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72_I_133

BGE 72 I 133

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und DiszipIinarr'eobtspflege.

b.a.t. Trotzdem muss angenommen werden, . dass Spanien

nicht O6genreoht hält. Das Amt für geistiges Eigentum

b.a.t sich von .Anfang' an auf diesen Standpunkt gestellt

und davon den Vertretern des Patentinhabers wiederholt

Kenntnis gegeben. Eine Bestreitung ist nie erfolgt.

2. -

Die Firma Duesberg bezeiohnet sioh als Lizenz-

!lehmerin. Sie behauptet nioht eine tatsächliohe Übertra-

gung des Patentes an sie. Daher geht vorab der in der Be-

schwerdebegründung angebrachte Hinweis auf Art. 9 PatG

fehl. Lediglioh auf Grund aussohliesslicher Benützung des

Patentes betraohtet sioh die Beschwerdeführerin als dessen

« eigentliche» Inhaberin und verlangt die Gleiohstellung

mit dem eingetragenen Inhaber. Nun ist aber die Abgabe

einer Lizenz etwas anderes als die Übertragung des Pa-

tentes. Trotz Einräumung des-Benützungsrechtes an einen

Dritten bleibt das Patentrecht beim Patentinhaber. Er

allein steht im Verhältnis zum Patentamt und zum Patent-

register in Reohten und Pfliohten. Das folgt schon aus dem

Wesen der Lizenz. Gesetz und Verordnung geben keinen

Anhalt für eine abweichende Annahme.

Auch ohne von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus-

zugehen müsste dem Lizenznehmer jedenfalls ein Anspruoh

auf Wiedereinsetzung in jene Rechte versagt werden, wel-

che der Patentinhaber zufolge Niohtbezahlung der Ge-

bühren verloren hat. Der Zweck der Sonderbestimmung in

Art. 11 BRB würde vereitelt, weIUl man dem in einem

Gegenreoht b.a.ltenden Staate wohnhaften Lizenznehmer

Vorteile gewähren wollte, die dem Patentinhaber mangels

Gegenrechts in seinem Domizilstaat nicht zukommen.

Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der

Lizenznehmer die Gebühren bezahlt oder den Patent-

inhaber dafür schadlos hält. Denn das geschieht nach

Massgabe. interner Abreden zwischen den am Lizenzver-

trag Beteiligten, die das Patentamt nioht berühren. Gewiss

.hindert niohts den Lizenznehmer, für den Patentinhaber

fällige Gebühren zu entriohten. Er darf, wie jeder Dritte,

Zahlungen an Stelle des Sohu1dners vornehmen. Befreiend

Beamtenrecht. N0 26.

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wirkt die Leistung des Dritten aber nur dann, wenn der

Sohuldnerselbst noch mit Reohtswirkung zahlen könnte.

Diese Voraussetzung ist vorliegend nioht gegeben, weil

dem Patentinhaber die Befugnis zur nachträglichen 06-

bührenzahlung auf Grund einer Wiedereinsetzung abge-

sprochen werden muss.

3. -

Die Beschwerde ist unbegründet. In Anwendung

der Art. 107 und 92 OG

erkennt das Burulesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

IH. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

26. Sentenza 28 giugno 1946 nella causa Vidoront

Natum delle indennitA di rincaro a.ccordate aibenefici&ri delle

due ca.sse di assicumzione deI personale federa.le per gli anni

1941-1946. Ripa.rto dell'indemnitll. di rincaro, nel caso in cui

Ja, pensione d'invaliditA e versat& a piu persone.

T6tU!A"Ung8Z'lilagen 1941 biB 1946 der eid.geniJ8siachen Peß8i0n8-

kaBsen: Rechtliche Natur dieser Zulagen. Ausrichtung in

Fällen, in denen die Pension selbst auf mehrere Personen

verteilt wir9..

Nature· des indemniMs de rencherissement accordees aux bene-

ficiaires des deux caisses d'&SSurance du personnel feder&! pour

les annees 1941-1946. Repartition des indemnites dans le cas

ou la pension d'invalidit6 est versee a. plusieurs personnes.

Ritenuto in fatto:

A. -

Micheie Vidoroni, ex capotreno delle FFS. per-

oepisoe dal primo gennaio 1920 una pensione mensile di

309 fr. 40.

B. -

Con sentenza 7 novembre 1927 il Pretore di

Bellinzona dichiarava :

134

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.

« 1. n matrimomo oelebrato 80 Sala-Capriasoa il 21 gen-

naio 1900tra Fran:!esoo Vidoroni e Maddalena Quadri e

soiolto per divorzio. .

