opencaselaw.ch

58_I_264

BGE 58 I 264

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

\'crwaltungs· und Disziplina.rrechtspflege.

conditions generales relatives au versement eventuel d'une

provision ne sont pas contraires a la notion m~me du

contrat d'assurance.

D'autre part, il est evidemment possible que la taxe

, d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de

proces. Le Departement remarque d'une fa\lon tres per-

tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait

pas le montant relativement faible de la provision.

Par ces motifs, le Tribunal fideral prononce :

Le recours est rejete.

43. Sentenza del ao ottobre 19Sa nella causa Bime. contro

Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia.

Competenza deI Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti

eontro le muIte inflitte da! Dipartimento federale di giustizia

e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885

sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicura-

ziOIle (consid. 1).

Diritto deI Consiglio fedorale di vietare 180 concessioue di favori

agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).

1.80 rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e sauza .n68suna

controprestazione precisa dell'assicl;lrato, all'incasso d'un pre-

mio d'assicurazioue sulla vita costituisce un favors vietato

dai decreti 23 maggio 1930 e 11 sattembre 1931 deI Consiglio

federale (consid. 5).

U fatto ehe questo favore venue aecoroato quando il eontratto

,l'assicurazione sulla vita ara gi~ stato !:ltipulato, non 10 rende

lec!to (collsid. 6).

A. -

Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi

H,ima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931

tm contra.ttü d'assicurazione sulla vita colla Compagnia

<l,JHmima d'assicurazioni « La Ginevrina ». In data 22luglio

In polizza veniva spedita da} Rima all'assicurato. 11

premio interinale destinato a coprire il rischio di morte

fino al pagamento deI primo premio contrattuale, era di

fr. 27,50. n 24 luglio I'assicurato mandava al Rima una

Priva,tv"rsicherullg. X 0 4:1.

lettera, che non figura in atti, in cui (a giudical'c dal

tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni

circa questo premio. Il 31 Iuglio l'ispettore gli rispondeva

infatti quanto segue : « Riferendomi aHa di lei pregiata

del 24 COIT. mese, mi preme comunicarle ehe il premio

di rischio indicato neUa quitanza inserita nella polizza

serve per coprire il rischio di morte fino all'epoca in cui

lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defc-

rimza le bonifico il premio di rischio e la prego di volermi

versare, mediante I'acclusa polizza di versamento, Ia

somma di fr. 5.- per spese di polizza. »

B. -

Con lettera 20 giugno 1932 Ia Societa svizzera

d'assicurazioni generaIi 'sulla vita denunciava il Rima

all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav-

venuto col summenzionato bonifico al divieto d'accordare

dei favori agli assicurati sulla vita, sancito da] decreto

23 maggio 1930 deI Consiglio federale.

Invitato a spiegarsi, il Rima addusse ehe la proposta

d'assicurazione era stata fatta dal FOl'ni senza ehe si

fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo

dopo avere ricevuto la polizza, l'a~sicurato dichiaro di

non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio

di (rischio [interinale e fr. 5 spese di polizza) dl cui gli era

stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a

procedere in via esecutiva, egli gli scrisse allora :che gli

avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in-

tendendo cast ricompensare in anticipo il Iavoro d;

propaganda a favore della Compagnia ßa lui rappre-

sentata, ehe gli era stato promesso dall'assicurato.

O. -

Con decisione 27 Iuglio 1932 il Dipartimento

federale di GiUBtizia e Polizia ha inflitto al Rima una

multa di franchi cento per aver accordato, mediante Ia

rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato

dal decreto 23 maggio 1930. La circostanza ehe il vantaggio

era stato concesso dopo h conclusione deI contratto non

10 rendeva Iecito.

D. -

Luigi Rima ha interposto rico1'so di diritto ammi-

\'erwaltunf."" uud Disziplinarrechtspflege.

nistrativo al Tribunale federale ehiedendo « ehe il deereto

27 Iuglio 1932 deI Iod. Dipartimento di Giustizia e Polizia

sia abrogato, non essendosi in detto deereto tenuto in

dovuto conto i fatti noti e non eontestati e perche il

decreto 11 settembre 1931 deI Consiglio federale deve

essere interpretato nel senso ehe soitanto Ia vioiazione di

quanto specifieato a lettere a e b dell'art. 2 dello stesso

sia punibile, onde non ead.ere nell'assurdo e nei pettego-

lezzi delle piecole neeessita quotidiane della vita. »

Il rieorrente persiste a diehiarare ehe il bonifico fu da

lui aceordato unieamente quale retribuzione anticipata

per illavoro di propaganda ehe l'assieurato aveva promesso

di voler fare. La lista dei favori la eui eoneessione era

vietata doveva essere interpretata in modo restrittivo,

perehe, in easo eontrario, eadrebbero sotto il divieto

moltissimi atti innocui e legittimi.

Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propone

la reiezione deI rieorso.

Oonsiderando in diritto :

1. -

La decisione querelata e fondata sul deereto

23 maggio 1930. ehe vieta la eoncessione di mvori nell'as-

sieurazione sulla vita e preserive ehe Ie eontravvenzioni

relative saranno represse dal Dipartimento feder ale di

Giustizia e Polizia eomormemente all'art. 10 della legge

25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in

materia di assieurazione.

.

II Tribunale federale e competente per eonoscere deI

gravame in virtu della eifra VII dell'allegato alla GAD

ehe apre Ia via deI rieorso di diritto amministrativo contro

le deeisioni deI Dipartimento federale di Giustizia e

Polizia prese in applieazione della summenzionata legge

25 giugno 1885, eeeettuandone solo il rifiuto dell'autoriz-

zazione di esercitare un'impresa d'assicurazione.

2. -

3. -

II ricorrente non nega il diritto deI Consiglio

federale di vietare la concessione di favori nell'assicurazione

Privatversicherung. XO 43.

:?67

sulla vita e di eolpire di multa le eventuali eontravven-

zioni. Questa facolta deI Consiglio federale scaturisce dagli

art. 9 e 10 della legge25 giugno 1885, i quali 10 autorizzano

(artieolo 9) a prendere i provvedimenti riehiesti dall'in-

teresse generale e dall'interessedegli assieurati ed a

eomminare delle multe fino a fr. 1000 (art. 10).

Seeondo quanto e esposto nei motivi pubblieati all'ap-

poggio deI deereto 23 maggio 1930, la eoneessione di

favori nell'assieurazione sulla vita era infatti diventata

1lll abuso ehe gli assieuratori non erano in grado d'eliminare

eolle proprie forze e ehe minaeeiava. di diventare noeivo

agli interessi della generalita degli assieurati.

4. -

Nella fattispeeie l'atto rimproverato al rieorrente

fu commesso vigente il deereto 23 maggio 1930, ehe venne

poi abrogato e sostituito da quello II settembre 1931 sulle

operazioni d'aequisizione delle soeieta d'assieurazione sulla

vita. Anehe il nuovo deereto ha perö mantenuto il divieto

di aceordare dei favori agli assieurati sulla vita eommi-

nando, eome il precedente, ai eontravventori le sanzioni

previste all'art. 10 della legge deI 1885.

5. -

TI rieorrente ha addotto ehe la rinuneia al premio

di risehio interinale non aveva earattere di favore eostitu-

endo solo 1lll eompenso antieipato dato all'assieurato per la

propaganda ehe aveva promesso di svolgere a favore

della soeieta assieuratriee. Quest'interpretazione e pero

in eontrasto manifesto eol eontenuto degli atti. Nella

lettera del 31 luglio all'assieurato il rieorrente ha diehiarato

esplieitamente ehe la rinuneia al premio avveniva « a titolo

di deferenza», non quindi per indennizzare eostui di

eventuali prestazioni presenti 0 future. La parole usate

denotano ehiaramente l'intenzjone dei rieorrente di far

beneficiare l'assieurato d'una liberalita, senza ehe questi

fosse tenuto ad una eontroprestazione determinata. In una

siffatta liberalita si ravvisano per l'app1lllto le earatteri-

stiche dei favori vietati dal deereto 23 maggio 1930.

6. -

Il rieorrente ha addotto inoltre ehe la rinuneia al

premio non poteva ritenersi vietata essendo posteriore

AS 58 I -

1932

19

26H

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

alla consegna della polizza all'assicurato e concessa, non

per ottenere la conclusione del contratto, ma allo scopo

d'evitare un'esecuzione contro I'assicurato che rifiutava di

pagare.

