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22 Entscheidungen der SChpldbetreibungs- stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbeson- dere kein Grund vorhanden, mit der Freigabe bis zur Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzes- sorien der Hauptforderung deren Schicksal und sodann kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden.
7. Sentenza. 12 febbrajo 1919 llella causa Bettelini. Limiti deHa competenza deI Tribunale federale a statuire sull'interpretazione di dis pos ti di 1egge emanati dai Cantoni in virtil. delI' art. 30 capo. fin. L. E. F. - Il disposto di cui alla cU. 3 di quest' art. e da interpretarsi in senso 1ato : ond' e ehe ai Cantoni spetta ]a facolta di istituire procedura Spe- dale di esecuzionenon solo in cOllfronto dei Co muni propria- mentc detti ma allche rispetto a quegli ellti p'ubbIici in cui iI concetto e ]0 scopo di pubblica utilita siano prevalenti. - Art. 30 L. E. F e 44 e seg. legge ticinese di attuazione. A. - La legge ticinese di attuazione in tema di esecu- zioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti speciali per le esecuzioni dirette contro i « Comuni ed enti pubblici », vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro « i cOl11uni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di diIitto pubblico I), Je disposizioni della LEF non restando applicabili in loro confronto se non (< inquanto non sia diversamente previsto » (dalla legge speciaIe). Le disposi- zioni degli art. 44-55 suddetti haIlilO trattosiaalleAutorita preposte al procedimento, sia agli oggetti esclusi dalla JiquidaziOlle e sia aHa fonna stessa deHa procedura. Esclusi dclla liquidaziolle sono gli oggetti posti fuori di commerdo (art. 46), queUi Ia cui }lroprietä non appartiene propl'iamente all, ente pubblico (fondazioni pal'ticoJari ecc.), (IueUi inoltrc che servono ad nn servizio pubblico ed ausi- liario deHo Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione della liquidazionc, di eui fa park. per Jegge, l'ufficio ordil1ario und Konkurskammer. N' 7. :23 dei fallimenti, e nominata da} COl1siglio di Stato (art. 49) : essa cura l'allestimento dei bilanci preventivo e eonsull- tivo, la percezione delI' imposta (art. 52), riduce le poste deI bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di eontributi quanto oceorre per soddisfare gIi interessi dei debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione e pro- nunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in genere, da Autol'ita di Vigilanza sull'operato deU'Ammi- nistrazione. L'art. 35 dispone : « nel resto si appliehe- ranno le norme relative al fallimellto. » B. - Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano- Campagna prollunciava, con decreto X giugno 1918, iJ fallimento deI « Consorzio della sponda deslra ddla Magliasina in Caslano», istituito con decreto governativo deI 27 novembre 1885 in conformitä. della legge calltonale sulle arginature deI 9 giugno 1853. Allestita e deposta, per opera dell'amministrazione speciale, la graduatoria neHe forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi membri deI Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano e lite-consorti, con rieorso 26 ottobre 1918 interposto presso l'AutOlita cantonale di Vigilanza in materia di essecuzione e fallimenti (Camera esec. e fall. deI Tri- bunale di Appello), ne domandavano l'annullamento sostenendo, in sostanza, ehe non fosse lecito procedere aHa graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, ne diffid~re i creditori a stl'egua den'art. 250 LEF a pro- muovere l'azione in contestazione ivi prevista, ma ehe fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti della legge speciale (art. 52 e 53), procedimento afiatto diverso : ehe l'amministrazione, eioe, avrebbe dovuto deporre presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci (graduatoria), da contestarsi dayanti a quell'autoritä in via amministrativa e nOl} davanti al giudice. C. - Con decisione 18 novembre 19181'Autoritä canto- nale di Vigilanza respinse il gravame allegando ehe una graduatoria non pub essere impugnata davanti le Autorita di VigiIanza se non per vizio di forma e eioe solo ove essa
