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Pfandnachl8SBverfahren. No 64.
Kosten gemäS.s Art. 49 l. c. der Nachlasschuldnerin aufer-
Jegt werden müssen.
Demnach erkennt die Schuldbet1·.- und Konkufskamme1" :
Der Rekursantrag I wird begründet erklärt; die ange-
fochtene Verfügung ist entsprechend abzuändern.
Der Rekursantrag 2 wird abgewiesen.
Die bundesgerichtlichen Kosten werden der Nachlass-
schuldnerin auferlegt.
54. !stratto ciella ItDtellza 9 Dovembre 1934
in causa Bimbam & CoDSOl'ti.
Proc€dura del concordato iporecario.
L'ordinanza., che il commissario emette giusta l'art. 36 del
decreto 30 settembre 1932 concernente Ia procedura dei oon-
cordato ipotecario per I 'industria degli alberghi e quella dei
ricami, non dirime definitivament-e Ia questione della proprieta
dei capitali garantiti da pegno insinuati : essa mira soltanto
a stabilirne la copertura (oonsid. 1 e 2).
1..0 stesso dicasi della questione dei rango 0 grado dei crediti pigno-
ratizi. Le relative decisioni deI commissario non hanno valore
. di cosa giudicata, se non ai fini deI procedimento dei oonoordato
ipotecario. Provvisoriamente, tanto in merito al rango che
alla proprieta dei titoli, Ie decisioni deI commissario devono .
essere hasste sulle emergenze deI registro fondiario. La
decisione definitiva 6,al caso,riservata sI giudice (consid. 1 e 3).
Ove non trattisi di un titolo sp~ttante al proprietario stesso dello
stabile (EigentÜIDerpfandtitel), 6 pure indifferente, ai fini
deI conoordato, quali diritti limitati possano essere vantati
sopra un titolo ipotecario (consid. 1).
&, un creditore pretende che un titolo gli sia stato dato in pegno
o altrimenti a garanzia deI suo credito (pretende ci06 di pos-
sedere un diritto limitato sul titolo), Ia sua eventuale oopertura
risultera dal grado ehe spetta al titolo stesso secondo le iscri-
zioni al registro fondiario.
DelIa natura di siffatti diritti
limitati, il commissario non deve occuparsi (consid. 1 cp. 2).
Decreto federale prefato deI 30 settembre 1932 art. 36 e 4 cp. 3.
P fan d n 80 chI ass ver f 80 h ren (Bundesbeschluss vom 30.
September 1932, Art. 36 und 4 Aha. 3) :
I
I
!
Pfandl'>\Chlassverfahren. No 54.
Die Verfügung des Sachwalters über die Deckung gemäss Art. 36
des Bundeabeschlusses enthält keine verbindliche Entscheidung
über das Gläuhigerrecht an den Pfandtiteln oder deren Rang.
Die bezügliche Entscheidung des Sachwalters hat nur für da.'I
Pfandnachlassverfahren Wirkung; sie hat sich au den Inhalt
des Grundbuches anzuleImen, unter Vorbehalt endgültiger
gerichtlicher Beurteilung (Erw. 1-3).
Abgesehen vom Falle des Eigentfunerpfandtitels ist es für da! l
(consid. 1 et 2).
Il en est de meme en ce 'Iui concerne la question du rang de ..
creances hypothecaires. Las decisions du commissaire a ce
propos n'ont pas l'autoriM de la chose jugee, si ce n'est a l'effet
de la procedure de concordat hypothecaire. Lesdites decisions
doivent etre fondees provisoirement sur les inscriptions du
registre foncier, tant en ce qui concerne le rang que la titularite
des creances, la solution definitive etant reservee au juge,
s'il y 80 lieu (consid. 1 et 3).
A moins qu'il ne s'agisse d'un titre hypothecaire du proprietaire,
la question de Bavoir quels droits reels restreints peuvent etre
revendiques sur ce titre est sans aucune pertinence pour la
procedure de ooncordat hypothecaire (consid. 1).
Si le croo.ncier pretend qu'un titre hypothOOaire lui a ete donne
en nantissement ou €In garantie de Ba creance (c'est-a-dire g'il
revendique un droit reel restreint sur ce titre), c'est le rang
attrihue au titre lui-meme, par les inscriptiollS du registre
foncier, qui determinera la couverture de ce creancier. ~
commissaire ne doit pas s'occuper de la nature de ces drOlts
reels restreints (consid. 1 aI. 2).
