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Staatsrecht.
VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
46. Estra.tto da.lla. sentenza. 4 dicembre 1931
neUa causa d'estradizione contra Euzzi.
Estradizione riohiesta a titolo di appropri'1zione indebita, peculato
eontinuato, eorruo:ione di pubblieo uffieiale, falso eontinuato
in atti pubbliei anehe per soppre"sione di pubblici registri.
TI fatto ehe i mandati di eattura non ooneernono un preteso
eorreo 0 eompliee non EI di ostaoolo all'estradizione. -
TI
Tribunale federale non pllO es!l.minare Ia. fondatezza di merito
delle imputazioni per Ie quali I'estradizione viene riohiesta
Da la questione di sapere, se i mandati rli oattura emanano
dalla sede oompetente. -
Inrlagine sull'ammissibilita del-
l'estradizione in merito alle diverse imputazioni.
Ritenuto in linea di fatto "
A. -
Con nota verbale deI 29 giugno e con susseguente
del 20 agosto 1931 Ia R. Legazione d'Italia in Berna
ehiedeva l'estradizione di Buzzi Armando 0 Ermanno,
il quale, eolpito da mandato di cattura 23 maggio 1931
deI giudice istruttore di Varese, era stato arrestato a
Lugano il 12 giugno 1931.
Colla prima nota verbale l'estradizione veniva l'ieruesta
per l'imputazione d'appropria~ione indebita qualificata e
eontinuata, per una somma di Iire 1 431200.
Colla seconda, ehe faceva capo ad altro mandato di
cattura deI 4 agosto 1931, Ia domanda d'estradizione
veniva estesa alle im putazionl :
1) di peculato continuato per un importo non inferiore
ad un milione e duecentomila lire commesso in Como, con
piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso;
2) di corruzione di pubblico ufficiaJe, con l'aggravante
della contravvenzione, per avere, in Varese ed in Como,
con piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso,
).
Internationales Auslieferungsrecht. No 46.
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dall'anno 1929 al 19 maggio 1931, dato denaro all'ing.
Roggero Mario, uffieiale teenico di finanza a Como,
affineM questi facesse atti contrari ai doveri deI proprio
uffieio;
3) di faisita eontinuata in atti pubbliei, anehe per
soppressione,
com~essa in eoneorso eoll'ing. Roggero
Mario predetto, per avere, con piu atti esecutivi deI
medesimo disegno criminoso, dall'anno 1929 al 19 maggio
1931 in Como, determinato l'ing. Roggero Mario e eoope-
rato con lui a form are atti dell'uffieio tecnieo di finanza,
falsi, ad alterare atti veri, ed a sopprimere, tra altri doeu-
menti pubblici, le dichiarazioni di estrazione zueehero
relative al magazzino fiduciario di Varese intestato al
eonsorzio nazionale produttori zuechero, il registro di
magazzino dell'esereizio 1929-30, l'inventario redatto il
30 giugno 1930, e cin eon possibilita di pubblico e privato
noeumento.
B. -
Seeondo un rapporto eomplementare (19 agosto
1931) della R. Proeura di Varese agli atti, le imputazioni
avrebbero i preeedenti seguenti :
a) Jl 25 dieembre 1912 si eostituiva in Varese una
soeieta in nome eollettivo fra Ottorino Boniehi ed Ermanno
Buzzi avente l'oggetto: « Rappresentanze prodotti e
merci di ease eommerciali in genere ». Tl 5 agosto e 23 set-
tembre 1930 la soeieta si trasformava in aeeomandita
semplice a responsabilita illimitata. Con sentenza 28 maggio
1931 fu diehiarato il fallimento tantQ dell'aeeomandita
sempliee ehe deI Blizzi personalmente per il motivo, ehe
tra gli attivi ed i passivi della predetta soeieta esisteva
una sproporzione grave e ehe 10 stato di cessazione dei
pagamenti era palese. 1121 maggio 1931 -
prosegue detto
rapporto -
la ditta B. e A. Boniehi in Milano ha sporto
denuneia contro Buzzi Armando fu Roeeo e di Rosa Dei
Grosso per appropriazione indebita di 2048 quintali di
zueehero sottratti dal deposito fidueiario di Varese ov'era
affidato aHa sua eustodia e sotto la Bua garanzia, arreeando
un danno di 512 000 L.
