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72_I_138

BGE 72 I 138

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Italiano CH
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Verwaltungs- und Disziplina.rrechtspflege.

IV. SCHWEIZERBÜRGERRECHT

NATIO~ALITE SUISSE

27. Sentenza31 maDlio 1946 nella causa Carmlne.

Art. 9 cp. 3 della legge jederale 25 giuqno 1903 sull'acquitIto della

eittadinanza BVizzera e suUa rinuncia alla steBsa: Lo svincolo

dalla cittadinanza eantonale e dall'attinenza comunale. eon

la conseguente perdita della nazionalita. svizzera, colpisee

anche la mogIie ed i figIi nella misura in eui essi siano soggetti

alla potes1 a. maritale 0 patria deI riehiedente, senza ehe occorra

espressamente menzionarIi nel deereto. Una menzione espressa

e invece neeessaria ove eecezionalmente questo effetto non

debba prodursi.

Schweizerbürgerrecht (Art. 9, Aha. 3 Bürgerreehtsgesetz): Die

Entlassung aus dem Kantons- und Gemeindebürgerreeht, die

auch den Verlust des Schweizerbürgerreehts in sich schliesst,

erstreckt· sich auf die Ehefrau und die Kinder, insoweit diese

unter der elterlichen Gewalt des Entlassenen stehen. und nicht

Ausnahmen gemacht werden. Die AuSIiahmen müssen in der

Entlassungsurkunde ausdrücklich vermerkt sein, damit jene

Wirkung ausgeschlossen wird.

Art. 9 eh.;) de la loi jedhale du 25 imn 1903 sur la naturalisation

des etrongers et ·la perle de la nationaliU suiBse. La liberation

des liens de l'indigenat cantonal et de la bourgeoisie et la perte

de Ia nationaIiM suisse qui s'ensuit s'etend aussi a. Ia femme et

aux enfants sous la puissance du requerant, sans "qu'il soit

besoin de mentionner expressement ces personnes dans le decret

de liberation. Une mention speciale n'est exceptionnellement

necessaire que clans le eas on la liberation ne doit pas avoir

eet effet.

Riten'Uto in fatto :

.A.. -

Con deereto 8 marzo 1938 il Consiglio di Stato

deI Cantone Tieino svineolo dalla eittadinanza tieinese e

dall'attinenza eomunale di Bellinzona, con la eonseguente

perdita della nazionalita svizil'era, Ceeilio Carmine, nato

e residente a Milano, e sua moglie Dina nata Cogiola, i

quali ottennero, con deereto reale 15 aprile 1938, la

nazionalita italiana. Ne la domanda di svincol0, ne il

deereto 8 marzo 1938 deI Consiglio di Stato deI Cantone

Tieino, ne il decreto reale 15 aprile 1938 menzionano i tre

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figli allora minorenni di Ceeilio Carmine, ossia Gianca.rlo,

Silvana e Gabriella, i quall rimasero iseritti oome attinenti

deI Comune di Bellinzona.

Nel 1941 Gianearlo Carmine fu ohiamato dalle autorita

militari italiane apresentarsi alla leva e ohiese al Conso-

lato generale di Svizzera a Milano un certifieato di eitta-

dißa,nza svizzera, ehe gli fu rilaseiato in base ad una

diehiarazione 4 marzo 1941 deI Comune .di Bellinzona,

secondo eui i tre figll di Ceeilio e Dina Carmine erano

rimasti eittadini svizzeri, « il deereto di svincol0, dell'8

marzo 1938, dalla eittadinanza svizzera essendö limitato

a.i soli eoniugi, rispettivamente genitoripretati». Sulla

scorta di questo certifieato, le autorita militari italiane

aeeordarono a Gianearlo Carmine il rinvio dell'adempi-

mento dei suoi obblighi militari alla maggiore eta, allorehe

egli avrebbe optato per la eittadinanza svizzera 0 per

quella italiana.

Nell'ottobre 1943 il Consolato generale di Svizzera a

Milano rilaseio a Gianearlo Carmine un nuovo certifieato

di eittadinanza svizzera e, nel marzo 1944, un passaporto

svizzero.

TI 30 giugno 1944, Giancarlo Carmine dichiaro seeondo

la forms. prescritta, di rinuneiare alla cittadinanza ita-

liana e di seegliere quella svizzera, e fu quindi cancellato

dalle liste dei cittadini italiani e liberato dal servizio

militare in I talia.

