opencaselaw.ch

72_I_155

BGE 72 I 155

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 durch die monatlichen Beiträge des Schweiz. Ba.fi~reiml. die vom Verwa.l.tungsrat bis auf seinen weiteren BWiöhluss Reohts~iobheit (Reoht&~erweigerung). NI> 30. 117 auf 6 % des Gesamtbetrages der anrechenbaren Gehälter festgesetzt worden sind;

E. 2 durch Beiträge der Bank vOn: 50 % des ersten Jahresbe- trefinisses jeder Gehaltserhöhung bis zur maximalen Höhe des anrechenba.ren Gehaltes eines Mitgliedes, zahlbar in drei Raten je a.m Ende der ersten drei Monate nach Inkmft- treten der Gehaltserhöhung;

E. 3 durch allfällige weitere freiwillige Beiträge des Schweiz. Bankvereins, die von dessen jeweiligen Generalversamm- lungen auf Antrag des Verwaltungsmtes beschlossen werden;

E. 4 Cosl stando le cose, non si puo eertamente negare

alle elargizioni fatte dalla Soeieta di Banea Svizzera per

la cassa pensioni deI suo personale il carattere di spese

p'esercizio, eontrariamente a quanto asserisee 130 Commis-

sione eantonale nella risposta al rioorso, senza pero indi-

carne i motivi.

Le leggi fiscali di altri cantoni, alle quali l'impugnato

giudizio rimanda, non suffragano le eonclusioni ehe ne

troo la Commissione eantonale di rioorso : siecome queste

leggi esonera;no senz'altro dall'imposta sul reddito le

elargizioni versate a fondi di beneficenza a se stanti e con

stabile destinazione (senza distinguere quindi se le eIar-

gizioni siano state fatte volontariamente 0 in virtu di un

obbligo giuridieo, per creare il capitale di copertura deJ-

ratto di eostituzione deI fondo 0 quali premi per l'anno in

questione), non se ne pub eoneludere che senza un disposto

speciale non si sarebbe potuto ehiedere in questi eantoni

la deduzione dei versamenti ad una cassa pension i deI

personali in un caso come il presente.

Lo stesso dicasi dell'imposta federale per la difesa

nazionale (DCF 9 dieembre 1940), cui accenna la. sentenza

19 marzo 1945 su ricorso AG. J. Cottinelli. Secondo

l'art. 49 cp. 1 lett. b diquesto deareto, per stabilire il

redditO netto imponibile, si aggiungono al saldo deI conto

dei profitti e delle perdite tutti i prelevamenti fatti prima

deI ealcolo di queste saldo ehe non servono a sopperire

alle spese generali oonsentite dall'uso commerciale, come

ad esemp'lo, le elargizioni volontarie ai terzi, sotto riserva

tuttavia dell'art. 49 cp. 2; seoondo cm possono essere

dedotti dall'utile netto i versamenti a soopo di beneficenza

in favore deI personale dell'impresa, purche la loro des ti-

nazione sia assicurata in modo da rendere impossibile

qualsiasi uso eontrario. Non se ne puo dunque ooneludere

164

Staatsrecht.

ehe siffatti versamenti,: ove esista un obbligo giuridico di

effettuarli e in quanto rigua.rdino l'attivita luerativa

dell'anno in questione, non potrebbero essere esclusi

dall"utile netto gia in virtu deI summenzionato capo-

verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso eommerciale.

Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra accorda

la deduzione deJle elargizioni ai fondi di previdenza a

favore deI personale soltanto fino ad una certa percen-

tuale deI salario 0 dello stipendio percepito, il motivo sta

nelle particolari neeessita della difesa nazionale, alle quali

sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.

E. 5 In sede di risposta al gravame-di diritto pubblico la Commissione cantonale di rieorso ha prodotto una risoluzione 26 ottobre 1923, eon la quale il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino (allora autorita. di ricorso in materia fiscale) non ammise ehe la Societa di Banca Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di 250 000 f~. ch'essa aveva fatta nell'esercizio 1921 alla cassa pensioni deI suo personale. Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento unico volontario medianteprelievo sul1'utile netto conta- bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda- zione e il regolamento allora in vigore.

E. 6 Nel suo rieorso di diritto pubblieo la Soeieta. di

Banca Svizzera si lagna soltanto di. una violazione del-

l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei

precedenti eonsiderandi ad indagare se l'impugnata tassa-

zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo.

Ma la tassazione in diseorso viola aUres! l'art. 46 ep. 2 CF.

Anehe se non fosse dedueibile in virtu della LTT, l'ammon ..

tare di •.•... fr., ehe la Soeieta di Banea Svizzera ha

versato nel 1943 8.1 fondo della cassa pensioni deI suo

personale, non potrebbe essere aggiunto. come ha fatto

il fiseoticinese, alla somma imponibile dal Cantone Tieino

quale sua quota dell'utile eontabile totale della soeieta.

Nell'ipotesi suddetta il fisco tieinese avrebbe invece

Stimmrecht, kantonale Wahlim und Abstimmungen. N0 31.

165

dovuto calcolare il reddito totale della soeieta eome se

essa fosse soggetta, nel suo insieme, alla sovranita fiscale

deI Cantone Ticino (comprendendo quindi in quest'utile

anehe la somma di II 277 fr.) e colpire l'ammontare cosl

ottenuto soltanto nella misura della percentuale ehe spetta

al Cantone Ticino giusta il· rapporto tra l'utile eontabile

della succursale di Chiasso e l'utile contabile totale della

societa. (cfr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946

su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2,

lett. a).

Vgl..Nr. 31. -

Voir n° 31.

II .. HM,'T})ELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Vgl. Nr. 34. -

Voir n° 34.

II!. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN

UND ABST~GEN

DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS

CANTONALES

31. Extrait de l'arr~t de la Chambre de droit publlc du 28 sep-

tembre 1948 dans la cause Audeoud c. Beceveur de I'Etat du

disulet de Vevey.

V oteobligatoire in8tittd par un canton sn mati6re /Mbale.

Le droit de vote impliquede sa nature l'obligation da voter, et

1a. viola.tion de cetta obligation peut ~tre frappee d'une sanction.

CompatibiliM aV60 las art. 43 et 4 CF.