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Staatsrecht.
b) Jl 1° luglio 1927 -
eontinua il ra:pporto predetto -
fu fatta una eonvenzione fra Ia ditta B. e A. Bonichi in
Milano, rappresentata dal « Consorzio nazionale produttori
~ucchero » e Ia ditta Boniehi e Buzzi, ai patti seguenti :
« La ditta Boniehi e Buzzi mette da oggi a disposizione
della ditta B. e A. Bonichi -
riservandoglielo in modo
eselusivo -
il proprio magazzino fidueiario zueehero in
Varese ...
» Resta inoitre stabilito :
» a) ehe tutti gli zueeheri spediti 0 depositati al magaz-
zino suddetto sono sempre di eselusiva proprieta dello
speditore eonsorzio nazionale produttori zueehero, a
disposizione e sotto Ia responsabilita della ditta B. e
A. Boniehi;
» b) nessuna eonsegna 0 prelievo dovra essere fatto
se non previo versamento- deI preciso ammontare in tassa
pagata e eontempora.nea presentazione di apposito buono
emesso dalla ditta B. e A. Bonichi, su moduli numerati
deI C. N. P. Z. recanti l'indieazione della data, qualita,
prezzo, beneficiario ed ammontare, ehe daranno luogo a
fatturazione diretta da parte deI C. N. P. Z.;
» c) la ditta Boniehi e Buzzi si impegna a tenere dili-
gentemente aggiorna.ti i libri di movimento magazzino,
e di attenersi alle disposizioni ehe per il pratieo svolgi-
mento verranno man mano impartite dalla ditta B. e
A. Boniehi, cui spetta ampia facolta di controllo pei
libri ed il magazzino;
» Dalla convenzione dianii riportata si rileva ehe tutti
gli zuccheri sono sempre di esdusiva ptoprieta deI Con-
sorzio nazionale... e nessun prelievo - 0 consegna dovra
esser fatto se non previo versamento deI preciso ammon-
tare della tassa pagata e contemporanea presentazione
deI buono, emesso dalla ditta Bonichi su moduli. »
Seeondo questi patti -
conehiude il rapporto in discorso
-
il lavoro doveva svolgersi nel modo seguente:
« A richiesta della ditta Bonichi di Milano il Consorzio
inviava a1 deposito di Varese le quantita di zucchero
Intcrn~ti()nal.es Auslieferungsret'ht. No 46.
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designate: ivi esse venivano ricevute in eauzione (eioe
schlave d'imposta) a cura di Buzzi Ermanno previo
controllo della R. Guardia di finanza. Le quan~ita rieevute
venivano introdotte nel magazzino 0 deposito fidueiario,
che veniva piombato e suggellato. La ditta B. e A. Boniehi
di Milano, quando le pervenivano riehieste di zucehero dai
clienti, staccava, per ogni richiesta, un buono originale
ehe rimetteva al diente, valev01e COme titolo a farsi
eonsegnare da Buzzi Erm anno, la quantita di zucchero
desiderata, e tre copie deI buono, di eui una a Buzzi
perehe sapesse e eonsegnasse, una al Consorzio perehe
rilasciasse fattura regolare, Ia terza eopia la teneva per
sua norma. -
11 cliente, quando si presentava col buono
per ritirare 10 zucchero, doveva versare al Buzzi I'impor-
to (250 L. eircaper quintale, oitre 400 L. per imposta).
