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58_II_381

BGE 58 II 381

Bundesgericht (BGE) · 1924-06-18 · Italiano CH
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Prozessreeht. N° 61.

Gesuch um Revision auch Anträge darüber stellt, nach

welcher Richtung er auf die Abänderung des frühem

Urteils abzielt. Die Missachtung dieser Vorschrift zieht,

wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung

entschieden hat (vgl. z. B. BGE 39 II S. 824 Erw. 2;

die ungedruekten Entscheide der H. Zivilabteilung vom

18. Juni 1924 in Sachen Treichler c. Dellberg und der

I. Zivilabteilung vom 1. Juli 1930 in Sachen Bruder-

Schmid c. Appenzell A. Rh. Kantonalbank) die Unwirk-

samkeit des Revisionsgesuches nach sich.

Nun fehlt es aber vorliegend an solchen bestimmten

Anträgen. Der Revisionskläger hat sich darauf beschränkt

zu erklären, er reiche gestützt auf Art. 95 OG und Art. 192

BZP « das Rechtsbegehren um Revision des obbezeich-

neten Urteils ein», um dann in der Folge sofort auf die

Begründung seines Begehrens einzutreten. Im Verlaufe

seiner Ausführungen hat er dann allerdings (auf S. 6)

beiläufig die Bemerkung angebracht, die Zulassung der

Revision werde « dazu führen », dass das Eventualbegeh-

ren des Klägers, wie es unter Ziffer 3 gestellt wurde, zu

schützen und diesbezüglich die Berufung der Beklagten

abzuweisen sei. Darin kann jedoch angesichts der vagen

Ausdruckweise, die einer positiven 'Willenskundgebung

entbehrt, kein bestimmter Revisionsantrag, wie er nach

dem Gesagten verlangt werden muss, erblickt werden,

zumal als ja im Berufungsverfahren sämtliche Klage-

begehren -

mit Ausnahme desjenigen unter Ziff. 2 -

streitig waren, so dass der Kläger deutlich hätte zum

Ausdruck bringen müssen, nach welchen Richtungen das

angefochtene Urteil im Falle seiner Aufhebung abgeändert

werden Bolle. Es kann daher auf das Revisionsgesuch

nicht eingetreten werden.

Yerslcherungsn'l'trag. No 62.

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VII. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

62. Estratto della. sentenza. 28 ottobre 1932

della lI80 Sezione civile in causa La Ginevrina c. Fry.

Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritieri e reticenti

dell'assicurata. -

Art. 6 delIa legge federale sul contratto

d'assicurazione; nozione della conoscenza dena reticenza. _.

Il termine di recesso di cui all 'art. 6 predetto decorre dar

momento in cui l'assicuratore ebbe conoscenza deI fatto

occultato, non da quello in cui ne poteva avere solo i1

sospetto

0, procedendo coll'ordinaria diIigenza, avrebbe

potuto averla.

Ida Karrer a Lugano erasi nel novembre 1929 assicu-

rata sulla vita per fr. 5000 presso la ({ Ginevrina », poseia

ehe, qualehe giomo prima, era stata visita.ta da un medieo,

11 Dr. Gianola, il quale le aveva dichiarato, ehe era seria-

mente ammalata e doveva reearsi a casa (Zofingen) per una

severa cura presso il medico di famiglia. E assodato ehe al

questionario dellasocietit assieuratrice per l'ammissione del-

la proposta d'assieurazione, la Karrer ha risposto in modo

inveritiero ed inesatto, dichiarando, contrariamente alla

veritiL da essa conosciuta, ehe la sua « salute era buona»,

ehe « godeva buona salute ecc.» e sottotaciendo le recenti

visite dal medico in Lugano e le gravi comunicazioni

da eSBO fattele sullo stato della sua salute. Rimasta

in mora col pagamento di un premio, la Karrer scriveva

il 3 marzo 1929 alla Ginevrina:

« 10 non posso pagare

al momento perehe non lavoro. Devo fare una lunga

eura per una malattia ehe avevo senza saperlo all'e-

poca in eui sono assicurata ». La Karrer eedeva in

seguito, il 10 agosto 1929, la sua polizza a Davide Fry,

agente della Ginevrina in Lugano e moriva poi a Zofingen

il 17 gennaio 1930 di tubercolosi renale. Ricevuto il 21

38~

Versicherungsvert,rag. N° 62.

gennaio 1930 il eertifieato medieo eonstatante siffatta

causa della morte, la Ginevrina intraprese subito della

indagini, dalle quali le insineeritä. eIe retieenze eommesse

daIl' assieurata rispondendo al questionario risultarono

palesi. Ond'e ehe la Ginevrina, faeiendo uso della faeolta

ehe le spettava seeondo l'art. 6 della legge sul eontratto

di assicurazione, in data deI 5 febbraio 1930 reeedeva dal

contratto e rifiutavasi poi di pagare al eessionario Fry

della polizza la somma assieurata.

