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57_I_284

BGE 57 I 284

Bundesgericht (BGE) · 1931-12-04 · Italiano CH
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284

Staatsrecht.

VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

46. Estra.tto da.lla. sentenza. 4 dicembre 1931

neUa causa d'estradizione contra Euzzi.

Estradizione riohiesta a titolo di appropri'1zione indebita, peculato

eontinuato, eorruo:ione di pubblieo uffieiale, falso eontinuato

in atti pubbliei anehe per soppre"sione di pubblici registri.

TI fatto ehe i mandati di eattura non ooneernono un preteso

eorreo 0 eompliee non EI di ostaoolo all'estradizione. -

TI

Tribunale federale non pllO es!l.minare Ia. fondatezza di merito

delle imputazioni per Ie quali I'estradizione viene riohiesta

Da la questione di sapere, se i mandati rli oattura emanano

dalla sede oompetente. -

Inrlagine sull'ammissibilita del-

l'estradizione in merito alle diverse imputazioni.

Ritenuto in linea di fatto "

A. -

Con nota verbale deI 29 giugno e con susseguente

del 20 agosto 1931 Ia R. Legazione d'Italia in Berna

ehiedeva l'estradizione di Buzzi Armando 0 Ermanno,

il quale, eolpito da mandato di cattura 23 maggio 1931

deI giudice istruttore di Varese, era stato arrestato a

Lugano il 12 giugno 1931.

Colla prima nota verbale l'estradizione veniva l'ieruesta

per l'imputazione d'appropria~ione indebita qualificata e

eontinuata, per una somma di Iire 1 431200.

Colla seconda, ehe faceva capo ad altro mandato di

cattura deI 4 agosto 1931, Ia domanda d'estradizione

veniva estesa alle im putazionl :

1) di peculato continuato per un importo non inferiore

ad un milione e duecentomila lire commesso in Como, con

piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso;

2) di corruzione di pubblico ufficiaJe, con l'aggravante

della contravvenzione, per avere, in Varese ed in Como,

con piu atti esecutivi deI medesimo disegno criminoso,

).

Internationales Auslieferungsrecht. No 46.

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dall'anno 1929 al 19 maggio 1931, dato denaro all'ing.

Roggero Mario, uffieiale teenico di finanza a Como,

affineM questi facesse atti contrari ai doveri deI proprio

uffieio;

3) di faisita eontinuata in atti pubbliei, anehe per

soppressione,

com~essa in eoneorso eoll'ing. Roggero

Mario predetto, per avere, con piu atti esecutivi deI

medesimo disegno criminoso, dall'anno 1929 al 19 maggio

1931 in Como, determinato l'ing. Roggero Mario e eoope-

rato con lui a form are atti dell'uffieio tecnieo di finanza,

falsi, ad alterare atti veri, ed a sopprimere, tra altri doeu-

menti pubblici, le dichiarazioni di estrazione zueehero

relative al magazzino fiduciario di Varese intestato al

eonsorzio nazionale produttori zuechero, il registro di

magazzino dell'esereizio 1929-30, l'inventario redatto il

30 giugno 1930, e cin eon possibilita di pubblico e privato

noeumento.

B. -

Seeondo un rapporto eomplementare (19 agosto

1931) della R. Proeura di Varese agli atti, le imputazioni

avrebbero i preeedenti seguenti :

a) Jl 25 dieembre 1912 si eostituiva in Varese una

soeieta in nome eollettivo fra Ottorino Boniehi ed Ermanno

Buzzi avente l'oggetto: « Rappresentanze prodotti e

merci di ease eommerciali in genere ». Tl 5 agosto e 23 set-

tembre 1930 la soeieta si trasformava in aeeomandita

semplice a responsabilita illimitata. Con sentenza 28 maggio

1931 fu diehiarato il fallimento tantQ dell'aeeomandita

sempliee ehe deI Blizzi personalmente per il motivo, ehe

tra gli attivi ed i passivi della predetta soeieta esisteva

una sproporzione grave e ehe 10 stato di cessazione dei

pagamenti era palese. 1121 maggio 1931 -

prosegue detto

rapporto -

la ditta B. e A. Boniehi in Milano ha sporto

denuneia contro Buzzi Armando fu Roeeo e di Rosa Dei

Grosso per appropriazione indebita di 2048 quintali di

zueehero sottratti dal deposito fidueiario di Varese ov'era

affidato aHa sua eustodia e sotto la Bua garanzia, arreeando

un danno di 512 000 L.

286

Staatsrecht.

b) Jl 1° luglio 1927 -

eontinua il ra:pporto predetto -

fu fatta una eonvenzione fra Ia ditta B. e A. Bonichi in

Milano, rappresentata dal « Consorzio nazionale produttori

~ucchero » e Ia ditta Boniehi e Buzzi, ai patti seguenti :

« La ditta Boniehi e Buzzi mette da oggi a disposizione

della ditta B. e A. Bonichi -

riservandoglielo in modo

eselusivo -

il proprio magazzino fidueiario zueehero in

Varese ...

» Resta inoitre stabilito :

» a) ehe tutti gli zueeheri spediti 0 depositati al magaz-

zino suddetto sono sempre di eselusiva proprieta dello

speditore eonsorzio nazionale produttori zueehero, a

disposizione e sotto Ia responsabilita della ditta B. e

A. Boniehi;

» b) nessuna eonsegna 0 prelievo dovra essere fatto

se non previo versamento- deI preciso ammontare in tassa

pagata e eontempora.nea presentazione di apposito buono

emesso dalla ditta B. e A. Bonichi, su moduli numerati

deI C. N. P. Z. recanti l'indieazione della data, qualita,

prezzo, beneficiario ed ammontare, ehe daranno luogo a

fatturazione diretta da parte deI C. N. P. Z.;

» c) la ditta Boniehi e Buzzi si impegna a tenere dili-

gentemente aggiorna.ti i libri di movimento magazzino,

e di attenersi alle disposizioni ehe per il pratieo svolgi-

mento verranno man mano impartite dalla ditta B. e

A. Boniehi, cui spetta ampia facolta di controllo pei

libri ed il magazzino;

» Dalla convenzione dianii riportata si rileva ehe tutti

gli zuccheri sono sempre di esdusiva ptoprieta deI Con-

sorzio nazionale... e nessun prelievo - 0 consegna dovra

esser fatto se non previo versamento deI preciso ammon-

tare della tassa pagata e contemporanea presentazione

deI buono, emesso dalla ditta Bonichi su moduli. »

Seeondo questi patti -

conehiude il rapporto in discorso

-

il lavoro doveva svolgersi nel modo seguente:

« A richiesta della ditta Bonichi di Milano il Consorzio

inviava a1 deposito di Varese le quantita di zucchero

Intcrn~ti()nal.es Auslieferungsret'ht. No 46.

287

designate: ivi esse venivano ricevute in eauzione (eioe

schlave d'imposta) a cura di Buzzi Ermanno previo

controllo della R. Guardia di finanza. Le quan~ita rieevute

venivano introdotte nel magazzino 0 deposito fidueiario,

che veniva piombato e suggellato. La ditta B. e A. Boniehi

di Milano, quando le pervenivano riehieste di zucehero dai

clienti, staccava, per ogni richiesta, un buono originale

ehe rimetteva al diente, valev01e COme titolo a farsi

eonsegnare da Buzzi Erm anno, la quantita di zucchero

desiderata, e tre copie deI buono, di eui una a Buzzi

perehe sapesse e eonsegnasse, una al Consorzio perehe

rilasciasse fattura regolare, Ia terza eopia la teneva per

sua norma. -

11 cliente, quando si presentava col buono

per ritirare 10 zucchero, doveva versare al Buzzi I'impor-

to (250 L. eircaper quintale, oitre 400 L. per imposta).

