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BB.2017.89

Bundesstrafgericht · 2017-05-19 · Italiano CH

Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP).

Dispositiv
  1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dell’istante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 19 maggio 2017 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., Istante

contro

CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL CANTONE TICINO, Opponente

Oggetto

Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2017.89

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Visti: - lo scritto del 28 aprile 2017, mediante il quale A. ha formulato una domanda di ricusazione dell’intera Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP) nonché un’istanza di organizzazione di un’equa e pubblica udienza (v. act. 1); - l’invito di questa Corte del 5 maggio 2017 alla CARP a prendere posizione sul suddetto scritto (v. act. 4); - la presa di posizione del 9 maggio 2017, trasmessa per conoscenza all’istante (v. act. 6), con la quale la CARP ha contestato nella loro integralità i motivi di ricusazione, rinunciando tuttavia all’inoltro di osservazioni e rimettendosi al giu- dizio di questa Corte (v. act. 5); - la replica spontanea del 18 maggio 2017, trasmessa per conoscenza all’oppo- nente (v. act. 8), con la quale l’istante conferma in sostanza la sua domanda di ricusazione (v. act. 7). Considerato: - che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in- dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono- scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda; - che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva- mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giuri- sdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le au- torità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’ap- pello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interes- sato l’intero tribunale d’appello;

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- che la domanda di ricusazione deve riguardare l’attività di una determinata per- sona in un caso concreto oppure sostanziare i motivi di ricusazione per ogni singolo membro dell’autorità toccata (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012); - che in concreto l’istante ha domandato, in via principale, la ricusazione dell’in- tera CARP; - che tale domanda, pur evocando i nomi della presidente e del vicepresidente della CARP, non sostanzia i motivi di ricusazione per ogni singolo membro di tale autorità, limitandosi perlopiù ad invocare generiche quanto ripetitive cen- sure di parzialità e mancata indipendenza rivolte alla magistratura nel suo in- sieme; - che questa Corte è dunque impossibilitata ad esaminare le censure di preven- zione, parzialità e difetto di indipendenza di ogni singolo giudice della CARP presentate dall’istante, ciò che conduce all’inammissibilità della domanda di ri- cusazione; - che la richiesta, a titolo sussidiario, di ricusazione della presidente della CARP è pure inammissibile davanti a questa Corte visto che, conformemente all’art. 59 cpv. 1 lett. c CPP, la domanda di ricusa di un singolo membro del tribunale d’appello deve essere presentata al tribunale d’appello medesimo; - che, visto tutto quanto precede, la domanda di ricusazione con istanza di orga- nizzazione di un’equa e pubblica udienza va dichiarata inammissibile; - che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all’istante (v. art. 59 cpv. 4 CPP); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di ricusazione è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dell’istante.

Bellinzona, 19 maggio 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Corte di appello e di revisione penale del cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.