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75_I_385

BGE 75 I 385

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Italiano CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Rechte des Beschwerdeführers verletzte. Es mag sein, das

dieser als Gläubiger des Erfinders ein Interesse daran hat,

dass das Patent einen bestimmten Inhalt besitze oder dass

es von einem. bestimmten früheren Zeitpunkt an wir~

sei. Aber ein derartiges Interesse schafft keine Legitimation

zur Sache, wie Art. 103 OG sie als Beschwerdevoraus-

setzung erfordert. Die Beschwerde ist daher mangels Legi-

timation des Beschwerdeführers unzulässig, so dass auf sie

nicht eingetreten werden kann.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

IMPRlMERIES aEUNIES S. A., LAUSANNB

B. VERWALTUNGS.

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DU DROIT FEDERAL

385

62. Sentenza 19 dieembre 1949 nella causa eoniugi G. contro

Commissione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta

per la difesa nazionale.

Imposta per la difesa nazionale: L'aliquota dell'imposta dovuta

dalla moglie, ehe coabita col marito all'estero, per i beni posse-

duti in Isvizzera e determinata in base ai fattori redditizi e

. patrimoniali eomplessivi di ambedue i coniugi.

Wehrsteuer : Der schweizerischen Steuerhoheit unterliegendes

Vermögen der im Auslande wohnenden Ehefrau: der ~teuersatz

bestimmt sich nach dem Vermögen und nach dem Einkommen

beider Ehegatten.

ImpOt pour la defense nationale: La taux de l'impöt du ~ar la

femme mariee domiciliee a l'etranger pour ses biens SOUIDlS a la

souveraineM fiscale suisse se calcule d'apres la fortune et le

revenu des deux epoux.

A. -

La contribuente, che coabita col marito a San

Remo (Italia), possiede uno stabile a"Lugano in comunione

ereditaria con un fratello. Per questa sua proprieta fon-

diaria in Isvizzera, ella fu assoggettata all'imposta per

la difesa nazionale sulla base di una sostanza di 17 000 fr.

e di un reddito di 1500 fr., applicabile l'aliquota corrispon-

dente ad una sostanza di 100000 fr. e ad un reddito di

7000 fr.

25

AS 75 I -

1949

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Contro la tassazione, confermata in sede di reclamo,

la contribuente inoltro ricorso, chiedendo di essere imposta

su di una sostanza di 17 000 fr. e su di un reddito di 1000 fr.

eon l'aliquota prevista per questi ammontari, atteso ehe

non possedeva altri beni 0 redditi ne in Isvizzera, ne in

Italia.

Dopo di aver diffidato infruttuosamente il marito della

ricorrente, quale sostituto fiseale della moglie (art. 13 DIN),

a indieare la sostanza eilreddito da lui posseduti per

stabilire l'aliquota dell'imposta dovuta sui fattori imponi-

bili in Isvizzera, Ia Commissione eantonale di rieorso

eonfermo la tassazione impug~ata e intesto Ia partita

al marito.

B. -

Con ricorso di diritto amministrativo ambedue

i eoniugi ehiedono ehe Ia deeisione quereiata sia annullata

e ehe l'imposta dovuta dalla moglie venga stabilita in

base ad una sostanza di 17 000 fr. e ad un reddito di

1000 fr., senza l'onere di una maggiore aliquota per la

sostanza eilreddito personali deI marito. I rieorrenti

adducono in compendio quanta segne:

Contrariamente a quanto sostiene 1'autorita cantonale,

l'art. 13 DIN e applicabile soltanto quando marito e moglie

realizzano gli estremi dell'assoggettamento a norma del-

I'art. 3 DIN. Nella fattispeeie e pacifico ehe il marito

tiene domieilio all'estero e non dispone di beni in Isvizzera.

