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4F_16/2015

revisione

Bundesgericht · 2015-11-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La domanda di revisione è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo.

Losanna, 23 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Dispositiv
  1. La domanda di revisione è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
  3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo. Losanna, 23 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_16/2015

Sentenza del 23 novembre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Klett, Hohl,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Cantone Zurigo, 8090 Zurigo,

rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 15, 8001 Zurigo,

controparte,

I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 13/15, 8001 Zurigo.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_489/2015 del 5 ottobre 2015.

Considerando:

che con sentenza del 5 ottobre 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo e concernente una domanda di assistenza giudiziaria per una procedura di conciliazione da incoare;

che con scritto datato 19 ottobre 2015 A.________ ha indicato di voler presentare una richiesta di revisione, adducendo in sostanza di essere stato sottoposto a una perizia extragiudiziale da cui risulterebbe una riduzione delle sue facoltà cognitive, di non essere in grado di sostenere con i suoi mezzi finanziari i costi di una procedura di conciliazione e di essere pure stato ricoverato nel mese di agosto 2015 per un delicato intervento chirurgico;

che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;

che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);

che lo scritto datato 19 ottobre 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;

che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata ( art. 109 LTF ), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

La domanda di revisione è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo.

Losanna, 23 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti