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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 36.
setzlmg der bisher nicht endgültig abgeschlossenen Betrei-
bung. Es wäre auch gar nicht einzusehen, wieso der
Schuldner, der sich durch Verstreichenlassen der Rechts-
vorschlagsfrist der Zwangsvollstreckung in sein ganzes
pfändbares Vermögen unterworfen hat, entgegen der ange-
führten Regel dieser Zwangsvollstreckung nicht noch wäh-
rend weiteren sechs Monaten unterworfen bleiben müsste,
nachdem die Betreibung (teilweise) fruchtlos war. Indessen
würde die Ausstellung eines vorbehaltlosen Pfändungs-
verlustscheines den Schuldner ungerechtfertigterweise
(vgl. BGE 25 I S. 39 Erw_ 3 = Sep.-Ausg. 2 S. 82 Erw.3)
der Gefahr aussetzen, dass er auch gegenüber einer später
als sechs Monate gestützt auf diesen Verlustschein neu
angehobenen Betreibung mit der Einrede des Mangels
neuen Vermögens ausgeschlossen wäre, weil diese Einrede
nur gegenüber einer auf Konkursverlustschein gestützten
Betreibung mit dem Erfolg erhoben werden kann, dass
die Betreibung bis zum Nachweise des Vorhandenseins
neuen Vermögens eingestellt bleibt, während umgekehrt
der Pfändungsverlustschein einen Rechtsöffnungstitel ab-
gibt, der nicht durch die Einrede des Mangels neuen Ver-
mögens entkräftet werden kann. Dieser Gefahr will die
Vorinstanz zutreffend mit der Anordnung begegnen, dass
der Angabe des Grundes der Forderung im Verlustschein
beigefügt werde, sie beruhe auf einem Konkursverlust-
schein, wobei insbesondere aUQh dessen Datum zu ver-
~eichnen ist.
Dagegen braucht die Ausstellung dieses
Pfändungsverlustscheines nicht an die -
vom Rekur-
renten angebotene -
Rückgabe des Konkursverlust-
scheines geknüpft und jener nicht als Ersatz dieses letz-
teren bezeichnet zu werden, wie die Vorinstanz ausserdem,
jedoch ohne nähere Begründung, noch angeordnet hat.
Der Schuldner wird hinreichend dadurch geschützt, dass
ncr Betrag des Konkursverlustscheines um die in der
streitigen Betreibung eingebrachten und, bei Fortsetzung
binnen sechs .Monaten, allfällig noch einzubringenden
Summen herabgesetzt wird, dass im letzteren Falle das
Schuldbetreibungs- und KonkursrechL Xc 37.
Bl
gleiche auoh mit dem er&ten Pfändungsverlustschein
geschieht, und dass ausserdem der dann neu auszustellende
Pfändungsverlustschein wiederum den Zusatz erhält, die
Forderung beruhe auf Konkursverlustschein . Dritte vor
dem Missbrauch der mehreren Verlustscheine durch den
Versuch mehrmaliger Abtretung einer und derselben
Forderung zu schützen, ist nicht Aufgabe der Betreibungs-
behörden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teilweise
begründet erklärt.
37. Sentenza 16 aettembre 1930 nella causa Soldati A C.
Un sequestro, conseguito su beni gia oggetto di un'esecuzione in
realizza.~ione di pegno, non e di ostacolo alla doma.nda di 1'00,
lizzazione da parte deI creditore pignoratizio. -
Se il creditore
sequestrante contesta tempestivamente il diritto di pegno, la
contestazione non puo dar luogo 801 procedimento di cui agli
art. 106·109 LEF, ma deve liquidarsi, se il ricavo dei beni
venduti nel frattempo non basta per soddisfare tutti i creditori,
in sede di collocazione e di riparto. Non essendo stata impugnata
tempestivamente, la procedura secondo gli an.
106-109
deve essere
condotta a
termine e
la causa pendente
ultimata; il giudizio che interverra sara. decisivo per la quas-
tione di collocazione e di ripano deI ricavo_ (Art. 106-109;
275; 281 LEF_)
Wird auf Gegenstände A r res t gelegt, bezüglich welcher bereitfl
B e t r e i b u n gau f P fan d ver wer tun gangehoben
worden ist, so stßht dies dem Verwertungsbegehren des
Pfandgläubigers nicht entgegen. Bestreitet der Arrestgläu-
biger das Pfandrecht, so ist hierüber nicht das Widerspruchs.
verfa.hren gemäss Art,. 106/9 SchKG zu eröffnen, sondern im
Kollokations- und Verteilungsverfahren .. zu entscheiden, sofern
der Erlös nicht zur Deckung sämtlicher beteiligter Gläubiger
hinreicht. Ist jedoch gegen die Einleitung des Widorf1pruch,,:-
verfahrens nicht rechtzeitig Beschwerde geführt worden, so
ist es zu Ende zu fiihren und ebenso der Widerspruchsprozess,
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Sehuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 37.
dessen Urteil alsdann für die Kollokation und Verteilung
massgebend ist. (Art. 106-109; '275; 281 SchKG.)
Le sequestre portant sur des biens qui font deja l'objet d'une .
paursuite en realisation de gage ne met pas obstacle a 180 requi-
sition de vente du crea.ncier gagiste. Si le creancier sequestrant
conteste en temps utile le droit de gage, cette contestation ne
donne pas ouverture a 180 procedure prevue par les art. 106
a 109 LP, mais doit se liquider dans 180 collocation et Ja repar-
tition des deniers, lorsque le produit des biens r6a.lises clans
l'intervalle ne suffit pas pour satisfaire tous les crea.nciers. -
Toutefois, si 180 procedure introduite a tort par l'offioe confor-
mement aux art. 106 a 109 n'a pas ew attaquee en temps
utile, cette prooodure doit etre oontinuee et le proces subse-
quent termine, le jugement qui le olot etant alors deoisif pour
180 oollocation et 180 repartition. (Art. 106 a 109, 275 et 281 LP.)
Ä. -
Con precetto esecutivo N. 57481 (Uffieio di
Mendrisio) deI 6/7 novembre 1929, la. ditta. Fra.nz Sol-
da.ti & C., spedizionieri in Chiasso, escuteva., in via di
rea.lizza.zione di pegno, la ditta Umberto Fa.ravelli in
Oneglia. per ottenere il pagamento di un credito garantito
da. un diritto di ritenzione sopra merei in mano della
creditriee nella. sua qua.lita. di spedizioniera. Contre il
preeetto non fu fatta. opposizione.
Il 21 novembre sueeessivo i beni preeitati furono
sequestrati a fa.vore della. ditta; Garolamo Scolari in
Zurigo, la quale, eonsecutiva.mente, escuteva. la debitriee
ditta Fa.ra.velli con preeetto esecutivo N: 57601. All'a.tto
dell'esecuzione deI sequestro la. ditta Soldati eonferma.va,
verbalmente e per lettera., il suo diritto di pegno (riten-
zione) e di esecuzione Bulle merci sequestra.nde. Queste
pretese venivano annotate nel processo-verbale di seques-
tre e portate a conoscenza dello ScoIa.ri, cui, a.vendole
egli contestate, l'ufficio, con intimazione da.tata. deI
27 novembre e concernente l'esecuzione N. 57601, im par-
tiva il termine di dieci giorni previsto da.ll'a.rt. 109 LEF
per a.gire in giudizio. In seguito di ehe Seolari, eon peti-
zione, intimata alla ditta Soldati il 6 dicembre 1929, la
cibva tempestiva.mente davanti il Pretore di Mendrisio
per farie rieonoseere l'inesistenza. deI diritto di pegno da
Schuldbetreibungs. und Kon!mffireeltt. ~o 3i.
14.3
essa. vanta.to sulle merci in discorso. COll dem'eto deI
6 dicembre il Pretore, pendente causa., sospendeva l'ese-
euzione N. 57481 della ditta Soldati.
Nel frattempo, il 29 novembre 1929, questa. ditta. aveva
ehiesto la. realizza.zione deI pegno, cui l'ufficio si rifiutava,
allegando, une prima volta, ehe il debitore,F'aravelli era
in istato di fa.llimento (in seguito a.nnullato), ed una
seeonda. volta. addueendo, ehe Fa.ra.velli aveva. inoltrato
una. domanda di opposizione tardiva., in seguito respinta.
B. -
Nel mese di ma.rzo 1930 le merci in questiollC
furono, perche soggette a. rapido deprezzamento (art. 124),
vendute a.i pubblici inca.nti e la. ditta Soldati insisteva
ancora. una. volta. per la. prosecuzione dell'esecuziollC.
Con provvedimento deI 14 a.prile 1930 l'ufficio vi si
rifiutava di nuovo riferendosi aHa. sospensione pronuncia.ta
dal Pretore.
O. _ Contro questo provvedimento la ereditrice Soldati
rieorreva il 15 aprile all'Autorita cantona.le di Vigila.nza
domanda.ndole di : a) annullare l'a.ssegno di termine fa.tto
da.ll'ufficio a.Ha. ditta ScoIa.ri il 27 novembre 1929 onde
procedere in giudizio a' sensi dell'art. 109 LEF (v. sopra
Iett. A); b) ingiungere all'ufficio di dar corsO immedla.-
tamente a.Ha doma.nda di prosecuzione dell'esecuzione
N. 57481, assegnando a.lla ereditrice istante, in a.ceonto
deI suo a.vere, il ricavo delle merci rf'ALlizza.te.
