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78_I_252

BGE 78 I 252

Bundesgericht (BGE) · 1946-04-04 · Italiano CH
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252

Verwaltungs· und Disziplinarrecht.

B. VERWALTUNGS·

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESRECHTLICHE 'ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

36. Sentenza 11 Inglio 1952 nella causa Roeeo Canonica contro

Dipartimento delle finanze deI Cantone Tieino.

TQ,8/Ja d'e.senzwne dal servizio militare : Riduzione delia tassa. ad

un sedicesimo dei BUO importo in virtil deli'art. 23 cp. 1 lett. c

RTM combinato con l'art. Ilett. b DF 4 aprile 1946.

Militärpflichter8atz: Herabsetzung der Steuer auf ein ~echzehntel

des gesetzlichen ~etrages g~mäss Art. 23, Abs. I, ~lt. c ~~tV

in Verbindung mIt Art. 1, lit. b des BB vom 4. Apnl1946 uber

die Anrechnung von geleistetem Dienst bei der Bemessung des

Militärpflichtersatzes.

Taxe d'exemption du service militaire: Reduction de la taxe a

un seizü'lme du montant legal en vertu de l'art. 23 al. 1 lit. c

RTM combine avec l'art. 1 lit. b de l'AF du 4 avril 1946 concer-

nant le calcul de la taxe militaire en fonction du service

accompli.

A. -

Nel 1950 Rocco Canonica fu dichiarato inabile ad

ulteriori prestazioni di servizio e assoggettato al pagamento

della tassa militare, ridotta ad un quarto deI suo ammon-

tare per tener conto deI servizio attivo prestato.

Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa

militare. Egli chiese di esser posto al beneficio dell'art. 2

Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.

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lett. b LTM, l'inabilita al servizio essendo dovuta ad una

malattia contratta sotto le armi.

B. -

Il Tribunale federale ha respinto la domanda di

esonero dalla tassa militare, ma ha ridotto la tassa ad un

sedicesimo deI suo ammontare normale

considerando :

5. -

La decisione querelata deve invece essere riformata

d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa militare.

A norma dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM (modificato dal

DCF 14 aprile 1950), la tassa e dovuta per un quarto dagli

obbligati in eta di 41 anni fino e compreso l'anno in cui

compiono i 48 anni (terza classe d'eta). Resta riservato,

giusta il secondo capoverso, il diritto alla riduzione della

tassa in virtu deI DF 4 aprile 1946. Secondo l'art. 1 lett. b

di questo decreto, chi e soggetto al pagamento della tassa

deve soltanto il quarto della tassa corrispondente alla sua

classe d'eta se e stato sottoposto dopo sedici anni di servi-

zio almeno '0 se, prima dell'inizio deI periodo di assogget-

tamento, aveva prestato piu di 600 giorni di servizio attivo.

In concreto ricorrono ambedue i motivi di riduzione :

il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza

classe di eta; egli ha inoltre prestato piu di 600 giorni di

servizio attivo. La tassa militare pel 1950 deve quindi

essere ridotta ad un sedicesimo deI suo importo normale.

37. Sentenza 11 InOlio 1952 nella causa E. A. contre la Com-

missione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta

per Ia difesa nazionale.

Impo8ta per la difesa nazionale. Nel computo degli ammortarnenti

il fisco deve tener conto, in via di massima., anche delie riprese

fiscali fatte sugli ammortamenti degli anni precedenti.

Wehrsteuer : Bei Festsetzung der steuerfreien Abschreibung ist

grundsätzlich auch den Aufrechnungen Rechnung zu tragen,

die in den vorangegangenen Jahren auf Abschreibungen vorge-

nommen wurden.