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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
B. VERWALTUNGS·
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
L BUNDESRECHTLICHE 'ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
36. Sentenza 11 Iuglio 1952 nella causa Roeeo Canoniea contro
Dipartimento deUe finanze deI Cantone Tieino.
Tassa d'esenzione dal 8ervizio militare : Riduzione della tassa ad
un sedicesimo deI suo importo in virtu dell'art. 23 cp. 1 lett. c
RTM combinato con l'art. Ilett. b DF 4 aprile 1946.
Militärpflichtersatz : Herabsetzung der Steuer auf ein ~echzehntel
des gesetzlichen Betrages gemäss Art. 23, Abs. I, ht. c MStV
in Verbindung mit Art. I, lit. b des BB vom 4. April 1946 über
die Anrechnung von geleistetem Dienst bei der Bemessung des
Militärpflichtersatzes.
Taxe d'exemption du 8ervice militaire: Reduction de la taxe a.
un seizieme du montant legal en vertu de l'art. 23 al. 1 lit. c
RTM combine avec Part. 1 lit. b de l'AF du 4 avril 1946 concer·
nant le calcul de la taxe militaire en fonction du service
accompli.
A. -
Nel1950 Rocco Canonica fu dichiarato inabile ad
ulteriori prestazioni di servizio e assoggettato al pagamento
della tassa militare, ridotta ad un quarto deI suo ammon-
tare per tener conto deI servizio attivo prestato.
Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa
militare. Egli chiese di esser posto al beneficio dell'art. 2
Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.
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lett. b LTM, l'inabilita al servizio essendo dovuta ad una
malattia contratta sotto le armi.
B. -
Il Tribunale federale ha respinto la domanda di
esonero dalla tassa militare, ma ha ridotto la tassa ad un
sedicesimo deI suo ammontare normale
considerando :
5. -
La decisione querelata deve invece essere riformata
d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa militare.
A norma dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM (modificato dal
DCF 14 aprile 1950), la tassa e dovuta per un quarto dagli
obbligati in eta di 41 anni fino e compreso l'anno in cui
compiono i 48 anni (terza classe d'eta). Resta riservato,
giusta il secondo capoverso, il diritto alla riduzione della
tassa in virtit deI DF 4 aprile 1946. Secondo l'art. 1 lett. b
di questo decreto, chi e soggetto al pagamento della tassa
deve soltanto il quarto della tassa corrispondente alla sua
classe d'eta se e stato sottoposto dopo sedici anni di servi-
zio almeno '0 se, prima dell'inizio deI periodo di assogget-
tamento, aveva prestato piit di 600 giorni di servizio attivo.
In concreto ricorrono ambedue i motivi di riduzione :
il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza
classe di eta; egli ha inoltre prestato piit di 600 giorni di
servizio attivo. La tassa militare pel 1950 deve quindi
essere ridotta ad un sedicesimo dei suo importo normale.
37. Sentenza 11 Inglio 1952 nella causa E. A. contre la Com-
missione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta
per Ia difesa nazionaIe.
Impo8ta per la difesa nazionale. Nel computo degli ammortamenti
il fisco deve tener conto, in via di massima, anche delle riprese
fiscali fatte sugli ammortamenti degli anni precedenti.
Wehr8teuer: Bei Festsetzung der steuerfreien Abschreibung ist
grundsätzlich auch den Aufrechnungen Rechnung zu tragen,
die in den vorangegangenen Jahren auf Abschreibungen vorge-
nommen wurden.
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ImpOt pour la defense nationale: Dans le calcul des amortissements,
le fisc doit aussi tenir compte en principe desreprises qu'il a
faites sur les amortissements des annees precedentes.
A. -
Ettore Ambrosetti e titolare di un'officina mecca-
nica a Lugano. Procedendo alla sua tassazione ai fini
dell'imposta per la difesa nazionale deI V periodo, la
Commissione deI II circondario calcolo gli ammortamenti
sul macchinario in una percentuale deI suo valore conta-
bile.
