Ricusazione dell'intero tribunale d'appello del Canton Ticino (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP). Nomina di un difensore d'ufficio (art. 132 CPP).
Sachverhalt
Corte di appello e di revisione penale
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 febbraio 2015 consid. 3.2);
- che in definitiva l'istanza di ricusa va respinta in quanto manifestamente mal fondata, nella misura in cui è ricevibile;
- che la contestuale domanda di revisione presentata dall'istante deve invece es- sere evasa dallo stesso Tribunale di appello ed è pertanto da considerarsi irri- cevibile (v. art. 411 CPP); lo stesso ha già emanato la propria decisione come da facoltà di cui all'art. 59 cpv. 3 CPP (v. act. 7);
- che relativamente alla richiesta di nomina di un avvocato d'ufficio formulata dall'istante, si rileva come, conformemente al CPP, il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio devono essere decisi all'autorità competente per pronunciarsi sulla procedura di ricusazione ai sensi dell'art. 59 CPP;
- che la designazione di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patro- cinio da parte dell'autorità che conduce la procedura di merito vale unicamente per quella specifica procedura e non vincola l'autorità di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2 e riferimenti citati);
- che in specie appare opportuno riferirsi in prima sede alle delimitazioni applica- bili nella procedura di reclamo, non essendo la problematica trattata nell'ambito della ricusa;
- che dinanzi all'autorità di reclamo, le condizioni per la nomina di un difensore di ufficio e per la concessione del gratuito patrocinio sono di principio disciplinate dall'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, secondo cui, chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi (v. decisione del Tribunale penale federale dell'8 aprile 2015, BB.2015.2 + BP.2015.1, consid. 4.2);
- che nel caso in esame la ricusa è stata richiesta nei confronti dell'autorità colle- giale competente per evadere l'istanza di revisione;
- che anche nell'ambito del rimedio straordinario della revisione, è di principio possibile fare riferimento al solo art. 132 cpv. 1 lett. b CPP in relazione con il cpv. 2 della stessa disposizione, non essendo lo stesso un caso di applicazione della difesa obbligatoria (v. NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wi- prächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014, n. 11 ad art. 130 e giurisprudenza ci- tata);
- 4 -
- che conseguentemente, anche nella presente procedura di ricusa vi sia luogo di ritenere che la concessione del gratuito patrocinio e la nomina di un difensore di ufficio non possa essere basata sui disposti relativi alla difesa obbligatoria, essendo quindi possibile la sola applicazione dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP in relazione con il cpv. 2;
- che la difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 132 al. 1 lit. b CPP soggiace a due condi- zioni cumulative: da una parte l'interessato deve essere indigente e dall'altra la nomina di un difensore d'ufficio deve apparire necessaria per la salvaguardia dei suoi interessi (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2013.9 del 1° luglio 2013, consid. 2.2);
- che nel caso in esame l'istante non ha minimamente sostanziato la propria in- digenza;
- che l'esito della presente procedura non avrà inoltre effetti particolari sulla si- tuazione dell'istante;
- che pertanto l'assistenza di un difensore d'ufficio non appare giustificata ne ne- cessaria per salvaguardare gli interessi dell'istante;
- che la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita sulla base dell'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP presuppone inoltre che la causa non sembri priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera som- maria al momento dell'inoltro del gravame;
- che in specie l'istanza di ricusazione appare manifestamente mal fondata (v. su- pra);
- che, in definitiva, non va dato seguito alla richiesta di nomina di un difensore d'ufficio e non va concessa l'assistenza giudiziaria ;
- che viste le sorti del gravame, incombe all'istante di farsi carico delle spese (art. 59 al. 4 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli artt. 5 e 8 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) in una tassa di giustizia pari a fr. 200.--.
- 5 -
Dispositiv
- Nella misura della sua ricevibilità, l'istanza è respinta.
- Non viene dato seguito alla richiesta di nomina di un difensore d'ufficio.
- La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico dell'istante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 2 luglio 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., Istante
contro
CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE, Opponente
Oggetto
Ricusazione dell'intero tribunale d'appello del Canton Ti- cino (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)
Nomina di un difensore d'ufficio (art. 132 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.61 + BP.2015.19
- 2 -
La Corte dei reclami penali, visti: - la "domanda di revisione per assoluzione da tutte le accuse" e la richiesta di ricusazione nei confronti dell'intero Tribunale di appello presentata il 28 maggio 2015 (v. act. 1);
- la successiva comunicazione dell'istante del 3 giugno 2015 con richiesta di no- mina di un avvocato di ufficio e gli scritti annessi (v. act. 3);
- le osservazioni all'istanza di ricusa presentate l' 11 giugno 2015 dalla Corte di appello e revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino, per mezzo delle quali veniva censurata la carenza di motivazione e la tempestività della domanda (v. act 6).