II Buzzi si doveva reeare al Credito Varesino e depositare
il denaro, facendone due parti, una da 250 L. al quintale,
ehe Ia Banea acereditava in conto corrente a favore deI
consorzio nazionaIe, l'altra in ragione di L. 400 per quin-
tale da eonvertirsi in vaglia della Banca d'Italia, intestato
alla R. Tesoreria. Su presentazione deI vaglia, la R. Teso-
reria rilaseiava a Buzzi quietanza analoga. -
Buzzi
doveva presentare aHa R. Guardia di finanza, la dichiara-
zione di estrazione zucchero dal magazzino fiduciario
corredata della quietanza di Tesoreria, e la R. Guardia
di finanza autorizzava I'estrazione dello zucchero per il
quantitativo corrispondente all'imposta pagata risultante
dalla quietanza di Tesoreria. -
Tl servizio della R. Guardia
di finanza di Varese avveniva con le direttive e le istru-
zioni impartite dal R. Uffieio tecnico di finanza di Como. -
Erano tenuti, per la gestione deI magazzino, registri di
entrata ed useita dello zucchero e si eseguivano eontrolli
formaIi, eontrolli eioe, non sull'effettiva consistenza deI
magazzino, sibbene sui dati risultanti dai registri. -
Nel-
l'inventario effettivo eseguito i1 20 maggio 1931 dal
R. Ufficiale tecnico di- finanza Filiap Raul e dal mare-
sciallo della R. Guardia di finanza Piras Giuseppe fu
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Staatsrecht.
riseontrato un ammaneo di magazzino di quintali 2162
di zueehero (peso lordo), per i quali non era stata pagata
la tassa dj 861 086,90 L. AlI'atto deH'inventario non fu
presente il Buzzi Ermanno, il quale, eonsapevole delle sue
malefatte e raggiunto da indizi diversi ehe si aceumulavano
eontro di lui, aveva, il giorno innanzi, preso il largo,
riparando in Jsvizzera. -
Fu in seguito aHa fuga deI
Buzzi ed alle risultanze dell'inventario 20 maggio 1931
ehe la ditta B: e A. Bonichi di Milano presentö la denuncia
contro il Buzzi per appropriazione indebita quaIificata
eontinuata aHa quale segui il mandato di eattura 23 maggio
1931. -
Le suecessive investigazioni delle autorita di
finanza e dell'autorita giudiziaria portarono all'aceerta-
mento degli altri reati menzionati negli ordini di cattura
deI 4 agosto 1931 spediti contro il Buzzi e l'ing. Roggero. »
O. -
A questa domi1nda d'estradizione il Buzzi si
opponeva e faceva esporre le sue ragioni dal patroeinatore
in parecchi memoriali di opposizione annessi agli atti.
Dei motivi ivi aceampati si dira, se d'uopo, piu sotto.
D. -
11 rapporto 11 novembre 1931 deI Procuratore
pubblico federale, alle cui eonelusioni rinvia il Diparti-
menta federale di Giustizia e Polizia, propone di eoneedere
l'estradizione solo per le imputazioni di eomplieita in
peculato, in falso di atti pubbliei, edi negarla per le altre.
Oo'Miderando in diritto :
3. -
Nell'interrogatorio deI ß settembre 1931 Buzzi ha
contestato l'estradizione pretendendo ehe il mandato di
cattura deI 4 agosto non e stato spiceato dalla sede eom-
petente. Supposto ehe sia proponibile in proeedimento
d'estradizione, quest'eceezione dovrebbe essere esaminata
dal Consiglio federale e non dal Tribunale federale (RU
42 r p. 104; 50 ] p. 254).
r nfondati sono inoltre due altri argomenti accampati
rlall'estradando : a) che l'estradizione non potrebbe essere
concessa perche il mandato di cattura e diretto contro
Buzzi
« Armando 0 Ermanno », e, in secondo Iuogo,
Internationales Ausli<'ferungsrccht. No 46.
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perche i mandati di cattura coneernono lui solo e non
anche il socio Boniehi. La prima eeeezione si appalesa
errata per il sempliee riflesso, ehe l'identita tra l'estradando
eolla persona arrestata a Lugano non e neanehe contestata,
e la seeonda, perehe 10 Stato riehiesto non ha Ia facolta
di negare l'estradizione per il motivo ehe non e chiesta
per un complice dell'estradando. Nella fattispecie oceorre
inoltre far osservare ehe il Buzzi era l'unico socio illimi-
tatamente responsabile della ditta Bonichi e Buzzi.
Altra eecezione, evidentem ente vana, e quella dedotta
dall'allegazione, ehe 10 stato di fatto, com'esso e esposto
nei mandati di eattura e nel rapporto di eomplemento
deI 19 agosto 1931 non sarebbe esatto in diversi punti.
Secondo la eostante giurisprudenza di questa Corte, in
easi di estradizione il Tribunale federale deve limitarsi
ad esaminare, se i fatti, eome sono indicati dalle autorita
dello Stato riehiedente, eostituiscono delitto di reato di
estradizione : le facolta delle autorita d'estradizione non
vanno oltre (RU 38 1 p. 614; 41 ] p. 140; 49 I p. 267;
53 I p. 317).
4. -
Procedendo, in base a questi eriteri, all'esame
delle singole im putazioni, si osserva :
J. -
A ppropriazione indebita :
a) Secondo il trattato di estradizione italo-svizzero,
art. 2 cifra 12, l'appropriazione indebita eostituisce delitto
d'estradizione, se il valore dell'oggetto defraudato (extor-
quiert) supera 1000' fehi., somma, nella speeie, di molto
inferiore a quella indieata nei mandati di cattura e nel
rapporto deI 19 agosto annesso.
Dalla circostanza, ehe nei testi tedeseo e francese deI
trattato, ai termini « abus de confiance » (Missbrauch des
Vertrauens) vien aggiunta in parentesi, a meglio chiarirne
il significato, l'espressione equivalente italiano « appro-
priazione indebita ll, emerge ehe il trattato di estradizione
intendeva dare a questo reato il significato dell'appro-
priazione indebita deI diritto italiano. E secondo questo
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Staatsrecht.
diritto si rende eolpevole d'appropriazione indebita
« Chiunque si appropria, eonvertendola in profitto di se
o di un terzo, una eosa altrui, ehe gli sia stata affidata 0
eonsegnata per qualsiasi titolo ehe importi l'obbligo di
'restituirla 0 di farne un uso determinato ... »
Questo delitto eorrisponde a quello di truffa della Iegis-
Iazione deI luogo di rifugio (Cantone Tieino) secondo
I'art. 379 § I Codiee penale tieinese : « ehiunque, dolosa-
mente, eonsumandoIa, distraendola 0 altrimenti eonver-
tendola in profitto di se 0 di un terzo, s'appropria una eosa
altrui ehe gli e stata affidata 0 eonsegnata per custodirIa,
amministrarla, restaurarla, trasportarla 0 per qualunque
altro titolo ehe importi l'obbligo di rieonsegnarla 0 di
farne un uso determinato ». Che la denominazione deI
reato nOn sia Ia stessa nelle due legislazioni non e di
ostacolo all'estradizione.
b) Chiedesi quindi se l'imputazione fatta al Buzzi nel
mandato di eattura deI 23 maggio 1931 eostituisee il reato
d'appropriazione indebita.
aa) Secondo il mandato di eattura, il Buzzi si sarebbe
reso eoipevole di questo reato non soitanto nei eonfronti
della ditta B. e A. Boniehi, ma anehe nei eonfronti dello
Stato, sottraendo aHa tassa suHo zuechero un im porto
di L. 819200. La tesi e errata: Questi importi non erano
mai stati dallo Stato affidati 0 eonsegnati al Buzzi : non
puo quindi essere questione, di fronte allo Stato, d'appro-
priazione indebita. DeI resto, anehe se si trattasse di tasse
ineassate e non eonsegnate, il reato non sarebbe indipen-
dente da quello deI eontrabbando, di eui ne verifieherebbe
gli estremi, eioe di reato pel quale l'estradizione, eome fu
detto, non e eonseguibile.
bb) Per quanto eoneerne l'appropriazione indebita
rimproverata al Buzzi nei eonfronti della ditta B. e A.
