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60_III_208

BGE 60 III 208

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Deutsch CH
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t08

Pfandnachl8SBverfahren. No 64.

Kosten gemäS.s Art. 49 l. c. der Nachlasschuldnerin aufer-

Jegt werden müssen.

Demnach erkennt die Schuldbet1·.- und Konkufskamme1" :

Der Rekursantrag I wird begründet erklärt; die ange-

fochtene Verfügung ist entsprechend abzuändern.

Der Rekursantrag 2 wird abgewiesen.

Die bundesgerichtlichen Kosten werden der Nachlass-

schuldnerin auferlegt.

54. !stratto ciella ItDtellza 9 Dovembre 1934

in causa Bimbam & CoDSOl'ti.

Proc€dura del concordato iporecario.

L'ordinanza., che il commissario emette giusta l'art. 36 del

decreto 30 settembre 1932 concernente Ia procedura dei oon-

cordato ipotecario per I 'industria degli alberghi e quella dei

ricami, non dirime definitivament-e Ia questione della proprieta

dei capitali garantiti da pegno insinuati : essa mira soltanto

a stabilirne la copertura (oonsid. 1 e 2).

1..0 stesso dicasi della questione dei rango 0 grado dei crediti pigno-

ratizi. Le relative decisioni deI commissario non hanno valore

. di cosa giudicata, se non ai fini deI procedimento dei oonoordato

ipotecario. Provvisoriamente, tanto in merito al rango che

alla proprieta dei titoli, Ie decisioni deI commissario devono .

essere hasste sulle emergenze deI registro fondiario. La

decisione definitiva 6,al caso,riservata sI giudice (consid. 1 e 3).

Ove non trattisi di un titolo sp~ttante al proprietario stesso dello

stabile (EigentÜIDerpfandtitel), 6 pure indifferente, ai fini

deI conoordato, quali diritti limitati possano essere vantati

sopra un titolo ipotecario (consid. 1).

&, un creditore pretende che un titolo gli sia stato dato in pegno

o altrimenti a garanzia deI suo credito (pretende ci06 di pos-

sedere un diritto limitato sul titolo), Ia sua eventuale oopertura

risultera dal grado ehe spetta al titolo stesso secondo le iscri-

zioni al registro fondiario.

DelIa natura di siffatti diritti

limitati, il commissario non deve occuparsi (consid. 1 cp. 2).

Decreto federale prefato deI 30 settembre 1932 art. 36 e 4 cp. 3.

P fan d n 80 chI ass ver f 80 h ren (Bundesbeschluss vom 30.

September 1932, Art. 36 und 4 Aha. 3) :

I

I

!

Pfandl'>\Chlassverfahren. No 54.

Die Verfügung des Sachwalters über die Deckung gemäss Art. 36

des Bundeabeschlusses enthält keine verbindliche Entscheidung

über das Gläuhigerrecht an den Pfandtiteln oder deren Rang.

Die bezügliche Entscheidung des Sachwalters hat nur für da.'I

Pfandnachlassverfahren Wirkung; sie hat sich au den Inhalt

des Grundbuches anzuleImen, unter Vorbehalt endgültiger

gerichtlicher Beurteilung (Erw. 1-3).

Abgesehen vom Falle des Eigentfunerpfandtitels ist es für da! l

(consid. 1 et 2).

Il en est de meme en ce 'Iui concerne la question du rang de ..

creances hypothecaires. Las decisions du commissaire a ce

propos n'ont pas l'autoriM de la chose jugee, si ce n'est a l'effet

de la procedure de concordat hypothecaire. Lesdites decisions

doivent etre fondees provisoirement sur les inscriptions du

registre foncier, tant en ce qui concerne le rang que la titularite

des creances, la solution definitive etant reservee au juge,

s'il y 80 lieu (consid. 1 et 3).

A moins qu'il ne s'agisse d'un titre hypothecaire du proprietaire,

la question de Bavoir quels droits reels restreints peuvent etre

revendiques sur ce titre est sans aucune pertinence pour la

procedure de ooncordat hypothecaire (consid. 1).

Si le croo.ncier pretend qu'un titre hypothOOaire lui a ete donne

en nantissement ou €In garantie de Ba creance (c'est-a-dire g'il

revendique un droit reel restreint sur ce titre), c'est le rang

attrihue au titre lui-meme, par les inscriptiollS du registre

foncier, qui determinera la couverture de ce creancier. ~

commissaire ne doit pas s'occuper de la nature de ces drOlts

reels restreints (consid. 1 aI. 2).

