Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 A.________ (nato nel 1977) e B.________ (nata nel 1979) si sono sposati nel 2013. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2016 e D.________ nel 2018. I coniugi si sono separati nel dicembre 2020.
Statuendo a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano ha dapprima omologato un accordo in cui i coniugi avevano pattuito l'affidamento congiunto dei figli nella forma della custodia alternata e ha in seguito - fondandosi anche su una perizia della psicologa e psicoterapeuta E.________ - affidato i minori alla sola custodia della madre (riservato il diritto di visita paterno).
Il 31 ottobre 2023 B.________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord sollecitando l'affidamento a sé dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno). Nella sua risposta A.________ ha rivendicato anch'egli l'affidamento a sé dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio in comune dell'autorità parentale. II 2 dicembre 2024 il Pretore ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta F.________ di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori. Con sentenza 5 febbraio 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro tale nomina. Mediante istanza 15 marzo 2025 A.________ ha postulato la ricusazione della perita giudiziaria, istanza che il Pretore ha respinto con decisione 25 aprile 2025.
E. 2 Mediante sentenza 1° settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 6 maggio 2025 da A.________ avverso la decisione pretorile 25 aprile 2025.
La Corte cantonale ha in sostanza confermato che le argomentazioni di A.________ non permettevano di concludere che sussistessero circostanze concrete atte a suscitare un timore di parzialità anche soltanto apparente della perita giudiziaria, né per l'appartenenza di F.________ e E.________ alla medesima associazione, né per il fatto che A.________ avesse sporto denuncia penale per falsa perizia contro la precedente specialista. La Corte cantonale ha indicato che, del resto, F.________ non doveva pronunciarsi sul precedente referto, bensì rilasciare le sue valutazioni sulla base delle nuove circostanze di fatto.
La Corte cantonale ha poi ritenuto che le richieste del padre di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli (con esercizio dell'autorità parentale in via esclusiva), un contributo alimentare per essi, nonché la sospensione immediata delle misure basate sulla perizia di E.________, esulavano dalle competenze del giudice della ricusazione.
E. 3 Con ricorso datato 17 settembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullarla e di ordinare il rinvio della causa al giudice cantonale per " riformulare la decisione alla luce del quadro probatorio completo e reale, tenendo conto delle risultanze documentate e delle gravi criticità emerse ", " adottare con urgenza tutte le misure necessarie alla protezione e stabilità dei minori, disponendo contestualmente un accertamento clinico-diagnostico indipendente, da parte di un medico FMH specialista in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva e dei sistemi familiari " e " valutare in via prioritaria il rientro dei minori presso il padre, quale unico genitore in grado di offrire un ambiente sicuro, stabile e privo di rischi ".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
E. 4 Il rimedio all'esame, diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione ( art. 92 cpv. 1 LTF ; DTF 138 V 271 consid. 2.2.1), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale ( DTF 137 III 261 consid. 1.4) riguarda una causa di divorzio ( art. 72 cpv. 1 LTF ) di natura complessivamente non pecuniaria.
E. 4.1 L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .
E. 4.2 Nel ricorso all'esame, inutilmente prolisso e ripetitivo, il ricorrente sostiene che "l'attivazione di una nuova valutazione sulle capacità genitoriali, affidata a una psicologa priva di qualificazione per l'età evolutiva e in evidente conflitto d'interessi, risulta non solo inadeguata, ma potenzialmente dannosa". Egli lamenta la violazione degli art. 307, 310 cpv. 2 e 311 CC , degli art. 151, 183 cpv. 3, 319 e 326 cpv. 1 CPC, degli art. 9, 11, 13, 29 cpv. 1 e 2 e 30 Cost. e degli art. 3, 6 e 8 CEDU .
E. 4.2.1 L'impugnativa risulta di primo acchito inammissibile nella misura in cui il ricorrente discute aspetti che esulano dal presente litigio, ad esempio quando lamenta carenze istruttorie nel procedimento di tutela dell'unione coniugale o vizi nella nomina della perita giudiziaria (con riferimento alle decisioni 2 dicembre 2024 e 5 febbraio 2025).
E. 4.2.2 Il gravame si rivela irricevibile anche nella misura in cui non è rivolto contro la sentenza di ultima istanza cantonale del 1° settembre 2025 (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), bensì contro la decisione del giudice di prime cure del 25 aprile 2025.
E. 4.2.3 Nella misura in cui le censure del ricorrente sono invece rivolte contro la sentenza cantonale del 1° settembre 2025 - segnatamente quando egli lamenta l'esistenza di lacune nella procedura istruttoria di reclamo, una grave "sottovalutazione" dell'apparenza oggettiva di parzialità "per presunta vicinanza associativa" e per conflitto d'interessi della perita "psicologa non qualificata" e un'errata delimitazione delle competenze del giudice della ricusazione - esse si esauriscono in una superficiale e apodittica contestazione di tale giudizio (in parte pure frainteso o travisato), del tutto inadeguata a dimostrare che il Tribunale d'appello, nel confermare l'assenza di motivi di ricusazione della perita giudiziaria e nel ritenere estranee al presente litigio alcune richieste del ricorrente, avrebbe violato il diritto. Il ricorrente si fonda peraltro su una personale versione dei fatti e una personale lettura dei mezzi di prova, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale. Le censure non soddisfano pertanto, né in fatto né in diritto, le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
E. 5 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 23 ottobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_806/2025
Sentenza del 23 ottobre 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
opponente.
