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50_I_318

BGE 50 I 318

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Italiano CH
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318

Strafrecht.

fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait ete plus cou-

pable que Savioz, aurait commis une faute plus grave

que la sienne, est naturellement impuissant a exclure sa

, responsabilite. C'est donc en vain que, pour motiver

l'acquittement, le Tribunal a cru pouvoir faire etat de

fautes commises par la Compagnie en refusant la mise

a la retraite sollicitee par Savioz et en laissant l'auto-

motrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer

sur la voie de garage : quoi qu'il en ftit de ces griefs

(dont le Tribunal federal n'a a examiner ni la realite, ni

la gravite), la negligence commise de son cote par Savioz

devait entrainer sa condamnation, a moins qu'il ne se

trouvät dans le cas prevu par l'art. 27 CP -

ce qui,

on l'a vu, n'est pas etabli.

La Cour de cassation prononce:

Le recours est admis et le jugement attaque est annule.

II. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

51. Senteuza. della. corte di c&SBuione as Novembre 19a4

nella causa Bernascom contro Pedroni.

Contraffazzione di rnarca di fabbrica. -

Il norne patronimico

deI fabbricante contenuto nella sua ragione cornrnerciale

iscritta al registro di cornrnercio, puö, anche per se stante,

costituire valida rnarca di fabbrica. Estrerno soggettivo

deI reato secondo l'art. 25 cap. 3 Iegge sulle rnarche di

fabbrica.

A. -

Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta

commerciale « Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giu-

seppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Ta-

bacchi », possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi

Markenschutz. N0 51.

319

di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i

suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e

largo smercio, sopratutto nella Svizzera interna, sotto

la denominazione di sigari « Pedroni ». Il 16 giugno 1923

Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della

proprieta intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche

tendenti a distingnere i suoi prodotti colla denomina--

zione «Pedroni Jl : marca N° 54,353 (<< Fabbri~a Pedroni

Tabacchi »), N° 54,354 (<< Cigares, tabacs et articles de

reclame Pedroni »), N° 54,355(<< Sigari Pedroni, Pedroni-

Zigarren, Cigares-Pedroni »), N° 54,360 {« Prodotti Pe-

droni »). Va inoltre rilevato che isigari Pedroni foggia

Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno

deI formato usuale a questa forma di sigari (formato

Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la

designazione «Manifattura svizzera italiana dei ta-

bacchi»; nel centro, il norne « Pedroni », in un angolo

una lista rossa «Virginia superiori marca Pedroni» e,

sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica

color verdognolo che ripete il norne della Ditta e contiene,

tra altro, l'indicazlone delle menzioni 'onorevoli da. essa

conseguite.

B. -

Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni

veniva a sapere che la Ditta C. Mori & C.S. A., fabbrica

di tabacchi in Ligornetto, e, phI specialmente, certo

Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita

nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in

cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro

(f Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni »,

all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosse « Vir-

ginia superiori marca Pedroni C.» e all'angolo destro

inferiore, alt ra lista rossa «Concessionario speciale C.

Mori & C. S. A. Lugano-Ligornetto-Chiasso ». In seguito

di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva

querela contro la Fabbrica Mori & C. e Federico Bernas-

coni per contraffatione delle sue marche di fah:brica.

Dall'istruzione della causa risultarono assodati i fatti

320

Strafrecht.

seguenti : L'imputato Federlco Beruaseoni, avendo eon-

statato ehe i sigari di Rodolfo Pedroni in Chiasso otte-

nevano, sotto quel norne, largo smercio, eoneepi l'idea

, di giovarsi deI norne « Pedroni » per facilitare Ja vendita

dei prodotti della Ditta Mori preeitata, della quale egli

e gerente. A tale scopo egli si l'ivoise. in epoca impre-

eisata, a certo Aldo Pedroni, giovane di 17 anni, commesso

di negozio in Bellinzona, dal quale, eontro promessa di

impiego, ottenne la coneessione seguente: « Concedo

in via speciale al Sig. Bernaseoni. (Ditta C. Mori & C.

