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Verwaltungs- und Disziplina.rrechtspflege.
IV. SCHWEIZERBÜRGERRECHT
NATIO~ALITE SUISSE
27. Sentenza31 maDlio 1946 nella causa Carmlne.
Art. 9 cp. 3 della legge jederale 25 giuqno 1903 sull'acquitIto della
eittadinanza BVizzera e suUa rinuncia alla steBsa: Lo svincolo
dalla cittadinanza eantonale e dall'attinenza comunale. eon
la conseguente perdita della nazionalita. svizzera, colpisee
anche la mogIie ed i figIi nella misura in eui essi siano soggetti
alla potes1 a. maritale 0 patria deI riehiedente, senza ehe occorra
espressamente menzionarIi nel deereto. Una menzione espressa
e invece neeessaria ove eecezionalmente questo effetto non
debba prodursi.
Schweizerbürgerrecht (Art. 9, Aha. 3 Bürgerreehtsgesetz): Die
Entlassung aus dem Kantons- und Gemeindebürgerreeht, die
auch den Verlust des Schweizerbürgerreehts in sich schliesst,
erstreckt· sich auf die Ehefrau und die Kinder, insoweit diese
unter der elterlichen Gewalt des Entlassenen stehen. und nicht
Ausnahmen gemacht werden. Die AuSIiahmen müssen in der
Entlassungsurkunde ausdrücklich vermerkt sein, damit jene
Wirkung ausgeschlossen wird.
Art. 9 eh.;) de la loi jedhale du 25 imn 1903 sur la naturalisation
des etrongers et ·la perle de la nationaliU suiBse. La liberation
des liens de l'indigenat cantonal et de la bourgeoisie et la perte
de Ia nationaIiM suisse qui s'ensuit s'etend aussi a. Ia femme et
aux enfants sous la puissance du requerant, sans "qu'il soit
besoin de mentionner expressement ces personnes dans le decret
de liberation. Une mention speciale n'est exceptionnellement
necessaire que clans le eas on la liberation ne doit pas avoir
eet effet.
Riten'Uto in fatto :
.A.. -
Con deereto 8 marzo 1938 il Consiglio di Stato
deI Cantone Tieino svineolo dalla eittadinanza tieinese e
dall'attinenza eomunale di Bellinzona, con la eonseguente
perdita della nazionalita svizil'era, Ceeilio Carmine, nato
e residente a Milano, e sua moglie Dina nata Cogiola, i
quali ottennero, con deereto reale 15 aprile 1938, la
nazionalita italiana. Ne la domanda di svincol0, ne il
deereto 8 marzo 1938 deI Consiglio di Stato deI Cantone
Tieino, ne il decreto reale 15 aprile 1938 menzionano i tre
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figli allora minorenni di Ceeilio Carmine, ossia Gianca.rlo,
Silvana e Gabriella, i quall rimasero iseritti oome attinenti
deI Comune di Bellinzona.
Nel 1941 Gianearlo Carmine fu ohiamato dalle autorita
militari italiane apresentarsi alla leva e ohiese al Conso-
lato generale di Svizzera a Milano un certifieato di eitta-
dißa,nza svizzera, ehe gli fu rilaseiato in base ad una
diehiarazione 4 marzo 1941 deI Comune .di Bellinzona,
secondo eui i tre figll di Ceeilio e Dina Carmine erano
rimasti eittadini svizzeri, « il deereto di svincol0, dell'8
marzo 1938, dalla eittadinanza svizzera essendö limitato
a.i soli eoniugi, rispettivamente genitoripretati». Sulla
scorta di questo certifieato, le autorita militari italiane
aeeordarono a Gianearlo Carmine il rinvio dell'adempi-
mento dei suoi obblighi militari alla maggiore eta, allorehe
egli avrebbe optato per la eittadinanza svizzera 0 per
quella italiana.
Nell'ottobre 1943 il Consolato generale di Svizzera a
Milano rilaseio a Gianearlo Carmine un nuovo certifieato
di eittadinanza svizzera e, nel marzo 1944, un passaporto
svizzero.
TI 30 giugno 1944, Giancarlo Carmine dichiaro seeondo
la forms. prescritta, di rinuneiare alla cittadinanza ita-
liana e di seegliere quella svizzera, e fu quindi cancellato
dalle liste dei cittadini italiani e liberato dal servizio
militare in I talia.