Art. 36 et 4 aI. 3 de l'arret.6 precite.
210
La commislrione di stima deI conoordato ipotecario
Eredi fu AIfi:edo Schrämli-Bucher, Hotel Metropole, in
Locarno, stabiliva in 645 000 fchi. il valore degli sta-
bili formanti quell'azienda. In seguito a diffida pubbli-
cata dal commissario, venivano insinuate le pretese
seguenti:
a) Credito di 200 000 fchi. a favore della signora Anna
Bucher-Rötlin in Kerns, garantito da diritto di pegno sugli
stabili come a cartella ipotecaria al portatore deI 30 agosto
1924, depositata presso l'Unione di Banehe Svizzere,
succursale di Locarno.
b) Credito di 16 000 fchi. oltre interessi, a favore di
Alois Bernhard in Berna, per il quale il creditore vantava
undiritto di pegno sulla carlella ipotecaria di cui ad a ..
c) Credito di 14 500 fchi. ed accessori a favore della
ditta S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, per il quale anche
questa creditrice pretendeva un diritto di pegno sulla
cartella ipotacaria ad a.
B. -
Nell'ordinanza deI 23 luglio 1934 allestita dal
commissario a' sensi dell'art. 36 deI decreto federale
30 settembre 1932 concernente la procedura di concordato
ipotecario per l'industria dei ricami e quella degli alberghi,
la signora AIIDa Bucher-Rötlin fu iscritta quale portatrice
della cartella in parola ed alla cartella fu attribuito il VI
grado ipotecario.
Quest'iserizione e preceduta da altri erediti ipotecari
dal I al V grado dell'importo oomplessivo di 549900 fehi.,
tra eui 30000 fr. di V grado a favore di Olga Sehrämli-
Raspini-Orelli in Loearno a dipendenza di N° 6 cartelle
ipotecarie di 5000 fchi. eadauna e, sempre di V grado,
50000 fehi. a favore degli Eredi elemente Iten in Zugo
dipendenti da N0 10 eartelle ipotecarie di 5000 fehi. cadau-
na.
In merito alle insinuazioni di Alois Bernhard in Berna
edella S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, il Commissario
deI concordato afferma a pag. 5 dell'ordinanza: « Circa
i crerliti di.. . Worb e Scheitlin di 15 000 fchi. e di Alois
PfandcachlllSi!Verfahren. No 54.
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Bernhard di 16000 fr. a garanzia dei quali e stata eostituita
in pegno la cart.ella ipoteearia di 200000 fr. deI 30 agosto
1924, si osserva ehe gli stessi non costituiscono un credito
garantito da pegno immobiliare a' sensi della legge sul
concordato ipotecario. A questo fine fa stato soltanto
la cartella ipotecaria di 200 000 fehi. in parola, mentre i
crediti W orb-Scheitlin e Bernhard, nei eonfronti dell'Hötel
Metropole, vanno considerati quali crediti ordinari, impre-
giudicato il diritto per questi ereditori di rivalersi a loro
volta, secondo le possibilita e le circostanze, sul pegno
rappresentato dalla eartella ipoteearia.»
O. -
Bernhard e la ditta Worb e Scheitlin rieorrevano
tempestivamente all'autorita cantonale dei ooncordati
domandando piacesse decidere :
« 1. L'ordinanza 23 luglio 1934 deI commissario deI
eoncordato ipotecario Schrämli-Bucher (oon acclusa diffida
di egual data) e annullata per quanto riguarda la cartella
ipotecaria di 200000 fchi. in data 30 agosto 1924 ed i
crediti notificati da Alois Bernhard e dalla ditta Worb e
Scheitlin;
» 2. TI Commissario e tenuto ad inscrivere quale porta-
tri ce della cartella ipotecaria in parola l'Unione di Banehe
Svizzere in Locarno e cio oon riserva dei diritti spettanti
ai creditori pignoratizi Bernhard Alois e ditta Worb e
Scheitlin;
» 3. TI Commissario e invitato ad estendere il oonoordato
ipotecario ai crediti notificati da Alois Bernhard e dalla
ditta Worb e Scheitlin, crediti garantiti da pegno sulla
suddetta cartella ipotecaria;
» 4. E consttaato ehe la precedenza al titolo 30 agosto
1924 di 200 000 fehi. ammonta a soli 469 900 fchi. invece
di 549900 fehi. di cui all'ordinanza impugnata e vengono
per conseguenza postergati dal quinto al sesto grado i
crediti di cui alle sedici cartelle ipotecarie di 5000 fchi.
eadauna deI 24 luglio 1922.»
