Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200
VerwaJtungs- und Disziplinarrechtspflege.
nicht. Insbesondere kann das Amt entgegen der Meinung
der Vorinstanz den Anmeldenden nicht an den Richter
weisen und die Verfügung aussetzen, bis dieser die Ein-
tragsvoraussetzungen beurteilt habe. Sache des Grund-
buchamtes ist es vielmehr, die materiellen und formellen
Eintragsvoraussetzungen, in erster Linie also die Eintrags-
fähigkeit des Rechtes, dann die V erfügungsberech~igung
des Anmeldenden usw. selbst zu prüfen (vgl. Art. 11-23
Gr V). Dass die Prüfungspflicht im einzelnen Falle eine
erhebliche Verantwortlichkeit in sich schliessen kann, hebt
sie nicht auf. Die Verantwortung des Eintrages hat das
Grundbuchamt übrigens nur auf sich zu nehmen, wenn
keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen gegeben
sind. Ergibt deren sorgfältige Prüfung diese Überzeugung
nicht, so ist die Anmeldung abzuweisen, worauf dem
Anmeldenden der Beschwerdeweg offensteht, ebenso wie
im Falle der Eintragung von der Gegenpartei die Grund-
buchberichtigungsklage angestrengt werden kann. Auf
jeden Fall hat aber der Anmeldende gemäss Art. 24
Abs. 2 GrV, wenn der Anmeldung nicht in d~r Reihenfolge,
in welcher sie im Tagebuch figuriert, durch Eintragung
oder vorläufige Eintragung (Art. 966 Abs. 2 ZGB) Folge
gegeben wird, das Recht auf einen förmlichen und moti-
vierten Abweisungsentscheid. Ein solcher Entscheid ist
Voraussetzung dafür, dass der Eintragsanspruch weiter
verfolgt werden kann.
Demnach erkennt das Bundegericht :
Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass das
Grundbuchamt Langwies angehalten wird, den Kaufver-
trag Mettier/Zippert entweder einzutragen oder die An-
meldung durch förmlichen und motivierten Entscheid
abzuweisen.
Registersachen. No 36.
36. Sentenza della. la Sezione civile deI a4 giugno 1930
nella causa Volpa.to
contro Ufti.oio fiiderale della proprieta. intellettuale.
201
I brevetti non possono essere rilasciati ehe per le invenzioni
suseettibili d'applicazione industriale. L'Ufficio federale delIs
proprieta. intellettuale deve quindi esarninare se le domande
di brevetto presentategli riguardano un'invenzione non suseet-
tibile d'applieazione industriale.
Perehe un'invenzione debba eonsiderarsi suseettibile d'spplieazione
industriale basta ehe l'applieazione di cui e parola nel brevetto
sia rea.lizzabile eon i mezzi in esso indicati e ehe questi siano
deI dominio dell'industria, poeo importa il maggior 0 minor
vantaggio eommereiale ehe l'invenzione puo offrire.
A. -
Il 19 febbraio 1929 il dottore chimico Vittorio
Volpato, in Milano, ha fatto istanza all'Ufficio federale
della proprieta intellettuale perche gli fosse rilasciato un
brevetto principale per un'invenzione intitolata « proeesso
per la produzione di oro ed argento ». La deserizione, la
rivendieazione e le sotto-rivendieazioni hanno il segu~nte
tenore:
« E' noto come 180 fisiea-ehimica moderna abbia ormai
distrutto eompletamente 180 teoria dell'esistenza di nume-
rosi cosidetti eorpi semplici, dimostrando, in modo incon-
futabile, ehe tutti i corpi sono formati dagli stessi ioni e
che dal vario modo di aggregazione di detti ioni neUe
molecole dipendono le differenze che si riseontrano da un
corpo all'altro. -
In base 80 questi eoncetti nuovi, e stata
rieonosciuta la possibilita di trasformare dei metalli di
poco pregio in metalli nobili, e per trovare il modo di
effettuare tale trasformazione sono stati intrapresi intensi
studi e laboriose ricerehe. -
La presente invenziQne si
riferisce appunto, ad un processo per 180 produzione di
oro ed argento partendo da ferro ed acciaio 801 carbonio e,
. particolarmente, da rottami di detto ferro e di detto,
acciaio derivanti da oggetti ehe hanno subito forti solle-
eitazioni od attriti durante il loro uso. -
Tale processo
S02
Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.