Dispositiv
  1. Sentenza 3 ottohre nella causa Soeleta di Banea Svizzera contro Tielno. Art. 40F (arbitrio). Fondazione a favore deI proprio personale costituita da una societa. anonima. Agli effetti d'un'imposta sul reddito netto devono essere riconosciuti come spese d'esercizio i contributi annui fissi, versati dalIa someta alla fondazione in virtli d'un obbligo. .Art~ 4 BV (Willkür). Die festen jährlichen Beiträge, die eine Aktiengesellschaft auf Grund einer Verpflichtung an eine für ihre Angestellten errichtete Fürsorgestiftung (Pensionskasse) leistet, stellen Betriebsunkosten dar, deren Abzug bei der ]'est- setzung des steuerbaren Reingewinns nicht verweigert werden darf. Art. 4 OF (arbitraire). Les montants fixes qu'une societe anonyme verse, chaque annee, en vertu d'une obligation, a une fondation (caisse de retraite) constituoo en faveur de son personnel ren- trent dans les frais d'exploitation et doivent ~tre dMuits dans Je calcul du benefice net imposable. Riassunto dei /atti : .A. - La « Cassa pensioni della Societa di Banca Sviz- zera» e una fondazione a' sensi degli art. 80 e seg. ce costituita, mediante atto pubblico 18 ottobre 1920, allo scopo di assicurare ai direttori, funzionari ed impiegati 1&6 Staatsrecht. della Soeieta di Banea Svizzera, 0 ai loro aventi dirittO, una rendita od un capitale in easo d'invalidita, veeehiaia o morte. L'~rt. 4 dell'atto di fondazione fissa l'ammontare deI capitale di dotazione della cassa e prevede inoltre quanto segue: 11 Ausserdem beabsichtigt der Schweizerische Bankverein, sofern die jeweiligen Generalversammlungen seiner Aktionäre die dahin- gehenden Anträge desVerwaltungsrates genehmigen, an die Pensionskasse jährlich freiwillige Beiträge zu leisten. » La cassa e amministrata da un eonsiglio di fondazione, ehe all'inizio eomprendeva otto membri e presentemente ne eomprende dodiei, di eui quattro, oltre il presidente, sono nominati dal consig1io di amministrazione della Soeieta di Banea Svizzera, due dalle direzioni delle sedi e einque dal personale. L'art. 2 dell'atto di fondazione prevede quanto segue: fC Der Verwaltungsrat des Schweizerischen Bankvereins wird ein Regulativ erlassen, das die nähern Bestimmungen über die Organisation der Stiftung, über die Verwaltung des Stiftungsver- mögens und über die Voraussetzungen für die Renten und Kapital- abfindungen enthält. Dieses Regulativ darf nur mit Einwilligung des Verwaltungsrates des Schweizerischen Bankvereins unter Wahrung des Stiftungszweckes abgeändert werden.» Questo regolamento~e entrato iIi vigore il 30 settembre 1920 e ha subito pareeehie modifiehe, una delle quali risale al 12/13 novembre 1935, tutte.approvate dal eon- siglio di fondazione e dal eonsiglio di amministrazione delIs. Soeieta di Banea Svizzera. Il regolamento del1935, eontiene, tra le altre, le seguenti disposizioni : fC Art. 4: I. Die Stiftung besitzt alS Eigentum das Vermögen der ihr durch Beschluss des Verwaltungsrates des Schweiz. Bank .. vereins vom 20. September 1920 übergebenen PensionslmSse. das a.m 31. Dezember 1934 den Betrag von Fr. 16,055,900.-'- erreicht hat ..... »
  2. Das Vermögen der Pensionskasse ..... soll welt@f geäufneb werden
  3. - durch die monatlichen Beiträge des Schweiz. Ba.fi~reiml. die vom Verwa.l.tungsrat bis auf seinen weiteren BWiöhluss Reohts~iobheit (Reoht&~erweigerung). NI> 30. 117 auf 6 % des Gesamtbetrages der anrechenbaren Gehälter festgesetzt worden sind;
  4. - durch Beiträge der Bank vOn: 50 % des ersten Jahresbe- trefinisses jeder Gehaltserhöhung bis zur maximalen Höhe des anrechenba.ren Gehaltes eines Mitgliedes, zahlbar in drei Raten je a.m Ende der ersten drei Monate nach Inkmft- treten der Gehaltserhöhung;
  5. - durch allfällige weitere freiwillige Beiträge des Schweiz. Bankvereins, die von dessen jeweiligen Generalversamm- lungen auf Antrag des Verwaltungsmtes beschlossen werden ;
  6. - durch die in Art. 16 festgesetzten Beiträge der Mitglieder. B. - Basandosi sull'art. 12 della vigente legge tributaria tieinese (LTT), l'Uffieio eantonale delle pubbliche eontri- buzioni fissava in ...... Ir. il reddito imponibile della Societa di Banea Svizzera, sueeursale di Chiasso, per l'anno fiscale 1943. La oontribuente inoltrava reelamo, ebiedendo 10 sliralcio di .••... Ir. dal reddito imponibile, trattandosi d'una somma eh'essaaveva versata al fondo della cassa pensioni della Soeieta di Banea Svizzera in virtiI den'art. 4 TI eifre 1 e 2 deI regolamento della fondazione ; ma Ia tassa- zione veniva oonfermata. La Societa di Banea Svizzera inoltrava un rieorso ehe la Commissione cantonale respingeva, oon deeisione 4 aprile 1945. O. --.,. Tempestivamente Ia Soeieta di Banea Svizzera ha interposto un rieorso di diritto pubblieo al Tribunale federaIe, eoneludendo per l'annullamento di questa riso- luzione ehe sarebbe eontraria all'art. 4 CF. Il rieorso e stato aeoolto a stregua dei seguenti conaiderandi
  7. -Conformemente al prima capoverso dell'art. 12 LTT, l'imposta sulreddito delle soeieta anonime eolpisce il reddito netto, il quale, in virtiI deI seeondo capoverso dello stesso artieolo, dev'essere «stabilito giusta le risultanze delI 'ultimo bilaneio eompilato in base al Codice federale delle obbligazioni e eomprende le somme ripartite fra i soei atitolo di dividendo, quelle assegnate eome parteci- pazione agli utili, alla Direzione, agli impiegati, al Con- 168 Staatsrecht. siglio di Amministrazione, ai portatori di obbligazioni per la quota di parteeipazione agli' utili, noneM le somme portate in aumento del·eapitale, deI fondo di riserva e di altri'fondi speeiaJi 0 destinati ad ammortamenti in Inisura ritenutasuperiore a quanto pu?> essere eonsentito dall'uso commerciale in relazione alla natura particolare delI 'im- pianto ». L'imponibilita essendo liInitata al reddito netto, ne segne necessariamente ehe almeno le spase d'esereizio sono dedueibili dal reddito lordo. Queste spese debbono essere· pagate prima ehe sia leeito versare agli azionisti un dividendo 0 agli amministratori una quota di utili, a meno ehe siano stati eostituiti speeiali fondi di riserva (art. 675, 677 CO). Una tassazioneoomprenderitenell'utile imponibile anohe le Spese d'esereizio e quindi arbitraria, poiohe trasformerebbe l'imposta sul reddito netto in un'imposta sul reddito lordo. Ne sarebbe altrimenti so1- tanto se la legge enumerasse partitamente le spese dedu- eibili, in modo ohe certe spese, anohe se appaiono tali commereialmente parlando, risultassero eseluse. Manifestamente a torlio la ComInissione eantonale di rioorso ravvisa neU'art. 12 ep. 2 LTT una siffatta enume- razione aproposito dei versamentiehe in eonereto Ia. Societa di Banea Svizzera effettua ad un fondodi previ- denza pel suo personale. Se la seeonda parte dell 'art. 12 ep. 2 LTT, la quale ineominoia eon le parole (( e eom- prende», enumera i fattori ehe costituiscono il reddito netto, anehe i versamenti a fondi speeiali possono essere soltanto quelli provenienti dall'utile netto e non presta- zioni ad una persona giuridica diversa dalla soeieta, ehe gravano l'esereizio indipendentemente dal suo risultato (sentenza inedita 19 marzo 1945 su rieorso AG. J. Cottinelli e. Grigioni). Che soltanto quest'interpretazione sia amInissibile risulta anehe dalla genesi deI eapoverso secondo dell'art. 12 LTT. Mentre il tenore di questo eapoverso, giusta il. d,eereto legislativo 29 dieembre 1926liInitava l'imponibilita all'utile I Rechtsgleichheit (Rechiliverweigerung). N° 30. 169 netto distribuito sotto forma di' dividendo 0 aBsegnato eome parteoipazione agli utili, esclusi gli acpantonamenti (aumento deI eapitale, deI fondo di riserva 0 di fundi speciali), il tenore attuale (deereto legislativo 19 febbraio 1929) eolpisee anehe questi aooantonamenti. Non esiste aleun indizio per ammettere ehe l'utile netto a' sensi delI 'art. 12 ep. 2 LTT. debba eomprendere anehe delle usoite ehe, per 1a loro natura, rappresentano spese d'eser- oizio.
