Differimento di udienze (art. 92 CPP)
Sachverhalt
A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai col- leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di A. e B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone ed ad ulteriori reati.
B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti dal Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP, di ripetuta infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup, di usura ai sensi dell'art. 157 n. 1 CP e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP.
C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassu- messe le prove che non erano state assunte regolarmente durante la proce- dura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie di interro- gatori in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale pena- le federale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012).
D. Il 15 maggio 2012 il MPC ha respinto le richieste del 10 e 11 maggio 2012 formulate da A. tendenti al rinvio di interrogatori fissati per il 16 e 21 maggio nonché 4 giugno seguenti, sostenendo che la sua presenza non s'imponesse. Il 16 maggio 2012 il MPC ha inviato uno scritto a tutte le parti al procedimento, in cui ha specificato le condizioni alle quali una richiesta di rinvio poteva esse- re accolta.
E. Con reclamo del 21 maggio 2012 A. è insorto contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulando quanto segue:
- 3 -
"1. Il ricorso è accolto, di conseguenza sono annullati e rinviati gli interroga- tori C., D. e E. L'MPC concorderà con i difensori le date affinché i diritti processuali possano essere salvaguardati.
2. L'interrogatorio di F. è rinviato a dopo il primo giugno e a prima del 20 lu- glio 2012 in data concordata con la difesa del ricorrente.
3. In genere tutti gli interrogatori imperativamente fissati dall'MPC per i mesi di maggio, giugno e luglio sono rinviati a date concordate con gli avvocati difensori.
4. Protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che il ricorrente beneficia del- la difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio".
F. Mediante risposta del 1° giugno 2012 il MPC ha postulato la reiezione del re- clamo, nella misura della sua ammissibilità.
G. Invitato a replicare, il reclamante è rimasto silente.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
E. 1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottopo- sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle lo- ro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di rifiuto di diffe- rimento d'interrogatori da parte del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 396 cpv. 1 CPP (v. CHRISTOF RIEDO, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 35 ad art. 92 CPP; DANIEL STOLL, Commentario romando, Basilea 2011, n. 9 ad art. 92 CPP). La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
- 4 -
E. 2 Il patrocinatore del reclamante sostiene che il MPC avrebbe fissato le date degli interrogatori finalizzati al rispetto del diritto al contraddittorio senza con- cordarle precedentemente con la sua cancelleria, ciò che costituirebbe una grave violazione dei diritti della difesa. Nei giorni fissati, egli sarebbe già stato impegnato in altri tribunali, senza contare i disagi causati da termini stabiliti con pochissimo anticipo ed in piena estate, periodo notoriamente di vacanze. L'imposizione a brevissima scadenza di decine di interrogatori a difensori d'uf- ficio non permetterebbe inoltre di agire in collegio di difesa con altri colleghi.
Il MPC, dal canto suo, giustifica la fissazione a breve scadenza degli interro- gatori contestati con la necessità di evitare ulteriori ritardi nelle indagini e con il rischio di prescrizione di alcune condotte rimproverate agli imputati. Esso a- vrebbe comunicato la programmazione degli interrogatori a quest'ultimi, te- nendo presente che la stessa avrebbe potuto essere modificata in caso di mo- tivi cogenti delle parti che ne impedivano la loro partecipazione. Nel suo scritto del 16 maggio 2012 esso avrebbe informato le parti che, "vista la natura degli interrogatori da svolgere, volti principalmente alla salvaguardia del principio del rispetto del contraddittorio, eventuali richieste di rinvio sarebbero state ac- colte se riferite all'impossibilità di presenziare all'interrogatorio del rappresen- tante legale e non della parte stessa. Inoltre ulteriori richieste di rinvio non sa- rebbero state accolte se, come desunto dal tema degli interrogatori e dalla persona indagata, gli stessi non avrebbero presumibilmente portato su que- stioni determinanti per la posizione processuale della parte" (v. act. 3 pag. 2).
