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4S VI. MOTORFAHRZEUGGESETZ CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES nella
12. Estratto della sentanza 15 febbraio 1938 della Ia Sezione civile causa Fratelli Bernasconi in Giovanni e. Dott. Falk. 11 detentore di un autoveicolo e responsabile deI danno t'I causato dal conducente solo se quest'ultim,. ml a ·erIa e Pe t tt' l'I . 0 e m co pa . ma r U J g 1 a trI punti, in particolare per la q t'" d'sapere in quaie' '1 d ues IOne I h '. illlsura I etentore e responsabile delle persone c ~ unplega al servizio dell'autoveicolo 0 a cui permette di gmdarlo, fanno esclusivamente norma i principi degli art 37 e seg. LCAV. . . A. -:- Il 7 giugno 1935, verso le dieci di mattina allo mc.romo deI Corso San Gottardo con la Via d'Alb:rti a Chlasso, avveniva uno scontro tra una vettura da turismo ed un autocarro. L~ vettura da turismo apparteneva al dott. Alfredo Falk medico a Monaco di B' V' ',, aVlera, 1 avevano preso posto, dav~ntl, il dott. Falk ed il suo autista Wallner; di dietro la s~gnora Falk ed un certo Mehler, cugino deI dott. Fall/ ~ a~tocarr?: un Saurer d'anteguerra, apparteneva all~ some~a Fratelli Bemasconi fu Giovanni, impresa di trasporti a Chiasso, ed era guidato da Amedeo Dem ' d ' t't I 'd ascom, uno el 1 0 an ella,ditta: DeI peso a VllOto di trenta quintali, portava un earlCO d. altri trenta quintali di t I d . I' . " cemen o. ue velCO I sublvano gravi danni Bern " illeso . M hl d' '. . ascOlll nmaneva e .,: e. er e 1 cOlllugl Falk riportavano leggere ferite gIa .n 7 gIugno 1935 potevano lasciare Chiasso in treno per rI~ornare a Monaco. Dovevano perö fare una sosta a Zurlgo peI pernottamento. c B. -:- I~ 17 luglio 1935 Ia ditta Fratelli Demasconi onvemva 11 dott. Falk davanti al Pretore di Mendrisio,;\.[otorfahrzeuggesetz. N° 12. 49 domandando che gli fosse risarcito il danno materiale ele- vantesi a 4944 fehi. 30. Il convenuto ehiedeva iI rigetto della petizione e, riconvenzionalmente, il pagamento della somma di 5146 fehi. 10 oltre interessi, a titolo di risarci- mento dei danni materiali e corporali subiti. G. - Con sentenza 18/20 maggio 1937 il Pretore di Mendrisio condannava il convenuto a pagare all'attrice la somma di 77 fchi, 17, respingeva ogni altra domanda delle parti e metteva le spese giudiziarie a carico delIa ditta Fratelli Bemasconi per 6/10 edel dott. Falk per 4/10, al quale era pure aecordato l'importo di 100 fehi. a titolo di ripetibiIi. Secondo il Pretore, i due conducenti sono in eolpa ed il danno totale va sopportato pel 60 % dalla attrice e pel 40% dal eonvenuto. D, - Da questo giudizio la ditta Fratelli Bernasconi si appellava, riproponendo lesue eonclusioni, alla Camera eiVile deI Tribunale di appello. Il convenuto inoltrava appello adesivo. Con sentenza 4 ottobre /29 novembre 1937 la Camera eiVile eonfermava il giudizio deI Pretore e metteva Ie spese di seconda istanza a carico meta per parte, compen- sate le ripetibili. E. - Contra questa sentenza l'attrice ha interposto tempestivo rieorso al Tribunale federale, domandando ehe il convenuto sia condannato al pagamento di 4944 fehi. 30 con l'interesse dal 6 % dal 7 giugno 1935 e ehe la pretesa rieonvenzionale sia respinta, TI convenuto, aderendo al ricorso, ha eoneluso al rigetto della domanda prineipale ed all'ammissione di quella riconvenzionale, subordinatamente alla eonferma della sentenza impugnata. TI Tribunale federale ha ammesso il rieorso principale nel senso ehe iI dott. Falk e eondannato a pagare alla ditta Fratelli Bernaseoni fu Giovanni la somma di 173 fehi. 50 e ha respinto il ricorso adesivo. AS 64- II - 1938
50 !fotorfahrzeuggesetz. No 12. Estratto dei considerandi : 1.- ... ~ ..