Le sue sorelle Silvana e Gabriella avendo a lor volta
dom~ndato il rilascio d'un passaporto svizzero, il Con-
solato generale ritenne opportuno di assumere ulteriori
informazioni presso il Dipartimento dell'Interno deI Can-
tone Tieino, il quale, in data 9 agosto 1944, rispose ehe
10 svincolo dalla cittadinanza svizzera non eomprendeva
soltanto Cecilio Carmine e sua moglie Dina, ma si esten-
deva anohe, in virtit della legge, ai loro figli Giancarlo,
Silvana e Gabriella, ehe non erano stati espressamente
menzionati nel decreto 8 marzo 1938 deI Consiglio di8tato.
Fondandosi su questa risposta, il Consolato generale· di
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Svizzera a Wano, non solo respinse 111, domanda di
Silvana e GabrieUa Carmine, ma ritirö anehe il passaporto
di Giancarlo perehe rilaseiato per errore.
n '3 novembre 1944, il Consiglio di Stato deI Cantone
Tieino oompletö il suo deereto 8 marzo 1938 nel senso
ehe Ceeilio Carmine e sua moglie Dina, eome pure i figli
minorenni Gianearlo, Silvana e Gabriella, sono svinoolati
dalla eittadinanza eantonaletieinese e dall'attinenza
oomunale di Bellinzona, oon la oonseguente perdita della
nazionalita svizzera.
B. -
Chiamato a pronuneiarsi sul easo, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) diehiaro,eon deei-
sione 22 febbraio 1946, ehe Gianearlo, Silvana e Gabriella
Carmine sono stati validamente svineolati, eoi 10ro geni-
tori Ceeilio e Dina Carmine-Cogiola, . daUa eittadinanza
svizzera e non hanno quindi diritto al rilaseio di passa-
porti svizzeri.
O. -
Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine hanno
interposto tempestivamente un rioorso di diritto ammi-
nistrativo ehiedendo ehe il Tribunale federale annulli la
suddetta deeisione deI DFGP e diehiari eh'essi non sono
oompresi nell'atto di svinoolo deI padre Ceoilio.
D. -
n DFGP ha ooneluso pel rigetto deI rioorso.
Oonsiderando in diritto :
1. -
.....
2. -
E eontroverso se 10 svinoolo dalla eittadinanza
svizzera, ehe il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha
pronuneiato l'otto marzo 1938 su domanda dei ooniugi
Carmine-Cögiola, abbia fatto perdere anehe ai rioorrenti,
ehe erano allora minorenni, la nazionalita svizzera, quan-
tunque non fossero nominati neUa domanda ne nel deereto
deI Consiglio di StatQ.
Giusta l'art. 9 ep. 3 deUa LOS, 10 svinoolo dalla eitta-
dinanza eantonale e dall'attinenza oomunaJe, oon la oon,se-
guente perdita della nazionalita svizzera, si estende alla
moglie ed ai figli nella misura in oui ossi siano soggetti
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aUa potesta maritale 0 patria deI riehiedente e purehe non
si faeeia espressa eccezione a loro riguardo. Equindi
ehiaro ehe 10 svineol0 oolpisee, in virtu della legge stessa,
anehe Ia moglie e i figli soggetti aUa patria potesta deI
riehiedente, senza ehe oeeorra menzionarli espressamente
nel deereto. Una menzione espressa e inveee neoessaria
ove eeeezionalmente questoeffetto non debba prodursi.
Quest'ordinamento poggia sul prineipio di unita deUa
cittadinanza della famiglia ehe domina nel diritto sviz-
zero (efr. art. 161, 270, 324 e 325 CO) e segnatamente sta
aUa base della LOS tanto per l'aequisto (art. 3) quanto
per la reintegra (art. 10 ep. 2) deldiritto di eittadinanza
svizzera.
Contrariamente a quanto sembrano sostenere i rioor-
renti, il suddetto prineipio vige tuttora : i easi da Ioro
eitati di figli maggiorenni ehe possiedono una eittadinanza
diversa da quella dei genitori e fratelli minorenni, non
rappresentano un'eceezione, poiehe il prineipio si applica
soitanto aUa famiglia in senso stretto ehe eomprende il
eapo di famiglia eon la moglie e i figli soggetti alla potesta
dei genitori. TI diritto svizzero saneisee eeoezioni soltanto
per evitare l'apolidismo (RU' 54 I 233) ehe peru, oome si
dira. inappresso, non si verifiea nel fattispeeie.