2-1 Entscheidullgen der Schuldbetreibullgs- non risponda, per chiarezz~ e per regolaritä. di disposizione, ~le norme della LEF: Ipotesi questa ehe non trova nscontro neUa fattispecie. D. - Da questa decisione Bettelini e Consorti si sono aggravati presso la Camera Esee. e fall. deI Tribunale federal~ nei ~ermini e nei modi dilegge. Essi impugnano la regolarltä. di tutto procedimento, contestando ehe i dis- po~ti p~ecitati della Iegge di attuazione siano applicabili, pOlehe 1 art. 30 LEF Jimita l'inapplicabilitä. deHa LEF alle esec~zioni dirette contro Cantoni, Distretti e « Comuni » e pOlehe un consorzio non e uno di questi enti. COl1sidemndo in diritto : 1. ~ :'- mente d~W art. 19 LEF e deUa giurispru- dT~~a il ncorso al Tnbunale federale come Autoritä. di V ~~llanza non e proponibile se non per violazione deI dmtto (ederale. Nel caso in esame e fuori di dubbio ehe il pro:edime.nto c?ntro il Consorzio della Magliasina (dichia- raZlOne dl falhmento, allestimento dei bilanci edella graduatoria) fu promosso in base ai disposti precitati dell~ .legge eanto?~e di attuazione (art. 44 e seg.), coi quall il Cantone TlClllO ha regolato, assai dettagliatamente la p:?cedu:a. sp:eiale di liquidazione, dichiarandole appli~ cabill, sussldianamente, « le norme relative al fallimento ~ (art. 55). ~a questione di sapere, se una graduatoria nel senso degl~ art. 244-250 LEF sia coneiliabile con questa legge. sp~e!a~e 0 se essa invece intenda procedere altri- m~nh (c~~ 111 conformitä. degli art. 52 e 53) aHa verifica tl~l credItl ed aHa collocazione dei ereditori, puo essere {I!scussa, ma non occorre venga deeisa perehe, eomunque, all~he ove,. a colmare le laeune della legge cantonale, fosse leeIto apphcare gli art. 244 e seg. LEF, quest'applicazione Hon avycrrebbe in virtu di dirit.to fcderale, ma di diritto cantolla]e, . costituirebbe quindi applicazione di diritto cantollale. E infatti prillcipio eardinale di diritto federale ~he, ({nando la legislazione federale riserva ai Cantoni II rego}amcnto di discipline ginridiche rette, nel 101'0 und Konkurskamlllcr. ~o 7. complesso, dal diritto federale, le leggi emanate da essi in virtil di questa facolta sono leggi e,antonali e fanno parte deI diritto eantonale, allclle quando non regolano la materia in modo esauriente, ma fanno capo, a eolmarnc le lacune, a disposti di diritto federale : tale il easo della riserva deU'art. 231 antieo CO (contratto compera-vendita di stabili) a favore deI diritto eantonale, a proposito della quale fu costantemente ammesso, doversi considerare diritto cantonale anche le disposizioni generali deI codiee delle obbligazioni apvlicabiH a ({uel negozio riservato al diritto cantonale (RU l:l p. 506, 11 p. (l35 eec.). Ond'e ehe, anehe ove gli art. 44 e seg. della Jegge cantonale di attuazione intendessero apll]icare alle essccuzioni speciali contro i « Comuni e enti pubblici) il procedimento previsto dagli art. 244 e seg. LEF per la yeriHca dei crediti e la graduazione dei creditori, nOIl si lratterebbc meno di diritto canlonale, sulla eui applieazione il Trihunale fede- rale non e chiamato a decidere.
