Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Nella procedura di divorzio promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decisione 25 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza di ricusazione della perita F.________, incaricata di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei figli C.________ e D.________, affidati alla custodia esclusiva della madre. Il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione è stato respinto il 1° settembre 2025, mentre il suo ricorso in materia civile è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_806/2025 del 23 ottobre 2025.
E. 1.2 Il 10 novembre 2025 il Pretore ha invitato la perita giudiziaria ad iniziare il mandato. Mediante istanza 18 novembre 2025 A.________ ne ha nuovamente postulato la ricusazione. Con decisione 18 novembre 2025, il Pretore ha respinto l'istanza per il motivo che " a tre settimane della crescita in giudicato della prima decisione di ricusazione " nessuno dei fatti invocati da A.________ a fondamento della sua domanda risultava nuovo.
Mediante sentenza 11 dicembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione pretorile 18 novembre 2025. La Corte cantonale ha in sostanza ritenuto che l'istanza si fondasse su mere congetture: i nuovi fatti e documenti in essa addotti (dai quali risulterebbe che E.________, perita nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, e F.________ avrebbero fatto parte per una decina di anni del medesimo comitato di un'associazione) non contenevano riscontri concreti idonei a generare legittimi dubbi sull'imparzialità di F.________ o sulla sua capacità di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo senza lasciarsi influenzare dalle conclusioni della collega. La Corte cantonale ha poi ritenuto che le richieste di A.________ volte ad ottenere l'autorità parentale esclusiva e la custodia esclusiva dei figli esulassero dalle competenze del giudice della ricusazione.
E. 2 Mediante ricorso datato 21 dicembre 2025, completato il 31 dicembre 2025 con la produzione di un nuovo documento, A.________ ha impugnato la sentenza 11 dicembre 2025 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullarla e di rinviare la causa all'autorità cantonale " affinché statuisca nuovamente applicando correttamente lo standard costituzionale e convenzionale sull'apparenza di parzialità ". Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con decreto 5 gennaio 2026 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta.
Non sono state chieste determinazioni.
E. 3 Il rimedio all'esame, diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione ( art. 92 cpv. 1 LTF ; DTF 138 V 271 consid. 2.2.1), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale ( DTF 137 III 261 consid. 1.4) riguarda una causa di divorzio ( art. 72 cpv. 1 LTF ) di natura complessivamente non pecuniaria.
E. 3.1 L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF . Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( art. 99 cpv. 1 LTF ); spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione ( DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
E. 3.2 Nel ricorso all'esame, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 9, 29 cpv. 2 e 30 Cost. e dell' art. 6 CEDU . A suo dire, il Tribunale d'appello avrebbe arbitrariamente omesso di tenere conto dei fatti nuovi e rilevanti allegati alla sua istanza 18 novembre 2025, avrebbe poi applicato uno " standard giuridico " errato in materia di ricusazione per aver esatto " la prova piena di una prevenzione effettiva " della perita giudiziaria e non soltanto la dimostrazione di un'apparenza oggettiva di parzialità, e avrebbe infine utilizzato una motivazione insufficiente (ossia priva di un confronto con i documenti allegati all'istanza e di una spiegazione del motivo per cui l'intreccio professionale con E.________ non sarebbe idoneo a generare un legittimo sospetto sull'imparzialità e indipendenza della perita F.________).
L'impugnativa risulta inammissibile: essa si esaurisce infatti in una superficiale e apodittica contestazione del giudizio cantonale (in parte pure frainteso o travisato), del tutto inadeguata a dimostrare che il Tribunale d'appello, nel confermare l'assenza di motivi di ricusazione della perita giudiziaria e nel ritenere estranee al presente litigio alcune richieste del ricorrente, avrebbe violato il diritto. Il ricorrente si fonda peraltro su una personale versione dei fatti e una personale lettura dei mezzi di prova senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale, nonché su un nuovo documento prodotto dinanzi al Tribunale federale (ossia una comunicazione 23 dicembre 2025 della perita giudiziaria) senza spiegare perché la condizione dell' art. 99 cpv. 1 LTF sarebbe in concreto soddisfatta. Le censure non soddisfano pertanto, né in fatto né in diritto, le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF e tantomeno quelle, più severe, dell' art. 106 cpv. 2 LTF .
E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente da una sua eventuale indigenza. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 febbraio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1114/2025
Sentenza del 3 febbraio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
opponente.