A suffragio di queste domande i ricorrenti asserivano in
sostanza:
2J2
Pfsudnachlassverfahren. No 54.
a) La carteUa ipot.ecaria di 200 000 fehi. notifieata dalla
I:lignora Bucher-Rötlin e iscritta al registro fondiario a
favore dell'UIiione di Banehe Svizzere, la quale Ia detiene
per eonto di Bernhard . edella ditta Worb e Seheitlin :
questi possiedono un diritt-o di llegno sulla stessa a garamda
dei 101'0 crediti di 16 000 fchi. e 15000 fchi.
b) 11 Commissario doveva comprendere i crediti dei
ricOITellti tra quelli garantiti da pegno a' sensi deJl'art. 4
cp. 1 deI deereto 30 settembre 1932, cui il concordato e
applicabile.
c) I credit,i ipotecari precedenti in grado aHa cartella
di 200000 fchi., ehe e vineolata a favore dei ricorrenti,
e di soli 469900 fehi., non di franehi 549 900 fehi. Le
]6 eartelle a favore di Olga Sehrämli-Raspini-Orelli e
degli eredi Clemente Iten, devono seguire, non procedere
Ia cart-ella di 200000 fehi., dovendo essere erroneo I'estra.tto
rilasciato dall'Uffieio dei registri al Commissario.
D. -
Colla decisione quereIata l'Autorita calltonale dei
concordati, esperita un'istruzione complementare, re-
spingeva il reclamo.
E. ~ Contro questa decisione e rivolto l'attuale rif!OrsO.
Oonsiderando in diritto :
1. -
L'ordinanza ehe i1 Commissario ha allestito giusta
1'art. 36 deI decreto 30 settembre 1932 non dirime in modo
definitivo Ia eont.roversia, a .chi spettino i diritti garantiti
da pegno : essa ha solo per iscopo di stabilire Ia copertura
dei capitali garantiti da pegno insinuati. La questione
deI grado dei crediti pignoratizi forma invero, com'{\
ovvio, elemento fondamentale dell'ordinanza, }loiche da
quel quesito dipendono i limiti della copertura: ma
anehe a questo riguardo Ia deeisione non ha valore di cosa
giudicatase non ai fini deI proeedimento deI eoncordato
ipotecario. In altre parole : poiehe non si tratta di sentenza
o deereto deI giudiee, preeeduto da contradditorio giudi-
ziario, l'ordinanza non pUD aver valore definitivo in merito
a11a questione deI grado dei erediti. Dev'eSRere riservata
PfandnRchlassverfahren. No 54.
alle parti la faeolta di dimostrare davanti al giudiee, a
mezzo deI procedimento ordinario, che il rango da attri-
buirsi ai singoli erediti pignoratizi e diverso da queUo
stabilito dal Commissario. Ove eiü avvenga, quel proce-
dimento giudiziario dara modo di rivedere e, eventual-
mente, di rettifieare l'ordinanza deI commissario in riguar-
do al grado dei erediti anehe ai fini deI eoncordato. Nell'at-
tuale procedura di reelamo davanti alle autorita coneor-
datarie non si tratta quindi ehe di una eognizione di prinlO
aspetto (prima faeie), ehe deve essere basata sul grado ehe
risulta dal registro fondiario. Lo stesso vaJe in merito
alla questione dell'importo dei capitali garantiti da pegno.
Indifferente per la determinazione della. copertura, e
la questione di sapere, chi sia il titolare dei erediti pigno-
ratizi. Ai fini deI eoncordato ipoteeario, importa solo di
stabilire, prima faeie, il grado e l'ammontare dei erediti.
All'infuori dell'ipotesi di un titolo ipoteeario spettante
al proprietario stesso deI pegno (Eigentümerpfandtitel),
e pure indifferente quall diritti limitati possano essere
pretesi sul titolo, siano essi di natura reale 0 altra:
Ia deeisione (ordinanza) presa dal Commissario in base
all'art. 36 deI deereto, non ha altra funzione, come si e
detto, ehe di determinare in base alla stima Ia eopertura
dei capitali garantiti da pegno. Da questa determinazione
risultera senz'altro anehe la eopertura di un eventuale
altro ereditore (art. 4 ep. 3 deI decreto) a eui favore il
~itolo stesso fosse 8tato dato in garanzia (pegno manuale).
E poi evidente, ehe nell'eleneo deI Commissario non
possono essere menzionati i erediti garantiti da pegno
manuale sul titolo aecanto a quelli garantiti direttamente
imllo stabile.
2. -
Applieando questi prineipi (ehe l'istallza cantollale
non ha messo sufficientemente in rilievo), al easo attuaIe,
risultano senz'altro infondate le conelusioni Ni 1-3 deI
rieorso, poiehe esse non hanllo nuUa a ehe fare coUa ques-
hone della eopertura. Esse partono dall'erroneo coneetto
ehe l'ordinanza in diseorso significhi decisione definitiva
214
l'iallrlllacblaa>.<,·erfahrell. N0 54.
in questioui di diritto sostanziale. Che nell'eleneo dei
erediti ipoteeari allestito dal commissario venga iscritta
quale portatrice deI titolo l'Unione di Banche Svizzere
o la vera creditrice (vedova Bucher-Rötlin), eindifferente,
atteso ehe questa questione non ha niente di eomune eon
quella della eopertura. E neppure puo essere parola
di un'estensione deI coneordato ipoteeario aHa pretesa
di Alois Bernhard edella ditta Worb e Scheitlin, anche
se loro spettassero realmente i diritti che accampano sul
titolo in parola. DeUa questione poi di sapere, quali
siano questi diritti, l'ordinanza non aveva ad oecuparsi.
3. -
Per quanto infine concerne il grado deI titolo di
200000 fchi. (eonclusione N° 4), non si pun contestare ai
ricorrenti !'interesse (la legittimazione) ad impugnarlo ove
in realta posseggano dei diritti reali sul titolo. Ma poiehe
per intanto questa questione deve restare insoluta, PUcl
restare in sospeso anehe il quesito deUa legittimazione.
Comunque, infatti, l'impugnativa deI grado 0 rango deI
titolo non potrebbe essere diehiarata fondata in questo
proeedimento avvegnaeehe l'istanza eantonale eonstata
ehe il eommissario ha attribuito al titolo il grado ehe
risulta dall'iserizione a registro. I ricorrenti pretendono
ehe quest' iscrizione sia erronea. La prova di queste
asserzioni, per intanto affatto gratuite, essi potranno,
se 10 eredono, fornirla in un procedimento giudiziario
aU'infuori deI coneordato.
La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :
. Il ricorso e respinto.
Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
1. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.
Poursuite et Faillite.
1. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS-
UND KONKURSKA:M::M:ER
ARRiTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
55. Entscheid vom 20. November 1934 i. S. Eahn & Oie.
Bei gleiohzeitig sohwebendem K 0 n kur s über die K 0 11 e k -
t i v g e seIl s 0 h a f t und einen G e seil s 0 h a f t er, der
zur Sioherung einer Gesellschaftsschuld P f ä n der bestellt
hat, kann der Gläubiger auoh naoh erfolgter Pfandverwertung
die Gesellschaftskonkurs-Dividende für seine Forderung bis
zu voller Deckung beanspruohen (Art. 217 SohKG; 61 Kon-
kursverordnung).
Im K 0 n kur s kommt einer vorausgegangenen Pfändung keine
Bedeutung mehr für die Bestimmung des G e wa h r sam s zu
(Art. 199,206, 242 SohKG).
En MS de oumul des faillite8 de la 80mete en notn collectif et d'un
a880cie ayant oonstitue un gage en garantie d'une dette de la
soeieM, 1e oreanoier peut, meme apres la realisation du gage,
reolamer dans Ia faillite de la sooiete un dividende pour le mon-
tant total de sa oreanoe et jusqu'il. oomplete satisfaction
(art. 217 LP; 61 ord. faillites).
Une fois la faillite doolaree auoun argument ne peut plus etre
tire d'une saisie anMrieure relativement a la question de la
possession (art. 199, 206, 242 LP).
In easo di contemporaneo fallimento della sooieta in norne eollettivo
e di un sooio, ehe abbia oostituito un pegno a favore di un
debito deHa sooieta, il oreditore, anohe dopo la realizzazione
deI pegno, PU') reolamare nel fallimento della societa. un divi-
dendo per I'ammontare totale deI suo eredito (art. 217 LEF;
61 regolamento sui fallimenti).
AS 60 III -
1934
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