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Familienreeht. N° 2. mais doit en outre etre exercee dans un certain delai, il est clair que le fait que l'auteur de la reconnajssance n'estpas le pere de l'enfant n'est pas de nature a entrainer la nullite de la reconnaissance dans le sens de l'art. 20.
4. -' Dans les arrets Pellet contre Commune de St- Livres (RO 41 II 425 et suiv.) et Chappuis contre Com- mune de Forel (RO 50 II 101 et suiv.), le Tribunal federal a admis l'existence d'une action generale en contestation d'etat. TI ne saurait toutefois etre· question d'une teIle action dans la cas de Ja fausse reconnaissance. La recon- naissance da l'art. 303 CC n'est pas une simple declara- tion, un simple aveu. Elle est un acte par lequell'auteur de la reconnaissance, axer«;ant un droit que la loi lui donne, modifie l'etat de l'enfant illegitime .dans le sens de l'art. 325 CC, meme lorsqu'il ne pourrait y etra con- traint au moyen de l'~ction prevue par l'art. 323 ce. TI suit de la qu'une reconnaissance reguliere an la forme, non frappee de nullite absolue (pour absence de discerne- ment, par exemple) et non attaquee an temps utile pour un autre vice dont elle serait affectee met l'enfant re- connu au benefice d'une presomption absolue en ce qui concerne son etat, ce qui revient a illre que ce de1'Ilier na peut plus desormais lui etre conteste. La situation est Ja meme a cet egard que dans le cas d'un enfant dont la legitimation n'~ pas eM attaquee ou qui n'a pas ete dcsa- voue en tamps utile. L'action en rectification des inscriptions de l'etat civil fondee sur l'art. 45 ce n'entre pas en llgne de compte, car les inscriptions de l'etat civil correspondent en l'espece a l'acta reguliar a la forme sur la base duqual elles ont ete et devaient etre faites. Aucune modification ne pouvait 8tre apportee aux ragistres sans une annulation prealable da cet acte. . Par ces motits, le Tribunal tbUral prononce : Le recours est rejeM et l'arret attaque est confirme. Familienrecht. N° 3.
3. Sentenza deI 3 marzo 1949 nella causa Comune dI Vleo- Moreote contra Fondazlone PolarL L'arl. 335 cp. 1 00 non autorizza. 3d erigere una. fonda.zione di famiglia. aUo soopo prepondera.nte di gara.ntire ai fondatori il godimento e l'usufrutto regola.r:i e non subordinati a nessuna condizione 0 riserva. dei beni delIa fonda.zione. Una siffatta fonda.zione di godimento 0 di sostenta.mento dev'essere dichia- rata nulla «in toto J); fin dall'inizio essa. non ha. conseguito la. personalita giuridica.. Eine FamilienBtiftung darf nach Art. 3351 ZGB nicht vornehmlich dazu errichtet werden, den Stiftern bedingungs- und vorbe- haltlos den regelmiiBsigen GenUBB und Ertrag der Stiftungswerte zu verschaffen. Eine solche GenUBB- oder Unterhaltsstiftung ist in toto nichtig zu erklären; sie hat von Anfang an nicht die juristiscHt3 Persönlichkeit erlangt. L'OIrl. 335 al. 1 00 ne permet pas de constituer une fondation de lami1J,e dont le. but principaI serait de gara.ntir a.ux fondateurs, d'une fß90n r8guliere et sans conditions, 111. jouissance et l'usu- fruit des biens de 1a fondation. Une fondation de ce genre doit etre declaree nulle en entier; elle n'a. jamais acquis la person- nalite juridique. A. - TI defunto· Giuseppe Polari, di Vico-Morcote, lasciava quattro :figli, uno solo dei quall, Caterina, nata nel 1873, si sposö in ltalia, ed ebbe discendenz&. Gll altri tre Pietro, Rocco e Carollna continuarono a vivere nella casa paterna a Vico-Morcote. Al decesso di Pietro Polari, avvenuto il 10 agosto 1939, il funzionario incaricato dell'allestimento dell'inventario fiscale scoprl (secondo quanto e esposto nelle decisioni in atti delle diverse commissioni di ricorso in materia d'imposta), in un cassettone della casa Polari, elenchi di titoll e llbretti di risparmio intestati al defunto per un ammontare di circa 130.000 franchi e accerto pure l'esi- stenza d'elenchi di valori per una somma press'a poco uguale e intestati ai nomi di Rocco e di Carolina Polari. Tutti questi valori non erano stati fino allora annunciati ai fini dell'imposta. TI fratello e le sorelle cooredi pagarono le tasse sucoos- sorie (che dichiararono essere state ingenti) Bulla sostanza deI defunto Pietro Polari. Basandosi sulle scoperte fatte, il fisco ticinese tasso
16 Familienrooht. N° 3. per il 1940 e per gli anni seguenti Rocco e Carolina Pola,ri sn una sostanza. totale di 260 500 fr. (di cui 250 000 fr. rappresentano dei capitali e crediti) e una rendita deI lavoro di 1000 fr. Secondo le distinte in atti, i prefati Rocco e Carolina devono a1 Comune di Vico-Morcote 11193 fr. d'imposte rimaste insolute nella loro totalita. per il periodo dal 1940 801 1947 e 8004 fr. 801 Cantone, somme cui vanno aggiunte le imposte federali. Con instrumento notarile 18 dicembre 1939 nei rogiti deI notaio Mario Rusca, Rocco Polari, Carolina Polari e Caterina Polari maritata Pedoia constituivano sotto la denominazione « Fondazione fu Giuseppe Po'ari» una fondazione di famiglia 80' sensi degli art. 80 e seg. ce con sede in Vico-Morcote, cui attribuivano in proprieta. tutti gli stabili (stimati per l'imposta a piiI. di 11 000 fr.) appartenenti 10m in territorio di Vico-Moreote con 1'« at- trezzatura inerente alla lavorazione agreste nonche il bestiame relativo constituito da una bovina )l. I eostitllenti si riservavano pero vita lor natural durante l'usufrutto e il godimento dei beni della fondazione, il cui scopo era d'{( istitllire eoi redditi uua 0 piiI. borse di studio a favore di membri della famiglia fu Giuseppe Polari. Benefieiari possono eSSere anche discendenti della famiglia stessa ehe non portino il nome di Polari )l. n Consiglio della fondazione era eomposto dei tre fonda- tori e doveva completarsi mediante cooptazione in caso di vacanza (art. 5). n Consiglio era inoltre autorizzato a vendere gli immobili col consenso di tutti i suoi membri. Da1 testo d'una decisione della Commissione cantouale di ricorso in materia d'imposta, relativa ad un ricorso di Roeeo e Carolina Polari, risulta ehe durante un'udienza della Cornrnissione di tassazione deI I eireondario il 25 novembre 1942 1a signora Carolina Polari (fondatrice e membro deI Consiglio direttivo della fondazione) ammise verbaImente ehe 10 scopo di detta fondazione (e e quello di sottrarre 180 SPEltanza stabile dei ricorrenti ad eventuali FamilienreQht. N0 3. 17 atti esecutivi per l'incasso 'dell'imposta prevista sui capi- tali che i signori Rocco e Carolina Polari eontestano di possedere ». n Comune di Vieo-Morcote invoeo nell'attuale causa questa dichiarazione di Carolina Polari. Nella loro risposta i convenuti osservarono 80 questo proposito (cifra 9): « Si contesta che la eonfessione 0 pretesa tale possa essere interpretata in tale senso : La signora ha voluto esprimere ehiaramente il suo pensiero nel senso ehe il patrimonio della fondazione dev'essere ben separato e tassato per se stante, indipendente dalla tassazione della sostanza personale dei singoli fondatori .. Lo scopo della fondazione e quello che risulta dall'atto e non poteva essere· modifi- cato. » Nella prima causa l'attrice aveva voluto far sentire eome testi circa le dichiarazioni di Carolina Polari due membri della Commissione d'imposta,ma non vi riuscl . percha 180 parte convenuta rifiuto con successo di svinco- larli dal segreto