Boniehi dal mandato di eattura deI 23 maggio e dal
rapporto eomplementare deI 19 agosto 1931 emerge
quanto segue: Lo zueehero deposto nei magazzini di
Varese era proprieta esclusiva deI Consorzio nazionale dei
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produttori di zueehero rappresentato dalla ditta B. e A.
Boniehi. La ditta Buzzi e Boniehi, 0 meglio il soeio Ermanno
Buzzi, non poteva disporne se non previo versamento,
nello stesso giorno, presso la Banca, dell'ammontare in
tassa pagata, e eontemporanea presentazione di « buoni)
emessi dalla ditta B. e A. Boniehi. Buzzi Ermanno, stando
ai mandati di eattura, e imputato di sottrazione ·di
zueehero senz'essere in possesso dei
« buoni predetti,
d'averlo smereiato per proprio eonto e di non aveme
eonsegnato il eorrispettivo aHa easa B. e A. Boniehi.
Se queste allegazioni sono vere -
ed il Tribunale federale
non puo esaminare questa questione per i motivi sopra-
eitati -
e fuori di dubbio ehe Buzzi si e reso eoipevole
d'appropriazione indebita (truffa, deI eodiee penale tiei-
nese). Jnfatti il Consorzio nazionale dei produttori di
zueehero, rappresentato dalla ditta B. e A. Boniehi in
Milano, aveva affidato 10 zueehero aHa ditta Boniehi e
Buzzi, in Varese, perehe 10 eustodisse nei magazzini di
Varese e ne sorvegliasse l'entrata e l'useita. A eio nulia
muta la circostanza ehe, a garantire i suoi diritti fiseali,
10 Stato faceva sorvegliare i magazzini dai suoi agenti.
DeI resto, se, eome assevel'a il Buzzi nei suoi allegati, Ia.
ditta Boniehi e Buzzi non avesse avuto il possesso della
meree, l'atto imputatole non cadrebbe meno sotto Ia
legge penale per il titolo di furto, imputazione piu grave
di quella dell'appropriazione indebita, e pure reato d'es-
tradizione. Lo zucehero era stato affidato aHa ditta Bonichi
e Buzzi « per un titolo ehe importava I'obbligo di farne
un uso determinato ») (v. sopra, contratto deI 10 luglio 1927,
stato di fatto lett. B). Contravvenendo a questa elausola,
vendendo 10 zueehero per proprio eonto e non eonse-
gnandone subito l'importo, Buzzi haeonvertito in proprio
profitto 10 zucehero di proprieta deI eonsorzio nazionale.
Tl Ministero pubblico federale contesta quest'estremo
dell'imputazione affermando ehe, seeondo il rapporto
della R. Procura di Varese, il ßuzzi avrebbe emesso delle
eambiali a favore della ditta B. e A. Boniehi. Ma oceorre
AS 57 I -
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rilevare, ehe il rilaseio di questi effetti e avvenuto, non
in oeeasione della sottrazione di zucehero in discorso,
ma solo il 19 maggio 1931, poseia ehe un rappresentante
della ditta B. e A. Boniehi, mandato a Varese per i1 eon-
trollo dei magazzini, ebbe a eonstatare i· manehi. Ora,
l'estradizione per appropriazione indebita non potrebbe
essere negata, neanehe ove il danno fosse stato risareito
prima dell'emissione deI mandato di eattura, po;ehe, ne
seeondo il diritto italiano ne seeondo quello tieinese, il
rifacimento deI danno impedisce la perseguibilita deI
reato (RU 26 I 93). A fortiori, non le sara d'ostacolo
l'emissione di effetti, ehe poi anehe andarono a vuoto,
pereM il giorno stesso della loro emissione il Buzzi si
rendeva latitante, il ehe trasse seeo il fallimento deHa
ditta Bonichi e Buzzi e di quest'ultimo personalmente.