oonsiste nel sottoporre, anzitutto, detti materiali all'azione
prolungata di una forza atta a.d imprimere una velocita
oentripeta. a.gIi ioni delle 101'0 m,olecole~ ad esempio una
forza magnetica, e, sucoossivamente, nel trattare i mate-'
riali stessi, per un periodo di tempo piuttosto lungo, con
bagni a.cidi 80 base di cloro, contenenti opportune propor-
zioni d'a.cqua. -
Si riesce, in definitiva, a.d ottenere 1'01'0
e l'a.rgento in proporzioni sempre costanti di 1 80 2, e runo
e l'altro a titolo 1000, vale a. dire di purezza assoluta. -
NeUa realizzazione pratiea deI processo aceennato, si
sottopongono, dunque, i materiali ferrosi od acciaiosi da
eui si vuol rieavare I'oro e l'a.rgento a.d una ealamitazione
preventiva, ehe viene effettuata, prima, per un periodo
ininterrotto di almeno 48 ore, mediante una potente
elettrocalamita eon piatto elettromagnetioo in eireuito
chiuso, funzionante sotto l'impulso di nonmeno di 100 HP,
e, suecessivamente, dopo introdotti i materiali citati in
apposite vasehe, mediante un elettromagnete immerso oon
i propri poli neUa massa ferrosa. -
S'inizia 80 tal punto il
trattamento ehimieo, ehe si compie, eome gia detto,
mediante bagni di a.cidi 80 base di doro. ~ Tale tratta-
m,ento dura da 35 a 45 giorni, eon stasi dei bagni durante
i primi 10 giorni e quindi compiendo due travasi det bagno
e due eonseguenti riempimenti giornalieri, ehe provocano
rispettivamente 10 seoprimento della massa ferrosa per
un eerto numero di ore ed il ~uo sueeessivo rieoprimento
eol bagno. -
AHa fine dell'operazione s'introduee nei
bagni della sabbia purissima, ad esempio tipo Fontaine-
bleau, fusa in precedenza, la quale fa da agente di preei-
pitazione nel bagno dei due metalli nobili ottenuti, aHo
stato colloidale. -
NeHe vasehe resta, eosi, illiquido deI
bagno impoverito deI precipitato prodotto dalla sabbia ed
una fanghiglia, 0 residuo ferroso, ehe eontiene 1'0ro e
l'argento prodotti. -
L'estrazione di questi due ultimi
metalli da detta fanghiglia si puo eompiere senz'aleuna.
diffieolta. -
S'intende ehe i particolari di realizzazione
deI proeesso possono variare a seeonda delle eircostanze,
Registersachen. No 36.
203
senza perdo uscire dall'ambito deI trovato. -
Rivendica-
zione. 10 Processo per produrre oro ed argento, partendo
da. ferro ed acciaio 801 earbonio e, partieolarmente, da
rottami di detto ferro e di detto accia.io derivanti da
oggetti ehe hanno subito fOI-ti sollecitazioni od attriti
durante il 101'0 uso, il quale proeesso consiste nel sotto-
porre, anzitutto, detti materiali all'azione prolungata di
una forza. atta ad imprimere una. veloeita eentripeta agli
ioni delle 101'0 moleeole, ad esempio una forza magnetica,
e, successivamente, nel trattare i materiali stessi, per un
periodo di tempo piuttosto lungo, eon bagni acidi a base
di cloro, eontenenti opportune proporzioni d'a.cqua; da
tali bagni l'oro e l'argento formatisi venendo preeipitati
allo stato eolloidale mediante l'introduzione nei bagni
stessi di sabbia purissima, ad esempio tipo Fontainebleau,
fusa in precedenza. -
Sotto-Rivendicazioni. -
1° Processo
di eui aHa rivendieazione, earatterizzato dal fatto ehe,
prima deI trattamento ehimico, i materiali ferrosi od
aceiaiosi da eui si vuole ricavare l'oro e l'argento sono
sottoposti ad una calamitazione ehe viene effettuata, in
una prima fase, per un periodo ininterrotto di almeno
48 ore, mediante una potente elettrocalamita eon piatto
elettromagnetico in eircuito chiuso, funzionante sotto
l'impulso di non meno di 100 HP, ed, inuna fase sueeessiva,
dopo introdotti i materiali in apposite vasche, mediante
un elettromagnete immerso eon i propri poli neUa massa
ferrosa. -
20 Processo di eui alle rivendicazione ed alla
sotto rivendieazione 1, caratterizzato dal fa.tto ehe il trat-
tamento ehimico, il quale dura da 35 a 45 giorni, si eompie
eon stasi dei bagni durante i primi 10 giorni e quindi
effettuando due travasi dei bagni e due conseguenti riem-
pimenti giornalieri, ehe provoeano rispettivamente 10
scoprimento della massa ferrosa per un eerto .numero di
ore ed il suecessivo suo rieoprimento eoi bagni. »
TI 24 ottobre 19291'Uffieio ha., in applicazione dell'art. 27
ep. 1,1. f. sui brevetti d'invenzione, respinto 180 domanda,
riflettendo questa, a suo giudizio, « esclusivamente un'in-
204
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
venzione inattuabile e quindi non suscettibile d'applica-
zione industriale. »
B. -
In tempo utile, il22 novembre 1929, il richiedente
ha inoltrato ricorso di diritto am,ministrativo al Tribunale
federale, concludendo :
(! 1. Es sei festzustellen, dass die Erfindung praktisch
ausgeführt, verwertbar und aus diesem Grunde als patent-
fähig zu erklären sei.
2. An das Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern
soll das Begehren zur Wiederaufnahme der weitern Prü-
fung der zurückgewiesenen Anmeldung gestellt werden.
3. Der Anmelder soll unter Ansetzung einer angemes-
senen Frist Gelegenheit bekommen, n6tigenfalls vor dem
Bundesgericht weiteres Beweismaterial für die Patent-
fähigkeit seiner Anmeldung vorzulegen.))
Al ricorso era unita Ia copia, non autenticata, d'una
reiazione 31 ottobre 1929 deI prof. Gino Panebianco edel
sig. Umberto Fracari sugli esperimenti da essi eseguiti
allo scopo di controllare il processo Volpato per la tras-
formazione deI ferro in altri metalli.
Da questa relazione il ricorrente trae la conclusione che
degli esperimenti scientifici controllati avrebbero dimos-
trato che il processo pel quale chiede la patente potrebbe
essere eseguito in pratica.
O. -
Rispondendo il20 dicembre 1929, l'Ufficio federale
della proprieta intellettuale ha chiesto la reiezione deI
ricorso. Secondo l'Ufficio, l'inattuabilita dell'invenzione
risultereb be dagli studi scientifici stessi, ai quali Ia domanda
fa allusione : forze chimiche e forze fisiche deI genere di
quelle usate dal ricorrente sarebbero prive d'azione sui
nuclei atomici. La relazione prodotta dal Dr. Volpato non
sarebbe atta a scuotere « un fondam,ento scientifico creato
da secolare esperienza e confermato, per Ia pratica, dalle
piit recenti ricerche. »
D. -
Con ordinanza deI 23 dicembre 1929 il giudice
delegato ha assegnato al ricorrente un termine per la
produzione dell'ulteriore materiale probatorio, deI quaJe
Registersachen. N° 36.
205
era parQla sotto cifra 3 delle oonclusioni deI suo rico~o.
TI 13 febbraio 1930 il ricorrente ha fatto pervemre
l'originale autenticato d'una relazione in tedesco, ~otto
data deI 30 maggio 1929, dell'on. prof. dott. G. Panebmnco
per la S. A. Cooperativa di studi e ricerche industriali s~
di un esperimento da esso eseguito per controllare 11
processo Volpato; esso ha rimproverato all'Ufficio federale
della proprieta intellettuaJe d'avere, respingendo la. do-
manda, esorbitato dalle sue com petenze ed ha conchmso
chiedendo ch'esso Ufficio avesse a ((riprendere in esame
la domanda Volpato ».
Successivamente, accedendo ad una domanda dell'Uf-
ficio il ricorrente ha fatto seguire una copia della stessa
rela~ione in italiano, lingua nella quale essa sembra essere
stata originariamente stesa; a tale documento era unita
una copia dei certificati d'analisi della S. A. Cooperativa
di studi e ricerche industriali.
Pronunciandosi su questo materiale l'Ufficio ha, il
29 marzo 1930, persistito nel suo precedente amso, invo-
cando, se d'uopo, una perizia.
E. -
Con ordinanza delI 0 aprile 1930 il giudice delegato
ha disposto :
((1.'- ...
2. E istituita una perizia sulla questione di sapere se
l'invenzione, per Ia quale il ricorrente ha domandato ~
brevetto all'Ufficio federale della proprieta intellettuale In
data deI 19 febbraio 1929, e suscettibile d'applicazione
industriale a' sensi degli art. 1 cp. 1 e 27 cp. 1 della Iegge
federale sui brevetti d'invenzione (deI 21 giugno 1907),
vale a dire se l'appIicazione indicata nel chiesto brevetto
e realizzabile con i mezzi designati e se questi sono deI
dominio dell'industria.
