Organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 e 3 CP); ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP); ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup); ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1 e 2 LMB); ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm, art. 22b LArm); usura (art. 157 n. 1 CP); ripetuta fal...
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 B., difeso dall’avvocato d'ufficio Tuto Rossi,
E. 2 C., difeso dall’avvocato d'ufficio Nadir Gu- glielmoni,
E. 3 D., difeso dall’avvocato d'ufficio Isabel Schwe- ri,
E. 4 E., difeso dall’avvocato d'ufficio Carlo Borra- dori, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2011.23
- 2 -
E. 5 F., difeso dall’avvocato d'ufficio Daniele Tim- bal,
E. 6 G., difeso dall’avvocato d'ufficio Renato Ca- brini,
E. 7 H., difeso dall’avvocato d'ufficio Yasar Ravi,
E. 7.1 Orbene, in astratto le possibilità per porre rimedio all’inutilizzabilità di determinati mezzi di prova sono due: la sospensione del procedimento e l’assegnazione della litispendenza al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP) oppure l’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP da parte del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). L’art. 329 CPP disciplina l’esame dell’accusa che deve intraprendere la direzione della procedura una volta depositato l’atto d’accusa redatto dal pubblico ministero. Giusta l’art. 329 cpv. 1 CCP la direzione della procedura esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo
- 12 - sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adem- piuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Con mente all’art. 329 cpv. 2 CPP, se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedi- mento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento de- termina quali prove saranno assunte nel dibattimento (art. 331 cpv. 1 CPP), impar- tisce nel contempo alle parti un termine per presentare le loro istanze probatorie (art. 332 cpv. 2 CPP), informa le parti circa le istanze probatorie respinte (art. 332 cpv. 3 CPP) e procede, se del caso, all’assunzione anticipata dei mezzi di prova (art. 332 cpv. 3 CPP). Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudi- ziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per com- pletare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove (art. 339 cpv. 5 CPP). Nel corso del dibattimento, il tribunale procede all’assunzione di nuove prove o completa le prove già amministrate, ma in modo insufficiente, disponendo dei complementi di prova (art. 343 cpv. 1 CPP). Provve- de altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 cpv. 2 CPP). Prima di chiudere la procedura proba- toria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie (art. 345 CPP). Da ultimo, se constata, nelle more della deliberazione, che il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento in virtù dell’art. 349 CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.1 nonché 1B_302/2011 di stessa data, consid. 2.1). Nella fase di esame dell’atto di accusa, che precede quella della preparazione del dibattimento, né l’art. 343 né l’art. 349 CPP risultano applicabili (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, con- sid. 3.2 nonché 1B_450/2011 del 16 settembre 2011, consid. 3). Per contro, allor- quando si è già nella fase della preparazione del dibattimento, segnatamente con un’udienza preliminare già celebrata, sebbene l’art. 349 CPP non risulti logicamen- te applicabile, il tribunale potrebbe nondimeno decidere di assumere in prima per- sona al dibattimento le prove in virtù dell’art. 343 CPP. In quest’ultimo caso, il tri- bunale ha parimenti la facoltà di rinviare la causa al pubblico ministero in applica- zione dell’art. 329 cpv. 2 CPP se ritiene che l’amministrazione dei mezzi di prova è insufficiente per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2).
E. 7.2 Fermo restando l’obbligo di tutte le autorità penali (poco importa se inquirenti, re- quirenti o giudicanti) di contribuire alla ricerca della verità materiale (v. art. 6 CPP) è indubbio che, già soltanto sulla scorta della sistematica del CPP, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l’amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l’art. 308 cpv. 3 CPP, è in effetti l’istruzione da questi condotta che deve fornire al giudice, in caso di promozione dell’accusa, gli elementi essenziali per poter statui-
- 13 - re sulla colpevolezza e sulla pena. In altre parole, è al pubblico ministero che il le- gislatore ha voluto affidare la responsabilità principale dell’accertamento dei fatti, alla luce della circostanza che il sistema stesso dell’immediatezza limitata conferi- sce all’istruzione durante la procedura preliminare un’importanza particolare. Dopo il deposito dell’atto di accusa, i poteri passano al giudice (art. 328 CPP). Quest’ultimo può assumere le prove nel corso del dibattimento (art. 343 e 349 CPP) oppure far uso della possibilità di rinviare l’accusa al pubblico ministero affinché la completi “se necessario”, se risulta, in occasione dell’esame dell’atto d’accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pro- nunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2 CPP) (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.1). È vero che l’esame dell’atto di ac- cusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP è di natura assai sommaria e che non per- mette di valutare completamente le prove assunte dal pubblico ministero e di de- terminare quelle che ancora dovrebbero esserlo. Nondimeno, se da una prima va- lutazione nel quadro dell’esame dell’atto d’accusa, o successivamente nella prepa- razione del dibattimento, risulta che un mezzo di prova indispensabile non è stato assunto, il tribunale può rinviare la causa al pubblico ministero senza attendere ol- tre. Lo scopo dell’esame previsto dall’art. 329 CPP è in effetti quello di evitare che una promozione dell’accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimen- ti, circostanza pure contraria ai principi dell’economia procedurale e di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2 e 2.2.2). Si aggiunga che non occorre in alcun caso perdere di vista la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all’insegna del principio dell’immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere as- sunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo eccezionale che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e 349 CPP. Incombe avantutto al pubblico ministero di fornire gli elementi essenziali per poter statuire nel merito, conformemente all’art. 308 cpv. 3 CPP e alla stessa sistematica del Codice di rito. Affinché la causa possa essere giudicata l’istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. an- che PIERRE CORNU, Commentaire romand, n. 1-6 ad art. 308 CPP; ESTHER OMLIN, Basler Kommentar, n. 9-11 ad art. 308 StPO). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell’assunzione delle prove. Il pubblico mi- nistero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell’istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e 308 CP). In conclusione, allorquando risulta d’acchito dalla procedura prevista dall’art. 329 CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l’istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso sospendere il procedimento e rinviare l’accusa al pubblico ministero, giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP, affinché completi l’amministrazione delle prove. Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell’esercizio di questa facoltà concessagli
- 14 - dall’art. 329 cpv. 2 CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di ri- sparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, se- gnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all’art. 329 cpv. 2 CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l’assunzione supplementare di prove sarebbe au- spicabile; un rinvio dell’accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.2). In virtù di detti principi il Tribunale federale ha tutelato il rinvio dell’accusa al pubblico ministero anche solo per assumere una perizia mancante, giudicando tale atto istruttorio sufficientemente complesso da giustificare un complemento istruttorio da parte dell’autorità inquirente (consid. 2.2.3). In questo senso, si trattava di una mi- sura istruttoria ben più semplice di quelle che si prospetterebbero in casu, atteso che, a prescindere dal numero degli interrogatori che si renderebbero necessari, non va dimenticato che in buona parte (v. cl. 740. pag. 510.26 e segg., 510.55 e segg.) si tratterebbe di interrogatori da adottare con complesse misure rogatoria- li, per l’assunzione delle quali è ovvio che il MPC risulti meglio attrezzato di un tri- bunale giudicante.
E. 7.3 Nel caso concreto, risulta dagli atti ma anche dalle prese di posizione delle parti, non da ultimo dello stesso MPC (cfr. supra, consid. I e 5), che il diritto ad un pro- cesso equo, avente rango convenzionale e costituzionale, è stato sistematicamen- te e sistemicamente disatteso nel corso dell’intera procedura preliminare, negando agli indagati la possibilità di partecipare all’assunzione dei mezzi di prova e disat- tendendo, anche in presenza di puntuali e reiterate richieste in diverse fasi del procedimento, in particolare dopo l’accesso agli atti, il diritto al contraddittorio, fatta eccezione per poche occasioni (elencate supra, nel consid. 5), e oltretutto limita- tamente alle sole parti che hanno avuto modo di partecipare a tali atti istruttori. Lo scrivente Collegio rileva che la lacuna appare estesa a tal punto da chiedersi se il procedimento stesso non sia viziato alle fondamenta da una concezione istruttoria problematica per rapporto alle garanzie convenzionali, e ciò indipendentemente dal fatto se alcune parti abbiano o meno rinunciato al proprio diritto al contradditto- rio. In effetti, il procedimento penale nel suo insieme deve essere all’altezza del di- ritto ad un processo equo di cui all’art. 6 CEDU e nei sistemi, come il nostro, fon- dati sull’immediatezza limitata e non sull’immediatezza pura di tradizione anglo- sassone, una sufficiente ed il più possibile ampia partecipazione di tutte le parti a- gli atti istruttori predibattimentali, e quindi alla formazione della prova già in detta sede, è una condizione essenziale per un equo ed efficiente funzionamento del si- stema. In casu, dopo aver vagliato le istanze probatorie inoltrate dalle parti, le loro osservazioni a quelle inoltrate dagli altri partecipanti al procedimento, ma soprat- tutto alla luce dell’istanza probatoria del pubblico ministero del 12 gennaio 2012, della sua integrazione del 27 gennaio 2012 e della risposta del 20 febbraio 2012
- 15 - alla richiesta della direzione della procedura del 13 febbraio 2012 (cl. 740 pag. 510.52 e segg.), lo scrivente Collegio non può che constatare come gli inter- rogatori esperiti nella procedura preliminare difettino complessivamente di con- traddittorio, ciò che comporta la loro latente inutilizzabilità quali “elementi essenzia- li” per poter statuire nel merito. Nel caso concreto, non si tratterebbe dunque di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attra- verso la sanatoria dell’art. 343 cpv. 2 CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronun- cia. Si tratterebbe, invece, di fare, rispettivamente di rifare, una parte rilevante dell’istruzione che avrebbe dovuto e potuto già essere esperita validamente prima della promozione dell’accusa, poco importa se da parte del MPC o del GIF prima di chiudere la sua istruttoria. A ciò si aggiunga la constatazione che il diritto al con- traddittorio non si esaurisce in un mero esercizio di stile, essendo esso l’espressione dell’equità del procedimento penale finalizzato, anche attraverso la partecipazione degli imputati all’assunzione delle prove, ad ottimizzare la ricerca della verità materiale. Cercare di sanare una porzione così ampia e rilevante dell’istruzione nella sede dibattimentale, oltre a dar origine a una procedura proba- toria dibattimentale sproporzionata rispetto a quelli che risultano i chiari intendi- menti del legislatore elvetico e alle tradizioni processuali del nostro Paese, potreb- be altresì ingenerare un’istruttoria dibattimentale che andrebbe ben al di là della sanatoria dell’inutilizzabilità di singoli verbali, ma potrebbe comportare la necessità di assumere nuove prove la cui utilità dovesse insorgere a dipendenza della pro- cedura probatoria intrapresa dal tribunale, con la necessità per il giudice del merito di condurre un’istruzione simile a quella prevista agli art. 311 e segg. CPP, per cui il tribunale non è invero attrezzato, e col pericolo ivi insito di sostituirsi al pubblico ministero. Da ultimo, un quadro probatorio ingenerato da una ragguardevole as- sunzione rispettivamente riassunzione delle prove potrebbe non più rispecchiare i fatti descritti in modo vincolante dall’atto d’accusa – redatto precedentemente ad una sì vasta procedura probatoria –, col rischio di dover ipotizzare, se ne ricorres- sero gli estremi, una modifica dell’accusa ex art. 333 cpv. 1 CPP e di finanche in- terrompere il dibattimento (art. 333 cpv. 4 CPP). In questo senso di fronte ad un tasso così basso di prove consolidate mediante contraddittorio predibattimentale, il dibattimento stesso sarebbe minato da un’alea processuale tale da rendere quasi impossibile una sua ragionevole pianificazione e gestione, il che sarebbe molto problematico a livello di economia procedurale.
