Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1114
Staatsrecht.
Bestimmung selbst das Gegenteil. Indem sie sagt, dass
der Gläubiger das Teilnahmerecht a'UCh ohne vorgängige
Betreibung habe, geht· sie offensichtlich davon aus, dass
eine solche Betreibung nicht schlechthin ausgeschlossen
ist (Archiv f. Schuldbetreibung und Konkurs V S. 261).
Das geht a~ch daraus hervor, dass das Recht zur AnschJuss-
pfändung für Forderungen aus dem ehelichen, elterlichen
oder vormundschaftlichen Verhältnis noch geltend ge-
macht werden kann, wenn die Pfändung ein Jahr nach
dem Ende eines solchen Verhältnisses erfolgt ist. Während
des Laufes dieser Frist ist es sehr wohl möglich, für For-
derungen aus einem Verhältnis der erwähnten Art gegen
den Schuldner die gewöhnliche Betreibung durch Zu-
stellung eines Zahlungsbefehls einzuleiten und durch
Pfändung fortzusetzen. Sodann ist zur Anschlusserklä-
rung der Kinder, der Mündel des Schuldners und der-
jenigen, deren Beistand er ist, auch die Vormundschafts-
behörde befugt, die für deren Forderungen aus dem elter-
lichen oder vormundschaftlichen Verhältnis jederzeit
(ZGB Art. 297, 392 Ziff. 2, 3, Art. 445 ff.) eine gewöhnliche
Betreibung anheben oder veranlassen kann. Der Umstand,
dass die Rekurrentinnen nicht gehindert waren, gegen
den Rekursbeklagten die selbständige Betreibung durch-
zuführen, steht daher ganz offensichtlich ihrem Recht
auf Anschlusspfändung nicht im Wege.
Es ist richtig, dass im SChrifttUl~ und in der Praxis
des Bundesgerichtes als Grund des Privilegs der Anschluss-
pfändung angeführt worden ist die Unmöglichkeit, wäh-
rend des Bestandes des in Frage stehenden persönlichen
Verhältnisses für die Forderungen die selbständige Schuld-
betreibung durchzuführen (vgl. JÄGER, Komm. z. SchKG
3. Auf!. Art. 111 N. 3 b, 4 A, Ergänzungsbd. I N. 3 b,
II N. 4; BLUMENSTEIN, Schuldbetreibungsrecht S. 407;
BGE 42 III S. 382 Erw. 4; 61 III S. 87). Aber nirgends
wird gesagt, dass das der aUs8chliessliche Grund des
Privilegs bilde. Die von JÄGER vertretene Auffassung,
dass den einem geschiedenen Ehegatten des Schuldners
[
Reohtsgleichheit (Reohtaverweigerung). N0 30.
151
beim Ehescheidungsurteil zugesprochenen Alimenten- und
Entschädigungsforderungen . und den Erben seiner Ehe-
frau ein Anschlussrecht nicht zukomme (Komm. N. 4 A,
I. Ergänzungsbd. N. 3 b), kann man nicht nur mit der
Möglichkeit der selbständigen Schuldbetreibung, sondern
auch damit begründen, dass zwischen dem Schuldner
einerseits und einem von ihm geschiedenen Ehegatten
oder einem Erben der Ehefrau anderersei~ nicht ein _
eheliches -
Verhältnis besteht, wie es für das Recht
zur Anschlusspfändung notwendig ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das angefochtene
Urteil des Appellationsrichters des Kantonsgerichts St.
Gallen vom 23. Mai 1946 aufgehoben.
30. Sentenza 3 ottohre nella causa Soeleta di Banea Svizzera
contro Tielno.
Art. 40F (arbitrio). Fondazione a favore deI proprio personale
costituita da una societa. anonima. Agli effetti d'un'imposta sul
reddito netto devono essere riconosciuti come spese d'esercizio
i contributi annui fissi, versati dalIa someta alla fondazione
in virtli d'un obbligo.
.Art~ 4 BV (Willkür). Die festen jährlichen Beiträge, die eine
Aktiengesellschaft auf Grund einer Verpflichtung an eine für
ihre Angestellten errichtete Fürsorgestiftung (Pensionskasse)
leistet, stellen Betriebsunkosten dar, deren Abzug bei der ]'est-
setzung des steuerbaren Reingewinns nicht verweigert werden
darf.
Art. 4 OF (arbitraire). Les montants fixes qu'une societe anonyme
verse, chaque annee, en vertu d'une obligation, a une fondation
(caisse de retraite) constituoo en faveur de son personnel ren-
trent dans les frais d'exploitation et doivent ~tre dMuits dans
Je calcul du benefice net imposable.
Riassunto dei /atti :
.A. -
La « Cassa pensioni della Societa di Banca Sviz-
zera» e una fondazione a' sensi degli art. 80 e seg. ce
costituita, mediante atto pubblico 18 ottobre 1920, allo
scopo di assicurare ai direttori, funzionari ed impiegati
1&6
Staatsrecht.
della Soeieta di Banea Svizzera, 0 ai loro aventi dirittO,
una rendita od un capitale in easo d'invalidita, veeehiaia
o morte.
L'~rt. 4 dell'atto di fondazione fissa l'ammontare deI
capitale di dotazione della cassa e prevede inoltre quanto
segue:
11 Ausserdem beabsichtigt der Schweizerische Bankverein, sofern
die jeweiligen Generalversammlungen seiner Aktionäre die dahin-
gehenden Anträge desVerwaltungsrates genehmigen, an die
Pensionskasse jährlich freiwillige Beiträge zu leisten. »
La cassa e amministrata da un eonsiglio di fondazione,
ehe all'inizio eomprendeva otto membri e presentemente
ne eomprende dodiei, di eui quattro, oltre il presidente,
sono nominati dal consig1io di amministrazione della
Soeieta di Banea Svizzera, due dalle direzioni delle sedi
e einque dal personale.
L'art. 2 dell'atto di fondazione prevede quanto segue:
fC Der Verwaltungsrat des Schweizerischen Bankvereins wird
ein Regulativ erlassen, das die nähern Bestimmungen über die
Organisation der Stiftung, über die Verwaltung des Stiftungsver-
mögens und über die Voraussetzungen für die Renten und Kapital-
abfindungen enthält. Dieses Regulativ darf nur mit Einwilligung
des Verwaltungsrates des Schweizerischen Bankvereins unter
Wahrung des Stiftungszweckes abgeändert werden.»
Questo regolamento~e entrato iIi vigore il 30 settembre
1920 e ha subito pareeehie modifiehe, una delle quali
risale al 12/13 novembre 1935, tutte.approvate dal eon-
siglio di fondazione e dal eonsiglio di amministrazione
delIs. Soeieta di Banea Svizzera.
Il regolamento del1935, eontiene, tra le altre, le seguenti
disposizioni :
fC Art. 4: I. Die Stiftung besitzt alS Eigentum das Vermögen
der ihr durch Beschluss des Verwaltungsrates des Schweiz. Bank ..
vereins vom 20. September 1920 übergebenen PensionslmSse. das
a.m 31. Dezember 1934 den Betrag von Fr. 16,055,900.-'- erreicht
hat ..... »
11. Das Vermögen der Pensionskasse ..... soll welt@f geäufneb
werden
1. -
durch die monatlichen Beiträge des Schweiz. Ba.fi~reiml.
die vom Verwa.l.tungsrat bis auf seinen weiteren BWiöhluss
Reohts~iobheit (Reoht&~erweigerung). NI> 30.
117
auf 6 % des Gesamtbetrages der anrechenbaren Gehälter
festgesetzt worden sind;
2. -
durch Beiträge der Bank vOn: 50 % des ersten Jahresbe-
trefinisses jeder Gehaltserhöhung bis zur maximalen Höhe
des anrechenba.ren Gehaltes eines Mitgliedes, zahlbar in
drei Raten je a.m Ende der ersten drei Monate nach Inkmft-
treten der Gehaltserhöhung;
3. -
durch allfällige weitere freiwillige Beiträge des Schweiz.
Bankvereins, die von dessen jeweiligen Generalversamm-
lungen auf Antrag des Verwaltungsmtes beschlossen werden;
4. -
durch die in Art. 16 festgesetzten Beiträge der Mitglieder.
B. -
Basandosi sull'art. 12 della vigente legge tributaria
tieinese (LTT), l'Uffieio eantonale delle pubbliche eontri-
buzioni fissava in ...... Ir. il reddito imponibile della
Societa di Banea Svizzera, sueeursale di Chiasso, per l'anno
fiscale 1943.
La oontribuente inoltrava reelamo, ebiedendo 10 sliralcio
di .••... Ir. dal reddito imponibile, trattandosi d'una
somma eh'essaaveva versata al fondo della cassa pensioni
della Soeieta di Banea Svizzera in virtiI den'art. 4 TI
eifre 1 e 2 deI regolamento della fondazione; ma Ia tassa-
zione veniva oonfermata.
La Societa di Banea Svizzera inoltrava un rieorso ehe
la Commissione cantonale respingeva, oon deeisione
4 aprile 1945.
O. --.,. Tempestivamente Ia Soeieta di Banea Svizzera
ha interposto un rieorso di diritto pubblieo al Tribunale
federaIe, eoneludendo per l'annullamento di questa riso-
luzione ehe sarebbe eontraria all'art. 4 CF.
Il rieorso e stato aeoolto a stregua dei seguenti
conaiderandi
1. -Conformemente al prima capoverso dell'art. 12 LTT,
l'imposta sulreddito delle soeieta anonime eolpisce il
reddito netto, il quale, in virtiI deI seeondo capoverso dello
stesso artieolo, dev'essere «stabilito giusta le risultanze
delI 'ultimo bilaneio eompilato in base al Codice federale
delle obbligazioni e eomprende le somme ripartite fra i
soei atitolo di dividendo, quelle assegnate eome parteci-
pazione agli utili, alla Direzione, agli impiegati, al Con-
168
Staatsrecht.
siglio di Amministrazione, ai portatori di obbligazioni
per la quota di parteeipazione agli' utili, noneM le somme
portate in aumento del·eapitale, deI fondo di riserva e di
altri'fondi speeiaJi 0 destinati ad ammortamenti in Inisura
ritenutasuperiore a quanto pu?> essere eonsentito dall'uso
commerciale in relazione alla natura particolare delI 'im-
pianto ».
L'imponibilita essendo liInitata al reddito netto, ne
segne necessariamente ehe almeno le spase d'esereizio
sono dedueibili dal reddito lordo. Queste spese debbono
essere· pagate prima ehe sia leeito versare agli azionisti
un dividendo 0 agli amministratori una quota di utili,
a meno ehe siano stati eostituiti speeiali fondi di riserva
(art. 675, 677 CO). Una tassazioneoomprenderitenell'utile
imponibile anohe le Spese d'esereizio e quindi arbitraria,
poiohe trasformerebbe l'imposta sul reddito netto in
un'imposta sul reddito lordo. Ne sarebbe altrimenti so1-
tanto se la legge enumerasse partitamente le spese dedu-
eibili, in modo ohe certe spese, anohe se appaiono tali
commereialmente parlando, risultassero eseluse.
Manifestamente a torlio la ComInissione eantonale di
rioorso ravvisa neU'art. 12 ep. 2 LTT una siffatta enume-
razione aproposito dei versamentiehe in eonereto Ia.