Imponibile e quindi unieamente Ia moglie per la casa

posseduta a Lugano, di cui ha .la libera disponibilita in

virtu deI regime della separazione dei beni vigente tra i

eoniugi. Di eonseguenza, il tributo dev'essere caicolato

sul valore e sul reddito di detto stabile, senza tener conto

della sostanza edel reddito personali deI marito. D'altra

parte, nessuna disposizione legale puo obbJigare un eitta-

dino estero a notificare alle autorita svizzere il proprio

patrimonio e il proprio reddito, gia colpiti fisealmente

nel paese di domieilio.

G. -

La Commissione cantonale di ricorso eonelude

per la reiezione deI gravame.

Bundesrechtliche Abga.ben. ~o 62.

387

Da parte sua, l'Amministrazione federale delle con-

tribuzioni propone di annullare la deeisione quere]ata e

di rinviare gli atti alla preeedente giurisdizione per com-

plemento d'inchiesta e nuovo giudizio. Essa adduce in

sostanza quanto segne :

L'addizione della sostanza edel reddito dei eoniugi

ai fini di determinare l'aliquota presuppone ehe marito e

moglie siano soggetti all'imposta (art. 44 e 46 eombinati _

eon l'art. 3 DIN). Quando solo Ia moglie e eontribuente, il

tasso dell'imposta a suo earieo dev' essere determinato

senza tener eonto degli attivi dell'altro coniuge. Sennon-

ehe, in eonereto e possibile ehe eontribuente sia il marito,

anziehe Ia moglie. E difatti probabile ehe, in base ai rap-

porti patrimoniali nel matrimonio, il marito abbia l'usu-

frutto sullo stabile posseduto dalla moglie a Lugano

(art. 159 sgg. CCI). Se eosl fosse, la partita dovrebbe essere

intestata al marito e l'imposta ealeolata eon l'aliquota

corrispondente ai di lui fattori patrimoniali e redditizi

eomplessivi. Quest'aspetto della fattispecie, insufficiente-

mente chiarito, dovra essere oggetto di un esame piu

approfondito da parte delle autorita cantonali.

Oonsiderando in diritto :

1. -

Marito e moglie sono insorti contro la decisione

querel~ta. Ambedue hanno veste per ricorrere : il marit,o,

perehe gli fu intestata la partita d'imposta quale sostituto

fiscale della moglie; quest'ultima, perehe si tratta della

tassazione di un bene di cui avrebbe eonservato la libera

disponibilita in virtil dei rapporti patrimoniali dei coniugi

e, ad ogni modo, perehe risponde solidalmente eol marito

pel pagamento deI tributo a norma dell'art. 13 ep. 2 DIN.

2. -

L'assoggettamento deUa moglie all'imposta per

la difesa nazionale e fondato sul dirit.to di proprieta ehe

ella vanta, in eomunione eol fratello, su uno stabile sito

in Isvizzera (art. 3 cifra 3 lett. a DIN). La base imponibile

e costituita dalla meta deI valore di perequazione dell'im-

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Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62.

mobile e dal relativo reddito netto (art. 20 eifra 1 lett. a

DIN). Rimane da stabilire il eriterio per la determinazione

dell'aliquota, questione su eui verte essenzialmente il

litigio.

Giusta gli art. 44 e 46 DIN, Ja elassifieazione dei eon-

tribuenti ehe debbono pagare l'imposta solo per una parte

deI reddito edella sostanza e fatta in base al Ioro reddito

e alla loro sostanza eomplessiva. L'imposta e ealeolata

unicamente sui fattori imponibili, ma eon l'aliquota cor-

rispondente all'insieme dei redditi e all'intera sostanza

(cf. RU 61 I 374 sgg.). Questo prineipio e perfettamente

coneiliabile col postulato dell'eguaglianza tributaria, e vale

tanto pel eontribuente residente in Isvizzera, proprietario

di fondi alI'estero (art. 19 DIN), quanto per quello residen-

te all'estero, che possiede dei fondi situati sul territorio

svizzero (art. 20 DIN).

3. -

Partieolare aspetto assume pero in questo connesso

l'imposizione della persona maritata. Reeita infatti l'art. 13

DIN: « In costanza di matrimonio, i fattori imponibili

(reddito, sostanza ece.) della moglie sono aggiunti in sede

di tassazione a quelli deI marito, qualunque sia 'il regime

dei beni fra i eoniugi. La moglie risponde solidalmente

col marito per la sua quota all'imposta complessiva».

Oeeorre adunque stabilire se questo preeetto, che si atta-

glia al presupposto ordinario dell'assoggettamento illi-

mitato di ambedue i coniugi aHa legislazione svizzera,

trova applieazione anehe quando soltanto la moglie sia

imponibile.

Orbene l'art. 13 DIN statuisee tre prineipi distinti:

a) il eumulo dei fattori imponibili dei eoniugi e la riunione

delle proeedure di tassazione; b) la sostituzione della

moglie da parte deI marito negli obblighi fiseali (la moglie

rimane pero eontribuente e risponde eol marito deI paga-

mento della quota d'imposta ehe le ineombe); e) il eom-

puto dell'aliquota sulla base dei fattori eoniugali cumulati.

Come il Tribunale federale gia ebbe a diehiarare in una

sua sentenza 7 novembre 1947 (RU 73 I 408 sgg.), i prineipi

Bundesrechtliche Abgaben. N° 62.

389

di eui alle Iettere a e b non sono applicabili quando soltanto

la donna maritata e soggetta all'imposta, sia senza restri-

zione aIcuna (art. 3 eifra 1 DIN), sia limitatamente ai beni

posseduti in Isvizzera (art. 3 eifra 3 Dm). In quest'ipo-

tesi, il marito non e contribuente, il ehe eselude il eumulo

dei fattori imponibili dei eoniugi e la sostituzione della

moglie da parte deI marito negli obblighi fiscali. Tutt'al

piu egli potrebbe essere eonsiderato quale rappresentante

della moglie. La sentenza menzionata non pregiudiea

invece la questione deI eomputo dell'aliquota.

Le ragioni che vietano l'applicazione dei due primi

prineipi desunti dall'art. 13 DIN (RU 73 I 410 sgg.)

sono inoperanti quando si tratta semplicemente di deter-

minare il tasso dell'imposta dovuta dalla moglie. Il eom-

puto dell'aliquota sulla base deI reddito e deUa sostanza

eompiessiva deI marito e deUa moglie trova Ia sua giu-

stifieazione nell'ineremento della eapacita contributiva

risultante dal fatto ehe, in costanza di matrimonio, so-

stanza e reddito di amhedue i coniugi coneorrono aUa

spese dell'economia domestiea. Poeo importa quindi ai

fini di siffatta perequazione dell'onere fiscale ehe am-

bedue i coniugi 0 soltanto la mogIie siano soggetti al-

l'imposta 0 eh'essa eolpisca Ia totalita 0 solo una parte dei

Ioro beni e redditi. Nulla si oppone pertanto aUa determi-

nazione deU'aIiquota applieabile per il computo deU'im-

posta dovuta dalla moglie, tenendo conto dei fattori patri-

moniaIi e redditizi non imponibili deI marito.

Ne si puo obiettare ehe, addossando aHa donna maritata

l'onere deUa maggiore aliquota, il fisco svizzero eolpisee

anehe i fattori non tassabili deI marito. Oggetto dell'im-

posta sono esclusivamente i heni e i redditi deUa moglie

soggetti alla sovranita fiscale della Confederazione; quelli

deI marito, esenti dall'imposta, entrano in eonsiderazione

unieamente per ragguagliare il tributo della moglie aUa

sua effettiva eapacita eontributiva.

