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78_I_253

BGE 78 I 253

Bundesgericht (BGE) · 1946-04-04 · Italiano CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

B. VERWALTUNGS·

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

L BUNDESRECHTLICHE 'ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

36. Sentenza 11 Iuglio 1952 nella causa Roeeo Canoniea contro

Dipartimento deUe finanze deI Cantone Tieino.

Tassa d'esenzione dal 8ervizio militare : Riduzione della tassa ad

un sedicesimo deI suo importo in virtu dell'art. 23 cp. 1 lett. c

RTM combinato con l'art. Ilett. b DF 4 aprile 1946.

Militärpflichtersatz : Herabsetzung der Steuer auf ein ~echzehntel

des gesetzlichen Betrages gemäss Art. 23, Abs. I, ht. c MStV

in Verbindung mit Art. I, lit. b des BB vom 4. April 1946 über

die Anrechnung von geleistetem Dienst bei der Bemessung des

Militärpflichtersatzes.

Taxe d'exemption du 8ervice militaire: Reduction de la taxe a.

un seizieme du montant legal en vertu de l'art. 23 al. 1 lit. c

RTM combine avec Part. 1 lit. b de l'AF du 4 avril 1946 concer·

nant le calcul de la taxe militaire en fonction du service

accompli.

A. -

Nel1950 Rocco Canonica fu dichiarato inabile ad

ulteriori prestazioni di servizio e assoggettato al pagamento

della tassa militare, ridotta ad un quarto deI suo ammon-

tare per tener conto deI servizio attivo prestato.

Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa

militare. Egli chiese di esser posto al beneficio dell'art. 2

Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.

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lett. b LTM, l'inabilita al servizio essendo dovuta ad una

malattia contratta sotto le armi.

B. -

Il Tribunale federale ha respinto la domanda di

esonero dalla tassa militare, ma ha ridotto la tassa ad un

sedicesimo deI suo ammontare normale

considerando :

5. -

La decisione querelata deve invece essere riformata

d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa militare.

A norma dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM (modificato dal

DCF 14 aprile 1950), la tassa e dovuta per un quarto dagli

obbligati in eta di 41 anni fino e compreso l'anno in cui

compiono i 48 anni (terza classe d'eta). Resta riservato,

giusta il secondo capoverso, il diritto alla riduzione della

tassa in virtit deI DF 4 aprile 1946. Secondo l'art. 1 lett. b

di questo decreto, chi e soggetto al pagamento della tassa

deve soltanto il quarto della tassa corrispondente alla sua

classe d'eta se e stato sottoposto dopo sedici anni di servi-

zio almeno '0 se, prima dell'inizio deI periodo di assogget-

tamento, aveva prestato piit di 600 giorni di servizio attivo.

In concreto ricorrono ambedue i motivi di riduzione :

il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza

classe di eta; egli ha inoltre prestato piit di 600 giorni di

servizio attivo. La tassa militare pel 1950 deve quindi

essere ridotta ad un sedicesimo dei suo importo normale.

37. Sentenza 11 Inglio 1952 nella causa E. A. contre la Com-

missione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta

per Ia difesa nazionaIe.

Impo8ta per la difesa nazionale. Nel computo degli ammortamenti

il fisco deve tener conto, in via di massima, anche delle riprese

fiscali fatte sugli ammortamenti degli anni precedenti.

Wehr8teuer: Bei Festsetzung der steuerfreien Abschreibung ist

grundsätzlich auch den Aufrechnungen Rechnung zu tragen,

die in den vorangegangenen Jahren auf Abschreibungen vorge-

nommen wurden.

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

ImpOt pour la defense nationale: Dans le calcul des amortissements,

le fisc doit aussi tenir compte en principe desreprises qu'il a

faites sur les amortissements des annees precedentes.

A. -

Ettore Ambrosetti e titolare di un'officina mecca-

nica a Lugano. Procedendo alla sua tassazione ai fini

dell'imposta per la difesa nazionale deI V periodo, la

Commissione deI II circondario calcolo gli ammortamenti

sul macchinario in una percentuale deI suo valore conta-

bile.