  8. - Tra i versamenti a1 fondo di previdenza pe1 personale dell'impresa (art. 673 CO) si debbono fare delle distinzioni. Quali spese d'esercizio s'intendono soltanto useite eflettive e in eonnessione eon gli affari dell'azienda durante l'anno commereiale e non.anehe gJi aceantonamenti operati in vista d'usoite future. Non e quindi una spesa d'eser- eizio il pre1evamento . semplieemente eontabile di certe somme destinate ad un fondo di previdenza deI personale ehe sara. oostituito piu tardi sotto forma d'una fondazione. Infatti, fino a tanto ehe di queste somme restaproprie- taria 1a soeieta, non si e in presenza d'una spesa ehe presuppone necessanamente il 101'0 trasferimento ad un terzo. A giustifieare. l'inelusione di un siffatto preleva- mento nell'utile netto, non oeeorre quindi uno speeiale disposto, seeondo eui, affinehe non sia imponibile, il fondo di previdenza .a favore deI personale dev'essere UIia persona giuridicamente indipendente. UIi disposto spe- eiaJe sarebbe piuttosto neeessario per eseludere l'impo- nibilita. d'un siffatto prelevamento. Non hanno inoltre il earattere di spese le elargizioni volontarie a. fondazioni in favore deI personale. Infatti, siecome la soeieta. si riserva di deeidere liberamente se fare 0 no le elargizioni, si riserva quindi di subordinarle all'andamento degli affari. Anehe se il versamento delle elargizioni e stato effettuato prima della ehiusura dei conti annuali, si pu?> ritenere eh'esso sia stato. deciso in previsione d 'un reddito netto ehe 10 permetta e -cünsi- 160 Staatsrecht. derarlo pertanto come· un impiego anticipato dell'utile netto. Siccome fanno parte 'delle spese dell'anno commerciale soltanto uscite che stiano in relazione con l'attivita. lucra- tiva sV9lta nel corso di esso, possono essere escluse dalla deduzione elargizioni che la societa. anonima ha assunto di fare all'atto della costituzione d'nna cassa pensioni giuridicamente asestante per fornirle i1 capitale di coper- tura dei riscQi d'assicurazione gia. allora esistenti. E irrilevante che i1 versamento sia fatto in una sola volta. 0 in piit rate annuali(sentenze inedite pronunciate dal Tribunale federale i1 24 settembre 1921, su ricorso Hernische Kraftwerke,eonsid. 1; i1 18 settembre 1925, su ricorso Schweizerisehe Volksbank, consid. 1; i1 9 novembre 1934, su ricorso Wengern-Alp-Bahngesellschaft, consid. 1). La situazione e diversa per quanto concerne i eontributi annui (premi) che la societ8. si e obbligata aversare ad una siffatta cassa e ehe sono espressi in frazioni deI salario eorrisposto a1 personale oceupalio durante l'anno commer- eWe. Questi eontributi non soltanto gravano l'esercizio. dell'anno in questione, poiche sono dovuti a causa. dell'at- tivita. commereiale svolta nel eorso di esso(impiego· di un determinato personale), indipendentemente dall'an- damento degli affari. Anche dal Iato oggettivo, essi stanno in reiazione con l'attivita. lucrativa svolta nell'anno deI loro versamento, rappresentando una. rimunerazione (ehe viene ad aggiungersi al sa.la.rio vero e proprio ) dei lavoro prestato dal personale nell'anno in questione. E irri1e- vante ehe la societO. anonima potrebbe esercitare la pro- pria attivita. Iucrativa anche senza una siffatta. istituzione di beneficenza. Fino a tanto ehe le somme versate al personale per rimunerarlo deI suo lavoro non hanno i1 carattere d'una partecipazione agliutili, non si pub imporre i1 datore di Iavoro, che paga largamente i suoi dipendenti, sul maggior utile che conseguirebbe accon- tentandosi d'unSi mano d'operameno costosa.
  9. - I contributi annuali previsti dall'art. 411 cifre 1 e 2 Reohtsg1eiohheit (Reohtsverweigerung). N0 30. 161 deI regolamento della cassa pension i della Societ8. di Banca Svizzera in vigore dal 1935 sono dovuti in forza di un obbligo. La risoluzione impugnata, affermando che si tratta di contributi volontari, si mette in urto cogli atti e cadß nell'arbitrio., L'art. 4 cp. 2 dell'atto di fondazione eretto nel 1920 prevede bensl soltanto i1 versamento di contributi volon- tari, su deliberazione dell'assemblea generale della Societa. di Banca Svizzera; non costituiva perb un ostacolo per la banca di assumere piit tardi l'obbligo di fare deter- minate prestazioni indipendentemente dall'andamento degli a:ffari. A quest'uopo non era necessario uno speciale atto contrattuale : siccome la fondazione era stata eretta validamente, i1 suddelito obbligo poteva essere assunto anche senza osservare una forma. speciale, semplicemente mediante 10 scambio di dichiarazioni. Questo scambio dev'essere ravvisato in una modifica dei regolamento della cassa pensioni ehe i1 consiglio di fondazione ha. decisa nel 1935, previa intesa con Ia Societa. di Banca Svizzera. L'impugnata risoluzione nega all'art. 4 TI cifra 1 deI regolamento la portata di un obbligo giuridico non tanto per i motivi teste esposti e confutati, quanto piuttosto pe! fatto che, in virtit degli art. 33 e 3 dei regolamento. la Societa. di Banca Svizzera ha una posizione cosl domi- nante ehe potrebbe ottenere a suo piacimento la modifica della composizione deI eonsiglio di fondazione e liberarsi quindl in ogni tempo dal suo asserto obbligo di versa.re contributi alla cassa. Ha neppure quest'argomento regge. Infatti, anche i direttori della. Societa. di Banea Svizzera assicurati alla. cassa pensioni sono nominati membri deI consiglio di fondazione riella qualita. di assicurati e non di rappresentanti della. banca. Gli assieurati e non Ja Societa. di Banca Svizzera hanno quindi la maggioranza. dei Consiglio di fondazione. La. Societ8. di Banca Svizzera avrebbe potuto assicura.re i1 proprio personale in caso d'invalidita. e di decesso. 11 AB 72 I - 1848 16! Staatsrecht. ooncludendo oon una compagnia un assicurazione oollet- tiva. I premi pagati per una siffatta assicurazione entre- rebbero indubbiamente'nelle spese d'esercizio deli 'anno in questione e potrebbero quindi essere dedotte dall'ammon- tare imponibile, come in generale tutte le spese oo:rrenti per l'assicurazione deI personale. Non pub pero esseme altrimenti, quando, come in ooncreto, il datore di lavoro ha affidato l'incarico di pagare le prestazioni d'assicura- zione ad un ente specialmente creato a tale scopo (fonda- zione). Un'interpretazione della legge che conduca senza necessita a rlsultati cosl inammissibili e arbitraria. Sta bene che, anche in assenza di una speciale dispo- aizione di legge, non pub essere impedito alle autorita fiscali di far dipendere la dedueibilita dei suddetti versa.