Oggetto
divorzio (ricusazione del perito giudiziario),
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2025
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2025.153).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Nella procedura di divorzio promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decisione 25 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza di ricusazione della perita F.________, incaricata di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei figli C.________ e D.________, affidati alla custodia esclusiva della madre. Il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione è stato respinto il 1° settembre 2025, mentre il suo ricorso in materia civile è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_806/2025 del 23 ottobre 2025.
1.2. Il 10 novembre 2025 il Pretore ha invitato la perita giudiziaria ad iniziare il mandato. Mediante istanza 18 novembre 2025 A.________ ne ha nuovamente postulato la ricusazione. Con decisione 18 novembre 2025, il Pretore ha respinto l'istanza per il motivo che " a tre settimane della crescita in giudicato della prima decisione di ricusazione " nessuno dei fatti invocati da A.________ a fondamento della sua domanda risultava nuovo.
Mediante sentenza 11 dicembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione pretorile 18 novembre 2025. La Corte cantonale ha in sostanza ritenuto che l'istanza si fondasse su mere congetture: i nuovi fatti e documenti in essa addotti (dai quali risulterebbe che E.________, perita nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, e F.________ avrebbero fatto parte per una decina di anni del medesimo comitato di un'associazione) non contenevano riscontri concreti idonei a generare legittimi dubbi sull'imparzialità di F.________ o sulla sua capacità di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo senza lasciarsi influenzare dalle conclusioni della collega. La Corte cantonale ha poi ritenuto che le richieste di A.________ volte ad ottenere l'autorità parentale esclusiva e la custodia esclusiva dei figli esulassero dalle competenze del giudice della ricusazione.
2.
Mediante ricorso datato 21 dicembre 2025, completato il 31 dicembre 2025 con la produzione di un nuovo documento, A.________ ha impugnato la sentenza 11 dicembre 2025 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullarla e di rinviare la causa all'autorità cantonale " affinché statuisca nuovamente applicando correttamente lo standard costituzionale e convenzionale sull'apparenza di parzialità ". Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con decreto 5 gennaio 2026 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame, diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione ( art. 92 cpv. 1 LTF ; DTF 138 V 271 consid. 2.2.1), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale ( DTF 137 III 261 consid. 1.4) riguarda una causa di divorzio ( art. 72 cpv. 1 LTF ) di natura complessivamente non pecuniaria.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ( DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF . Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( art. 99 cpv. 1 LTF ); spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione ( DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
3.2. Nel ricorso all'esame, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 9, 29 cpv. 2 e 30 Cost. e dell' art. 6 CEDU . A suo dire, il Tribunale d'appello avrebbe arbitrariamente omesso di tenere conto dei fatti nuovi e rilevanti allegati alla sua istanza 18 novembre 2025, avrebbe poi applicato uno " standard giuridico " errato in materia di ricusazione per aver esatto " la prova piena di una prevenzione effettiva " della perita giudiziaria e non soltanto la dimostrazione di un'apparenza oggettiva di parzialità, e avrebbe infine utilizzato una motivazione insufficiente (ossia priva di un confronto con i documenti allegati all'istanza e di una spiegazione del motivo per cui l'intreccio professionale con E.________ non sarebbe idoneo a generare un legittimo sospetto sull'imparzialità e indipendenza della perita F.________).
L'impugnativa risulta inammissibile: essa si esaurisce infatti in una superficiale e apodittica contestazione del giudizio cantonale (in parte pure frainteso o travisato), del tutto inadeguata a dimostrare che il Tribunale d'appello, nel confermare l'assenza di motivi di ricusazione della perita giudiziaria e nel ritenere estranee al presente litigio alcune richieste del ricorrente, avrebbe violato il diritto. Il ricorrente si fonda peraltro su una personale versione dei fatti e una personale lettura dei mezzi di prova senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale, nonché su un nuovo documento prodotto dinanzi al Tribunale federale (ossia una comunicazione 23 dicembre 2025 della perita giudiziaria) senza spiegare perché la condizione dell' art. 99 cpv. 1 LTF sarebbe in concreto soddisfatta. Le censure non soddisfano pertanto, né in fatto né in diritto, le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF e tantomeno quelle, più severe, dell' art. 106 cpv. 2 LTF .
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente da una sua eventuale indigenza. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini