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67_III_111

BGE 67 III 111

Bundesgericht (BGE) ·III · 1941-07-08 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Dopo ehe la procedura fallimentare della S. A.

Novum era stata sospesa e chiusa in virtiI dell'art. 230

LEF, Ernesto Wild domandava che l'Ufficio dei fallimenti

di Roveredo (Grigioni) realizzasse una cartella ipotecaria

al portatore di fr. 50000 gravante su immobili situati a

Müllheim, ehe la fallita gli aveva data a pegno.

ll:!

Schuldoetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

Contro l'avvis() d'ineanto di questa eartella ipoteearia

inoltrava reclamo Emilio Sehüle, aUegando eh'essa gli

apparteneva in proprieta e ehe la dazione in pegno da

• parte deUa K A. Novum non era valida, eosieehe la doman-

da di realizzazione formulata dal Wild doveva essere

respinta.

Con deeisione 6 giugno 1941 l'Autorita cantonale di

viO"ilanza ammetteva il reclamo nel senso ehe ordinava

alrUfficio dei fallimenti di Roveredo di assegnare al

reclamante Schüle, eonformemente aU'art. 242 cp. 2 LEF,

un termine di dieei giorni per promuovere azione eontro

il Wild, eon la comminatoria ehe, se questo termine non

fosse osservato, l'ineanto avrebbe avuto luogo senz'altro.

B. -

Contro questa deeisione il Wild ha inoltrato

tempestivo rieorso aUa Gamera eseeuzioni e fallimenti deI

Tribunale federale, proponendo ehe sia respinto il reclamo

di Schüle e ordinato all'Uffieio dei fallimenti di Roveredo

di procedere senz'altra formalita all'incanto della carteUa

ipotecaria in parola.

Oonsiderando in diritto :

Seeondo l'art. 134 RRF, il ereditore di una societa

anonima garantito da pegno immobiliare ha il diritto di

chiedere, dopo la sospensione e la chiusura deI fallimento

di essa a' sensi deU'art. 230 LEF, ehe la liquidazione sia

eontinuata sull'immobile che .costituisce il pegno e ehe

si trova neUa massa fallimentare. L'applieazione analo-

getiea dell'art. 134 RRF al pegno manuale, giusta la

sentenza 8 dieembre 1927 deI Tribunale federale neUa

causa v. Glenek (RU 53 III 191), presuppone adunque

ehe nella massa fallimentare di una tale soeieta anonima

si trovi una cosa mobile costituita in pegno. Ma cio viene

appunto messo in dubbio quando un terzo rivendichi la

proprieta su questa cosa. Se nel corso deI fallimento un

terzo rivendica una eosa, su cui un creditore deI fallimento

fa valere un diritto di pegno, devesi procedere, in osse-

quio all, art. 53 Reg. Fall., come segue : Qualora l'ammi-

Schuldbetreioungs- und Konkursrecht. NQ 35.

113

nistrazione deI fallimento riconosea eome fondata la

rivendicazione, essa non ha da oceuparsi della lite ehe

potesse eventualmente sorgere tra il terzo ehe ha riven-

dicato la proprieta della eosa ed il creditore ehe vanta

sopra di essa un diritto di pegno. Dopo la sospensione

e chiusura deI fallimento e ovvio ehe solo chi fa valere

il diritto di pegno possa contestare la rivendicazione. I

suoi diritti non sono lesi se egli deve promuovere la sua

lite contro il rivendieante fuori della proeedura deI falli-

mento. In altri termini, non esiste suffieiente motivo di

proseguire parzialmente la' procedura fallimentare col

pericolo ehe si limiti alla procedura di rivendieazione,

ove la relativa azione avesse esito positivo. Degl'interessi

di un tale ereditore pignoratizio e tenuto sufficientemente

eonto pel fatto ch'egli puo valersi dell'art. 134 RRF,

tosto ch'egli avra vinto la causa contro il rivendieante

promossa fuori di ogni procedura fallimentare. Soltanto

allora egli potra invoeare l'art. 134 RRF per giungere alla

realizzazione deI pegno, poiehe, seeondo la giurisprudenza

deI Tribunale federale (RU 53 III 187 e seg.), e eseluso

ehe una societa anonima eancellata dal registro di eom-

mereio in seguito a ehiusura deI fallimento (an ehe se la

liquidazione e stata sospesa per mancanza di attivo) possa

essere eseussa in via di realizzazione deI pegno.

