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56_III_141

BGE 56 III 141

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 36.

setzlmg der bisher nicht endgültig abgeschlossenen Betrei-

bung. Es wäre auch gar nicht einzusehen, wieso der

Schuldner, der sich durch Verstreichenlassen der Rechts-

vorschlagsfrist der Zwangsvollstreckung in sein ganzes

pfändbares Vermögen unterworfen hat, entgegen der ange-

führten Regel dieser Zwangsvollstreckung nicht noch wäh-

rend weiteren sechs Monaten unterworfen bleiben müsste,

nachdem die Betreibung (teilweise) fruchtlos war. Indessen

würde die Ausstellung eines vorbehaltlosen Pfändungs-

verlustscheines den Schuldner ungerechtfertigterweise

(vgl. BGE 25 I S. 39 Erw_ 3 = Sep.-Ausg. 2 S. 82 Erw.3)

der Gefahr aussetzen, dass er auch gegenüber einer später

als sechs Monate gestützt auf diesen Verlustschein neu

angehobenen Betreibung mit der Einrede des Mangels

neuen Vermögens ausgeschlossen wäre, weil diese Einrede

nur gegenüber einer auf Konkursverlustschein gestützten

Betreibung mit dem Erfolg erhoben werden kann, dass

die Betreibung bis zum Nachweise des Vorhandenseins

neuen Vermögens eingestellt bleibt, während umgekehrt

der Pfändungsverlustschein einen Rechtsöffnungstitel ab-

gibt, der nicht durch die Einrede des Mangels neuen Ver-

mögens entkräftet werden kann. Dieser Gefahr will die

Vorinstanz zutreffend mit der Anordnung begegnen, dass

der Angabe des Grundes der Forderung im Verlustschein

beigefügt werde, sie beruhe auf einem Konkursverlust-

schein, wobei insbesondere aUQh dessen Datum zu ver-

~eichnen ist.

Dagegen braucht die Ausstellung dieses

Pfändungsverlustscheines nicht an die -

vom Rekur-

renten angebotene -

Rückgabe des Konkursverlust-

scheines geknüpft und jener nicht als Ersatz dieses letz-

teren bezeichnet zu werden, wie die Vorinstanz ausserdem,

jedoch ohne nähere Begründung, noch angeordnet hat.

Der Schuldner wird hinreichend dadurch geschützt, dass

ncr Betrag des Konkursverlustscheines um die in der

streitigen Betreibung eingebrachten und, bei Fortsetzung

binnen sechs .Monaten, allfällig noch einzubringenden

Summen herabgesetzt wird, dass im letzteren Falle das

Schuldbetreibungs- und KonkursrechL Xc 37.

Bl

gleiche auoh mit dem er&ten Pfändungsverlustschein

geschieht, und dass ausserdem der dann neu auszustellende

Pfändungsverlustschein wiederum den Zusatz erhält, die

Forderung beruhe auf Konkursverlustschein . Dritte vor

dem Missbrauch der mehreren Verlustscheine durch den

Versuch mehrmaliger Abtretung einer und derselben

Forderung zu schützen, ist nicht Aufgabe der Betreibungs-

behörden.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teilweise

begründet erklärt.

37. Sentenza 16 aettembre 1930 nella causa Soldati A C.

Un sequestro, conseguito su beni gia oggetto di un'esecuzione in

realizza.~ione di pegno, non e di ostacolo alla doma.nda di 1'00,

lizzazione da parte deI creditore pignoratizio. -

Se il creditore

sequestrante contesta tempestivamente il diritto di pegno, la

contestazione non puo dar luogo 801 procedimento di cui agli

art. 106·109 LEF, ma deve liquidarsi, se il ricavo dei beni

venduti nel frattempo non basta per soddisfare tutti i creditori,

in sede di collocazione e di riparto. Non essendo stata impugnata

tempestivamente, la procedura secondo gli an.

106-109

deve essere

condotta a

termine e

la causa pendente

ultimata; il giudizio che interverra sara. decisivo per la quas-

tione di collocazione e di ripano deI ricavo_ (Art. 106-109;

275; 281 LEF_)

Wird auf Gegenstände A r res t gelegt, bezüglich welcher bereitfl

B e t r e i b u n gau f P fan d ver wer tun gangehoben

worden ist, so stßht dies dem Verwertungsbegehren des

Pfandgläubigers nicht entgegen. Bestreitet der Arrestgläu-

biger das Pfandrecht, so ist hierüber nicht das Widerspruchs.

verfa.hren gemäss Art,. 106/9 SchKG zu eröffnen, sondern im

Kollokations- und Verteilungsverfahren .. zu entscheiden, sofern

der Erlös nicht zur Deckung sämtlicher beteiligter Gläubiger

hinreicht. Ist jedoch gegen die Einleitung des Widorf1pruch,,:-

verfahrens nicht rechtzeitig Beschwerde geführt worden, so

ist es zu Ende zu fiihren und ebenso der Widerspruchsprozess,

142

Sehuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 37.

dessen Urteil alsdann für die Kollokation und Verteilung

massgebend ist. (Art. 106-109; '275; 281 SchKG.)

