Volltext (verifizierbarer Originaltext)
384
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Rechte des Beschwerdeführers verletzte. Es mag sein, das
dieser als Gläubiger des Erfinders ein Interesse daran hat,
dass das Patent einen bestimmten Inhalt besitze oder dass
es von einem. bestimmten früheren Zeitpunkt an wir~
sei. Aber ein derartiges Interesse schafft keine Legitimation
zur Sache, wie Art. 103 OG sie als Beschwerdevoraus-
setzung erfordert. Die Beschwerde ist daher mangels Legi-
timation des Beschwerdeführers unzulässig, so dass auf sie
nicht eingetreten werden kann.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
IMPRlMERIES aEUNIES S. A., LAUSANNB
B. VERWALTUNGS.
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DU DROIT FEDERAL
385
62. Sentenza 19 dieembre 1949 nella causa eoniugi G. contro
Commissione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta
per la difesa nazionale.
Imposta per la difesa nazionale: L'aliquota dell'imposta dovuta
dalla moglie, ehe coabita col marito all'estero, per i beni posse-
duti in Isvizzera e determinata in base ai fattori redditizi e
. patrimoniali eomplessivi di ambedue i coniugi.
Wehrsteuer : Der schweizerischen Steuerhoheit unterliegendes
Vermögen der im Auslande wohnenden Ehefrau: der ~teuersatz
bestimmt sich nach dem Vermögen und nach dem Einkommen
beider Ehegatten.
ImpOt pour la defense nationale: La taux de l'impöt du ~ar la
femme mariee domiciliee a l'etranger pour ses biens SOUIDlS a la
souveraineM fiscale suisse se calcule d'apres la fortune et le
revenu des deux epoux.
A. -
La contribuente, che coabita col marito a San
Remo (Italia), possiede uno stabile a"Lugano in comunione
ereditaria con un fratello. Per questa sua proprieta fon-
diaria in Isvizzera, ella fu assoggettata all'imposta per
la difesa nazionale sulla base di una sostanza di 17 000 fr.
e di un reddito di 1500 fr., applicabile l'aliquota corrispon-
dente ad una sostanza di 100000 fr. e ad un reddito di
7000 fr.
25
AS 75 I -
1949
386
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Contro la tassazione, confermata in sede di reclamo,
la contribuente inoltro ricorso, chiedendo di essere imposta
su di una sostanza di 17 000 fr. e su di un reddito di 1000 fr.
eon l'aliquota prevista per questi ammontari, atteso ehe
non possedeva altri beni 0 redditi ne in Isvizzera, ne in
Italia.
Dopo di aver diffidato infruttuosamente il marito della
ricorrente, quale sostituto fiseale della moglie (art. 13 DIN),
a indieare la sostanza eilreddito da lui posseduti per
stabilire l'aliquota dell'imposta dovuta sui fattori imponi-
bili in Isvizzera, Ia Commissione eantonale di rieorso
eonfermo la tassazione impug~ata e intesto Ia partita
al marito.
B. -
Con ricorso di diritto amministrativo ambedue
i eoniugi ehiedono ehe Ia deeisione quereiata sia annullata
e ehe l'imposta dovuta dalla moglie venga stabilita in
base ad una sostanza di 17 000 fr. e ad un reddito di
1000 fr., senza l'onere di una maggiore aliquota per la
sostanza eilreddito personali deI marito. I rieorrenti
adducono in compendio quanta segne:
Contrariamente a quanto sostiene 1'autorita cantonale,
l'art. 13 DIN e applicabile soltanto quando marito e moglie
realizzano gli estremi dell'assoggettamento a norma del-
I'art. 3 DIN. Nella fattispeeie e pacifico ehe il marito
tiene domieilio all'estero e non dispone di beni in Isvizzera.