In eonereto l'Autorita cantonale di vigilanza ha assegnato

un termine di dieei giorni a' sensi dell'art. 242 cp. 2 LEF

al rivendieante Schüle, i1 quale peru si e adagiato a questa

deeisione ehe neppure I'Ufficio dei fallimenti di Roveredo

ha impugnata. Al postutto non importa molto ehe la

lite si svolga fuori 0 entro la proeedura fallimentare

limitata a questo scopo. Leso e tutt'al piu i1 reelamante

Schüle a causa deI termine di perenzione assegnatogli,

ma eontro il quale egli non e insorto ..

La Oamera esecuzwni e fallimenti pronuncia :

Il riscorso e respinto.

AS 67 ur -

1941

8

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

35. Sentenza 8 luglio 1941 nella causa Wild.

Se nel corso deI fallimento un terzo rivendica una cosa, su cui

un creditore deI fallimento fa valere un diritto di pegno, l'ammi-

nistrazione deI fallimento che riconosce come fondata la

rivendicazione non ha da occuparsi della lite che potesse

eventualmente sorgere tra il terzo e il creditore pignoratizio

(art. 53 Reg Fall.), i1 quale deve agire fuori delIa proce·

dura fallimentare. Vinta Ia lite, egli potra invocare l'art.

134 RRF per giungere alla realizzazione deI pegno.

Anerkennt die Konkursverwaltung das Eigentum eines Dritten

an einer Sache, die ein Konkursgläubiger als Pfand beansprucht,

so hat sie sich nicht um die Auseinandersetzung zwischen dem

Pfandansprecher und dem Dritten zu kümmern (Art. 53 KV).

Siegt der Pfandansprecher gegenüber dem Dritten ob, so

kann er nach Analogie von Art. 134 VZG die Verwertung

des Pfandes verlangen.

Lorsque, dans une faillite, un tiers revendique une chose sur

laquelle un creancier du failli pretend un droit de gage, l'admi-

nistration de.la faillite qui admet la revendication n'a pas

a s'occuper du litige qui diviserait le creancier gagiste et le

tiers revendiquant (art. 53 RF). Si le creancier a gain de cause.

il peut requerir la realisation du gage par application analogique

de l'art. 134 ORI.

Ritenuto in fatto :

A. -

Dopo ehe la procedura fallimentare della S. A.

Novum era stata sospesa e chiusa in virtiI dell'art. 230

LEF, Ernesto Wild domandava che l'Ufficio dei fallimenti

di Roveredo (Grigioni) realizzasse una cartella ipotecaria

al portatore di fr. 50000 gravante su immobili situati a

Müllheim, ehe la fallita gli aveva data a pegno.

ll:!

Schuldoetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

Contro l'avvis() d'ineanto di questa eartella ipoteearia

inoltrava reclamo Emilio Sehüle, aUegando eh'essa gli

apparteneva in proprieta e ehe la dazione in pegno da

• parte deUa K A. Novum non era valida, eosieehe la doman-

da di realizzazione formulata dal Wild doveva essere

respinta.

Con deeisione 6 giugno 1941 l'Autorita cantonale di

viO"ilanza ammetteva il reclamo nel senso ehe ordinava

alrUfficio dei fallimenti di Roveredo di assegnare al

reclamante Schüle, eonformemente aU'art. 242 cp. 2 LEF,

un termine di dieei giorni per promuovere azione eontro

il Wild, eon la comminatoria ehe, se questo termine non

fosse osservato, l'ineanto avrebbe avuto luogo senz'altro.