Societa di Banea Svizzera effettua ad un fondodi previ-
denza pel suo personale. Se la seeonda parte dell 'art. 12
ep. 2 LTT, la quale ineominoia eon le parole ((e eom-
prende», enumera i fattori ehe costituiscono il reddito
netto, anehe i versamenti a fondi speeiali possono essere
soltanto quelli provenienti dall'utile netto e non presta-
zioni ad una persona giuridica diversa dalla soeieta, ehe
gravano l'esereizio indipendentemente dal suo risultato
(sentenza inedita 19 marzo 1945 su rieorso AG. J. Cottinelli
e. Grigioni).
Che soltanto quest'interpretazione sia amInissibile risulta
anehe dalla genesi deI eapoverso secondo dell'art. 12 LTT.
Mentre il tenore di questo eapoverso, giusta il. d,eereto
legislativo 29 dieembre 1926liInitava l'imponibilita all'utile
I
Rechtsgleichheit (Rechiliverweigerung). N° 30.
169
netto distribuito sotto forma di' dividendo 0 aBsegnato
eome parteoipazione agli utili, esclusi gli acpantonamenti
(aumento deI eapitale, deI fondo di riserva 0 di fundi
speciali), il tenore attuale (deereto legislativo 19 febbraio
1929) eolpisee anehe questi aooantonamenti. Non esiste
aleun indizio per ammettere ehe l'utile netto a' sensi
delI 'art. 12 ep. 2 LTT. debba eomprendere anehe delle
usoite ehe, per 1a loro natura, rappresentano spese d'eser-
oizio.
2. -
Tra i versamenti a1 fondo di previdenza pe1
personale dell'impresa (art. 673 CO) si debbono fare delle
distinzioni.
Quali spese d'esercizio s'intendono soltanto useite
eflettive e in eonnessione eon gli affari dell'azienda durante
l'anno commereiale e non.anehe gJi aceantonamenti operati
in vista d'usoite future. Non e quindi una spesa d'eser-
eizio il pre1evamento . semplieemente eontabile di certe
somme destinate ad un fondo di previdenza deI personale
ehe sara. oostituito piu tardi sotto forma d'una fondazione.
Infatti, fino a tanto ehe di queste somme restaproprie-
taria 1a soeieta, non si e in presenza d'una spesa ehe
presuppone necessanamente il 101'0 trasferimento ad un
terzo. A giustifieare. l'inelusione di un siffatto preleva-
mento nell'utile netto, non oeeorre quindi uno speeiale
disposto, seeondo eui, affinehe non sia imponibile, il fondo
di previdenza .a favore deI personale dev'essere UIia
persona giuridicamente indipendente. UIi disposto spe-
eiaJe sarebbe piuttosto neeessario per eseludere l'impo-
nibilita. d'un siffatto prelevamento.
Non hanno inoltre il earattere di spese le elargizioni
volontarie a. fondazioni in favore deI personale. Infatti,
siecome la soeieta. si riserva di deeidere liberamente se
fare 0 no le elargizioni, si riserva quindi di subordinarle
all'andamento degli affari. Anehe se il versamento delle
elargizioni e stato effettuato prima della ehiusura dei
conti annuali, si pu?> ritenere eh'esso sia stato. deciso in
previsione d 'un reddito netto ehe 10 permetta e -cünsi-
160
Staatsrecht.
derarlo pertanto come· un impiego anticipato dell'utile
netto.
Siccome fanno parte 'delle spese dell'anno commerciale
soltanto uscite che stiano in relazione con l'attivita. lucra-
tiva sV9lta nel corso di esso, possono essere escluse dalla
deduzione elargizioni che la societa. anonima ha assunto
di fare all'atto della costituzione d'nna cassa pensioni
giuridicamente asestante per fornirle i1 capitale di coper-
tura dei riscQi d'assicurazione gia. allora esistenti.
E irrilevante che i1 versamento sia fatto in una sola
volta. 0 in piit rate annuali(sentenze inedite pronunciate
dal Tribunale federale i1 24 settembre 1921, su ricorso
Hernische Kraftwerke,eonsid. 1; i1 18 settembre 1925, su
ricorso Schweizerisehe Volksbank, consid. 1; i1 9 novembre
1934, su ricorso Wengern-Alp-Bahngesellschaft, consid. 1).