Le sue sorelle Silvana e Gabriella avendo a lor volta

dom~ndato il rilascio d'un passaporto svizzero, il Con-

solato generale ritenne opportuno di assumere ulteriori

informazioni presso il Dipartimento dell'Interno deI Can-

tone Tieino, il quale, in data 9 agosto 1944, rispose ehe

10 svincolo dalla cittadinanza svizzera non eomprendeva

soltanto Cecilio Carmine e sua moglie Dina, ma si esten-

deva anohe, in virtit della legge, ai loro figli Giancarlo,

Silvana e Gabriella, ehe non erano stati espressamente

menzionati nel decreto 8 marzo 1938 deI Consiglio di8tato.

Fondandosi su questa risposta, il Consolato generale· di

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Svizzera a Wano, non solo respinse 111, domanda di

Silvana e GabrieUa Carmine, ma ritirö anehe il passaporto

di Giancarlo perehe rilaseiato per errore.

n '3 novembre 1944, il Consiglio di Stato deI Cantone

Tieino oompletö il suo deereto 8 marzo 1938 nel senso

ehe Ceeilio Carmine e sua moglie Dina, eome pure i figli

minorenni Gianearlo, Silvana e Gabriella, sono svinoolati

dalla eittadinanza eantonaletieinese e dall'attinenza

oomunale di Bellinzona, oon la oonseguente perdita della

nazionalita svizzera.

B. -

Chiamato a pronuneiarsi sul easo, il Dipartimento

federale di giustizia e polizia (DFGP) diehiaro,eon deei-

sione 22 febbraio 1946, ehe Gianearlo, Silvana e Gabriella

Carmine sono stati validamente svineolati, eoi 10ro geni-

tori Ceeilio e Dina Carmine-Cogiola, . daUa eittadinanza

svizzera e non hanno quindi diritto al rilaseio di passa-

porti svizzeri.

O. -

Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine hanno

interposto tempestivamente un rioorso di diritto ammi-

nistrativo ehiedendo ehe il Tribunale federale annulli la

suddetta deeisione deI DFGP e diehiari eh'essi non sono

oompresi nell'atto di svinoolo deI padre Ceoilio.

D. -

n DFGP ha ooneluso pel rigetto deI rioorso.

Oonsiderando in diritto :

1. -

.....

2. -

E eontroverso se 10 svinoolo dalla eittadinanza

svizzera, ehe il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha

pronuneiato l'otto marzo 1938 su domanda dei ooniugi

Carmine-Cögiola, abbia fatto perdere anehe ai rioorrenti,

ehe erano allora minorenni, la nazionalita svizzera, quan-

tunque non fossero nominati neUa domanda ne nel deereto

deI Consiglio di StatQ.

Giusta l'art. 9 ep. 3 deUa LOS, 10 svinoolo dalla eitta-

dinanza eantonale e dall'attinenza oomunaJe, oon la oon,se-

guente perdita della nazionalita svizzera, si estende alla

moglie ed ai figli nella misura in oui ossi siano soggetti

Schweizerbürgerrecht. N0 27.

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aUa potesta maritale 0 patria deI riehiedente e purehe non

si faeeia espressa eccezione a loro riguardo. Equindi

ehiaro ehe 10 svineol0 oolpisee, in virtu della legge stessa,

anehe Ia moglie e i figli soggetti aUa patria potesta deI

riehiedente, senza ehe oeeorra menzionarli espressamente

nel deereto. Una menzione espressa e inveee neoessaria

ove eeeezionalmente questoeffetto non debba prodursi.

Quest'ordinamento poggia sul prineipio di unita deUa

cittadinanza della famiglia ehe domina nel diritto sviz-

zero (efr. art. 161, 270, 324 e 325 CO) e segnatamente sta

aUa base della LOS tanto per l'aequisto (art. 3) quanto

per la reintegra (art. 10 ep. 2) deldiritto di eittadinanza

svizzera.

Contrariamente a quanto sembrano sostenere i rioor-

renti, il suddetto prineipio vige tuttora : i easi da Ioro

eitati di figli maggiorenni ehe possiedono una eittadinanza

diversa da quella dei genitori e fratelli minorenni, non

rappresentano un'eceezione, poiehe il prineipio si applica

soitanto aUa famiglia in senso stretto ehe eomprende il

eapo di famiglia eon la moglie e i figli soggetti alla potesta

dei genitori. TI diritto svizzero saneisee eeoezioni soltanto

per evitare l'apolidismo (RU' 54 I 233) ehe peru, oome si

dira. inappresso, non si verifiea nel fattispeeie.