Nella causa ehe ne segui, l'istanza eantonale ha ritenuto

ehe il reeesso dal eontratto da parte della soeieta assieura-

triee era tardivo, il dies a quo deI termine di 4 settimane

previsto daIl'art. 6 predetto dovendosi computare dal

3/4 marzo 1929, giorno in cui l'assieuratrice rieevette la

comunicazione sopra eitata della Karrer. Questo modo

di vedere non trovo favore presso :i1 Tribunale federale, il

quale respinse in toto la domanda di pagamento della

somma assieurata.

Estratto dei considerandi :

1.-.

ad a. -- .

ad b. -

Per quanto edella tempestivita del recesso

deI eontratto a sensi delI'art. 6 della Iegge si osserva :

L'istanza cantonale la eontesta partendo da un'inter-

pretazione inammissibile della lettera 3 marzo 1929 della

Karrer e da un coneetto giuridico errato della nozione

« eognizione della retieenza» di eui all'art. 6 in fine:

ambedue queBtioni' ehe soggiaciono all'indagine di questa

Corte. La lettera in discorso non ammette punto, ne induce

ad ammettere, ehe la Karrer avesse fatto diehiarazioni

ines8,tte al momento della visita deI sig. Dr. Gianola:

anzi 10 esclude. Una diehiarazione essendo inveritiera 0

reticente a' sensi della legge solo quando il proponente

sa 0 deve sapere di non dire la verita 0 di non dirla eom-

pletamente, l'assieurato, ehe, pur ammettendo di essere

stato ammalato al momento della visita, eontesta di

Versicherullgsvertra.g. No 62.

38:1

averlo saputo allora, non eoneede, anzi nega di essere

stato inveritiero 0 reticente. Dalla lettera dal 3 marzo 1929

Ja eompagnia non poteva rilevare ehe una eireostanza :

ehe la Karrer era ammalata quando conehiuse l'assieu-

razione, non ehe avesse fatto delle diehiarazioni false a

mente della legge. In realta, pur interpretando in modo

inaeeettabile la lettera precitata, l'istanza eantonale non

giunge aHa eonclusione, ehe per la stessa la eonvenuta

avesse eonseguita una cognizione positiva dell'avvenuta

retieenza. Sembra invece ritenere, ehe quella eomuniea-

zione avrebbe dovuto sembrare « sospetta» alla eonvenuta :

ehe questa avrebbe dovuto darle « peso maggiore » e quindi

indurla ad intraprendere subito delle indagini approfon-

dite, le quali le avrebbero poi svelato la verita. Ma eosl

ragionando l'istanza eantonale ineoITe in errore manifesto

di diritto. Secondo l'art. 6 il eoneetto della « conosceIL~a »

non va interpretato in senso estensivo, vale a dire eome

se la legge dieesse : dal giorno in ell l'assieuratore ebbe -

eonoscenza della retieenza « 0 avrebbe dovuto averla ».

Nell'ipotesi dell'art. 6, diee la sentenza del Tribunale federale

in causa « La Ginevrina» c. Eredi C. R. (R. U. 47 II p. 483

e seg., consid. 3), d'effetto di legge sorge per l'avveramento

di una eondizione meramente oggettiva, la eognizione

della reticenza, e non dipende da quella se, usando la

necessaria diligenza, l'assieuratore avrebbe dovuto conos-

eere prima il fatto oecultato. » Non basta quindi il mero

sospetto 0 la possibilita di dare qualehe peso ad una

eomunieazione, perehe da quel momento decorra a earieo

dell'assieurato il termine di quattro settimane per recedere

dal eontratto: occorre la eognizione stesaa della reticenza

nel senao ammesso dal Tribunale federale e eome meglio

ai motivi eompleti della sentenza precitata, cui per brevita

si fa riferimento.