E. 7.4 Visto quanto precede, a fronte di lacune sistematiche e sistemiche, e non più me- ramente puntuali, nell’istruttoria predibattimentale, con il conseguente alto grado di instabilità delle prove fornite al tribunale, questo Collegio non ha altra possibilità se non quella di sospendere il procedimento e di rinviare l’accusa al pubblico ministe- ro affinché completi l’istruzione. Ammettere un’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP, oltre ad essere un esercizio invero sproporzionato a livello di econo-
- 16 - mia procedurale, significherebbe disattendere il principio dell’immediatezza limita- ta, in virtù del quale il giudice investito della causa si fonda in linea di principio sul- le prove raccolte durante la procedura preliminare, e sconvolgere l’intera sistema- tica del Codice di rito che intravvede nel pubblico ministero il titolare dell’istruzione, al quale incombe l’onere, ma anche la competenza, di “fornire al giudice gli ele- menti essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena”. 8. Da ultimo, è d’uopo rilevare come la presente decisione non si pone in contrasto con le pronunce adottate sotto l’egida della precedente legge federale di procedu- ra dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cl. 663 pag. 21.45.36 e segg.; cl. 663 pag. 21.48.33 e segg.), citate dal MPC a sostegno della propria posizione. Occorre anzitutto osservare che l’esame al quale si consa- cra il giudice del merito nel quadro dell’art. 329 CPP è di diversa natura e portata rispetto a quello che incombe alla giurisdizione di reclamo. Inoltre, mentre l’autorità di reclamo poteva disporre di una prospettiva settoriale del fascicolo, e limitata ai due gravami interposti, lo scrivente Collegio ha potuto fruire di una visione prospet- tica complessiva, in forza della quale ha avuto modo di rilevare la globale entità dei vizi riscontrati. Non vi sono neppure problemi per ciò che attiene alla prescrizione dell’azione penale, lo stesso GIF identificando il termine di prescrizione segnata- mente per l’ipotesi di organizzazione criminale nel 2018-2021, per quella d’usura tra il 2017 e il 2019, per quella di infrazione alla LStup fra il 2016 e il 2019, di rici- claggio di denaro fra il 2015 e il 2019, comunque sia nella seconda metà di questo decennio (cl. 1 pag. 1.289 e segg., 1.402 e segg.). Il pubblico ministero essendo peraltro meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell’istruzione, non v’è dubbio che il rinvio del procedimento al MPC si giustifica anche alla luce del prin- cipio di celerità oltre che di quello già citato dell’economia procedurale. 9. Per questi motivi, occorre senza indugio procedere al rinvio dell’accusa ex art. 329 CPP allo scopo di riassumere le prove che non sono state assunte re- golarmente nella procedura preliminare. In applicazione dell’art. 329 cpv. 3 CPP, la causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribuna- le penale federale e il fascicolo procedurale prodotto va retrocesso al MPC. Non vengono percepite spese.
- 17 - Il Collegio giudicante ordina: 1. Il procedimento SK.2011.23 è sospeso per permettere al Ministero pubblico della Confederazione di riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare. 2. L’accusa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché, se del ca- so, la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie. 3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tri- bunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al Mini- stero pubblico della Confederazione. 4. Non vengono percepite spese.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante
La Cancelliera
- 18 - Comunicazione (atto giudiziale) a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Tuto Rossi, difensore di B. (imputato)
- Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di C. (imputato)
- Avv. Isabel Schweri, difensore di D. (imputato)
- Avv. Carlo Borradori, difensore di E. (imputato)
- Avv. Daniele Timbal, difensore di F. (imputato)
- Avv. Renato Cabrini, difensore di G. (imputato)
- Avv. Yasar Ravi, difensore di H. (imputato)
- Avv. Clarissa Indemini, difensore di I. (imputato)
- Avv. Stefano Camponovo, difensore di J. (imputato)
- Avv. Jean-Maurice Jordi, difensore di K. (imputato)
- Avv. Gianmaria Bianchetti, difensore di L. (imputato)
- Avv. Cesare Lepori, difensore di M. (imputato)
- Avv. Ernesto Ferro, difensore di N. (imputato)
- Signor A. (accusatore privato)
Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellin- zona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notifi- cate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 febbraio 2012
E. 8 I., difeso dall’avvocato d'ufficio Clarissa Inde- mini,
E. 9 J., difeso dall’avvocato d'ufficio Stefano Cam- ponovo,
E. 10 K., difeso dall’avvocato d'ufficio Jean-Maurice Jordi,
E. 11 L., difeso dall’avvocato d'ufficio Gianmaria Bianchetti,
E. 12 M., difeso dall’avvocato d'ufficio Cesare Lepo- ri,
E. 13 N., difeso dall’avvocato d'ufficio Ernesto Ferro
Oggetto
Organizzazione criminale, ripetuto riciclaggio di dena- ro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta infrazione aggra- vata alla legge federale sul materiale bellico, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, usura, ripetuta falsità in documenti, disobbedienza a decisioni dell'autorità, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
- 3 - Ritenuto in fatto: A. In data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B., di F. ed ignoti per i titoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacen- ti (LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) (cl. 1 pag. 1.1). L’inchiesta è stata susseguentemente estesa: con decisione datata 11 aprile 2003, a H., O. e D. per le medesime ipotesi di reato (cl. 1 pag. 1.2 e segg.); con decisione del 5 giugno 2003, a N. per le stesse ipo- tesi di reato (cl. 1 pag. 1.5 e segg.); in data 1° settembre 2003, nei confronti di P. (cl. 1 pag. 1.8 e segg.) per i medesimi titoli di reato. Successivamente, con deci- sione del 1° dicembre 2003, il MPC ha deciso l’apertura di un’indagine prelimina- re di polizia giudiziaria, per le ipotesi di riciclaggio di denaro, nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti, a dipendenza di un complesso fattuale riconduci- bile a segnalazioni ex art. 9 LRD (cl. 1 pag. 1.11 e segg.). Il 27 gennaio 2004 l’inchiesta di polizia giudiziaria veniva estesa a C. (cl. 1 pag. 1.17 e segg.). Dal
E. 16 giugno 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori esten- sioni delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, interessanti sia il novero delle ipotesi di reato sia quello degli indagati (cl. 1 pag. da 1.20 a 1.83). Va pure rileva- to come, il 19 agosto 2004, il procedimento in questione era stato oggetto di con- giunzione con le inchieste di polizia giudiziaria avviate il 1° dicembre 2003 – a seguito di richiesta di assunzione del procedimento penale da parte della Bezir- ksanwaltschaft III del Canton Zurigo – nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti per titolo di riciclaggio (cl. 1. pag. 1.11 e segg., 1.23). In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: GIF) ri- chiesta di apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di 42 soggetti, fra i quali gli odierni imputati (cl. 1 pag. 1.84 e segg.). B. A mezzo di ordinanza del 7 aprile 2006 il GIF ha disposto l’apertura dell’istruzione preparatoria (cl. 1 pag. 239 e segg.). Nel corso di detta istruzione preparatoria il GIF ha concesso alle parti, in data 10 luglio 2009, il diritto di pren- dere conoscenza degli atti completi ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 PP, fissando nel contempo alle stesse un termine entro il quale chiedere un completamento d’istruzione ex art. 119 cpv. 1 PP (cl. 480 pag. 16.3.507; cl. 482 pag. 16.4.500; cl. 483 pag. 16.8.24; cl. 488 pag. 16.37.3; cl. 487 pag. 16.27.187; cl. 483 pag. 16.12.63; cl. 483 pag. 16.13.291; cl. 484 pag. 16.19.32; cl. 484 pag. 16.20.96; cl. 484 pag. 16.21.28; cl. 484 pag. 16.22.36; cl. 486 pag. 16.23.953). C. Fra le parti all’istruzione preparatoria in particolare le seguenti hanno inoltrato un completamento d’istruzione ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 PP. In data 16 novembre 2009, B. ha formulato una domanda di completamento istruttorio, postulando l’espunzione dal fascicolo procedurale di tutti i documenti (rapporti verbali, peri-