Le sequestre portant sur des biens qui font deja l'objet d'une .

paursuite en realisation de gage ne met pas obstacle a 180 requi-

sition de vente du crea.ncier gagiste. Si le creancier sequestrant

conteste en temps utile le droit de gage, cette contestation ne

donne pas ouverture a 180 procedure prevue par les art. 106

a 109 LP, mais doit se liquider dans 180 collocation et Ja repar-

tition des deniers, lorsque le produit des biens r6a.lises clans

l'intervalle ne suffit pas pour satisfaire tous les crea.nciers. -

Toutefois, si 180 procedure introduite a tort par l'offioe confor-

mement aux art. 106 a 109 n'a pas ew attaquee en temps

utile, cette prooodure doit etre oontinuee et le proces subse-

quent termine, le jugement qui le olot etant alors deoisif pour

180 oollocation et 180 repartition. (Art. 106 a 109, 275 et 281 LP.)

Ä. -

Con precetto esecutivo N. 57481 (Uffieio di

Mendrisio) deI 6/7 novembre 1929, la. ditta. Fra.nz Sol-

da.ti & C., spedizionieri in Chiasso, escuteva., in via di

rea.lizza.zione di pegno, la ditta Umberto Fa.ravelli in

Oneglia. per ottenere il pagamento di un credito garantito

da. un diritto di ritenzione sopra merei in mano della

creditriee nella. sua qua.lita. di spedizioniera. Contre il

preeetto non fu fatta. opposizione.

Il 21 novembre sueeessivo i beni preeitati furono

sequestrati a fa.vore della. ditta; Garolamo Scolari in

Zurigo, la quale, eonsecutiva.mente, escuteva. la debitriee

ditta Fa.ra.velli con preeetto esecutivo N: 57601. All'a.tto

dell'esecuzione deI sequestro la. ditta Soldati eonferma.va,

verbalmente e per lettera., il suo diritto di pegno (riten-

zione) e di esecuzione Bulle merci sequestra.nde. Queste

pretese venivano annotate nel processo-verbale di seques-

tre e portate a conoscenza dello ScoIa.ri, cui, a.vendole

egli contestate, l'ufficio, con intimazione da.tata. deI

27 novembre e concernente l'esecuzione N. 57601, im par-

tiva il termine di dieci giorni previsto da.ll'a.rt. 109 LEF

per a.gire in giudizio. In seguito di ehe Seolari, eon peti-

zione, intimata alla ditta Soldati il 6 dicembre 1929, la

cibva tempestiva.mente davanti il Pretore di Mendrisio

per farie rieonoseere l'inesistenza. deI diritto di pegno da

Schuldbetreibungs. und Kon!mffireeltt. ~o 3i.

14.3

essa. vanta.to sulle merci in discorso. COll dem'eto deI

6 dicembre il Pretore, pendente causa., sospendeva l'ese-

euzione N. 57481 della ditta Soldati.

Nel frattempo, il 29 novembre 1929, questa. ditta. aveva

ehiesto la. realizza.zione deI pegno, cui l'ufficio si rifiutava,

allegando, une prima volta, ehe il debitore,F'aravelli era

in istato di fa.llimento (in seguito a.nnullato), ed una

seeonda. volta. addueendo, ehe Fa.ra.velli aveva. inoltrato

una. domanda di opposizione tardiva., in seguito respinta.

B. -

Nel mese di ma.rzo 1930 le merci in questiollC

furono, perche soggette a. rapido deprezzamento (art. 124),

vendute a.i pubblici inca.nti e la. ditta Soldati insisteva

ancora. una. volta. per la. prosecuzione dell'esecuziollC.

Con provvedimento deI 14 a.prile 1930 l'ufficio vi si

rifiutava di nuovo riferendosi aHa. sospensione pronuncia.ta

dal Pretore.

O. _ Contro questo provvedimento la ereditrice Soldati

rieorreva il 15 aprile all'Autorita cantona.le di Vigila.nza

domanda.ndole di : a) annullare l'a.ssegno di termine fa.tto

da.ll'ufficio a.Ha. ditta ScoIa.ri il 27 novembre 1929 onde

procedere in giudizio a' sensi dell'art. 109 LEF (v. sopra

Iett. A); b) ingiungere all'ufficio di dar corsO immedla.-

tamente a.Ha doma.nda di prosecuzione dell'esecuzione

N. 57481, assegnando a.lla ereditrice istante, in a.ceonto

deI suo a.vere, il ricavo delle merci rf'ALlizza.te.

D. -

Da rileva.re e, infine, che contro il precetto eseeu-

tivo N. 57601 (esecuzione Seolari eonsecutiva a.l sequestro

deI 21 novembre 1929) il debitore Fara.velli ha sollevato

opposizione. Dagli a.tti non risulta., se l'opposizione fu

seguita da. un proeedimento di leva.ta. od a.bbia dato

luogo a.ll'inizio d'una. causa. Oceorre tutta.via ritenere che

il sequestro e tuttora in vigore, la ricorrente non pretell-

dendo il contrario.

JjJ. _

Colla querelata. decisione l'istanza cantonale ha

respinto il gra.vame in ordine e nel merito.

AB 56 III -

1930

11

144

Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 37.

Gonsiderando in diritto :

1. -

In ordine il gra,vame della rieorrente fu respinto

per causa di tardivita. Il giudizio e eorretto solo per

quanto concerne 130 prima eonclusione deI ricorso 15

aprile 1930 tendente alla cassazione dei provvedimento

27 novembre 1929, col qua.le l'uHicio aveva invitato 130

ditta Seolari ad agire in giudizio 30' sensi delI 'art. 109

LEF. Infatti, di questo provvedimento edel seguito ehe

Seolari gli aveva dato, 130 ditta Soldati ebbe eonoseenza,

301 piiI tardi, eolla notifieazione delIa petizione Scolari,

vale 30 illre il 6 dieembre 1929.

2. -

Sul merito si osserva :

a) Il sequestro eonseguito su beni faeenti gia oggetto

di un'esecuzione in realizzazione di pegno, non e di osta-

colo aHa domanda di realizzazione deI ereditore pignora-

tizio e, se il ereditore sequestrante contesta il diritto di

pegno (ritenzione) vantato dall'altro creditore, 130 contes-

tazione non puo dar luogo 301 procedimento previsto dagli

art. 106-109 LEF. Questo procedimento suppone un

confIitto tra un creditore escutente ed un terzo; il termine

di (terzo » significa persona ehe non sia creditriee proee-

dente. I eonflitti invece tra i creditori eseutenti sono da

liquidarsi in sede di colloeazione, quando il rieavo della

realizzazione non hasti per taeitare tutti i erediti ehe vi

partecipano. Dei resto, il pl'ocedimento di cui agli

art. 106-109 non poteva riferirsi ehe all'esecuzione deI

ereditore sequestrante N. 57601 : di modo ehe l'azione

introdotta in base agli art. 107-109 LEF non poteva

produrre nessun effetto giuridieo sull'eseeuzione prece-

dente della ricorrente N. 57481. Ne segue, ehe l'Uffieio di

Mendrisio e incorso in errore assegnando nell'esecuzione

N. 57601 aHa ditta Seolari il termine per procedere 30'

sensi dell'art. 109. Se quindi questa ditta l'avesse impu-

gnato tempestivamente, questo procedimento avrebbe

dovuto esser annullato. In errore non meno evidente e

incorso il Pretore di Mendrisio, sospendendo l'esecuzione

Schuldbetreibungs- und Konlmrsrecht. No 37.

145

deUa ricorrente in realizzazione di pegno (N. 57481)

benche questa esecuzione non avesse provocato nessuna

rivendieazione. L'azione proposta in virtiI dell'art. 109

pub sespendere solo l'eseeuzione, ehe aHa rivendicazione

ha dato luogo (in easu, l'esecuzione N. 57601).

b) Il sequestro non essendo di ostacolo a ehe, in un'ese-

euzione in realizzazione di pegno, il creditore pignoratizio

possa domandare 130 vendita, ehiedesi se dei beni realizzati

il creditore possa, nonostante il sequestro, rivelldieare il

prodotto esclusivamente per se, quando questo non basti

per soddisfare pienamente alle due esecuzioni ed il eredi-

tore sequestrante abbia eontestato il pegno.

Se sotto tutti gli aspetti il sequestro eostituisse un

pignoramento provvisorio, 130 questione non si porrebbe

neppure. In questo caso si troverebbero di fronte due

ereditori, ognuno 301 beneficio di un'esecuzione (il ereditore

sequestrante almeno provvisoriamente) concorrenti per

tacitarsi col prodotto dei beni realizzati, prodotto ehe, in

easo di insufficienza, sarebbe da ripartirsi tra i due in

base d'un piano di eolloeazione. Ma il sequestro non

produee tutti gli effetti giuridici d'un pignoramento prov-

visorio. Per ese~pio esso e inoperante nei eonfronti di

pignoramenti precedenti, anehe se e intervenuto entro il

termine di partecipazione (RU 55 III 21). Analogamente,

180 ricorrente pretende ehe il sequestro non possa infIuire

su di un'esecuzione in realizazzione di pegno (! matura

per 180 realizzazione ed il riparto».

c) Questa tesi non pub esser aecolta.