TI contribuente insorse contro questo computo, chie-
dendo ehe gli ammortamenti fossero determinati tenendo
conto non soltanto deI valore contabile deI macchinario,
ma anche delle riprese fatte dal fisco sugli ammortamenti
degli anni 1939 a 1942.
B. -
Contro il rifiuto oppostogli dalla Commissione cir-
condariale il contribuente si aggravo alla Commissione
cantonale di ricorso, ehe respinse il gravame per i seguenti
motivi:
TI ricorrente ammortizza il macchinario in una quota
percentuale deI valore contabile. Secondo questo metodo
possono essere ammortizzati soltanto i valori che figurano
a bilancio. E pacifico che il ricorrente non ha contabilizzato
le riprese fiscali precedenti; esse non possono quindi essere
prese in considerazione per stabilire il valore determinante
agli effetti degli ammortamenti litigiosi. Si tratta di una
prassi costante degli organi di tassazione, che e stata
sanzionata anche dalla giurisprudenza deI Tribunale fede-
rale (sentenza 7 luglio 1949 nella causa Bompard & Cie).
O. -
Il ricorrente ha adito tempestivamente la Camera
di diritto amministrativo deI Tribunale federale. Egli
chiede, in via principale, che gli ammortamenti siano
calcolati sulla base deI valore contabile deI macchinario
aumentato delle riprese fiscali anteriori, subordinatamente,
ehe gli sia riconosciuto il diritto di riattivare queste
riprese nel prossimo bilancio. La conclusione principale
deI ricorso e motivata in compendio come segue :
Gli ammortamenti praticati dal ricorrente a carico degli
l'
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esercizi 1939 a 1942 non furono ammessi integralmente
agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale perche
oltrepassavano la misura consentita dall'uso commer-
ciale. Della parte ripresa e aggiunta al reddito netto la
Commissione circondariale tenne pero conto, seguendo la
tabella d'ammortamento introdotta per l'imposta sui
profitti di guerra, nel computo degli ammortamenti suc-
cessivi, e cio fino al IV periodo di tassazione. Per il V
periodo, la Commissione calcolo invece gli ammortamenti
soltanto sul valore contabile. Questo cambiamento di
prassi ha per conseguenza una forte riduzione della quota
d'ammortamento, riduzione ehe non e giustificata ne dalla
legge, ne dalla prassi fiscale.
D. -
La Commissione cantonale di ricorso ha concluso
pel rigetto deI gravame. L'Amministrazione federale delle
contribuzioni ha proposto di accogliere il ricorso pel
motivo ehe il rifiuto dell'autorita cantonale di aggiungere
al valore contabile deI macchinario l'importo delle riprese
sugli ammortamenti precedenti e contrario alla legge e
aUa prassi seguita negli altri cantoni.
Oonsiderando in diritto :
1. -
Sono deducibili dal reddito lordo delle persone
fisiche gli ammortamenti consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alla svalutazione subita dagli attivi
dell'azienda nel periodo di computo (art. 22 cp. 1 lett. b
DIN, neUa dizione deI decreto 9 dicembre 1940). A motivo
delle difficolta d'ordine pratico che si oppongono generaI-
mente all'accertamento della svalutazione effettiva di un
oggetto durante un periodo di tempo relativamente breve,
la quota di ammortamento e stabilita di regola in via
congetturale, sulla seorta di eoefficienti sperimentali ehe
tengono conto della durata presunta di utilizzazione del-
l'oggetto ammortizzabile. In aderenza all'uso commer-
ciale, la prassi fiscale permette al eontribuente di compu-
tare la quota di ammortamento sia in un percento deI
valore originario dell'oggetto, sia in un percento deI suo
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valore allibrato (RU 45 19 sgg., 62 1158,63 183,67 I 238;
la sentenza 16 maggio 1942 nella causa Calendaria A.G.,
in Archives de droit fiscal suisse, vol. 11 p. 188 sgg., e la
sentenza inedita 21 ottobre 1949 nella causa Maeder). Se
gli ammortamenti praticati dal contribuente secondo l'uno
o l'altro di questi metodi eccedono la misura autorizzata
dal fisco, l'eccedenza e reintegrata nel reddito imponibile.