S. A.) di fare uso deI mio nome per marea di fabbriea

sigari destinati per la Svizzerae eio senza" alcuna mia

responsabilita diretta od indiretta. » Questa diehiarazione

e firmata altresi dal padre deU' Aldo Pedroni,ma non

porta data. Sta pero di fatto ehe, per ammissione deI

Bernaseoni stesso, i sigarl Mori & C., in seatole munite

delle etiehette edel timbro Pedroni sopradeseritti,

furono messi in vendita gia nell'agosto 1923. Ma avenoo

in seguito Aldo Pedroni ritimta a Bernaseoni Ia eonees-

sione precitata, questi, nell'ottobre deI 1923, entro in

trattative, prima eon uno Stefano Pedroni in Ravecchia

e poi eon certo Giuseppe Carlo Pedroni in Bellinzona aHo

seopo di farsi eedere il loro nome al fine summentovato.

Con Carlo Pedroni venne stipulato un « eontratto »

nel senso ehe Bernaseoni, eontro il eompenso di 300 fehi.

annui, fu autorizzato a formare una Ditta sotto il n6ffie

di Giuseppe Carlo Pedroni,' Manifattura tabaechi e

sigari in Chiasso. Quando questa eombinazione sia

avvenuta non risulta precisamente dagli atti. Il eontratto

all'inearto non porta data, ma e certamente postel'iore

alla denuncia deI 13 settembre 1923. Solo nel foglio

uffieiale di commercio deI 17 ottobre 1923 figura l'is-

erizione di una oc Manifattma tabaeehi e virginia. -

oc"Titolare della ditta Giuseppe Carlo Pedroni, in Chiasso,

» e Giuseppe Cario Pedroni, fu Alessandro. da Besozzo

»(Italia), domiciliato a Bellinzona. Manifattura ta-

l) bacchi e virginia superiori. La ditta conferisee procura

Markenschutz. N0 51.

321

)) a Federieo Bernaseoni fu Davide, da Chiasso, in Lu-

» gano.»

Non risulta ehe Giuseppe Carlo Pedroni

avesse mai, ne in Chiasso, ne altrove, una fabbrica

0

un eommercio di tabaeehi: il Beruaseoni non aveva in

Chiasso ehe « un pied-a-terre e, probabilmente, solo una

casella postale » (sentenza eantonale p. 6).

A vuto eontezza anehe di questo aeeordo eon Giuseppe

Carlo Pedroni e allegando' ehe Beruaseoni continuava

a mettere in commercio dei sigari coll'indicazione « Pe-

droni C. », Rodolfo Pedroni, eon una seeonda denlln-

cia 26 novembre 1923, estendeva Ia querela al precitato

Giuseppe Carlo Pedroni imputandolo di eomplieita nel

reato di eontraffazione di marehe eommesso dal Bernas-

eoni.

e. -

Colla sentenza denunziata, la Corte delle assisi

pretoriali di Lugano-Citta, basandosi sull'art. 24 della

legge federale 26 settembre 1890 sulla protezione delle

marehe di fabbriea e di eommercio, eondannava il Ber-

naseoni ad una muIta di 100 fehi. ed alle pene aeeessorie

per eontraffazzione di marche di fabbriea. Motivi:

Non oeeorre oeeuparsi dei fatti rimproverati a Bernas-

eoni e a Giuseppe Carlo Pedroni colla seeonda ~enuneia

deI querelante (denuneia 26 novembre 1923), poiehe

Ie cireostanze in essa addotte non furono ne esaminate

in inehiesta, ne vagliate dal Proematore pubblieo. Per

quanta e degli addebiti mossi a Bernaseoni in relazione

all'aceordo eonehiuso eon Aldo Pedroni, la Corte rile-

vava: Il nome patronimieo « Pedroni », regolarmente

iscritto a registro eome earattere distintivo dei prodotti

delta Ditta Rodolfo Pedroni, costituisee marca di fabbriea

a sensi delle'art. 10 della legge federale preeitata e merita

quindi protezione. L'aeeusato Bernaseoni ha imitato

questa marea Pedroni e l'ha impiegata per designare i

prodotti deHa ditta Mori & C. nel timbro centrale ehe

ha applieato alle eassette da esso' messe in commereio.

Egli e quindi eolpevole di abuso di" marea di fabbriea.

Un omonimo (nd easo, Aldo Pedroni) puo eertamente

322

Strafrecht.

esplicare la sua attivitä. senza dover per, questo cambiare

il suo norne, rna deve agire in buona fede.

D. -

Da questa sentenza Bernasconi ha interposto

, ricorso in cassazione nei termini e nei modi di legge.

