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Strafrecht.
fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait ete plus cou-
pable que Savioz, aurait commis une faute plus grave
que la sienne, est naturellement impuissant a exclure sa
, responsabilite. C'est donc en vain que, pour motiver
l'acquittement, le Tribunal a cru pouvoir faire etat de
fautes commises par la Compagnie en refusant la mise
a la retraite sollicitee par Savioz et en laissant l'auto-
motrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer
sur la voie de garage : quoi qu'il en ftit de ces griefs
(dont le Tribunal federal n'a a examiner ni la realite, ni
la gravite), la negligence commise de son cote par Savioz
devait entrainer sa condamnation, a moins qu'il ne se
trouvät dans le cas prevu par l'art. 27 CP -
ce qui,
on l'a vu, n'est pas etabli.
La Cour de cassation prononce:
Le recours est admis et le jugement attaque est annule.
II. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
51. Senteuza. della. corte di c&SBuione as Novembre 19a4
nella causa Bernascom contro Pedroni.
Contraffazzione di rnarca di fabbrica. -
Il norne patronimico
deI fabbricante contenuto nella sua ragione cornrnerciale
iscritta al registro di cornrnercio, puö, anche per se stante,
costituire valida rnarca di fabbrica. Estrerno soggettivo
deI reato secondo l'art. 25 cap. 3 Iegge sulle rnarche di
fabbrica.
A. -
Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta
commerciale « Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giu-
seppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Ta-
bacchi », possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi
Markenschutz. N0 51.
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di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i
suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e
largo smercio, sopratutto nella Svizzera interna, sotto
la denominazione di sigari « Pedroni ». Il 16 giugno 1923
Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della
proprieta intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche
tendenti a distingnere i suoi prodotti colla denomina--
zione «Pedroni Jl : marca N° 54,353 (<< Fabbri~a Pedroni
Tabacchi »), N° 54,354 (<< Cigares, tabacs et articles de
reclame Pedroni »), N° 54,355(<< Sigari Pedroni, Pedroni-
Zigarren, Cigares-Pedroni »), N° 54,360 {« Prodotti Pe-
droni »). Va inoltre rilevato che isigari Pedroni foggia
Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno
deI formato usuale a questa forma di sigari (formato
Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la
designazione «Manifattura svizzera italiana dei ta-
bacchi»; nel centro, il norne « Pedroni », in un angolo
una lista rossa «Virginia superiori marca Pedroni» e,
sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica
color verdognolo che ripete il norne della Ditta e contiene,
tra altro, l'indicazlone delle menzioni 'onorevoli da. essa
conseguite.
B. -
Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni
veniva a sapere che la Ditta C. Mori & C.S. A., fabbrica
di tabacchi in Ligornetto, e, phI specialmente, certo
Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita
nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in
cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro
(f Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni »,
all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosse « Vir-
ginia superiori marca Pedroni C.» e all'angolo destro
inferiore, alt ra lista rossa «Concessionario speciale C.
Mori & C. S. A. Lugano-Ligornetto-Chiasso ». In seguito
di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva
querela contro la Fabbrica Mori & C. e Federico Bernas-
coni per contraffatione delle sue marche di fah:brica.
Dall'istruzione della causa risultarono assodati i fatti
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Strafrecht.
seguenti : L'imputato Federlco Beruaseoni, avendo eon-
statato ehe i sigari di Rodolfo Pedroni in Chiasso otte-
nevano, sotto quel norne, largo smercio, eoneepi l'idea
, di giovarsi deI norne « Pedroni » per facilitare Ja vendita
dei prodotti della Ditta Mori preeitata, della quale egli
e gerente. A tale scopo egli si l'ivoise. in epoca impre-
eisata, a certo Aldo Pedroni, giovane di 17 anni, commesso
di negozio in Bellinzona, dal quale, eontro promessa di
impiego, ottenne la coneessione seguente: « Concedo
in via speciale al Sig. Bernaseoni. (Ditta C. Mori & C.