2. - Per quanto eoncerne il danno materiale subito dalle parti, la responsabilita eivile e retta dal oodice delle obbligazioni (art. 39 Lf. LCA V). Si deve indagare se soltanto gli art. 41 e seg. CO sono applieabili, esclusa ogni disposi- zione della LCAV. Se eosl fosse, ildott. Falk, ehe non guidava la maeehina, potrebbe esser ritenuto responsabile di un danno eausato dal suo autista Wallner soltanto entro i limiti dell'art 55 ep. I CO, ossia il dott. Falk dovrebbe esser ammesso a fornire la prova ehe ha usato tntta la diIigenza. riehiesta dalle eiroostanze per evitare un danno eome quello subito dall'attrice 0 ehe, anehe usando tale diIigenza, il danno si sarebbe verifieato. STREBEL (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motor- fahrzeug- und Fahrradverkehr, note 15-17 sull'art. 39) ritiene pero ehe il rinvio al eodice delle obbligazioni, di eui all'art. 39 i. f. LCA V, va interpretato in modo restrit- tivo: esso signifieherebbe unicamente ehe il detentore in tanto e responsabile deI danno materiale in quanto il oonducente e in oolpa; ma per tutti gli altri punti, in partioolare, per la questione di sapere in quale misura il detentore e responsabile delle persone ehe im piega al servizio dell'autoveioolo 0 a cui permette di guidarlo, fanno eselusivamente norm~ i prlneipi degIi art. 37 e seg. LCA V. Il detentore sarebbe dunque responsabile deI danno materiale oome del danno eorporale causato da queste persone, senz'aver la possibilita di liberarsi fornendo la prova di cui all'art. 55 ep. J CO. In una sentenza 7 novembre 1936 il Tribunale eantonale di San Gallo ha adottato questa soluzione (Seh weizerisehe Juristen-Zeitung, numero deI 1° ottobre 1937, pag. 106, cifra 72). Inoltre, la Corte.di appello di Argovia oon sen- tenza 5 novembre 1937, non ha voluto dare una portata generale al rinvio dell'art 39 i. f. LCA V, rifiutando di appli earlo in materia di preserizione (Schweizerische Juristen- Motorf&brzenggesetz. N° 12. 51 Zeitung, numero dei 15 dieembre 1937, pag. 187, cifra 139). Questa Corte aceoglie la soluzione eonsigliata da Strebel e giA saneita dal Tribunale eantonale di San Gallo. Deter- minanti sono i motivi aeguenti : L'art. 37 ep. 1 LCA V, ehe e la norma fondamentale in materia di responsabilitA eivile deI detentore, aecenna esplieitamente anehe· al dannomateriale. Ne segue ehe gli art. 37-47 LCAV sono applieabili anehe al danno mate- riale, . salva espressa eeeezione. L'art. 39 in fine LCA V rappresenta preeisamente una tale eecezione e va quindi interpretato in modo restrittivo. Esaminando la genesi dell'art. 39 LCAV, si vede eh' esso deriva dall'art. 38 deI progetto deI Consiglio federaIe : « Qualora un danno, pel quale il detentore e tenuto, anehe senza sua eolpa, a risareimento, venga causato da piiI autoveiooli, tutti i detentori di essi sono solidariamente responsabili di fronte al terzo. » Nei rapporti dei detentori fra loro, la quota della indennita dovuta viene fissata in proporzione della gravita della oolpa di ognuno di essi. Se tale eolpa non possa essere aceertata, i detentori rispondono in pani eguali. Lo stesso vale allorche solamente i detentori abbiano subito un danno. » Oecorre perc) notare ehe, seoondo il progetto (art. 37), la responsabilita eausale doveva appIicarsi soltanto ad una pieeola parte dei danni materiali, e eioo al danno causa- to agIi oggettitrovantisi in eustodia della persona uceisa o ferita. Soppressa questa restrizione, e cioe estesa la responsabilitA eausale adogni danno materiale, la Commis- sione deI Consiglio nazionale si rese oonto ehe, adot- tando tal qmlle l'art. 38 deI progetto, in tutti i easi di seontri tra autoveiooli oon danneggiamento degli stessi eiaseun detentore sarebbe stato risarcito dall'assieurazione contro la responsabilita eivile dell'altro: i1 detentore non avrebbe quindi piiI avuto ehe un interesse limitato a ooncludere l'assicurazione faeoltativa casoo (danneggia- mento all'autoveioolo non causato dall'impiego di . un