TI contribuente insorse contro questo computo, chie-

dendo ehe gli ammortamenti fossero determinati tenendo

conto non soltanto deI valore contabile deI macchinario,

ma anche delle riprese fatte dal fisco sugli ammortamenti

degli anni 1939 a 1942.

B. -

Contro il rifiuto oppostogli dalla Commissione cir-

condariale il contribuente si aggravo alla Commissione

cantonale di ricorso, ehe respinse il gravame per i seguenti

motivi:

TI ricorrente ammortizza il macchinario in una quota

percentuale deI valore contabile. Secondo questo metodo

possono essere ammortizzati soltanto i valori che figurano

a bilancio. E pacifico che il ricorrente non ha contabilizzato

le riprese fiscali precedenti; esse non possono quindi essere

prese in considerazione per stabilire il valore determinante

agli effetti degli ammortamenti litigiosi. Si tratta di una

prassi costante degli organi di tassazione, che e stata

sanzionata anche dalla giurisprudenza deI Tribunale fede-

rale (sentenza 7 luglio 1949 nella causa Bompard & Cie).

O. -

Il ricorrente ha adito tempestivamente la Camera

di diritto amministrativo deI Tribunale federale. Egli

chiede, in via principale, che gli ammortamenti siano

calcolati sulla base deI valore contabile deI macchinario

aumentato delle riprese fiscali anteriori, subordinatamente,

ehe gli sia riconosciuto il diritto di riattivare queste

riprese nel prossimo bilancio. La conclusione principale

deI ricorso e motivata in compendio come segue :

Gli ammortamenti praticati dal ricorrente a carico degli

l'

Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.

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esercizi 1939 a 1942 non furono ammessi integralmente

agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale perche

oltrepassavano la misura consentita dall'uso commer-

ciale. Della parte ripresa e aggiunta al reddito netto la

Commissione circondariale tenne pero conto, seguendo la

tabella d'ammortamento introdotta per l'imposta sui

profitti di guerra, nel computo degli ammortamenti suc-

cessivi, e cio fino al IV periodo di tassazione. Per il V

periodo, la Commissione calcolo invece gli ammortamenti

soltanto sul valore contabile. Questo cambiamento di

prassi ha per conseguenza una forte riduzione della quota

d'ammortamento, riduzione ehe non e giustificata ne dalla

legge, ne dalla prassi fiscale.

D. -

La Commissione cantonale di ricorso ha concluso

pel rigetto deI gravame. L'Amministrazione federale delle

contribuzioni ha proposto di accogliere il ricorso pel

motivo ehe il rifiuto dell'autorita cantonale di aggiungere

al valore contabile deI macchinario l'importo delle riprese

sugli ammortamenti precedenti e contrario alla legge e

aUa prassi seguita negli altri cantoni.

Oonsiderando in diritto :

1. -

Sono deducibili dal reddito lordo delle persone

fisiche gli ammortamenti consentiti dall'uso commerciale

e corrispondenti alla svalutazione subita dagli attivi

dell'azienda nel periodo di computo (art. 22 cp. 1 lett. b

DIN, neUa dizione deI decreto 9 dicembre 1940). A motivo

delle difficolta d'ordine pratico che si oppongono generaI-

mente all'accertamento della svalutazione effettiva di un

oggetto durante un periodo di tempo relativamente breve,

la quota di ammortamento e stabilita di regola in via

congetturale, sulla seorta di eoefficienti sperimentali ehe

tengono conto della durata presunta di utilizzazione del-

l'oggetto ammortizzabile. In aderenza all'uso commer-

ciale, la prassi fiscale permette al eontribuente di compu-

tare la quota di ammortamento sia in un percento deI

valore originario dell'oggetto, sia in un percento deI suo

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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

valore allibrato (RU 45 19 sgg., 62 1158,63 183,67 I 238;

la sentenza 16 maggio 1942 nella causa Calendaria A.G.,

in Archives de droit fiscal suisse, vol. 11 p. 188 sgg., e la

sentenza inedita 21 ottobre 1949 nella causa Maeder). Se

gli ammortamenti praticati dal contribuente secondo l'uno

o l'altro di questi metodi eccedono la misura autorizzata

dal fisco, l'eccedenza e reintegrata nel reddito imponibile.