S. A.) di fare uso deI mio nome per marea di fabbriea
sigari destinati per la Svizzerae eio senza" alcuna mia
responsabilita diretta od indiretta. » Questa diehiarazione
e firmata altresi dal padre deU' Aldo Pedroni,ma non
porta data. Sta pero di fatto ehe, per ammissione deI
Bernaseoni stesso, i sigarl Mori & C., in seatole munite
delle etiehette edel timbro Pedroni sopradeseritti,
furono messi in vendita gia nell'agosto 1923. Ma avenoo
in seguito Aldo Pedroni ritimta a Bernaseoni Ia eonees-
sione precitata, questi, nell'ottobre deI 1923, entro in
trattative, prima eon uno Stefano Pedroni in Ravecchia
e poi eon certo Giuseppe Carlo Pedroni in Bellinzona aHo
seopo di farsi eedere il loro nome al fine summentovato.
Con Carlo Pedroni venne stipulato un « eontratto »
nel senso ehe Bernaseoni, eontro il eompenso di 300 fehi.
annui, fu autorizzato a formare una Ditta sotto il n6ffie
di Giuseppe Carlo Pedroni,' Manifattura tabaechi e
sigari in Chiasso. Quando questa eombinazione sia
avvenuta non risulta precisamente dagli atti. Il eontratto
all'inearto non porta data, ma e certamente postel'iore
alla denuncia deI 13 settembre 1923. Solo nel foglio
uffieiale di commercio deI 17 ottobre 1923 figura l'is-
erizione di una oc Manifattma tabaeehi e virginia. -
oc"Titolare della ditta Giuseppe Carlo Pedroni, in Chiasso,
» e Giuseppe Cario Pedroni, fu Alessandro. da Besozzo
»(Italia), domiciliato a Bellinzona. Manifattura ta-
l) bacchi e virginia superiori. La ditta conferisee procura
Markenschutz. N0 51.
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)) a Federieo Bernaseoni fu Davide, da Chiasso, in Lu-
» gano.»
Non risulta ehe Giuseppe Carlo Pedroni
avesse mai, ne in Chiasso, ne altrove, una fabbrica
0
un eommercio di tabaeehi: il Beruaseoni non aveva in
Chiasso ehe « un pied-a-terre e, probabilmente, solo una
casella postale » (sentenza eantonale p. 6).
A vuto eontezza anehe di questo aeeordo eon Giuseppe
Carlo Pedroni e allegando' ehe Beruaseoni continuava
a mettere in commercio dei sigari coll'indicazione « Pe-
droni C. », Rodolfo Pedroni, eon una seeonda denlln-
cia 26 novembre 1923, estendeva Ia querela al precitato
Giuseppe Carlo Pedroni imputandolo di eomplieita nel
reato di eontraffazione di marehe eommesso dal Bernas-
eoni.
e. -
Colla sentenza denunziata, la Corte delle assisi
pretoriali di Lugano-Citta, basandosi sull'art. 24 della
legge federale 26 settembre 1890 sulla protezione delle
marehe di fabbriea e di eommercio, eondannava il Ber-
naseoni ad una muIta di 100 fehi. ed alle pene aeeessorie
per eontraffazzione di marche di fabbriea. Motivi:
Non oeeorre oeeuparsi dei fatti rimproverati a Bernas-
eoni e a Giuseppe Carlo Pedroni colla seeonda ~enuneia
deI querelante (denuneia 26 novembre 1923), poiehe
Ie cireostanze in essa addotte non furono ne esaminate
in inehiesta, ne vagliate dal Proematore pubblieo. Per
quanta e degli addebiti mossi a Bernaseoni in relazione
all'aceordo eonehiuso eon Aldo Pedroni, la Corte rile-
vava: Il nome patronimieo « Pedroni », regolarmente
iscritto a registro eome earattere distintivo dei prodotti
delta Ditta Rodolfo Pedroni, costituisee marca di fabbriea
a sensi delle'art. 10 della legge federale preeitata e merita
quindi protezione. L'aeeusato Bernaseoni ha imitato
questa marea Pedroni e l'ha impiegata per designare i
prodotti deHa ditta Mori & C. nel timbro centrale ehe
ha applieato alle eassette da esso' messe in commereio.
Egli e quindi eolpevole di abuso di" marea di fabbriea.
Un omonimo (nd easo, Aldo Pedroni) puo eertamente
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Strafrecht.
esplicare la sua attivitä. senza dover per, questo cambiare
il suo norne, rna deve agire in buona fede.
D. -
Da questa sentenza Bernasconi ha interposto
, ricorso in cassazione nei termini e nei modi di legge.