- 4 - zie) amministrati in violazione del diritto di essere sentito, segnatamente i verbali di testimoni, coindagati e persone informate sui fatti ai quali egli non ha potuto partecipare (cl. 480 pag. 16.3.534 e segg.). B. postulava parimenti l’interrogatorio in contraddittorio di T. e AA. Con decisione del 14 dicembre 2009 (cl. 480 pag. 16.3.548 e seg.), il GIF rilevava, in punto alla postulata espunzione dei ver- bali amministrati senza la partecipazione di B., che “(…) il dibattimento chiarirà, nell’applicazione del principio dell’oralità e dell’immediatezza, gli elementi raccolti durante l’istruttoria; la Corte giudicante valuterà la validità degli atti” (cl. 480 pag. 16.3.548). Il GIF aggiungeva che le richieste della parte B. erano di fatto parifica- bili alla richiesta di “(…) rifare l’inchiesta, la ricerca della verità la si costruisce fra le parti, poi tramite il giudice istruttore; è giunto il momento che il TPF accerti le eventuali responsabilità penali dei prevenuti, ritengo che i principi di proporziona- lità e di sussidiarietà impongano di trasmettere l’istruttoria al Procuratore federale che, per inciso, non ha chiesto alcun complemento istruttorio” (cl. 480 pag. 16.3.549). A mezzo di istanza datata 16 novembre 2009 (cl. 482 pag. 16.4.508 e segg.), dopo aver richiamato il principio del fair trail codificato nella CEDU e evidenziato come fosse sempre stato escluso da ogni atto di inda- gine, C. ha lamentato la violazione del diritto al contraddittorio e di partecipazione all’assunzione delle prove, preannunciando che “(…) la difesa (…) non intende in nessun caso rinunciare ai predetti diritti e che pertanto è pretesa la garanzia as- soluta del contraddittorio, in difetto di che tutte le prove assunte in sua assenza (interrogatori, commissioni rogatorie, rapporti, perizie, ecc.) sono da ritenersi inu- tilizzabili e vanno senz’altro stralciate dall’incarto” (cl. 482 pag. 16.4.509). Ciò po- sto, C. postulava segnatamente la ripetizione degli interrogatori esperiti senza la partecipazione sua o del suo difensore nonché l’audizione dell’agente infiltrato. Con decisione del 24 dicembre 2009 (cl. 482 pag. 16.4.512 e seg.), il GIF rigetta- va la richiesta di ripetere le audizioni, reputando “(…) d’aver completato l’istruttoria (…), anche nell’ottica dell’applicazione in aula dibattimentale del prin- cipio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 482 pag. 16.4.512), rammentando che “(…) la Corte del merito valuterà la necessità del contraddittorio nell’ambito del principio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 482 pag. 16.4.513). H. ha postulato, in data 16 novembre 2009, il contraddittorio fra coindagati (cl. 483 pag. 16.13.299), richiesta respinta dal GIF con decisione del 19 gennaio 2010 (cl. 483 pag. 16.13.303). I., da parte sua, ha chiesto che venisse versata agli atti della documentazione, richiesta a cui il GIF ha parzialmente aderito con decisio- ne del 23 dicembre 2009 (cl. 484 pag. 16.17.52, 57). N. ha inoltrato domanda di completamento dell’istruttoria in data 16 novembre 2009 (cl. 487 pag. 16.23.968 e segg.), rilevando come agli atti vi siano audizioni amministrate in violazione dei diritti di partecipazione della difesa, che “(a)ll diese Beweismittel sind prozessual unverwertbar und aus den Verfahrensakten zu entfernen” e che “(m)ein Klient ist nicht bereit, auf sein Recht zu verzichten, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein und ergänzend Fragen zu stellen” (cl. 487 pag. 16.23.968). N. postulava di
- 5 - riflesso l’esperimento di confronti con 42 persone, l’acquisizione di atti nonché l’erezione di una perizia. Con decisione del 14 dicembre 2009 il GIF respingeva detta istanza di completamento dell’istruzione preparatoria, rilevando in particola- re che “lo scrivente non ha mai ammesso la pubblica accusa agli interrogatori, dunque neppure le difese dei prevenuti non interrogati, in Italia il Suo cliente è stato tutelato senza interruzione dai Suoi colleghi difensori, sarà la Corte giudi- cante svizzera a valutare la necessità di applicare in toto il principio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 487 pag. 16.23.986 e seg.). D. Contro le decisioni del GIF in punto alle istanze di completamento d’istruzione preparatoria H. e N. hanno interposto reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L’istanza di reclamo ha statuito con sentenze del 13 aprile 2010, rigettando le impugnative (cl. 663 pag. 21.45.36 e segg.; cl. 663 pag. 21.48.33 e segg.). Con mente ad entrambi i gravami interposti nel quadro dell’allora vigente PP e alle censure puntuali sollevate da due parti al procedi- mento, l’autorità di reclamo aveva modo di rilevare che i reclamanti non avevano “(…) motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti” e che “(t)utte le persone con cui è richiesto un confronto, com- prese quelle residenti all’estero, potranno, se la Corte lo riterrà necessario, esse- re normalmente citate al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da sette anni; ac- cogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe ulteriori i- nutili ed ingiustificati ritardi” (cl. 663 pag. 21.45.40, consid. 2.2; cl. 663 pag. 21.48.38, consid. 2.1). Nella sua sentenza in re N., la I Corte dei reclami penali aveva inoltre rilevato che “(…) l’insorgente potrà senz’altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice del merito, il quale potrà valutare più ap- profonditamente, sulla base dell’intero e voluminoso incarto, le sue richieste” (cl. 663 pag. 21.48.38, consid. 2.1). E. Nel quadro del completamento dell’istruzione preparatoria, il GIF ha proceduto, in data 25 febbraio 2010, all’audizione di BB., responsabile della Polizia giudiziaria federale dell’agente sotto copertura “VE54 Patty”, alla presenza di C. e del suo difensore (cl. 453 pag. 12.2.1815 e segg.). Lo stesso giorno è stato escusso qua- le testimone l’agente sotto copertura “VE54 Patty”, sempre alla presenza di C. e del suo patrocinatore (cl. 453 pag. 12.2.1819 e segg.). Il 9 marzo 2010, AA. è stato interrogato in qualità di testimone, presenti B., il suo difensore nonché l’avv. Yasar Ravi, patrocinatore di H. (cl. 472 pag. 13.36.431 e segg.). Lo stesso giorno, il GIF ha escusso quale testimone T., alla presenza di B. e del suo patro- cinatore (cl. 477 pag. 13.40.236 e segg.). In data 12 aprile 2010, il GIF ha negato a C. l’escussione del testimone “VP 116 Rolf”, aggiungendo che “(n)ulla osta a che possa essere audizionato in sede dibattimentale” (cl. 482 pag. 16.4.521).
- 6 - F. Reputato raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria, con decisione dell’8 giugno 2010 il GIF ne ha decretato la chiusura (cl. 1 pag. 1.282 e seg.) tra- smettendo nel contempo il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010, al MPC (cl. 1 pag. 1.289 e segg.). G. In data 25 agosto 2010, C. ha ribadito al MPC la sua richiesta di ripetere tutti gli interrogatori esperiti in sua assenza e l’audizione di “VP 116 Rolf” (cl. 737 pag. 16.5.5 e seg.). Con scritto del 30 agosto 2010 il MPC ha informato C. che “(…) a seguito della chiusura dell’istruzione preparatoria, non è più possibile ef- fettuare alcun atto istruttorio. Le medesime richieste potranno essere, se del ca- so, inoltrate nella fase dibattimentale davanti alla competente Corte” (cl. 737 pag. 16.5.7). Con scritto del 3 settembre 2010 al MPC (cl. 737 pag. 16.16.26 e segg.), N. ribadiva che “(m)ein Klient ist nicht bereit, auf sein Recht zu verzich- ten, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein und ergänzend Fragen zu stellen: Die entsprechenden bisherigen Beweiserhebungen sind somit in einem allfälligen Gerichtsverfahren unverwertbar!“ (cl. 737 pag. 16.16.27), aggiungendo che “(d)ie verlangten Konfrontationseinvernahmen sind nicht nur zur Klärung allfällig belas- tender Aussagen erforderlich, sondern auch insofern, als sie aufgrund ergänzen- der Fragen zur weiteren Entlastung des Beschuldigten von den gegen ihn erho- benen Deliktsvorwürfen beitragen können“ (cl. 737 pag. 16.16.27). N., sempre per il tramite del suo difensore, sottolineava che “(d)a aber nicht voraussehbar ist, ob die Vornahme dieser zahlreichen Konfrontationseinvernahmen in einer Hauptverhandlung vom Gericht als unverhältnismässig erachtet würde, hat die Verteidigung zur sorgfältigen Wahrung der Rechte des Angeschuldigten das Er- suchen um Durchführung dieser Konfrontationen bereits in diesem Verfahrens- stadium zu erneuern“ (cl. 737 pag. 16.16.27). H. Con atto d’accusa del 20 ottobre 2011, inoltrato il medesimo giorno alla Corte penale del Tribunale penale federale, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N), di ripetuta infrazione ag- gravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), di ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), di ripetuta infrazione aggravata al- la LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usu- ra ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), di ripetuta falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (a carico di N.), di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP (a carico di C.) e di conseguimento fraudo- lento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 740, pag. 100.1 e segg.).
- 7 - I. Nelle more della preparazione del dibattimento, il Presidente della Corte penale ha dapprima comunicato alle parti, con disposizione datata 21 ottobre 2011, la composizione del Collegio giudicante (cl. 740 pag. 160.1 e seg.). Alla luce del numero delle parti al procedimento – quindici –, della complessità della causa e, in particolare, della lentezza con cui si sarebbero giocoforza svolte la procedura probatoria dibattimentale, le arringhe, le eventuali repliche e dupliche, nonché delle prevedibili difficoltà d’agenda delle parti, con decreto del 3 novembre 2011 (cl. 740 pag. 410.1 e seg.), la direzione della procedura ha cautelativamente fis- sato le date del dibattimento. In data 15 novembre 2011, il presidente del Colle- gio giudicante ha impartito alle parti un termine scadente il 12 gennaio 2012 per formulare istanze probatorie, e uno ulteriore, sino al 27 gennaio 2012, per pren- dere posizione sulle istanze altrui (cl. 740 pag. 430.1 e segg.). In data 31 gennaio 2012 si è tenuta un’udienza preliminare indetta per regolare questioni organizza- tive e logistiche (cl. 740 pag. 410.15 e seg., 430.1 e segg., 940.1 e segg.). Va- gliate le istanze probatorie nonché le osservazioni alle stesse nel mentre perve- nute, nell’ottica di una possibile applicazione dell’art. 343 cpv. 2 CPP, con decre- to del 13 febbraio 2012 la direzione della procedura ha invitato il MPC ad indicare i casi in cui il diritto al contraddittorio è stato rispettato nonché i casi in cui esso è invece stato disatteso (cl. 740 pag. 410.17 e seg.). Con scritto datato 20 febbraio 2012 il MPC ha segnalato al Collegio giudicante che in otto casi (tre nel 2005, quattro nel 2006 e uno nel 2008) vi sono stati confronti fra alcuni indagati e che in tre casi (del 2010) l’audizione di tre testimoni è avvenuta alla presenza di alcuni imputati, rilevando parimenti che “(c)ome emerge dagli atti, non tutte le persone imputate hanno potuto partecipare agli interrogatori svolti siano questi in relazio- ne ad audizioni testimoniali, di persone informate sui fatti e di altri coimputati” (cl. 740 pag. 510.52 e segg.).