Imponibile e quindi unieamente Ia moglie per la casa
posseduta a Lugano, di cui ha .la libera disponibilita in
virtu deI regime della separazione dei beni vigente tra i
eoniugi. Di eonseguenza, il tributo dev'essere caicolato
sul valore e sul reddito di detto stabile, senza tener conto
della sostanza edel reddito personali deI marito. D'altra
parte, nessuna disposizione legale puo obbJigare un eitta-
dino estero a notificare alle autorita svizzere il proprio
patrimonio e il proprio reddito, gia colpiti fisealmente
nel paese di domieilio.
G. -
La Commissione cantonale di ricorso eonelude
per la reiezione deI gravame.
Bundesrechtliche Abga.ben. ~o 62.
387
Da parte sua, l'Amministrazione federale delle con-
tribuzioni propone di annullare la deeisione quere]ata e
di rinviare gli atti alla preeedente giurisdizione per com-
plemento d'inchiesta e nuovo giudizio. Essa adduce in
sostanza quanto segne :
L'addizione della sostanza edel reddito dei eoniugi
ai fini di determinare l'aliquota presuppone ehe marito e
moglie siano soggetti all'imposta (art. 44 e 46 eombinati _
eon l'art. 3 DIN). Quando solo Ia moglie e eontribuente, il
tasso dell'imposta a suo earieo dev' essere determinato
senza tener eonto degli attivi dell'altro coniuge. Sennon-
ehe, in eonereto e possibile ehe eontribuente sia il marito,
anziehe Ia moglie. E difatti probabile ehe, in base ai rap-
porti patrimoniali nel matrimonio, il marito abbia l'usu-
frutto sullo stabile posseduto dalla moglie a Lugano
(art. 159 sgg. CCI). Se eosl fosse, la partita dovrebbe essere
intestata al marito e l'imposta ealeolata eon l'aliquota
corrispondente ai di lui fattori patrimoniali e redditizi
eomplessivi. Quest'aspetto della fattispecie, insufficiente-
mente chiarito, dovra essere oggetto di un esame piu
approfondito da parte delle autorita cantonali.
Oonsiderando in diritto :
1. -
Marito e moglie sono insorti contro la decisione
querel~ta. Ambedue hanno veste per ricorrere : il marit,o,
perehe gli fu intestata la partita d'imposta quale sostituto
fiscale della moglie; quest'ultima, perehe si tratta della
tassazione di un bene di cui avrebbe eonservato la libera
disponibilita in virtil dei rapporti patrimoniali dei coniugi
e, ad ogni modo, perehe risponde solidalmente eol marito
pel pagamento deI tributo a norma dell'art. 13 ep. 2 DIN.
2. -
L'assoggettamento deUa moglie all'imposta per
la difesa nazionale e fondato sul dirit.to di proprieta ehe
ella vanta, in eomunione eol fratello, su uno stabile sito
in Isvizzera (art. 3 cifra 3 lett. a DIN). La base imponibile
e costituita dalla meta deI valore di perequazione dell'im-
388
Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62.
mobile e dal relativo reddito netto (art. 20 eifra 1 lett. a
DIN). Rimane da stabilire il eriterio per la determinazione
dell'aliquota, questione su eui verte essenzialmente il
litigio.
Giusta gli art. 44 e 46 DIN, Ja elassifieazione dei eon-
tribuenti ehe debbono pagare l'imposta solo per una parte
deI reddito edella sostanza e fatta in base al Ioro reddito
e alla loro sostanza eomplessiva. L'imposta e ealeolata
unicamente sui fattori imponibili, ma eon l'aliquota cor-
rispondente all'insieme dei redditi e all'intera sostanza
(cf. RU 61 I 374 sgg.). Questo prineipio e perfettamente
coneiliabile col postulato dell'eguaglianza tributaria, e vale
tanto pel eontribuente residente in Isvizzera, proprietario
di fondi alI'estero (art. 19 DIN), quanto per quello residen-
te all'estero, che possiede dei fondi situati sul territorio
svizzero (art. 20 DIN).