Afferma: Il sernplice norne « Pedroni» contenuto nelle

iscrizioni a registro deI 16 giugno 1923 (v. stato di fatto

lett. A) non puö costituire rnarca di fabbrica e godere

della protezione legale perche, usato per se solo, non

costituisce quell'imagine, segno

0

simbolo originale

proprio ad individualizzare il prodotto. Per esse re usata

co rne rnarca a sensi dell'art. 10 N° 1 della legge federale

26 setternbre 1890, una ditta cornrnerciale deve appli-

care ai suoi prodotti la sua ragione sociale intera e

non solo il norne deI titolare. Ora la ditta Rodolfo

Pedroni non fu ne applicata corne tale ai suoi prodotti,

ne imitata dal ricorrente. Bernasconi era libero di fare

uso deI norne isolato patronimico cedutogli da Aldo

Pedroni, anche se esso avesse inteso formare una ditta

allo scopo di attirare a se la clientela della ragione so-

ciale Rodolfo Pedroni. Cib facendo cornrnetteva forse

un atto di concorrenza sieale, rna non si e reso colpevole

deI reato di contraffazione di rnarca di fabbrica. A suf-

fragio di questa tesi, il ricorrente invoca, tra altre, la

sentenza deI Tribunale federale 18 luglio 1905 nella

causa ((Heyden» c. ((Chemische Fabrik von Heyden »

(R U 31 I p. 509). DeI resto, conchiude il ricorrente, al

preteso reato di contraffazione di rnarca di fabbrica

vien rneno l'estrerno essenziale deI dolo (art. 25 al. 2

legge 26 sett. 1890). L'imputato ha fatto uso deI norne

Pedroni senza intenzione dolosa. In base alla concessione

di Aldo Pedroni ed alla giurisprudenza de,l Tribunale

federale (si allude alla sentenza precitata) esso poteva

legittimarnente credere di non cornrnettere una contrav-

venzione alla legge sulle rnarche di fabbrica. Bernasconi

ha impiegato il norne C. Pedroni che non figura nelle

designazioni commerciali della ditta Rodolfo Pedroni.

E. -

Con risposta 30 ottobre 1924 Rodolfo Pedroni

conchiude dornandando il riget~ deI ricorso.

MarkensChutz. No 51.

323

Considerando in diritto :

1 ° -

Occorre anzitutto determinare i limiti della

controversia.

TI ricorrente, contro cui era stata sollevata imputa-

zione d'illecita imitazione delle rnarche di fabbrica della

parte civile (Rodolfo Pedroni), per aver usato il norne

« Pedroni » nelle etichette e nei bolli apposti ai prodotti

della Ditta Mori & C. in Ligornetto, fu condannato

solo per l'uso deI bollo contenente nel centro la designa-

zione ((C. Pedroni », e rnandato assolto per l'irnitazione

delle etichette. Inoltre, solo gli atti da esso commessi

nella prima fase delle sue operazioni, in connessione colla

cessione deI norne Aldo Pedroni, furono dal tribunale

cantonale presi inconsiderazione. Esularono dall'esame

deI giudice cantonale gli atti irnputati al Bernasconi

colla seconda querela deI novernbre 1923 e facenti capo

alla cessione della pretesa ditta Giuseppe Carlo Pe-

droni, checondusse alla iscrizione 15/17 ottobre 1923

di cui sopra.

Trattandosi di un ricorso in cassazione, l'indagine

di questa Corte deve essa pure venir ristretta entro questi

limiti.

2

0

-

Contariarnente a quanto opina il ricorrente, il

norne patronimico Pedroni, sia corne tale (v. le iscrizioni

a registro Ni 54,353-54,355 e No 54,360, lett. A dello

stato di fatto), sia corne parte principale distintiva della

ragione Rodolfo Pedroni Succ. ecc., costituisce valida

marca di fabbrica per distinguere i prodotti di questa

ditta da altri della concorrenza. La questione di sapere,

se il norne deI producente contenuto nella sua firma e

applicato, anche da solo, ai suoi prodotti, possa essere

protetto dalla legge sulle rnarche di fabbrica, fu decisa,

in senso afferrnativo, a diverse riprese dal Tribunale

federale. Con sentenza 29 rnarzo 1903 nella causa Stein

C. Fabbrica chimica von Heyden (RU 30 I p. 123 e seg.),

questa Corte ha dichiarato che il norne ((Heyden », is-

critto a registro separatamente dalla firma e applicato

324

Strafrecht.

agli involti dei prodotti della stessa, costituiva marca

di fabbrica e poteva essere ogetto dei reato di abuso 0

contraffazione di marca. Questo modo di vedere fu

'confermato da questa Corte nella seconda sentenza

Heyden c. Fabbrica chimica von Heyden deI 18 luglio

1905 (RU 31 I p. 505), che il ricorrente stesso, sotto

altro aspetto e per altri motivi, invoca a sostegno della

sua tesi (cfr. 1. c. p. 509 cons. 3). In una recente sentenza

27 maggio 1924 nella causa Farmacia cooperativa di

Bienna c. Vial (RU 50 11 p. 195 e seg.), il Tribunale

federale, statuendo come Corte di diritto civile, si e

riconfermato nell'opinione suesposta. Si trattava della

marca « Vin de Vial », in cui appunto il tratto distintivo

era rappresentato dal norne dell'inventore « Viai» ap-

plicato ai prodotti. «La marca verbale del ricorrente

in cassazione » (Viai), e detto in quella sentenza, « e, per

se stante, oggetto della protezione della legge e non

puo essere usata come marca da un terzo, neanche se

questi la mette in connessione col proprio norne. » (Cfr.

DUNANT: Traite des marques de fabrique p. 113; per

il diritto germanico KüHLER: Warenzeichenrecht p. 95;

per il diritto italiano Moise AMAR : Dei nomi e dei mar-

chi p. 81.)

Indarno il ricorrente invoca in contrario la sentenza

3 febbraio 1917 dei Tribunale federale nella causa Mani-

fattura ginevrina c. Gagnebin (RU 43 11 p. 93). L'ipo-

tesi di quel easo, in eui si trattava dell'indicazione deI

luogo di provenienza dei prodotto, non ha nulla di comune

eolla fattispeeie, in eui e questione dei nome deI pro-

duttore figurante nella sua ragione eommerciale e iscritto

separatamente a registro.

3° -

Si obbietta in seeondo luogo, ehe anehe se il

norne Pedroni, applieato ai prodotti della ditta omonima,

godesse protezione legale, il rieorrente poteva nondi-

meno far uso dei norne « Pedroni » perehe a lui ceduto da

una persona (Aldo Pedroni), ehe aveva il diritto di por-

tarlo e di impiegarlo come marea di fabbrica.

Markenschutz. N° 51.

325

Questo ragionamento e ineoncludente anzitutto perehe

le sue premesse non sono eonformi alle risultanze pro-

cessuali. Nella prima fase degli atti, di eui il rieorrente

fu ineolpato e che solo entrano in linea di eonto, il norne

Pedroni, da lui derivato dalla eessione Aldo Pedroni,

non fu mai iscritto a registro eome marea, ne eome parte

di una ditta Aldo Pedroni, ne eome designazione, per

se stante, di prodotti fabbricati da un « Pedroni ». 11

rieorrente, avuta l'autorizzazione di Aldo Pedroni. di

far uso dei norne di quest'ultimo « per marea di fabbriea »

non tento nemmeno di prendere i provvedimenti oeeor-

renti per raggiungere questo fine, vale a dire non diede

opera veruna a eostituire con questo norne una ragione

sociale, e farla iserivere a registro 0 a far registrare una

marea per se stante al norne di Pedroni. Egli si limito

a vendere i prodotti della ditta Mori & C. in Ligornetto

appieeicando loro una etiehetta tendente a far eredere

ehe essi fossero di fabbricazione «Pedroni» e usando

questo norne anehe nel timbro centrale applicato alle

seatole. 11 rieorrente ha quindi agito in modo affatto

arbitrario ed illegale e si e a torto ehe esso pretende di

aver fatto uso legittimo di una faeolta correttamente

cedutagli da un terzo. Dei resto, anche a prescindere

dall'operato dei ricorrente, Aldo Pedroni stesso non

avrebbe potuto far uso dei suo norne per eostituire

una marca eome fabbricante di sigari Pedroni, finehe

esso stesso questa meree non avesse prodotto. In realta,

il norne Pedroni fu impiegato dal Bernasconi onde

smerciare i sigari fabbricati dalla ditta Mori & C.,

mentre, eome constata l'istanza eantonale, ne Pedroni.

