Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 cpv. 2 combinatocon l'art. 183 cpv. 2 CPC).Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato garantito (cfr.Diggelmannin: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr.Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50).Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante al più presto il 26 aprile 2025. Inoltrato il 6 maggio 2025 (data della raccomandata, agli atti), il memoriale in questione, che deve essere trattato alla stregua di un reclamo, è pertanto tempestivo.Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunaled'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG).
2.Al reclamoAP1allega una sua lettera alla Corte dei reclami penali del 30 aprile 2025, una perizia a tutela dei minori del prof. dott. M______ V______, un parere tecnico della dott. A______ Q______ del 1° novembre 2022 sulla perizia rilasciata della psicologa M______ A______ G______ V______ nelle misure protettrici. In una procedura di reclamo, salvo casi estranei alla fattispecie,l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Quanto al richiamo degli incarti di questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 3).
3.Dal profilo formaleAP1deplora anzitutto che la decisione di ricusa della perita sia stata presa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord benché nei confronti di quel magistrato sia pendente una domanda di ricusazione. Egli lamenta così una violazione della garanzia d'imparzialità prevista all'art. 30 Cost. e 6 CEDU. Se non che, una procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel procedimento poiché in caso di accoglimento dell'istanza il ricusante potrà chiedere l'annullamento degli atti ufficiali compiuti dal magistrato ricusato o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC;Wullschlegerin: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 12b ad art. 49). Inoltre, qualora la decisione con cui è stata respinta la domanda di ricusa è impugnata con reclamo davanti all'autorità giudiziaria superiore, il giudice ricusato può nondimeno continuare a partecipare al procedimento, salvo circostanza estranea alla fattispecie non sia eccezionalmente disposta una sua ricusazione provvisoria come misura cautelare in applicazione dell'art. 325 cpv. 2 terza frase CPC(Wullschleger, op, cit., n. 19 ad. art. 50;Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 50).Né una tale misura è stata richiesta al Tribunale federale nell'ambito del ricorso avverso la decisione di questa Camera. In tali circostanze non si riscontra alcun diniego di giustizia formale da parte del Pretore.
4.Sempre dal profilo formale, il reclamante lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato la scelta di nominare O______ T______ R______senza confronto con altri profili o menzione del contesto relazionaleˮ. In realtà così come formulata, una doglianza del genere è estranea alla procedura di ricusazione per sospetta parzialità del giudice. Essa andava semmai sollevata nel reclamo contro la disposizione ordinatoria processuale del 2 dicembre 2024 con cui il Pretore ha incaricato la psicologa O______ T______ R______ di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali, ciò che del resto risulta essere stato il caso (III CCA, sentenza inc. 13.2024.79 del 5 febbraio 2025 consid. 4.2). Al proposito non occorre quindi dilungarsi.
5.Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere ricordato che alla ricusazione del perito si applicano per analogia i motivi previsti all'art. 47 CPC, ha preso atto che l'istante fonda la ricusa sul fatto che la perita O______ T______ R______ sarebbe legata alla precedente esperta M______ A______ G______ V______ poiché entrambe sono membre del comitato della Società Ticinese di Ricerca ePsicoterapia Sistemica (STIRPS), comitato composto di sole sei persone. A suo parere, analogamente al caso di vicinanza di un perito con la parte, non si può escludere che, a determinate condizioni, la prossimità di un perito con un precedente esperto possa fondare una ricusazione. Se non che, per il Pretore, nel caso concreto, l'appartenenzacomune a un'associazione non costituisce, di principio, un motivo di ricusazione, determinante essendo il rapporto di subordinazione.
Il Pretore ha così accertato che O______ T______ R______ è cassiera del comitato dell'associazione, di cui M______ A______ G______ V______ era membro fino al febbraio 2025, e che dai suoi statuti si evince come l'associazione sia apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ma con mere finalità scientifiche e formative. Per ilprimo giudice difettano quindi vincoli di natura professionale, economicao altro che possano determinare un rapporto di subordinazione, di dipendenza, anche indiretta, o altro rapporto o legame che denoti un potenziale obbligo o pressione della perita nel tutelare M______ A______ G______ V______ e le conclusioni del suo referto del giugno 2022. Inoltre, egli epiloga, le procedure sono differenti e trattano di periodi diversi. Donde in definitiva l'assenza di motivi per pronunciare la ricusazione della perita.