3. -
Partieolare aspetto assume pero in questo connesso
l'imposizione della persona maritata. Reeita infatti l'art. 13
DIN: « In costanza di matrimonio, i fattori imponibili
(reddito, sostanza ece.) della moglie sono aggiunti in sede
di tassazione a quelli deI marito, qualunque sia 'il regime
dei beni fra i eoniugi. La moglie risponde solidalmente
col marito per la sua quota all'imposta complessiva».
Oeeorre adunque stabilire se questo preeetto, che si atta-
glia al presupposto ordinario dell'assoggettamento illi-
mitato di ambedue i coniugi aHa legislazione svizzera,
trova applieazione anehe quando soltanto la moglie sia
imponibile.
Orbene l'art. 13 DIN statuisee tre prineipi distinti:
a) il eumulo dei fattori imponibili dei eoniugi e la riunione
delle proeedure di tassazione; b) la sostituzione della
moglie da parte deI marito negli obblighi fiseali (la moglie
rimane pero eontribuente e risponde eol marito deI paga-
mento della quota d'imposta ehe le ineombe); e) il eom-
puto dell'aliquota sulla base dei fattori eoniugali cumulati.
Come il Tribunale federale gia ebbe a diehiarare in una
sua sentenza 7 novembre 1947 (RU 73 I 408 sgg.), i prineipi
Bundesrechtliche Abgaben. N° 62.
389
di eui alle Iettere a e b non sono applicabili quando soltanto
la donna maritata e soggetta all'imposta, sia senza restri-
zione aIcuna (art. 3 eifra 1 DIN), sia limitatamente ai beni
posseduti in Isvizzera (art. 3 eifra 3 Dm). In quest'ipo-
tesi, il marito non e contribuente, il ehe eselude il eumulo
dei fattori imponibili dei eoniugi e la sostituzione della
moglie da parte deI marito negli obblighi fiscali. Tutt'al
piu egli potrebbe essere eonsiderato quale rappresentante
della moglie. La sentenza menzionata non pregiudiea
invece la questione deI eomputo dell'aliquota.
Le ragioni che vietano l'applicazione dei due primi
prineipi desunti dall'art. 13 DIN (RU 73 I 410 sgg.)
sono inoperanti quando si tratta semplicemente di deter-
minare il tasso dell'imposta dovuta dalla moglie. Il eom-
puto dell'aliquota sulla base deI reddito e deUa sostanza
eompiessiva deI marito e deUa moglie trova Ia sua giu-
stifieazione nell'ineremento della eapacita contributiva
risultante dal fatto ehe, in costanza di matrimonio, so-
stanza e reddito di amhedue i coniugi coneorrono aUa
spese dell'economia domestiea. Poeo importa quindi ai
fini di siffatta perequazione dell'onere fiscale ehe am-
bedue i coniugi 0 soltanto la mogIie siano soggetti al-
l'imposta 0 eh'essa eolpisca Ia totalita 0 solo una parte dei
Ioro beni e redditi. Nulla si oppone pertanto aUa determi-
nazione deU'aIiquota applieabile per il computo deU'im-
posta dovuta dalla moglie, tenendo conto dei fattori patri-
moniaIi e redditizi non imponibili deI marito.
Ne si puo obiettare ehe, addossando aHa donna maritata
l'onere deUa maggiore aliquota, il fisco svizzero eolpisee
anehe i fattori non tassabili deI marito. Oggetto dell'im-
posta sono esclusivamente i heni e i redditi deUa moglie
soggetti alla sovranita fiscale della Confederazione; quelli
deI marito, esenti dall'imposta, entrano in eonsiderazione
unieamente per ragguagliare il tributo della moglie aUa
sua effettiva eapacita eontributiva.