fiscale. Comunque, dal 1940 in poi, Roceo e Carolina Polari non pagarono piiI. le imposte na eomunali na cantonali na federali. Le esecuzioni in loro odio per il pagamento delle imposte terminarono col rilascio d'attestati di caren- za di beni, non essendo stato possibile rintraeciare dei beni di loro proprieta.. Le sole imposte pagate furono quelle sulla proprieta. immobiliare della fondazione. n tentativo deI Comune di far pignorare come appartenenti ai debitori i fondi iscritti nel registro fondiario sotto il nome della Fondazione Polari urto eontro il rifiuto opposto dall'Uffieio d'esecuzione in virtiI. delI 'art. 10 deI regola- mento deI Tribunale federale sulla realizzazione forzata dei fondi, seeondo il quale i fondi iseritti nel registro fondiario sotto altro norne che quello deI debitore non possono essere pignorati se non ove il creditore procedente renda verosimile che il debitore ne ha aequistato 180 pro- prieM. senz'iscrizione, ovvero ehe, in virtiI. deI regime matrimoniale, il fondo risponde per gli obblighi deI debi- 2 AS 75 Ir - 1949
18 FamiJienreClht. N0 3. tOre escusso, 0, infine, che l'iscrizione nel registro fondiario e erronea. Questo rifiuto fu confermato in ultima istanza dalla Camera d'eseeuzione e dei fallimenti deI Tribunale fede- rale eon sentenza 10 agosto 1945 nei eui eonsiderandi e detto tra l'altro : « E da ritenere ehe la legge fomisoa. al ereditore procedente i mezzi su:ffieienti per impugnare un atto di disposizione eompiuto dal debitore allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi. » L'usufrutto degli stabili della fondazione fu diehiarato impignorabile perche « appena sufficiente al sostentamento dei debitori ». Con petizione 17 ottobre 1945 il Comune di Vico- Moreote eonveniva in giudizio la Fondazione Giuseppe Polari e i fratelli Roeco, Carolina e Caterina Polari ma- ritata Pedoia, domandando ehe l'atto di costituzione della fondazione fosse « diehiarato nullo nei confronti deI Comune di Vieo-Moreote, in quanto tende ad impedirgli l'ineasso e i1 prelevamento delle imposte dovute dai fra- telli Polari, iispettivamente dei suoi fondatori e membri efiettivi, mediante la realizzazione degli stabili da essi eonferiti al nuovo ente ». Asostegno dell'azione l'attore invooa.va l'art. 288 LEF e l'art. 18 CO. Con sentenza 27 novembre 1946 il Pretore di Lugano- oa.mpagna respingeva la domanda, ritene~do.preseritt~ l'azione revocatoria perche erano traseorsl cmque anm dall~ data dell'atto revoeabile. TI Pretore diehiarava nei motivi : « Se il giudice avesse potuto esaminare il merito, avrebbe senza esitanza aceolto la revooa.toria, poiehe ... si e fatto il netto eonvineimento ehe la Fondazione Polari, divenuta per volonta dei fonda- tori proprietaria di tutta la sostanza immobiliare dei signori fratelli Polari, e stats. ereata eon l'intenzione di recare pregiudizio ai ereditori dei signori fratelli Rocco e Carolina Polari. TI giudiee non avrebbe avuto nessuna diffieolta e nessun imbarazzo ad esporre i motivi di questo Fami!ioorooht. No 3. 19 suo sicuro eonvineimento, tanto sono ehiare 1e emergenze processuali. )J TI Pretore esaminava inoltre l'applieabilita dell'art. 18 CO, giungendo alla eonelusione ehe non si poteva parlare di simulazione e diehiarava ehe la fondazione ~on poteva ritenersi costituita « in fraudem legis », poiehe il suo statuto era stato approvato « dalle eompetenti autorita. amministrative ehe esercitano la vigilanza sulle fondazioni ll. Qu~sta sentenza fu confermata dal Tribunale d'appello ehe diehiarava preseritta l'azione revoeatoria e non fondata Ia domanda in quanto poggiava sugli art. 18 e 20 CO. Con sentenza 80ttobre 1947 La II Corte eivile deI Tri- bunale federale confermava questo giudizio. Nei eonsi- derandi e detto segnatamente quanto segue : _ « 9~a,nto a:ll'a»p~icazione degli art. 18 e 20 CO, devesi osservare ehe I attore SI ~ limitato .a domandare ehe Ja. fondazione sia. diehla- rata. nul1a. . 