Egli ritiene inoltre che il procedimento penale da lui promosso nei confronti di M______ A______ G______ V______ per falsa perizia rafforza l'impressione di parzialità e di un oggettivo conflitto di
interessi proprio perché la perita designata dovrà esaminare il referto della collega. E ciò a maggior ragione ove si pensi che l'attuale assetto della custodia parentale poggia in modo preponderante sulla perizia della precedente perita. Il reclamante considera approssimativo l'apprezzamento del Pretore di escludere la parvenza di prevenzione solo per l'assenza di subordinazione, tanto più trattandosi di ambiti che interessano dei minori. A suo parere, poi, la perita sarà chiamata a esaminare gli stessi fatti della collega e procederà a interpretazioni che risultano già viziate dal referto precedente ciò che non potrà che portare a legittimare, indirettamente, la prima perizia. Tale procedere è tuttavia incompatibile con l'imparzialità e autonomia che un perito deve garantire. Egli ritiene infine che le dimissioni di M______ A______ G______ V______ dall'associazione menzionata proprio nel periodo delle sue contestazioni sono sospette e alimentano i timori di un conflitto d'interessi.
9.Visto quanto precede, nel caso precipuo il fatto che le due psicologhe abbiano fatto parte fino al febbraio del 2025 della medesima associazione non è di per sé un motivo di ricusa. Certo, esse sedevano nel comitato composto di soli sei membri, ma l'interessato non pretende che tra le due professioniste sussistano legami particolarmente intensi, equiparabili a un'amicizia, o eventuali rapporti di sudditanza(cfr.Weberin: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 42 ad art. 47). Il caso non è quindi paragonabile a quello di due medici che lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante dell'assicurato (DTF 148 V 225).Anzi, a ben vedere, i timori del reclamante siesauriscono in un processo alle intenzioni. Eglisi limita a enunciati di principio, senza addurre circostanze concrete idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere che la specialista non sia in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo.Che poi M______ A______ G______ V______ abbia dimissionato dal comitato dell'associazione a motivo dell'istanza di ricusazione è una mera congettura del reclamante che non trova alcun riscontro agli atti. Né dagli atti consta che l'associazione in esame, senza scopo di lucro e di tipo professionale, si prefigga di difendere gli interessi dei membri.
Nella fattispecie, nemmeno è dato di vedere quale influsso possa avere sulla perita la denuncia penale introdotta da AP1 nei confronti della precedente specialista. Per tacere del fatto che di per sé nemmenouna denuncia penale presentata da una parte nei confronti del giudice (o del perito) per l'esercizio della sua funzione giudiziaria sarebbe sufficiente a giustificare la ricusa, l'avversione dovendo per altro essere quella del magistrato (o del perito) verso la parte enon viceversa (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2022 del 7 settembre 2022 consid. 2.1;v. anche RtiD I-2014 n. 30 pag. 139), in concreto nulla lascia supporreche O______ T______ R______ patisca personalmente le vicissitudini di M______ A______ G______ V______o che acausa di tale procedimento essa nutra avversione nei confronti del reclamante.
In ogni caso, la perita non deve pronunciarsi sul precedente referto ma, visti i recenti sviluppi evocati dal reclamante nella procedura d'appello contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 settembre 2024 (inc. 11.2024.118 noto alla Camera), essa sarà verosimilmente chiamata a rilasciare le sue valutazioni sulla base di nuove circostanze di fatto. Nulla induce a dubitare che l'interessata, anche se ha avutoaccesso alla precedente perizia, non sia in grado di mantenere la necessaria distanza professionale e stendere la sua valutazione in modo neutrale e oggettivo,ma che si lasci influenzare dalle conclusioni della collega perdendocosì lo spirito critico e l'indipendenza di giudizio che nella sua qualità di ausiliario della giustizia essa deve garantire. In ultima analisi le argomentazioni del reclamante non permettono di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concreteatte a suscitare un timore di parzialità, anche soltanto apparente, della perita O______ T______ R______. In simili circostanze la decisione del Pretore resiste alla critica. Se ne conclude che, infondato, il reclamo vede la sua sorte segnata.
10.Nel suo reclamoAP1chiede altresì di sospendere con effetto immediato tutte le misure fondate sulla perizia di M______ A______ G______ V______, di affidargli i figli con esercizio esclusivodell'autorità parentale e di obbligare AO1 a versargli un contributo alimentare per i figli di fr. 100. mensili ciascuno, oltre agli assegni familiari. Le richieste esulano manifestante dalle competenze del giudice della ricusa. A ciò sono preposte le giurisdizioni di ricorso. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.
