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56_I_201

BGE 56 I 201

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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VerwaJtungs- und Disziplinarrechtspflege.

nicht. Insbesondere kann das Amt entgegen der Meinung

der Vorinstanz den Anmeldenden nicht an den Richter

weisen und die Verfügung aussetzen, bis dieser die Ein-

tragsvoraussetzungen beurteilt habe. Sache des Grund-

buchamtes ist es vielmehr, die materiellen und formellen

Eintragsvoraussetzungen, in erster Linie also die Eintrags-

fähigkeit des Rechtes, dann die V erfügungsberech~igung

des Anmeldenden usw. selbst zu prüfen (vgl. Art. 11-23

Gr V). Dass die Prüfungspflicht im einzelnen Falle eine

erhebliche Verantwortlichkeit in sich schliessen kann, hebt

sie nicht auf. Die Verantwortung des Eintrages hat das

Grundbuchamt übrigens nur auf sich zu nehmen, wenn

keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen gegeben

sind. Ergibt deren sorgfältige Prüfung diese Überzeugung

nicht, so ist die Anmeldung abzuweisen, worauf dem

Anmeldenden der Beschwerdeweg offensteht, ebenso wie

im Falle der Eintragung von der Gegenpartei die Grund-

buchberichtigungsklage angestrengt werden kann. Auf

jeden Fall hat aber der Anmeldende gemäss Art. 24

Abs. 2 GrV, wenn der Anmeldung nicht in d~r Reihenfolge,

in welcher sie im Tagebuch figuriert, durch Eintragung

oder vorläufige Eintragung (Art. 966 Abs. 2 ZGB) Folge

gegeben wird, das Recht auf einen förmlichen und moti-

vierten Abweisungsentscheid. Ein solcher Entscheid ist

Voraussetzung dafür, dass der Eintragsanspruch weiter

verfolgt werden kann.

Demnach erkennt das Bundegericht :

Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das

Grundbuchamt Langwies angehalten wird, den Kaufver-

trag Mettier/Zippert entweder einzutragen oder die An-

meldung durch förmlichen und motivierten Entscheid

abzuweisen.

Registersachen. No 36.

36. Sentenza della. la Sezione civile deI a4 giugno 1930

nella causa Volpa.to

contro Ufti.oio fiiderale della proprieta. intellettuale.

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I brevetti non possono essere rilasciati ehe per le invenzioni

suseettibili d'applicazione industriale. L'Ufficio federale delIs

proprieta. intellettuale deve quindi esarninare se le domande

di brevetto presentategli riguardano un'invenzione non suseet-

tibile d'applieazione industriale.

Perehe un'invenzione debba eonsiderarsi suseettibile d'spplieazione

industriale basta ehe l'applieazione di cui e parola nel brevetto

sia rea.lizzabile eon i mezzi in esso indicati e ehe questi siano

deI dominio dell'industria, poeo importa il maggior 0 minor

vantaggio eommereiale ehe l'invenzione puo offrire.

A. -

Il 19 febbraio 1929 il dottore chimico Vittorio

Volpato, in Milano, ha fatto istanza all'Ufficio federale

della proprieta intellettuale perche gli fosse rilasciato un

brevetto principale per un'invenzione intitolata « proeesso

per la produzione di oro ed argento ». La deserizione, la

rivendieazione e le sotto-rivendieazioni hanno il segu~nte

tenore:

« E' noto come 180 fisiea-ehimica moderna abbia ormai

distrutto eompletamente 180 teoria dell'esistenza di nume-

rosi cosidetti eorpi semplici, dimostrando, in modo incon-

futabile, ehe tutti i corpi sono formati dagli stessi ioni e

che dal vario modo di aggregazione di detti ioni neUe

molecole dipendono le differenze che si riseontrano da un

corpo all'altro. -

In base 80 questi eoncetti nuovi, e stata

rieonosciuta la possibilita di trasformare dei metalli di

poco pregio in metalli nobili, e per trovare il modo di

effettuare tale trasformazione sono stati intrapresi intensi

studi e laboriose ricerehe. -

La presente invenziQne si

riferisce appunto, ad un processo per 180 produzione di

oro ed argento partendo da ferro ed acciaio 801 carbonio e,

. particolarmente, da rottami di detto ferro e di detto,

acciaio derivanti da oggetti ehe hanno subito forti solle-

eitazioni od attriti durante il loro uso. -

Tale processo

S02

Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.

oonsiste nel sottoporre, anzitutto, detti materiali all'azione

prolungata di una forza atta a.d imprimere una velocita

oentripeta. a.gIi ioni delle 101'0 m,olecole~ ad esempio una

forza magnetica, e, sucoossivamente, nel trattare i mate-'

riali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, con

bagni a.cidi 80 base di cloro, contenenti opportune propor-

zioni d'a.cqua. -

Si riesce, in definitiva, a.d ottenere 1'01'0

e l'a.rgento in proporzioni sempre costanti di 1 80 2, e runo

e l'altro a titolo 1000, vale a. dire di purezza assoluta. -

NeUa realizzazione pratiea deI processo aceennato, si

sottopongono, dunque, i materiali ferrosi od acciaiosi da

eui si vuol rieavare I'oro e l'a.rgento a.d una ealamitazione

preventiva, ehe viene effettuata, prima, per un periodo

ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente

elettrocalamita eon piatto elettromagnetioo in eireuito

chiuso, funzionante sotto l'impulso di nonmeno di 100 HP,

e, suecessivamente, dopo introdotti i materiali citati in

apposite vasehe, mediante un elettromagnete immerso oon

i propri poli neUa massa ferrosa. -

S'inizia 80 tal punto il

trattamento ehimieo, ehe si compie, eome gia detto,

mediante bagni di a.cidi 80 base di doro. ~ Tale tratta-

m,ento dura da 35 a 45 giorni, eon stasi dei bagni durante

i primi 10 giorni e quindi compiendo due travasi det bagno

e due eonseguenti riempimenti giornalieri, ehe provocano

rispettivamente 10 seoprimento della massa ferrosa per

un eerto numero di ore ed il ~uo sueeessivo rieoprimento

eol bagno. -

AHa fine dell'operazione s'introduee nei

bagni della sabbia purissima, ad esempio tipo Fontaine-

bleau, fusa in precedenza, la quale fa da agente di preei-

pitazione nel bagno dei due metalli nobili ottenuti, aHo

stato colloidale. -

NeHe vasehe resta, eosi, illiquido deI

bagno impoverito deI precipitato prodotto dalla sabbia ed

una fanghiglia, 0 residuo ferroso, ehe eontiene 1'0ro e

l'argento prodotti. -

L'estrazione di questi due ultimi

metalli da detta fanghiglia si puo eompiere senz'aleuna.

diffieolta. -

S'intende ehe i particolari di realizzazione

deI proeesso possono variare a seeonda delle eircostanze,

Registersachen. No 36.

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senza perdo uscire dall'ambito deI trovato. -

Rivendica-

zione. 10 Processo per produrre oro ed argento, partendo

da. ferro ed acciaio 801 earbonio e, partieolarmente, da

rottami di detto ferro e di detto accia.io derivanti da

oggetti ehe hanno subito fOI-ti sollecitazioni od attriti

durante il 101'0 uso, il quale proeesso consiste nel sotto-

porre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di

una forza. atta ad imprimere una. veloeita eentripeta agli

ioni delle 101'0 moleeole, ad esempio una forza magnetica,

e, successivamente, nel trattare i materiali stessi, per un

periodo di tempo piuttosto lungo, eon bagni acidi a base

di cloro, eontenenti opportune proporzioni d'a.cqua; da

tali bagni l'oro e l'argento formatisi venendo preeipitati

allo stato eolloidale mediante l'introduzione nei bagni

stessi di sabbia purissima, ad esempio tipo Fontainebleau,

fusa in precedenza. -

Sotto-Rivendicazioni. -

1° Processo

di eui aHa rivendieazione, earatterizzato dal fatto ehe,

prima deI trattamento ehimico, i materiali ferrosi od

aceiaiosi da eui si vuole ricavare l'oro e l'argento sono

sottoposti ad una calamitazione ehe viene effettuata, in

una prima fase, per un periodo ininterrotto di almeno

48 ore, mediante una potente elettrocalamita eon piatto

elettromagnetico in eircuito chiuso, funzionante sotto

l'impulso di non meno di 100 HP, ed, inuna fase sueeessiva,

dopo introdotti i materiali in apposite vasche, mediante

un elettromagnete immerso eon i propri poli neUa massa

ferrosa. -

20 Processo di eui alle rivendicazione ed alla

sotto rivendieazione 1, caratterizzato dal fa.tto ehe il trat-

tamento ehimico, il quale dura da 35 a 45 giorni, si eompie

eon stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi

effettuando due travasi dei bagni e due conseguenti riem-

pimenti giornalieri, ehe provoeano rispettivamente 10

scoprimento della massa ferrosa per un eerto .numero di

ore ed il suecessivo suo rieoprimento eoi bagni. »

TI 24 ottobre 19291'Uffieio ha., in applicazione dell'art. 27

ep. 1,1. f. sui brevetti d'invenzione, respinto 180 domanda,

riflettendo questa, a suo giudizio, « esclusivamente un'in-

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

venzione inattuabile e quindi non suscettibile d'applica-

zione industriale. »

B. -

In tempo utile, il22 novembre 1929, il richiedente

ha inoltrato ricorso di diritto am,ministrativo al Tribunale

federale, concludendo :

(! 1. Es sei festzustellen, dass die Erfindung praktisch

ausgeführt, verwertbar und aus diesem Grunde als patent-

fähig zu erklären sei.

2. An das Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern

soll das Begehren zur Wiederaufnahme der weitern Prü-

fung der zurückgewiesenen Anmeldung gestellt werden.

3. Der Anmelder soll unter Ansetzung einer angemes-

senen Frist Gelegenheit bekommen, n6tigenfalls vor dem

Bundesgericht weiteres Beweismaterial für die Patent-

fähigkeit seiner Anmeldung vorzulegen.))

Al ricorso era unita Ia copia, non autenticata, d'una

reiazione 31 ottobre 1929 deI prof. Gino Panebianco edel

sig. Umberto Fracari sugli esperimenti da essi eseguiti

allo scopo di controllare il processo Volpato per la tras-

formazione deI ferro in altri metalli.

Da questa relazione il ricorrente trae la conclusione che

degli esperimenti scientifici controllati avrebbero dimos-

trato che il processo pel quale chiede la patente potrebbe

essere eseguito in pratica.

O. -

Rispondendo il20 dicembre 1929, l'Ufficio federale

della proprieta intellettuale ha chiesto la reiezione deI

ricorso. Secondo l'Ufficio, l'inattuabilita dell'invenzione

risultereb be dagli studi scientifici stessi, ai quali Ia domanda

fa allusione : forze chimiche e forze fisiche deI genere di

quelle usate dal ricorrente sarebbero prive d'azione sui

nuclei atomici. La relazione prodotta dal Dr. Volpato non

sarebbe atta a scuotere « un fondam,ento scientifico creato

da secolare esperienza e confermato, per Ia pratica, dalle

piit recenti ricerche. »

D. -

Con ordinanza deI 23 dicembre 1929 il giudice

delegato ha assegnato al ricorrente un termine per la

produzione dell'ulteriore materiale probatorio, deI quaJe

Registersachen. N° 36.

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era parQla sotto cifra 3 delle oonclusioni deI suo rico~o.

TI 13 febbraio 1930 il ricorrente ha fatto pervemre

l'originale autenticato d'una relazione in tedesco, ~otto

data deI 30 maggio 1929, dell'on. prof. dott. G. Panebmnco

per la S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali s~

di un esperimento da esso eseguito per controllare 11

processo Volpato; esso ha rimproverato all'Ufficio federale

della proprieta intellettuaJe d'avere, respingendo la. do-

manda, esorbitato dalle sue com petenze ed ha conchmso

chiedendo ch'esso Ufficio avesse a ((riprendere in esame

la domanda Volpato ».

Successivamente, accedendo ad una domanda dell'Uf-

ficio il ricorrente ha fatto seguire una copia della stessa

rela~ione in italiano, lingua nella quale essa sembra essere

stata originariamente stesa; a tale documento era unita

una copia dei certificati d'analisi della S. A. Cooperativa

di studi e ricerche industriali.

Pronunciandosi su questo materiale l'Ufficio ha, il

29 marzo 1930, persistito nel suo precedente amso, invo-

cando, se d'uopo, una perizia.

E. -

Con ordinanza delI 0 aprile 1930 il giudice delegato

ha disposto :

((1.'- ...

2. E istituita una perizia sulla questione di sapere se

l'invenzione, per Ia quale il ricorrente ha domandato ~

brevetto all'Ufficio federale della proprieta intellettuale In

data deI 19 febbraio 1929, e suscettibile d'applicazione

industriale a' sensi degli art. 1 cp. 1 e 27 cp. 1 della Iegge

federale sui brevetti d'invenzione (deI 21 giugno 1907),

vale a dire se l'appIicazione indicata nel chiesto brevetto

e realizzabile con i mezzi designati e se questi sono deI

dominio dell'industria.

3. Quale perito e designato il prof. Paul Dutoit, dell'Uni-

versita di Losanna.