E. 2.1 Giusta l'art. 92 CPP le autorità possono, d'ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev'essere tempe- stiva e suffragata da pertinenti motivi. In questo ambito, l'autorità dispone di un largo potere d'apprezzamento, limitato unicamente dall'arbitrarietà. La disposi- zione in questione non conferisce un diritto assoluto al differimento di un ter- mine, anche se l'autorità si trova confrontata ad una prima richiesta (v. STOLL, op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP; RIEDO, op. cit., n. 29 ad art. 92 CPP). Il differi- mento può essere concesso allorquando la procedura, tenuto conto della sua natura, non risulta particolarmente urgente e che nessun interesse privato o pubblico vi si opponga (v. STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). L'autorità pren- de la propria decisione dopo aver soppesato tutti gli interessi in gioco (v.RIEDO, op. cit., n. 23 ad art. 92 CPP). Le condizioni per concedere un rinvio devono essere valutate nel caso concreto, sia alla luce dell'importanza dell'impedimento fatto valere, sia considerando fattori legati all'urgenza del procedere, tra i quali figura anche il rischio di prescrizione (MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale. Commenta- rio, n. 2 ad art. 92 CPP). Tra i pertinenti motivi di differimento vi sono quelli che secondo l'esperienza generale della vita appaiono propri ad impedire il mantenimento di un termine, ad esempio la malattia, l'ospedalizzazione, il de- cesso, il servizio militare, l'incarcerazione, l'assenza, il sovraccarico di lavoro,
- 5 -
la lontananza, il soggiorno all'estero, l'accordo delle parti, ecc. (v. STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; RIEDO, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP). La richiesta di differimento deve menzionare i motivi che la giustificano, i quali devono es- sere provati o almeno resi credibili (v. RIEDO, op. cit., n. 17 ad art. 92 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 2 ad art. 92 CPP).
E. 2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che l'interrogatorio di C., previsto il 16 maggio 2012, non ha potuto avere luogo. Il MPC afferma che lo stesso è stato rimandato a data da stabilirsi (v. act. 3 pag. 3). Su questo punto il recla- mo è quindi divenuto privo d'oggetto. L'interrogatorio di F. ha avuto invece luogo il 25 maggio scorso alla sola presenza del difensore del reclamante, ciò che risulta sufficiente per assicurare il rispetto del diritto al contraddittorio (v. NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zuri- go/San Gallo 2009, n. 826 e nota 111, pag. 348; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit.,
n. 12 ad art. 147 CP).
E. 2.3 Per il resto va evidenziato quanto segue. Il procedimento penale a carico del reclamante è stato avviato nel dicembre del 2002. Durando la procedura da oramai quasi dieci anni, l'intervento di ulteriori ritardi potrebbe risultare pro- blematico dal punto di vista del rispetto del principio di celerità. Va inoltre sot- tolineato che gli imputati sono tredici, ciò che rende ulteriormente difficile tro- vare delle date che vadano bene a tutti. In queste particolari circostanze risul- ta evidente che i motivi per un rinvio di un interrogatorio, oltre che seri ed im- portanti, devono essere non solo verosimili, ma ben documentati e provati, vi- sta l'oramai urgenza di portare la causa in questione davanti al tribunale, nell'interesse della giustizia e degli imputati. Premessa l'assenza di ferie giudi- ziarie in ambito penale (v. art. 89 cpv. 2 CPP), nell'incarto sulla base del quale la presente Corte deve statuire non figura il benché minimo documento atto a provare i motivi di rinvio invocati da A. e dal suo legale. Quanto precede deve quindi condurre alla reiezione del reclamo, nel senso che gli interrogatori già intervenuti sono da ritenersi validi, mentre per quelli futuri non sono ravvisabili motivi di rinvio seri, importanti e documentati.
E. 3 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--. Il reclamante ritie- ne che, beneficiando egli della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio conces- sogli dal MPC nel corso della procedura preliminare, le spese giudiziarie e ri- petibili sono in ogni caso da accollare allo Stato. A tal proposito occorre rileva- re che la decisione del MPC in tale ambito non vale automaticamente per la
- 6 -
procedura di reclamo, disponendo il Tribunale adito sempre la possibilità di ri- fiutare il gratuito patrocinio allorquando un reclamo è sprovvisto di possibilità di successo (v. sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2, con giurisprudenza e dottrina ivi citate). La tassa di giusti- zia è quindi accollata al reclamante.