52 Motorfahrzeuggesetz. No 12. altro autoveieolo). Ma il premio dell'assieurazione obbli- gatoria oontro la responsabilita eivile sarebbe aumentato proporzionalmente. E questo il senso dell'intervento dell'on. LACHENAL nella Commissione deI Consiglio nazio- nale, intervento ehe valse a far rimandare l'artieolo ad una sottoeommissione, la quale propose di seinderlo in due : l'uno eoncernente i danni eagionati da piu autoveieoli (ehe eorrisponde, salva qualehe modifieazione di forma, all'art. 38 LCA V) e l'altro riguardante la responsabilita eivile tra detentori (ehe corrisponde, eeeettuata qualehe modifieazione redazionale, all'art. 39 LCAV). La Commissione ha voluto ehe il premio delI' assieura- zione eivile obbligatoria non diventasse troppo elevato ed ha quindi previsto ehe il detentore e tenuto a risareire il danno materiale da- lui causato ad un altro detentore soItanto se e in colpa. TI detentore, ehe voglia garantirsi oontro il danno al suo autoveioolo causato senza colpa da un altro detentore, pub eoncludere un'assieurazione easeo. Ma la Commissione non ha certo inteso ehe, nei casi in cui il danno materiale e dovuto a colpa, la responsabilita civile sia retta dal eodice delle obbligazioni, eselusi gli art. 37-47 LCAV. Una tale soluzione, oItre ehe far sorgere complicazioni, creerebbe, nel modo di trattare due parti di un solo e medesimo danno nei oonfronti delle stesse persone, differenze oontrarie all'equita e per nulla eonsone alla ratio legis delI' art. 39 LCAV. Come Strebei rettamente osserva (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motor- fahrzeug- und Fahrradverkehr, nota 81 all'art. 37), l'art. 37 ep. 6, ehe rende il detentore responsabileIdegli atti delle persone eh 'egli impiega al servizio dell'autoveioolo o eui permette di guidarlo, si giustifiea pel fatto ehe queste persone in qualita di quasi rappresentanti deI detentore rendono attuali i perieoli inerenti alla eircolazione deIlo autoveieolo. Questa giustifieazione vale pure quando un detentore subisee un danno materiale dal veioolo di un altro detentore e per eolpa di uno dei quasi rappresentanti di quest'ultimo. E BOto ehe, sotto il regime deI codice Motorfahrzeuggesetz. N° 13. 53 delle obbligazioni, i tribunali si sono visti eostretti per motivi di equita ad interpretare estensivamente l'art. 55 ep. 1 CO in materia d'infortuni della cireolazione. Ora la LCA V ha voluto tra altro sopprimere la necessita di questa interpretazione estensiva ehe, generalizzandosi, non avreb- be mancato di causare inconvenienti. DeI resto, nel fattispecie il dott. Falk non ha nemmeno aecennato alla prova liberatoria prevista dall'art. 55 cp. 1 CO. Fin da principio egli ha rieonosciuto di essere responsabile degli atti illeciti deI suo autista.
13. Arret da la Ire Seotion oivlle du 25 janvier 1938 dans Ia eause Roh et oonlON oontre «La. BaJoise ». Cireulation routiere. L'assureur ne peut opposer au lese l'exception tiree du transport illicite de personnes (art. 50 LA, consid. 2). La gratuite du transport ne joue pas de role en cas de faute du detenteur (art. 37, IV, LA, consid. 4). Questions de gain et de frais d'entretien (consid. 6). L'art. 43, aI. 2, LA qui prevoit l'annulabilite d'une indemnite transactionnelle manifestement insuffisante s'applique aussi a la reparation du tort moral (consid. 7). Ne sont deduites de l'indemnite due que les sommes deja effective- . ment payees (consid. 7 in fine). Ä. - Le dimanche 25 novembre 1934, selon Ia ooutume, les « montagnards» de Lodzoz, c'est-a-dire les hommes qui avaient travaille pendant l'ete a Ia montagne (alpage) de ce nom, sur territoire de Conthey, avaient fete Ia Ste- Catherine. La fete continua le lendemain et, vers 19 heures, un certain nombre de ces jeunes gens se trouvaient dans les eafes du viIlage d'Erde. lls rencontrerent au cafe Anto- nin Raymond Claivaz, entrepreneur de transports et son chauffeur Elie Udry. L'un des « montagnards» demanda a Claivaz s'il ne voudrait pas les transporter sur son camion jusqu'au viI1age d'Aven, qui se trouve a un kilo- metre et demi d'Erde, 150 metres plus haut dans la mon- tagne. Claivaz, apres s'etre fait prier, accepta; il refusa