3. Quale perito e designato il prof. Paul Dutoit, dell'Uni-
versita di Losanna.
4. Alle parti e assegnatoun termine di giorni 20 (venti)
daJ ricevim,ento deUa presente ordinanza per far valere
contro il perito eventuali motivi di ricusa. '
206
Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
5. Entro 10 stesso termine il ricorrente versera aHa
cassa deI Tribunale federale la somma di 200 fchi. (duo-
cento) quale anticipo per le spese di perizia.
. 6. Ove l'antieipo non fosse versato entro il termine asse-
gnato, si riterra ehe il rieorrente rinuneia aHa perizia ed il
giudizio sara prolato sulla base delle affermazioni d'ordine
seientrnco dell'Ufficio federale della proprieta intellettuale.
7.
• »).
II 29 aprile 1930 il rieorrente ha ehiesto una proroga di
un mese per il versamento dell'anticipo. Tale proroga gli
e stata eoncessa il 10 maggio 1930.
II termine prorogato e scaduto senza ehe l'antieipo
ehiesto al ricorrente sia stato da lui versato.
Gonside;rando in diritto :
1. -
A norma dell'art. 1 della legge federale sui brevetti
d'invenzione, questi non possono essere rilasciati ehe per
le invenzioni suscettibili d'applieazione industriale. L'art. 27
ep. 1 della stessa legge fa obbligo all'Ufficio federale della
proprieta intellettuale di respingere senz'altro le domande
di brevetto riguardanti esclusivamente d~lle invenzioni
ehe non sono suseettibili d'applieazione industriale. A
torto dunque il ricorrente pretende ehe l'Uffieio, l'espin-
gendo la sua domanda di brevetto per l'inattuabilita della
vantata invenzione, sarebbe (entrato in una questione di
merito, esorbitante dall'esame puramente formale della
deserizione, stabilito dalla legge svizzera sui brevetti)).
L'Ufficio aveva non pure il diritto ma il dovere d'esami-
nare se la domanda deI ricorrente riguardava un'inven-
zione non suscettibile d'applieazione industriale.
2. -
Secondo la giurisprudenza dei Tribunale fe<Ierale
(RO .50 II 306), perehe un'invenzione debba eonsiderarsi
suscettibile d'appIicazione industriale basta ehe l'appliea-
zione di eui e parola nel brevetto sia realizzabile con i
mezzi in esso indicati e ehe questi siano deI dominio
dell'industria, poco importa. il maggiol' 0 minor vantaggio
commerciale ehe l'invenzione puö offrire.
Registersacben. N" 36.
207
La questione se i mezzi indica.ti neUa domanda di
brevetto, i quali sono indubbiamente deI dominio delI 'in-
dustria, consentano di produrre 000 ed argento partendo
da ferro ed a.cciaio al carbonio, ossia se tali mezzi siano
atti a provocare la trasmutazione degli elementi, e di
na.tura. essenzialmente-toonica; come pure eognizioni
tecniehe oceorrono per vagliare le eritiche mosse dall'Uf-
ficio federale della proprieta intellettuale agli esperimenti,
sui quali il ricorrente si appoggia per dim,ostrare la possi-
bilita di tale trasm utazione secondo il processo eh' esso
sostiene d'aver inventato.
Si e perciö ehe il giudice delegato, valendosi della faeolta
d'ordinare I' assunzione delle prove necessarie per ehiarire
i fatti, eoneessagli dall'art. 186 OGF riveduto (v. art. 49
GAD), ha istituito una. perizia tecnica imponendo al
ricorrente, cui spetta l'onere della prova, l'antieipo delle
spese presumibili nella cifra di 200 fehi., sotto la eommi-
natoria ehe, qualora questa somma non fosse versata., il
giudizio sarebbe prolato sulla base delle affermazioni
d'ordine scientifico dell'Uffieio federale della proprieta
intellettuale (art. 13 1. f. GAD, art. 221 cp. 2, 214 eifra 1,
211 OGF, art. 23 PCF).
Poiehe I'anticipo non e stato versato ne nel termine
iniziale, ne in quello prorogato, ne consegue ehe il Tribu-
nale federale . deve attenersi agli aceertamenti di fatto
della decisione impugnata ed eseludere pertanto ehe l'as-
serta invenzione sia suseettibile d'applicazione industriale
Il rieorso deve quindi essere respinto, senza ehe oceorra
vagliare la forma delle conclusioni deI ricorrente, delle
quali 180 terza, non di merito, e stata in ogni modo aceolta
nel eorso dell'istruttoria.
Il Tribunale fede;rale pronuncia :
II ricorso e respinto.