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\'crwaltungs· und Disziplina.rrechtspflege.
conditions generales relatives au versement eventuel d'une
provision ne sont pas contraires a la notion m~me du
contrat d'assurance.
D'autre part, il est evidemment possible que la taxe
, d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de
proces. Le Departement remarque d'une fa\lon tres per-
tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait
pas le montant relativement faible de la provision.
Par ces motifs, le Tribunal fideral prononce :
Le recours est rejete.
43. Sentenza del ao ottobre 19Sa nella causa Bime. contro
Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.
Competenza deI Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti
eontro le muIte inflitte da! Dipartimento federale di giustizia
e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885
sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicura-
ziOIle (consid. 1).
Diritto deI Consiglio fedorale di vietare 180 concessioue di favori
agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).
1.80 rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e sauza .n68suna
controprestazione precisa dell'assicl;lrato, all'incasso d'un pre-
mio d'assicurazioue sulla vita costituisce un favors vietato
dai decreti 23 maggio 1930 e 11 sattembre 1931 deI Consiglio
federale (consid. 5).
U fatto ehe questo favore venue aecoroato quando il eontratto
,l'assicurazione sulla vita ara gi~ stato !:ltipulato, non 10 rende
lec!to (collsid. 6).
A. -
Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi
H,ima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931
tm contra.ttü d'assicurazione sulla vita colla Compagnia
<l,JHmima d'assicurazioni « La Ginevrina ». In data 22luglio
In polizza veniva spedita da} Rima all'assicurato. 11
premio interinale destinato a coprire il rischio di morte
fino al pagamento deI primo premio contrattuale, era di
fr. 27,50. n 24 luglio I'assicurato mandava al Rima una
Priva,tv"rsicherullg. X 0 4:1.
lettera, che non figura in atti, in cui (a giudical'c dal
tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni
circa questo premio. Il 31 Iuglio l'ispettore gli rispondeva
infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata
del 24 COIT. mese, mi preme comunicarle ehe il premio
di rischio indicato neUa quitanza inserita nella polizza
serve per coprire il rischio di morte fino all'epoca in cui
lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defc-
rimza le bonifico il premio di rischio e la prego di volermi
versare, mediante I'acclusa polizza di versamento, Ia
somma di fr. 5.- per spese di polizza. »
B. -
Con lettera 20 giugno 1932 Ia Societa svizzera
d'assicurazioni generaIi 'sulla vita denunciava il Rima
all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-
venuto col summenzionato bonifico al divieto d'accordare
dei favori agli assicurati sulla vita, sancito da] decreto
23 maggio 1930 deI Consiglio federale.
Invitato a spiegarsi, il Rima addusse ehe la proposta
d'assicurazione era stata fatta dal FOl'ni senza ehe si
fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo
dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiaro di
non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio
di (rischio [interinale e fr. 5 spese di polizza) dl cui gli era
stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a
procedere in via esecutiva, egli gli scrisse allora :che gli
avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-
tendendo cast ricompensare in anticipo il Iavoro d;
propaganda a favore della Compagnia ßa lui rappre-
sentata, ehe gli era stato promesso dall'assicurato.
O. -
Con decisione 27 Iuglio 1932 il Dipartimento
federale di GiUBtizia e Polizia ha inflitto al Rima una
multa di franchi cento per aver accordato, mediante Ia
rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato
dal decreto 23 maggio 1930. La circostanza ehe il vantaggio
era stato concesso dopo h conclusione deI contratto non
10 rendeva Iecito.
D. -
Luigi Rima ha interposto rico1'so di diritto ammi-
\'erwaltunf."" uud Disziplinarrechtspflege.
nistrativo al Tribunale federale ehiedendo « ehe il deereto
27 Iuglio 1932 deI Iod. Dipartimento di Giustizia e Polizia
sia abrogato, non essendosi in detto deereto tenuto in
dovuto conto i fatti noti e non eontestati e perche il
decreto 11 settembre 1931 deI Consiglio federale deve
essere interpretato nel senso ehe soitanto Ia vioiazione di
quanto specifieato a lettere a e b dell'art. 2 dello stesso
sia punibile, onde non ead.ere nell'assurdo e nei pettego-
lezzi delle piecole neeessita quotidiane della vita. »
Il rieorrente persiste a diehiarare ehe il bonifico fu da
lui aceordato unieamente quale retribuzione anticipata
per illavoro di propaganda ehe l'assieurato aveva promesso
di voler fare. La lista dei favori la eui eoneessione era
vietata doveva essere interpretata in modo restrittivo,
perehe, in easo eontrario, eadrebbero sotto il divieto
moltissimi atti innocui e legittimi.
Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propone
la reiezione deI rieorso.
Oonsiderando in diritto :
1. -
La decisione querelata e fondata sul deereto
23 maggio 1930. ehe vieta la eoncessione di mvori nell'as-
sieurazione sulla vita e preserive ehe Ie eontravvenzioni
relative saranno represse dal Dipartimento feder ale di
Giustizia e Polizia eomormemente all'art. 10 della legge
25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in
materia di assieurazione.
.
II Tribunale federale e competente per eonoscere deI
gravame in virtu della eifra VII dell'allegato alla GAD
ehe apre Ia via deI rieorso di diritto amministrativo contro
le deeisioni deI Dipartimento federale di Giustizia e
Polizia prese in applieazione della summenzionata legge
25 giugno 1885, eeeettuandone solo il rifiuto dell'autoriz-
zazione di esercitare un'impresa d'assicurazione.
2. -
3. -
II ricorrente non nega il diritto deI Consiglio
federale di vietare la concessione di favori nell'assicurazione
Privatversicherung. XO 43.
:?67
sulla vita e di eolpire di multa le eventuali eontravven-
zioni. Questa facolta deI Consiglio federale scaturisce dagli
art. 9 e 10 della legge25 giugno 1885, i quali 10 autorizzano
(artieolo 9) a prendere i provvedimenti riehiesti dall'in-
teresse generale e dall'interessedegli assieurati ed a
eomminare delle multe fino a fr. 1000 (art. 10).
Seeondo quanto e esposto nei motivi pubblieati all'ap-
poggio deI deereto 23 maggio 1930, la eoneessione di
favori nell'assieurazione sulla vita era infatti diventata
1lll abuso ehe gli assieuratori non erano in grado d'eliminare
eolle proprie forze e ehe minaeeiava. di diventare noeivo
agli interessi della generalita degli assieurati.
4. -
Nella fattispeeie l'atto rimproverato al rieorrente
fu commesso vigente il deereto 23 maggio 1930, ehe venne
poi abrogato e sostituito da quello II settembre 1931 sulle
operazioni d'aequisizione delle soeieta d'assieurazione sulla
vita. Anehe il nuovo deereto ha perö mantenuto il divieto
di aceordare dei favori agli assieurati sulla vita eommi-
nando, eome il precedente, ai eontravventori le sanzioni
previste all'art. 10 della legge deI 1885.
5. -
TI rieorrente ha addotto ehe la rinuneia al premio
di risehio interinale non aveva earattere di favore eostitu-
endo solo 1lll eompenso antieipato dato all'assieurato per la
propaganda ehe aveva promesso di svolgere a favore
della soeieta assieuratriee. Quest'interpretazione e pero
in eontrasto manifesto eol eontenuto degli atti. Nella
lettera del 31 luglio all'assieurato il rieorrente ha diehiarato
esplieitamente ehe la rinuneia al premio avveniva « a titolo
di deferenza», non quindi per indennizzare eostui di
eventuali prestazioni presenti 0 future. La parole usate
denotano ehiaramente l'intenzjone dei rieorrente di far
beneficiare l'assieurato d'una liberalita, senza ehe questi
fosse tenuto ad una eontroprestazione determinata. In una
siffatta liberalita si ravvisano per l'app1lllto le earatteri-
stiche dei favori vietati dal deereto 23 maggio 1930.
6. -
Il rieorrente ha addotto inoltre ehe la rinuneia al
premio non poteva ritenersi vietata essendo posteriore
AS 58 I -
1932
19
26H
Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
alla consegna della polizza all'assicurato e concessa, non
per ottenere la conclusione del contratto, ma allo scopo
d'evitare un'esecuzione contro I'assicurato che rifiutava di
pagare.
