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72_I_106

BGE 72 I 106

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Italiano CH
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106

Verwaltungs- und DiszipIinarroohtspßege.

keit, dass der Anwärter selbst auf die Verwirklichung des

Rechts dadurch verzichtet, dass er das Dienstverhältnis

aufgibt, das ihm später Anspruch auf Pensionierung

gegeben hätte.

22. Sentenza dell'otto marzo 1946

nella causa Don Mlehele Tomamlehel.

Art. 16, eifre 2 e :3 DIN. Natura «sui generis »deI beneficio cano-

nica.le; in particolare, esso non e equipa.ra.bile a.d un usufrutto.

ImponibilitA deI beneficio canonica.Ie.

Art. 16, Zifl. 2 und:3 WBtB. Nach kanonischem Recht errichtete

kirchliche Benefizien (Pfründen) dürfen, als Rechtsinstitutio-

nen sui generis, steuerrechtlich den Nutzniessungsvermögell

nicht ohne weiteres gleichgestellt werden.

Art. 16 eh. 2 et :3 AIN. Les benefices ecclesiastiques eriges con-

formement au droit ca.non sont des institutions 8Ui. generis

qui ne peuvent, en particulier, etre assimilees A l'usufruit.

Assujettissement du benefice ecclesiastique A l'impöt.

Riten'Uto in fatto :

A. -

Don Micheie Tomamiohel gode, quale eanonioo

della Cattedrale di Lugano, un benefieio, i eui beni oom-

prendono una oasa d'abitazione perequata21 573 fr. e

capitali per un ammontare di 79 900fr. 11 reddito deI

benefieio e valutato in 4200 fr. all'anno, ossia 3000fr.

provenienti dai eapitali e 1200 fr. rap.presentanti i1 valore

loeatizio della easa d'abitazione.

Ai fini dell'imposta per la difesa nazionale (I periodo)

la Commissione eireondariale di tassazione imponeva il

canonieo Tomamiehel tanto sulla sostanza quanto sul

reddito deI benefieio eanonieale. Su rieorso deI contrl-

buente,l'autorita di tassazione stralciava pero la sostanza.

Il oanonieo Tomamichel adiva la Commissione eantonale

di rioorso, Ia quale, statuendo in data 21 dieembre 1944,

10 dichiarava esonerato dall'imposta per i seguenti motivi:

« Visto oome i benefici eeolesiastiei siano da ritenere enti

eretti a soopo di culto, e come i redditi serva.n"o al sosten-

Bundesrechtliehe Abgaben. N0 22.

10'1

tamento dell'ecclesiastioo preposto al culto stesso, si

giustifiea l'applicazione dell'art. 16 alinea 3. »

B. -

L'Amministrazione federale delle eontribuzioni

(AFC) ha interposto tempestivamente unrieorso di diritto

8.mmini~trativo al Tribunale federale, ehiedendo, in linea

prlneipale, la tassazione deI canonioo Tomamiehel in

base ad un reddito di 4200 fr. e ad una sostanza di

101 473 fr. 0, subordinatamente, in base' ad un reddito

di 4200 fr. L'AFC adduce in sostanza quanto segue:

In concreto non si vuole imporre eome persona giuri-

dicail benefieio eeclesiastioo, ma unicamente una persona

fisiea, ossia il beneficiato. L'articolo 16 ep. 3 DIN invocato

nel fattispeeie non si applica apersone fisiehe, ma soltanto

a eorporazioni e istituti. Ne segue ehe i1 canonieo Toma-

michel dev' essere imposto sul reddito ehe gli fornisce il

benefieio.

La sostanza, di cui il contribuente gode, e la proprieta

d'un istituto eeelesiastieo ehe possiede, seeondo la legi-

slazione ticinese, la eapacita giuridiea e ha il earattere

d'una fondazione. Tanto il diritto tieinese, quanto quello

eanonioo oonsiderano i1 benefieiato oome un usufruttuano.

Si tratta adunque di un usufrutto legale. Giusta I'art. 27

ep. 2 DIN, la sostanza gravata da un usufrutto e oompu-

tata all'usufruttuario.

Se il Tribunale federale non ammettesse in oonereto

l'esistenza d'un usufrutto, dovrebbe almeno diehiarare

ehe il oontribuente e imponibile sul reddito di 4200 fr.