La parte danneggiata (B. e A. Boniehi) deve quindi
assoggettarsi, per il suo eredito, alla legge deI dividendo
fallimentare; a eiö nulla mutando neanehe l'affermata
circostanza ehe il Buzzi avrebbe venduto 10 zueehero a ere-
dito. Sarebbe inveee concepibile, ehe l'emissione degli
effetti potesse poi essere considerata dal giudice eome
motivo esclusivo di pena. Ma eiö non essendo dimostrato in
modo indubbio, l'estradizione dev'essere eoneessa, laseiando
al giudice deHo stato riehiedente il eom pito di eonoseere
deI quesito nel suo vaIore sostanziale. 11 Ministero pub-
blieo federale opina, tuttavia,.che .per la relazione esistente
tra l'appropriazione indebita ed il· reato di eontrabbando,
l'estradizione dovrebbe essere negata anche per la prima
imputazione, finehe non fosse dimostrato un danno a
earico della ditta B. e A. Bonichi, danno per J'esistenza
deI quale gli atti, al loro stato attuale, non fornirebbero
dimostra~ione suffieiente. Ma e vano il sostenere, ehe il
delitto eommesso nei confronti di quella ditta rivesta
il earattere dei reato di eontrabbando. Questo pub eon-
sistere solo nella frode delle tasse fiscali, ehe avrebbero
dovuto essere solute per 10 zueehero sottratto. D'altro
canto, nel procedimento d'estradizione non pUD essere
Internationales Auslieferungsrecbt. N° 46.
293
riehiesta, per la eognizione limitata dei fatti ehe al giudioo
riehiesto eompete in questa materia, una prova deI danno :
basta ehe un danno sia preteso in modo eircostanziato nel
mandato di eattura e negli atti eompiementari, condizione
ehe si verifica nel casoin esame (v. rapporto deI 19 agosto
1931).
H. -
Correita (cQmplicita) in peculato.
Anehe questo e delitto d'estradizione secondo il trattato
italo-svizzero (art. 2 cifra 10 e eapoverso finale) ed e
previsto sia dal eodiee penale italiano (art. 168 e 63 CP
it. de11889 e an. 314e 110 CP it. deI 1930), ehe dal eodice
penale tieinese (art. III e 63). La eireostanza ehe Buzzi
non e funzionario pubblico, non osta. a ehe possa essere
perseguito come eorreo 0 eompliee deH'uffieiale pubblico
Mario Roggero. Ne l'estradizione potrebbe essere negata
per questo delitto argomentando, ehe esiste qualehe
relazione tra questo delitto e l'imputazione di eontrab-
bando. n peeulato non suppone neeessariamente ehe sia
stato eommesso mediante eontrabbando (RU 39 I p. 116;
41 J p. 142; 50 ] p. 262; sentenza, non pubblieata, nella
causa Vanzini deI 10 maggio 1929).
II!. -
Falsita oontinuata in atti pubblici.
Questo e pure delitto previsto tanto dalla legge penale
deHo Stato riehied~nte ehe da quella deHo Stato riehiesto
(art. 275 e 283 deI CP it. deI 1889 e 476 e 490 deI CP it.
deI 1930 e 215 e 221 deI CP ticinese). Tuttavia il trattato
italo-svizzero non eonsente l'estradizione (art. 2 eifra 8)
ehe per il falso di doeumenti e l'uso di atti falsifieati, non
pero per· la soppressione 0 distrazione degli atti stessi.
Ma poiche la legge federale sulI'estradizione permette
l'estradizione anehe per quest'ultimo reato, sta neUa
facolta deI Consiglio federale di eoneederla eon 0 senza
garanzia di reeiproeita (art. 1 a1; 4 e.5 della legge sull'estra-
dizione: RU 38 I p. 172). Ed anche a riguardo di
quest'imputazione, la reiazione ehe potrebbe esistere tra il
delitto di distrazione 0 soppressione di atti pubbliei e
294
Staa.tsrecht.
l'imputazione di eontrabbando, non puo essere di ostacolo
all'estradizione per il prima di questi reati per i motivi
suesposti, come non puo esserio la eireostanza, ehe l'art. 275
deI eodiee penale italiano prevede solo I 'ipotesi ehe il
delitto sia eommesso da un funzionario pubblieo, eompliee
di esso potendo essere anehe una persona ehe non riveste
questa qualita (RU 41 1 p. 143).