2. - La soluzione non sarebbe diversa sc non nel caso in cui il Cantone Tieino a\~esse sorpassato le attribuzioni riservate ai Cantoni dall'art. 30 LEF assoggettando ad uno speciale procedimento, non solo le esecuziolli contro i Comuni, ma anche quelle dirette eontro altri (i enti pubblici »: di modo ehe, non reggendo in riguardo al eonsorzio in questione la legge speciale, gli tornerebbe ap- plieabilc la legge generale. La genesi delI' art. 30 LEF - il quale Hgura solo negli ultimi progetti - ei lavori preparatori della legge non ag- giungono elementi di interpretazione a quelli ehe risultano dalla lettera deI disposto e dallo spirito ehe 10 informa. Motivi prevalenti stanno per una risposta affermativa, vale a dire, per una interpretazione lata deI termine ((Comuni I). Giova 'anzitutto osservare ehe nella termino- logia giuridica della svizzera tedesca e anche di qualehe eantone della svizzera francese il termine ({ Gemeinde» « commune » non signifiea solo il comune politico 0 statale. eioe quella prima unitä. dell'organizzazione statale ehe
26 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sta aHa base dei' Cantoni: esso si applicaanche ai patri- ziati, alle borghesie, alle parrocchie ecc. (Bürger gemein- den, Korporationsgemeinden, Kirchgemeinden ecc., com- mune bourgeoise, paroissiale ece.). E quindi lecito am- mettere ehe illegislatore abbia inteso il coneetto «Comune)) in senso Jato, vaJe a dire abbia V'oluto estenderlo anehe a quegli enti ehe, prevalendo in essi 10 seopo di pubbliea utilita sugli interessi privati, presentassero eoi Comuni nel senso stretto della parola punti essenziali di analogia : in altri termini, ehe il legislatore abbia voluto riservare aiCantoni la facolta di introdurre nella 101'0 legislazione una proeedura speeiale di eseeuzione per tutti quei eorpi morali, spiceatamente di pubbliea utilita, a riguardo dei quali, sia per la llatura dei 101'0 beni (come beni, in eerti limiti, posti estra eommercio, destinati all'uso pubblieo ece.), sia per 1a loro indole intrinseea ed illoro seopo, ehe Ji suppongono duraturi, i precetti ordinari di una Jiqui- dazione totale ed immediata (ehe, neUa fo'rma deI falli- mento, trae seen la dissoluzione dell'ente morale di diritto privato ehe ne e coipito), non sono di applicazione agevole ed adeguata. In quali di eotali enti pubblici 10 scopo di pubblica utilita sia siffattamente prevalente sugli interessi privati da poter essi venir equiparatiai Comuni e questione ehe, per la loro molteplicita e diversita, non ammette soluzione uniforme, ma ehe deve ess~e esaminata caso per caso. Agli effetti di questo giudizio basta rilevare ehe un eon- sorzio eonstituito, eome quello in discorso, per la sistema- zione di un corso d'acqua di diritto pubblieo in base aHa Jegge eantonale 9 giugno 1853, riveste indubbiamente e eminentemente il carattere di opera di pubblica utilita, come risulta dai disposti di quella legge. A mente infatti degli art. 3 e 7 un consorzio siffatto non puö essere isti- tuito se non coll'autorizzazione deI Consiglio di Stato, il quale deve constatarne espressamente la pubblica utilita : al Consiglio di Stato e deferibile ogni contesta- zione tra i membri deI Consorzio ed i suoi organi (art. 11, und KOl1kurskammel'. N° 7. 27 15,18) e compete il controllo generale deI consorzio e delI'opera; infine, il consorzio ha carattere coercilivo nel senso ehe sono obbligati a farvi parte tutti i particolari e eOI'})i morali alle cui proprieta puil risultare Ull uli1e qualsiasi dall'opera (art. 5 e 7 eec.).
4. - Da questo eonsiderazioni risulta ehe la coutro- versia e retta dal diritto cantonale : essa sfugge quindi aHa competenza deI Tribunale federal<" La Cwneru esecuzioni e fallimcnli p/,()lIlmcill: Non si entra nel merito deI riCOl'SO.
8. Entscheid. vom 13. Febrnar 1919 i. S. Imhoff. Unzulässigkeit der Z u s tel I u n g des Z a h I U 11 g s h t' - feh I e s an den Ver t r e t e reiner j u r ist i s ehe Il Per S 0 n in der Betreibung, di~ der Vertreter sl'lhcr gegell sie angehoben hat. .1. - Durch Zahlungsbefehl vom 19. :\owmbel' 191R betrieb der Rekurrent ImhofI die ImhofI-l\Iotor A.-G. in Interlaken, deren Direktor und Verwaltungsratsmitglied er ist. In dieser seiner Eigenschaft als Direktor und einziges in Interlaken wohnhaftes Verwaltungsratsmit- glied nahm er selber den Zahlungsbefehl entgegen und er- hob nicht nur keinen Rechtsvorschlag, sondern an- erkannte die Schuld ausdrücklich. B. - Die Imhoff-Motor A.-G. erhob hierauf Beschwerde indem sie Aufhebung der Zustellung des Zahlungsbefehles verlangte, da diese angesichts der bestehenden Interessen- kollission an ein anderes Verwaltungsratsmitglied hätte erfolgen sollel1. (Ein weiterer Beschwerdepunkt ist gegen- standslos geworden.) C. - Die Vorinstanz hat diese Beschwerde gutgeheissen, indem sie davon ausging, bei solchen Illteressenkollisio- nen dürfe in der Tat die Zustellung nicht an das betrei-