Oggetto
divorzio (ricusazione del perito giudiziario),
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2025.45).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
A.________ (nato nel 1977) e B.________ (nata nel 1979) si sono sposati nel 2013. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2016 e D.________ nel 2018. I coniugi si sono separati nel dicembre 2020.
Statuendo a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano ha dapprima omologato un accordo in cui i coniugi avevano pattuito l'affidamento congiunto dei figli nella forma della custodia alternata e ha in seguito - fondandosi anche su una perizia della psicologa e psicoterapeuta E.________ - affidato i minori alla sola custodia della madre (riservato il diritto di visita paterno).
Il 31 ottobre 2023 B.________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord sollecitando l'affidamento a sé dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno). Nella sua risposta A.________ ha rivendicato anch'egli l'affidamento a sé dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio in comune dell'autorità parentale. II 2 dicembre 2024 il Pretore ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta F.________ di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori. Con sentenza 5 febbraio 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro tale nomina. Mediante istanza 15 marzo 2025 A.________ ha postulato la ricusazione della perita giudiziaria, istanza che il Pretore ha respinto con decisione 25 aprile 2025.
2.
Mediante sentenza 1° settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 6 maggio 2025 da A.________ avverso la decisione pretorile 25 aprile 2025.
La Corte cantonale ha in sostanza confermato che le argomentazioni di A.________ non permettevano di concludere che sussistessero circostanze concrete atte a suscitare un timore di parzialità anche soltanto apparente della perita giudiziaria, né per l'appartenenza di F.________ e E.________ alla medesima associazione, né per il fatto che A.________ avesse sporto denuncia penale per falsa perizia contro la precedente specialista. La Corte cantonale ha indicato che, del resto, F.________ non doveva pronunciarsi sul precedente referto, bensì rilasciare le sue valutazioni sulla base delle nuove circostanze di fatto.
La Corte cantonale ha poi ritenuto che le richieste del padre di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli (con esercizio dell'autorità parentale in via esclusiva), un contributo alimentare per essi, nonché la sospensione immediata delle misure basate sulla perizia di E.________, esulavano dalle competenze del giudice della ricusazione.
3.
Con ricorso datato 17 settembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullarla e di ordinare il rinvio della causa al giudice cantonale per " riformulare la decisione alla luce del quadro probatorio completo e reale, tenendo conto delle risultanze documentate e delle gravi criticità emerse ", " adottare con urgenza tutte le misure necessarie alla protezione e stabilità dei minori, disponendo contestualmente un accertamento clinico-diagnostico indipendente, da parte di un medico FMH specialista in psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva e dei sistemi familiari " e " valutare in via prioritaria il rientro dei minori presso il padre, quale unico genitore in grado di offrire un ambiente sicuro, stabile e privo di rischi ".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
4.
Il rimedio all'esame, diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione ( art. 92 cpv. 1 LTF ; DTF 138 V 271 consid. 2.2.1), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale ( DTF 137 III 261 consid. 1.4) riguarda una causa di divorzio ( art. 72 cpv. 1 LTF ) di natura complessivamente non pecuniaria.
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF .
4.2. Nel ricorso all'esame, inutilmente prolisso e ripetitivo, il ricorrente sostiene che "l'attivazione di una nuova valutazione sulle capacità genitoriali, affidata a una psicologa priva di qualificazione per l'età evolutiva e in evidente conflitto d'interessi, risulta non solo inadeguata, ma potenzialmente dannosa". Egli lamenta la violazione degli art. 307, 310 cpv. 2 e 311 CC , degli art. 151, 183 cpv. 3, 319 e 326 cpv. 1 CPC, degli art. 9, 11, 13, 29 cpv. 1 e 2 e 30 Cost. e degli art. 3, 6 e 8 CEDU .
4.2.1. L'impugnativa risulta di primo acchito inammissibile nella misura in cui il ricorrente discute aspetti che esulano dal presente litigio, ad esempio quando lamenta carenze istruttorie nel procedimento di tutela dell'unione coniugale o vizi nella nomina della perita giudiziaria (con riferimento alle decisioni 2 dicembre 2024 e 5 febbraio 2025).
4.2.2. Il gravame si rivela irricevibile anche nella misura in cui non è rivolto contro la sentenza di ultima istanza cantonale del 1° settembre 2025 (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), bensì contro la decisione del giudice di prime cure del 25 aprile 2025.
4.2.3. Nella misura in cui le censure del ricorrente sono invece rivolte contro la sentenza cantonale del 1° settembre 2025 - segnatamente quando egli lamenta l'esistenza di lacune nella procedura istruttoria di reclamo, una grave "sottovalutazione" dell'apparenza oggettiva di parzialità "per presunta vicinanza associativa" e per conflitto d'interessi della perita "psicologa non qualificata" e un'errata delimitazione delle competenze del giudice della ricusazione - esse si esauriscono in una superficiale e apodittica contestazione di tale giudizio (in parte pure frainteso o travisato), del tutto inadeguata a dimostrare che il Tribunale d'appello, nel confermare l'assenza di motivi di ricusazione della perita giudiziaria e nel ritenere estranee al presente litigio alcune richieste del ricorrente, avrebbe violato il diritto. Il ricorrente si fonda peraltro su una personale versione dei fatti e una personale lettura dei mezzi di prova, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale. Le censure non soddisfano pertanto, né in fatto né in diritto, le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini