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Prozessreeht. N° 61.
Gesuch um Revision auch Anträge darüber stellt, nach
welcher Richtung er auf die Abänderung des frühem
Urteils abzielt. Die Missachtung dieser Vorschrift zieht,
wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung
entschieden hat (vgl. z. B. BGE 39 II S. 824 Erw. 2;
die ungedruekten Entscheide der H. Zivilabteilung vom
18. Juni 1924 in Sachen Treichler c. Dellberg und der
I. Zivilabteilung vom 1. Juli 1930 in Sachen Bruder-
Schmid c. Appenzell A. Rh. Kantonalbank) die Unwirk-
samkeit des Revisionsgesuches nach sich.
Nun fehlt es aber vorliegend an solchen bestimmten
Anträgen. Der Revisionskläger hat sich darauf beschränkt
zu erklären, er reiche gestützt auf Art. 95 OG und Art. 192
BZP « das Rechtsbegehren um Revision des obbezeich-
neten Urteils ein», um dann in der Folge sofort auf die
Begründung seines Begehrens einzutreten. Im Verlaufe
seiner Ausführungen hat er dann allerdings (auf S. 6)
beiläufig die Bemerkung angebracht, die Zulassung der
Revision werde « dazu führen », dass das Eventualbegeh-
ren des Klägers, wie es unter Ziffer 3 gestellt wurde, zu
schützen und diesbezüglich die Berufung der Beklagten
abzuweisen sei. Darin kann jedoch angesichts der vagen
Ausdruckweise, die einer positiven 'Willenskundgebung
entbehrt, kein bestimmter Revisionsantrag, wie er nach
dem Gesagten verlangt werden muss, erblickt werden,
zumal als ja im Berufungsverfahren sämtliche Klage-
begehren -
mit Ausnahme desjenigen unter Ziff. 2 -
streitig waren, so dass der Kläger deutlich hätte zum
Ausdruck bringen müssen, nach welchen Richtungen das
angefochtene Urteil im Falle seiner Aufhebung abgeändert
werden Bolle. Es kann daher auf das Revisionsgesuch
nicht eingetreten werden.
Yerslcherungsn'l'trag. No 62.
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VII. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
62. Estratto della. sentenza. 28 ottobre 1932
della lI80 Sezione civile in causa La Ginevrina c. Fry.
Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritieri e reticenti
dell'assicurata. -
Art. 6 delIa legge federale sul contratto
d'assicurazione; nozione della conoscenza dena reticenza. _.
Il termine di recesso di cui all 'art. 6 predetto decorre dar
momento in cui l'assicuratore ebbe conoscenza deI fatto
occultato, non da quello in cui ne poteva avere solo i1
sospetto
0, procedendo coll'ordinaria diIigenza, avrebbe
potuto averla.
Ida Karrer a Lugano erasi nel novembre 1929 assicu-
rata sulla vita per fr. 5000 presso la ({ Ginevrina », poseia
ehe, qualehe giomo prima, era stata visita.ta da un medieo,
11 Dr. Gianola, il quale le aveva dichiarato, ehe era seria-
mente ammalata e doveva reearsi a casa (Zofingen) per una
severa cura presso il medico di famiglia. E assodato ehe al
questionario dellasocietit assieuratrice per l'ammissione del-
la proposta d'assieurazione, la Karrer ha risposto in modo
inveritiero ed inesatto, dichiarando, contrariamente alla
veritiL da essa conosciuta, ehe la sua « salute era buona»,
ehe « godeva buona salute ecc.» e sottotaciendo le recenti
visite dal medico in Lugano e le gravi comunicazioni
da eSBO fattele sullo stato della sua salute. Rimasta
in mora col pagamento di un premio, la Karrer scriveva
il 3 marzo 1929 alla Ginevrina:
« 10 non posso pagare
al momento perehe non lavoro. Devo fare una lunga
eura per una malattia ehe avevo senza saperlo all'e-
poca in eui sono assicurata ». La Karrer eedeva in
seguito, il 10 agosto 1929, la sua polizza a Davide Fry,
agente della Ginevrina in Lugano e moriva poi a Zofingen
il 17 gennaio 1930 di tubercolosi renale. Ricevuto il 21
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Versicherungsvert,rag. N° 62.
gennaio 1930 il eertifieato medieo eonstatante siffatta
causa della morte, la Ginevrina intraprese subito della
indagini, dalle quali le insineeritä. eIe retieenze eommesse
daIl' assieurata rispondendo al questionario risultarono
palesi. Ond'e ehe la Ginevrina, faeiendo uso della faeolta
ehe le spettava seeondo l'art. 6 della legge sul eontratto
di assicurazione, in data deI 5 febbraio 1930 reeedeva dal
contratto e rifiutavasi poi di pagare al eessionario Fry
della polizza la somma assieurata.
Nella causa ehe ne segui, l'istanza eantonale ha ritenuto
ehe il reeesso dal eontratto da parte della soeieta assieura-
triee era tardivo, il dies a quo deI termine di 4 settimane
previsto daIl'art. 6 predetto dovendosi computare dal
3/4 marzo 1929, giorno in cui l'assieuratrice rieevette la
comunicazione sopra eitata della Karrer. Questo modo
di vedere non trovo favore presso :i1 Tribunale federale, il
quale respinse in toto la domanda di pagamento della
somma assieurata.
Estratto dei considerandi :
1.-.
ad a. -- .
ad b. -
Per quanto edella tempestivita del recesso
deI eontratto a sensi delI'art. 6 della Iegge si osserva :
L'istanza cantonale la eontesta partendo da un'inter-
pretazione inammissibile della lettera 3 marzo 1929 della
Karrer e da un coneetto giuridico errato della nozione
« eognizione della retieenza» di eui all'art. 6 in fine:
ambedue queBtioni' ehe soggiaciono all'indagine di questa
Corte. La lettera in discorso non ammette punto, ne induce
ad ammettere, ehe la Karrer avesse fatto diehiarazioni
ines8,tte al momento della visita deI sig. Dr. Gianola:
anzi 10 esclude. Una diehiarazione essendo inveritiera 0
reticente a' sensi della legge solo quando il proponente
sa 0 deve sapere di non dire la verita 0 di non dirla eom-
pletamente, l'assieurato, ehe, pur ammettendo di essere
stato ammalato al momento della visita, eontesta di
Versicherullgsvertra.g. No 62.
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averlo saputo allora, non eoneede, anzi nega di essere
stato inveritiero 0 reticente. Dalla lettera dal 3 marzo 1929
Ja eompagnia non poteva rilevare ehe una eireostanza :
ehe la Karrer era ammalata quando conehiuse l'assieu-
razione, non ehe avesse fatto delle diehiarazioni false a
mente della legge. In realta, pur interpretando in modo
inaeeettabile la lettera precitata, l'istanza eantonale non
giunge aHa eonclusione, ehe per la stessa la eonvenuta
avesse eonseguita una cognizione positiva dell'avvenuta
retieenza. Sembra invece ritenere, ehe quella eomuniea-
zione avrebbe dovuto sembrare « sospetta» alla eonvenuta :
ehe questa avrebbe dovuto darle « peso maggiore » e quindi
indurla ad intraprendere subito delle indagini approfon-
dite, le quali le avrebbero poi svelato la verita. Ma eosl
ragionando l'istanza eantonale ineoITe in errore manifesto
di diritto. Secondo l'art. 6 il eoneetto della « conosceIL~a »
non va interpretato in senso estensivo, vale a dire eome
se la legge dieesse : dal giorno in ell l'assieuratore ebbe -
eonoscenza della retieenza « 0 avrebbe dovuto averla ».
Nell'ipotesi dell'art. 6, diee la sentenza del Tribunale federale
in causa « La Ginevrina» c. Eredi C. R. (R. U. 47 II p. 483
e seg., consid. 3), d'effetto di legge sorge per l'avveramento
di una eondizione meramente oggettiva, la eognizione
della reticenza, e non dipende da quella se, usando la
necessaria diligenza, l'assieuratore avrebbe dovuto conos-
eere prima il fatto oecultato. » Non basta quindi il mero
sospetto 0 la possibilita di dare qualehe peso ad una
eomunieazione, perehe da quel momento decorra a earieo
dell'assieurato il termine di quattro settimane per recedere
dal eontratto: occorre la eognizione stesaa della reticenza
nel senao ammesso dal Tribunale federale e eome meglio
ai motivi eompleti della sentenza precitata, cui per brevita
si fa riferimento.
