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71_II_219

BGE 71 II 219

Bundesgericht (BGE) · 1944-09-09 · Deutsch CH
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Familienrecht. N° 47.

23. Oktober 1945 i. S.Rüegg c. Munitor A.-G., Erw. 4: &).

Fraglich bleibt also nur, ob eine Verwaltungsbeistand-

schaft zu bestellen ist, 'weil der Berufungskläger behauptet,

die'Beschlüsse.der Generalversammlung vom 9. September

1944 seien nichtig oder doch anfechtbar, Vetsch nicht

gesetzesgemäss zum Verwaltungsrat . gewählt und daher

zur Führung der Geschäfte gar nicht befugt. Die Frage ist

zu verneinen. Die Beistandsbestellung im Sinne des Art. 393

Zifl. 4 ZGB hat in erster Linie nicht den Zweck, Rechte

dieses oder jenes Mitgliedes oder Gläubigers der juristischen

Person zu wahren -

diesem Erfolg dient sie nur indirekt

-'-, sondern den Zweck, die Vermögensangelegenheiten der

juristischen Person als solcher besorgen zu lassen, weil

niemand da ist, der sie besorgt . (BGE 69 II 22). Eine Bei-

standsbestellung war daher im vorliegenden Falle nur vor-

zunehmen, wenn die Verwaltung der A.-G. sonst überhaupt

nicht besorgt wurde oder durch jemanden besorgt zu wer-

den Gefahr lief, der dafür ernstlich gar nicht in Frage

kommen kann oder nicht die Möglichkeit hat, in der für

die Verwaltung nötigen ·Weise auf das Vermögen einzu-

wirken, sodass diesem die Verwaltung tatsächlich fehlen

würde. Das kann freilich auch der Fall sein, . wenn sich

mehrere um die Verwaltung streiten und jeder von ihnen

den andern in der Ausübung der Verwaltungstätigkeittat-

sächlich hindern kann. Wenn aber eine funktionsfähige

Verwaltung bestellt ist, welche die A.-G. tatsächlich ver-

waltet, und der Streit nur darum geht, ob diese Bestellung

anfechtbar ist oder nicht, kann nicht gesagt werden, dass

bis zum Entscheid des Zivilrichters hierüber die Verwaltung

überhaupt fehle. So liegt die Sache hier, wo Schick denje-

nigen, der die Verwaltung faktisch besorgt, seine Tätig-

keit nicht ausüben lassen will, weil er ihm die Rechtsbe-

fugnis dazu abspricht, ohne ilm aber tatsächlich daran

hindern zu können. Ob diese Rechtsbefugnis besteht, hat

der Zivilrichter zu entscheiden. Seine Sache ist es auch,

nötigenfalls durch vorsorgliche Massnahmen prozessualer

Natur für die Aufrechterhaltung eines bestehenden Zu-

Erbrecht. N° 48.

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standes zu sorgen und die während der Dauer des Prozesses

zur Wahrung der Interessen der einen oder andern Partei

nötigen Massnahmen zu treffen. Zu einem Eingriff der

vormundschaftlichen Behörden ist diesfalls kein Platz,

selbst dann nicht, wenn d3s massgebende kantonale Zivil-

prozessrecht solche vorsorgliche Massnahmen nicht kennen

oder das Gericht deren Anwendung unnötig finden und

ablehnen sollte.

Dem'IJßCA erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des

Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 8. Juni 1945

bestätigt.

111. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

4:8. Sentenza 2 novembre 1945 della 11 Corte civHe nelIa causa

Marconi c. Parroechia e Comune di Comologno.

Art. 603 cc. La responsabilitS solidale degli eredi per i deeiti

della successione e prevista soltanto nell'interesse dei creditori

estranei all'eredita, per faciIitare l'incasso dei loro crediti.

Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione

dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredita..

'

Art .. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden

des· Erblassers, zur Erleichterung der Einforderung, besteht

nur zugunsten von· Gläubigem, die nicht ihrerseits Erben

sind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden

zur Auseinandersetzung über. die Erbschaft.

Art. 603 CC : La responsabilite solidaire des h6ritiers pour des

dettes du d6funt n'est edictOO que dans l'inter~t des crean.ciers

etrangers a la. succession, en vue de faciliter le recouvrement

des crean.ces. Entre Mritiers, la liquidation de la succession

comprend aussi la repartition des dettes.

Ritenuto in jatto :

...4.- II 31 maggio 1916, moriva a Comologno Rosina

Mareoni, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova

220

Erbreoht. N° 48.

Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L'ereditä. rimase

indivisa e la figlia continuo a vivere nella casa materna.

n 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo

Ma~coni, laSciando quali eredi la sorella Fiorina ed il

fratello Silvio.

n 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni.,

disponendo per testamento di aleuni legati ed istituendo

eredi della sua rimanente sostanza il Comune e 180 Par-

rocchia di Comologno.

Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Par-

rocchia di Comologno, dall'altra, avendo deciso di pro-

cedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina

Marconi, incaricavano dei relativi incombenti il notaio

Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l'inven-

tario della successione.

Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva

l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a

Silvio Marconi il termine per promuovere causa.

E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi

chiedeva che nell'inventario della ·successione di Rosina

Marconi fosse iscritto, tra l'altro, un credito difr. 8177

per spese di manutenzione della casa materna sino al

31 maggio 19'16, eredito 80 favore dei fratelli Silvio e Gero-

lamo Marconi.

B. ~ Con sentenza 10 agosto 1944 il Pretore respingeva

questa domanda.

O. -"- Statuendo in data 25 gennaio 1945, la Camera

civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino con-

fermava, su questo punto, il giudizio pretoriale.

D. -

Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso

per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l'altro,

l'iscrizione di detto eredito.

Oonsiderando in diritto :

1. -

n credito di fr. 8177 dipende da spese concer-

nenti la casa materna, sopportate dall'attore e da suo

fratello durante gli anni 1904-1914. La seconda giuris-

Erbrecht. N° 48.

221

dizione cantonale, pur ammettendo che queste spese

sono prova~, ha tuttavia dichiarato ehe il credito e

prescritto poiche non era stato fatto valere nei eonfronti

di Rosina Marconi allorche era in vita, ne nei confronti

della successione di lei.

Si deve riconoscere che questo modo di vedere della

seconda giurisdizione cantonale e senz'altro fondato per

quanto concerne le spese che risalgono a diem anni prima

deI 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art.

127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese sono

state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano 80 fr. 255,25.

Resta da indagare come stiano le cose per le spese

posteriori al 31 maggio 1906.

L'attore opina ehe con la devoluzione dell'eredita il

debito e stato estinto mediante confusione : egli e suo

fratello sono diventati senz'altro, in forza della morte

della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia

sono diventati creditori e debitori nello stesso tempo.

Questa tesi non si concilia con la domanda d'iscrizione

deI credito di fr. 8177 nell'inventario della successione :

questa domanda implica il riconoscimento che la devolu-·

zione dell'ereditaha lasciato su,ssistere il credito e non

l'ha quindi estinto per confusione.

Ma anche prescindendo da questa considerazione, la

tesi deI ricorrente non pua essere accolta. Un'obbligazione

si estingue per confusione, quando la sostanza deI creditore

venga ad unirsi alla sostanza deI debitore. In concreto

questa condizione non e pero soddisfatta pel fattodella

devoluzione della successione materna: i creditori non

erano i soli eredi della madre, poiche con loro ereditO

anche la sorella Florina che non era creditrice. La sostanza

della de cuius pertocco a questa comunione ereditaria,

non ai creditori deI credito contestato e formera sino

alla divisione una aostanza 80 se. Una confusione di questa

sostanza con queiia dei creditori non poteva aver luogo;

essa div~fitera possibile soltanto con 180 divisione dell'ere-

diüj nella misura in cui il debito sara attribuito ai credi-

222

Erbrecht. N0 48.

tori (cfr. la nota 32 deI Commento di ESOHER alI'art. 602

CC. e la nota 35 del Commento di TuOR allo stesso artico1o).

Sta bene ehe, in forza della devo1uzione delI'eredita, i

creditori non sono diventati debitori in comune, ma

debitori solidali (art. 603 ce), e OSER jSCHÖNENBERGER,

nella nota 5 del1oro Commento all'art. 118 CO, osservano

ohe ne1 caso in oui la qualita. di creditore e quella di debi-

tore solidale vengono a trovarsi riunite nella stessa persona,

l'obbligazione si estingue per confusione nella misura in

cui esiste un diritto di regresso verso questo debitore,

ossia, in mancanza di altri elementi, nella misura d'una

quota. Ma questa rego1a non va1e se si tratta di un debitore

solidale a' sensi den'art. 603 ce. In questo caso 1a legge

prevede la responsabilita. solidale degli eredi per i debiti

delia suocessione (invece dena _ responsabilita. in oomune,

COme dovrebb'essere logicamente) soltanto nelI'interesse

dei creditori estranei all'eredita., per faoilitare l'incasso

deI loro oredito. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi,

anohe 1a ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione

dell'eredita: soltanto la divisione dell'eredita stabilisce

quali siano gli eredi che debbono in definitiva sopportare

i singoli debiti della. comunione ereditaria.

Cosl stando 1e oose, e siooome i fratelli Silvio e Gero1amo

Marconi sono rimasti inattivi nei confronti delIa suocessione

materna, il loro credito,anche in quanto dipende dalle

spese posteriori al 31 maggio 1906, 6.prescritto.

Si puo chiedersi se non si giustifioherebbe il prineipio

ehe la prescrizione deI credito d'un erede nei confronti

dell'eredita. e sospesa durante l'indivisione. Ma, prescin-

dendo da! fatto ehe non esiste un disposto legale in tale

senso, devesi riconoscere che 1a ratio della prescrizione

va1e fu line$ di massima anche ne1 campo successorio;

anche qui puo esistere il perico10 ehe dopo molto tempo,

speoialmente in oaso di differita. divisione, sia fatto va1ere

un oredito, di oui non si possa piu provare l'eventuale

estinzione. Resta tuttavia riservata 10. questione se cir-

costanze partioolarmente gravi potrebbero giustificare

Obligationenrecht. N0 49.

223

l'eccezione della mala fede (art. 2 ce) nei confronti del-

l'erede che invoohi la prescrizione.

2. -

Il Tribunale tederale pronuncia :

II ricorso e respinto.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

49. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteUuno

"om 25. September 1945 i. S. JOB. HabenDer G.m.b.H.

gegen W. Kuhn nnd Sohn.

Bedeutung eines Bestätigungs8chreibens im kaufmännischen Ver.

kehr, das von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht.

Signification de la Iettre de confirmation qui s'ecarte de ce qui

a ete convenu oralement entre commer9BUts.

Significato' d'una lettera di conferma ehe si seosta da quanto

pattuito oralmente tra commercianti.

2. -

Entgegen der MeinWlg der Vorinstanz folgt aus

dem Scheitern des Naohweises für den Abschluss einer

mündliohen Vereinbarung am 7.l\Urz noch nioht ohne

weiteres die Unbegründetheit der eingeklagten Forderung.

Die Vorinstanz hat ausser aoht gelassen, dass ein Bestä-

tigungsschreiben im kaufmännisohen Verkehr nicht bIoss

die Bedeutung eines Beweismittels für einen vorausgegan-

genen mündlichen Vertragsschlu,ss haben kann, sondern

dass ihm darüber hinaus unter Umständen reohtserzeu-

gende Kraft zukommt. Das ist der Fall, wenn der Inhalt

der sog. Bestätigung von der mündlich getroffenen Verein-

barung abweicht oder neue Bedingungen enthält, und der

Empfänger daram schweigt. Dann hat das Bestätigungs-

schreiben nämlich den Charakter einer Vertragsofferte und

das Stillsohweigen des Empfängers ist als deren Annahme

15

AS 71 Ir -

1945