- 7 -
Dispositiv
- Il reclamo è respinto nella misura in cui esso non è diventato privo d'oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 17 luglio 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Tuto Rossi, Studio legale e notarile D & R Partners,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Differimento di udienze (art. 92 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.68
- 2 -
Fatti: A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai col- leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di A. e B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone ed ad ulteriori reati.
B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti dal Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP, di ripetuta infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup, di usura ai sensi dell'art. 157 n. 1 CP e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP.
C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassu- messe le prove che non erano state assunte regolarmente durante la proce- dura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie di interro- gatori in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale pena- le federale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012).
D. Il 15 maggio 2012 il MPC ha respinto le richieste del 10 e 11 maggio 2012 formulate da A. tendenti al rinvio di interrogatori fissati per il 16 e 21 maggio nonché 4 giugno seguenti, sostenendo che la sua presenza non s'imponesse. Il 16 maggio 2012 il MPC ha inviato uno scritto a tutte le parti al procedimento, in cui ha specificato le condizioni alle quali una richiesta di rinvio poteva esse- re accolta.
E. Con reclamo del 21 maggio 2012 A. è insorto contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulando quanto segue:
- 3 -
"1. Il ricorso è accolto, di conseguenza sono annullati e rinviati gli interroga- tori C., D. e E. L'MPC concorderà con i difensori le date affinché i diritti processuali possano essere salvaguardati.
2. L'interrogatorio di F. è rinviato a dopo il primo giugno e a prima del 20 lu- glio 2012 in data concordata con la difesa del ricorrente.
3. In genere tutti gli interrogatori imperativamente fissati dall'MPC per i mesi di maggio, giugno e luglio sono rinviati a date concordate con gli avvocati difensori.
4. Protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che il ricorrente beneficia del- la difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio".
F. Mediante risposta del 1° giugno 2012 il MPC ha postulato la reiezione del re- clamo, nella misura della sua ammissibilità.
G. Invitato a replicare, il reclamante è rimasto silente.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottopo- sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle lo- ro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di rifiuto di diffe- rimento d'interrogatori da parte del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 396 cpv. 1 CPP (v. CHRISTOF RIEDO, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 35 ad art. 92 CPP; DANIEL STOLL, Commentario romando, Basilea 2011, n. 9 ad art. 92 CPP). La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
- 4 -
2. Il patrocinatore del reclamante sostiene che il MPC avrebbe fissato le date degli interrogatori finalizzati al rispetto del diritto al contraddittorio senza con- cordarle precedentemente con la sua cancelleria, ciò che costituirebbe una grave violazione dei diritti della difesa. Nei giorni fissati, egli sarebbe già stato impegnato in altri tribunali, senza contare i disagi causati da termini stabiliti con pochissimo anticipo ed in piena estate, periodo notoriamente di vacanze. L'imposizione a brevissima scadenza di decine di interrogatori a difensori d'uf- ficio non permetterebbe inoltre di agire in collegio di difesa con altri colleghi.
Il MPC, dal canto suo, giustifica la fissazione a breve scadenza degli interro- gatori contestati con la necessità di evitare ulteriori ritardi nelle indagini e con il rischio di prescrizione di alcune condotte rimproverate agli imputati. Esso a- vrebbe comunicato la programmazione degli interrogatori a quest'ultimi, te- nendo presente che la stessa avrebbe potuto essere modificata in caso di mo- tivi cogenti delle parti che ne impedivano la loro partecipazione. Nel suo scritto del 16 maggio 2012 esso avrebbe informato le parti che, "vista la natura degli interrogatori da svolgere, volti principalmente alla salvaguardia del principio del rispetto del contraddittorio, eventuali richieste di rinvio sarebbero state ac- colte se riferite all'impossibilità di presenziare all'interrogatorio del rappresen- tante legale e non della parte stessa. Inoltre ulteriori richieste di rinvio non sa- rebbero state accolte se, come desunto dal tema degli interrogatori e dalla persona indagata, gli stessi non avrebbero presumibilmente portato su que- stioni determinanti per la posizione processuale della parte" (v. act. 3 pag. 2).