IV. -
Oorruzione di pubblico ufficiale.
Delitto d'estradizione previsto dall'aggiunta al trattato
italo-svi.2.zero deI 1° luglio 1872 e clalle due legislazioni
(art. 172/173 deI CP it. dei 1889, art. 319 e 321 deI CP it.
deI 1930 ed art. 118 ss deI CP tieinese).
L'opinione deI Ministero pubblieo federale ehe, per
quest'imputazione,
l'e~tradizione non potrebbe essere
concessa per insufficiente sostanziamento, non tiene in
debito eonto ne il mandato di cattura deI 4 agosto, ne
il rapporto deI 19 agosto 1931, cui, per brevita, si fa riferi-
mento. Che, per i fatti da indicarsi nella domanda di estra-
dizioni ed atti eomplementari, la condizione dell'indica-
zione eireostanziata deI reato non possa essere interpre-
tata troppo rigorosamente, sta nella natura stessa delle
eose, poiche, di regola, l'estradizione e domandata prima
di una regolare ed approfondita istruzione deHa causa
penale. Nel easo in esame, gli estremi di fatto dell'im,puta-
zione sono negli atti predetti ehiaramente indieati, e eosi
pure ilIuogo (Varese) e, approssimativamente, anehe l'epoea
in eui il reato sarebbe stato commesso (dalla fine 1929 al
19 maggio 1931). DeI resto, e poeo probabile ehe, ove
si sia reso colpevole dei delitti imputatigli, Buzzi non
abbia ottenuto dal Roggero la di lui partecipazione al
reati mediante eompenso in denaro. Dubbio solo pu:)
essere, se non si sia trattato, tra Buzzi e Roggero, di una
ripartizione deI profitto gia eonseguito col peculato, mf!,
e questa questione da riservarsi al giudizio penale di merito
(sentenza non pubblieata nella causa FELLER deI 5 no-
vembre 1927; RU 50 ] p. 260 ss).
Staatsverträge. No 47.
295
Pronuncia :
1. -
L'estradizione di E. Buzzi e eoneessa per le
seguenti imputazioni :
a) Appropriazione indebita eommessa ai danni della
ditta B. e A.Boniehi in Milano .
b) Correita (eomplieita) in p~eulato;
c) Corre~ta (eomplieita) in falso di atti pubbliei;
d) C?r.relta (eo~plieita) in soppressione di atti pubbliei,
a eondlZlOne ehe 11 Consiglio federale eoneeda l'estradi-
zione a' sensi dell'art. 1 al 4 della legge federale sull'estra-
dizione;
e) Corru~ione.
Per tutte queste imputazioni Fopposizione dell'estra-
dando e respinta.
2. -
L'opposizione viene invece ammessa e l'estradi-
zione negata, per le imputazioni di appropriazione indebita
eontinuata e qualificata nei eonfronti dell'Amministrazione
Doganale (fiscale) italiana.
3. -
In relazione ai reati, per eui la domanda di
e~tradizion~ ~ ammessa, il Buzzi non sara passibile ne
dl pena ne dl aggravante per l'imputazione di eontrab-
bando.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
47. Urteil vom 2. Oktober 1931
i. S. Goldschmitt gegen Arn.
Entscheide im Rechtsöffnungsverfahren können wegen Anwendung
~tonalen statt eidgenössischen Rechtes mit der st.aatsrecht-
h?hen Beschwerde angefochten werden. (Erw. 1).
Erte?Iung der Roohtsöffnung durch das Bundesgericht auf Grund
emer st.aatsrechtlichen Beschwerde? (Erw. 8).