- menti dal requisito che I~ fondazion~ abbia, non soltanto giuridieamente, ma anche di fatto, un'esistenza indipen- dente e una destinazione assieurata in modo da eseludere piu tardi ogni uso contrario. La sola possibilita di abusi a questo proposito non basta tuttavia per negare a contri- buti, eome quelli versati in concreto dalla datrice di lavoro alla fondazione, la qualita di spese d'esercizio. In ooncreto gli statuti della fondazione non lasciano &dito al timore ehe il suo patrimonio ritorni alla soeieta e quindi non serva piu a scopo di previdenza deI personale. Conformemente a quanto ritiene la Commissione can- tonal~ di ricorso, l'amminislirazione della cassa pensioni della Societa di Banca Svizzera e paritetica' per la oonsi- derazione piu sopra esposta. Dall'art. 2 dell'atto di fonda- zione nc;m risulta che la Societa di Banea Svizzera abbia il diritto di procedere unilateralmente ad una modifica dello seopo della fondazione ; l'art. 2 prescrive invece 'che il regolamento pub essere modificato soltanto salvaguar- dando 10 scopo della fondazione. D'altra parte, e mani-' festamente erroneo pretendere ehe il oonsigJio d'ammini- strazione della banca potrebbe disporre a suo libito, in oaso di scioglimento della fondazione, d'una parte deI patrimonio. Infatti, giusta l'art. 6 dell'atto di fondazione, Rechtsgleiohheit (Rechtsverweigerung). N° 30. 163 quanto rimane dopo tacitazione delle pretese di tutti gli assieurati dev'essere utiJizzato a favore dei beneficiari della fondazione 0 per un altro scopo analoga a quello della fondazione.
  10. - Cosl stando le cose, non si puo eertamente negare alle elargizioni fatte dalla Soeieta di Banea Svizzera per la cassa pensioni deI suo personale il carattere di spese p'esercizio, eontrariamente a quanto asserisee 130 Commis- sione eantonale nella risposta al rioorso, senza pero indi- carne i motivi. Le leggi fiscali di altri cantoni, alle quali l'impugnato giudizio rimanda, non suffragano le eonclusioni ehe ne troo la Commissione eantonale di rioorso : siecome queste leggi esonera;no senz'altro dall'imposta sul reddito le elargizioni versate a fondi di beneficenza a se stanti e con stabile destinazione (senza distinguere quindi se le eIar- gizioni siano state fatte volontariamente 0 in virtu di un obbligo giuridieo, per creare il capitale di copertura deJ- ratto di eostituzione deI fondo 0 quali premi per l'anno in questione), non se ne pub eoneludere che senza un disposto speciale non si sarebbe potuto ehiedere in questi eantoni la deduzione dei versamenti ad una cassa pension i deI personali in un caso come il presente. Lo stesso dicasi dell'imposta federale per la difesa nazionale (DCF 9 dieembre 1940), cui accenna la. sentenza 19 marzo 1945 su ricorso AG. J. Cottinelli. Secondo l'art. 49 cp. 1 lett. b diquesto deareto, per stabilire il redditO netto imponibile, si aggiungono al saldo deI conto dei profitti e delle perdite tutti i prelevamenti fatti prima deI ealcolo di queste saldo ehe non servono a sopperire alle spese generali oonsentite dall'uso commerciale, come ad esemp'lo, le elargizioni volontarie ai terzi, sotto riserva tuttavia dell'art. 49 cp. 2; seoondo cm possono essere dedotti dall'utile netto i versamenti a soopo di beneficenza in favore deI personale dell'impresa, purche la loro des ti- nazione sia assicurata in modo da rendere impossibile qualsiasi uso eontrario. Non se ne puo dunque ooneludere 164 Staatsrecht. ehe siffatti versamenti,: ove esista un obbligo giuridico di effettuarli e in quanto rigua.rdino l'attivita luerativa dell'anno in questione, non potrebbero essere esclusi dall"utile netto gia in virtu deI summenzionato capo- verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso eommerciale. Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra accorda la deduzione deJle elargizioni ai fondi di previdenza a favore deI personale soltanto fino ad una certa percen- tuale deI salario 0 dello stipendio percepito, il motivo sta nelle particolari neeessita della difesa nazionale, alle quali sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.
  11. - In sede di risposta al gravame-di diritto pubblico la Commissione cantonale di rieorso ha prodotto una risoluzione 26 ottobre 1923, eon la quale il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino (allora autorita. di ricorso in materia fiscale) non ammise ehe la Societa di Banca Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di 250 000 f~. ch'essa aveva fatta nell'esercizio 1921 alla cassa pensioni deI suo personale. Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento unico volontario medianteprelievo sul1'utile netto conta- bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda- zione e il regolamento allora in vigore. 6.- Nel suo rieorso di diritto pubblieo la Soeieta. di Banca Svizzera si lagna soltanto di. una violazione del- l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei precedenti eonsiderandi ad indagare se l'impugnata tassa- zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo. Ma la tassazione in diseorso viola aUres! l'art. 46 ep. 2 CF. Anehe se non fosse dedueibile in virtu della LTT, l'ammon .. tare di •.•... fr., ehe la Soeieta di Banea Svizzera ha versato nel 1943 8.1 fondo della cassa pensioni deI suo personale, non potrebbe essere aggiunto. come ha fatto il fiseoticinese, alla somma imponibile dal Cantone Tieino quale sua quota dell'utile eontabile totale della soeieta. Nell'ipotesi suddetta il fisco tieinese avrebbe invece Stimmrecht, kantonale Wahlim und Abstimmungen. N0 31. 165 dovuto calcolare il reddito totale della soeieta eome se essa fosse soggetta, nel suo insieme, alla sovranita fiscale deI Cantone Ticino (comprendendo quindi in quest'utile anehe la somma di II 277 fr.) e colpire l'ammontare cosl ottenuto soltanto nella misura della percentuale ehe spetta al Cantone Ticino giusta il· rapporto tra l'utile eontabile della succursale di Chiasso e l'utile contabile totale della societa. (cfr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946 su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2, lett. a). Vgl..Nr. 31. - Voir n° 31. II .. HM,'T})ELS- UND GEWERBEFREIHEIT LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 34. - Voir n° 34. II!. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN UND ABST~GEN DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES
  12. Extrait de l'arr~t de la Chambre de droit publlc du 28 sep- tembre 1948 dans la cause Audeoud c. Beceveur de I'Etat du disulet de Vevey. V oteobligatoire in8tittd par un canton sn mati6re /Mbale. Le droit de vote impliquede sa nature l'obligation da voter, et 1a. viola.tion de cetta obligation peut ~tre frappee d'une sanction. CompatibiliM aV60 las art. 43 et 4 CF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1114