II Buzzi si doveva reeare al Credito Varesino e depositare

il denaro, facendone due parti, una da 250 L. al quintale,

ehe Ia Banea acereditava in conto corrente a favore deI

consorzio nazionaIe, l'altra in ragione di L. 400 per quin-

tale da eonvertirsi in vaglia della Banca d'Italia, intestato

alla R. Tesoreria. Su presentazione deI vaglia, la R. Teso-

reria rilaseiava a Buzzi quietanza analoga. -

Buzzi

doveva presentare aHa R. Guardia di finanza, la dichiara-

zione di estrazione zucchero dal magazzino fiduciario

corredata della quietanza di Tesoreria, e la R. Guardia

di finanza autorizzava I'estrazione dello zucchero per il

quantitativo corrispondente all'imposta pagata risultante

dalla quietanza di Tesoreria. -

Tl servizio della R. Guardia

di finanza di Varese avveniva con le direttive e le istru-

zioni impartite dal R. Uffieio tecnico di finanza di Como. -

Erano tenuti, per la gestione deI magazzino, registri di

entrata ed useita dello zucchero e si eseguivano eontrolli

formaIi, eontrolli eioe, non sull'effettiva consistenza deI

magazzino, sibbene sui dati risultanti dai registri. -

Nel-

l'inventario effettivo eseguito i1 20 maggio 1931 dal

R. Ufficiale tecnico di- finanza Filiap Raul e dal mare-

sciallo della R. Guardia di finanza Piras Giuseppe fu

288

Staatsrecht.

riseontrato un ammaneo di magazzino di quintali 2162

di zueehero (peso lordo), per i quali non era stata pagata

la tassa dj 861 086,90 L. AlI'atto deH'inventario non fu

presente il Buzzi Ermanno, il quale, eonsapevole delle sue

malefatte e raggiunto da indizi diversi ehe si aceumulavano

eontro di lui, aveva, il giorno innanzi, preso il largo,

riparando in Jsvizzera. -

Fu in seguito aHa fuga deI

Buzzi ed alle risultanze dell'inventario 20 maggio 1931

ehe la ditta B: e A. Bonichi di Milano presentö la denuncia

contro il Buzzi per appropriazione indebita quaIificata

eontinuata aHa quale segui il mandato di eattura 23 maggio

1931. -

Le suecessive investigazioni delle autorita di

finanza e dell'autorita giudiziaria portarono all'aceerta-

mento degli altri reati menzionati negli ordini di cattura

deI 4 agosto 1931 spediti contro il Buzzi e l'ing. Roggero. »

O. -

A questa domi1nda d'estradizione il Buzzi si

opponeva e faceva esporre le sue ragioni dal patroeinatore

in parecchi memoriali di opposizione annessi agli atti.

Dei motivi ivi aceampati si dira, se d'uopo, piu sotto.

D. -

11 rapporto 11 novembre 1931 deI Procuratore

pubblico federale, alle cui eonelusioni rinvia il Diparti-

menta federale di Giustizia e Polizia, propone di eoneedere

l'estradizione solo per le imputazioni di eomplieita in

peculato, in falso di atti pubbliei, edi negarla per le altre.

Oo'Miderando in diritto :

3. -

Nell'interrogatorio deI ß settembre 1931 Buzzi ha

contestato l'estradizione pretendendo ehe il mandato di

cattura deI 4 agosto non e stato spiceato dalla sede eom-

petente. Supposto ehe sia proponibile in proeedimento

d'estradizione, quest'eceezione dovrebbe essere esaminata

dal Consiglio federale e non dal Tribunale federale (RU

42 r p. 104; 50 ] p. 254).

r nfondati sono inoltre due altri argomenti accampati

rlall'estradando : a) che l'estradizione non potrebbe essere

concessa perche il mandato di cattura e diretto contro

Buzzi

« Armando 0 Ermanno », e, in secondo Iuogo,

Internationales Ausli<'ferungsrccht. No 46.