Afferma: Il sernplice norne « Pedroni» contenuto nelle
iscrizioni a registro deI 16 giugno 1923 (v. stato di fatto
lett. A) non puö costituire rnarca di fabbrica e godere
della protezione legale perche, usato per se solo, non
costituisce quell'imagine, segno
0
simbolo originale
proprio ad individualizzare il prodotto. Per esse re usata
co rne rnarca a sensi dell'art. 10 N° 1 della legge federale
26 setternbre 1890, una ditta cornrnerciale deve appli-
care ai suoi prodotti la sua ragione sociale intera e
non solo il norne deI titolare. Ora la ditta Rodolfo
Pedroni non fu ne applicata corne tale ai suoi prodotti,
ne imitata dal ricorrente. Bernasconi era libero di fare
uso deI norne isolato patronimico cedutogli da Aldo
Pedroni, anche se esso avesse inteso formare una ditta
allo scopo di attirare a se la clientela della ragione so-
ciale Rodolfo Pedroni. Cib facendo cornrnetteva forse
un atto di concorrenza sieale, rna non si e reso colpevole
deI reato di contraffazione di rnarca di fabbrica. A suf-
fragio di questa tesi, il ricorrente invoca, tra altre, la
sentenza deI Tribunale federale 18 luglio 1905 nella
causa ((Heyden» c. ((Chemische Fabrik von Heyden »
(R U 31 I p. 509). DeI resto, conchiude il ricorrente, al
preteso reato di contraffazione di rnarca di fabbrica
vien rneno l'estrerno essenziale deI dolo (art. 25 al. 2
legge 26 sett. 1890). L'imputato ha fatto uso deI norne
Pedroni senza intenzione dolosa. In base alla concessione
di Aldo Pedroni ed alla giurisprudenza de,l Tribunale
federale (si allude alla sentenza precitata) esso poteva
legittimarnente credere di non cornrnettere una contrav-
venzione alla legge sulle rnarche di fabbrica. Bernasconi
ha impiegato il norne C. Pedroni che non figura nelle
designazioni commerciali della ditta Rodolfo Pedroni.
E. -
Con risposta 30 ottobre 1924 Rodolfo Pedroni
conchiude dornandando il riget~ deI ricorso.
MarkensChutz. No 51.
323
Considerando in diritto :
1 ° -
Occorre anzitutto determinare i limiti della
controversia.
TI ricorrente, contro cui era stata sollevata imputa-
zione d'illecita imitazione delle rnarche di fabbrica della
parte civile (Rodolfo Pedroni), per aver usato il norne
« Pedroni » nelle etichette e nei bolli apposti ai prodotti
della Ditta Mori & C. in Ligornetto, fu condannato
solo per l'uso deI bollo contenente nel centro la designa-
zione ((C. Pedroni », e rnandato assolto per l'irnitazione
delle etichette. Inoltre, solo gli atti da esso commessi
nella prima fase delle sue operazioni, in connessione colla
cessione deI norne Aldo Pedroni, furono dal tribunale
cantonale presi inconsiderazione. Esularono dall'esame
deI giudice cantonale gli atti irnputati al Bernasconi
colla seconda querela deI novernbre 1923 e facenti capo
alla cessione della pretesa ditta Giuseppe Carlo Pe-
droni, checondusse alla iscrizione 15/17 ottobre 1923
di cui sopra.
Trattandosi di un ricorso in cassazione, l'indagine
di questa Corte deve essa pure venir ristretta entro questi
limiti.
2
0
-
Contariarnente a quanto opina il ricorrente, il
norne patronimico Pedroni, sia corne tale (v. le iscrizioni
a registro Ni 54,353-54,355 e No 54,360, lett. A dello
stato di fatto), sia corne parte principale distintiva della
ragione Rodolfo Pedroni Succ. ecc., costituisce valida
marca di fabbrica per distinguere i prodotti di questa
ditta da altri della concorrenza. La questione di sapere,
se il norne deI producente contenuto nella sua firma e
applicato, anche da solo, ai suoi prodotti, possa essere
protetto dalla legge sulle rnarche di fabbrica, fu decisa,
in senso afferrnativo, a diverse riprese dal Tribunale
federale. Con sentenza 29 rnarzo 1903 nella causa Stein
C. Fabbrica chimica von Heyden (RU 30 I p. 123 e seg.),
questa Corte ha dichiarato che il norne ((Heyden », is-
critto a registro separatamente dalla firma e applicato
324
Strafrecht.