Staatsrecht.

Bestimmung selbst das Gegenteil. Indem sie sagt, dass

der Gläubiger das Teilnahmerecht a'UCh ohne vorgängige

Betreibung habe, geht· sie offensichtlich davon aus, dass

eine solche Betreibung nicht schlechthin ausgeschlossen

ist (Archiv f. Schuldbetreibung und Konkurs V S. 261).

Das geht a~ch daraus hervor, dass das Recht zur AnschJuss-

pfändung für Forderungen aus dem ehelichen, elterlichen

oder vormundschaftlichen Verhältnis noch geltend ge-

macht werden kann, wenn die Pfändung ein Jahr nach

dem Ende eines solchen Verhältnisses erfolgt ist. Während

des Laufes dieser Frist ist es sehr wohl möglich, für For-

derungen aus einem Verhältnis der erwähnten Art gegen

den Schuldner die gewöhnliche Betreibung durch Zu-

stellung eines Zahlungsbefehls einzuleiten und durch

Pfändung fortzusetzen. Sodann ist zur Anschlusserklä-

rung der Kinder, der Mündel des Schuldners und der-

jenigen, deren Beistand er ist, auch die Vormundschafts-

behörde befugt, die für deren Forderungen aus dem elter-

lichen oder vormundschaftlichen Verhältnis jederzeit

(ZGB Art. 297, 392 Ziff. 2, 3, Art. 445 ff.) eine gewöhnliche

Betreibung anheben oder veranlassen kann. Der Umstand,

dass die Rekurrentinnen nicht gehindert waren, gegen

den Rekursbeklagten die selbständige Betreibung durch-

zuführen, steht daher ganz offensichtlich ihrem Recht

auf Anschlusspfändung nicht im Wege.

Es ist richtig, dass im SChrifttUl~ und in der Praxis

des Bundesgerichtes als Grund des Privilegs der Anschluss-

pfändung angeführt worden ist die Unmöglichkeit, wäh-

rend des Bestandes des in Frage stehenden persönlichen

Verhältnisses für die Forderungen die selbständige Schuld-

betreibung durchzuführen (vgl. JÄGER, Komm. z. SchKG

3. Auf!. Art. 111 N. 3 b, 4 A, Ergänzungsbd. I N. 3 b,

II N. 4; BLUMENSTEIN, Schuldbetreibungsrecht S. 407;

BGE 42 III S. 382 Erw. 4; 61 III S. 87). Aber nirgends

wird gesagt, dass das der aUs8chliessliche Grund des

Privilegs bilde. Die von JÄGER vertretene Auffassung,

dass den einem geschiedenen Ehegatten des Schuldners

[

Reohtsgleichheit (Reohtaverweigerung). N0 30.

151

beim Ehescheidungsurteil zugesprochenen Alimenten- und

Entschädigungsforderungen . und den Erben seiner Ehe-

frau ein Anschlussrecht nicht zukomme (Komm. N. 4 A,

I. Ergänzungsbd. N. 3 b), kann man nicht nur mit der

Möglichkeit der selbständigen Schuldbetreibung, sondern

auch damit begründen, dass zwischen dem Schuldner

einerseits und einem von ihm geschiedenen Ehegatten

oder einem Erben der Ehefrau anderersei~ nicht ein _

eheliches -

Verhältnis besteht, wie es für das Recht

zur Anschlusspfändung notwendig ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und das angefochtene

Urteil des Appellationsrichters des Kantonsgerichts St.

Gallen vom 23. Mai 1946 aufgehoben.

30. Sentenza 3 ottohre nella causa Soeleta di Banea Svizzera

contro Tielno.

Art. 40F (arbitrio). Fondazione a favore deI proprio personale

costituita da una societa. anonima. Agli effetti d'un'imposta sul

reddito netto devono essere riconosciuti come spese d'esercizio

i contributi annui fissi, versati dalIa someta alla fondazione

in virtli d'un obbligo.

.Art~ 4 BV (Willkür). Die festen jährlichen Beiträge, die eine

Aktiengesellschaft auf Grund einer Verpflichtung an eine für

ihre Angestellten errichtete Fürsorgestiftung (Pensionskasse)

leistet, stellen Betriebsunkosten dar, deren Abzug bei der ]'est-

setzung des steuerbaren Reingewinns nicht verweigert werden

darf.

Art. 4 OF (arbitraire). Les montants fixes qu'une societe anonyme

verse, chaque annee, en vertu d'une obligation, a une fondation

(caisse de retraite) constituoo en faveur de son personnel ren-

trent dans les frais d'exploitation et doivent ~tre dMuits dans

Je calcul du benefice net imposable.

Riassunto dei /atti :

.A. -

La « Cassa pensioni della Societa di Banca Sviz-

zera» e una fondazione a' sensi degli art. 80 e seg. ce

costituita, mediante atto pubblico 18 ottobre 1920, allo

scopo di assicurare ai direttori, funzionari ed impiegati

1&6

Staatsrecht.

della Soeieta di Banea Svizzera, 0 ai loro aventi dirittO,

una rendita od un capitale in easo d'invalidita, veeehiaia

o morte.

L'~rt. 4 dell'atto di fondazione fissa l'ammontare deI

capitale di dotazione della cassa e prevede inoltre quanto

segue:

11 Ausserdem beabsichtigt der Schweizerische Bankverein, sofern

die jeweiligen Generalversammlungen seiner Aktionäre die dahin-

gehenden Anträge desVerwaltungsrates genehmigen, an die

Pensionskasse jährlich freiwillige Beiträge zu leisten. »

La cassa e amministrata da un eonsiglio di fondazione,

ehe all'inizio eomprendeva otto membri e presentemente

ne eomprende dodiei, di eui quattro, oltre il presidente,

sono nominati dal consig1io di amministrazione della

Soeieta di Banea Svizzera, due dalle direzioni delle sedi

e einque dal personale.

L'art. 2 dell'atto di fondazione prevede quanto segue:

fC Der Verwaltungsrat des Schweizerischen Bankvereins wird

ein Regulativ erlassen, das die nähern Bestimmungen über die

Organisation der Stiftung, über die Verwaltung des Stiftungsver-

mögens und über die Voraussetzungen für die Renten und Kapital-

abfindungen enthält. Dieses Regulativ darf nur mit Einwilligung

des Verwaltungsrates des Schweizerischen Bankvereins unter

Wahrung des Stiftungszweckes abgeändert werden.»