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perche i mandati di cattura coneernono lui solo e non

anche il socio Boniehi. La prima eeeezione si appalesa

errata per il sempliee riflesso, ehe l'identita tra l'estradando

eolla persona arrestata a Lugano non e neanehe contestata,

e la seeonda, perehe 10 Stato riehiesto non ha Ia facolta

di negare l'estradizione per il motivo ehe non e chiesta

per un complice dell'estradando. Nella fattispecie oceorre

inoltre far osservare ehe il Buzzi era l'unico socio illimi-

tatamente responsabile della ditta Bonichi e Buzzi.

Altra eecezione, evidentem ente vana, e quella dedotta

dall'allegazione, ehe 10 stato di fatto, com'esso e esposto

nei mandati di eattura e nel rapporto di eomplemento

deI 19 agosto 1931 non sarebbe esatto in diversi punti.

Secondo la eostante giurisprudenza di questa Corte, in

easi di estradizione il Tribunale federale deve limitarsi

ad esaminare, se i fatti, eome sono indicati dalle autorita

dello Stato riehiedente, eostituiscono delitto di reato di

estradizione : le facolta delle autorita d'estradizione non

vanno oltre (RU 38 1 p. 614; 41 ] p. 140; 49 I p. 267;

53 I p. 317).

4. -

Procedendo, in base a questi eriteri, all'esame

delle singole im putazioni, si osserva :

J. -

A ppropriazione indebita :

a) Secondo il trattato di estradizione italo-svizzero,

art. 2 cifra 12, l'appropriazione indebita eostituisce delitto

d'estradizione, se il valore dell'oggetto defraudato (extor-

quiert) supera 1000' fehi., somma, nella speeie, di molto

inferiore a quella indieata nei mandati di cattura e nel

rapporto deI 19 agosto annesso.

Dalla circostanza, ehe nei testi tedeseo e francese deI

trattato, ai termini « abus de confiance » (Missbrauch des

Vertrauens) vien aggiunta in parentesi, a meglio chiarirne

il significato, l'espressione equivalente italiano « appro-

priazione indebita ll, emerge ehe il trattato di estradizione

intendeva dare a questo reato il significato dell'appro-

priazione indebita deI diritto italiano. E secondo questo

290

Staatsrecht.

diritto si rende eolpevole d'appropriazione indebita

« Chiunque si appropria, eonvertendola in profitto di se

o di un terzo, una eosa altrui, ehe gli sia stata affidata 0

eonsegnata per qualsiasi titolo ehe importi l'obbligo di

'restituirla 0 di farne un uso determinato ... »

Questo delitto eorrisponde a quello di truffa della Iegis-

Iazione deI luogo di rifugio (Cantone Tieino) secondo

I'art. 379 § I Codiee penale tieinese : « ehiunque, dolosa-

mente, eonsumandoIa, distraendola 0 altrimenti eonver-

tendola in profitto di se 0 di un terzo, s'appropria una eosa

altrui ehe gli e stata affidata 0 eonsegnata per custodirIa,

amministrarla, restaurarla, trasportarla 0 per qualunque

altro titolo ehe importi l'obbligo di rieonsegnarla 0 di

farne un uso determinato ». Che la denominazione deI

reato nOn sia Ia stessa nelle due legislazioni non e di

ostacolo all'estradizione.

b) Chiedesi quindi se l'imputazione fatta al Buzzi nel

mandato di eattura deI 23 maggio 1931 eostituisee il reato

d'appropriazione indebita.

aa) Secondo il mandato di eattura, il Buzzi si sarebbe

reso eoipevole di questo reato non soitanto nei eonfronti

della ditta B. e A. Boniehi, ma anehe nei eonfronti dello

Stato, sottraendo aHa tassa suHo zuechero un im porto

di L. 819200. La tesi e errata: Questi importi non erano

mai stati dallo Stato affidati 0 eonsegnati al Buzzi : non

puo quindi essere questione, di fronte allo Stato, d'appro-

priazione indebita. DeI resto, anehe se si trattasse di tasse

ineassate e non eonsegnate, il reato non sarebbe indipen-

dente da quello deI eontrabbando, di eui ne verifieherebbe

gli estremi, eioe di reato pel quale l'estradizione, eome fu

detto, non e eonseguibile.

bb) Per quanto eoneerne l'appropriazione indebita

rimproverata al Buzzi nei eonfronti della ditta B. e A.

Boniehi dal mandato di eattura deI 23 maggio e dal

rapporto eomplementare deI 19 agosto 1931 emerge

quanto segue: Lo zueehero deposto nei magazzini di

Varese era proprieta esclusiva deI Consorzio nazionale dei

Internationales Auslieferungsrecht. N0 46.

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produttori di zueehero rappresentato dalla ditta B. e A.

Boniehi. La ditta Buzzi e Boniehi, 0 meglio il soeio Ermanno

Buzzi, non poteva disporne se non previo versamento,

nello stesso giorno, presso la Banca, dell'ammontare in

tassa pagata, e eontemporanea presentazione di « buoni)

emessi dalla ditta B. e A. Boniehi. Buzzi Ermanno, stando

ai mandati di eattura, e imputato di sottrazione ·di

zueehero senz'essere in possesso dei

« buoni predetti,

d'averlo smereiato per proprio eonto e di non aveme

eonsegnato il eorrispettivo aHa easa B. e A. Boniehi.

Se queste allegazioni sono vere -

ed il Tribunale federale

non puo esaminare questa questione per i motivi sopra-

eitati -

e fuori di dubbio ehe Buzzi si e reso eoipevole

d'appropriazione indebita (truffa, deI eodiee penale tiei-

nese). Jnfatti il Consorzio nazionale dei produttori di

zueehero, rappresentato dalla ditta B. e A. Boniehi in

Milano, aveva affidato 10 zueehero aHa ditta Boniehi e

Buzzi, in Varese, perehe 10 eustodisse nei magazzini di

Varese e ne sorvegliasse l'entrata e l'useita. A eio nulia

muta la circostanza ehe, a garantire i suoi diritti fiseali,

10 Stato faceva sorvegliare i magazzini dai suoi agenti.

DeI resto, se, eome assevel'a il Buzzi nei suoi allegati, Ia.

ditta Boniehi e Buzzi non avesse avuto il possesso della

meree, l'atto imputatole non cadrebbe meno sotto Ia

legge penale per il titolo di furto, imputazione piu grave

di quella dell'appropriazione indebita, e pure reato d'es-

tradizione. Lo zucehero era stato affidato aHa ditta Bonichi

e Buzzi « per un titolo ehe importava I'obbligo di farne

un uso determinato ») (v. sopra, contratto deI 10 luglio 1927,

stato di fatto lett. B). Contravvenendo a questa elausola,

vendendo 10 zueehero per proprio eonto e non eonse-

gnandone subito l'importo, Buzzi haeonvertito in proprio

profitto 10 zucehero di proprieta deI eonsorzio nazionale.

Tl Ministero pubblico federale contesta quest'estremo

dell'imputazione affermando ehe, seeondo il rapporto

della R. Procura di Varese, il ßuzzi avrebbe emesso delle

eambiali a favore della ditta B. e A. Boniehi. Ma oceorre

AS 57 I -

1931

20

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Staatsrecht.

rilevare, ehe il rilaseio di questi effetti e avvenuto, non

in oeeasione della sottrazione di zucehero in discorso,

ma solo il 19 maggio 1931, poseia ehe un rappresentante

della ditta B. e A. Boniehi, mandato a Varese per i1 eon-

trollo dei magazzini, ebbe a eonstatare i· manehi. Ora,

l'estradizione per appropriazione indebita non potrebbe

essere negata, neanehe ove il danno fosse stato risareito

prima dell'emissione deI mandato di eattura, po;ehe, ne

seeondo il diritto italiano ne seeondo quello tieinese, il

rifacimento deI danno impedisce la perseguibilita deI

reato (RU 26 I 93). A fortiori, non le sara d'ostacolo

l'emissione di effetti, ehe poi anehe andarono a vuoto,

pereM il giorno stesso della loro emissione il Buzzi si

rendeva latitante, il ehe trasse seeo il fallimento deHa

ditta Bonichi e Buzzi e di quest'ultimo personalmente.