agli involti dei prodotti della stessa, costituiva marca
di fabbrica e poteva essere ogetto dei reato di abuso 0
contraffazione di marca. Questo modo di vedere fu
'confermato da questa Corte nella seconda sentenza
Heyden c. Fabbrica chimica von Heyden deI 18 luglio
1905 (RU 31 I p. 505), che il ricorrente stesso, sotto
altro aspetto e per altri motivi, invoca a sostegno della
sua tesi (cfr. 1. c. p. 509 cons. 3). In una recente sentenza
27 maggio 1924 nella causa Farmacia cooperativa di
Bienna c. Vial (RU 50 11 p. 195 e seg.), il Tribunale
federale, statuendo come Corte di diritto civile, si e
riconfermato nell'opinione suesposta. Si trattava della
marca « Vin de Vial », in cui appunto il tratto distintivo
era rappresentato dal norne dell'inventore « Viai» ap-
plicato ai prodotti. «La marca verbale del ricorrente
in cassazione » (Viai), e detto in quella sentenza, « e, per
se stante, oggetto della protezione della legge e non
puo essere usata come marca da un terzo, neanche se
questi la mette in connessione col proprio norne. » (Cfr.
DUNANT: Traite des marques de fabrique p. 113; per
il diritto germanico KüHLER: Warenzeichenrecht p. 95;
per il diritto italiano Moise AMAR : Dei nomi e dei mar-
chi p. 81.)
Indarno il ricorrente invoca in contrario la sentenza
3 febbraio 1917 dei Tribunale federale nella causa Mani-
fattura ginevrina c. Gagnebin (RU 43 11 p. 93). L'ipo-
tesi di quel easo, in eui si trattava dell'indicazione deI
luogo di provenienza dei prodotto, non ha nulla di comune
eolla fattispeeie, in eui e questione dei nome deI pro-
duttore figurante nella sua ragione eommerciale e iscritto
separatamente a registro.
3° -
Si obbietta in seeondo luogo, ehe anehe se il
norne Pedroni, applieato ai prodotti della ditta omonima,
godesse protezione legale, il rieorrente poteva nondi-
meno far uso dei norne « Pedroni » perehe a lui ceduto da
una persona (Aldo Pedroni), ehe aveva il diritto di por-
tarlo e di impiegarlo come marea di fabbrica.
Markenschutz. N° 51.
325
Questo ragionamento e ineoncludente anzitutto perehe
le sue premesse non sono eonformi alle risultanze pro-
cessuali. Nella prima fase degli atti, di eui il rieorrente
fu ineolpato e che solo entrano in linea di eonto, il norne
Pedroni, da lui derivato dalla eessione Aldo Pedroni,
non fu mai iscritto a registro eome marea, ne eome parte
di una ditta Aldo Pedroni, ne eome designazione, per
se stante, di prodotti fabbricati da un « Pedroni ». 11
rieorrente, avuta l'autorizzazione di Aldo Pedroni. di
far uso dei norne di quest'ultimo « per marea di fabbriea »
non tento nemmeno di prendere i provvedimenti oeeor-
renti per raggiungere questo fine, vale a dire non diede
opera veruna a eostituire con questo norne una ragione
sociale, e farla iserivere a registro 0 a far registrare una
marea per se stante al norne di Pedroni. Egli si limito
a vendere i prodotti della ditta Mori & C. in Ligornetto
appieeicando loro una etiehetta tendente a far eredere
ehe essi fossero di fabbricazione «Pedroni» e usando
questo norne anehe nel timbro centrale applicato alle
seatole. 11 rieorrente ha quindi agito in modo affatto
arbitrario ed illegale e si e a torto ehe esso pretende di
aver fatto uso legittimo di una faeolta correttamente
cedutagli da un terzo. Dei resto, anche a prescindere
dall'operato dei ricorrente, Aldo Pedroni stesso non
avrebbe potuto far uso dei suo norne per eostituire
una marca eome fabbricante di sigari Pedroni, finehe
esso stesso questa meree non avesse prodotto. In realta,
il norne Pedroni fu impiegato dal Bernasconi onde
smerciare i sigari fabbricati dalla ditta Mori & C.,
mentre, eome constata l'istanza eantonale, ne Pedroni.