Questo regolamento~e entrato iIi vigore il 30 settembre

1920 e ha subito pareeehie modifiehe, una delle quali

risale al 12/13 novembre 1935, tutte.approvate dal eon-

siglio di fondazione e dal eonsiglio di amministrazione

delIs. Soeieta di Banea Svizzera.

Il regolamento del1935, eontiene, tra le altre, le seguenti

disposizioni :

fC Art. 4: I. Die Stiftung besitzt alS Eigentum das Vermögen

der ihr durch Beschluss des Verwaltungsrates des Schweiz. Bank ..

vereins vom 20. September 1920 übergebenen PensionslmSse. das

a.m 31. Dezember 1934 den Betrag von Fr. 16,055,900.-'- erreicht

hat ..... »

11. Das Vermögen der Pensionskasse ..... soll welt@f geäufneb

werden

1. -

durch die monatlichen Beiträge des Schweiz. Ba.fi~reiml.

die vom Verwa.l.tungsrat bis auf seinen weiteren BWiöhluss

Reohts~iobheit (Reoht&~erweigerung). NI> 30.

117

auf 6 % des Gesamtbetrages der anrechenbaren Gehälter

festgesetzt worden sind;

2. -

durch Beiträge der Bank vOn: 50 % des ersten Jahresbe-

trefinisses jeder Gehaltserhöhung bis zur maximalen Höhe

des anrechenba.ren Gehaltes eines Mitgliedes, zahlbar in

drei Raten je a.m Ende der ersten drei Monate nach Inkmft-

treten der Gehaltserhöhung;

3. -

durch allfällige weitere freiwillige Beiträge des Schweiz.

Bankvereins, die von dessen jeweiligen Generalversamm-

lungen auf Antrag des Verwaltungsmtes beschlossen werden;

4. -

durch die in Art. 16 festgesetzten Beiträge der Mitglieder.

B. -

Basandosi sull'art. 12 della vigente legge tributaria

tieinese (LTT), l'Uffieio eantonale delle pubbliche eontri-

buzioni fissava in ...... Ir. il reddito imponibile della

Societa di Banea Svizzera, sueeursale di Chiasso, per l'anno

fiscale 1943.

La oontribuente inoltrava reelamo, ebiedendo 10 sliralcio

di .••... Ir. dal reddito imponibile, trattandosi d'una

somma eh'essaaveva versata al fondo della cassa pensioni

della Soeieta di Banea Svizzera in virtiI den'art. 4 TI

eifre 1 e 2 deI regolamento della fondazione; ma Ia tassa-

zione veniva oonfermata.

La Societa di Banea Svizzera inoltrava un rieorso ehe

la Commissione cantonale respingeva, oon deeisione

4 aprile 1945.

O. --.,. Tempestivamente Ia Soeieta di Banea Svizzera

ha interposto un rieorso di diritto pubblieo al Tribunale

federaIe, eoneludendo per l'annullamento di questa riso-

luzione ehe sarebbe eontraria all'art. 4 CF.

Il rieorso e stato aeoolto a stregua dei seguenti

conaiderandi

1. -Conformemente al prima capoverso dell'art. 12 LTT,

l'imposta sulreddito delle soeieta anonime eolpisce il

reddito netto, il quale, in virtiI deI seeondo capoverso dello

stesso artieolo, dev'essere «stabilito giusta le risultanze

delI 'ultimo bilaneio eompilato in base al Codice federale

delle obbligazioni e eomprende le somme ripartite fra i

soei atitolo di dividendo, quelle assegnate eome parteci-

pazione agli utili, alla Direzione, agli impiegati, al Con-

168

Staatsrecht.

siglio di Amministrazione, ai portatori di obbligazioni

per la quota di parteeipazione agli' utili, noneM le somme

portate in aumento del·eapitale, deI fondo di riserva e di

altri'fondi speeiaJi 0 destinati ad ammortamenti in Inisura

ritenutasuperiore a quanto pu?> essere eonsentito dall'uso

commerciale in relazione alla natura particolare delI 'im-

pianto ».

L'imponibilita essendo liInitata al reddito netto, ne

segne necessariamente ehe almeno le spase d'esereizio

sono dedueibili dal reddito lordo. Queste spese debbono

essere· pagate prima ehe sia leeito versare agli azionisti

un dividendo 0 agli amministratori una quota di utili,

a meno ehe siano stati eostituiti speeiali fondi di riserva

(art. 675, 677 CO). Una tassazioneoomprenderitenell'utile

imponibile anohe le Spese d'esereizio e quindi arbitraria,

poiohe trasformerebbe l'imposta sul reddito netto in

un'imposta sul reddito lordo. Ne sarebbe altrimenti so1-

tanto se la legge enumerasse partitamente le spese dedu-

eibili, in modo ohe certe spese, anohe se appaiono tali

commereialmente parlando, risultassero eseluse.

Manifestamente a torlio la ComInissione eantonale di

rioorso ravvisa neU'art. 12 ep. 2 LTT una siffatta enume-

razione aproposito dei versamentiehe in eonereto Ia.

Societa di Banea Svizzera effettua ad un fondodi previ-

denza pel suo personale. Se la seeonda parte dell 'art. 12

ep. 2 LTT, la quale ineominoia eon le parole ((e eom-

prende», enumera i fattori ehe costituiscono il reddito

netto, anehe i versamenti a fondi speeiali possono essere

soltanto quelli provenienti dall'utile netto e non presta-

zioni ad una persona giuridica diversa dalla soeieta, ehe

gravano l'esereizio indipendentemente dal suo risultato

(sentenza inedita 19 marzo 1945 su rieorso AG. J. Cottinelli

e. Grigioni).

Che soltanto quest'interpretazione sia amInissibile risulta

anehe dalla genesi deI eapoverso secondo dell'art. 12 LTT.

Mentre il tenore di questo eapoverso, giusta il. d,eereto

legislativo 29 dieembre 1926liInitava l'imponibilita all'utile

I

Rechtsgleichheit (Rechiliverweigerung). N° 30.

169

netto distribuito sotto forma di' dividendo 0 aBsegnato

eome parteoipazione agli utili, esclusi gli acpantonamenti

(aumento deI eapitale, deI fondo di riserva 0 di fundi

speciali), il tenore attuale (deereto legislativo 19 febbraio

1929) eolpisee anehe questi aooantonamenti. Non esiste

aleun indizio per ammettere ehe l'utile netto a' sensi

delI 'art. 12 ep. 2 LTT. debba eomprendere anehe delle

usoite ehe, per 1a loro natura, rappresentano spese d'eser-

oizio.

2. -

Tra i versamenti a1 fondo di previdenza pe1

personale dell'impresa (art. 673 CO) si debbono fare delle

distinzioni.