11.AP1sostiene infine che la conferma della perita in pendenza di procedura di ricusazione viola il principio di prudenza e compromette l'interesse dei minori. La doglianza non appare di immediata comprensione ove appena si pensi che l'esperta non ha ancora iniziato a svolgere l'incarico assegnatole. Ad ogni modo, l'interesse dei figli consiste, semmai, nell'accelerare nelle indagini promosse dal Pretore volte ad accertare le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto del bene dei figli.
AP1,Ma______;
avv.PA1,T______;
O______ T______ R______, L______.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2025.45
Lugano
1° settembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causaDM.2023.51(divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del31 ottobre 2023da
AO1,M______
contro
AP1,Ma______,
Ritenuto
in fatto:A.La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza emessa il 12 dicembre 2023 da questa Camera (inc. 11.2022.126). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del17 agosto 2022 a modifica di misure protettriciil Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, anche sulla scorta di una periziasulle capacità parentali dei coniugi della psicologa e psicoterapeuta M______ A______ G______ V______, ha affidatoK______, nato il __ __ 2016, e A______, nato il _ __ 2018alla custodia esclusiva della madreAO1 (1979),con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, e ha disciplinato il diritto di visita del padreAP1 (1977),ha istituito una curatela educativa in favore dei figli, ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato il padrea versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare di fr. 640. mensili per K______e uno di fr. 490. mensili perA______, assegni familiari non compresi (inc. SO.2021.429). In parziale accoglimento di un appello presentato il26 agosto 2022da AP1 con sentenza del 12 dicembre 2023 da questa Camera ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori.
B.Nel frattempo, il 31 ottobre 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord sollecitando l'affidamento a sé dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei figli e l'obbligo perAP1 di versare un contributo alimentare di almeno fr. 500.mensili per K______, assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 700. mensili, oltre un contributo alimentare di almeno fr. 300. mensili per A______, assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500. mensili. Nella sua risposta del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'affidamento a sé dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio in comune dell'autorità parentale e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare di fr. 100. mensili per ogni figlio. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande.
C.Alle prime arringhe del 19 novembre 2024 l'attrice ha postulato, in particolare, l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali mentre il convenuto ne ha sollecitato una psichiatrica sulle parti con la nomina di uno psichiatra specializzato in‟sistemi famigliariˮ. Il 2 dicembre 2024 il Pretore ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta O______ T______ R______, di L______, di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettivadei due minori. Un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale designazione e la nomina quale perito di una persona munita del titolo di medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025(inc. 13.2024.79).
D.Con istanza del 15 marzo 2025 AP1 ha postulato la ricusazione della perita O______ T______ R______. Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2025AO1ha concluso per la reiezione dell'istanza sollecitando la concessione del gratuito patrocinio. In un memoriale del 31 marzo 2025 O______ T______ R______ ha avversato anch'essa l'istanza. Nella replica spontanea del 3 aprile 2025AP1ha riaffermato il suo punto di vista. Statuendo con decisione del 25 aprile 2025, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali di fr. 200. sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 100. per ripetibili.
E.Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (appello) del 6 maggio 2025 in cui chiede di accogliere la sua domanda di ricusazione. Non sono state chieste osservazioni.
F.Nel frattempo, con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (SO.2025.208). Un reclamo presentato il 15 aprile 2025 daAP1contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con decisione del 12 giugno 2025 (inc. 11.2025.34). Un ricorso in materia civile presentato daAP1contro tale decisione è tuttora pendente al Tribunale federale (inc. 5A_579/2025).
Considerando
in diritto: 1.La decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un ausiliario del tribunale, compreso un perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 combinatocon l'art. 183 cpv. 2 CPC).Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato garantito (cfr.Diggelmannin: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr.Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50).Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante al più presto il 26 aprile 2025. Inoltrato il 6 maggio 2025 (data della raccomandata, agli atti), il memoriale in questione, che deve essere trattato alla stregua di un reclamo, è pertanto tempestivo.Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunaled'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG).
2.Al reclamoAP1allega una sua lettera alla Corte dei reclami penali del 30 aprile 2025, una perizia a tutela dei minori del prof. dott. M______ V______, un parere tecnico della dott. A______ Q______ del 1° novembre 2022 sulla perizia rilasciata della psicologa M______ A______ G______ V______ nelle misure protettrici. In una procedura di reclamo, salvo casi estranei alla fattispecie,l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Quanto al richiamo degli incarti di questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 3).