O. -

Nella sua risposta la Commissione eantonale di

rioorso ha eoncluso pel rigetto deI gravame,. osservando :

Non oeoorre indagare se l'investito d'un beneficio debba

essere considerato come un usufruttuario legale, ma

soltanto se debba essare equiparato aU'usufruttuario a'

. sensi degli art. 21 cp. 5 e 27 cp. 2 DIN. Tanto l'uno, quanto

l'altro di questi due disposti prevedono ehe la sostanza 0

il reddito, su cui e eostituito un usufrutto, e computata

all'usufruttuario. Cio presuppone pero l'esistenza d'un

nudo proprietario 0 d'una nuda proprieta ehe possa

108

Verwaltungs- und Diszipline.rrechtspftege.

sussistere giuridieamentß, riunendo, aJlorquando manehi

l'usufruttuario, i diritti di proprieta e di godimento. Nel

caso deI benefieio eanonieale non si pu?> invece eoneep;re

180 persona giuridica deI benefioio senza il benefioiato che

s'impersona nell'ecclesiastioo, oosicche agli effetti fiscali

in nessun easo il benefieio eanonicale potrebbe essere

imposto per la sostanza ed il reddito deI beneficio, se non

attraversoil benefieiato. Fisealmente la :figura giuridica

deI beneficio canonicale e invece molto piu. vieina a quella.

della fondazione di famiglia, nellaquale una certa sostanza

e un certo reddito sono destinati al sostentamento d'un

beneficiario. Ora ehi benefieia d'nna fondazione di fami-

glia non. e oonsiderato, aglieffetti fiscali, oome un usu-

fruttuario.

Ma. anehe se si dovesse oonsiderare l'investito d'un bene-

ficio oome un usufruttuario, non sarebbe imponibile sulla

sostanza e sul reddito deI benefieio, dato l'esonero saneito

dalla legge. Il eapoverso prima dell'art. 16 DIN preme

un esonero soggettivo 80 favore speeialmente della Confe-

derazione e dei Cantoni. I capoversi seoondo e terzo dello

stesso artieol0 esonerano invece dall'imposta i oomuni,

oome pure certi istituti e· certe oorporazioni, non eome

tali, ma limitatamente alla sostanza 0 al redditodestinato

a determinati scopi, tra i quali il oulto. -Si tratta qui d'un

esOnero obiettivo. Essendo di carattere obiettivo, l'esonero

deve valere anche nel oaso in cui la eostanza eilreddito

destinati al culto andassero a favore d'nna persona fisioa.,

ossia deI benefioiato. Se oos1 non fosse, si verrebbe a.d

eludere la eoncessione dell'esonero prevista dai oapoversi

seoondo e terzo dell'art. 16 DIN, Ia quale non potrebbe

mai essere applieata quando una fondazione eeclesiastica

ha per isoopo il sostentamento d'un ministro deI oulto.

D. -

Replieando, l'AFC ha addotto in sostanza quanto

segne :

Gli esoneri dall'imposta, ehe prevede l'artieolo 16 DIN,

sono di oarattere subiettivo; in partioolare gli esoneri

aooordati dai oapoversi secondo e terzo di quest'artioolo

Bundesreohtliche Abgaben. N0!!.

109

si applicano soltanto alle oorporazioni ed agli istituti. ivi

menzionati e non ad altri oontribuenti. Si tratta inoltre

d'un esonero parziale : infatti esso non si estende a tutti

i beni di queste corporazioni e di questi istituti.

Giusta gli art. 21 op. 5 e 27 op. 2 DIN, l'imposta sulla

sostanza soggetta. a.d usufrutto e dovuta. dall'usufruttuario

a motivo deI diritto reale limitato eh 'egli possiede in pro-

prio su questi beni e non perehe il legislatore avrebbe

sostituito l'usufruttuario al nudo proprietario nella tassa-

zione della sostanza.

E ammesso dai eanonisti ehe l'investito possiede sui

beni deI benefieio un diritto d'usufrutto oome jm in re

aliena. Di quest'avviso si e diehiarato anehe il Tribunale

federale nella sentenza 29 novembre 1929 su rioorso

Deflorin e oons. contro la Citta d.i Coira. Si trattava allora

dell'imposizione oantonaled'un beneficio eanonicale: il

Tribunale· federale· ha rieonosciuto ehe, giusta il diritto

oostituzionale grigionese, la prebenda ha earattere d'nna

fondazione . didiritto pubblieo. Alla. fondazione spetta la

nuda proprieta della sostanza ehe l'investito possiede,usa

e gode a' sensi dell'art. 755 ce. Nuda proprieta e godi-

mento si trovano nuovamente riuniti, allorohe il benefieio

canonicale diventa vacante.

E esatto ohe il destinatario della fondazione di famiglia

non e imposto quale usufruttuarlo. Va egli non ha, oome

l'investito d'un benefioio, un usufrutto (poggiante sul

diritto eeelesiastioo) dei beni della. fondazione. D'altra

parte; un siffatto usufrutto e is.tituito anche dal diritto

pubblioo tioinese (art. 12 § 1 dellalegge sulla liberta della.

Chiesa cattolicae sull'amministrazione dei beni ecclesia-

stici, e art. 93 deI regolamento d'esecuzione).

Nel rimanente della sua replica I'AFC risponde alle

seguenti domande :

a) Quale e stata la giurisprudenza delle autorita fede-

raIi nella tassazione dei benefiei eeelesiastiei ai fini delle

imposte federali che hanno preceduto l'imposta per la

difesä nazionale ~

110

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

b) Quale e stata ed. e attualmente la pratioa seguita

in materia di benefioi eoolesiastioi riguardo alle imposte

federali nei Oantoni ehe rioonosoono questi benefioi oome

delle fondazioni di diritto pubblioo 1

Delle risposte date a queste due domande si dirA, per

quanto oeoorra, nei oonsiderandi di diritto.

E; -

In sede di· duplioa il oanonioo Tomamichel ha

osservato quanta segue·:

a) I redditi deI benefieio eanonieale servono al culto e,

di oonseguenza, debbono essere esonerati dall'imposta in

virtil deli 'art. 16 ep. 2e 3 DIN. Infatti, seeondo la dottrina

della Ohiesa eattoliea, la persona dell'offieiante e essenziale

pel culto pubblioo: sema questapersona, non si puo

avere oulto pubblioo. Ne segue ohe i redditi deI benefioio

destinati al sostentamento dell'offioiante debbono essere

eSonerati dall'imposta per la difesa nazionale oome i redditi

d'una fondazione eeolesiastiea. per Ia manutenzione della

ohiesa.

b) Per stabilire la natura delbenefioio eoolesiastioo,

non si puo presoindere dal diritto eanonioo, il quaIe, pur

rioonoseendo un'analogia tra il benefioiato e l'usufruttuario,

non permettedi equiparare il benefioio all'usufrutto e il

benefieiato aU'usufruttuario. Infatti, giusta il oan. 1409,

il benefioio eoelesiastioo oomprende due elementi insepa-

rabili: l'uffieio saero ed il diritto di riscuotere i redditi

dei beni annessi a quest'uffieio. Non ~siste benefieio senza

uffieio, seoondo l'assioma. deI diritto oanonioo: « Bene-

ficium propter oflicium ». In altri termini, solo ohi adempie

gli oneri dell'uffieio ha diritto ai redditi deI beneficio.

Questi oneri rappresentano Ja oontropartita dei diritto

di riseuotere i redditi e ne sono inseparabili. L'usufruttua-

rio non ha inveee nessun onere ehe gravi sull'usufrutto:

Quali siano gli oneri annessi all'uffioio, risulta dal

oodiee di diritto eanonieo, il quale prevede tra l'altro ehe

il eanonioo momentaneamente impedito di far fronte' a

questi oneri deve farsi supplire, a sue spese, da un altro

canonico. Inoltre il beneficiato e amministratore e ouratore

Bundesrechtliche Abga.ben. N0 22.

111

deI suo benefioio. Anohe per questo motivo si distingue

dall'usufruttuario.

F. -

La Commissione oantonale di rioorso hainoltrato

la duplioa tardivamente. Degli argomenti in essa esposti

non si puo quindi tener oonto.

Oonsiilerarulo in diriUo :

1.'- Giusta l'art. 1 della oostituzione ticinese, la reli-

gione cattolica e la religione deI Qantone e, seCQndo gli

art. 9 e II della legge 28 gennaio 1886sulla libertadella

Chiesa oattolica, Ia capaoita giuridica di tutte Ie istituzioni

appartenenti alla Ohiesa oattoliea e rioonosoiuta nei limiti

e sotto le garanzie delle leggi in vigore, e Ja fondazione di

benefioi e libera oonformemente alle leggi eeolesiastiehe.

D'altra parte, l'art. 35 della legge tioinese d'applioazione

deI 00 oonferma ehe le fondazioni eoolesiastiohe hanno la

personalita giuridicae l'eseroizio dei diritti oivili inoon-

formita della relativa legislazione partioolare.

Date queste disposizioni, il benefioio oanonioale; i cui

redditi sono risoossi dal oontribuente, e un istituto di

diritto pubblioo a norma dell'art.59 ce nella misura in

oui il diritto canonico 10 oonsidera oome un ente ase.

Ora, seoondo i can. 1409 e 99, il beneficio e una persona

giuridica e piil precisamente un istituto 0 una fondazione.

D'altra parte e paoifioo ehe il benefieio canonicale come

persona giuridica ha la proprieta dei beni, di oui in oon-

creto il oontribuente gode quale benefioiato.

2. -

L'art. 16, eifre 2 e 3, DIN esonera dall'imposta

per la difesa nazionaIe gli istituti di diritto pubblioo 0 di

oarattere ecclesiastioo per la sostanza eilreddito ohe

servono a soopi pubbliei, oome pure gli altri istituti per Ja

sostanza eilreddito ehe servono al eulto od a soopi esolu-

sivamente d'utilitA pubblica.

In conereto, i beni dei benefioio oanonicale, il cui reddito

e valutato in 4200 fr. all'anno, sono destinati eselusiva-

mente a fornire all'investito, a motivo dei suo uffioio, i

mezzi necessari al suo sostentamento, « aiJ, konestam S"U8ten-

111

Verwaltunga- und Disziplinarreohtspftege.

taticmem », oome dice il oan. 1473. L'uffioio di ca.nonioo

d'una oattedrale eonsiste essenziaImente nella parteei-

pazione alle cerimonie deI eulto ehe ivi si svolgono (ean.

391,'412 e seg.).

Il benefioio oanonioale avendo; in virtil della legislazione

tieinese, il oarattere d'un istituto di diritto pubblioo,

l'uffioio adempiuto dal benefieiato e un servizio pubblioo

a' sensi dell'art. ·16, eHra 2 DIN. Ne segne ehe il benefioio

ca.nonieale come tale' e . esonerato .dall'imposta sulla 80-

stanza e sul reddito ehe servono a quest'uffieio.

Ma., anohe se il benefieio eanonioale non fosse un istituto

di diritto pubblioo 0 di oamttereeeolesiastioo a norma

dellaoifra seoonda dell'art. 16 DIN, dovrebb'essere esona-

rato dall'imposta, giusta la eüra terza dello stesso artiool0,

per quanto ooncerne la sostanza eilreddito destinati al

oulto. Infatti si debbono oonsiderare eome destinati al

cuIto queibeni ehe servono a fornire all'eoolesiastioo uno

stipendio per la sua funzione 0 ad assiourargli il sostenta-

mento, se si oonsaera interamente al suo uffioio.

3. -

In oonoreto devesi indagare se e in quale misura

il benafieiato sia assoggettato all'imposta per la düesa

nazionale ed in partioolare s'egli possa essere trattato,

oome sostiene l'AFO, alla stessa stregnadi un usufruttuario.

a) Seoondo l'art. 2~ Iett. 0 DIN, il.reddito deI patri,.

monio gravato da un usufrutto dev'essere imposto a

oarioo dell'usufruttuario e non deI, nudo proprietario;

giusta l'art. 27 op .. 2 DIN,la sostanza gravata da un

usufrutto e eomputata all'usufruttuario.

Si tratta dell'usufrutto istituito dal eodlee eivile sviz-

zero. Un siffatto trattamento dell'usufrutto da parte de]

DIN si giustifioa poioM l'usufruttuario ha sui beni sotto-

poeti all'usufrutto e speeiaImente Sw. loro reddito un

diritto reale, quindi un diritto immediato BUlla oosa,

stabilito in modo da lasoiare al proprietario una· proprieta

spoglia di una parte della sua sostanza e quindi defieiente.

Sarebbe tuttavla. errato ritenere ehe l'imposta sulla

sostanza messa 8. canoo dell'usufruttuario poggi sm valore

Bundesreohtliche Abgaben. N° 1I11.

113

dei diritto d'usufrutto. Infatti questo valore potrebbe

essere ealoolato soltanto eapitalizzando i redditi annui

in hase all 'eta. dell'usufruttuario e tenendo oonto delle

olausole ehe possono mettere fineall'usufrutto; ne risul-

terebbe :on importo inferiore a quello della sostanza; 1a

difierenza rappresenterebbe il va,lore della nuda proprieta.

L'imposta non e dunque basata sul valore dell'usufrutto,

ma sul valore integrale della sostanza, la quale, in virtil

di una sostituzione legale, e trasferita all'usufruttuario,

ossia a quello dei du.e interessati ehe gode quasi esolusi-

vamente deI diritto di proprieta..

b) Il benefieio di oui e investito il ean. Tomamiehel, e

quindi anohe il godimento dei beni eh'esso eomprende,

e disoiplinato dal diritto pubblioo tieinese. NeUa misura

in oui il diritto pubblioo tioinese si riferisce espressamente

o taeitamente al diritto eanonioo (efr. art. 9 e 11 della

legge sulla liberta. della Omesa oattoliea), ildiritto oano-

nioo e applioabile oome diritto oantonale.

Il Codex juris oanonioi dispone ohe il benefieiato ha

il diritto di risouotere tutti i redditi dei beni annessi al

benefioio (ca.n. 1409) oome pure di .godere e usare questi

beni nalla misura neoessaria al suo onesto sostentamento

(oan. 1472-1473). Ma. il oodice non diceehe questo diritto

h& il oarattere d'un usufrutto 0 d'un diritto reale. I· ter-

mini « 'UÜ fru,i pote8t fructibua be:neficio,lib'U8» (oan. 1473),

seoondo la terminologia tradizionale, non servono oome

la parola « 'U8'U8fruct'U8» a oaratterizzare ildiritto reale

dell'usufrutto; ma si applicano anehe al diritto di godi-

mento deI 10eatario (ofr. § 2 J. de locat. et cond. 3, 24,

oitato da ELVEBS, Servitutenlehre, pag. 18 nota e).

Inoltre, i1 Codex juris oanoniei preoisaohe esiste un

vincolo indissolubUe tra. l'uffieio sacro e i1 godimento ·dei

beni annesai ad esso. Il benefioio, ovvero l'uffioio e il

diritto di godimento, sono in massima attribuiti avita·

Il .benefioiato perde i1 godimento soltanto allorohe i1 suo

uffioio finisoe, ossia in seguito adecesso, rinunoia 0 revooa

(privatio: oan; 2299).

8

A8 71 I -. INS

114

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.

11 diritto deI beneficiato, anche se sotto diversi aspetti

e equiparabile all 'usufrutto, non pua essere confuso e

identificato oon esso. I-rapporti giuridici tra il beneficiato

e if beneficio si distinguono infatti per due elementi

essenziali che non si risoontrano nelle relazioni tra l'usu-

fruttuario e il nudo proprietario. Anzitutto l'investito

esercita il suo diritto di godimento in qualita. di benefi-

oiario d'una fondazione destinata ad assicurargli il sosten-

tamento e nello stesso tempo ha la funzione di curatore

o di organo deI beneficio. In seoondo Iuogo; il diritto di

godimento oonferito al beneficiato e indissolubil.mente

legato all'ufficio di cui egli e rivestito. Per questo motivo,

l'istituto deI beneficio si avvicina di piu al diritto a'mmi-

nistrativo che al diritto,privato.

TI godimento deI beneficiato -non potrebbe essere oonsj·

derato oome il prodotto d'un'attivita Iucrativa ed equi-

parato ad uno stipendio oorrisposto a titolo di rimune-

razione di servizio (ofr. sentenza 29 novembre 1919 deI

Tribunale federale su rioorsO Deflorin e oons. ~ MEURER,

Bayerisches Pfründrecht, pag. 258). Si tratta' invece di

un diritto sui redditi 4i un patrimonio, diritto oonferito al

beneficiato, mentre e rivestito dell'uffioio saoro : l'uffioio

e il diritto di godimento sono inseparabili.

Cosi stando le oose; si deve ammettere ohe idiritti

oonferiti al beneficiato sono di natura speciale enon

potrebbero quindi essere identificatL oompletamente oon

un altro istituto giuridioo.

c) Contrariamente all'opinione di Enrioo Maspoli (TI

diritto ecelesiastioo dello Stato deI Canton Ticino, pag. 101),

il diritto pubblico tioinese non ha modificato i rapporti

giuridici tra il benefioio e il benefieiato, quali sono stati

stabiliti dal diritto eanonieo.

Seoondo l'art, II della legge sulla liberta della Chiesa

eattolica, «si potranno liberamente fondare benefici in

oonformita. oolle Ieggi ecelesiastiche ». Perma, in massima,

sono applicabili le regole deI di.rltto canonico, evidente-

mente sotto riserva delle disposizioni di diritto pubblioo

I

I

Bundesroohtliche Abgaben. Ne> 22.

115

stabilite in vista delI 'interesse generale. Ma i rapporti tm

il beneficiatoe il benefieio sono essenzialmente di diritto

eoclesiastico interno; non si vede per quali ragioni il

legislatore ticinese abbia voluto disciplinarle. Se I'art. 12

§ I della legge sulla liberta della Ohiesa cattolica (il quale

si riferisce unicamente ai beni parroeohiali e vice parro9~

ohiali, e prescrive ehe l'amministrazione di questi beni,

oompresi i benefic~, inoombe al Oonsiglio parrocchiale)

preeisa: « Sono riservate le speciali disposizioni stabilite

dai fondatori 0 da convenzioni, e i diritti dell'investito

come usufruttuario », non se ne deve ooncludere ehe' il

diritto pubblico ticinese abbia derogato al diritto cano-

nioo. Si deve invece semplicemente ritenere ehe, di fronte

a1 Consiglio parrocehiale incaricato dell'amministrazione

dei beni, l'investito conserva intatto il diritto speciale di

godimento, previsto dal diritto canonico e comparabile

all'usufrutto per quanto conceme l'estensione di questo

godimento (ofr. a proposito deI diritto prussiano, la nota 24

di GIERKE, Deutsches Privatrecht, pag. 639);pel VALLESl!I,

lalegge 22 maggio 1880 ehe disponetra l'altro : « L'admi-

nistration que le conseil municipal exercepar I'interme-

diaire de Ia commission paroissiale ne peut en aUC\lI!.e

maniere entraver la jouissance libre et directequi.demeure

reservee au beneficier ».E se 1'1lrt. 93 deI regolamento

esecutivo della Iegge,sulla liberta. della. Qhiesa' cattolica

dispone: ((Il beneficiato e parificato all'usufruttuario,

ha il dovere di usare e di conservare da buon padre' ~

famiglia i beni stabili e mobili a Iui oonsegnati, ed e re-

sponsabile delloro deperimento ehe non dipenda dall'uso »,

~oI dire semplieemente ehe ilbeneficiato dev'essere

parifieato all'usufruttuario quando si tratta della saIya".

guardia dei beni destinati al beneficio, ossia nella misura

in cui I'interesse pubblioo ein giuooo. Ma non si potrebbe

dedurre da queste regole di diritto cantonale ehe il diritto

pubblico ticinese abbia istituito a favore deI beneficiato;

in deroga al diritto eanonico, un vero diritto reale sui

beni affetti al benefioio.

116

Verwaltungs- und Disziplinarreohtspfiege.

L'AFC invooa la sentenza 29 novembre 1929 su rioorso

Deflorin e oons.; nella quale il Tribunale federale ha

rioonosoiuto ohe l'investito d'un benefioio oanomoale

de;'essere equiparato ad un usufruttuario. Ma la lite non

oonoerneva questo punto sul quale le parti erano d'aeeordo';

la questione da rlsolvere era tutt'altra. Si trattava infatti

di deoidere se, oltre l'imposta > ordinaria sulla sostanza

oome tale (non sul reddito di essa), fosse leoito assoggettare

l'investito deI benefioio all'imposta sul reddito dellavoro.

La suddetta sentenza non pregiudioa quindi la presente

deeisione.