Anche ammessa l'esattezza di questa versione -

che

sembra contrastare col contenuto della lettera 31 Iuglio in

cui il Rima rammenta d'aver mandato « Ia quietanza» deI

premio interinale ((inserita nella polizza» -

il ricorso

dovrebbe pero essere cio nondimeno respinto.

Se e infatti vero che il Consiglio federale fu indotto al

decreto 23 maggio 1930 principalmente dall'abuso dei

favori accordati per ottenere la conclusione di contratti

d'assicurazione, il tenore deI divieto ha perö una portata

piu vasta. Partendo dal principio che il pagamentodel

premio fissato conformemente al piano d'esercizio e

principio fondamentale di una. sana gestione assicuratoria

e deve essere salvaguardato dallo Stato, l'Autorita di

Vigilanza ha infatti vietato tutti i favori, senza distinguere

fra quelli accordati prima e quelli accordati dopo la

conclusione del contratto d'assicurazione sulla vita.

Il Tribunrile federale pronuncia :

Il ricorso e respinto.

IV. EISENBAIiNRECHT

CHEMINS DE FER

44. Auszug aus dem Urteil vom a2. Septamber 1932

i. S. S. 13. B. gegen Aargau.

1. Streitigkeiten zwischen Bund (SBB) und Kantonen über Ent-

sohädigungsforderungen nach Art. 15, Abs. 1 des Eisen-

bahngesetzes werden vom Bundesgerioht im direkten verwal-

tungsreohtliohen Prozess naoh Art. 17 ff. VDG beurteilt.

2. ·Wenn öffentliohe ·Werke des Staates oder der Gemeinden

bestehende Bahnanlagen durohkreuzen müssen, so hat die

I

I

Eisenbahnreeht. N° 44.

269

Bahnunternehmung die Inanspruchnahme der Bahnanlagen

für die Durchleitung unentgeltlich zu gestatten und allfällige

Aufwendungen für einen infolge des neuen Werkes notwendig

gewordenen vermehrten Bahnschutz selbst zu tragen. Einen

Beitrag der Bahn an die Kosten der Errichtung des neuen

Werkes statuiert die Eisenbahngesetzgebung dagegen nicht.

A. -

Im Jahre 1929 hat der Kanton Aargau eine

Korrektion des Holzbaches,

eines linksseitigen

Zu-

flusses der Büuz, im Zusammenhang mit der Bünzkorrek-

tion von Wohlen bis Dottikon (lU. Abschnitt) durch-

geführt laut Dekret des Grossen Rates vom 19. Mai

1925. Die Kosten der Holzbachkorrektion waren auf

240,000 Fr. veranschlagt worden. Dem Kanton war eine

Bundessubvention von 80,000 Fr. (33 % %) zugesichert

worden; 25 % der Kosten wurden vom Kanton über-

nommen, 41 % % sollten von den beteiligten Gemeinden

gedeckt werden unter Beizug der interessierten Grund-

eigentümer (§§ 4 und 9 des Dekretes).

Vor der Korrektion kreuzte der Holzbach die Bundes-

bahnlinie Dottikon-Wohlen (aargauische Südbahn) bei

Km. 70,010. Durch die Korrektion kam die Kreuzung

des Bahnkörpers, ein gewölbter Betondurchlass von 3 m

lichter Weite, auf Km. 69.325, südwestlich des bisherigen

Durchlasses zu liegen. Das erforderliche Brückenproviso-

rium wurde, auf Auftrag des Wasserbauamtes des Kantons

Aargau vom 23. Mai 1929 hin, von den SBB errichtet,

wobei sich die Baudirektion des Kantons Aargau die

Erörterung der Kostenverteilung vorbehalten hatte (Schrei-

ben vom 27. Juni 1929).

Die SBB haben dem Wasserbauamt des Kantons Aargau

für die Ein- und Ausbau der Notbrücke anlässlich der

Erstellung der Holzbachbrücke am 23. Dezember 1929

Rechnung gestellt...

Die Baudirektion des Kantons

Aargau verweigert die Zahlung, um die massgebenden

Rechtsverhältnisse auf dem Prozesswege feststellen zu

lassen.

B. -

Mit Klage vom 20. Januar 1932 belangt deshalb

die Kreisdirektion lIder SBB den Kanton Aargau auf