3.Dal profilo formaleAP1deplora anzitutto che la decisione di ricusa della perita sia stata presa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord benché nei confronti di quel magistrato sia pendente una domanda di ricusazione. Egli lamenta così una violazione della garanzia d'imparzialità prevista all'art. 30 Cost. e 6 CEDU. Se non che, una procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel procedimento poiché in caso di accoglimento dell'istanza il ricusante potrà chiedere l'annullamento degli atti ufficiali compiuti dal magistrato ricusato o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC;Wullschlegerin: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 12b ad art. 49). Inoltre, qualora la decisione con cui è stata respinta la domanda di ricusa è impugnata con reclamo davanti all'autorità giudiziaria superiore, il giudice ricusato può nondimeno continuare a partecipare al procedimento, salvo circostanza estranea alla fattispecie non sia eccezionalmente disposta una sua ricusazione provvisoria come misura cautelare in applicazione dell'art. 325 cpv. 2 terza frase CPC(Wullschleger, op, cit., n. 19 ad. art. 50;Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 50).Né una tale misura è stata richiesta al Tribunale federale nell'ambito del ricorso avverso la decisione di questa Camera. In tali circostanze non si riscontra alcun diniego di giustizia formale da parte del Pretore.
4.Sempre dal profilo formale, il reclamante lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato la scelta di nominare O______ T______ R______senza confronto con altri profili o menzione del contesto relazionaleˮ. In realtà così come formulata, una doglianza del genere è estranea alla procedura di ricusazione per sospetta parzialità del giudice. Essa andava semmai sollevata nel reclamo contro la disposizione ordinatoria processuale del 2 dicembre 2024 con cui il Pretore ha incaricato la psicologa O______ T______ R______ di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali, ciò che del resto risulta essere stato il caso (III CCA, sentenza inc. 13.2024.79 del 5 febbraio 2025 consid. 4.2). Al proposito non occorre quindi dilungarsi.
5.Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere ricordato che alla ricusazione del perito si applicano per analogia i motivi previsti all'art. 47 CPC, ha preso atto che l'istante fonda la ricusa sul fatto che la perita O______ T______ R______ sarebbe legata alla precedente esperta M______ A______ G______ V______ poiché entrambe sono membre del comitato della Società Ticinese di Ricerca ePsicoterapia Sistemica (STIRPS), comitato composto di sole sei persone. A suo parere, analogamente al caso di vicinanza di un perito con la parte, non si può escludere che, a determinate condizioni, la prossimità di un perito con un precedente esperto possa fondare una ricusazione. Se non che, per il Pretore, nel caso concreto, l'appartenenzacomune a un'associazione non costituisce, di principio, un motivo di ricusazione, determinante essendo il rapporto di subordinazione.
Il Pretore ha così accertato che O______ T______ R______ è cassiera del comitato dell'associazione, di cui M______ A______ G______ V______ era membro fino al febbraio 2025, e che dai suoi statuti si evince come l'associazione sia apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ma con mere finalità scientifiche e formative. Per ilprimo giudice difettano quindi vincoli di natura professionale, economicao altro che possano determinare un rapporto di subordinazione, di dipendenza, anche indiretta, o altro rapporto o legame che denoti un potenziale obbligo o pressione della perita nel tutelare M______ A______ G______ V______ e le conclusioni del suo referto del giugno 2022. Inoltre, egli epiloga, le procedure sono differenti e trattano di periodi diversi. Donde in definitiva l'assenza di motivi per pronunciare la ricusazione della perita.
Egli ritiene inoltre che il procedimento penale da lui promosso nei confronti di M______ A______ G______ V______ per falsa perizia rafforza l'impressione di parzialità e di un oggettivo conflitto di
interessi proprio perché la perita designata dovrà esaminare il referto della collega. E ciò a maggior ragione ove si pensi che l'attuale assetto della custodia parentale poggia in modo preponderante sulla perizia della precedente perita. Il reclamante considera approssimativo l'apprezzamento del Pretore di escludere la parvenza di prevenzione solo per l'assenza di subordinazione, tanto più trattandosi di ambiti che interessano dei minori. A suo parere, poi, la perita sarà chiamata a esaminare gli stessi fatti della collega e procederà a interpretazioni che risultano già viziate dal referto precedente ciò che non potrà che portare a legittimare, indirettamente, la prima perizia. Tale procedere è tuttavia incompatibile con l'imparzialità e autonomia che un perito deve garantire. Egli ritiene infine che le dimissioni di M______ A______ G______ V______ dall'associazione menzionata proprio nel periodo delle sue contestazioni sono sospette e alimentano i timori di un conflitto d'interessi.