Art. 36 et 4 aI. 3 de l'arret.6 precite.

210

La commislrione di stima deI conoordato ipotecario

Eredi fu AIfi:edo Schrämli-Bucher, Hotel Metropole, in

Locarno, stabiliva in 645 000 fchi. il valore degli sta-

bili formanti quell'azienda. In seguito a diffida pubbli-

cata dal commissario, venivano insinuate le pretese

seguenti:

a) Credito di 200 000 fchi. a favore della signora Anna

Bucher-Rötlin in Kerns, garantito da diritto di pegno sugli

stabili come a cartella ipotecaria al portatore deI 30 agosto

1924, depositata presso l'Unione di Banehe Svizzere,

succursale di Locarno.

b) Credito di 16 000 fchi. oltre interessi, a favore di

Alois Bernhard in Berna, per il quale il creditore vantava

undiritto di pegno sulla carlella ipotecaria di cui ad a ..

c) Credito di 14 500 fchi. ed accessori a favore della

ditta S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, per il quale anche

questa creditrice pretendeva un diritto di pegno sulla

cartella ipotacaria ad a.

B. -

Nell'ordinanza deI 23 luglio 1934 allestita dal

commissario a' sensi dell'art. 36 deI decreto federale

30 settembre 1932 concernente la procedura di concordato

ipotecario per l'industria dei ricami e quella degli alberghi,

la signora AIIDa Bucher-Rötlin fu iscritta quale portatrice

della cartella in parola ed alla cartella fu attribuito il VI

grado ipotecario.

Quest'iserizione e preceduta da altri erediti ipotecari

dal I al V grado dell'importo oomplessivo di 549900 fehi.,

tra eui 30000 fr. di V grado a favore di Olga Sehrämli-

Raspini-Orelli in Loearno a dipendenza di N° 6 cartelle

ipotecarie di 5000 fchi. eadauna e, sempre di V grado,

50000 fehi. a favore degli Eredi elemente Iten in Zugo

dipendenti da N0 10 eartelle ipotecarie di 5000 fehi. cadau-

na.

In merito alle insinuazioni di Alois Bernhard in Berna

edella S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, il Commissario

deI concordato afferma a pag. 5 dell'ordinanza: « Circa

i crerliti di.. . Worb e Scheitlin di 15 000 fchi. e di Alois

PfandcachlllSi!Verfahren. No 54.

211

Bernhard di 16000 fr. a garanzia dei quali e stata eostituita

in pegno la cart.ella ipoteearia di 200000 fr. deI 30 agosto

1924, si osserva ehe gli stessi non costituiscono un credito

garantito da pegno immobiliare a' sensi della legge sul

concordato ipotecario. A questo fine fa stato soltanto

la cartella ipotecaria di 200 000 fehi. in parola, mentre i

crediti W orb-Scheitlin e Bernhard, nei eonfronti dell'Hötel

Metropole, vanno considerati quali crediti ordinari, impre-

giudicato il diritto per questi ereditori di rivalersi a loro

volta, secondo le possibilita e le circostanze, sul pegno

rappresentato dalla eartella ipoteearia.»

O. -

Bernhard e la ditta Worb e Scheitlin rieorrevano

tempestivamente all'autorita cantonale dei ooncordati

domandando piacesse decidere :

« 1. L'ordinanza 23 luglio 1934 deI commissario deI

eoncordato ipotecario Schrämli-Bucher (oon acclusa diffida

di egual data) e annullata per quanto riguarda la cartella

ipotecaria di 200000 fchi. in data 30 agosto 1924 ed i

crediti notificati da Alois Bernhard e dalla ditta Worb e

Scheitlin;

» 2. TI Commissario e tenuto ad inscrivere quale porta-

tri ce della cartella ipotecaria in parola l'Unione di Banehe

Svizzere in Locarno e cio oon riserva dei diritti spettanti

ai creditori pignoratizi Bernhard Alois e ditta Worb e

Scheitlin;

» 3. TI Commissario e invitato ad estendere il oonoordato

ipotecario ai crediti notificati da Alois Bernhard e dalla

ditta Worb e Scheitlin, crediti garantiti da pegno sulla

suddetta cartella ipotecaria;

» 4. E consttaato ehe la precedenza al titolo 30 agosto

1924 di 200 000 fehi. ammonta a soli 469 900 fchi. invece

di 549900 fehi. di cui all'ordinanza impugnata e vengono

per conseguenza postergati dal quinto al sesto grado i

crediti di cui alle sedici cartelle ipotecarie di 5000 fchi.

eadauna deI 24 luglio 1922.»