'nel C?nf:OI}~l del Com~e di Vico-Moreote in quanto tende a.d nnpedirgli 1 mcasso ed il pre)evamento delle imposte dovute dai Fratelli Polari'. Una: siffatta. domanda, ehe mira a far diehiara.re la nullita. della f<?nd~lOne solta,nto .re1a.tivamente ai rapporti fiBca.1i tra. il Com~e ~ V:1co-M,?rcote ~ 1 Fra~ell! Po~, non p~o essere proPOsta. al ~~die~. Gll effettl del~ diehia.rB.Zl~Jne di nwlita debbotio esplica.rsi infattl etrga. omnea, oSS.la anehe nel confronti di chi non e parte in e~~, !l diff~renza. ~ quanto avviene in easo di a.ccoglimento d ~ B.Zl0I?-e nvoca.tona. Ne se~e ehe il Trihunale federale non p~o esamma.re se gli art. 18 e 20 CO siano applica.bili in conereto. » B. - Con una nuova petizione del 20 dicembre 1947 il Comune di. Vieo-Moreote conveniva in giudizio avanti il Tribunale d'appello deI Cantone Ticino la Fondazione fu Giuseppe Polari e le fondatriei Carolina Polari e Ca- terina Pedoia-Polari (il fratello Roeco era morto nel frattempo). domandando ehe Ja fondazione fosse dichiara- ta radicalmente nulla e giuridieamente ineffieaee eon le eonseguenze di legge circa la retrocessione e l'intesta- zione dei beni eeduti alla partita delle Borelle Carolina Polari e Caterina in Pedoia. Asostegno della domanda l'attore adduceva i fatti suesposti, allegando ehe 10 seopo unieo e reale della fonda-
20 Familienreoht. N° 3. zione era stato quello della creazione di un rapporto giuridico destinato a modifieare formalmente la situazione finanziaria e fiseale dei fondatori, per sottrarre la sostanza immobiliare alla possibilita ,dei suo pignoramento da parte dello Stato edel Comune per il preievamento dei tributi loro dovuti sulla stessa e su quella mobiliare, ehe, nel frattempo, avevano oecultata. La fondazione era un atto simulato perehe i fondatori s'erano riservati, oitre l'usu- frutto e l'amministrazione dei beni della fondazione, anehe il diritto di vendere detti beni. I1 reddito di detti beni (500 fr. lordi all'anno seeondo i fondatori) era insufficiente per Ia costituzione di borse di studio e non esistevano dei diseendenti dei fu Giuseppe Polari in grado di fruire di siffatte borse. Pendente causa, eon atto pubblieo 24 gennaio 1948 il Consiglio direttivo della Fondazione Polari deeideva:
1. di nominare alposto dei defunto sig. Roeeo Polari la signorina Carolina Pedoia (figlia della cofondatriee Caterina Polari maritata Pedoia) quale terzo membro deI Consiglio e di conferirle la procura per rappre- sentare Ia fondazione di fronte ai terzi ;
2. di modificare con effetto immediato 10 scopo della fondazione nel senso ehe Ia stessa aveva per iseopo « la celebrazione in perpetuo di messe' in suffragio delle anime dei componenti la famiglia Polari pedoia e Cerrini e loro discendenti, non meno ehe per una decorosa manutenzione delle tombe e cappella delle famiglie stesse in Cuasso al Piano ed in Vieo-Moreote, da costruire. All'uopo saranno utilizzati tuttavia solo i frutti dei capitale di pertinenza della fondazione stessa ». Pel resto venivano eonfermate le disposizioni dell'atto 18 dicemb~ 1939 « in modo partieolare per quanto riguarda l'usufrutto a favore dei fondatori vita loro natural durante, l'amministrazione a favore deI Consiglio di fondazione e la faeolta. di vendere eon incasso deI prezzo ». Familienrecht. N° 3. 21 Per spiegare la modificazione dello seopo della fonda- zione, il Consiglio direttivo dichiarava quanto segue : «. PreI?-6SSo. oo~e il ~lio Carlo Cerrini PoIari. gia studente sI Pohtecmeo dl Milano, .SlS ~cato si vivi in epoca inlprecisats, ad Innsb~ek durante ~ motl provoeati daJIs guerra e oome il suo decesso SIS stato offiClaJmente oonstatato neHo scorso mese di Giugno. - Premesso eome non vi sieno attuahnente aJtri discen- denti diretti ed indiretti ehe possano in avvenire fruire di quelle borse di studio per eui la fonda.zione verrebbe a perdere 1a sua pr~isa finaJita. - ~ov~mdosi pertanto provvedere aJIa. modifi- cazlOne dello scopo di eUl a quella fondazione ehe viene per eonse- guenza. trasformata. in fondazione ecclesiastica ... » Nella risposta 16 marzo 1948 alla petizione le conve- nute addueono sostanzialmente : In seguito al decesso di Carlo Cerrini, l'unieo diseendente della famiglla, non v'era piu nessun membro di questa ehe fosse in grado di fruire delle borse di studio previste dalla fondazione primitiva, la quale era pereio stata trasformata in fon- dazione ecclesiastica destinata alla celebrazione di messe ed alla manutenzione delle tombe di famiglia. L'eecezione di simulazione della fondazione non poteva piu essere sollevata, essendo stata scartata nella causa precedente. Ad ogni modo,' essa non reggeva. Lo seopo della fonda- zione era stato di creare delle borse di studio e non di frodare il fisco, al quale deI resto la fondazione aveva pagato le imposte dovute sugli stabili. Con sentenza 23 settembre 1948 Ja Camera civile. deI Tribunale d'appello respingeva la petizione pel motivo ehe le stesse domande, appoggiate sugli stessi fatti, erano gia. state definitivamente giudicate tra le stesse parti nella causa precedente, in cui le sentenze deI Pretore e deI Tribunale d'appello erano cresciute in giudicato. 11 giudiee di seeonde eure dichiarava espressamente non potersi eseludere ehe I'intenzione delle parti fosse stata quella di ereare una fondazione destinata ad istituire delle borse di studio a favore dei membri delIa famiglia Polari e ehe tale scopo non era ne impossibile ne contra- rio alle leggi ed ai buoni costumi. I1 Comune di Vico-Morcote ha interposto ricorso per
22 Familienrecht. N0 3. rifonna al Tribunale federale domandan~o la eonferma deUe conelusioni deUa petizione 20 dieembre 1947 e l'an- nullamento deU'atto 24 gennaio 1948 pubblicato in eorso di procedura .. La Fondazione fu Giuseppe Polari, Caterina Pedoia~ Polari, a Cuasso al Monte (Italia), e Carolina Polari, a Vico-Morcote, propongono la reiezione dei rieorso. Le eonvenute spiegano d'aver trasformato eoU'istru- mento dei 24 gennaio 1948 la fondazione di famiglia ori- ginaria in una fon~zione ehedicono eeclesiastiea perehe 10 seopo originario non poteva piu essere raggiunto in seguito al deeesso di eolui a favore deI quale era stata eostituita. Data quests. eircostanza, i fondatori avevano il .diritto d'intervenire e di modifieare in tal modo il ftne deUa fondazione di famiglia eostituendo eoi suoi beni una nuova fondazione. Qualora deI resto la fonda- zione dovesse essere ~oppressa, dicono le convenute, non era detto ehe il suo attivo dovesse rientrare automatica- mente nel patrimonio dei fondatori, eome domandava la controparte. Anzitutto dovevasi procedere aUa liquida- zione deUa fondazione. Il patrimonio rimanente doveva es- sere impiegato a' sensi degli art. 57-58 CC, eioe applicato ad uno seopo affine a quello precedentemente eonseguito e non retrocesso ai fondatori. La eonvenute negano infine d'aver voluto frodare il fisco eon la ereazione dellafonda- zione. Oonsiderando in diritto :
1. - Il valore litigioso desunto dall'ammontare dei beni della fondazione supera i 10 000 fr.
2. - Il Tribunale d'appello ha respinto l'azione per il motivo ehe sarebbe identica alla preeedente domanda ehe fu pendente tra le stesse parti e fondata sugli stessi fatti, giudicata in ultima istanza dalla II Corte eivile dei Tribunale federale con sentenza 8 ottobre 1947. Quest'opinione non regge : la causa d'allora mirava infatti a far diehiarare la nullit8. relativa « inter partes », ossia Familienrecht. N° 3. 23 solo in eonfronto deI Comune di Vico-Morcote, dell'atto di e08tituzione della Fondazione Giuseppe Polari. Quests. domanda era in armonia col fondamento giuridico dato allora all'azione dell'attore, eh'era quello deU'azione rivocatoria la eui ammissione avrebbe avuto appunto per eonseguenza la nullita relativa, e limitata alle parti in causa, dell'atto impugnato. Con l'attuale petizione l'attore domanda invece ehe sia ricon08ciuta la nullita radieale e assoluta « erga omnes» della fondazione per dei motivi tratti dal diritto eivile. E vero ehe aleune di queste norme di diritto privato (art. 19 e 20 CO) furono invocate gia. nella prima causa e scartate allora dal Tri- bunale d'appello eon motivazione sommaria. Ma, per deeidere se vi e « res judicata», si deve riportarsi alla sentenza deI Tribunale federale ehe, seeondo la giurispru- denza costante, sostituisce quella cantonale anehe quando la conferma nel merito. NeUa fattispeeie i1 Tribunale federale ha espressamente dichiarato, nel suo giudizio dell'otto ottobre 1947, di non poter esaminare gli argo- menti tratti dagli art. 18 e 20 CO perche non erano pro- ponibili nell'azione· sottopostagli allora, la quale tendeva solo a far pronunciare la nullita. relativa della fondazione. E quindi evidente ehe, per. quanto riguarda i prefati art. 18-20 CO e in genere i motivi di nullita. della fonda- zione ehe sono tratti dal diritto eivile, la suddetts. sen- tenza dell'otto ottobre 1947 non eostituisce la cosa giudi- cata; anzi i1 Tribunale federale ha diehiarato espressa- mente di non potersi pronunciare in quella procedura su süfatte questioni.
3. - Eselusa, perehe giudicata, l'azione rivocatoria e non invoeata l'esistenza d'altri motivi d'impugnazione della fondazione desunti dall'art. 82 CC, I'attuale doman- da puo trovare il suo fondamento solo negli art. 88 e 89 CO. Sorge pertanto la questione se il Comune, in eui la fondazione ha la sua sede, abbia senz'altro la veste per proporre l'azione prevista da questi artieoli, la quale, secondo la giurisprudenza dei Tribunale federale (RU 73
24 Familienrecht. N0 3. 11 81 e seg.) e proponibile anehe nei easi in eui la fonda- zione era illeeita 0 immorale gia. « ab initio ». ln conereto detta questione puo tuttavia restare inde- eisa. Il Comune di Vico-Moreote e creditore titolare d'attestati di 'carenza di beniverso almeno due dei tre fondatori della Fondazione Polari. Secondo il Comune, essa e una' creazione fittizia ed illeeita ; in realta. i beni ehe le sono stati attribuiti dai fondatori non hanno mai eessato di appartenere a costoro. Donde !'interesse deI Comune a far eostatare la nullita. della fondazione nul- , litä. ehe avrebbe come eorollario il ritorno dei beni ai fondatori (suoi debitori) 0 eventualmente la devoluzione degli stessi ad un ente pubblico (art. 57 00). Un siffatto interesse di natura peeuniaria entra indubbiamente nel novero di quelli eontemplati dall'art. 89 ep. I ce.