Anche ammessa l'esattezza di questa versione -
che
sembra contrastare col contenuto della lettera 31 Iuglio in
cui il Rima rammenta d'aver mandato « Ia quietanza» deI
premio interinale ((inserita nella polizza» -
il ricorso
dovrebbe pero essere cio nondimeno respinto.
Se e infatti vero che il Consiglio federale fu indotto al
decreto 23 maggio 1930 principalmente dall'abuso dei
favori accordati per ottenere la conclusione di contratti
d'assicurazione, il tenore deI divieto ha perö una portata
piu vasta. Partendo dal principio che il pagamentodel
premio fissato conformemente al piano d'esercizio e
principio fondamentale di una. sana gestione assicuratoria
e deve essere salvaguardato dallo Stato, l'Autorita di
Vigilanza ha infatti vietato tutti i favori, senza distinguere
fra quelli accordati prima e quelli accordati dopo la
conclusione del contratto d'assicurazione sulla vita.
Il Tribunrile federale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
IV. EISENBAIiNRECHT
CHEMINS DE FER
44. Auszug aus dem Urteil vom a2. Septamber 1932
i. S. S. 13. B. gegen Aargau.
1. Streitigkeiten zwischen Bund (SBB) und Kantonen über Ent-
sohädigungsforderungen nach Art. 15, Abs. 1 des Eisen-
bahngesetzes werden vom Bundesgerioht im direkten verwal-
tungsreohtliohen Prozess naoh Art. 17 ff. VDG beurteilt.
2. ·Wenn öffentliohe ·Werke des Staates oder der Gemeinden
bestehende Bahnanlagen durohkreuzen müssen, so hat die
I
I
Eisenbahnreeht. N° 44.
269
Bahnunternehmung die Inanspruchnahme der Bahnanlagen
für die Durchleitung unentgeltlich zu gestatten und allfällige
Aufwendungen für einen infolge des neuen Werkes notwendig
gewordenen vermehrten Bahnschutz selbst zu tragen. Einen
Beitrag der Bahn an die Kosten der Errichtung des neuen
Werkes statuiert die Eisenbahngesetzgebung dagegen nicht.
A. -
Im Jahre 1929 hat der Kanton Aargau eine
Korrektion des Holzbaches,
eines linksseitigen
Zu-
flusses der Büuz, im Zusammenhang mit der Bünzkorrek-
tion von Wohlen bis Dottikon (lU. Abschnitt) durch-
geführt laut Dekret des Grossen Rates vom 19. Mai
1925. Die Kosten der Holzbachkorrektion waren auf
240,000 Fr. veranschlagt worden. Dem Kanton war eine
Bundessubvention von 80,000 Fr. (33 % %) zugesichert
worden; 25 % der Kosten wurden vom Kanton über-
nommen, 41 % % sollten von den beteiligten Gemeinden
gedeckt werden unter Beizug der interessierten Grund-
eigentümer (§§ 4 und 9 des Dekretes).
Vor der Korrektion kreuzte der Holzbach die Bundes-
bahnlinie Dottikon-Wohlen (aargauische Südbahn) bei
Km. 70,010. Durch die Korrektion kam die Kreuzung
des Bahnkörpers, ein gewölbter Betondurchlass von 3 m
lichter Weite, auf Km. 69.325, südwestlich des bisherigen
Durchlasses zu liegen. Das erforderliche Brückenproviso-
rium wurde, auf Auftrag des Wasserbauamtes des Kantons
Aargau vom 23. Mai 1929 hin, von den SBB errichtet,
wobei sich die Baudirektion des Kantons Aargau die
Erörterung der Kostenverteilung vorbehalten hatte (Schrei-
ben vom 27. Juni 1929).
Die SBB haben dem Wasserbauamt des Kantons Aargau
für die Ein- und Ausbau der Notbrücke anlässlich der
Erstellung der Holzbachbrücke am 23. Dezember 1929
Rechnung gestellt...
Die Baudirektion des Kantons
Aargau verweigert die Zahlung, um die massgebenden
Rechtsverhältnisse auf dem Prozesswege feststellen zu
lassen.
B. -
Mit Klage vom 20. Januar 1932 belangt deshalb
die Kreisdirektion lIder SBB den Kanton Aargau auf