ne Bernasconi solo, ne in comunione con Aldo Pedroni,
ebbe mai fabbriea diversa da quella in Ligornetto. Se, in
queste condizioni, Bernaseoni avesse inteso far iserivere
a registro una firma al norne Pedroni, egli si sarebbe
urtato all'art. 14 cif. 4 della legge sulle marehe di fab-
briea, che vieta l'iscrizione di marea di una ditta fittizia
o di un segno di provenienza evidentem ente falso. Giu-
326
'Strafrecht.
dieando altrimenti, si arriverebbe al risultato ehe la Ditta
producente Mori & C. S. A. in Ligornetto avrebbe potuto
veder protetti, eome marche di fabbriea. due nomi: il
. proprio «(Mori », eome faeente parte della ragione sociale
Mori & C.) e quello di « Pedroni », eui il rieorrente pre-
tende aver diritto per eessione di Aldo Pedroni : risultato
questo indubbiamente inaeeettabile.
40 -
Da quanto preeede risulta senz'altro l'infonda-
tezza degli argomenti ehe il rieorrente deduee dalla se-
eonda sentenza nella causa Heyden eontro Fabbriea
ehimiea von Heyden. Per non rilevare altre differenze
eolla fattispeeie, stavano in quella di fronte due dille
regolarmente iseritte: « C. Heyden» da un canto e
« Heyden Soeieta per azioni » dall'altro. Nel easo attuale
alla ditta Rodolfo Pedroni ed alle marehe Pedroni
iseritte a registro, sta di fronte une designazione fittizia
ehe non eostituisee, neanehe in modo meramente for~
male, una ditta, ne puo godere i diritti di una marea.
Nel primo easo, la ditta « C. Heyden » ha realmente fab-
brieato dei prodotti ehe furono messi in vendita sotto
l~ designazione reale di « Heyden »; nel easo attuale, il
fleorrente ha smereiato il fabbrieato della ditta Mori
S?tt:0 il falso norne di Pedroni; differenze queste essen-
ZIah, ehe eondueono neeessariamente a soluzione diversa.
Ad ogni. modo, il rieorrente non puo opporre ai diritti
spettanb alla parte eivile in ragione della marea Pedroni
un diritto equivalente basato -sulla eessione eonferitagli
~al eontratto eon Aldo Pedroni. Questo eontratto e
lmmorale, perehe tendeva a fine illecito: ai diritti ehe
i~ rieor~ente pretende dedurne, puö essere opposta l'eeee-
zlO~e dl dolo. seeondo l'art. 2 CCS (RU 30 I p. 534).
5 -
Il fleorrente pretende, finalmente ehe l'istanza
eantonale .non si e oeeupato dell'indagine sul dolo e da
opera a dimostrare l'assenza di questo estremo.
Queste affermazioni· sono infondate in fatto ed in-
ammissibili in diritto.
a) Il giudiee eantonale non ha ommessa nel suo giu-
Markenschutz. N0 51.
327
dizio la questione dell'elemento soggettivo 0 intenzionale;
ne ha trattato, rilevando la mala fede dell'imputato
nell'aver esso rieorso ad Aldo Pedroni, « ragazzo dieias-
settenne per sfruttare il norne della ditta Pedroni ».
((Un omonimo », diee la sentenza aggravata, ((deve
» agire in buona fede e cireondare la sua attivita eon dei
»segni e eon delledieiture atti a distogliere qualsiasi
»dubbio e qualsiasi. eonfusione eon una ditta pre-
I) esistente » eee. (V. sentenza eantonale p. 5 i. f. e,6.)
b) In diritto, la tesi deI rieorrente eonsiste nel contes-
tare l'estremo deI dolo, allegando ehe egli non poteva
avere il sentimento di eontraffare una marea protetta 0
di abusarne, eioe di eommettere preeisamente il realo
pel quale fu eondannato. La tesi e inammissibile. A
eostituire l'intenzione dolosa di eui all'art. 11 Coda pen.
fed., basta ehe l'agente abbia avuto il sentimento della
illieeita dell'azione e non oeeorre ehe abbia saputo pre-
,eisamente quale reato, seeondo la elassifieazione della
legge penale, esso stava per eommettere: in altri termini.
l'inesatta valutazione giuridiea dell'atto eommesso non
esclude il dole. Che il rieorrente doveva avere la eos-
eienza di eommettere atto illecito, e fuori di dubbio.
