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45_III_21

BGE 45 III 21

Bundesgericht (BGE) · 1918-11-06 · Italiano CH
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Sachverhalt

La Iegge ticinese di attuazione in tema di esecu-

zioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti

speciali per le esecuzioni <1irette contro i ({ Com uni ed enti

pubblici », vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro

({ i comuni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di

diritto puhblico », le disposizioni deHa LEF non restalldo

applicabili in loro confrouto se non « inquanto non sia

diversamellte previsto » (dalla legge speciale). Le disposi-

zioni de.gli art. 44-55 suddetti hall no trattosiaalleAutoriUl

preposte al procedimento, sia agli oggetti esc]usi dalla

Jiquidaziolle e sia aHa forma stessa deHa proeedllra.

Esclusi della Iiquidaziolle sono gli oggetti posti fuori di

commerdo (art. 46), quelli Ia cni proprieta non appartiene

proprium ente all, ente pubblico (fondazioni particoJari ecc.),

quelli inoltrc ehe servono ad nn servizio pubblieo ed ausi-

liario deHo Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione deHa

liquidazionc, di eui fa parte. per Jegge, l'ufficio ordinario

und Konkurskammer. N° 7.

dei fallimenti, e nominata dal Consiglio di Stato (art. 49) :

essa cura l'allestimento dei bilanci preventivo e conSUll-

tivo, Ia percezione delI' imposta (art. 52), riduce le poste

deI bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di

eontributi quanto occorre per soddisfare gIi interessi dei

debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione e pro-

nunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in

genere, da Autorita di Vigilanza sull'operato dell'Ammi-

nistrazione. L'art. :>5 dispone : {(nel resto si applieh~

ranno le norme relative al fal1imento. »

B. -

Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano-

Campagna pronunciava, ron decreto R giugno 191R, il

fallimento Qel

(I COllsorzio deHa sponda dcstra deHn

Magliasina in Caslano», istituito ron decreto governativo

deI 27 novembre 1885 in conformita deHa legge cantonalc

sulle arginature deI 9 giugno 1853. Allestita e deposta,

per opera dell'amministrazione speciale, Ia graduatoria

nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi

membri deI Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano

e lit~consorti, con rieorso 26 ottobre 1918 interposto

presso 1'Autorita cantonale di Vigilanza in materia di

essecuzione e fallimenti (Camera esec. e falL deI Tri-

bunale di Appello), ne domandavano l'annullamento

sostenendo, in sostanza, ehe non fosse lecito procedere

aHa graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, ne

diffidare i creditori a stregua den' art. 250 LEF a pro-

muov~re l'azione in contestazione ivi prevista, ma ehe

fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti deHa

Jegge speciale (art. 52 e 53). procedimento afIatto diverso :

ehe l'amministrazione, eioe, avrebbe dovuto deporre

presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci

(graduatoria), da contestarsi davanti a quell'autorita in

via amministrativa e non davanti al giudice.

C. -

Con decisione 18'novembre 19181'Autorita canto-

nale di Vigilanza respinse il gravame allegando ehe una

graduatoria non pub essere impugnata davanti le Autorita

di Vigilanza se non per vizio di forma e eioe solo ove essa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

211 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

i) donde segue che la realizzazione non puo esse re indetta

i) prima di questo momento. i) B. - In seguito, tolta per transazione la causa della ditta Hoffmann & C., ma pendente quella di Alessandro Beckert, l'amministrazione deI fallimento indisse per il 6 novembre 1918 i1 primo incanto delle stabile (senza il mobilio), pubblicandone l'avviso nel foglio ufficiale dei 40ttobre 1918. Con ricorso 10 ottobre i creditori Spillmann e Beckert insorsero contro questo proyyedimento perehe prematuro seeondo 1a decisione succitata dei Tribunale federale. Il gravame Iu respinto il 18 novembre 1918 dall'AutoriUl cantonale di Vigilanza per i motivi seguenti: Nella causa ancora pendente tra la Banca della Svizzera I taliana e Alessandro Beckert si tratta solo di sapere se il mobilio dell'albergo sia accessorio dello stabile, e cioe se il suo ricavo debba garantire solo la prima ipoteca 0 andare a beneficio di altri creditori ipotecari. Nulla osta quindi che 10 stabile sia realizzato separatamente, poiche un esito della causa favorevole al sig. Beekert altra conse- guenza non potrebbe avere se non quella di far attribuire il ricavo dei mobiIio a tacitamento deI suo credito anziehe di quello della Banca. C. -- Da questa decisione Spillmann & Beckert ricor- rono al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge domalldando ehe vellga annullato l'an'iso di primo in- canto dd 4 ottobre 1914;' Considerando in dirilio :