9.Visto quanto precede, nel caso precipuo il fatto che le due psicologhe abbiano fatto parte fino al febbraio del 2025 della medesima associazione non è di per sé un motivo di ricusa. Certo, esse sedevano nel comitato composto di soli sei membri, ma l'interessato non pretende che tra le due professioniste sussistano legami particolarmente intensi, equiparabili a un'amicizia, o eventuali rapporti di sudditanza(cfr.Weberin: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 42 ad art. 47). Il caso non è quindi paragonabile a quello di due medici che lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante dell'assicurato (DTF 148 V 225).Anzi, a ben vedere, i timori del reclamante siesauriscono in un processo alle intenzioni. Eglisi limita a enunciati di principio, senza addurre circostanze concrete idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere che la specialista non sia in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo.Che poi M______ A______ G______ V______ abbia dimissionato dal comitato dell'associazione a motivo dell'istanza di ricusazione è una mera congettura del reclamante che non trova alcun riscontro agli atti. Né dagli atti consta che l'associazione in esame, senza scopo di lucro e di tipo professionale, si prefigga di difendere gli interessi dei membri.
Nella fattispecie, nemmeno è dato di vedere quale influsso possa avere sulla perita la denuncia penale introdotta da AP1 nei confronti della precedente specialista. Per tacere del fatto che di per sé nemmenouna denuncia penale presentata da una parte nei confronti del giudice (o del perito) per l'esercizio della sua funzione giudiziaria sarebbe sufficiente a giustificare la ricusa, l'avversione dovendo per altro essere quella del magistrato (o del perito) verso la parte enon viceversa (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2022 del 7 settembre 2022 consid. 2.1;v. anche RtiD I-2014 n. 30 pag. 139), in concreto nulla lascia supporreche O______ T______ R______ patisca personalmente le vicissitudini di M______ A______ G______ V______o che acausa di tale procedimento essa nutra avversione nei confronti del reclamante.
In ogni caso, la perita non deve pronunciarsi sul precedente referto ma, visti i recenti sviluppi evocati dal reclamante nella procedura d'appello contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 settembre 2024 (inc. 11.2024.118 noto alla Camera), essa sarà verosimilmente chiamata a rilasciare le sue valutazioni sulla base di nuove circostanze di fatto. Nulla induce a dubitare che l'interessata, anche se ha avutoaccesso alla precedente perizia, non sia in grado di mantenere la necessaria distanza professionale e stendere la sua valutazione in modo neutrale e oggettivo,ma che si lasci influenzare dalle conclusioni della collega perdendocosì lo spirito critico e l'indipendenza di giudizio che nella sua qualità di ausiliario della giustizia essa deve garantire. In ultima analisi le argomentazioni del reclamante non permettono di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concreteatte a suscitare un timore di parzialità, anche soltanto apparente, della perita O______ T______ R______. In simili circostanze la decisione del Pretore resiste alla critica. Se ne conclude che, infondato, il reclamo vede la sua sorte segnata.
10.Nel suo reclamoAP1chiede altresì di sospendere con effetto immediato tutte le misure fondate sulla perizia di M______ A______ G______ V______, di affidargli i figli con esercizio esclusivodell'autorità parentale e di obbligare AO1 a versargli un contributo alimentare per i figli di fr. 100. mensili ciascuno, oltre agli assegni familiari. Le richieste esulano manifestante dalle competenze del giudice della ricusa. A ciò sono preposte le giurisdizioni di ricorso. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.
11.AP1sostiene infine che la conferma della perita in pendenza di procedura di ricusazione viola il principio di prudenza e compromette l'interesse dei minori. La doglianza non appare di immediata comprensione ove appena si pensi che l'esperta non ha ancora iniziato a svolgere l'incarico assegnatole. Ad ogni modo, l'interesse dei figli consiste, semmai, nell'accelerare nelle indagini promosse dal Pretore volte ad accertare le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto del bene dei figli.
AP1,Ma______;
avv.PA1,T______;
O______ T______ R______, L______.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).