Ne puo indurre a eonclusione diversa la circostanza ehe,
secondo l'istanza cantonale, la convenuta avrebbe di
fatto, preso in qualehe eonsiderazione 10 scritto dei 3 m~zo
192ge l'avrebbe spedito all 'attore, allora suo agente, per
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Versicherungsvertrag. N0 62.
le sue osservazioni. Anche se dimostrata a rigore di prova,
questa circostanza sarebbe irrilevante, perche a tale
provvedimento la convenuta non era tenuta e se essa
ha ecceduto nella diligenza ehe le incombeva, cio non
puo tornarle di documento. DeI resto alla comunieazione
della Iettera l'attore avrebbe risposto verbalmente alla
convenuta (che considerava la dichiarazione della Karrer
come un pretesto per non pagare i premi » : affermazione
questa che doveva tanto piu rassicurare la convenuta e
distoglierla da ogni sospetto e da ogni ulteriore indagine
in quanto la Karrer era stata al servizio del Fry e si poteva
quindi presumere ehe questi la conoscesse.
Se quindi Ia data dei 3 marzo 1929 non pub essere
ritenuta come punto di partenza deI termine di quattro
settimane di cui aU'art. 6 per decidere della tempestivita
della disdetta deI 5 febbraio 1930, chiedesi quale sia questo
dies a quo.
Si volesse anche ammettere quale dies a quo il giorno
21 gennaio 1930, nel quaJe la convenuta dovette ricevere
il rapporto 20 gennaio del sig. Dr. Wälchli contenente Ia
menzione ehe la Karrer era morta di « Nierentuberkulose »,
la disdetta deI 5 febbraio 1930, avvenuta 15 giorni dopo,
era tempestiva.
E cio essendo, non puo essere questione che Ia conve-
nuta, accettando il pagamento dei premi scaduti prima
deI febbraio 1930 abbia rinuneiato al diritto di reeedere
secondo l'art. 8 cH. 5 della legge, avvegnacche fino a
quell'epoca essa ignorava che tale dil'itto possedesse e
potesse prevalersene.
Da quanta preeede risulta ehe il eontratto d'assicura-
zione in discorso non era vincolativo per la convenuta.
.Essa non e quindi tenuta a solvere la somma assicurata.
Il Tribunale fedet'ale pronuncia :
Il ricorso e ammesso e, annullata la sentenza 12 aprile
193 deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino, Ia peti-
zione 30 maggio 1930 e respinta.
Markenschutz. N0 63.
VIII. lVIARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
63. Auszug aus dem Orteil der I. Zivilabteilung
vom 18. Oktober 1932
i. S. Kigroa A.-G. gegen Oel-und Fettwerke « Sais ».
M a r k e n s c hut z.
Die Ähnlichkeit verschiedener Marken
des seI ben Markeninhabers schliesst deren Rechtsgültill:keit
und Schutzfähigkeit nicht aus.
MSchG Art. 9, 11, 12; Vollz.VO zum MSchG Art. 10, 13. 18, 19.
Die Beklagte behauptet, die klägerische Marke « Pal-
mina» unterscheide sich nicht genügend von der kläge-
rischen Marke « Palmin »), so dass das kaufende Publikum
Gefahr laufe, das reine Kokosfett infolge der Ähnlichkeit
der beiden Ausdrücke mit dem wertvolleren Fett mit
Buttergehalt zu verwechseln.
Die Marke « Palmina))
entbehre daher des Schutzes. Dieser Einwand ist nicht
schlüssig. Zwar ist richtig, dass Art. 6 MSchG ganz all-
gemein verlangt, dass sich neue Marken von bereits ein-
getragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden
müssen, ohne dass hiebei auf die Person des Inhabers
hingewiesen würde. Aus dem Wesen und der Struktur
des gesamten Markenrechtes geht aber zwingend hervor,
dass unter diesen frühern Eintragungen nur Marken
an der er Inhaber verstanden sein können. Die Marke
will bloss ein Mittel sein, um die Herkunft einer Ware
von einem bestimmten Gewerbetreibenden bezw. einem
bestimmten Geschäftsbetriebe anzukündigen, d. h. es
soll durch deren Gebrauch verhindert werden, dass die
Waren eines bestimmten Gewerbetreibenden bzw. Be-
triebes im Verkehr mit den Waren anderer verwechselt
. werden. Dagegen kann keine Rede davon sein, dass eine
Marke im Interesse des kaufenden Publikums auch der