A suffragio di queste domande i ricorrenti asserivano in

sostanza:

2J2

Pfsudnachlassverfahren. No 54.

a) La carteUa ipot.ecaria di 200 000 fehi. notifieata dalla

I:lignora Bucher-Rötlin e iscritta al registro fondiario a

favore dell'UIiione di Banehe Svizzere, la quale Ia detiene

per eonto di Bernhard . edella ditta Worb e Seheitlin :

questi possiedono un diritt-o di llegno sulla stessa a garamda

dei 101'0 crediti di 16 000 fchi. e 15000 fchi.

b) 11 Commissario doveva comprendere i crediti dei

ricOITellti tra quelli garantiti da pegno a' sensi deJl'art. 4

cp. 1 deI deereto 30 settembre 1932, cui il concordato e

applicabile.

c) I credit,i ipotecari precedenti in grado aHa cartella

di 200000 fchi., ehe e vineolata a favore dei ricorrenti,

e di soli 469900 fehi., non di franehi 549 900 fehi. Le

]6 eartelle a favore di Olga Sehrämli-Raspini-Orelli e

degli eredi Clemente Iten, devono seguire, non procedere

Ia cart-ella di 200000 fehi., dovendo essere erroneo I'estra.tto

rilasciato dall'Uffieio dei registri al Commissario.

D. -

Colla decisione quereIata l'Autorita calltonale dei

concordati, esperita un'istruzione complementare, re-

spingeva il reclamo.

E. ~ Contro questa decisione e rivolto l'attuale rif!OrsO.

Oonsiderando in diritto :

1. -

L'ordinanza ehe i1 Commissario ha allestito giusta

1'art. 36 deI decreto 30 settembre 1932 non dirime in modo

definitivo Ia eont.roversia, a .chi spettino i diritti garantiti

da pegno : essa ha solo per iscopo di stabilire Ia copertura

dei capitali garantiti da pegno insinuati. La questione

deI grado dei crediti pignoratizi forma invero, com'{\

ovvio, elemento fondamentale dell'ordinanza, }loiche da

quel quesito dipendono i limiti della copertura: ma

anehe a questo riguardo Ia deeisione non ha valore di cosa

giudicatase non ai fini deI proeedimento deI eoncordato

ipotecario. In altre parole : poiehe non si tratta di sentenza

o deereto deI giudiee, preeeduto da contradditorio giudi-

ziario, l'ordinanza non pUD aver valore definitivo in merito

a11a questione deI grado dei erediti. Dev'eSRere riservata

PfandnRchlassverfahren. No 54.

alle parti la faeolta di dimostrare davanti al giudiee, a

mezzo deI procedimento ordinario, che il rango da attri-

buirsi ai singoli erediti pignoratizi e diverso da queUo

stabilito dal Commissario. Ove eiü avvenga, quel proce-

dimento giudiziario dara modo di rivedere e, eventual-

mente, di rettifieare l'ordinanza deI commissario in riguar-

do al grado dei erediti anehe ai fini deI eoncordato. Nell'at-

tuale procedura di reelamo davanti alle autorita coneor-

datarie non si tratta quindi ehe di una eognizione di prinlO

aspetto (prima faeie), ehe deve essere basata sul grado ehe

risulta dal registro fondiario. Lo stesso vaJe in merito

alla questione dell'importo dei capitali garantiti da pegno.

Indifferente per la determinazione della. copertura, e

la questione di sapere, chi sia il titolare dei erediti pigno-

ratizi. Ai fini deI eoncordato ipoteeario, importa solo di

stabilire, prima faeie, il grado e l'ammontare dei erediti.

All'infuori dell'ipotesi di un titolo ipoteeario spettante

al proprietario stesso deI pegno (Eigentümerpfandtitel),

e pure indifferente quall diritti limitati possano essere

pretesi sul titolo, siano essi di natura reale 0 altra:

Ia deeisione (ordinanza) presa dal Commissario in base

all'art. 36 deI deereto, non ha altra funzione, come si e

detto, ehe di determinare in base alla stima Ia eopertura

dei capitali garantiti da pegno. Da questa determinazione

risultera senz'altro anehe la eopertura di un eventuale

altro ereditore (art. 4 ep. 3 deI decreto) a eui favore il

~itolo stesso fosse 8tato dato in garanzia (pegno manuale).

E poi evidente, ehe nell'eleneo deI Commissario non

possono essere menzionati i erediti garantiti da pegno

manuale sul titolo aecanto a quelli garantiti direttamente

imllo stabile.

2. -

Applieando questi prineipi (ehe l'istallza cantollale

non ha messo sufficientemente in rilievo), al easo attuaIe,

risultano senz'altro infondate le conelusioni Ni 1-3 deI

rieorso, poiehe esse non hanllo nuUa a ehe fare coUa ques-

hone della eopertura. Esse partono dall'erroneo coneetto

ehe l'ordinanza in diseorso significhi decisione definitiva

214

l'iallrlllacblaa>.<,·erfahrell. N0 54.

in questioui di diritto sostanziale. Che nell'eleneo dei

erediti ipoteeari allestito dal commissario venga iscritta

quale portatrice deI titolo l'Unione di Banche Svizzere

o la vera creditrice (vedova Bucher-Rötlin), eindifferente,

atteso ehe questa questione non ha niente di eomune eon

quella della eopertura. E neppure puo essere parola

di un'estensione deI coneordato ipoteeario aHa pretesa

di Alois Bernhard edella ditta Worb e Scheitlin, anche

se loro spettassero realmente i diritti che accampano sul

titolo in parola. DeUa questione poi di sapere, quali

siano questi diritti, l'ordinanza non aveva ad oecuparsi.

3. -

Per quanto infine concerne il grado deI titolo di

200000 fchi. (eonclusione N° 4), non si pun contestare ai

ricorrenti !'interesse (la legittimazione) ad impugnarlo ove

in realta posseggano dei diritti reali sul titolo. Ma poiehe

per intanto questa questione deve restare insoluta, PUcl

restare in sospeso anehe il quesito deUa legittimazione.

Comunque, infatti, l'impugnativa deI grado 0 rango deI

titolo non potrebbe essere diehiarata fondata in questo

proeedimento avvegnaeehe l'istanza eantonale eonstata

ehe il eommissario ha attribuito al titolo il grado ehe

risulta dall'iserizione a registro. I ricorrenti pretendono

ehe quest' iscrizione sia erronea. La prova di queste

asserzioni, per intanto affatto gratuite, essi potranno,

se 10 eredono, fornirla in un procedimento giudiziario

aU'infuori deI coneordato.

La Gamera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

. Il ricorso e respinto.

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1. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

Poursuite et Faillite.

1. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS-

UND KONKURSKA:M::M:ER

ARRiTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

55. Entscheid vom 20. November 1934 i. S. Eahn & Oie.

Bei gleiohzeitig sohwebendem K 0 n kur s über die K 0 11 e k -

t i v g e seIl s 0 h a f t und einen G e seil s 0 h a f t er, der

zur Sioherung einer Gesellschaftsschuld P f ä n der bestellt

hat, kann der Gläubiger auoh naoh erfolgter Pfandverwertung

die Gesellschaftskonkurs-Dividende für seine Forderung bis

zu voller Deckung beanspruohen (Art. 217 SohKG; 61 Kon-

kursverordnung).

Im K 0 n kur s kommt einer vorausgegangenen Pfändung keine

Bedeutung mehr für die Bestimmung des G e wa h r sam s zu

(Art. 199,206, 242 SohKG).

En MS de oumul des faillite8 de la 80mete en notn collectif et d'un

a880cie ayant oonstitue un gage en garantie d'une dette de la

soeieM, 1e oreanoier peut, meme apres la realisation du gage,

reolamer dans Ia faillite de la sooiete un dividende pour le mon-

tant total de sa oreanoe et jusqu'il. oomplete satisfaction

(art. 217 LP; 61 ord. faillites).

Une fois la faillite doolaree auoun argument ne peut plus etre

tire d'une saisie anMrieure relativement a la question de la

possession (art. 199, 206, 242 LP).

In easo di contemporaneo fallimento della sooieta in norne eollettivo

e di un sooio, ehe abbia oostituito un pegno a favore di un

debito deHa sooieta, il oreditore, anohe dopo la realizzazione

deI pegno, PU') reolamare nel fallimento della societa. un divi-

dendo per I'ammontare totale deI suo eredito (art. 217 LEF;

61 regolamento sui fallimenti).

AS 60 III -

1934

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