La situazione e diversa per quanto concerne i eontributi
annui (premi) che la societ8. si e obbligata aversare ad
una siffatta cassa e ehe sono espressi in frazioni deI salario
eorrisposto a1 personale oceupalio durante l'anno commer-
eWe. Questi eontributi non soltanto gravano l'esercizio.
dell'anno in questione, poiche sono dovuti a causa. dell'at-
tivita. commereiale svolta nel eorso di esso(impiego· di
un determinato personale), indipendentemente dall'an-
damento degli affari. Anche dal Iato oggettivo, essi stanno
in reiazione con l'attivita. lucrativa svolta nell'anno deI
loro versamento, rappresentando una. rimunerazione (ehe
viene ad aggiungersi al sa.la.rio vero e proprio) dei lavoro
prestato dal personale nell'anno in questione. E irri1e-
vante ehe la societO. anonima potrebbe esercitare la pro-
pria attivita. Iucrativa anche senza una siffatta. istituzione
di beneficenza. Fino a tanto ehe le somme versate al
personale per rimunerarlo deI suo lavoro non hanno i1
carattere d'una partecipazione agliutili, non si pub
imporre i1 datore di Iavoro, che paga largamente i suoi
dipendenti, sul maggior utile che conseguirebbe accon-
tentandosi d'unSi mano d'operameno costosa.
3. -
I contributi annuali previsti dall'art. 411 cifre 1 e 2
Reohtsg1eiohheit (Reohtsverweigerung). N0 30.
161
deI regolamento della cassa pension i della Societ8. di Banca
Svizzera in vigore dal 1935 sono dovuti in forza di un
obbligo. La risoluzione impugnata, affermando che si
tratta di contributi volontari, si mette in urto cogli atti
e cadß nell'arbitrio.,
L'art. 4 cp. 2 dell'atto di fondazione eretto nel 1920
prevede bensl soltanto i1 versamento di contributi volon-
tari, su deliberazione dell'assemblea generale della Societa.
di Banca Svizzera; non costituiva perb un ostacolo per
la banca di assumere piit tardi l'obbligo di fare deter-
minate prestazioni indipendentemente dall'andamento
degli a:ffari. A quest'uopo non era necessario uno speciale
atto contrattuale : siccome la fondazione era stata eretta
validamente, i1 suddelito obbligo poteva essere assunto
anche senza osservare una forma. speciale, semplicemente
mediante 10 scambio di dichiarazioni. Questo scambio
dev'essere ravvisato in una modifica dei regolamento
della cassa pensioni ehe i1 consiglio di fondazione ha.
decisa nel 1935, previa intesa con Ia Societa. di Banca
Svizzera.
L'impugnata risoluzione nega all'art. 4 TI cifra 1 deI
regolamento la portata di un obbligo giuridico non tanto
per i motivi teste esposti e confutati, quanto piuttosto
pe! fatto che, in virtit degli art. 33 e 3 dei regolamento.
la Societa. di Banca Svizzera ha una posizione cosl domi-
nante ehe potrebbe ottenere a suo piacimento la modifica
della composizione deI eonsiglio di fondazione e liberarsi
quindl in ogni tempo dal suo asserto obbligo di versa.re
contributi alla cassa. Ha neppure quest'argomento regge.
Infatti, anche i direttori della. Societa. di Banea Svizzera
assicurati alla. cassa pensioni sono nominati membri deI
consiglio di fondazione riella qualita. di assicurati e non
di rappresentanti della. banca. Gli assieurati e non Ja
Societa. di Banca Svizzera hanno quindi la maggioranza.
dei Consiglio di fondazione.
La. Societ8. di Banca Svizzera avrebbe potuto assicura.re
i1 proprio personale in caso d'invalidita. e di decesso.
11
AB 72 I -
1848
16!
Staatsrecht.
ooncludendo oon una compagnia un assicurazione oollet-
tiva. I premi pagati per una siffatta assicurazione entre-
rebbero indubbiamente'nelle spese d'esercizio deli 'anno in
questione e potrebbero quindi essere dedotte dall'ammon-
tare imponibile, come in generale tutte le spese oo:rrenti
per l'assicurazione deI personale. Non pub pero esseme
altrimenti, quando, come in ooncreto, il datore di lavoro
ha affidato l'incarico di pagare le prestazioni d'assicura-
zione ad un ente specialmente creato a tale scopo (fonda-
zione). Un'interpretazione della legge che conduca senza
necessita a rlsultati cosl inammissibili e arbitraria.
Sta bene che, anche in assenza di una speciale dispo-
aizione di legge, non pub essere impedito alle autorita
fiscali di far dipendere la dedueibilita dei suddetti versa.-
menti dal requisito che I~ fondazion~ abbia, non soltanto
giuridieamente, ma anche di fatto, un'esistenza indipen-
dente e una destinazione assieurata in modo da eseludere
piu tardi ogni uso contrario. La sola possibilita di abusi
a questo proposito non basta tuttavia per negare a contri-
buti, eome quelli versati in concreto dalla datrice di
lavoro alla fondazione, la qualita di spese d'esercizio. In
ooncreto gli statuti della fondazione non lasciano &dito
al timore ehe il suo patrimonio ritorni alla soeieta e quindi
non serva piu a scopo di previdenza deI personale.
Conformemente a quanto ritiene la Commissione can-
tonal~ di ricorso, l'amminislirazione della cassa pensioni
della Societa di Banca Svizzera e paritetica' per la oonsi-
derazione piu sopra esposta. Dall'art. 2 dell'atto di fonda-
zione nc;m risulta che la Societa di Banea Svizzera abbia
il diritto di procedere unilateralmente ad una modifica
dello seopo della fondazione; l'art. 2 prescrive invece 'che
il regolamento pub essere modificato soltanto salvaguar-
dando 10 scopo della fondazione. D'altra parte, e mani-'
festamente erroneo pretendere ehe il oonsigJio d'ammini-
strazione della banca potrebbe disporre a suo libito, in
oaso di scioglimento della fondazione, d'una parte deI
patrimonio. Infatti, giusta l'art. 6 dell'atto di fondazione,
Rechtsgleiohheit (Rechtsverweigerung). N° 30.
163
quanto rimane dopo tacitazione delle pretese di tutti gli
assieurati dev'essere utiJizzato a favore dei beneficiari
della fondazione 0 per un altro scopo analoga a quello
della fondazione.
4. -
Cosl stando le cose, non si puo eertamente negare
alle elargizioni fatte dalla Soeieta di Banea Svizzera per
la cassa pensioni deI suo personale il carattere di spese
p'esercizio, eontrariamente a quanto asserisee 130 Commis-
sione eantonale nella risposta al rioorso, senza pero indi-
carne i motivi.
Le leggi fiscali di altri cantoni, alle quali l'impugnato
giudizio rimanda, non suffragano le eonclusioni ehe ne
troo la Commissione eantonale di rioorso : siecome queste
leggi esonera;no senz'altro dall'imposta sul reddito le
elargizioni versate a fondi di beneficenza a se stanti e con
stabile destinazione (senza distinguere quindi se le eIar-
gizioni siano state fatte volontariamente 0 in virtu di un
obbligo giuridieo, per creare il capitale di copertura deJ-
ratto di eostituzione deI fondo 0 quali premi per l'anno in
questione), non se ne pub eoneludere che senza un disposto
speciale non si sarebbe potuto ehiedere in questi eantoni
la deduzione dei versamenti ad una cassa pension i deI
personali in un caso come il presente.