Considerato in diritto: 1. Giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP, il procedimento pendente al momento dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale unificato, vale a dire al 1° gennaio 2011, è continuato secondo il nuovo diritto. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP). 2. Il Codice di procedura penale unificato recepisce il principio dell’immediatezza limitata, in virtù del quale il giudice investito della causa si fonda in linea di princi- pio sulle prove raccolte durante la procedura preliminare (v. Messaggio del 21 di- cembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2005 1186; sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, con- sid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2). Va rilevato co-
- 8 - me anche il codice di rito previgente già sottolineasse, all’art. 169 cpv. 2 PP, il ca- rattere attenuato o limitato del principio dell’immediatezza dinnanzi alla Corte pe- nale del Tribunale penale federale (DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, con- sid. 2.1.2). Le considerazioni che seguono porranno dunque mente alla sostanzia- le equivalenza, in termini di regolarità delle prove raccolte, delle due normative procedurali in questione. Il mero rinvio all’art. 448 cpv. 2 CPP da parte del MPC per sostenere l’utilizzabilità delle prove litigiose non ha pertanto pregio visto che i principi di natura costituzionale sottesi alle norme procedurali in esame non sono nuovi ma sono il frutto di una pluridecennale giurisprudenza sia del Tribunale fede- rale che della Corte europea dei diritti dell’uomo cui anche l’istruttoria qui in esame doveva senza alcun dubbio conformarsi sin dall’inizio. 3. La promozione dell’accusa essendo occorsa in casu secondo il nuovo Codice di rito, e segnatamente con mente agli art. 324 e segg. CPP, è d’uopo chinarsi sui compiti del pubblico ministero, così come definiti dal CPP agli art. 308 e segg. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. In caso di promozione dell’accusa, l’istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena (art. 308 cpv. 3 CPP). Con mente a tale disposto, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire che incombe avantutto al pubblico ministero di fornire al giudice gli elementi essenziali per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2). Fra gli elementi essenziali al giudice per permettergli di pro- nunciare una sentenza vi sono indubbiamente gli interrogatori degli imputati, dei testimoni e delle persone informate sui fatti. 4. Il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. d CEDU, di interrogare o far in- terrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei te- stimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga diretta- mente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU, come si evin- ce del resto dal titolo stesso di tale disposto convenzionale. È escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Nella misura in cui costi- tuisce l’espressione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost., tale diritto è parimenti garantito dall’art. 32 cpv. 2 Cost. Di principio, è lecito utilizzare a detri- mento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone infor- mate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, an- che il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste im- portanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone op- pure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova es-
- 9 - senziale (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 con- sid. 6c/dd). Tale diritto può essere esercitato in occasione dell’escussione del te- stimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I 476 con- sid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza per motiva- re la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia di una cate- na d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 6B_56/2011 del
E. 17 ottobre 2011, consid. 2.1, con riferimenti; DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481). Per contro, il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico riveste carattere relativo, da un lato essendo sufficiente che il tribunale intraprenda tutti i passi appropriati per assicurare la loro escussione, ferma restan- do, dall’altro, la circostanza che il giudice non è tenuto a procedervi se non allor- quando l’interrogatorio concerne fatti pertinenti e la testimonianza costituisce un mezzo di prova idoneo atto a stabilirli (DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 2.1.3). Nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può prescindere dall’assunzione di un mezzo di prova, ove giunga, senza incorrere nell’arbitrio, alla conclusione che, sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, l’amministrazione del mezzo di prova postulato non può più modificare il suo con- vincimento, e ciò pure nel caso in cui il suo esito dovesse risultare favorevole all’imputato (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). La rinuncia al diritto al contraddittorio non deve essere ammessa troppo facilmente. Essa deve essere stabilita in modo non equivoco e affiancarsi a delle garanzie minime corrispondenti all’incisività della stessa, pur potendo essere tacita (DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 480; 121 I 30 consid. 5f pag. 37 e segg.). 5. Orbene, occorre in casu rilevare che l’inutilizzabilità, perlomeno latente, dei mezzi di prova, segnatamente dei verbali di interrogatorio di testimoni, coimputati e per- sone informate sui fatti, sancita dalle norme aventi rango convenzionale e costitu- zionale nonché dalla giurisprudenza richiamate nel precedente considerando, as- sume una dimensione inusitata. In effetti, sulla scorta degli atti e nelle more della preparazione del dibattimento, lo scrivente Collegio si è vieppiù reso conto che nel presente procedimento il diritto ad un equo processo, col suo corollario del diritto al contraddittorio, rispettivamente al confronto, è stato massicciamente disatteso ad opera della magistratura inquirente. In altre parole, nel corso dell’istruzione predibattimentale, il diritto al contraddittorio è stato disatteso in modo sistematico e, circostanza ancor più rilevante, sistemico, non riscontrandosi in casu violazioni meramente puntuali di tale diritto. In effetti, come evidenziato dallo stesso MPC (cl. 740 pag. 510.52 e segg.) e ai consid. E e I, l’inchiesta ha conosciuto otto con- fronti parziali fra coindagati (tre nel 2005, quattro nel 2006 e uno nel 2008) nonché quattro audizioni testimoniali (nel 2010) alla presenza di alcuni imputati, il resto delle escussioni non essendo assistito da confronti o comunque dal rispetto del di-
- 10 - ritto al contraddittorio, come il pubblico ministero ha avuto modo di rilevare, infor- mando la direzione della procedura che, “(c)ome emerge dagli atti, non tutte le persone imputate hanno potuto partecipare agli interrogatori svolti siano questi in relazione ad audizioni testimoniali, di persone informate sui fatti e di altri coimputa- ti” (cl. 740 pag. 510.52 e segg.). La lacunosità è apprezzabile già sotto il profilo meramente quantitativo se si pone mente al fatto che, per quanto riguarda i verbali classificati nelle rubriche 12 (testimoni e persone informate sui fatti), 13 (interroga- tori dei prevenuti) e 18 (interrogatori esperiti a seguito di rogatoria attiva), si è in presenza di oltre duecento soggetti verbalizzati. Anche raffrontata ai mezzi di pro- va, per la maggior parte interrogatori, di cui le parti chiedono l’amministrazione balza all’occhio la latente inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio. Per ciò che at- tiene alle offerte di mezzi di prova del MPC (cl. 740 pag. 510.25 e segg., 510.39 e segg.), non considerando i funzionari di polizia e i coimputati nella presente cau- sa, solo con sette soggetti, vale a dire T., AA., BB. (responsabile della Polizia giu- diziaria federale dell’agente sotto copertura “VE54 Patty”), “VE54 Patty”, CC., Q. e DD., vi è stato contraddittorio, ancorché parziale; con gli ulteriori 23 soggetti, per un totale dunque di 30 escussioni postulate (inquirenti di polizia esclusi), non è oc- corso alcun contraddittorio nella sede predibattimentale. Stante il rimprovero rivolto a tutti gli imputati di aver contravvenuto all’art. 260ter CP – l’organizzazione crimi- nale dovendosi configurare, alla luce dell’impianto accusatorio, con mente alla maggior parte delle restanti condotte dedotte nell’atto di accusa – e ritenuto come i pochi contraddittori esperiti non siano per sovramercato che parziali, tutti e 30 gli interrogatori, largamente inutilizzabili, dovrebbero essere in sostanza riassunti per intero. Per ciò che attiene alle offerte di mezzi di prova delle difese, è d’uopo os- servare che H. postula l’escussione di ulteriori sette soggetti non inclusi nell’istanza del MPC, vale a dire EE., FF., GG., HH., O., II. e JJ., per i quali non v’è contraddittorio agli atti (cl. 740 pag. 527.6 e segg.). La difesa di N. postula le se- guenti ulteriori 17 audizioni, in punto alla quali non v’è contraddittorio agli atti: KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE., FFF., GGG. (cl. 740 pag. 533.12 e segg.). Quanto precede dimostra il carattere si- stematico e sistemico del mancato rispetto del diritto al contraddittorio. Questa la- cuna va sanata con mente al diritto ad un processo equo e con riguardo all’art. 308 cpv. 3 CP, essendo i verbali d’interrogatorio in gran parte inutilizzabili e non poten- do di riflesso essere annoverati fra “gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena” che l’istruttoria predibattimentale dovrebbe fornire al giudice di merito. 6. Ciò posto, prima di chinarsi sulla procedura da seguire per sanare le lacune testé evidenziate, occorre chiedersi se la lesione del diritto al processo equo, e meglio del diritto al contraddittorio, possa essere circoscritta – limitandosi ancorché l’esame ai soli testimoni a discarico, rivestendo in tale ambito il diritto al contraddit- torio carattere relativo – da parte della direzione della procedura a mezzo di un
- 11 - apprezzamento anticipato delle prove. In effetti, come evidenziato al consid. 4, nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può prescindere dall’assunzione di un mezzo di prova, ove giunga alla conclusione che, sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, l’amministrazione della prova proposta non può più modificare il suo convincimento, e ciò pure nel caso in cui il suo esito dovesse risultare favorevole all’imputato. Nel caso in esame, che si contraddistingue per una violazione sistematica e sistemica dei diritti di partecipazione della difesa alla raccolta delle prove, gran parte degli interrogatori agli atti sono viziati e di conse- guenza inutilizzabili, per cui il giudice è sostanzialmente impossibilitato a far capo con cognizione di causa all’istituto dell’apprezzamento anticipato delle prove. In ef- fetti, avventurarsi in tale esercizio significherebbe per il giudice del merito distin- guere i vari verbali a disposizione in base a criteri di cui in qualità di magistrato giudicante e non inquirente non dispone e di cui in virtù del principio costituzionale della terzietà del giudice non potrebbe nemmeno avvalersi. Poiché il diritto al con- traddittorio è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale, un simile esercizio dovrebbe giocoforza operarsi a scapito delle difese – le quali si presume si interessino avantutto ai testimoni a discarico il cui interrogatorio è secondo la sopraccitata sentenza del Tribunale federale espressione di un diritto relativo –, i testimoni a detrimento – ovvero quelli proposti in primis dal pubblico ministero – potendo godere de facto di una corsia preferenziale verso la sanatoria (v. la giuri- sprudenza citata sub consid. 4). Si aggiunga altresì che, stante l’incisività della la- cuna, il giudice del merito si esporrebbe al rischio di essere posto nella condizione di operare una cernita probatoria che equivarrebbe a “fornire al giudice [dunque a se stesso] gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pe- na”, compito che, senza tema di essere smentiti, non gli compete giusta l’art. 308 cpv. 3 CPP ed in virtù dei principi costituzionali sottesi a detta disposizione. In conclusione, nelle condizioni testé descritte, una limitazione dell’amministrazione dei mezzi di prova da assumere al dibattimento non appare percorribile nell’ottica del principio del processo equo e del principio della separazione delle funzioni fra autorità inquirente e autorità giudicante. 7.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordinanza del 28 febbraio 2012 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presiden- te, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico, e in qualità di accusatore privato: A.,