Egli feee uso deI norne Pedroni allo seopo pre~iso e da
esse rieonosciuto di sfruttare la rinomanza di un prodotto
fabbrieato da altri e di attirare a se la elientela altrui,
provoeando un errore sulla provenienza della meree.
La volonta deI rieorrente era dunque indubbiamente
diretta a eommettere azione illecita e di ciö esso non
poteva non aV,ere la eoscienza~ Il ehe basta a eostituire
il dolo a sensi della legge (RU 16 p. 43; 18 p. 99 e seg.;
21 p. 1059). Che poi il rieorrente, eon prudenza assai
signifieativa e forse appunto per preordinare un argo-
mento di difesa, abbia aggiunto al norne ((Pedroni »
la lettera « C. » (mentre il norne eedutogli, nella prima
fase delle operazioni, era di ((A. Pedroni »), e indiffe-
rente. Egli ben sapeva ehe l'aggiunta non poteva im-
pedire l'inganno, poiehe al eompratore, ehe domandasse
328
Strafrecht.
un sigaro « Pedroni ll, questa differenza insignificante
poteva facilmente sfuggire.
La Corte di cassazione pronuncia :
Il ricorso e respinto.
52. Urteil des Xassa.tio~vom 17.lluember 1814
i. S. F. lIaf't'mann-Lalloche A eie A.-G.
gegen T.l3&ust gdY; SchwerBtnbach.
M a r k e n r e c h t :
Rechtmässigkeit des Gebrauches einer
ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen
Marke, wenn sie für Waren von Tochtergesellscllaften
des schweizerischen Stammhauses geführt wird. Art. 24
litt. c MSchG. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip.
A.-Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche & Oe A.-G.
in Basel ist Inhaberin der im schweizerischen und
internationalen
Markenregister für pharmazeutische
Produkte eingetragenen Wortrnarken Digalen, Seca-
cornin und Pantopon. Am 16. September 1904 und
20. Februar 1906 hat auch die Firma F. Hoffmann-La
Roche & Oe in Grenzach (Baden) Digalen und Seca-
cornin beim deutschen Reichspatentamt eintraaen und
am 16. Februar 1917 auf die Firma « Chemische Werke
Grenzach Aktiengesellschaft)) umschreiben lassen; eben-
so veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche & Oe
in Wien am 23. Juni 1911 den Eintrag der drei Waren-
zeichen ins Markenregister in Wien und. am 14. April
1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte
Firma (Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. Ho
Wien.)}
Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und
Schwerzenbach in Basel Handel mit chemischen und
pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften aus
den erwähnten ausländischen Fabriken stammende,
unter der gleichen Wortmarke wie die Erzeugnisse der
Markenschutz. N° 52.
329
Klägerin geschützte Produkte (Digalen, Secacornin und
Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin
eine Verletzung ihrer Markenrechte, eventuell den
Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes und erstattete
am 11. September 1923 Strafanzeige.
B. -
Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die
Uberweisungsbehörde
des
Kantons Basel-Stadt· die
Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen mit fol-
gender Begründung: Aus dem universellen Charakter
des Markenrechts folge, dass die Chemischen Werke
Grenzach A.-G. und die Pharmazeutische Industrie-
gesellschaft m. b. H. Wien die Produkte, an denen ihnen
das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel
bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des
deutschen Reiches oder ÖSterreichs. Demgemäss hätten
sich auch die Beklagten durch den Verkauf der einge-
klagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in
das Markenrecht der Klägerin schuldig gemacht.
C. -
Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das
Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Urteil
vom 27. August 1924 abgewiesen.
D. -' Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassations-
beschwerde der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung
und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Ent-
scheidung.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. -
Die Vorinstanz hat den Standpunkt, dass sich
die Beklagten durch das Inverkehrbringen von aus dem
Auslande, speziell aus den Chemischen Werken Grenz-
ach und von der Pharmazeutischen Industriegesellschaft
m. b. H. Wien stammenden und mit den gleichen Wort-
marken Digalen, Secacornin und Pantopon versehenen
Produkten in der Schweiz objektiv eines Eingriffes in
das Markenrecht der Firma F. Hoffmann-La Roche
& Oe A.-G. in Basel schuldig gemacht haben, abgelehnt.
Dieser Entscheid ist bundesrechtlich nicht zu bean-