Il contribuente ha tuttavia la facolta di tener conto di

tale ripresa nel computo degli ammortamenti per gli anni

seguenti (IRENE BLUMENSTEIN, Die eidg. Wehrsteuer,

p~ 100; HENGGELER, Kommentar zur eidg. Kriegsgewinn-

steuer, p. 85, nota 5 a).

2. -

Nella decisione querelata la Commissione can-

tonale di ricorso non revoca in dubbio siffatta facolta deI

contribuente, ma intende subordinarla alla condizione

ch'egli abbia previamente a riattivare le riprese fiscali

sugli ammortamenti nei suoi libri contabili. A giustifica-

zione di questa condizione l'autorita cantonale invoca la

sentenza 7 luglio 1949, prolata dal Tribunale federale

nella causa Bompard & Cie, con la quale fu respinto il

ricorso per arbitrio interposto dalla contribuente contro

il rifiuto oppostole dal fisco vallesano di tener conto delle

riprese sugli ammortamenti precedenti, perche non contabi-

lizzate. Sennonche, giudicando tale fattispecie nella proce-

dura di diritto pubblico per violazione delI'art. 4 CF, il

Tribunale federale non aveva a decidere la questione se il

fisco avesse rettamente applicato la legge tributaria valle-

sana, ma soltanto se la sua decisione fosse arbitraria, vale a

dire non sorretta da alcun motivo ragionevole (BrnCHMEIER,

Handbuch der Bundesrechtspflege, p. 392/3). Nella proce-

dura di diritto amministrativo il Tribunale federale dispone

invece di un potere piu ampio, che gli permette di riesa-

minare se la decisione cantonale e il frutto di una retta

interpretazione deI diritto federale (art. 104 cp. lOG).

Esaminata sotto quest'angolo, la decisione che ne occupa

non puo essere confermata, poiche la condizione posta

dall'autorita cantonale per l'ammortamento delle riprese

,-j

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fiscali precedenti non risponde ne ad un'esigenza legale,

ne ad un bisogno della prassi.

Il decreto istituente l'imposta per la difesa nazionale

non statuisce un obbligo deI contribuente di conformarsi

alle esigenze deI fisco nella tenuta della contabilita e, tanto

meno, di allestire un bilancio fiscale. D'altra parte, l'ade-

guamento deI valore allibrato degli attivi ammortizzabili

al valore determinante agli effetti tributari comporta una

rettificazione delle scritture contabili che incontra delle

difficolta pratiche percM dovrebbe spesse volte aver luogo

dopo la chiusura dei conti annuali. E bensl vero che si

potrebbe ovviare a queste difficolta portando Ie riprese su

di un bilancio futuro; questo ripiego avrebbe pero per

conseguenza di menomare il diritto deI contribuente

all'ammortamento durante uno 0 piu periodi d'imposta.

Per soddisfare l'interesse legittimo deI fisco ad un controllo

efficace degli ammortamenti deve bastare l'allestimento di

una tabella extracontabile che tenga conto deI valore

allibrato degli attivi e delle riprese fatte sugli ammorta-

menti precedenti. Questo procedimento edel resto quello

generalmente adottato dalle autorita fiscali degli altri

cantoni anche in materia d'imposta per la difesa nazionale.

3. -

Secondo le costatazioni delI' Amministrazione fede-

rale delle contribuzioni, gli ammortamenti consentiti al

ricorrente fino al IV periodo di tassazione hanno pratica-

mente tenuto conto, percM calcolati in base alle risul-

tanze della tabella extracontabile iniziata per l'imposta sui

profitti di guerra, anche delle riprese fiscali precedenti.

Ignorando invece queste riprese agli effetti dell'imposi-

zione pel V periodo, gli organi di tassazione hanno iniziato

una prassi che porta pregiudizio al ricorrente, in quanto,

senza una ragione valida, gli impedisce di ammortizzare

i1 macchinario nei limiti autorizzati dalla legge. La deci-

sione querelata deve quindi essere annullata e la causa

rinviata all'autorita cantonale per nuovo giudizio.

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AS 78 I -

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