contro
1. B., difeso dall’avvocato d'ufficio Tuto Rossi, 2. C., difeso dall’avvocato d'ufficio Nadir Gu- glielmoni, 3. D., difeso dall’avvocato d'ufficio Isabel Schwe- ri, 4. E., difeso dall’avvocato d'ufficio Carlo Borra- dori, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2011.23
- 2 - 5. F., difeso dall’avvocato d'ufficio Daniele Tim- bal, 6. G., difeso dall’avvocato d'ufficio Renato Ca- brini, 7. H., difeso dall’avvocato d'ufficio Yasar Ravi, 8. I., difeso dall’avvocato d'ufficio Clarissa Inde- mini, 9. J., difeso dall’avvocato d'ufficio Stefano Cam- ponovo,
10. K., difeso dall’avvocato d'ufficio Jean-Maurice Jordi,
11. L., difeso dall’avvocato d'ufficio Gianmaria Bianchetti,
12. M., difeso dall’avvocato d'ufficio Cesare Lepo- ri,
13. N., difeso dall’avvocato d'ufficio Ernesto Ferro
Oggetto
Organizzazione criminale, ripetuto riciclaggio di dena- ro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta infrazione aggra- vata alla legge federale sul materiale bellico, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, usura, ripetuta falsità in documenti, disobbedienza a decisioni dell'autorità, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
- 3 - Ritenuto in fatto: A. In data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B., di F. ed ignoti per i titoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacen- ti (LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) (cl. 1 pag. 1.1). L’inchiesta è stata susseguentemente estesa: con decisione datata 11 aprile 2003, a H., O. e D. per le medesime ipotesi di reato (cl. 1 pag. 1.2 e segg.); con decisione del 5 giugno 2003, a N. per le stesse ipo- tesi di reato (cl. 1 pag. 1.5 e segg.); in data 1° settembre 2003, nei confronti di P. (cl. 1 pag. 1.8 e segg.) per i medesimi titoli di reato. Successivamente, con deci- sione del 1° dicembre 2003, il MPC ha deciso l’apertura di un’indagine prelimina- re di polizia giudiziaria, per le ipotesi di riciclaggio di denaro, nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti, a dipendenza di un complesso fattuale riconduci- bile a segnalazioni ex art. 9 LRD (cl. 1 pag. 1.11 e segg.). Il 27 gennaio 2004 l’inchiesta di polizia giudiziaria veniva estesa a C. (cl. 1 pag. 1.17 e segg.). Dal 16 giugno 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori esten- sioni delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, interessanti sia il novero delle ipotesi di reato sia quello degli indagati (cl. 1 pag. da 1.20 a 1.83). Va pure rileva- to come, il 19 agosto 2004, il procedimento in questione era stato oggetto di con- giunzione con le inchieste di polizia giudiziaria avviate il 1° dicembre 2003 – a seguito di richiesta di assunzione del procedimento penale da parte della Bezir- ksanwaltschaft III del Canton Zurigo – nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti per titolo di riciclaggio (cl. 1. pag. 1.11 e segg., 1.23). In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: GIF) ri- chiesta di apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di 42 soggetti, fra i quali gli odierni imputati (cl. 1 pag. 1.84 e segg.). B. A mezzo di ordinanza del 7 aprile 2006 il GIF ha disposto l’apertura dell’istruzione preparatoria (cl. 1 pag. 239 e segg.). Nel corso di detta istruzione preparatoria il GIF ha concesso alle parti, in data 10 luglio 2009, il diritto di pren- dere conoscenza degli atti completi ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 PP, fissando nel contempo alle stesse un termine entro il quale chiedere un completamento d’istruzione ex art. 119 cpv. 1 PP (cl. 480 pag. 16.3.507; cl. 482 pag. 16.4.500; cl. 483 pag. 16.8.24; cl. 488 pag. 16.37.3; cl. 487 pag. 16.27.187; cl. 483 pag. 16.12.63; cl. 483 pag. 16.13.291; cl. 484 pag. 16.19.32; cl. 484 pag. 16.20.96; cl. 484 pag. 16.21.28; cl. 484 pag. 16.22.36; cl. 486 pag. 16.23.953). C. Fra le parti all’istruzione preparatoria in particolare le seguenti hanno inoltrato un completamento d’istruzione ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 PP. In data 16 novembre 2009, B. ha formulato una domanda di completamento istruttorio, postulando l’espunzione dal fascicolo procedurale di tutti i documenti (rapporti verbali, peri-
- 4 - zie) amministrati in violazione del diritto di essere sentito, segnatamente i verbali di testimoni, coindagati e persone informate sui fatti ai quali egli non ha potuto partecipare (cl. 480 pag. 16.3.534 e segg.). B. postulava parimenti l’interrogatorio in contraddittorio di T. e AA. Con decisione del 14 dicembre 2009 (cl. 480 pag. 16.3.548 e seg.), il GIF rilevava, in punto alla postulata espunzione dei ver- bali amministrati senza la partecipazione di B., che “(…) il dibattimento chiarirà, nell’applicazione del principio dell’oralità e dell’immediatezza, gli elementi raccolti durante l’istruttoria; la Corte giudicante valuterà la validità degli atti” (cl. 480 pag. 16.3.548). Il GIF aggiungeva che le richieste della parte B. erano di fatto parifica- bili alla richiesta di “(…) rifare l’inchiesta, la ricerca della verità la si costruisce fra le parti, poi tramite il giudice istruttore; è giunto il momento che il TPF accerti le eventuali responsabilità penali dei prevenuti, ritengo che i principi di proporziona- lità e di sussidiarietà impongano di trasmettere l’istruttoria al Procuratore federale che, per inciso, non ha chiesto alcun complemento istruttorio” (cl. 480 pag. 16.3.549). A mezzo di istanza datata 16 novembre 2009 (cl. 482 pag. 16.4.508 e segg.), dopo aver richiamato il principio del fair trail codificato nella CEDU e evidenziato come fosse sempre stato escluso da ogni atto di inda- gine, C. ha lamentato la violazione del diritto al contraddittorio e di partecipazione all’assunzione delle prove, preannunciando che “(…) la difesa (…) non intende in nessun caso rinunciare ai predetti diritti e che pertanto è pretesa la garanzia as- soluta del contraddittorio, in difetto di che tutte le prove assunte in sua assenza (interrogatori, commissioni rogatorie, rapporti, perizie, ecc.) sono da ritenersi inu- tilizzabili e vanno senz’altro stralciate dall’incarto” (cl. 482 pag. 16.4.509). Ciò po- sto, C. postulava segnatamente la ripetizione degli interrogatori esperiti senza la partecipazione sua o del suo difensore nonché l’audizione dell’agente infiltrato. Con decisione del 24 dicembre 2009 (cl. 482 pag. 16.4.512 e seg.), il GIF rigetta- va la richiesta di ripetere le audizioni, reputando “(…) d’aver completato l’istruttoria (…), anche nell’ottica dell’applicazione in aula dibattimentale del prin- cipio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 482 pag. 16.4.512), rammentando che “(…) la Corte del merito valuterà la necessità del contraddittorio nell’ambito del principio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 482 pag. 16.4.513). H. ha postulato, in data 16 novembre 2009, il contraddittorio fra coindagati (cl. 483 pag. 16.13.299), richiesta respinta dal GIF con decisione del 19 gennaio 2010 (cl. 483 pag. 16.13.303). I., da parte sua, ha chiesto che venisse versata agli atti della documentazione, richiesta a cui il GIF ha parzialmente aderito con decisio- ne del 23 dicembre 2009 (cl. 484 pag. 16.17.52, 57). N. ha inoltrato domanda di completamento dell’istruttoria in data 16 novembre 2009 (cl. 487 pag. 16.23.968 e segg.), rilevando come agli atti vi siano audizioni amministrate in violazione dei diritti di partecipazione della difesa, che “(a)ll diese Beweismittel sind prozessual unverwertbar und aus den Verfahrensakten zu entfernen” e che “(m)ein Klient ist nicht bereit, auf sein Recht zu verzichten, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein und ergänzend Fragen zu stellen” (cl. 487 pag. 16.23.968). N. postulava di
- 5 - riflesso l’esperimento di confronti con 42 persone, l’acquisizione di atti nonché l’erezione di una perizia. Con decisione del 14 dicembre 2009 il GIF respingeva detta istanza di completamento dell’istruzione preparatoria, rilevando in particola- re che “lo scrivente non ha mai ammesso la pubblica accusa agli interrogatori, dunque neppure le difese dei prevenuti non interrogati, in Italia il Suo cliente è stato tutelato senza interruzione dai Suoi colleghi difensori, sarà la Corte giudi- cante svizzera a valutare la necessità di applicare in toto il principio dell’oralità e dell’immediatezza” (cl. 487 pag. 16.23.986 e seg.). D. Contro le decisioni del GIF in punto alle istanze di completamento d’istruzione preparatoria H. e N. hanno interposto reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L’istanza di reclamo ha statuito con sentenze del 13 aprile 2010, rigettando le impugnative (cl. 663 pag. 21.45.36 e segg.; cl. 663 pag. 21.48.33 e segg.). Con mente ad entrambi i gravami interposti nel quadro dell’allora vigente PP e alle censure puntuali sollevate da due parti al procedi- mento, l’autorità di reclamo aveva modo di rilevare che i reclamanti non avevano “(…) motivato in maniera sufficiente e convincente la necessità di procedere ai confronti richiesti” e che “(t)utte le persone con cui è richiesto un confronto, com- prese quelle residenti all’estero, potranno, se la Corte lo riterrà necessario, esse- re normalmente citate al dibattimento. Giova infine ricordare che il procedimento penale nel quale si inserisce il presente reclamo dura oramai da sette anni; ac- cogliere in questo momento la richiesta del reclamante implicherebbe ulteriori i- nutili ed ingiustificati ritardi” (cl. 663 pag. 21.45.40, consid. 2.2; cl. 663 pag. 21.48.38, consid. 2.1). Nella sua sentenza in re N., la I Corte dei reclami penali aveva inoltre rilevato che “(…) l’insorgente potrà senz’altro ripresentare le sue proposte di prova davanti al giudice del merito, il quale potrà valutare più ap- profonditamente, sulla base dell’intero e voluminoso incarto, le sue richieste” (cl. 663 pag. 21.48.38, consid. 2.1). E. Nel quadro del completamento dell’istruzione preparatoria, il GIF ha proceduto, in data 25 febbraio 2010, all’audizione di BB., responsabile della Polizia giudiziaria federale dell’agente sotto copertura “VE54 Patty”, alla presenza di C. e del suo difensore (cl. 453 pag. 12.2.1815 e segg.). Lo stesso giorno è stato escusso qua- le testimone l’agente sotto copertura “VE54 Patty”, sempre alla presenza di C. e del suo patrocinatore (cl. 453 pag. 12.2.1819 e segg.). Il 9 marzo 2010, AA. è stato interrogato in qualità di testimone, presenti B., il suo difensore nonché l’avv. Yasar Ravi, patrocinatore di H. (cl. 472 pag. 13.36.431 e segg.). Lo stesso giorno, il GIF ha escusso quale testimone T., alla presenza di B. e del suo patro- cinatore (cl. 477 pag. 13.40.236 e segg.). In data 12 aprile 2010, il GIF ha negato a C. l’escussione del testimone “VP 116 Rolf”, aggiungendo che “(n)ulla osta a che possa essere audizionato in sede dibattimentale” (cl. 482 pag. 16.4.521).