Quali spese d'esercizio s'intendono soltanto useite

eflettive e in eonnessione eon gli affari dell'azienda durante

l'anno commereiale e non.anehe gJi aceantonamenti operati

in vista d'usoite future. Non e quindi una spesa d'eser-

eizio il pre1evamento . semplieemente eontabile di certe

somme destinate ad un fondo di previdenza deI personale

ehe sara. oostituito piu tardi sotto forma d'una fondazione.

Infatti, fino a tanto ehe di queste somme restaproprie-

taria 1a soeieta, non si e in presenza d'una spesa ehe

presuppone necessanamente il 101'0 trasferimento ad un

terzo. A giustifieare. l'inelusione di un siffatto preleva-

mento nell'utile netto, non oeeorre quindi uno speeiale

disposto, seeondo eui, affinehe non sia imponibile, il fondo

di previdenza .a favore deI personale dev'essere UIia

persona giuridicamente indipendente. UIi disposto spe-

eiaJe sarebbe piuttosto neeessario per eseludere l'impo-

nibilita. d'un siffatto prelevamento.

Non hanno inoltre il earattere di spese le elargizioni

volontarie a. fondazioni in favore deI personale. Infatti,

siecome la soeieta. si riserva di deeidere liberamente se

fare 0 no le elargizioni, si riserva quindi di subordinarle

all'andamento degli affari. Anehe se il versamento delle

elargizioni e stato effettuato prima della ehiusura dei

conti annuali, si pu?> ritenere eh'esso sia stato. deciso in

previsione d 'un reddito netto ehe 10 permetta e -cünsi-

160

Staatsrecht.

derarlo pertanto come· un impiego anticipato dell'utile

netto.

Siccome fanno parte 'delle spese dell'anno commerciale

soltanto uscite che stiano in relazione con l'attivita. lucra-

tiva sV9lta nel corso di esso, possono essere escluse dalla

deduzione elargizioni che la societa. anonima ha assunto

di fare all'atto della costituzione d'nna cassa pensioni

giuridicamente asestante per fornirle i1 capitale di coper-

tura dei riscQi d'assicurazione gia. allora esistenti.

E irrilevante che i1 versamento sia fatto in una sola

volta. 0 in piit rate annuali(sentenze inedite pronunciate

dal Tribunale federale i1 24 settembre 1921, su ricorso

Hernische Kraftwerke,eonsid. 1; i1 18 settembre 1925, su

ricorso Schweizerisehe Volksbank, consid. 1; i1 9 novembre

1934, su ricorso Wengern-Alp-Bahngesellschaft, consid. 1).

La situazione e diversa per quanto concerne i eontributi

annui (premi) che la societ8. si e obbligata aversare ad

una siffatta cassa e ehe sono espressi in frazioni deI salario

eorrisposto a1 personale oceupalio durante l'anno commer-

eWe. Questi eontributi non soltanto gravano l'esercizio.

dell'anno in questione, poiche sono dovuti a causa. dell'at-

tivita. commereiale svolta nel eorso di esso(impiego· di

un determinato personale), indipendentemente dall'an-

damento degli affari. Anche dal Iato oggettivo, essi stanno

in reiazione con l'attivita. lucrativa svolta nell'anno deI

loro versamento, rappresentando una. rimunerazione (ehe

viene ad aggiungersi al sa.la.rio vero e proprio) dei lavoro

prestato dal personale nell'anno in questione. E irri1e-

vante ehe la societO. anonima potrebbe esercitare la pro-

pria attivita. Iucrativa anche senza una siffatta. istituzione

di beneficenza. Fino a tanto ehe le somme versate al

personale per rimunerarlo deI suo lavoro non hanno i1

carattere d'una partecipazione agliutili, non si pub

imporre i1 datore di Iavoro, che paga largamente i suoi

dipendenti, sul maggior utile che conseguirebbe accon-

tentandosi d'unSi mano d'operameno costosa.

3. -

I contributi annuali previsti dall'art. 411 cifre 1 e 2

Reohtsg1eiohheit (Reohtsverweigerung). N0 30.

161

deI regolamento della cassa pension i della Societ8. di Banca

Svizzera in vigore dal 1935 sono dovuti in forza di un

obbligo. La risoluzione impugnata, affermando che si

tratta di contributi volontari, si mette in urto cogli atti

e cadß nell'arbitrio.,

L'art. 4 cp. 2 dell'atto di fondazione eretto nel 1920

prevede bensl soltanto i1 versamento di contributi volon-

tari, su deliberazione dell'assemblea generale della Societa.

di Banca Svizzera; non costituiva perb un ostacolo per

la banca di assumere piit tardi l'obbligo di fare deter-

minate prestazioni indipendentemente dall'andamento

degli a:ffari. A quest'uopo non era necessario uno speciale

atto contrattuale : siccome la fondazione era stata eretta

validamente, i1 suddelito obbligo poteva essere assunto

anche senza osservare una forma. speciale, semplicemente

mediante 10 scambio di dichiarazioni. Questo scambio

dev'essere ravvisato in una modifica dei regolamento

della cassa pensioni ehe i1 consiglio di fondazione ha.

decisa nel 1935, previa intesa con Ia Societa. di Banca

Svizzera.

L'impugnata risoluzione nega all'art. 4 TI cifra 1 deI

regolamento la portata di un obbligo giuridico non tanto

per i motivi teste esposti e confutati, quanto piuttosto

pe! fatto che, in virtit degli art. 33 e 3 dei regolamento.

la Societa. di Banca Svizzera ha una posizione cosl domi-

nante ehe potrebbe ottenere a suo piacimento la modifica

della composizione deI eonsiglio di fondazione e liberarsi

quindl in ogni tempo dal suo asserto obbligo di versa.re

contributi alla cassa. Ha neppure quest'argomento regge.

Infatti, anche i direttori della. Societa. di Banea Svizzera

assicurati alla. cassa pensioni sono nominati membri deI

consiglio di fondazione riella qualita. di assicurati e non

di rappresentanti della. banca. Gli assieurati e non Ja

Societa. di Banca Svizzera hanno quindi la maggioranza.

dei Consiglio di fondazione.

La. Societ8. di Banca Svizzera avrebbe potuto assicura.re

i1 proprio personale in caso d'invalidita. e di decesso.

11

AB 72 I -

1848

16!

Staatsrecht.

ooncludendo oon una compagnia un assicurazione oollet-

tiva. I premi pagati per una siffatta assicurazione entre-

rebbero indubbiamente'nelle spese d'esercizio deli 'anno in

questione e potrebbero quindi essere dedotte dall'ammon-

tare imponibile, come in generale tutte le spese oo:rrenti

per l'assicurazione deI personale. Non pub pero esseme

altrimenti, quando, come in ooncreto, il datore di lavoro

ha affidato l'incarico di pagare le prestazioni d'assicura-

zione ad un ente specialmente creato a tale scopo (fonda-

zione). Un'interpretazione della legge che conduca senza

necessita a rlsultati cosl inammissibili e arbitraria.