2. Sono ritenuti liquidati definitivamente i rapporti di

dare ed avere fra le parti oon l'espressa rinunoia deI signor

Miohele Vidoroni ad ogni pretesa sui beni della signora

Maddalena Quadri.

Il signor Vidoroni 6Orrispondera alla signora Quadri

una pensione alimentare mensile antioipata di 140 fr.

(oentoquaranta) 60me sin qui oorrisposta; autorizzazione

e data alla Direzione delle Ferrovie Federali e suo 6Om-

petente Uffioio per trasmettere direttamente alla signora

Maddalena Quadri figlia di Pietro la somma suddetta.»

O. -

Dal 27 novembre 1941, ossia dall'entrata in vigore

deI DCF ohe 6Onoede delle indennita di rinoaro ai bene-

fioiari delle due oasse di assiourazione deI personale federale

per gIi anni 1941 e 1942, 180 Divisione deI personale delle

FFS verso 80 Maddalena Quadri, oltre 180 somma di 140 fr.,

una parte dell'indennita di rincaro.

In data 9 giugno 1943 il Vidoroni ohiedeva alla Divisione

deI personale il rimborso delle indennita di rincaro versate

fino allora 80 Maddalena Quadri e ammontanti 80 294 fr.

Con offioio 23 giugno 1943 180 Divisione deI personale

opponeva un rifiuto alla richiesta deI Vidoroni, il quale

ricorreva, il 28 dioembre 1943, alls Direzione generale

delle FFS, domandando il pafamel!to di 339 fr., somma

6Orrispondente alle indennita di rincaro versate 80 Madda-

lena Quadri sino alla fine dei 1943. In data 9 marzo 1944,

180 Direzione generale delle FFS respingeva il ri6Orso.

D. -

Il 15 aprile 1946, il Vidoroni adiva il Tribunale

federale, formulando le seguenti 6Onclusioni:

« 1. La variazione dell'ammontare fissato dalla sßn-

tensa di divorzio deI 7 novembre 1927 fatto dall'Amminis-

trazione della Cassa Pensioni delle FFS e abusivo perohe

non di 60mpetenza di detta amministrazione e deve quindi

essere soppressa;

2. l'importo fin qui corrisposto abusivamente alla

Beamtenrecht. N0 26.

13li

signora Quadri ammontante fino ad oggi 80 1034 fr. deve

essere restituito all'avente diritto, signor Micheie Vido-

roni. »

La Direzione generale delle FFS ha 6Onoluso in linea

principale per l'irrioevibilita della domanda e, subordinata;..

mente, pel suo rigetto.

Oonsiderando in diriUo:

1. -

Manifestamente 80 torto 180 Direzione generale delle

FFS ritiene ohe le. indennita di rinoaro siano in 6Onoreto

«liberalita della Confederazione» 80' sensi delI 'art. 113

lett. 0 OGF e sottratte quindi alla competenza deI Tribu-

nale federale adito in virtu deli 'art. 110 OGF. Infatti,

60me risulta dalloro tenore, i deoreti deI Consiglio federale

istituenti queste indennita di rincaro hanno 6Onferito ai

benefioiari un vero·e proprio diritto soggettivo, sul quale

puo fondarsi una pretesa peouniaria verso 180 Confederazione.

Il decreto 7 gennaio 1943 e i deereti successivi contengono

180 seguente norma: « Chiunque ha diritto 80 prestazioni

periodiehe della cassa pensioni e di soc6Orso delle Strade

ferrata federali ... nel 1943 rioeve un'indennita di rin-

oaro ... » Si tratta adunque d'un supplemento ohe viene

ad aggiungemi ad una prestazione basata essa pure su un

diritto soggettivo. Qllando il legislatore intande istituire

semplioi liberalita, designs. un organo ehe, apprezzando

le oircostanze e tenendo conto tanto delle 6Ondizioni del-

l'istante quanto delle dispombiJita della cassa, ha ampia

fa60lta di aceordare 0 negare, in tutto 0 iri parte, l'inden-

nita prevista (cfr. segnatamente i soc6Orsi previsti dal-

l'art. 56 StF, dall'art. 42 degli statuti della Cassa d'assioura-

zione deI personale dell'amministrazione generale della

Confederazione, dall'art.43 degli statuti della Cassa pen-

siom e di socc:>rso deI personale delle FFS; efr. sentenze

pronuneiate dal Tribunale federale il 31 gennaio 1935 su

rieorso Tripod e 30 luglio 1942 su ricorso De Carli).