- 6 - F. Reputato raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria, con decisione dell’8 giugno 2010 il GIF ne ha decretato la chiusura (cl. 1 pag. 1.282 e seg.) tra- smettendo nel contempo il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010, al MPC (cl. 1 pag. 1.289 e segg.). G. In data 25 agosto 2010, C. ha ribadito al MPC la sua richiesta di ripetere tutti gli interrogatori esperiti in sua assenza e l’audizione di “VP 116 Rolf” (cl. 737 pag. 16.5.5 e seg.). Con scritto del 30 agosto 2010 il MPC ha informato C. che “(…) a seguito della chiusura dell’istruzione preparatoria, non è più possibile ef- fettuare alcun atto istruttorio. Le medesime richieste potranno essere, se del ca- so, inoltrate nella fase dibattimentale davanti alla competente Corte” (cl. 737 pag. 16.5.7). Con scritto del 3 settembre 2010 al MPC (cl. 737 pag. 16.16.26 e segg.), N. ribadiva che “(m)ein Klient ist nicht bereit, auf sein Recht zu verzich- ten, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein und ergänzend Fragen zu stellen: Die entsprechenden bisherigen Beweiserhebungen sind somit in einem allfälligen Gerichtsverfahren unverwertbar!“ (cl. 737 pag. 16.16.27), aggiungendo che “(d)ie verlangten Konfrontationseinvernahmen sind nicht nur zur Klärung allfällig belas- tender Aussagen erforderlich, sondern auch insofern, als sie aufgrund ergänzen- der Fragen zur weiteren Entlastung des Beschuldigten von den gegen ihn erho- benen Deliktsvorwürfen beitragen können“ (cl. 737 pag. 16.16.27). N., sempre per il tramite del suo difensore, sottolineava che “(d)a aber nicht voraussehbar ist, ob die Vornahme dieser zahlreichen Konfrontationseinvernahmen in einer Hauptverhandlung vom Gericht als unverhältnismässig erachtet würde, hat die Verteidigung zur sorgfältigen Wahrung der Rechte des Angeschuldigten das Er- suchen um Durchführung dieser Konfrontationen bereits in diesem Verfahrens- stadium zu erneuern“ (cl. 737 pag. 16.16.27). H. Con atto d’accusa del 20 ottobre 2011, inoltrato il medesimo giorno alla Corte penale del Tribunale penale federale, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N), di ripetuta infrazione ag- gravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), di ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), di ripetuta infrazione aggravata al- la LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usu- ra ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), di ripetuta falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (a carico di N.), di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP (a carico di C.) e di conseguimento fraudo- lento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 740, pag. 100.1 e segg.).
- 7 - I. Nelle more della preparazione del dibattimento, il Presidente della Corte penale ha dapprima comunicato alle parti, con disposizione datata 21 ottobre 2011, la composizione del Collegio giudicante (cl. 740 pag. 160.1 e seg.). Alla luce del numero delle parti al procedimento – quindici –, della complessità della causa e, in particolare, della lentezza con cui si sarebbero giocoforza svolte la procedura probatoria dibattimentale, le arringhe, le eventuali repliche e dupliche, nonché delle prevedibili difficoltà d’agenda delle parti, con decreto del 3 novembre 2011 (cl. 740 pag. 410.1 e seg.), la direzione della procedura ha cautelativamente fis- sato le date del dibattimento. In data 15 novembre 2011, il presidente del Colle- gio giudicante ha impartito alle parti un termine scadente il 12 gennaio 2012 per formulare istanze probatorie, e uno ulteriore, sino al 27 gennaio 2012, per pren- dere posizione sulle istanze altrui (cl. 740 pag. 430.1 e segg.). In data 31 gennaio 2012 si è tenuta un’udienza preliminare indetta per regolare questioni organizza- tive e logistiche (cl. 740 pag. 410.15 e seg., 430.1 e segg., 940.1 e segg.). Va- gliate le istanze probatorie nonché le osservazioni alle stesse nel mentre perve- nute, nell’ottica di una possibile applicazione dell’art. 343 cpv. 2 CPP, con decre- to del 13 febbraio 2012 la direzione della procedura ha invitato il MPC ad indicare i casi in cui il diritto al contraddittorio è stato rispettato nonché i casi in cui esso è invece stato disatteso (cl. 740 pag. 410.17 e seg.). Con scritto datato 20 febbraio 2012 il MPC ha segnalato al Collegio giudicante che in otto casi (tre nel 2005, quattro nel 2006 e uno nel 2008) vi sono stati confronti fra alcuni indagati e che in tre casi (del 2010) l’audizione di tre testimoni è avvenuta alla presenza di alcuni imputati, rilevando parimenti che “(c)ome emerge dagli atti, non tutte le persone imputate hanno potuto partecipare agli interrogatori svolti siano questi in relazio- ne ad audizioni testimoniali, di persone informate sui fatti e di altri coimputati” (cl. 740 pag. 510.52 e segg.).
Considerato in diritto: 1. Giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP, il procedimento pendente al momento dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale unificato, vale a dire al 1° gennaio 2011, è continuato secondo il nuovo diritto. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP). 2. Il Codice di procedura penale unificato recepisce il principio dell’immediatezza limitata, in virtù del quale il giudice investito della causa si fonda in linea di princi- pio sulle prove raccolte durante la procedura preliminare (v. Messaggio del 21 di- cembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2005 1186; sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, con- sid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2). Va rilevato co-
- 8 - me anche il codice di rito previgente già sottolineasse, all’art. 169 cpv. 2 PP, il ca- rattere attenuato o limitato del principio dell’immediatezza dinnanzi alla Corte pe- nale del Tribunale penale federale (DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, con- sid. 2.1.2). Le considerazioni che seguono porranno dunque mente alla sostanzia- le equivalenza, in termini di regolarità delle prove raccolte, delle due normative procedurali in questione. Il mero rinvio all’art. 448 cpv. 2 CPP da parte del MPC per sostenere l’utilizzabilità delle prove litigiose non ha pertanto pregio visto che i principi di natura costituzionale sottesi alle norme procedurali in esame non sono nuovi ma sono il frutto di una pluridecennale giurisprudenza sia del Tribunale fede- rale che della Corte europea dei diritti dell’uomo cui anche l’istruttoria qui in esame doveva senza alcun dubbio conformarsi sin dall’inizio. 3. La promozione dell’accusa essendo occorsa in casu secondo il nuovo Codice di rito, e segnatamente con mente agli art. 324 e segg. CPP, è d’uopo chinarsi sui compiti del pubblico ministero, così come definiti dal CPP agli art. 308 e segg. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. In caso di promozione dell’accusa, l’istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena (art. 308 cpv. 3 CPP). Con mente a tale disposto, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire che incombe avantutto al pubblico ministero di fornire al giudice gli elementi essenziali per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2). Fra gli elementi essenziali al giudice per permettergli di pro- nunciare una sentenza vi sono indubbiamente gli interrogatori degli imputati, dei testimoni e delle persone informate sui fatti. 4. Il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. d CEDU, di interrogare o far in- terrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei te- stimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga diretta- mente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU, come si evin- ce del resto dal titolo stesso di tale disposto convenzionale. È escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Nella misura in cui costi- tuisce l’espressione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost., tale diritto è parimenti garantito dall’art. 32 cpv. 2 Cost. Di principio, è lecito utilizzare a detri- mento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone infor- mate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, an- che il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste im- portanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone op- pure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova es-
- 9 - senziale (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 con- sid. 6c/dd). Tale diritto può essere esercitato in occasione dell’escussione del te- stimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I 476 con- sid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza per motiva- re la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia di una cate- na d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 6B_56/2011 del 17 ottobre 2011, consid. 2.1, con riferimenti; DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481). Per contro, il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico riveste carattere relativo, da un lato essendo sufficiente che il tribunale intraprenda tutti i passi appropriati per assicurare la loro escussione, ferma restan- do, dall’altro, la circostanza che il giudice non è tenuto a procedervi se non allor- quando l’interrogatorio concerne fatti pertinenti e la testimonianza costituisce un mezzo di prova idoneo atto a stabilirli (DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 2.1.3). Nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può prescindere dall’assunzione di un mezzo di prova, ove giunga, senza incorrere nell’arbitrio, alla conclusione che, sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, l’amministrazione del mezzo di prova postulato non può più modificare il suo con- vincimento, e ciò pure nel caso in cui il suo esito dovesse risultare favorevole all’imputato (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). La rinuncia al diritto al contraddittorio non deve essere ammessa troppo facilmente. Essa deve essere stabilita in modo non equivoco e affiancarsi a delle garanzie minime corrispondenti all’incisività della stessa, pur potendo essere tacita (DTF 131 I 476 consid. 2.2 pag. 480; 121 I 30 consid. 5f pag. 37 e segg.). 5. Orbene, occorre in casu rilevare che l’inutilizzabilità, perlomeno latente, dei mezzi di prova, segnatamente dei verbali di interrogatorio di testimoni, coimputati e per- sone informate sui fatti, sancita dalle norme aventi rango convenzionale e costitu- zionale nonché dalla giurisprudenza richiamate nel precedente considerando, as- sume una dimensione inusitata. In effetti, sulla scorta degli atti e nelle more della preparazione del dibattimento, lo scrivente Collegio si è vieppiù reso conto che nel presente procedimento il diritto ad un equo processo, col suo corollario del diritto al contraddittorio, rispettivamente al confronto, è stato massicciamente disatteso ad opera della magistratura inquirente. In altre parole, nel corso dell’istruzione predibattimentale, il diritto al contraddittorio è stato disatteso in modo sistematico e, circostanza ancor più rilevante, sistemico, non riscontrandosi in casu violazioni meramente puntuali di tale diritto. In effetti, come evidenziato dallo stesso MPC (cl. 740 pag. 510.52 e segg.) e ai consid. E e I, l’inchiesta ha conosciuto otto con- fronti parziali fra coindagati (tre nel 2005, quattro nel 2006 e uno nel 2008) nonché quattro audizioni testimoniali (nel 2010) alla presenza di alcuni imputati, il resto delle escussioni non essendo assistito da confronti o comunque dal rispetto del di-
