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66_III_89

BGE 66 III 89

Bundesgericht (BGE) · 1940-01-01 · Italiano CH
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88 und den Ehemann nur den darüber hinausgehenden, dem Aufwand, der Familie entsprechenden Unterhalt tragen zu lassen, so haben ihre Gläubiger das hinzu- nehmen; muss doch auch sonst der Gläubiger sich damit abfinden, dass seinem vermögenslosen Schuldner vom Arbeitserwerb so viel verbleibt, als er notwendig zum Leben braucht, und ist doch die Verpflichtung des Ehe~ mannes zum Unterhalt der Ehefrau aussehliesslich im Interesse der Ehefrau und der Familie und keineswegs zum Vorteil der Gläubiger der Ehefrau aufgestellt. Über- steigt aber der Lohn der Ehefrau ihren Notbedarf, und ist der Ehemann nicht auf Leistungen aus diesem "Über- schuss angewiesen, so ist eine Lohnpfändung in ent- sprechendem Betrage gerechtfertigt. . .•• SchuldbeLreibungs- und KonkursrechL. PoursuiLe et Faillite. ---- ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRltTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

23. Scnlenza 24 dieembre 1940 nella causa Unione di Banche Svizzere. 89 Art. 106 e seg. LEF: Anche il figlio minorenne~ che ~~mviv~ co~ padre, dev'essere ritenuto compossessore deI mobIlI destmatl alla comunione domestica e di cui egli in fatto usa 0 pub usare. Art. 106 /f. SchKG : Auch das minder'jährige Kind des Schuldners, das in dessen Haushalt lebt, hat Mitgewahrsam an den Fahr- nissen, die der häuslichen Gemeinschaft zu dienen haben und die es tatsächlich benutzt oder benutzen kann. Art. 106 et sv. LP: L'enjant mineur qui vit avec le debiteur, son pere, est copossesseur des objets mobili~rs destines R: 180 communauM domestique et dont i1 use en falt ou, du moms, peut user. Ritenuto in fatto : NeUe esecuzioni 64485 e 64486 dell'Ufficio di Locarno Carmen Tognetti, figlia diciottenne dell'escusso Pierino Tognetti e con lui convivente, rivendicava la proprieta deI mobilio pignorato che si trova nell'appartamento comune. L'ufficio assegnava all'Unione di Banche Svizzere, credi- trice procedente, il termine per agire a' sensi dell'art. 109 LEF. Insorgeva Ia creditrice, chiedendo ehe, in applicazione degli art. 106/107 LEF, il termine per agire fosse assegnato AS 66 IU - 1940 7

90 Schnldbetreibungs. und Konknrsrecht. N° 23. aHa rivendicante, essenzialmente per i seguenti motivi : C~trmen Tognetti e minorenne e non puo quindi avere il compossesso dei mobilio pignorato. Il Tribunale federale, ammettendo tale eompossesso per i figli maggiorenni conviventi coi loro genitori (RU 60 III 107), l'ha impli- citamente escluso per i figli minorenni. Con decisione 6 dicembre 1940 l'Autorita~cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, applicando per analogia il prineipio ehe questa Camera ha sancito con la sentenza 8 ottobre 1938 nella causa Markwalder {RU 64 III 144) e secondo il quale la moglie convivente col marito ha il compossesso di tutto cio ehe e destinato tanto al suo uso, quanto a quello di suo marito 0 della famiglia e sta effet- tivamente a loro disposizione. La creditrice ha deferito tempestivamente questa decisione al Tribunale federale, lieonfermandosi nelle sue eonclusioni. Gonsiderando in diritto : A torto l'Unione di Banehe Svizzere invoca la sentenza 24 luglio 1934 su ricorso Senn (RU 60 III 107), nella quale questa Camera ha diehiarato ehe i figli maggiorenni cQIlviventi eol loro padre hanno, eome Ia moglie, il com- possesso deI mobilio comune. Infatti, da cio non diseende necessariamente che, trattandosi di figli minorenni, questo eompossesso sia escluso. . Tale questione, su cui questa Camera non si e allora pronuneiata, va deeisa nel senso ehe anehe il figlio mino- renne, ehe eonviva eol padre, dev'essere ritenuto eom- possessore dei mobili destinati aHa comunione domestica e di cui egli in fatto usa 0 puo usare. In tale easo il eompos- sesso a' sensi dell'art. 109 LEF deriva dal vineolo di famiglia e dalla vita eomune. Essendo essenzialmente uno stato di fatto, il eompossesso non e eseluso, eontrariamente a quanto pretende la ricorrente, dai diritti di amministra- zione e di godimento dei beni dei figli minorenni, ehe spettano in virtu della legge aI padre e alla madre. Dei Schuldbetreibungs. und Konkursl'ßCht. N° U. 91 resto, anehe seeondo il regime dell'unione dei beni, il marito ha un diritto di amministrazione e di godimento della sostanza apportata dalla moglie analogo a quello spettantegli sui beni dei figli minorenni, diritto ehe, seeondo la giurisprudenza vigente, non esclude ehe la moglie abbia il eompossesso dei beni usati in comune e, rivendieandoli, sia quindi al benefieio dell'art. 109 LEF. La Gamera esecuzioni e tallimenti pronuncia : Il rieorso e respinto.

24. Arret du 26 deeembre 1940 dans la cause Arno. La date de notification indiquee BUr l'exemplaire du commande- ment de payer qui es~ .Iaisse au d~biteur !ait ~egle pour. le calcul du delai d' oppositwn, m~me SI la notm.catlOn a eu lieu en fait a une date anteneure. Für die Berechnung der RechtsvGrschlagsfrist ist anf das im Schuldnerdoppel des Zahlungsbefehls angegebene Zustellungs- datum abzustellen, auch wenn die Zustellung in Wirklichkeit an einem frühem Tag erfolgt sein sollte. La data della notifica figurante sull'esemplare deI prooetto ~­ tivo lasciato al debitore e determinante pel calcolo deZ term~ne di opposizione, anche se la notifica e stata fatta in realta. ad uns, data anteriore. A. - La Soeiete immobiliere Nouvelle Place S. A. ayant requis des poursuites eontre Jean Arno, a Geneve, l' office des poursuites de cette ville acharge la poste de proooder a la notification des eommandements de payer. Celle-ei a eu lieu le 18 octobre 1940 par remise des com- mandements de payer a la femme du debiteur. Mais au lieu d'indiquer comme date de la notification, sur les exemplaires des eommandements de payer laisses au debiteur, la date du 18 octobre, le faeteur y inserivit par erreur celle du 19. Sur les doubles destines a la creaneiere il indiqua en revanche eorreetement la date du 18 octobre. Le debiteur chargea un avocat de faire opposition en son 110m. Se fiant a la date figurant sur les exemplaires