2.1 Giusta l'art. 92 CPP le autorità possono, d'ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev'essere tempe- stiva e suffragata da pertinenti motivi. In questo ambito, l'autorità dispone di un largo potere d'apprezzamento, limitato unicamente dall'arbitrarietà. La disposi- zione in questione non conferisce un diritto assoluto al differimento di un ter- mine, anche se l'autorità si trova confrontata ad una prima richiesta (v. STOLL, op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP; RIEDO, op. cit., n. 29 ad art. 92 CPP). Il differi- mento può essere concesso allorquando la procedura, tenuto conto della sua natura, non risulta particolarmente urgente e che nessun interesse privato o pubblico vi si opponga (v. STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). L'autorità pren- de la propria decisione dopo aver soppesato tutti gli interessi in gioco (v.RIEDO, op. cit., n. 23 ad art. 92 CPP). Le condizioni per concedere un rinvio devono essere valutate nel caso concreto, sia alla luce dell'importanza dell'impedimento fatto valere, sia considerando fattori legati all'urgenza del procedere, tra i quali figura anche il rischio di prescrizione (MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale. Commenta- rio, n. 2 ad art. 92 CPP). Tra i pertinenti motivi di differimento vi sono quelli che secondo l'esperienza generale della vita appaiono propri ad impedire il mantenimento di un termine, ad esempio la malattia, l'ospedalizzazione, il de- cesso, il servizio militare, l'incarcerazione, l'assenza, il sovraccarico di lavoro,
- 5 -
la lontananza, il soggiorno all'estero, l'accordo delle parti, ecc. (v. STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; RIEDO, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP). La richiesta di differimento deve menzionare i motivi che la giustificano, i quali devono es- sere provati o almeno resi credibili (v. RIEDO, op. cit., n. 17 ad art. 92 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 2 ad art. 92 CPP).
2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che l'interrogatorio di C., previsto il 16 maggio 2012, non ha potuto avere luogo. Il MPC afferma che lo stesso è stato rimandato a data da stabilirsi (v. act. 3 pag. 3). Su questo punto il recla- mo è quindi divenuto privo d'oggetto. L'interrogatorio di F. ha avuto invece luogo il 25 maggio scorso alla sola presenza del difensore del reclamante, ciò che risulta sufficiente per assicurare il rispetto del diritto al contraddittorio (v. NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zuri- go/San Gallo 2009, n. 826 e nota 111, pag. 348; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit.,
n. 12 ad art. 147 CP).
2.3 Per il resto va evidenziato quanto segue. Il procedimento penale a carico del reclamante è stato avviato nel dicembre del 2002. Durando la procedura da oramai quasi dieci anni, l'intervento di ulteriori ritardi potrebbe risultare pro- blematico dal punto di vista del rispetto del principio di celerità. Va inoltre sot- tolineato che gli imputati sono tredici, ciò che rende ulteriormente difficile tro- vare delle date che vadano bene a tutti. In queste particolari circostanze risul- ta evidente che i motivi per un rinvio di un interrogatorio, oltre che seri ed im- portanti, devono essere non solo verosimili, ma ben documentati e provati, vi- sta l'oramai urgenza di portare la causa in questione davanti al tribunale, nell'interesse della giustizia e degli imputati. Premessa l'assenza di ferie giudi- ziarie in ambito penale (v. art. 89 cpv. 2 CPP), nell'incarto sulla base del quale la presente Corte deve statuire non figura il benché minimo documento atto a provare i motivi di rinvio invocati da A. e dal suo legale. Quanto precede deve quindi condurre alla reiezione del reclamo, nel senso che gli interrogatori già intervenuti sono da ritenersi validi, mentre per quelli futuri non sono ravvisabili motivi di rinvio seri, importanti e documentati.
3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--. Il reclamante ritie- ne che, beneficiando egli della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio conces- sogli dal MPC nel corso della procedura preliminare, le spese giudiziarie e ri- petibili sono in ogni caso da accollare allo Stato. A tal proposito occorre rileva- re che la decisione del MPC in tale ambito non vale automaticamente per la
- 6 -
procedura di reclamo, disponendo il Tribunale adito sempre la possibilità di ri- fiutare il gratuito patrocinio allorquando un reclamo è sprovvisto di possibilità di successo (v. sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2, con giurisprudenza e dottrina ivi citate). La tassa di giusti- zia è quindi accollata al reclamante.
- 7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto nella misura in cui esso non è diventato privo d'oggetto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 17 luglio 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Tuto Rossi, Studio legale e notarile D & R Partners - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).