- 10 - ritto al contraddittorio, come il pubblico ministero ha avuto modo di rilevare, infor- mando la direzione della procedura che, “(c)ome emerge dagli atti, non tutte le persone imputate hanno potuto partecipare agli interrogatori svolti siano questi in relazione ad audizioni testimoniali, di persone informate sui fatti e di altri coimputa- ti” (cl. 740 pag. 510.52 e segg.). La lacunosità è apprezzabile già sotto il profilo meramente quantitativo se si pone mente al fatto che, per quanto riguarda i verbali classificati nelle rubriche 12 (testimoni e persone informate sui fatti), 13 (interroga- tori dei prevenuti) e 18 (interrogatori esperiti a seguito di rogatoria attiva), si è in presenza di oltre duecento soggetti verbalizzati. Anche raffrontata ai mezzi di pro- va, per la maggior parte interrogatori, di cui le parti chiedono l’amministrazione balza all’occhio la latente inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio. Per ciò che at- tiene alle offerte di mezzi di prova del MPC (cl. 740 pag. 510.25 e segg., 510.39 e segg.), non considerando i funzionari di polizia e i coimputati nella presente cau- sa, solo con sette soggetti, vale a dire T., AA., BB. (responsabile della Polizia giu- diziaria federale dell’agente sotto copertura “VE54 Patty”), “VE54 Patty”, CC., Q. e DD., vi è stato contraddittorio, ancorché parziale; con gli ulteriori 23 soggetti, per un totale dunque di 30 escussioni postulate (inquirenti di polizia esclusi), non è oc- corso alcun contraddittorio nella sede predibattimentale. Stante il rimprovero rivolto a tutti gli imputati di aver contravvenuto all’art. 260ter CP – l’organizzazione crimi- nale dovendosi configurare, alla luce dell’impianto accusatorio, con mente alla maggior parte delle restanti condotte dedotte nell’atto di accusa – e ritenuto come i pochi contraddittori esperiti non siano per sovramercato che parziali, tutti e 30 gli interrogatori, largamente inutilizzabili, dovrebbero essere in sostanza riassunti per intero. Per ciò che attiene alle offerte di mezzi di prova delle difese, è d’uopo os- servare che H. postula l’escussione di ulteriori sette soggetti non inclusi nell’istanza del MPC, vale a dire EE., FF., GG., HH., O., II. e JJ., per i quali non v’è contraddittorio agli atti (cl. 740 pag. 527.6 e segg.). La difesa di N. postula le se- guenti ulteriori 17 audizioni, in punto alla quali non v’è contraddittorio agli atti: KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE., FFF., GGG. (cl. 740 pag. 533.12 e segg.). Quanto precede dimostra il carattere si- stematico e sistemico del mancato rispetto del diritto al contraddittorio. Questa la- cuna va sanata con mente al diritto ad un processo equo e con riguardo all’art. 308 cpv. 3 CP, essendo i verbali d’interrogatorio in gran parte inutilizzabili e non poten- do di riflesso essere annoverati fra “gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena” che l’istruttoria predibattimentale dovrebbe fornire al giudice di merito. 6. Ciò posto, prima di chinarsi sulla procedura da seguire per sanare le lacune testé evidenziate, occorre chiedersi se la lesione del diritto al processo equo, e meglio del diritto al contraddittorio, possa essere circoscritta – limitandosi ancorché l’esame ai soli testimoni a discarico, rivestendo in tale ambito il diritto al contraddit- torio carattere relativo – da parte della direzione della procedura a mezzo di un
- 11 - apprezzamento anticipato delle prove. In effetti, come evidenziato al consid. 4, nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, il giudice può prescindere dall’assunzione di un mezzo di prova, ove giunga alla conclusione che, sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, l’amministrazione della prova proposta non può più modificare il suo convincimento, e ciò pure nel caso in cui il suo esito dovesse risultare favorevole all’imputato. Nel caso in esame, che si contraddistingue per una violazione sistematica e sistemica dei diritti di partecipazione della difesa alla raccolta delle prove, gran parte degli interrogatori agli atti sono viziati e di conse- guenza inutilizzabili, per cui il giudice è sostanzialmente impossibilitato a far capo con cognizione di causa all’istituto dell’apprezzamento anticipato delle prove. In ef- fetti, avventurarsi in tale esercizio significherebbe per il giudice del merito distin- guere i vari verbali a disposizione in base a criteri di cui in qualità di magistrato giudicante e non inquirente non dispone e di cui in virtù del principio costituzionale della terzietà del giudice non potrebbe nemmeno avvalersi. Poiché il diritto al con- traddittorio è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale, un simile esercizio dovrebbe giocoforza operarsi a scapito delle difese – le quali si presume si interessino avantutto ai testimoni a discarico il cui interrogatorio è secondo la sopraccitata sentenza del Tribunale federale espressione di un diritto relativo –, i testimoni a detrimento – ovvero quelli proposti in primis dal pubblico ministero – potendo godere de facto di una corsia preferenziale verso la sanatoria (v. la giuri- sprudenza citata sub consid. 4). Si aggiunga altresì che, stante l’incisività della la- cuna, il giudice del merito si esporrebbe al rischio di essere posto nella condizione di operare una cernita probatoria che equivarrebbe a “fornire al giudice [dunque a se stesso] gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pe- na”, compito che, senza tema di essere smentiti, non gli compete giusta l’art. 308 cpv. 3 CPP ed in virtù dei principi costituzionali sottesi a detta disposizione. In conclusione, nelle condizioni testé descritte, una limitazione dell’amministrazione dei mezzi di prova da assumere al dibattimento non appare percorribile nell’ottica del principio del processo equo e del principio della separazione delle funzioni fra autorità inquirente e autorità giudicante. 7.
7.1 Orbene, in astratto le possibilità per porre rimedio all’inutilizzabilità di determinati mezzi di prova sono due: la sospensione del procedimento e l’assegnazione della litispendenza al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP) oppure l’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP da parte del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). L’art. 329 CPP disciplina l’esame dell’accusa che deve intraprendere la direzione della procedura una volta depositato l’atto d’accusa redatto dal pubblico ministero. Giusta l’art. 329 cpv. 1 CCP la direzione della procedura esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo
- 12 - sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adem- piuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Con mente all’art. 329 cpv. 2 CPP, se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedi- mento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento de- termina quali prove saranno assunte nel dibattimento (art. 331 cpv. 1 CPP), impar- tisce nel contempo alle parti un termine per presentare le loro istanze probatorie (art. 332 cpv. 2 CPP), informa le parti circa le istanze probatorie respinte (art. 332 cpv. 3 CPP) e procede, se del caso, all’assunzione anticipata dei mezzi di prova (art. 332 cpv. 3 CPP). Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudi- ziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per com- pletare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove (art. 339 cpv. 5 CPP). Nel corso del dibattimento, il tribunale procede all’assunzione di nuove prove o completa le prove già amministrate, ma in modo insufficiente, disponendo dei complementi di prova (art. 343 cpv. 1 CPP). Provve- de altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 cpv. 2 CPP). Prima di chiudere la procedura proba- toria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie (art. 345 CPP). Da ultimo, se constata, nelle more della deliberazione, che il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento in virtù dell’art. 349 CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.1 nonché 1B_302/2011 di stessa data, consid. 2.1). Nella fase di esame dell’atto di accusa, che precede quella della preparazione del dibattimento, né l’art. 343 né l’art. 349 CPP risultano applicabili (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, con- sid. 3.2 nonché 1B_450/2011 del 16 settembre 2011, consid. 3). Per contro, allor- quando si è già nella fase della preparazione del dibattimento, segnatamente con un’udienza preliminare già celebrata, sebbene l’art. 349 CPP non risulti logicamen- te applicabile, il tribunale potrebbe nondimeno decidere di assumere in prima per- sona al dibattimento le prove in virtù dell’art. 343 CPP. In quest’ultimo caso, il tri- bunale ha parimenti la facoltà di rinviare la causa al pubblico ministero in applica- zione dell’art. 329 cpv. 2 CPP se ritiene che l’amministrazione dei mezzi di prova è insufficiente per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). 7.2 Fermo restando l’obbligo di tutte le autorità penali (poco importa se inquirenti, re- quirenti o giudicanti) di contribuire alla ricerca della verità materiale (v. art. 6 CPP) è indubbio che, già soltanto sulla scorta della sistematica del CPP, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l’amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l’art. 308 cpv. 3 CPP, è in effetti l’istruzione da questi condotta che deve fornire al giudice, in caso di promozione dell’accusa, gli elementi essenziali per poter statui-
- 13 - re sulla colpevolezza e sulla pena. In altre parole, è al pubblico ministero che il le- gislatore ha voluto affidare la responsabilità principale dell’accertamento dei fatti, alla luce della circostanza che il sistema stesso dell’immediatezza limitata conferi- sce all’istruzione durante la procedura preliminare un’importanza particolare. Dopo il deposito dell’atto di accusa, i poteri passano al giudice (art. 328 CPP). Quest’ultimo può assumere le prove nel corso del dibattimento (art. 343 e 349 CPP) oppure far uso della possibilità di rinviare l’accusa al pubblico ministero affinché la completi “se necessario”, se risulta, in occasione dell’esame dell’atto d’accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pro- nunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2 CPP) (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.1). È vero che l’esame dell’atto di ac- cusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP è di natura assai sommaria e che non per- mette di valutare completamente le prove assunte dal pubblico ministero e di de- terminare quelle che ancora dovrebbero esserlo. Nondimeno, se da una prima va- lutazione nel quadro dell’esame dell’atto d’accusa, o successivamente nella prepa- razione del dibattimento, risulta che un mezzo di prova indispensabile non è stato assunto, il tribunale può rinviare la causa al pubblico ministero senza attendere ol- tre. Lo scopo dell’esame previsto dall’art. 329 CPP è in effetti quello di evitare che una promozione dell’accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimen- ti, circostanza pure contraria ai principi dell’economia procedurale e di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2 e 2.2.2). Si aggiunga che non occorre in alcun caso perdere di vista la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all’insegna del principio dell’immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere as- sunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo eccezionale che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e 349 CPP. Incombe avantutto al pubblico ministero di fornire gli elementi essenziali per poter statuire nel merito, conformemente all’art. 308 cpv. 3 CPP e alla stessa sistematica del Codice di rito. Affinché la causa possa essere giudicata l’istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. an- che PIERRE CORNU, Commentaire romand, n. 1-6 ad art. 308 CPP; ESTHER OMLIN, Basler Kommentar, n. 9-11 ad art. 308 StPO). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell’assunzione delle prove. Il pubblico mi- nistero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell’istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e 308 CP). In conclusione, allorquando risulta d’acchito dalla procedura prevista dall’art. 329 CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l’istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso sospendere il procedimento e rinviare l’accusa al pubblico ministero, giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP, affinché completi l’amministrazione delle prove. Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell’esercizio di questa facoltà concessagli
