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5F_18/2017

Revisione della sentenza 5A_530/2017 del Tribunale federale del 17 luglio 2017

Bundesgericht · 2017-09-28 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.

E. 2 La domanda di revisione è inammissibile.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.

E. 4 Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 settembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.
  2. La domanda di revisione è inammissibile.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
  4. Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 28 settembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_18/2017

Sentenza del 28 settembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Schöbi, Bovey,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

controparte.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_530/2017 del 17 luglio 2017.

Considerando:

che con sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 2 luglio 2017 presentato da A.________ contro il decreto emanato il 27 giugno 2017 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in materia di anticipazione delle spese presumibili di una procedura di appello introdotta dalla stessa A.________);

che con scritto datato 12 settembre 2017 A.________ ha presentato una domanda di revisione di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale federale avrebbe statuito su un ricorso immaginario;

che l'istante ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher;

che in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in francese (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF );

che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (l'istante non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua altra domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile;

che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall' art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1);

che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa;

che la questione della tempestività della domanda di revisione giusta l' art. 124 LTF può in concreto essere lasciata aperta, atteso che tale domanda risulta in ogni modo inammissibile;

che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati agli art. 121 segg. LTF;

che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2015 del 23 novembre 2015);

che lo scritto datato 12 settembre 2017 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;

che, infine, nella misura in cui l'istante formula richieste diverse dalla revisione della sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017, il suo allegato si appalesa di primo acchito irricevibile (sentenza 5F_14/2017 del 27 giugno 2017 consid. 1);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.

2.

La domanda di revisione è inammissibile.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.

4.

Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 settembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini