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384 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Rechte des Beschwerdeführers verletzte. Es mag sein, das dieser als Gläubiger des Erfinders ein Interesse daran hat, dass das Patent einen bestimmten Inhalt besitze oder dass es von einem. bestimmten früheren Zeitpunkt an wir~ sei. Aber ein derartiges Interesse schafft keine Legitimation zur Sache, wie Art. 103 OG sie als Beschwerdevoraus- setzung erfordert. Die Beschwerde ist daher mangels Legi- timation des Beschwerdeführers unzulässig, so dass auf sie nicht eingetreten werden kann. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. IMPRlMERIES aEUNIES S. A., LAUSANNB B. VERWALTUNGS. UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DU DROIT FEDERAL 385
62. Sentenza 19 dieembre 1949 nella causa eoniugi G. contro Commissione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta per la difesa nazionale. Imposta per la difesa nazionale: L'aliquota dell'imposta dovuta dalla moglie, ehe coabita col marito all'estero, per i beni posse- duti in Isvizzera e determinata in base ai fattori redditizi e . patrimoniali eomplessivi di ambedue i coniugi. Wehrsteuer : Der schweizerischen Steuerhoheit unterliegendes Vermögen der im Auslande wohnenden Ehefrau: der ~teuersatz bestimmt sich nach dem Vermögen und nach dem Einkommen beider Ehegatten. ImpOt pour la defense nationale: La taux de l'impöt du ~ar la femme mariee domiciliee a l'etranger pour ses biens SOUIDlS a la souveraineM fiscale suisse se calcule d'apres la fortune et le revenu des deux epoux. A. - La contribuente, che coabita col marito a San Remo (Italia), possiede uno stabile a"Lugano in comunione ereditaria con un fratello. Per questa sua proprieta fon- diaria in Isvizzera, ella fu assoggettata all'imposta per la difesa nazionale sulla base di una sostanza di 17 000 fr. e di un reddito di 1500 fr., applicabile l'aliquota corrispon- dente ad una sostanza di 100000 fr. e ad un reddito di 7000 fr. 25 AS 75 I - 1949 386 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Contro la tassazione, confermata in sede di reclamo, la contribuente inoltro ricorso, chiedendo di essere imposta su di una sostanza di 17 000 fr. e su di un reddito di 1000 fr. eon l'aliquota prevista per questi ammontari, atteso ehe non possedeva altri beni 0 redditi ne in Isvizzera, ne in Italia. Dopo di aver diffidato infruttuosamente il marito della ricorrente, quale sostituto fiseale della moglie (art. 13 DIN), a indieare la sostanza eilreddito da lui posseduti per stabilire l'aliquota dell'imposta dovuta sui fattori imponi- bili in Isvizzera, Ia Commissione eantonale di rieorso eonfermo la tassazione impug~ata e intesto Ia partita al marito. B. - Con ricorso di diritto amministrativo ambedue i eoniugi ehiedono ehe Ia deeisione quereiata sia annullata e ehe l'imposta dovuta dalla moglie venga stabilita in base ad una sostanza di 17 000 fr. e ad un reddito di 1000 fr., senza l'onere di una maggiore aliquota per la sostanza eilreddito personali deI marito. I rieorrenti adducono in compendio quanta segne: Contrariamente a quanto sostiene 1'autorita cantonale, l'art. 13 DIN e applicabile soltanto quando marito e moglie realizzano gli estremi dell'assoggettamento a norma del- I'art. 3 DIN. Nella fattispeeie e pacifico ehe il marito tiene domieilio all'estero e non dispone di beni in Isvizzera. Imponibile e quindi unieamente Ia moglie per la casa posseduta a Lugano, di cui ha .la libera disponibilita in virtu deI regime della separazione dei beni vigente tra i eoniugi. Di eonseguenza, il tributo dev'essere caicolato sul valore e sul reddito di detto stabile, senza tener conto della sostanza edel reddito personali deI marito. D'altra parte, nessuna disposizione legale puo obbJigare un eitta- dino estero a notificare alle autorita svizzere il proprio patrimonio e il proprio reddito, gia colpiti fisealmente nel paese di domieilio. G. - La Commissione cantonale di ricorso eonelude per la reiezione deI gravame. Bundesrechtliche Abga.ben. ~o 62. 387 Da parte sua, l'Amministrazione federale delle con- tribuzioni propone di annullare la deeisione quere]ata e di rinviare gli atti alla preeedente giurisdizione per com- plemento d'inchiesta e nuovo giudizio. Essa adduce in sostanza quanto segne : L'addizione della sostanza edel reddito dei eoniugi ai fini di determinare l'aliquota presuppone ehe marito e moglie siano soggetti all'imposta (art. 44 e 46 eombinati _ eon l'art. 3 DIN). Quando solo Ia moglie e eontribuente, il tasso dell'imposta a suo earieo dev' essere determinato senza tener eonto degli attivi dell'altro coniuge. Sennon- ehe, in eonereto e possibile ehe eontribuente sia il marito, anziehe Ia moglie. E difatti probabile ehe, in base ai rap- porti patrimoniali nel matrimonio, il marito abbia l'usu- frutto sullo stabile posseduto dalla moglie a Lugano (art. 159 sgg. CCI). Se eosl fosse, la partita dovrebbe essere intestata al marito e l'imposta ealeolata eon l'aliquota corrispondente ai di lui fattori patrimoniali e redditizi eomplessivi. Quest'aspetto della fattispecie, insufficiente- mente chiarito, dovra essere oggetto di un esame piu approfondito da parte delle autorita cantonali. Oonsiderando in diritto :
1. - Marito e moglie sono insorti contro la decisione querel~ta. Ambedue hanno veste per ricorrere : il marit,o, perehe gli fu intestata la partita d'imposta quale sostituto fiscale della moglie; quest'ultima, perehe si tratta della tassazione di un bene di cui avrebbe eonservato la libera disponibilita in virtil dei rapporti patrimoniali dei coniugi e, ad ogni modo, perehe risponde solidalmente eol marito pel pagamento deI tributo a norma dell'art. 13 ep. 2 DIN.
2. - L'assoggettamento deUa moglie all'imposta per la difesa nazionale e fondato sul dirit.to di proprieta ehe ella vanta, in eomunione eol fratello, su uno stabile sito in Isvizzera (art. 3 cifra 3 lett. a DIN). La base imponibile e costituita dalla meta deI valore di perequazione dell'im- 388 Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62. mobile e dal relativo reddito netto (art. 20 eifra 1 lett. a DIN). Rimane da stabilire il eriterio per la determinazione dell'aliquota, questione su eui verte essenzialmente il litigio. Giusta gli art. 44 e 46 DIN, Ja elassifieazione dei eon- tribuenti ehe debbono pagare l'imposta solo per una parte deI reddito edella sostanza e fatta in base al Ioro reddito e alla loro sostanza eomplessiva. L'imposta e ealeolata unicamente sui fattori imponibili, ma eon l'aliquota cor- rispondente all'insieme dei redditi e all'intera sostanza (cf. RU 61 I 374 sgg.). Questo prineipio e perfettamente coneiliabile col postulato dell'eguaglianza tributaria, e vale tanto pel eontribuente residente in Isvizzera, proprietario di fondi alI'estero (art. 19 DIN), quanto per quello residen- te all'estero, che possiede dei fondi situati sul territorio svizzero (art. 20 DIN).
3. - Partieolare aspetto assume pero in questo connesso l'imposizione della persona maritata. Reeita infatti l'art. 13 DIN: « In costanza di matrimonio, i fattori imponibili (reddito, sostanza ece.) della moglie sono aggiunti in sede di tassazione a quelli deI marito, qualunque sia 'il regime dei beni fra i eoniugi. La moglie risponde solidalmente col marito per la sua quota all'imposta complessiva». Oeeorre adunque stabilire se questo preeetto, che si atta- glia al presupposto ordinario dell'assoggettamento illi- mitato di ambedue i coniugi aHa legislazione svizzera, trova applieazione anehe quando soltanto la moglie sia imponibile. Orbene l'art. 13 DIN statuisee tre prineipi distinti:
a) il eumulo dei fattori imponibili dei eoniugi e la riunione delle proeedure di tassazione; b) la sostituzione della moglie da parte deI marito negli obblighi fiseali (la moglie rimane pero eontribuente e risponde eol marito deI paga- mento della quota d'imposta ehe le ineombe) ; e) il eom- puto dell'aliquota sulla base dei fattori eoniugali cumulati. Come il Tribunale federale gia ebbe a diehiarare in una sua sentenza 7 novembre 1947 (RU 73 I 408 sgg.), i prineipi Bundesrechtliche Abgaben. N° 62. 389 di eui alle Iettere a e b non sono applicabili quando soltanto la donna maritata e soggetta all'imposta, sia senza restri- zione aIcuna (art. 3 eifra 1 DIN), sia limitatamente ai beni posseduti in Isvizzera (art. 3 eifra 3 Dm). In quest'ipo- tesi, il marito non e contribuente, il ehe eselude il eumulo dei fattori imponibili dei eoniugi e la sostituzione della moglie da parte deI marito negli obblighi fiscali. Tutt'al piu egli potrebbe essere eonsiderato quale rappresentante della moglie. La sentenza menzionata non pregiudiea invece la questione deI eomputo dell'aliquota. Le ragioni che vietano l'applicazione dei due primi prineipi desunti dall'art. 13 DIN (RU 73 I 410 sgg.) sono inoperanti quando si tratta semplicemente di deter- minare il tasso dell'imposta dovuta dalla moglie. Il eom- puto dell'aliquota sulla base deI reddito e deUa sostanza eompiessiva deI marito e deUa moglie trova Ia sua giu- stifieazione nell'ineremento della eapacita contributiva risultante dal fatto ehe, in costanza di matrimonio, so- stanza e reddito di amhedue i coniugi coneorrono aUa spese dell'economia domestiea. Poeo importa quindi ai fini di siffatta perequazione dell'onere fiscale ehe am- bedue i coniugi 0 soltanto la mogIie siano soggetti al- l'imposta 0 eh'essa eolpisca Ia totalita 0 solo una parte dei Ioro beni e redditi. Nulla si oppone pertanto aUa determi- nazione deU'aIiquota applieabile per il computo deU'im- posta dovuta dalla moglie, tenendo conto dei fattori patri- moniaIi e redditizi non imponibili deI marito. Ne si puo obiettare ehe, addossando aHa donna maritata l'onere deUa maggiore aliquota, il fisco svizzero eolpisee anehe i fattori non tassabili deI marito. Oggetto dell'im- posta sono esclusivamente i heni e i redditi deUa moglie soggetti alla sovranita fiscale della Confederazione ; quelli deI marito, esenti dall'imposta, entrano in eonsiderazione unieamente per ragguagliare il tributo della moglie aUa sua effettiva eapacita eontributiva.
4. - Poiehe in eonereto solo Ia mogIie e soggetta all'im- posta, non yi e motivo di riconoseere al marito la veste 390 Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62. di sostituto fiscale. Avverte bensl l'Amministrazione fede- rale delle contribuzioni che il marito, se possedesse l'usu- frutto sui beni della moglie in virtu deI regime patrimoniale, dovrebbe essere considerato quale contribuente. Ma l'esi- stenza di un usufrutto non e stata fatta valere dai ricorrenti e non risulta per altro dagli atti di causa. SifIatta questione puo quindi rimanere indecisa. Come contribuente, Ia moglie poteva essere diffidata a fornire tutti i ragguagli necessari per la sua tassazione (art. 89 DIN). Ella era tenuta segnatamente a indicare il reddito e la sostanza deI marito. Per vero, la Commissione di ricorso ha attribuito al marito la veste di sostituto d'im- posta e l'ha invitato a notific~re il suo reddito e Ia sua sostanza. Sebbene in realta egli non fosse sostituto della moglie a norma dell'art. 13 DIN, avrebbe nondimeno dovuto rispondere quale suo rappresentante. A questo titolo il suo silenzio poteva essere ritenuto per Ia tassazione deI coniuge. DeI resto, la moglie stessa si e rifiutata di fornire al fisco ogni ragguaglio sulle condizioni finanziarie deI marito. L'impossibilita di accertare in modo materialmente esatto gli elementi della tassazione, a motivo deI rifiuto dei ricorrenti di collaborare al chiarimento della fatti- specie, Iegittimava senz'altro le autorita cantonaJi a pro- cedere in via presuntiva (art. 92 DIN). La prestazione fiscale a carico della moglie potrebbe quindi essere modi- ficata dal Tribunale federale, giusta l'art. 104 cp. 2 OG, soltanto se apparisse manifestamente inesatta, il ehe non e pero stato dimostrato. Il Tribunale federale pronuncia: TI ricorso e respinto. L'ammontare dell'imposta per la difesa nazionale (IV periodo) di 47 fr. 90 e confermato ed e a carico della signora G. Bundesrechtliohe Abgaben. N0 63. 391 H. FABRIK- UND GEWERBEWESEN FABRIQUES, ARTS ET METIERS
63. Urteil vom 18. November 1949 i. S. Riesen gegen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Fabrikgesetz : Unterstellung einer Wursterei. Lai sur le travaü dans les fabriques : Assujettissement d'un atelier pour Ia fabrication de saucisses. Legge sul lavoro nelle fabbriche : Assoggettamento d'un laboratorio per la fabbricazione di salsicce. A. - Der Beschwerdeführer ist Inhaber eines Metzgerei- und Wurstereibetriebes in Köniz-Liebefeld. Er besitzt einen Verkaufsladen und eine Werkstatt mit einigen Wursterei- maschinen. Am 14. Juni 1948 unterstellte das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit die Wursterei dem Fabrikgesetz, mit der Begründung, in diesem Betriebsteil seien 9 männliche Personen tätig und werde elektromoto- rische. Kraft (42 PS) verwendet. Die Unterstellung wurde auf ein Wiedererwägungsgesuch des Betriebsinhabers hin am 5. Oktober 1948 bestätigt, wobei festgestellt wurde, eine neuerliche Besichtigung habe ergeben, dass im be- treffenden Betriebsteil immer noch 7 Personen gearbeitet hätten. B. - Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird be- antragt, der Entscheid vom 5. Oktober 1948 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass der Betrieb des Beschwerde- führers nicht unter das Fabrikgesetz falle. Es wird geltend gemacht, im Wurstereibetrieb seien mit Einschluss des Lehrlings nie mehr als 5 Mann tätig. O. - Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit schliesst auf Abweisung der Beschwerde. D. - Im Verfahren vor Bundesgericht ist im Betrieb des Beschwerdeführers ein Augenschein vorgenommen wor-