Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
E. 2 BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto
Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.63+BP.2014.14
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Visti: - la decisione del 20 marzo 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la dichiarazione di costituzione di accusatrice privata del 27 febbraio 2012 effettuata da banca B. nell'ambito della causa penale a carico di A., C. e D. per titolo di riciclaggio di denaro ed altri reati (act. 1.1); - il reclamo del 31 marzo 2014 interposto da A. presso la Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act. 1); - lo scritto del 2 aprile 2014, con il quale la Corte dei reclami penali ha conces- so l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (act. 4); - la risposta del 29 aprile 2014, mediante la quale il MPC ha postulato la reie- zione sia dell'effetto sospensivo che del reclamo (act. 15); - la replica del 10 giugno 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, mediante la quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero; - che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in ta- le ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Stra- fprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata). - che l'imputato necessita di un interesse giuridicamente protetto all'annulla- mento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP;
- 3 -
- che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato non dispone, di principio, di un tale interesse giuridicamente protetto (nella misura in cui non si tratti di uno Stato o di un'entità statale o parastatale), e non è quindi legittima- to ad impugnare una decisione che ammette semplicemente la costituzione di una persona quale accusatrice privata in un procedimento (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 e giuri- sprudenza citata); - che il reclamo è da dichiarare quindi inammissibile; - che, visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; - che l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato; - che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del- la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--; - che la banca B. si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP); - che nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consisto- no nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF); - che nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna no- ta delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF); - che nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal difensore della banca B., un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare giustificato, importo che deve essere messo a carico del reclamante.
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Dispositiv
- Il reclamo è inammissibile.
- La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'ogget- to.
- L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
- Il reclamante rifonderà alla banca B. fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 20 giugno 2014 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, giudice presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
2. BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto
Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.63+BP.2014.14
- 2 -
Visti: - la decisione del 20 marzo 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la dichiarazione di costituzione di accusatrice privata del 27 febbraio 2012 effettuata da banca B. nell'ambito della causa penale a carico di A., C. e D. per titolo di riciclaggio di denaro ed altri reati (act. 1.1); - il reclamo del 31 marzo 2014 interposto da A. presso la Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act. 1); - lo scritto del 2 aprile 2014, con il quale la Corte dei reclami penali ha conces- so l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (act. 4); - la risposta del 29 aprile 2014, mediante la quale il MPC ha postulato la reie- zione sia dell'effetto sospensivo che del reclamo (act. 15); - la replica del 10 giugno 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, mediante la quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero; - che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in ta- le ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Stra- fprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata). - che l'imputato necessita di un interesse giuridicamente protetto all'annulla- mento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP;
- 3 -
- che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato non dispone, di principio, di un tale interesse giuridicamente protetto (nella misura in cui non si tratti di uno Stato o di un'entità statale o parastatale), e non è quindi legittima- to ad impugnare una decisione che ammette semplicemente la costituzione di una persona quale accusatrice privata in un procedimento (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 e giuri- sprudenza citata); - che il reclamo è da dichiarare quindi inammissibile; - che, visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; - che l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato; - che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del- la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--; - che la banca B. si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP); - che nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consisto- no nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF); - che nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna no- ta delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF); - che nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal difensore della banca B., un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare giustificato, importo che deve essere messo a carico del reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'ogget- to. 3. L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante. 5. Il reclamante rifonderà alla banca B. fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 20 giugno 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Lucien W. Valloni
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.