La parte danneggiata (B. e A. Boniehi) deve quindi

assoggettarsi, per il suo eredito, alla legge deI dividendo

fallimentare; a eiö nulla mutando neanehe l'affermata

circostanza ehe il Buzzi avrebbe venduto 10 zueehero a ere-

dito. Sarebbe inveee concepibile, ehe l'emissione degli

effetti potesse poi essere considerata dal giudice eome

motivo esclusivo di pena. Ma eiö non essendo dimostrato in

modo indubbio, l'estradizione dev'essere eoneessa, laseiando

al giudice deHo stato riehiedente il eom pito di eonoseere

deI quesito nel suo vaIore sostanziale. 11 Ministero pub-

blieo federale opina, tuttavia,.che .per la relazione esistente

tra l'appropriazione indebita ed il· reato di eontrabbando,

l'estradizione dovrebbe essere negata anche per la prima

imputazione, finehe non fosse dimostrato un danno a

earico della ditta B. e A. Bonichi, danno per J'esistenza

deI quale gli atti, al loro stato attuale, non fornirebbero

dimostra~ione suffieiente. Ma e vano il sostenere, ehe il

delitto eommesso nei confronti di quella ditta rivesta

il earattere dei reato di eontrabbando. Questo pub eon-

sistere solo nella frode delle tasse fiscali, ehe avrebbero

dovuto essere solute per 10 zueehero sottratto. D'altro

canto, nel procedimento d'estradizione non pUD essere

Internationales Auslieferungsrecbt. N° 46.

293

riehiesta, per la eognizione limitata dei fatti ehe al giudioo

riehiesto eompete in questa materia, una prova deI danno :

basta ehe un danno sia preteso in modo eircostanziato nel

mandato di eattura e negli atti eompiementari, condizione

ehe si verifica nel casoin esame (v. rapporto deI 19 agosto

1931).

H. -

Correita (cQmplicita) in peculato.

Anehe questo e delitto d'estradizione secondo il trattato

italo-svizzero (art. 2 cifra 10 e eapoverso finale) ed e

previsto sia dal eodiee penale italiano (art. 168 e 63 CP

it. de11889 e an. 314e 110 CP it. deI 1930), ehe dal eodice

penale tieinese (art. III e 63). La eireostanza ehe Buzzi

non e funzionario pubblico, non osta. a ehe possa essere

perseguito come eorreo 0 eompliee deH'uffieiale pubblico

Mario Roggero. Ne l'estradizione potrebbe essere negata

per questo delitto argomentando, ehe esiste qualehe

relazione tra questo delitto e l'imputazione di eontrab-

bando. n peeulato non suppone neeessariamente ehe sia

stato eommesso mediante eontrabbando (RU 39 I p. 116;

41 J p. 142; 50 ] p. 262; sentenza, non pubblieata, nella

causa Vanzini deI 10 maggio 1929).

II!. -

Falsita oontinuata in atti pubblici.

Questo e pure delitto previsto tanto dalla legge penale

deHo Stato riehied~nte ehe da quella deHo Stato riehiesto

(art. 275 e 283 deI CP it. deI 1889 e 476 e 490 deI CP it.

deI 1930 e 215 e 221 deI CP ticinese). Tuttavia il trattato

italo-svizzero non eonsente l'estradizione (art. 2 eifra 8)

ehe per il falso di doeumenti e l'uso di atti falsifieati, non

pero per· la soppressione 0 distrazione degli atti stessi.

Ma poiche la legge federale sulI'estradizione permette

l'estradizione anehe per quest'ultimo reato, sta neUa

facolta deI Consiglio federale di eoneederla eon 0 senza

garanzia di reeiproeita (art. 1 a1; 4 e.5 della legge sull'estra-

dizione: RU 38 I p. 172). Ed anche a riguardo di

quest'imputazione, la reiazione ehe potrebbe esistere tra il

delitto di distrazione 0 soppressione di atti pubbliei e

294

Staa.tsrecht.

l'imputazione di eontrabbando, non puo essere di ostacolo

all'estradizione per il prima di questi reati per i motivi

suesposti, come non puo esserio la eireostanza, ehe l'art. 275

deI eodiee penale italiano prevede solo I 'ipotesi ehe il

delitto sia eommesso da un funzionario pubblieo, eompliee

di esso potendo essere anehe una persona ehe non riveste

questa qualita (RU 41 1 p. 143).