136

Verwaltungs. und DiSzipünarreohtapflege.

3. -

La Direzione generale delle FFS eccepisoe ehe 10.

domanda 001 Vidoroni e preseritta.

In oonoretopuo tuttavia restare indeoiso se quest'ecce-

zione regga 0 no, poiehe la domanda dev'essere oomunque

respinta oome infondata nel merito.

In virtu. della sentenza 7 novembre 1927 deI Pretore

deI distretto di Bellinzona, una. parte della pensione del-

l'attore, ossia. 140 fr. al mese, dev'essere trasmessa diretta.-

mente 0. Ma.ria. Quadri. Allorehe l'ammontare delle pen-

Bioni e stato ridotto durante il periodo di erisi, 10. Cassa.

pensioni delle FFS ha eontinuato 0. versare 0. Maria Quadri

140 fr., poiche non aveva il diritto di modifieare di sua

propria iniziativa l'ammontare fissato

giudizialmente~

Apartire daI1941, illegislatore ha accordato ai benefieiari

di pensioni delle indennita. di, rinca.ro. Queste indeimita.

sOno distinte dalla pensione propriamente detta: esse

ha.nno il loro fondamento in apposito decreto e non nelle

disposizioni ehe conferiscono il diritto alla pensiona. Di

conseguenza 10. sentenza giudiziale ehe assegna. all'ex

moglie dell'attore uno. parte di 140 fr. sulla di lui pensioD.e

non ha. alcuna. portata diretta sulle indennita, di rincaro.

Se non ehe i DCF ehe conferiscono il diritto alle inden-

nita. di rinearo contengono delle disposiziont speeiali per

i ca.si come il presente. I DCF 7 gennaio 19438-29 dicembre

1943, I'uno ooncernente le indenmta. di rincaro pel 1943

e I'altro quelle pel 1944, prevedono ap.'art.4 cp. 3 quanto

segue : «In caso di versaniento della pensione d'invalidita.

0. pareechie persona, l'iI)dennita. di rinca.ro e pagata ai

benefieiari alle stesse condizioni.» E i DCF 18 dioembie

1944 e 28 settembre 1945, l'uno concernente Ie indennita.

di rinca.ro pel 1945 e l'altro quelle pel 1946, oontengono

l'art. 4 deI seguente piu. preciso tenore: « Allorehe 10.

pensione d'invalidita e pagata parzialmente 0. terze persona,

l'indennita di rincaro e ripartita nella stessa proporzione

in qua.nto non ne sia gia stato tenuto conto nell'assegna.-

zione delle quote.» Questa regola, ehe e giustificata dal

ca.rattere stesso dell'indennita., ha 10. forza d'un'inter-

Beamtenreobt N° 26.

137

pretazione autentica e vale quindi per tutte le indennita.

di rinca.ro accordate ai benefieiari di pensioni 0. partire

dall94l. Infatti le indennita. di rinca.ro servono eselusiva-

mente 0. compensareil rialzo deI oosto della vita : tendono

3d assieurare, mediante une prestazione supplementare,

0. chi gode in parte 0 in tutto una. pensione, un potere

d'acquisto ehe si avvicina. 0. quello di oui disponeva prima

del rinca.ro. Ne segue ehe, se Ja pensione e ripartita tra

piu. persone, si debbano ripartire anche le indennita di

rinca.ro nella stessa proporzione.

Questa. disposizione dei suddetti DCF vincola l'amminis-

trazione (ofr. Ja sentenza pronunciata il 15 giugno 1945

dal Tribunale federale su ricorso Wagner). Fino 0. tanto

ehe MaddaJena Qua.dri percepira l'ammontare di 140 fr.

sulla pensione dell'attore, deve percepire 10. corrispondente

indennita. di rincaro.

L'attore pretende ehe Ja sua. ex moglie sia indebita-

mente avvantaggiata. Anche se eio fosse esatto, non

sarebbe comunque imputabile alle indennita. dirincaro

ehe hanno soltan:to compensato sia per lui, sia per lei

il rialzo deI oosto della vita. Se il Vidoroni volesse ottenere

une modifieazione 0. suo favore, dovrebbe chfedere 0.1

giudice ehe modifichi in virtu. dell'art. 153 cp.2 ce 10.

rendita accordata 0. Maddalena Quadri. Modifieata giu-

dizialmente 10. parte ehe spetta all 'ex moglie dell'attore

sulla di lui pensione, il riparto delle indennita. di rinca.ro

si trovera ex lege modifica.to. nella stessa proporzione.

Il Tribunale federale pronuncia:

La domanda e respinta.