4. -

Se la natura deI diritto di godimento deI benefi-

ciato sui beni deI benefioio non si pub de:finire in modo

siouro, la posizione, deI benefieio, oome persona giuridioa,

e inveoe tale ohe non si potrebbe oomparare oon' quellS.

001 nudo proprietario. La proprieta deI benefieio non e

OOfieiente, ma piena e permette alla persona giuridica di

eseroitare integralmente il oompito ehe le e devoluto oome

istituto equiparabile ad una fondazione. Se il suo diritto

di disposizione non e paragonabile a quello di uua persona

fisiea 0 di una oorporazione, gli e perehe, oome tutte le

fondazioni, lasua volonta e vinoolata da uno soopo ehe

oostituisoe la sua ragione d'essere, espresso nel suo statuto.

I diritti deI benefioio non Bono limitati dai diritti deI bene-

fieiato, ma gli uni e gli altri sono armonicamente regolati

dallo statuto dell'istituzione stessa. n'diritto di godimento

deI benefioiato non si oppone al diritto di proprieta deI

benefieio. Mentre Ia nuda proprieta euno stato anormaJe,

ehe ha earattere temporaneo e cessa eon l'estinzione

OOll'usufrutto, la situazione deI benefioio edel benefioia;to

e stabile: salvo i brevi periodi in cui l'ufficio e vacante,

fdiritti deI beneficio e quelli dei sueoessivi benefioiati

pos80no ooesistere per una durata indefinita.

Oos1 stando le oose, Pimposta per la difesa nazionale

inoomberebbe, nella misura in oui coipisoe la sostanza, &1

benefioio (nella sua qualita di proprietario), se non ne

fosse esonerato in virtu dell'art. 16 DIN, trattandosi di

beni destinati ad un servizio pubblioo.

Bundesreohtliche Abgaben. N" 23.

117

Il reddito risoosso personalmente dalbeneficiatonon e

invece equiparabile ad un reddito destinato a4 un servizio

pubblioo : esso serve infatti a far fronte alle spese persona li

deI beneficiato ohee preposto ad un servizio pubblioo.

A questo proposito, il benefieiato non dev'essere

trattato diversamente dal funzionario stat~e ehe oompie

un servizio pubblioo, ma il' oui salario non e esonerato

dall'imposta. Lo stesso vale per i beni destinati alla manu-

tenzione 0 alle riparazioni della ehiesa: l'istituto 0 la e,or-

porazione ehe assume queste spese non e' imponibile.

Inveoe, l'imprenditore 0 l'operaio ehe effettua i lavori

non pub pretendereehe le somme pagategli siano destülate

al eulto e quindi esenti dall'imposta.

11 Tribunale federale pronuncia :

Il rioorso e parzialmente ammesso nel senso ehe la

decisione impugnata e annullata e il eanonioo, Michels.

TODiamiehel dev'essere imposto sul reddito di 4200 fr.

ehe gli frutta il suo beneficio canonicale. Nel rimanente

il rioorso e respinto.

23. Auszug aus dem Urten vom 12. Juli 1948

i. S. H. gegen eidg. Steuerverwllltung.

Wcwen~.

1. DieSteuerverwaltung darf die für den Bestand und Umfang

der Steuerpflicht massgebenden Umsätze nach> Ermessen fest-

setzen, wenn keine oder keine zuverlässigen buchmässigen Auf-

zeichnungen des Steuerpflichtigen vorhanden sind (Erw. 1-5).

2. Der Grossist, der sein Recht auf steuerfreien EngrOSbeZlig nicht

ausübt, sondern sich Steuern überwälzen lässt, kann diese mit

seiner eigenen Steuerschuld nicht verrechnen. Ausnahmefall:

rückwirkende Eintragung ins Grossistenregister (Erw. 6).

Irntpßt 8WJ' le chiffre d'affair68.

1. Lorsque le contribuable n'a pas tenu de comptabilite oun'a

tenu qu'une comptabilite insuffisa.nte, le fisc est autorise A

fixer par apprOOiation les chiffres d'afiaires determina.nts dU:

point de vue de l'assujettissement a. l'imp6t et du. montant' de

l'obligation fiscale (consid. 1 A 5).

, '

2. Le grossiste qui ne fait pas usage da son droit A la franchise

d'imp6t pour ses achats en gros, mais ~~ laisse transferer d~