4. - Il Comune rieorrente ha invoeato la simulazione e la nullita. derivante dall'atto contrario alle leggi (art. 20
00) ehe sarebbe la fondazione. Lo seopo della fondazione quale e definito dagli atti deI 1939 e 1948 e dupliee :
a) uno scopo remoto (le borse di studio a favore dei discendenti deI fu Giuseppe Polari giusta l'atto deI 1939, la celebrazione di messe di suffragio per i membri della famiglia e la manutenzione delle tombe e cappelle di famiglia seeondo l'atto deI 1948) ;
b) uno seopo immediato e transitorio (ma, durante questo periodo, esclusivo dei primo seopo) ehe e la eosti- tuzione in favore dei tre fondatori d'un diritto d'usu- frutto e di godimento dei beni da loro trasferiti in pro- prieM. alla fondazione. Non v'e nessun indizio ehe autorizzi a ritenere ehe questi diversi scopi non fossero voluti sul serio, e l'eece- zione di simulazione non e pereio fondata. Lo scopo remoto della fondazione (ehe si eonsideri eome seopo quello indieato dall'atto deI 1939 0 quello deI 1948) non e eontrario alla legge a' sensi dell'art. 20 CO. Lo seopo immediato esorbita inveee dai limiti ristretti I Familienrecht. N° 3. 25 ehe I'art. 335 ce fissa tassativamente alle fondazioni di famiglia (efr.la sentenza RU 73 II 81 e seg.) e deve quindi essere diehiarato vietato dalla legge. L'art. 335 oe non autorizza ad erigere una fondazione di famiglia allo seopo di garantire ai fondatori il godimento e l'usufrutto rego- lari e non subordinati a nessuna eondizione 0 riserva dei beni della fondazione di famiglia. Questo fine non rientra ne direttamente ne per analogia tra quelli per i quali l'erezione di fondazioni di famiglia e autorizzata dall'art. 335 OC. In eonereto si e in presenza d'una eosiddetta fondazione di godimento 0 di sostentamento, la quale non e valida in base all'art. 335 ep. I 00 : l'usufrutto a favore dei fondatori e 10 seopo preponderante della fondazione. Da tutte le eireQnstanze emerse in causa devesi eoneludere ehe i fondatori avrebbero rinuneiato al loro progetto, se non avessero potuto costituirsi usu- fruttuari. Oosl stando le cose, la fondazione dev'essere diehlarata nulla « in totO»; fin dall'inizio essa non ha eonseguito la personalita. giuridiea.
5. - Si deve pertanto esaminare quali siano le con- seguenze di questa nullita. della fondazione. Per i motivi ehe sono svolti nel eonsiderando 10 della sentenza RU 73 II 89/90, ai quali si fa riferimento, si deve ordinare la liquidazione dei beni ehe furono intestati alla fondazione riconosciuta inesistente, per eoprime l'eventuale passivo. L'interesse dei terzi e la circostanza ehe, fino alla diehiarazione giudiziaria di nullita., la fonda- zione ha avuto un'esistenza esteriore apparentemente regolare (manifestatasi fra l'altro col diritto riconoseiutole dalla giurisprudenza di difendersi davanti ai tribunali), esigono questa soluzione. Cio tanto phI nel caso conereto in eui la fondazione di famiglia e stata iscritta nel registro di commercio. Sieeome i poteri deI Oonsiglio della fondazione devono ritenersi decaduti eon la dichiarazione di nullita., l'Auto- rita. tutoria di Vico-Moreote dovra., giusta i poteri con-