- 14 - dall’art. 329 cpv. 2 CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di ri- sparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, se- gnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all’art. 329 cpv. 2 CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l’assunzione supplementare di prove sarebbe au- spicabile; un rinvio dell’accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.2). In virtù di detti principi il Tribunale federale ha tutelato il rinvio dell’accusa al pubblico ministero anche solo per assumere una perizia mancante, giudicando tale atto istruttorio sufficientemente complesso da giustificare un complemento istruttorio da parte dell’autorità inquirente (consid. 2.2.3). In questo senso, si trattava di una mi- sura istruttoria ben più semplice di quelle che si prospetterebbero in casu, atteso che, a prescindere dal numero degli interrogatori che si renderebbero necessari, non va dimenticato che in buona parte (v. cl. 740. pag. 510.26 e segg., 510.55 e segg.) si tratterebbe di interrogatori da adottare con complesse misure rogatoria- li, per l’assunzione delle quali è ovvio che il MPC risulti meglio attrezzato di un tri- bunale giudicante. 7.3 Nel caso concreto, risulta dagli atti ma anche dalle prese di posizione delle parti, non da ultimo dello stesso MPC (cfr. supra, consid. I e 5), che il diritto ad un pro- cesso equo, avente rango convenzionale e costituzionale, è stato sistematicamen- te e sistemicamente disatteso nel corso dell’intera procedura preliminare, negando agli indagati la possibilità di partecipare all’assunzione dei mezzi di prova e disat- tendendo, anche in presenza di puntuali e reiterate richieste in diverse fasi del procedimento, in particolare dopo l’accesso agli atti, il diritto al contraddittorio, fatta eccezione per poche occasioni (elencate supra, nel consid. 5), e oltretutto limita- tamente alle sole parti che hanno avuto modo di partecipare a tali atti istruttori. Lo scrivente Collegio rileva che la lacuna appare estesa a tal punto da chiedersi se il procedimento stesso non sia viziato alle fondamenta da una concezione istruttoria problematica per rapporto alle garanzie convenzionali, e ciò indipendentemente dal fatto se alcune parti abbiano o meno rinunciato al proprio diritto al contradditto- rio. In effetti, il procedimento penale nel suo insieme deve essere all’altezza del di- ritto ad un processo equo di cui all’art. 6 CEDU e nei sistemi, come il nostro, fon- dati sull’immediatezza limitata e non sull’immediatezza pura di tradizione anglo- sassone, una sufficiente ed il più possibile ampia partecipazione di tutte le parti a- gli atti istruttori predibattimentali, e quindi alla formazione della prova già in detta sede, è una condizione essenziale per un equo ed efficiente funzionamento del si- stema. In casu, dopo aver vagliato le istanze probatorie inoltrate dalle parti, le loro osservazioni a quelle inoltrate dagli altri partecipanti al procedimento, ma soprat- tutto alla luce dell’istanza probatoria del pubblico ministero del 12 gennaio 2012, della sua integrazione del 27 gennaio 2012 e della risposta del 20 febbraio 2012
- 15 - alla richiesta della direzione della procedura del 13 febbraio 2012 (cl. 740 pag. 510.52 e segg.), lo scrivente Collegio non può che constatare come gli inter- rogatori esperiti nella procedura preliminare difettino complessivamente di con- traddittorio, ciò che comporta la loro latente inutilizzabilità quali “elementi essenzia- li” per poter statuire nel merito. Nel caso concreto, non si tratterebbe dunque di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attra- verso la sanatoria dell’art. 343 cpv. 2 CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronun- cia. Si tratterebbe, invece, di fare, rispettivamente di rifare, una parte rilevante dell’istruzione che avrebbe dovuto e potuto già essere esperita validamente prima della promozione dell’accusa, poco importa se da parte del MPC o del GIF prima di chiudere la sua istruttoria. A ciò si aggiunga la constatazione che il diritto al con- traddittorio non si esaurisce in un mero esercizio di stile, essendo esso l’espressione dell’equità del procedimento penale finalizzato, anche attraverso la partecipazione degli imputati all’assunzione delle prove, ad ottimizzare la ricerca della verità materiale. Cercare di sanare una porzione così ampia e rilevante dell’istruzione nella sede dibattimentale, oltre a dar origine a una procedura proba- toria dibattimentale sproporzionata rispetto a quelli che risultano i chiari intendi- menti del legislatore elvetico e alle tradizioni processuali del nostro Paese, potreb- be altresì ingenerare un’istruttoria dibattimentale che andrebbe ben al di là della sanatoria dell’inutilizzabilità di singoli verbali, ma potrebbe comportare la necessità di assumere nuove prove la cui utilità dovesse insorgere a dipendenza della pro- cedura probatoria intrapresa dal tribunale, con la necessità per il giudice del merito di condurre un’istruzione simile a quella prevista agli art. 311 e segg. CPP, per cui il tribunale non è invero attrezzato, e col pericolo ivi insito di sostituirsi al pubblico ministero. Da ultimo, un quadro probatorio ingenerato da una ragguardevole as- sunzione rispettivamente riassunzione delle prove potrebbe non più rispecchiare i fatti descritti in modo vincolante dall’atto d’accusa – redatto precedentemente ad una sì vasta procedura probatoria –, col rischio di dover ipotizzare, se ne ricorres- sero gli estremi, una modifica dell’accusa ex art. 333 cpv. 1 CPP e di finanche in- terrompere il dibattimento (art. 333 cpv. 4 CPP). In questo senso di fronte ad un tasso così basso di prove consolidate mediante contraddittorio predibattimentale, il dibattimento stesso sarebbe minato da un’alea processuale tale da rendere quasi impossibile una sua ragionevole pianificazione e gestione, il che sarebbe molto problematico a livello di economia procedurale. 7.4 Visto quanto precede, a fronte di lacune sistematiche e sistemiche, e non più me- ramente puntuali, nell’istruttoria predibattimentale, con il conseguente alto grado di instabilità delle prove fornite al tribunale, questo Collegio non ha altra possibilità se non quella di sospendere il procedimento e di rinviare l’accusa al pubblico ministe- ro affinché completi l’istruzione. Ammettere un’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP, oltre ad essere un esercizio invero sproporzionato a livello di econo-
- 16 - mia procedurale, significherebbe disattendere il principio dell’immediatezza limita- ta, in virtù del quale il giudice investito della causa si fonda in linea di principio sul- le prove raccolte durante la procedura preliminare, e sconvolgere l’intera sistema- tica del Codice di rito che intravvede nel pubblico ministero il titolare dell’istruzione, al quale incombe l’onere, ma anche la competenza, di “fornire al giudice gli ele- menti essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena”. 8. Da ultimo, è d’uopo rilevare come la presente decisione non si pone in contrasto con le pronunce adottate sotto l’egida della precedente legge federale di procedu- ra dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cl. 663 pag. 21.45.36 e segg.; cl. 663 pag. 21.48.33 e segg.), citate dal MPC a sostegno della propria posizione. Occorre anzitutto osservare che l’esame al quale si consa- cra il giudice del merito nel quadro dell’art. 329 CPP è di diversa natura e portata rispetto a quello che incombe alla giurisdizione di reclamo. Inoltre, mentre l’autorità di reclamo poteva disporre di una prospettiva settoriale del fascicolo, e limitata ai due gravami interposti, lo scrivente Collegio ha potuto fruire di una visione prospet- tica complessiva, in forza della quale ha avuto modo di rilevare la globale entità dei vizi riscontrati. Non vi sono neppure problemi per ciò che attiene alla prescrizione dell’azione penale, lo stesso GIF identificando il termine di prescrizione segnata- mente per l’ipotesi di organizzazione criminale nel 2018-2021, per quella d’usura tra il 2017 e il 2019, per quella di infrazione alla LStup fra il 2016 e il 2019, di rici- claggio di denaro fra il 2015 e il 2019, comunque sia nella seconda metà di questo decennio (cl. 1 pag. 1.289 e segg., 1.402 e segg.). Il pubblico ministero essendo peraltro meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell’istruzione, non v’è dubbio che il rinvio del procedimento al MPC si giustifica anche alla luce del prin- cipio di celerità oltre che di quello già citato dell’economia procedurale. 9. Per questi motivi, occorre senza indugio procedere al rinvio dell’accusa ex art. 329 CPP allo scopo di riassumere le prove che non sono state assunte re- golarmente nella procedura preliminare. In applicazione dell’art. 329 cpv. 3 CPP, la causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribuna- le penale federale e il fascicolo procedurale prodotto va retrocesso al MPC. Non vengono percepite spese.
- 17 - Il Collegio giudicante ordina: 1. Il procedimento SK.2011.23 è sospeso per permettere al Ministero pubblico della Confederazione di riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare. 2. L’accusa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché, se del ca- so, la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie. 3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tri- bunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al Mini- stero pubblico della Confederazione. 4. Non vengono percepite spese.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante
La Cancelliera
- 18 - Comunicazione (atto giudiziale) a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Tuto Rossi, difensore di B. (imputato)
- Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di C. (imputato)
- Avv. Isabel Schweri, difensore di D. (imputato)
- Avv. Carlo Borradori, difensore di E. (imputato)
- Avv. Daniele Timbal, difensore di F. (imputato)
- Avv. Renato Cabrini, difensore di G. (imputato)
- Avv. Yasar Ravi, difensore di H. (imputato)
- Avv. Clarissa Indemini, difensore di I. (imputato)
- Avv. Stefano Camponovo, difensore di J. (imputato)
- Avv. Jean-Maurice Jordi, difensore di K. (imputato)
- Avv. Gianmaria Bianchetti, difensore di L. (imputato)
- Avv. Cesare Lepori, difensore di M. (imputato)
- Avv. Ernesto Ferro, difensore di N. (imputato)
- Signor A. (accusatore privato)
Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellin- zona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del pote- re di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notifi- cate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF). Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 febbraio 2012