IV. -

Oorruzione di pubblico ufficiale.

Delitto d'estradizione previsto dall'aggiunta al trattato

italo-svi.2.zero deI 1° luglio 1872 e clalle due legislazioni

(art. 172/173 deI CP it. dei 1889, art. 319 e 321 deI CP it.

deI 1930 ed art. 118 ss deI CP tieinese).

L'opinione deI Ministero pubblieo federale ehe, per

quest'imputazione,

l'e~tradizione non potrebbe essere

concessa per insufficiente sostanziamento, non tiene in

debito eonto ne il mandato di cattura deI 4 agosto, ne

il rapporto deI 19 agosto 1931, cui, per brevita, si fa riferi-

mento. Che, per i fatti da indicarsi nella domanda di estra-

dizioni ed atti eomplementari, la condizione dell'indica-

zione eireostanziata deI reato non possa essere interpre-

tata troppo rigorosamente, sta nella natura stessa delle

eose, poiche, di regola, l'estradizione e domandata prima

di una regolare ed approfondita istruzione deHa causa

penale. Nel easo in esame, gli estremi di fatto dell'im,puta-

zione sono negli atti predetti ehiaramente indieati, e eosi

pure ilIuogo (Varese) e, approssimativamente, anehe l'epoea

in eui il reato sarebbe stato commesso (dalla fine 1929 al

19 maggio 1931). DeI resto, e poeo probabile ehe, ove

si sia reso colpevole dei delitti imputatigli, Buzzi non

abbia ottenuto dal Roggero la di lui partecipazione al

reati mediante eompenso in denaro. Dubbio solo pu:)

essere, se non si sia trattato, tra Buzzi e Roggero, di una

ripartizione deI profitto gia eonseguito col peculato, mf!,

e questa questione da riservarsi al giudizio penale di merito

(sentenza non pubblieata nella causa FELLER deI 5 no-

vembre 1927; RU 50 ] p. 260 ss).

Staatsverträge. No 47.

295

Pronuncia :

1. -

L'estradizione di E. Buzzi e eoneessa per le

seguenti imputazioni :

a) Appropriazione indebita eommessa ai danni della

ditta B. e A.Boniehi in Milano .

b) Correita (eomplieita) in p~eulato;

c) Corre~ta (eomplieita) in falso di atti pubbliei;

d) C?r.relta (eo~plieita) in soppressione di atti pubbliei,

a eondlZlOne ehe 11 Consiglio federale eoneeda l'estradi-

zione a' sensi dell'art. 1 al 4 della legge federale sull'estra-

dizione;

e) Corru~ione.

Per tutte queste imputazioni Fopposizione dell'estra-

dando e respinta.

2. -

L'opposizione viene invece ammessa e l'estradi-

zione negata, per le imputazioni di appropriazione indebita

eontinuata e qualificata nei eonfronti dell'Amministrazione

Doganale (fiscale) italiana.

3. -

In relazione ai reati, per eui la domanda di

e~tradizion~ ~ ammessa, il Buzzi non sara passibile ne

dl pena ne dl aggravante per l'imputazione di eontrab-

bando.

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

47. Urteil vom 2. Oktober 1931

i. S. Goldschmitt gegen Arn.

Entscheide im Rechtsöffnungsverfahren können wegen Anwendung

~tonalen statt eidgenössischen Rechtes mit der st.aatsrecht-

h?hen Beschwerde angefochten werden. (Erw. 1).

Erte?Iung der Roohtsöffnung durch das Bundesgericht auf Grund

emer st.aatsrechtlichen Beschwerde? (Erw. 8).