B. -

Contro questa deeisione il Wild ha inoltrato

tempestivo rieorso aUa Gamera eseeuzioni e fallimenti deI

Tribunale federale, proponendo ehe sia respinto il reclamo

di Schüle e ordinato all'Uffieio dei fallimenti di Roveredo

di procedere senz'altra formalita all'incanto della carteUa

ipotecaria in parola.

Oonsiderando in diritto :

Seeondo l'art. 134 RRF, il ereditore di una societa

anonima garantito da pegno immobiliare ha il diritto di

chiedere, dopo la sospensione e la chiusura deI fallimento

di essa a' sensi deU'art. 230 LEF, ehe la liquidazione sia

eontinuata sull'immobile che .costituisce il pegno e ehe

si trova neUa massa fallimentare. L'applieazione analo-

getiea dell'art. 134 RRF al pegno manuale, giusta la

sentenza 8 dieembre 1927 deI Tribunale federale neUa

causa v. Glenek (RU 53 III 191), presuppone adunque

ehe nella massa fallimentare di una tale soeieta anonima

si trovi una cosa mobile costituita in pegno. Ma cio viene

appunto messo in dubbio quando un terzo rivendichi la

proprieta su questa cosa. Se nel corso deI fallimento un

terzo rivendica una eosa, su cui un creditore deI fallimento

fa valere un diritto di pegno, devesi procedere, in osse-

quio all, art. 53 Reg. Fall., come segue : Qualora l'ammi-

Schuldbetreioungs- und Konkursrecht. NQ 35.

113

nistrazione deI fallimento riconosea eome fondata la

rivendicazione, essa non ha da oceuparsi della lite ehe

potesse eventualmente sorgere tra il terzo ehe ha riven-

dicato la proprieta della eosa ed il creditore ehe vanta

sopra di essa un diritto di pegno. Dopo la sospensione

e chiusura deI fallimento e ovvio ehe solo chi fa valere

il diritto di pegno possa contestare la rivendicazione. I

suoi diritti non sono lesi se egli deve promuovere la sua

lite contro il rivendieante fuori della proeedura deI falli-

mento. In altri termini, non esiste suffieiente motivo di

proseguire parzialmente la' procedura fallimentare col

pericolo ehe si limiti alla procedura di rivendieazione,

ove la relativa azione avesse esito positivo. Degl'interessi

di un tale ereditore pignoratizio e tenuto sufficientemente

eonto pel fatto ch'egli puo valersi dell'art. 134 RRF,

tosto ch'egli avra vinto la causa contro il rivendieante

promossa fuori di ogni procedura fallimentare. Soltanto

allora egli potra invoeare l'art. 134 RRF per giungere alla

realizzazione deI pegno, poiehe, seeondo la giurisprudenza

deI Tribunale federale (RU 53 III 187 e seg.), e eseluso

ehe una societa anonima eancellata dal registro di eom-

mereio in seguito a ehiusura deI fallimento (an ehe se la

liquidazione e stata sospesa per mancanza di attivo) possa

essere eseussa in via di realizzazione deI pegno.

In eonereto l'Autorita cantonale di vigilanza ha assegnato

un termine di dieei giorni a' sensi dell'art. 242 cp. 2 LEF

al rivendieante Schüle, i1 quale peru si e adagiato a questa

deeisione ehe neppure I'Ufficio dei fallimenti di Roveredo

ha impugnata. Al postutto non importa molto ehe la

lite si svolga fuori 0 entro la proeedura fallimentare

limitata a questo scopo. Leso e tutt'al piu i1 reelamante

Schüle a causa deI termine di perenzione assegnatogli,

ma eontro il quale egli non e insorto ..

La Oamera esecuzwni e fallimenti pronuncia :

Il riscorso e respinto.

AS 67 ur -

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