26 ; Familienrecht. N° 3. feritile dall'art. 393 ce, prendere i provvedimenti op- portuni per far nominare un liquidatore. Terminata Ja liquidazione, i beni rimanenti dovranno essere restituiti ai fondatori 0 ai 10ro eredi eventuali. Con le riserve risultanti da qu~nto preoode circa la neoos- sita di uua liquidazione separata dei beni iscritti al nome della fondazione, detti beni sono infatti rimasti la pro- prieM. dei fondatori a cui devono far ritomo. Giusta quanto dichiarato nella giA citata sentenza (RU 73 II 89 consid. 8), la devoluzione dei patrimonio ad un ente pubblico non entra in linea' di conto, trattandosi d'una fondazione di famiglia che e dichiarata nulla solo percM uno dei suoi scopi non resta entro i limiti fissati alla fondazione di famiglia dall'art. 335 cp. 1 CC. La devoIu- zione allo Stato 0 al Comune potrebbe tutt'a} phI aver luogo in linea sussidiaria, nei casi in cui 1a restituzione al fondatore od ai ~uoi eredi non fosse phI possibile. Ma cosi non e in concreto. '
6. - Dato che la fondazione dev'essere dichiarata nulla in virtit dei motivi suesposti, non occorre indagare se essa debba essere soppressa in applicazione dell'art. 88 cp. 1 ce percM il suo fine originario, che e l'istituzione di borse di studio a favore dei discendenti deI fu Giuseppe PoJari, non pUO essere raggiunto. 11 Tribunale federale pronuncia : TI ricorso e accoito nel senso che la fondazione conve- nuta e dichiarata nulla. Di conseguenza, la quereJata sentenza 23 settembre 1948 della Camera civile deI Tribu- nale d'appello deI Cantone Ticino e annullata. I Familienreoht. N° 4.
4. Urteil der 11. Zivilabteßuug vom 17. Februar 1949
i. S. B. gegen Gemeinderat M. 27 Bevormundung wegen Freiheitsstrafe, Art. 371 ZGB. Bleibt infolge Anrechnung der Unt;trsuchungshaft, die. tatsächlich zu verbüssende Stmfzeit unter emem Jahr, so ISt mcht zu ent- mündigen, Interdiction a raison d6 la detentioo, art. 371 CC. Si par suite de l'imputatioo de la ,detention preve;<tiv6,la peine 8. subir par le condamne est effectlvement de moros d une annee, il n'y a pas lieu de le pourvoir d'un tuteur. Interdizioo6 a motivo d'una p6na privativa deUa li"berta (art. 371 CC). Se in seguito al computo deUa deten;-ione prev~tiva la Pl;na che il condannato deve subire e effettlVamente di meno dun anno , non si deve assoggettarlo a tutela. P. B., gewesener Gemeindeschreiber, wurde mit Urteil des Kriminalgerichts des Kantons Aargau vom 18. Mai 1948 wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung zu 14 Monaten Gefängnis, abzüglich 90 Tage Untersuchungs- haft, verurteilt. Nachdem er die Strafe angetreten hatte, ordnete der Gemeinderat M. über ihn die Vormundschaft gemäss Art. 371 ZGB an. Hiegegen führte der Verurteilte beim Bezirksamt und beim Regierungsrat des Kantons Aargau Beschwerde mit der Begründung, eine Bevormun- dung habe nicht stattzufinden, da die von ihm tatsächlich abzusitzende Freiheitsstrafe infolge Anrechnung der Un- tersuchungshaft nur noch 11 Monate, also weniger als ein Jahr betrage. Die Bevormundung könne auch nicht mit einer praktischen Notwendigkeit begründet werden, da er in der Lage sei, seine Angelegenheiten selber zu besorgen. Beide Instanzen haben die Beschwerde abgewiesen. Der Regierungsrat führt aus, der Grund der Bevormundung nach Art. 371 ZGB liege nicht in der Freiheitsstrafe, son- dem in der Notwendigkeit, die Interessen des Sträflings zu wahren. Wohl gebe es Fälle, wo die tatsächliche Inter- nierung infolge Anrechnung der Untersuchungshaft nur ' noch wenige Monate betrage. Liege in solchen Fällen eine Notwendigkeit zur Interessenwahrung nicht vor, so möge es je nach den Verhältnissen gerechtfertigt erscheinen, im