4. -
Poiehe in eonereto solo Ia mogIie e soggetta all'im-
posta, non yi e motivo di riconoseere al marito la veste
390
Bundesrechtliehe Abgaben. N0 62.
di sostituto fiscale. Avverte bensl l'Amministrazione fede-
rale delle contribuzioni che il marito, se possedesse l'usu-
frutto sui beni della moglie in virtu deI regime patrimoniale,
dovrebbe essere considerato quale contribuente. Ma l'esi-
stenza di un usufrutto non e stata fatta valere dai ricorrenti
e non risulta per altro dagli atti di causa. SifIatta questione
puo quindi rimanere indecisa.
Come contribuente, Ia moglie poteva essere diffidata a
fornire tutti i ragguagli necessari per la sua tassazione
(art. 89 DIN). Ella era tenuta segnatamente a indicare
il reddito e la sostanza deI marito. Per vero, la Commissione
di ricorso ha attribuito al marito la veste di sostituto d'im-
posta e l'ha invitato a notific~re il suo reddito e Ia sua
sostanza. Sebbene in realta egli non fosse sostituto della
moglie a norma dell'art. 13 DIN, avrebbe nondimeno
dovuto rispondere quale suo rappresentante. A questo
titolo il suo silenzio poteva essere ritenuto per Ia tassazione
deI coniuge. DeI resto, la moglie stessa si e rifiutata di
fornire al fisco ogni ragguaglio sulle condizioni finanziarie
deI marito.
L'impossibilita di accertare in modo materialmente
esatto gli elementi della tassazione, a motivo deI rifiuto
dei ricorrenti di collaborare al chiarimento della fatti-
specie, Iegittimava senz'altro le autorita cantonaJi a pro-
cedere in via presuntiva (art. 92 DIN). La prestazione
fiscale a carico della moglie potrebbe quindi essere modi-
ficata dal Tribunale federale, giusta l'art. 104 cp. 2 OG,
soltanto se apparisse manifestamente inesatta, il ehe non
e pero stato dimostrato.
Il Tribunale federale pronuncia:
TI ricorso e respinto. L'ammontare dell'imposta per la
difesa nazionale (IV periodo) di 47 fr. 90 e confermato
ed e a carico della signora G.
Bundesrechtliohe Abgaben. N0 63.
391
H. FABRIK- UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES, ARTS ET METIERS
63. Urteil vom 18. November 1949 i. S. Riesen gegen Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit.
Fabrikgesetz : Unterstellung einer Wursterei.
Lai sur le travaü dans les fabriques : Assujettissement d'un atelier
pour Ia fabrication de saucisses.
Legge sul lavoro nelle fabbriche : Assoggettamento d'un laboratorio
per la fabbricazione di salsicce.
A. -
Der Beschwerdeführer ist Inhaber eines Metzgerei-
und Wurstereibetriebes in Köniz-Liebefeld. Er besitzt einen
Verkaufsladen und eine Werkstatt mit einigen Wursterei-
maschinen. Am 14. Juni 1948 unterstellte das Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit die Wursterei dem
Fabrikgesetz, mit der Begründung, in diesem Betriebsteil
seien 9 männliche Personen tätig und werde elektromoto-
rische. Kraft (42 PS) verwendet. Die Unterstellung wurde
auf ein Wiedererwägungsgesuch des Betriebsinhabers hin
am 5. Oktober 1948 bestätigt, wobei festgestellt wurde,
eine neuerliche Besichtigung habe ergeben, dass im be-
treffenden Betriebsteil immer noch 7 Personen gearbeitet
hätten.
B. -
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird be-
antragt, der Entscheid vom 5. Oktober 1948 sei aufzuheben
und es sei festzustellen, dass der Betrieb des Beschwerde-
führers nicht unter das Fabrikgesetz falle. Es wird geltend
gemacht, im Wurstereibetrieb seien mit Einschluss des
Lehrlings nie mehr als 5 Mann tätig.
O. -
Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
D. -
Im Verfahren vor Bundesgericht ist im Betrieb
des Beschwerdeführers ein Augenschein vorgenommen wor-