In virtiI deH'art. 275 LEF, ehe dichiara applicabili 301

sequestro gli art. 106-109 LEF, 301 creditore sequestrante

come al creditore pignorante spetta 130 veste di contestare

i diritti di un creditore pignoratizio non procedente.

Oceorre inferirne, 10gic8omente, ehe 801 sequestrante come

801 creditore pignor8onte e nelle stesse eondizioni competi

80ltresi 180 faeolta di eontestare i diritti d'un ereditore

pignoratizio procedente. Sotto quest 'aspetto, il sequestro

e dunque assimilabile 80d un pignoramento provvisorio.

146

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 37.

Contro quest'illazione non urta la circostanza,· che il

sequestro e inoperante nei comronti d 'un pignoramento

precedente. Sul ricavo dei beni staggiti il pignoramento

conferisce al creditore pignorante un privilegio opponibile

ad ogni creditore, che non sia al beneficio dello stesso

privilegio conseguito eon un pignoramento tempestivo,

cioe fatto nei termini di partecipazione. A questo riguardo

la legge assimila il sequestro ad un pignoramento provvi-

sorio solo nei limiti dell'art. 281 LEF.

In questo senso la conclusione della ricorrente tendente

a rivendicare per se sola il ricavo in discorso appare

infondata.

3. -

Da quanto precede risulta dunque che a torto,

di fronte aHa contestazione dello Scolari deI diritto di

ritenzione vantato dalla ricorrente, l'Ufficio di Mendrisio

ha iniziato il procedimento di cui agli art. 106-109 LEF:

doveva semplicemente dar seguito aUa domanda di vendita

deHa creditrice ed, ove occorresse, allestire uno stato di

collocazione. Ma., nel caso in esame, il procedimento del-

I'Ufficio non essendo stato impugnato tempestivamente

per quanto concerne l'applicazione degli art. 106-109 e

la causa di contestazione deI diritto di ritenzione essendo

pendente, il deposito dello stato di collocazione potra

essere differito fino alla definizione di quella causa, poicM,

in queste. condizioni, non v'ha motivo per obbligare

Scolari ad introdurre la stessa. causa ancora una volta in

fase di riparto. Il giudizio che interverra neUa causa

pendente sara decisivo per la questione di collocazione e

di riparto deI ricavo.

La Oamera Esec'Uzioni e Fallimenti pron'Uncia:

Il ricorso e respinto nel senso dei considerandi.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.

38. Entscheid. vom 17. September 1930

i. S. Konkursmasse Galli und. Eousarten.

147

Die Konkursmasse kmUl ihre Konkursdividendenschuld

auch nicht mit einer erst nach der Aufstellung des Kolloka-

tionsplanes bekannt gewordenen und gerichtlich beurteilten

Forderung des Gemeinschuldners ver r e c h n e n.

La masse de 180 faiIlite ne peut. pas compenser sa dette relative

au dividende avec une creance du failli, dont l'existence n'a

ete connue et constatee par jugement qu'apres etablissement

du plan de collocation.

La massa fallimentare non puo compensare il suo debito derivante

dal dividendo con un credito deI fallito conosciuto e constatato

giudizia.ra.mente solo dopo l'allestimento della graduatoria.

A. -

Als am 30. November 1926 über F. Galli der

Konkurs eröffnet wurde, schwebte beim Bezirksgericht

St. Gallen ein von E. Graf angestrengter Prozess auf

Rückzahlung eines Darlehens von 20,000 Fr. Diese dann

im Konkurs eingegebene Forderung wies das Konkursamt

St. Gallen im Kollokationsplan ab « 1. weil eine höhere

Gegenforderung aus einem anfechtbaren Deckungsgeschäft

(Kaufvertrag betr. Schweinebestand von Anfangs Mai

1926) besteht; 2. event. weil Graf im Mai 1926 als ein-

facher Gesellsohafter gemeinsam mit Galli die Käserei in

Muolen weiter. betrieben hat und somit für die entstan-

denen Schulden ha.ftbar zu machen ist bezw. für den

Ausfall, den die Gläubiger zufolge des Konkurses erlitten

haben, ebenfalls haftbar ist.» Andere von Graf angemel-

dete Forderungen dagegen liess das Konkursamt im

Kollokationsplan ohne weiteres zu. Wenige Tage später

anerkannte es jedooh auch die eingangs erwähnte Forde-

rung des Graf mit dem Beüügen, es werde Anfechtungs-

und Rüokforderungsklage gegen ihn anheben, was dann

gesohah. Die vom erstinstanzlichen Gericht abgewiesene

Klage stützten die vier Zessionare der Konkursmasse,

welche im Appellationsverfahren den Prozess an Stelle des

Konkursamtes übernahmen, nunmehr teilweise auch noch