4. Alle parti e assegnatoun termine di giorni 20 (venti)

daJ ricevim,ento deUa presente ordinanza per far valere

contro il perito eventuali motivi di ricusa. '

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

5. Entro 10 stesso termine il ricorrente versera aHa

cassa deI Tribunale federale la somma di 200 fchi. (duo-

cento) quale anticipo per le spese di perizia.

. 6. Ove l'antieipo non fosse versato entro il termine asse-

gnato, si riterra ehe il rieorrente rinuneia aHa perizia ed il

giudizio sara prolato sulla base delle affermazioni d'ordine

seientrnco dell'Ufficio federale della proprieta intellettuale.

7.

• »).

II 29 aprile 1930 il rieorrente ha ehiesto una proroga di

un mese per il versamento dell'anticipo. Tale proroga gli

e stata eoncessa il 10 maggio 1930.

II termine prorogato e scaduto senza ehe l'antieipo

ehiesto al ricorrente sia stato da lui versato.

Gonside;rando in diritto :

1. -

A norma dell'art. 1 della legge federale sui brevetti

d'invenzione, questi non possono essere rilasciati ehe per

le invenzioni suscettibili d'applieazione industriale. L'art. 27

ep. 1 della stessa legge fa obbligo all'Ufficio federale della

proprieta intellettuale di respingere senz'altro le domande

di brevetto riguardanti esclusivamente d~lle invenzioni

ehe non sono suseettibili d'applieazione industriale. A

torto dunque il ricorrente pretende ehe l'Uffieio, l'espin-

gendo la sua domanda di brevetto per l'inattuabilita della

vantata invenzione, sarebbe (entrato in una questione di

merito, esorbitante dall'esame puramente formale della

deserizione, stabilito dalla legge svizzera sui brevetti)).

L'Ufficio aveva non pure il diritto ma il dovere d'esami-

nare se la domanda deI ricorrente riguardava un'inven-

zione non suscettibile d'applieazione industriale.

2. -

Secondo la giurisprudenza dei Tribunale fe<Ierale

(RO .50 II 306), perehe un'invenzione debba eonsiderarsi

suscettibile d'appIicazione industriale basta ehe l'appliea-

zione di eui e parola nel brevetto sia realizzabile con i

mezzi in esso indicati e ehe questi siano deI dominio

dell'industria, poco importa. il maggiol' 0 minor vantaggio

commerciale ehe l'invenzione puö offrire.

Registersacben. N" 36.

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La questione se i mezzi indica.ti neUa domanda di

brevetto, i quali sono indubbiamente deI dominio delI 'in-

dustria, consentano di produrre 000 ed argento partendo

da ferro ed a.cciaio al carbonio, ossia se tali mezzi siano

atti a provocare la trasmutazione degli elementi, e di

na.tura. essenzialmente-toonica; come pure eognizioni

tecniehe oceorrono per vagliare le eritiche mosse dall'Uf-

ficio federale della proprieta intellettuale agli esperimenti,

sui quali il ricorrente si appoggia per dim,ostrare la possi-

bilita di tale trasm utazione secondo il processo eh' esso

sostiene d'aver inventato.

Si e perciö ehe il giudice delegato, valendosi della faeolta

d'ordinare I' assunzione delle prove necessarie per ehiarire

i fatti, eoneessagli dall'art. 186 OGF riveduto (v. art. 49

GAD), ha istituito una. perizia tecnica imponendo al

ricorrente, cui spetta l'onere della prova, l'antieipo delle

spese presumibili nella cifra di 200 fehi., sotto la eommi-

natoria ehe, qualora questa somma non fosse versata., il

giudizio sarebbe prolato sulla base delle affermazioni

d'ordine scientifico dell'Uffieio federale della proprieta

intellettuale (art. 13 1. f. GAD, art. 221 cp. 2, 214 eifra 1,

211 OGF, art. 23 PCF).

Poiehe I'anticipo non e stato versato ne nel termine

iniziale, ne in quello prorogato, ne consegue ehe il Tribu-

nale federale . deve attenersi agli aceertamenti di fatto

della decisione impugnata ed eseludere pertanto ehe l'as-

serta invenzione sia suseettibile d'applicazione industriale

Il rieorso deve quindi essere respinto, senza ehe oceorra

vagliare la forma delle conclusioni deI ricorrente, delle

quali 180 terza, non di merito, e stata in ogni modo aceolta

nel eorso dell'istruttoria.

Il Tribunale fede;rale pronuncia :

II ricorso e respinto.