Ne puo indurre a eonclusione diversa la circostanza ehe,

secondo l'istanza cantonale, la convenuta avrebbe di

fatto, preso in qualehe eonsiderazione 10 scritto dei 3 m~zo

192ge l'avrebbe spedito all 'attore, allora suo agente, per

384

Versicherungsvertrag. N0 62.

le sue osservazioni. Anche se dimostrata a rigore di prova,

questa circostanza sarebbe irrilevante, perche a tale

provvedimento la convenuta non era tenuta e se essa

ha ecceduto nella diligenza ehe le incombeva, cio non

puo tornarle di documento. DeI resto alla comunieazione

della Iettera l'attore avrebbe risposto verbalmente alla

convenuta (che considerava la dichiarazione della Karrer

come un pretesto per non pagare i premi » : affermazione

questa che doveva tanto piu rassicurare la convenuta e

distoglierla da ogni sospetto e da ogni ulteriore indagine

in quanto la Karrer era stata al servizio del Fry e si poteva

quindi presumere ehe questi la conoscesse.

Se quindi Ia data dei 3 marzo 1929 non pub essere

ritenuta come punto di partenza deI termine di quattro

settimane di cui aU'art. 6 per decidere della tempestivita

della disdetta deI 5 febbraio 1930, chiedesi quale sia questo

dies a quo.

Si volesse anche ammettere quale dies a quo il giorno

21 gennaio 1930, nel quaJe la convenuta dovette ricevere

il rapporto 20 gennaio del sig. Dr. Wälchli contenente Ia

menzione ehe la Karrer era morta di « Nierentuberkulose »,

la disdetta deI 5 febbraio 1930, avvenuta 15 giorni dopo,

era tempestiva.

E cio essendo, non puo essere questione che Ia conve-

nuta, accettando il pagamento dei premi scaduti prima

deI febbraio 1930 abbia rinuneiato al diritto di reeedere

secondo l'art. 8 cH. 5 della legge, avvegnacche fino a

quell'epoca essa ignorava che tale dil'itto possedesse e

potesse prevalersene.

Da quanta preeede risulta ehe il eontratto d'assicura-

zione in discorso non era vincolativo per la convenuta.

.Essa non e quindi tenuta a solvere la somma assicurata.

Il Tribunale fedet'ale pronuncia :

Il ricorso e ammesso e, annullata la sentenza 12 aprile

193 deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, Ia peti-

zione 30 maggio 1930 e respinta.

Markenschutz. N0 63.

VIII. lVIARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

63. Auszug aus dem Orteil der I. Zivilabteilung

vom 18. Oktober 1932

i. S. Kigroa A.-G. gegen Oel-und Fettwerke « Sais ».

M a r k e n s c hut z.

Die Ähnlichkeit verschiedener Marken

des seI ben Markeninhabers schliesst deren Rechtsgültill:keit

und Schutzfähigkeit nicht aus.

MSchG Art. 9, 11, 12; Vollz.VO zum MSchG Art. 10, 13. 18, 19.

Die Beklagte behauptet, die klägerische Marke « Pal-

mina» unterscheide sich nicht genügend von der kläge-

rischen Marke « Palmin »), so dass das kaufende Publikum

Gefahr laufe, das reine Kokosfett infolge der Ähnlichkeit

der beiden Ausdrücke mit dem wertvolleren Fett mit

Buttergehalt zu verwechseln.

Die Marke « Palmina))

entbehre daher des Schutzes. Dieser Einwand ist nicht

schlüssig. Zwar ist richtig, dass Art. 6 MSchG ganz all-

gemein verlangt, dass sich neue Marken von bereits ein-

getragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden

müssen, ohne dass hiebei auf die Person des Inhabers

hingewiesen würde. Aus dem Wesen und der Struktur

des gesamten Markenrechtes geht aber zwingend hervor,

dass unter diesen frühern Eintragungen nur Marken

an der er Inhaber verstanden sein können. Die Marke

will bloss ein Mittel sein, um die Herkunft einer Ware

von einem bestimmten Gewerbetreibenden bezw. einem

bestimmten Geschäftsbetriebe anzukündigen, d. h. es

soll durch deren Gebrauch verhindert werden, dass die

Waren eines bestimmten Gewerbetreibenden bzw. Be-

triebes im Verkehr mit den Waren anderer verwechselt

. werden. Dagegen kann keine Rede davon sein, dass eine

Marke im Interesse des kaufenden Publikums auch der