ne Bernasconi solo, ne in comunione con Aldo Pedroni,

ebbe mai fabbriea diversa da quella in Ligornetto. Se, in

queste condizioni, Bernaseoni avesse inteso far iserivere

a registro una firma al norne Pedroni, egli si sarebbe

urtato all'art. 14 cif. 4 della legge sulle marehe di fab-

briea, che vieta l'iscrizione di marea di una ditta fittizia

o di un segno di provenienza evidentem ente falso. Giu-

326

'Strafrecht.

dieando altrimenti, si arriverebbe al risultato ehe la Ditta

producente Mori & C. S. A. in Ligornetto avrebbe potuto

veder protetti, eome marche di fabbriea. due nomi: il

. proprio «(Mori », eome faeente parte della ragione sociale

Mori & C.) e quello di « Pedroni », eui il rieorrente pre-

tende aver diritto per eessione di Aldo Pedroni : risultato

questo indubbiamente inaeeettabile.

40 -

Da quanto preeede risulta senz'altro l'infonda-

tezza degli argomenti ehe il rieorrente deduee dalla se-

eonda sentenza nella causa Heyden eontro Fabbriea

ehimiea von Heyden. Per non rilevare altre differenze

eolla fattispeeie, stavano in quella di fronte due dille

regolarmente iseritte: « C. Heyden» da un canto e

« Heyden Soeieta per azioni » dall'altro. Nel easo attuale

alla ditta Rodolfo Pedroni ed alle marehe Pedroni

iseritte a registro, sta di fronte une designazione fittizia

ehe non eostituisee, neanehe in modo meramente for~

male, una ditta, ne puo godere i diritti di una marea.

Nel primo easo, la ditta « C. Heyden » ha realmente fab-

brieato dei prodotti ehe furono messi in vendita sotto

l~ designazione reale di « Heyden »; nel easo attuale, il

fleorrente ha smereiato il fabbrieato della ditta Mori

S?tt:0 il falso norne di Pedroni; differenze queste essen-

ZIah, ehe eondueono neeessariamente a soluzione diversa.

Ad ogni. modo, il rieorrente non puo opporre ai diritti

spettanb alla parte eivile in ragione della marea Pedroni

un diritto equivalente basato -sulla eessione eonferitagli

~al eontratto eon Aldo Pedroni. Questo eontratto e

lmmorale, perehe tendeva a fine illecito: ai diritti ehe

i~ rieor~ente pretende dedurne, puö essere opposta l'eeee-

zlO~e dl dolo. seeondo l'art. 2 CCS (RU 30 I p. 534).

5 -

Il fleorrente pretende, finalmente ehe l'istanza

eantonale .non si e oeeupato dell'indagine sul dolo e da

opera a dimostrare l'assenza di questo estremo.

Queste affermazioni· sono infondate in fatto ed in-

ammissibili in diritto.

a) Il giudiee eantonale non ha ommessa nel suo giu-

Markenschutz. N0 51.

327

dizio la questione dell'elemento soggettivo 0 intenzionale;

ne ha trattato, rilevando la mala fede dell'imputato

nell'aver esso rieorso ad Aldo Pedroni, « ragazzo dieias-

settenne per sfruttare il norne della ditta Pedroni ».

((Un omonimo », diee la sentenza aggravata, ((deve

» agire in buona fede e cireondare la sua attivita eon dei

»segni e eon delledieiture atti a distogliere qualsiasi

»dubbio e qualsiasi. eonfusione eon una ditta pre-

I) esistente » eee. (V. sentenza eantonale p. 5 i. f. e,6.)

b) In diritto, la tesi deI rieorrente eonsiste nel contes-

tare l'estremo deI dolo, allegando ehe egli non poteva

avere il sentimento di eontraffare una marea protetta 0

di abusarne, eioe di eommettere preeisamente il realo

pel quale fu eondannato. La tesi e inammissibile. A

eostituire l'intenzione dolosa di eui all'art. 11 Coda pen.

fed., basta ehe l'agente abbia avuto il sentimento della

illieeita dell'azione e non oeeorre ehe abbia saputo pre-

,eisamente quale reato, seeondo la elassifieazione della

legge penale, esso stava per eommettere: in altri termini.

l'inesatta valutazione giuridiea dell'atto eommesso non

esclude il dole. Che il rieorrente doveva avere la eos-

eienza di eommettere atto illecito, e fuori di dubbio.

Egli feee uso deI norne Pedroni allo seopo pre~iso e da

esse rieonosciuto di sfruttare la rinomanza di un prodotto

fabbrieato da altri e di attirare a se la elientela altrui,

provoeando un errore sulla provenienza della meree.

La volonta deI rieorrente era dunque indubbiamente

diretta a eommettere azione illecita e di ciö esso non

poteva non aV,ere la eoscienza~ Il ehe basta a eostituire

il dolo a sensi della legge (RU 16 p. 43; 18 p. 99 e seg.;

21 p. 1059). Che poi il rieorrente, eon prudenza assai

signifieativa e forse appunto per preordinare un argo-

mento di difesa, abbia aggiunto al norne ((Pedroni »

la lettera « C. » (mentre il norne eedutogli, nella prima

fase delle operazioni, era di ((A. Pedroni »), e indiffe-

rente. Egli ben sapeva ehe l'aggiunta non poteva im-

pedire l'inganno, poiehe al eompratore, ehe domandasse

328

Strafrecht.

un sigaro « Pedroni ll, questa differenza insignificante

poteva facilmente sfuggire.

La Corte di cassazione pronuncia :

Il ricorso e respinto.

52. Urteil des Xassa.tio~vom 17.lluember 1814

i. S. F. lIaf't'mann-Lalloche A eie A.-G.

gegen T.l3&ust gdY; SchwerBtnbach.

M a r k e n r e c h t :

Rechtmässigkeit des Gebrauches einer

ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen

Marke, wenn sie für Waren von Tochtergesellscllaften

des schweizerischen Stammhauses geführt wird. Art. 24

litt. c MSchG. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip.

A.-Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche & Oe A.-G.

in Basel ist Inhaberin der im schweizerischen und

internationalen

Markenregister für pharmazeutische

Produkte eingetragenen Wortrnarken Digalen, Seca-

cornin und Pantopon. Am 16. September 1904 und

20. Februar 1906 hat auch die Firma F. Hoffmann-La

Roche & Oe in Grenzach (Baden) Digalen und Seca-

cornin beim deutschen Reichspatentamt eintraaen und

am 16. Februar 1917 auf die Firma « Chemische Werke

Grenzach Aktiengesellschaft)) umschreiben lassen; eben-

so veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche & Oe

in Wien am 23. Juni 1911 den Eintrag der drei Waren-

zeichen ins Markenregister in Wien und. am 14. April

1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte

Firma (Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. Ho

Wien.)}

Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und

Schwerzenbach in Basel Handel mit chemischen und

pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften aus

den erwähnten ausländischen Fabriken stammende,

unter der gleichen Wortmarke wie die Erzeugnisse der

Markenschutz. N° 52.

329

Klägerin geschützte Produkte (Digalen, Secacornin und

Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin

eine Verletzung ihrer Markenrechte, eventuell den

Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes und erstattete

am 11. September 1923 Strafanzeige.

B. -

Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die

Uberweisungsbehörde

des

Kantons Basel-Stadt· die

Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen mit fol-

gender Begründung: Aus dem universellen Charakter

des Markenrechts folge, dass die Chemischen Werke

Grenzach A.-G. und die Pharmazeutische Industrie-

gesellschaft m. b. H. Wien die Produkte, an denen ihnen

das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel

bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des

deutschen Reiches oder ÖSterreichs. Demgemäss hätten

sich auch die Beklagten durch den Verkauf der einge-

klagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in

das Markenrecht der Klägerin schuldig gemacht.

C. -

Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Urteil

vom 27. August 1924 abgewiesen.

D. -' Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassations-

beschwerde der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung

und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Ent-

scheidung.

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. -

Die Vorinstanz hat den Standpunkt, dass sich

die Beklagten durch das Inverkehrbringen von aus dem

Auslande, speziell aus den Chemischen Werken Grenz-

ach und von der Pharmazeutischen Industriegesellschaft

m. b. H. Wien stammenden und mit den gleichen Wort-

marken Digalen, Secacornin und Pantopon versehenen

Produkten in der Schweiz objektiv eines Eingriffes in

das Markenrecht der Firma F. Hoffmann-La Roche

& Oe A.-G. in Basel schuldig gemacht haben, abgelehnt.

Dieser Entscheid ist bundesrechtlich nicht zu bean-