Il contribuente ha tuttavia la facolta di tener conto di
tale ripresa nel computo degli ammortamenti per gli anni
seguenti (IRENE BLUMENSTEIN, Die eidg. Wehrsteuer,
p~ 100; HENGGELER, Kommentar zur eidg. Kriegsgewinn-
steuer, p. 85, nota 5 a).
2. -
Nella decisione querelata la Commissione can-
tonale di ricorso non revoca in dubbio siffatta facolta deI
contribuente, ma intende subordinarla alla condizione
ch'egli abbia previamente a riattivare le riprese fiscali
sugli ammortamenti nei suoi libri contabili. A giustifica-
zione di questa condizione l'autorita cantonale invoca la
sentenza 7 luglio 1949, prolata dal Tribunale federale
nella causa Bompard & Cie, con la quale fu respinto il
ricorso per arbitrio interposto dalla contribuente contro
il rifiuto oppostole dal fisco vallesano di tener conto delle
riprese sugli ammortamenti precedenti, perche non contabi-
lizzate. Sennonche, giudicando tale fattispecie nella proce-
dura di diritto pubblico per violazione delI'art. 4 CF, il
Tribunale federale non aveva a decidere la questione se il
fisco avesse rettamente applicato la legge tributaria valle-
sana, ma soltanto se la sua decisione fosse arbitraria, vale a
dire non sorretta da alcun motivo ragionevole (BrnCHMEIER,
Handbuch der Bundesrechtspflege, p. 392/3). Nella proce-
dura di diritto amministrativo il Tribunale federale dispone
invece di un potere piu ampio, che gli permette di riesa-
minare se la decisione cantonale e il frutto di una retta
interpretazione deI diritto federale (art. 104 cp. lOG).
Esaminata sotto quest'angolo, la decisione che ne occupa
non puo essere confermata, poiche la condizione posta
dall'autorita cantonale per l'ammortamento delle riprese
,-j
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fiscali precedenti non risponde ne ad un'esigenza legale,
ne ad un bisogno della prassi.
Il decreto istituente l'imposta per la difesa nazionale
non statuisce un obbligo deI contribuente di conformarsi
alle esigenze deI fisco nella tenuta della contabilita e, tanto
meno, di allestire un bilancio fiscale. D'altra parte, l'ade-
guamento deI valore allibrato degli attivi ammortizzabili
al valore determinante agli effetti tributari comporta una
rettificazione delle scritture contabili che incontra delle
difficolta pratiche percM dovrebbe spesse volte aver luogo
dopo la chiusura dei conti annuali. E bensl vero che si
potrebbe ovviare a queste difficolta portando Ie riprese su
di un bilancio futuro; questo ripiego avrebbe pero per
conseguenza di menomare il diritto deI contribuente
all'ammortamento durante uno 0 piu periodi d'imposta.
Per soddisfare l'interesse legittimo deI fisco ad un controllo
efficace degli ammortamenti deve bastare l'allestimento di
una tabella extracontabile che tenga conto deI valore
allibrato degli attivi e delle riprese fatte sugli ammorta-
menti precedenti. Questo procedimento edel resto quello
generalmente adottato dalle autorita fiscali degli altri
cantoni anche in materia d'imposta per la difesa nazionale.
3. -
Secondo le costatazioni delI' Amministrazione fede-
rale delle contribuzioni, gli ammortamenti consentiti al
ricorrente fino al IV periodo di tassazione hanno pratica-
mente tenuto conto, percM calcolati in base alle risul-
tanze della tabella extracontabile iniziata per l'imposta sui
profitti di guerra, anche delle riprese fiscali precedenti.
Ignorando invece queste riprese agli effetti dell'imposi-
zione pel V periodo, gli organi di tassazione hanno iniziato
una prassi che porta pregiudizio al ricorrente, in quanto,
senza una ragione valida, gli impedisce di ammortizzare
i1 macchinario nei limiti autorizzati dalla legge. La deci-
sione querelata deve quindi essere annullata e la causa
rinviata all'autorita cantonale per nuovo giudizio.
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