I rioorrenti osservano ehe l'eselusione dei figli dallo
svinoolo di Ceeilio Carmine dalla eittadinanza svizzera e
stata espressamente voluta dal padre ed aeeettata dal
Consiglio di Stato, poiehe i figli non sono stati nominati
ne neUa domanda ne nel deereto di svinoolo. Non si e
peru in presenza dell'« espressa eecezione 11 prevista daJla
LOS. Infatti multa ehiaramente dall'art. 9 LCS ehe non
e determinante la diehiarazione deI rinuneiante, ma il
deereto di svinoolo. E quindi irrilevante ehe Ceoilio Car-
mine ritenesse ehe, non nominandoli nella sua domanda.
i figli non· sarebbero oompresi nallo svinoolo. I figli non
sono nominati nel deereto di svinoolo 8 marzo 1938,
peNh. il Consiglio di Stato ignorava la loro esistenza.
AptlUiito per siffatti easi·la legge stabilisce la regola ehe
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10 svineolo si estende alla moglie e ai figli sotto la patria.
potesta, salva un'espressa eecezione ehe pero non e stata
fatta in conereto.
3. '- Lo svineolo dalla eittadinanza svizzera e disei-
plinato soltanto dal diritto svizzero e, in massima, pro-
duee i suoi effetti indipendentemente da! fatto ehe il
rinuneiante aequisti 0 no un altro diritto. di eittadinanza.
Tuttavia, peI: evitare easi di apolidismo, I'art. 7 lett. e LOS
stabilisee ehe la rinuneia e ammissibile soltanto se il
rinunciante ha gia almeno l'assicurazione di ottenere la
cittadinanza di un altro Stato. La LOS. ritiene adunque
suffieiente una siffatta assi{}urazione e. non riehiede ehe
il diritto di eittadinanza estera sia effettivamente aecor-
dato. A quanto pare, i ricorrenti hauno fatto valere nella
procedura davanti la DFGP ehe l'assieurazione di con-
cedere la cittadinanza italiana non si estendesse anehe
a loro. Ma, come risulta dagli atti, in una tale assieura-
zione data dal Ministero italiano dell'Interno a stranieri
coniugati sono automatieamente' eompresi anehe la moglie
e i figli minorenni ehe non vengono pertanto nominati.
E la naturalizzazione stessa si estende, in virtit della
legge, ai figli minori non emaneipati (art. 12 ep. 1 della
legge italiana 13 giugno 1912 sul ßiritto di eittadinanza).
Il passo deI Digesto italiano eitato dai ricorrenti non
si riferisce al diritto vigente, ma ad una proposta fatta in
seno alla eommissione parlamentare . e da essa respinta
(Digesto italiano, vol. 15, parte H, pag. 1284). L'uniea
eccezione all'aequisto automatieo deI diritto di cittadi-
nanza italiana e saneita dal suddetto art. 12 e coneerne
i figli minorenni ehe, risiedendo all'estero, conservino,
secondo la legge dello Stato eui appartengono, la eitta-
dinanza straniera. Quest'eecezione non e pero appliea-
bile in conereto, poieM i rieorrenti sono domioiliati a
Milano. E quindi indubbio ehe, con la naturalizzazione
delloro padre, i ricorrenti hanno aoquistato la oittadinanza
italiana. Essi non locontestano e non pretendono, salvo
Gianoarlo Carmine, di diventare apolidi a mo.ti.vo dello
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svineolo daUa eittadinanza svizzera. Contrariamente a
quanto afferma, Gianoarlo Carmine non e diventato apo-
lide a motivo dello svincolo dalla cittadinanza svizzera,
ma eventualmente per aver perduto la eittadinanza ita-
liana mediante l'opzione fatta nel 1944. L'opzione e un
istituto deI diritto italiano, secondo il quale il naturaliz-
zato j'Ure soli 0 in virtit dell'art. 12 suddetto puo dichia-
rare, una volta raggiunta la maggiore eta, di conservare
la sua eittadinanza originaria; il ohe presuppone tuttavia
ehe egli la possiede aueora. Il possesso d'una eittadinanza
e pero diseiplinato eselusivamente dal diritto dello Stato
entraute in linea di conto. Per la eittadinanza svizzera e
quindi determinante soltanto il diritto svizzero ehe non
conosce l'opzione, salvo nei casi contemplati dalla oon-
venzione 23 Iuglio 1879 tra la Svizzera e la Franeia (vedi
ROGUIN, Conflits des lois suisses, pag. 33 e 34). Siocome
Gianoarlo Carmine era stato svinoolato l'otto marzo 1938
dalla oittadinanza svizzera, non poteva restare 0 divenire
cittadino svizzero in virtit della sua opzione fatta il
30 giugno 1944. La questione se, oosl stando le cose,
Gianearlo Carmine abbia perduto la eittadinanza italiana
in seguito a quest-opzione dev'essere esaminata dalle
competenti autoritä. italiane ed e irrilevante ai fini del
presente giudizio.
4. ---,--
Il TrilYunale federale pron'Uncia':
Il ricorso e respinto.