I rioorrenti osservano ehe l'eselusione dei figli dallo

svinoolo di Ceeilio Carmine dalla eittadinanza svizzera e

stata espressamente voluta dal padre ed aeeettata dal

Consiglio di Stato, poiehe i figli non sono stati nominati

ne neUa domanda ne nel deereto di svinoolo. Non si e

peru in presenza dell'« espressa eecezione 11 prevista daJla

LOS. Infatti multa ehiaramente dall'art. 9 LCS ehe non

e determinante la diehiarazione deI rinuneiante, ma il

deereto di svinoolo. E quindi irrilevante ehe Ceoilio Car-

mine ritenesse ehe, non nominandoli nella sua domanda.

i figli non· sarebbero oompresi nallo svinoolo. I figli non

sono nominati nel deereto di svinoolo 8 marzo 1938,

peNh. il Consiglio di Stato ignorava la loro esistenza.

AptlUiito per siffatti easi·la legge stabilisce la regola ehe

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspftege.

10 svineolo si estende alla moglie e ai figli sotto la patria.

potesta, salva un'espressa eecezione ehe pero non e stata

fatta in conereto.

3. '- Lo svineolo dalla eittadinanza svizzera e disei-

plinato soltanto dal diritto svizzero e, in massima, pro-

duee i suoi effetti indipendentemente da! fatto ehe il

rinuneiante aequisti 0 no un altro diritto. di eittadinanza.

Tuttavia, peI: evitare easi di apolidismo, I'art. 7 lett. e LOS

stabilisee ehe la rinuneia e ammissibile soltanto se il

rinunciante ha gia almeno l'assicurazione di ottenere la

cittadinanza di un altro Stato. La LOS. ritiene adunque

suffieiente una siffatta assi{}urazione e. non riehiede ehe

il diritto di eittadinanza estera sia effettivamente aecor-

dato. A quanto pare, i ricorrenti hauno fatto valere nella

procedura davanti la DFGP ehe l'assieurazione di con-

cedere la cittadinanza italiana non si estendesse anehe

a loro. Ma, come risulta dagli atti, in una tale assieura-

zione data dal Ministero italiano dell'Interno a stranieri

coniugati sono automatieamente' eompresi anehe la moglie

e i figli minorenni ehe non vengono pertanto nominati.

E la naturalizzazione stessa si estende, in virtit della

legge, ai figli minori non emaneipati (art. 12 ep. 1 della

legge italiana 13 giugno 1912 sul ßiritto di eittadinanza).

Il passo deI Digesto italiano eitato dai ricorrenti non

si riferisce al diritto vigente, ma ad una proposta fatta in

seno alla eommissione parlamentare . e da essa respinta

(Digesto italiano, vol. 15, parte H, pag. 1284). L'uniea

eccezione all'aequisto automatieo deI diritto di cittadi-

nanza italiana e saneita dal suddetto art. 12 e coneerne

i figli minorenni ehe, risiedendo all'estero, conservino,

secondo la legge dello Stato eui appartengono, la eitta-

dinanza straniera. Quest'eecezione non e pero appliea-

bile in conereto, poieM i rieorrenti sono domioiliati a

Milano. E quindi indubbio ehe, con la naturalizzazione

delloro padre, i ricorrenti hanno aoquistato la oittadinanza

italiana. Essi non locontestano e non pretendono, salvo

Gianoarlo Carmine, di diventare apolidi a mo.ti.vo dello

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svineolo daUa eittadinanza svizzera. Contrariamente a

quanto afferma, Gianoarlo Carmine non e diventato apo-

lide a motivo dello svincolo dalla cittadinanza svizzera,

ma eventualmente per aver perduto la eittadinanza ita-

liana mediante l'opzione fatta nel 1944. L'opzione e un

istituto deI diritto italiano, secondo il quale il naturaliz-

zato j'Ure soli 0 in virtit dell'art. 12 suddetto puo dichia-

rare, una volta raggiunta la maggiore eta, di conservare

la sua eittadinanza originaria; il ohe presuppone tuttavia

ehe egli la possiede aueora. Il possesso d'una eittadinanza

e pero diseiplinato eselusivamente dal diritto dello Stato

entraute in linea di conto. Per la eittadinanza svizzera e

quindi determinante soltanto il diritto svizzero ehe non

conosce l'opzione, salvo nei casi contemplati dalla oon-

venzione 23 Iuglio 1879 tra la Svizzera e la Franeia (vedi

ROGUIN, Conflits des lois suisses, pag. 33 e 34). Siocome

Gianoarlo Carmine era stato svinoolato l'otto marzo 1938

dalla oittadinanza svizzera, non poteva restare 0 divenire

cittadino svizzero in virtit della sua opzione fatta il

30 giugno 1944. La questione se, oosl stando le cose,

Gianearlo Carmine abbia perduto la eittadinanza italiana

in seguito a quest-opzione dev'essere esaminata dalle

competenti autoritä. italiane ed e irrilevante ai fini del

presente giudizio.

4. ---,--

Il TrilYunale federale pron'Uncia':

Il ricorso e respinto.