la ricusa interessa l’intero tribunale d’appello; - che anche nel caso in cui venga ricusata l’integralità di una Corte o di un Tribu- nale, la domanda deve comunque riferirsi all’attività di ogni singolo membro in relazione ad un caso concreto (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., 2014,

n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012); - che nel reclamo vengono citate e allegate innumerevoli procedure ma non è possibile evincere quale sia il procedimento concreto nel quale i giudici del tri- bunale cantonale in questione dovrebbero essere ricusati e per quale specifico motivo ex art. 56 CPP, ciò che impedisce sia di valutare la tempestività della richiesta che di esaminarne la sostanza; - che la domanda di ricusazione è dunque manifestamente inammissibile, per cui questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti; - che, per il resto, le censure invocate dai reclamanti non ricadono nelle compe- tenze di questo Tribunale; - che da quanto sopra discende l’irricevibilità dell’intero gravame;

- che viste le sorti dello stesso, incombe ai reclamanti farsi carico in solido delle spese (v. art. 59 cpv. 4 e 428 CPP), le quali sono fissate, in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli

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emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), in una tassa di giustizia pari a fr. 1’000.--.

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Dispositiv
  1. La domanda di ricusazione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovana- scini, Roy Garré e Tito Ponti è respinta.
  2. Per il resto, il reclamo è inammissibile.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 4 giugno 2018 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A.,

2. B.,

Reclamanti

contro

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

2. CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL CANTONE TICINO,

Controparti

Oggetto

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); ricusa- zione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP); ricusazione di membri della Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LTF in rela- zione con l'art. 38 LTAF per analogia)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2018.79-80

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La Corte dei reclami penali, visti: - la comunicazione del 13 aprile 2018, con cui il Ministero pubblico della Confe- derazione (di seguito: MPC) informava i signori A. e B. di non essere compe- tente a perseguire quanto da loro segnalato nello scritto del 9 aprile 2018 (act. 1 doc. A);

- il gravame interposto il 30 aprile 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e da B. (act. 1), ed i documenti allegati a detta impugnativa;

- il complemento al reclamo datato 8 maggio 2018 con allegati (act. 2);

- il complemento al reclamo datato 30 maggio 2018 con allegati (act. 4).

Considera in fatto e in diritto:

- che, nella propria impugnativa, i reclamanti richiedono implicitamente la ricusa- zione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Roy Garré e Tito Ponti;

- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in- dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono- scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda; - che i motivi di ricusazione sono elencati all’art. 56 CPP; - che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva- mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giuri- sdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le au- torità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’ap- pello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interes- sato l’intero tribunale d’appello;

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- che le domande di ricusazione di membri della Corte dei reclami penali vengono decise dalla Corte medesima, di massima in assenza degli interessati (art. 37 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia; v. DTF 122 II 471 consid. 2b e decisione del Tribunale penale federale BB.2014.99 del 21 agosto 2014); - che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è per contro ne- cessità di escludere gli interessati dalla partecipazione alla procedura in caso di ricorsi dilatori e abusivi (sentenza del Tribunale federale 1P.9/2003 del 16 gennaio 2003, con rinvii); - che ciò è palesemente il caso nella fattispecie, visto che i reclamanti si limitano a chiedere “di valutare l’astensione di partecipazione della precedente compo- sizione di corte (Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti, Roy Garré) per garan- tire che non sussistano ulteriori fenomeni di deviazione del giudizio per quanto già emesso in precedenza e che presentando ancora dei difetti giudiziari nell’emissione non sono stati opportunamente sanati”; - che la motivazione è vaga, priva di sostanziali riscontri e in alcun modo ricon- ducibile ai precisi criteri di cui all’art. 56 CPP; - che, vista la suddetta giurisprudenza, la domanda di ricusazione può essere dunque trattata senza modifiche alla presente composizione; - che per i medesimi motivi essa va chiaramente respinta; - che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo; - che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);

- che, nella misura in cui il reclamo è diretto avverso la comunicazione del MPC del 13 aprile 2018, non vi è stata né denegata né ritardata giustizia, avendo il MPC subito risposto alla richiesta 9 aprile 2018 dei reclamanti, motivando la propria presa di posizione in maniera chiara e precisa;

- che, le ulteriori doglianze dirette contro la decisione in questione sono inammis- sibili in quanto tardive, essendo il termine di reclamo giunto a scadenza giovedì 26 aprile 2018, ovvero 10 giorni dopo l’effettivo recapito della stessa ai recla-

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manti, il quale risale al 16 aprile 2018 (v. act. 3; tracciamento degli invii, racco- mandata 1) e non al 20 aprile 2018 come invece indicato nel reclamo (v. act. 1 pag. 1);

- che l’impugnativa andrebbe comunque respinta anche nel merito avendo l’au- torità precedente correttamente negato la giurisdizione penale federale (v. art. 23 e 24 CPP) in merito ai fatti descritti dai reclamanti nei loro allegati agli atti;

- che, nel testo del reclamo viene più volte richiesta la ricusazione dell’intero Tri- bunale d’appello del Cantone Ticino, nonché la ricusazione della giudice presi- dente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino C. e del giudice D.;

- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP prevede che, in presenza di richieste di ricusa di giudici cantonali, il Tribunale penale federale è unicamente competente nei casi in cui la ricusa interessa l’intero tribunale d’appello; - che anche nel caso in cui venga ricusata l’integralità di una Corte o di un Tribu- nale, la domanda deve comunque riferirsi all’attività di ogni singolo membro in relazione ad un caso concreto (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., 2014,

n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012); - che nel reclamo vengono citate e allegate innumerevoli procedure ma non è possibile evincere quale sia il procedimento concreto nel quale i giudici del tri- bunale cantonale in questione dovrebbero essere ricusati e per quale specifico motivo ex art. 56 CPP, ciò che impedisce sia di valutare la tempestività della richiesta che di esaminarne la sostanza; - che la domanda di ricusazione è dunque manifestamente inammissibile, per cui questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti; - che, per il resto, le censure invocate dai reclamanti non ricadono nelle compe- tenze di questo Tribunale; - che da quanto sopra discende l’irricevibilità dell’intero gravame;

- che viste le sorti dello stesso, incombe ai reclamanti farsi carico in solido delle spese (v. art. 59 cpv. 4 e 428 CPP), le quali sono fissate, in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli

- 5 -

emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), in una tassa di giustizia pari a fr. 1’000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di ricusazione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovana- scini, Roy Garré e Tito Ponti è respinta. 2. Per il resto, il reclamo è inammissibile. 3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, il 4 giugno 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - B. - Ministero pubblico della Confederazione - Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.