Lo stesso dicasi dell'imposta federale per la difesa
nazionale (DCF 9 dieembre 1940), cui accenna la. sentenza
19 marzo 1945 su ricorso AG. J. Cottinelli. Secondo
l'art. 49 cp. 1 lett. b diquesto deareto, per stabilire il
redditO netto imponibile, si aggiungono al saldo deI conto
dei profitti e delle perdite tutti i prelevamenti fatti prima
deI ealcolo di queste saldo ehe non servono a sopperire
alle spese generali oonsentite dall'uso commerciale, come
ad esemp'lo, le elargizioni volontarie ai terzi, sotto riserva
tuttavia dell'art. 49 cp. 2; seoondo cm possono essere
dedotti dall'utile netto i versamenti a soopo di beneficenza
in favore deI personale dell'impresa, purche la loro des ti-
nazione sia assicurata in modo da rendere impossibile
qualsiasi uso eontrario. Non se ne puo dunque ooneludere
164
Staatsrecht.
ehe siffatti versamenti,: ove esista un obbligo giuridico di
effettuarli e in quanto rigua.rdino l'attivita luerativa
dell'anno in questione, non potrebbero essere esclusi
dall"utile netto gia in virtu deI summenzionato capo-
verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso eommerciale.
Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra accorda
la deduzione deJle elargizioni ai fondi di previdenza a
favore deI personale soltanto fino ad una certa percen-
tuale deI salario 0 dello stipendio percepito, il motivo sta
nelle particolari neeessita della difesa nazionale, alle quali
sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.
5. -
In sede di risposta al gravame-di diritto pubblico
la Commissione cantonale di rieorso ha prodotto una
risoluzione 26 ottobre 1923, eon la quale il Consiglio di
Stato deI Cantone Ticino (allora autorita. di ricorso in
materia fiscale) non ammise ehe la Societa di Banca
Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di
250 000 f~. ch'essa aveva fatta nell'esercizio 1921 alla
cassa pensioni deI suo personale.
Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente
giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento
unico volontario medianteprelievo sul1'utile netto conta-
bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda-
zione e il regolamento allora in vigore.
6.- Nel suo rieorso di diritto pubblieo la Soeieta. di
Banca Svizzera si lagna soltanto di. una violazione del-
l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei
precedenti eonsiderandi ad indagare se l'impugnata tassa-
zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo.
Ma la tassazione in diseorso viola aUres! l'art. 46 ep. 2 CF.
Anehe se non fosse dedueibile in virtu della LTT, l'ammon ..
tare di •.•... fr., ehe la Soeieta di Banea Svizzera ha
versato nel 1943 8.1 fondo della cassa pensioni deI suo
personale, non potrebbe essere aggiunto. come ha fatto
il fiseoticinese, alla somma imponibile dal Cantone Tieino
quale sua quota dell'utile eontabile totale della soeieta.
Nell'ipotesi suddetta il fisco tieinese avrebbe invece
Stimmrecht, kantonale Wahlim und Abstimmungen. N0 31.
165
dovuto calcolare il reddito totale della soeieta eome se
essa fosse soggetta, nel suo insieme, alla sovranita fiscale
deI Cantone Ticino (comprendendo quindi in quest'utile
anehe la somma di II 277 fr.) e colpire l'ammontare cosl
ottenuto soltanto nella misura della percentuale ehe spetta
al Cantone Ticino giusta il· rapporto tra l'utile eontabile
della succursale di Chiasso e l'utile contabile totale della
societa. (cfr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946
su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2,
lett. a).
Vgl..Nr. 31. -
Voir n° 31.
II .. HM,'T})ELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. Nr. 34. -
Voir n° 34.
II!. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN
UND ABST~GEN
DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS
CANTONALES
31. Extrait de l'arr~t de la Chambre de droit publlc du 28 sep-
tembre 1948 dans la cause Audeoud c. Beceveur de I'Etat du
disulet de Vevey.
V oteobligatoire in8tittd par un canton sn mati6re /Mbale.
Le droit de vote impliquede sa nature l'obligation da voter, et
1a. viola.tion de cetta obligation peut ~tre frappee d'une sanction.
CompatibiliM aV60 las art. 43 et 4 CF.