D. -
Da rileva.re e, infine, che contro il precetto eseeu-
tivo N. 57601 (esecuzione Seolari eonsecutiva a.l sequestro
deI 21 novembre 1929) il debitore Fara.velli ha sollevato
opposizione. Dagli a.tti non risulta., se l'opposizione fu
seguita da. un proeedimento di leva.ta. od a.bbia dato
luogo a.ll'inizio d'una. causa. Oceorre tutta.via ritenere che
il sequestro e tuttora in vigore, la ricorrente non pretell-
dendo il contrario.
JjJ. _
Colla querelata. decisione l'istanza cantonale ha
respinto il gra.vame in ordine e nel merito.
AB 56 III -
1930
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Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N0 37.
Gonsiderando in diritto :
1. -
In ordine il gra,vame della rieorrente fu respinto
per causa di tardivita. Il giudizio e eorretto solo per
quanto concerne 130 prima eonclusione deI ricorso 15
aprile 1930 tendente alla cassazione dei provvedimento
27 novembre 1929, col qua.le l'uHicio aveva invitato 130
ditta Seolari ad agire in giudizio 30' sensi delI 'art. 109
LEF. Infatti, di questo provvedimento edel seguito ehe
Seolari gli aveva dato, 130 ditta Soldati ebbe eonoseenza,
301 piiI tardi, eolla notifieazione delIa petizione Scolari,
vale 30 illre il 6 dieembre 1929.
2. -
Sul merito si osserva :
a) Il sequestro eonseguito su beni faeenti gia oggetto
di un'esecuzione in realizzazione di pegno, non e di osta-
colo aHa domanda di realizzazione deI ereditore pignora-
tizio e, se il ereditore sequestrante contesta il diritto di
pegno (ritenzione) vantato dall'altro creditore, 130 contes-
tazione non puo dar luogo 301 procedimento previsto dagli
art. 106-109 LEF. Questo procedimento suppone un
confIitto tra un creditore escutente ed un terzo; il termine
di (terzo » significa persona ehe non sia creditriee proee-
dente. I eonflitti invece tra i creditori eseutenti sono da
liquidarsi in sede di colloeazione, quando il rieavo della
realizzazione non hasti per taeitare tutti i erediti ehe vi
partecipano. Dei resto, il pl'ocedimento di cui agli
art. 106-109 non poteva riferirsi ehe all'esecuzione deI
ereditore sequestrante N. 57601 : di modo ehe l'azione
introdotta in base agli art. 107-109 LEF non poteva
produrre nessun effetto giuridieo sull'eseeuzione prece-
dente della ricorrente N. 57481. Ne segue, ehe l'Uffieio di
Mendrisio e incorso in errore assegnando nell'esecuzione
N. 57601 aHa ditta Seolari il termine per procedere 30'
sensi dell'art. 109. Se quindi questa ditta l'avesse impu-
gnato tempestivamente, questo procedimento avrebbe
dovuto esser annullato. In errore non meno evidente e
incorso il Pretore di Mendrisio, sospendendo l'esecuzione
Schuldbetreibungs- und Konlmrsrecht. No 37.
145
deUa ricorrente in realizzazione di pegno (N. 57481)
benche questa esecuzione non avesse provocato nessuna
rivendieazione. L'azione proposta in virtiI dell'art. 109
pub sespendere solo l'eseeuzione, ehe aHa rivendicazione
ha dato luogo (in easu, l'esecuzione N. 57601).
b) Il sequestro non essendo di ostacolo a ehe, in un'ese-
euzione in realizzazione di pegno, il creditore pignoratizio
possa domandare 130 vendita, ehiedesi se dei beni realizzati
il creditore possa, nonostante il sequestro, rivelldieare il
prodotto esclusivamente per se, quando questo non basti
per soddisfare pienamente alle due esecuzioni ed il eredi-
tore sequestrante abbia eontestato il pegno.
Se sotto tutti gli aspetti il sequestro eostituisse un
pignoramento provvisorio, 130 questione non si porrebbe
neppure. In questo caso si troverebbero di fronte due
ereditori, ognuno 301 beneficio di un'esecuzione (il ereditore
sequestrante almeno provvisoriamente) concorrenti per
tacitarsi col prodotto dei beni realizzati, prodotto ehe, in
easo di insufficienza, sarebbe da ripartirsi tra i due in
base d'un piano di eolloeazione. Ma il sequestro non
produee tutti gli effetti giuridici d'un pignoramento prov-
visorio. Per ese~pio esso e inoperante nei eonfronti di
pignoramenti precedenti, anehe se e intervenuto entro il
termine di partecipazione (RU 55 III 21). Analogamente,
180 ricorrente pretende ehe il sequestro non possa infIuire
su di un'esecuzione in realizazzione di pegno (! matura
per 180 realizzazione ed il riparto».
c) Questa tesi non pub esser aecolta.
In virtiI deH'art. 275 LEF, ehe dichiara applicabili 301
sequestro gli art. 106-109 LEF, 301 creditore sequestrante
come al creditore pignorante spetta 130 veste di contestare
i diritti di un creditore pignoratizio non procedente.
Oceorre inferirne, 10gic8omente, ehe 801 sequestrante come
801 creditore pignor8onte e nelle stesse eondizioni competi
80ltresi 180 faeolta di eontestare i diritti d'un ereditore
pignoratizio procedente. Sotto quest 'aspetto, il sequestro
e dunque assimilabile 80d un pignoramento provvisorio.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 37.
Contro quest'illazione non urta la circostanza,· che il
sequestro e inoperante nei comronti d 'un pignoramento
precedente. Sul ricavo dei beni staggiti il pignoramento
conferisce al creditore pignorante un privilegio opponibile
ad ogni creditore, che non sia al beneficio dello stesso
privilegio conseguito eon un pignoramento tempestivo,
cioe fatto nei termini di partecipazione. A questo riguardo
la legge assimila il sequestro ad un pignoramento provvi-
sorio solo nei limiti dell'art. 281 LEF.
In questo senso la conclusione della ricorrente tendente
a rivendicare per se sola il ricavo in discorso appare
infondata.
3. -
Da quanto precede risulta dunque che a torto,
di fronte aHa contestazione dello Scolari deI diritto di
ritenzione vantato dalla ricorrente, l'Ufficio di Mendrisio
ha iniziato il procedimento di cui agli art. 106-109 LEF:
doveva semplicemente dar seguito aUa domanda di vendita
deHa creditrice ed, ove occorresse, allestire uno stato di
collocazione. Ma., nel caso in esame, il procedimento del-
I'Ufficio non essendo stato impugnato tempestivamente
per quanto concerne l'applicazione degli art. 106-109 e
la causa di contestazione deI diritto di ritenzione essendo
pendente, il deposito dello stato di collocazione potra
essere differito fino alla definizione di quella causa, poicM,
in queste. condizioni, non v'ha motivo per obbligare
Scolari ad introdurre la stessa. causa ancora una volta in
fase di riparto. Il giudizio che interverra neUa causa
pendente sara decisivo per la questione di collocazione e
di riparto deI ricavo.
La Oamera Esec'Uzioni e Fallimenti pron'Uncia:
Il ricorso e respinto nel senso dei considerandi.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.
38. Entscheid. vom 17. September 1930
i. S. Konkursmasse Galli und. Eousarten.
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Die Konkursmasse kmUl ihre Konkursdividendenschuld
auch nicht mit einer erst nach der Aufstellung des Kolloka-
tionsplanes bekannt gewordenen und gerichtlich beurteilten
Forderung des Gemeinschuldners ver r e c h n e n.
La masse de 180 faiIlite ne peut. pas compenser sa dette relative
au dividende avec une creance du failli, dont l'existence n'a
ete connue et constatee par jugement qu'apres etablissement
du plan de collocation.
La massa fallimentare non puo compensare il suo debito derivante
dal dividendo con un credito deI fallito conosciuto e constatato
giudizia.ra.mente solo dopo l'allestimento della graduatoria.
A. -
Als am 30. November 1926 über F. Galli der
Konkurs eröffnet wurde, schwebte beim Bezirksgericht
St. Gallen ein von E. Graf angestrengter Prozess auf
Rückzahlung eines Darlehens von 20,000 Fr. Diese dann
im Konkurs eingegebene Forderung wies das Konkursamt
St. Gallen im Kollokationsplan ab « 1. weil eine höhere
Gegenforderung aus einem anfechtbaren Deckungsgeschäft
(Kaufvertrag betr. Schweinebestand von Anfangs Mai
1926) besteht; 2. event. weil Graf im Mai 1926 als ein-
facher Gesellsohafter gemeinsam mit Galli die Käserei in
Muolen weiter. betrieben hat und somit für die entstan-
denen Schulden ha.ftbar zu machen ist bezw. für den
Ausfall, den die Gläubiger zufolge des Konkurses erlitten
haben, ebenfalls haftbar ist.» Andere von Graf angemel-
dete Forderungen dagegen liess das Konkursamt im
Kollokationsplan ohne weiteres zu. Wenige Tage später
anerkannte es jedooh auch die eingangs erwähnte Forde-
rung des Graf mit dem Beüügen, es werde Anfechtungs-
und Rüokforderungsklage gegen ihn anheben, was dann
gesohah. Die vom erstinstanzlichen Gericht abgewiesene
Klage stützten die vier Zessionare der Konkursmasse,
welche im Appellationsverfahren den Prozess an Stelle des
Konkursamtes übernahmen, nunmehr teilweise auch noch