Sta bene che, anche in assenza di una speciale dispo-

aizione di legge, non pub essere impedito alle autorita

fiscali di far dipendere la dedueibilita dei suddetti versa.-

menti dal requisito che I~ fondazion~ abbia, non soltanto

giuridieamente, ma anche di fatto, un'esistenza indipen-

dente e una destinazione assieurata in modo da eseludere

piu tardi ogni uso contrario. La sola possibilita di abusi

a questo proposito non basta tuttavia per negare a contri-

buti, eome quelli versati in concreto dalla datrice di

lavoro alla fondazione, la qualita di spese d'esercizio. In

ooncreto gli statuti della fondazione non lasciano &dito

al timore ehe il suo patrimonio ritorni alla soeieta e quindi

non serva piu a scopo di previdenza deI personale.

Conformemente a quanto ritiene la Commissione can-

tonal~ di ricorso, l'amminislirazione della cassa pensioni

della Societa di Banca Svizzera e paritetica' per la oonsi-

derazione piu sopra esposta. Dall'art. 2 dell'atto di fonda-

zione nc;m risulta che la Societa di Banea Svizzera abbia

il diritto di procedere unilateralmente ad una modifica

dello seopo della fondazione; l'art. 2 prescrive invece 'che

il regolamento pub essere modificato soltanto salvaguar-

dando 10 scopo della fondazione. D'altra parte, e mani-'

festamente erroneo pretendere ehe il oonsigJio d'ammini-

strazione della banca potrebbe disporre a suo libito, in

oaso di scioglimento della fondazione, d'una parte deI

patrimonio. Infatti, giusta l'art. 6 dell'atto di fondazione,

Rechtsgleiohheit (Rechtsverweigerung). N° 30.

163

quanto rimane dopo tacitazione delle pretese di tutti gli

assieurati dev'essere utiJizzato a favore dei beneficiari

della fondazione 0 per un altro scopo analoga a quello

della fondazione.

4. -

Cosl stando le cose, non si puo eertamente negare

alle elargizioni fatte dalla Soeieta di Banea Svizzera per

la cassa pensioni deI suo personale il carattere di spese

p'esercizio, eontrariamente a quanto asserisee 130 Commis-

sione eantonale nella risposta al rioorso, senza pero indi-

carne i motivi.

Le leggi fiscali di altri cantoni, alle quali l'impugnato

giudizio rimanda, non suffragano le eonclusioni ehe ne

troo la Commissione eantonale di rioorso : siecome queste

leggi esonera;no senz'altro dall'imposta sul reddito le

elargizioni versate a fondi di beneficenza a se stanti e con

stabile destinazione (senza distinguere quindi se le eIar-

gizioni siano state fatte volontariamente 0 in virtu di un

obbligo giuridieo, per creare il capitale di copertura deJ-

ratto di eostituzione deI fondo 0 quali premi per l'anno in

questione), non se ne pub eoneludere che senza un disposto

speciale non si sarebbe potuto ehiedere in questi eantoni

la deduzione dei versamenti ad una cassa pension i deI

personali in un caso come il presente.

Lo stesso dicasi dell'imposta federale per la difesa

nazionale (DCF 9 dieembre 1940), cui accenna la. sentenza

19 marzo 1945 su ricorso AG. J. Cottinelli. Secondo

l'art. 49 cp. 1 lett. b diquesto deareto, per stabilire il

redditO netto imponibile, si aggiungono al saldo deI conto

dei profitti e delle perdite tutti i prelevamenti fatti prima

deI ealcolo di queste saldo ehe non servono a sopperire

alle spese generali oonsentite dall'uso commerciale, come

ad esemp'lo, le elargizioni volontarie ai terzi, sotto riserva

tuttavia dell'art. 49 cp. 2; seoondo cm possono essere

dedotti dall'utile netto i versamenti a soopo di beneficenza

in favore deI personale dell'impresa, purche la loro des ti-

nazione sia assicurata in modo da rendere impossibile

qualsiasi uso eontrario. Non se ne puo dunque ooneludere

164

Staatsrecht.

ehe siffatti versamenti,: ove esista un obbligo giuridico di

effettuarli e in quanto rigua.rdino l'attivita luerativa

dell'anno in questione, non potrebbero essere esclusi

dall"utile netto gia in virtu deI summenzionato capo-

verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso eommerciale.

Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra accorda

la deduzione deJle elargizioni ai fondi di previdenza a

favore deI personale soltanto fino ad una certa percen-

tuale deI salario 0 dello stipendio percepito, il motivo sta

nelle particolari neeessita della difesa nazionale, alle quali

sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.

5. -

In sede di risposta al gravame-di diritto pubblico

la Commissione cantonale di rieorso ha prodotto una

risoluzione 26 ottobre 1923, eon la quale il Consiglio di

Stato deI Cantone Ticino (allora autorita. di ricorso in

materia fiscale) non ammise ehe la Societa di Banca

Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di

250 000 f~. ch'essa aveva fatta nell'esercizio 1921 alla

cassa pensioni deI suo personale.

Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente

giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento

unico volontario medianteprelievo sul1'utile netto conta-

bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda-

zione e il regolamento allora in vigore.

6.- Nel suo rieorso di diritto pubblieo la Soeieta. di

Banca Svizzera si lagna soltanto di. una violazione del-

l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei

precedenti eonsiderandi ad indagare se l'impugnata tassa-

zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo.

Ma la tassazione in diseorso viola aUres! l'art. 46 ep. 2 CF.

Anehe se non fosse dedueibile in virtu della LTT, l'ammon ..

tare di •.•... fr., ehe la Soeieta di Banea Svizzera ha

versato nel 1943 8.1 fondo della cassa pensioni deI suo

personale, non potrebbe essere aggiunto. come ha fatto

il fiseoticinese, alla somma imponibile dal Cantone Tieino

quale sua quota dell'utile eontabile totale della soeieta.

Nell'ipotesi suddetta il fisco tieinese avrebbe invece

Stimmrecht, kantonale Wahlim und Abstimmungen. N0 31.

165

dovuto calcolare il reddito totale della soeieta eome se

essa fosse soggetta, nel suo insieme, alla sovranita fiscale

deI Cantone Ticino (comprendendo quindi in quest'utile

anehe la somma di II 277 fr.) e colpire l'ammontare cosl

ottenuto soltanto nella misura della percentuale ehe spetta

al Cantone Ticino giusta il· rapporto tra l'utile eontabile

della succursale di Chiasso e l'utile contabile totale della

societa. (cfr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946

su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2,

lett. a).

Vgl..Nr. 31. -

Voir n° 31.

II .. HM,'T})ELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Vgl. Nr. 34. -

Voir n° 34.

II!. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN

UND ABST~GEN

DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS

CANTONALES

31. Extrait de l'arr~t de la Chambre de droit publlc du 28 sep-

tembre 1948 dans la cause Audeoud c. Beceveur de I'Etat du

disulet de Vevey.

V oteobligatoire in8tittd par un canton sn mati6re /Mbale.

Le droit de vote impliquede sa nature l'obligation da voter, et

1a. viola.tion de cetta obligation peut ~tre frappee d'une sanction.

CompatibiliM aV60 las art. 43 et 4 CF.