- la sentenza 17 giugno 2015 della Corte di appello e revisione penale del Canton Ticino che ha respinto l'istanza di revisione del 28 giugno 2015 (v. act. 7)
Considera in fatto e in diritto:
- che, a norma dell'art. 59 cpv. 1 del codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), qualora un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 lett. a o f CPP è invocato, il litigio è evaso definitivamente dal Tribunale penale federale
– e più precisamente dalla Corte dei reclami penali, in virtù dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) – nel caso in cui è interessato l'intero tribunale d'ap- pello;
- che l'autorità adita dalla domanda di ricusazione decide senza ulteriore proce- dura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 CPP);
- che nel caso di specie l'istante non ha minimamente sostanziato la richiesta prescindendo inoltre dall'indicare di quale motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP si prevale, limitandosi ad addurre testualmente che il "Tribunale d'appello del Cantone Ticino fa finta di non aver ricevuto i miei richieste e mme- bri del tale Tribunale sono coinvolto dentro gravi reati commessi a nome del Stato" (act. 1 pag. 63);
- che conseguentemente non è possibile determinare se la presente Corte sia competente o meno per evadere la domanda;
- che ad ogni modo la ricusa di un'autorità collegiale in quanto tale non è di prin- cipio ricevibile, essendo i motivi della stessa da invocare nei confronti di cia-
- 3 -
scuno dei membri che la compongono (v. decisione del Tribunale penale fede- rale BB.2011.135 e 136 del 14 dicembre 2012, consid. 2.1; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 314 CPP), questione che in casu può comunque essere lasciata aperta (v. Sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.7 del 20 febbraio 2015 consid. 3.2);
- che in definitiva l'istanza di ricusa va respinta in quanto manifestamente mal fondata, nella misura in cui è ricevibile;
- che la contestuale domanda di revisione presentata dall'istante deve invece es- sere evasa dallo stesso Tribunale di appello ed è pertanto da considerarsi irri- cevibile (v. art. 411 CPP); lo stesso ha già emanato la propria decisione come da facoltà di cui all'art. 59 cpv. 3 CPP (v. act. 7);
- che relativamente alla richiesta di nomina di un avvocato d'ufficio formulata dall'istante, si rileva come, conformemente al CPP, il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio devono essere decisi all'autorità competente per pronunciarsi sulla procedura di ricusazione ai sensi dell'art. 59 CPP;
- che la designazione di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patro- cinio da parte dell'autorità che conduce la procedura di merito vale unicamente per quella specifica procedura e non vincola l'autorità di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2 e riferimenti citati);
- che in specie appare opportuno riferirsi in prima sede alle delimitazioni applica- bili nella procedura di reclamo, non essendo la problematica trattata nell'ambito della ricusa;
- che dinanzi all'autorità di reclamo, le condizioni per la nomina di un difensore di ufficio e per la concessione del gratuito patrocinio sono di principio disciplinate dall'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, secondo cui, chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi (v. decisione del Tribunale penale federale dell'8 aprile 2015, BB.2015.2 + BP.2015.1, consid. 4.2);
- che nel caso in esame la ricusa è stata richiesta nei confronti dell'autorità colle- giale competente per evadere l'istanza di revisione;
- che anche nell'ambito del rimedio straordinario della revisione, è di principio possibile fare riferimento al solo art. 132 cpv. 1 lett. b CPP in relazione con il cpv. 2 della stessa disposizione, non essendo lo stesso un caso di applicazione della difesa obbligatoria (v. NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wi- prächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014, n. 11 ad art. 130 e giurisprudenza ci- tata);
- 4 -
- che conseguentemente, anche nella presente procedura di ricusa vi sia luogo di ritenere che la concessione del gratuito patrocinio e la nomina di un difensore di ufficio non possa essere basata sui disposti relativi alla difesa obbligatoria, essendo quindi possibile la sola applicazione dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP in relazione con il cpv. 2;
- che la difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 132 al. 1 lit. b CPP soggiace a due condi- zioni cumulative: da una parte l'interessato deve essere indigente e dall'altra la nomina di un difensore d'ufficio deve apparire necessaria per la salvaguardia dei suoi interessi (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2013.9 del 1° luglio 2013, consid. 2.2);
- che nel caso in esame l'istante non ha minimamente sostanziato la propria in- digenza;
- che l'esito della presente procedura non avrà inoltre effetti particolari sulla si- tuazione dell'istante;
- che pertanto l'assistenza di un difensore d'ufficio non appare giustificata ne ne- cessaria per salvaguardare gli interessi dell'istante;
- che la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita sulla base dell'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP presuppone inoltre che la causa non sembri priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera som- maria al momento dell'inoltro del gravame;
- che in specie l'istanza di ricusazione appare manifestamente mal fondata (v. su- pra);
- che, in definitiva, non va dato seguito alla richiesta di nomina di un difensore d'ufficio e non va concessa l'assistenza giudiziaria ;
- che viste le sorti del gravame, incombe all'istante di farsi carico delle spese (art. 59 al. 4 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli artt. 5 e 8 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) in una tassa di giustizia pari a fr. 200.--.
- 5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, l'istanza è respinta. 2. Non viene dato seguito alla richiesta di nomina di un difensore d'ufficio. 3. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico dell'istante.
Bellinzona, il 2 luglio 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - A. - Corte di appello e di revisione penale
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.