4. -

Poiehe in eonereto solo Ia mogIie e soggetta all'im-

posta, non yi e motivo di riconoseere al marito la veste

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Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62.

di sostituto fiscale. Avverte bensl l'Amministrazione fede-

rale delle contribuzioni che il marito, se possedesse l'usu-

frutto sui beni della moglie in virtu deI regime patrimoniale,

dovrebbe essere considerato quale contribuente. Ma l'esi-

stenza di un usufrutto non e stata fatta valere dai ricorrenti

e non risulta per altro dagli atti di causa. SifIatta questione

puo quindi rimanere indecisa.

Come contribuente, Ia moglie poteva essere diffidata a

fornire tutti i ragguagli necessari per la sua tassazione

(art. 89 DIN). Ella era tenuta segnatamente a indicare

il reddito e la sostanza deI marito. Per vero, la Commissione

di ricorso ha attribuito al marito la veste di sostituto d'im-

posta e l'ha invitato a notific~re il suo reddito e Ia sua

sostanza. Sebbene in realta egli non fosse sostituto della

moglie a norma dell'art. 13 DIN, avrebbe nondimeno

dovuto rispondere quale suo rappresentante. A questo

titolo il suo silenzio poteva essere ritenuto per Ia tassazione

deI coniuge. DeI resto, la moglie stessa si e rifiutata di

fornire al fisco ogni ragguaglio sulle condizioni finanziarie

deI marito.

L'impossibilita di accertare in modo materialmente

esatto gli elementi della tassazione, a motivo deI rifiuto

dei ricorrenti di collaborare al chiarimento della fatti-

specie, Iegittimava senz'altro le autorita cantonaJi a pro-

cedere in via presuntiva (art. 92 DIN). La prestazione

fiscale a carico della moglie potrebbe quindi essere modi-

ficata dal Tribunale federale, giusta l'art. 104 cp. 2 OG,

soltanto se apparisse manifestamente inesatta, il ehe non

e pero stato dimostrato.

Il Tribunale federale pronuncia:

TI ricorso e respinto. L'ammontare dell'imposta per la

difesa nazionale (IV periodo) di 47 fr. 90 e confermato

ed e a carico della signora G.

Bundesrechtliohe Abgaben. N0 63.

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H. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ARTS ET METIERS

63. Urteil vom 18. November 1949 i. S. Riesen gegen Bundesamt

für Industrie, Gewerbe und Arbeit.

Fabrikgesetz : Unterstellung einer Wursterei.

Lai sur le travaü dans les fabriques : Assujettissement d'un atelier

pour Ia fabrication de saucisses.

Legge sul lavoro nelle fabbriche : Assoggettamento d'un laboratorio

per la fabbricazione di salsicce.

A. -

Der Beschwerdeführer ist Inhaber eines Metzgerei-

und Wurstereibetriebes in Köniz-Liebefeld. Er besitzt einen

Verkaufsladen und eine Werkstatt mit einigen Wursterei-

maschinen. Am 14. Juni 1948 unterstellte das Bundesamt

für Industrie, Gewerbe und Arbeit die Wursterei dem

Fabrikgesetz, mit der Begründung, in diesem Betriebsteil

seien 9 männliche Personen tätig und werde elektromoto-

rische. Kraft (42 PS) verwendet. Die Unterstellung wurde

auf ein Wiedererwägungsgesuch des Betriebsinhabers hin

am 5. Oktober 1948 bestätigt, wobei festgestellt wurde,

eine neuerliche Besichtigung habe ergeben, dass im be-

treffenden Betriebsteil immer noch 7 Personen gearbeitet

hätten.

B. -

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird be-

antragt, der Entscheid vom 5. Oktober 1948 sei aufzuheben

und es sei festzustellen, dass der Betrieb des Beschwerde-

führers nicht unter das Fabrikgesetz falle. Es wird geltend

gemacht, im Wurstereibetrieb seien mit Einschluss des

Lehrlings nie mehr als 5 Mann tätig.

O. -

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

D. -

Im Verfahren vor Bundesgericht ist im Betrieb

des Beschwerdeführers ein Augenschein vorgenommen wor-