1. - A ragione i rieorrenti sostengono che, in linea di diritto, la questione da decidere e perfettamente identica a quella su cui ebbe a statuire il Tribunale federale il ~ agosto 1918. Se, infatti, caduta la causa Hoffmann & C., I ammontare deI credito vantato dalla Banca della Sviz- zera ItaIialla Hon e piit litigioso, 10 e ancora restensione dei- pegno che 10 assiste. La graduatoria deI fallimento Burkard non e quindi ancora cresciuta in o-iudicato' contro rammissibiIita di una reaHzzazione sep:l'ata dell~ und Konl\urskamml.'r. N° ii. 21 stabile stanno quindi ed hanno tuttora pieno valore gli argomenti succitati della decisione;) agosto 19H1 deI Tribunale federale, cui si fa riferimento. L'argomento cardinale della querelata decisione, secondo il quale, se il giudizio nel1a pendente controversia e favo- revole all'attore Beckert, il mobilio dovra essere reaIizzato separatem ente, non tien con to che di una delle ipotesi e non di quella, parimenti possihile, in cui yenga Jiconosciuto aHa Banca diritto di pegno anehe sul mohiHo, !leI qual caso l'ufficio sarebbe tenuto a proeedere ad unu yelldita globale dello stabile edel mobilio. La CameJ'a esecu::ioni (' jallimfl1fi promm::ia: n ricorso e ammesso.

6. Auszug aus d.em Entscheid. 'Vom 8. Februar 1919

i. S. Christen. A r res t leg U 11 gau f 11 e u e s Ver m ö gen gestützt auf einen Konkursverlustschein : \Venn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, wird der diesen Betrag übersteigende Teil der verarrestierten Summe ohne weiteres frei. Die Frage, ob der Verlustschein-Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist, fällt ausschliesslich in die Kompetenz des Richters. Ihre Bejahung ist unbedingt notwendiges Requisit einer neuen Betreibung im Sinne des Art. 265 Abs. 2. Hieraus folgt, dass wenn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, nur hinsichtlich dieses Betrages die Betreibung fortgesetzt und ein Mehr weder gepfändet noch auch, da der Arrest nur die Exekution sichern soll, verarrestiert werden kann. Ist aber, wie hier, ein Arrest bereits ausgewirkt, so wird, als weitere Folge des Gesagten, d.h. weil der Richter diesbezüglich die Cnmöglichl{eit einer Exekution festge-

22 Entscheidungen der SCh.uldbetreibungs- stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbeson- dere kein Grund vorhanden, mit der Freigabe bis zur Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzes- sorien der Hauptforderung deren Schicksal und sodalln kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden.

7. Sentenza. 12 febbrajo 1919 nella causa Bettellni. Limiti della competenza deI Tribunale federale a statuire suU' interpretazione di disposti di legge emanati dai Cantoni in virtu delI' art. 30 capo. !in. L. E. F. - Il disposto di cui aHa eif. 3 di quest' art. e da interpretarsi in senso lato : ond' e ehe ai Cantoni spetta ]a facolta di istituire procedura sPt'- dale di esecuziollenon solo in confronto dei Comuui propria- meute detti ma anche rispetto a quegli enti pübblici in cui il coucetto e 10 scopo di pubblica utilita siano prevaleuti. - Art. 30 L. E. FeH e seg. legge ticinese fIi attuazione. A. - La Iegge ticinese di attuazione in tema di esecu- zioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti speciali per le esecuzioni <1irette contro i ({ Com uni ed enti pubblici », vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro ({ i comuni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di diritto puhblico », le disposizioni deHa LEF non restalldo applicabili in loro confrouto se non « inquanto non sia diversamellte previsto » (dalla legge speciale). Le disposi- zioni de.gli art. 44-55 suddetti hall no trattosiaalleAutoriUl preposte al procedimento, sia agli oggetti esc]usi dalla Jiquidaziolle e sia aHa forma stessa deHa proeedllra. Esclusi della Iiquidaziolle sono gli oggetti posti fuori di commerdo (art. 46), quelli Ia cni proprieta non appartiene proprium ente all, ente pubblico (fondazioni particoJari ecc.), quelli inoltrc ehe servono ad nn servizio pubblieo ed ausi- liario deHo Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione deHa liquidazionc, di eui fa parte. per Jegge, l'ufficio ordinario und Konkurskammer. N° 7. dei fallimenti, e nominata dal Consiglio di Stato (art. 49) : essa cura l'allestimento dei bilanci preventivo e conSUll- tivo, Ia percezione delI' imposta (art. 52), riduce le poste deI bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di eontributi quanto occorre per soddisfare gIi interessi dei debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione e pro- nunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in genere, da Autorita di Vigilanza sull'operato dell'Ammi- nistrazione. L'art. :>5 dispone : {(nel resto si applieh~ ranno le norme relative al fal1imento. » B. - Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano- Campagna pronunciava, ron decreto R giugno 191R, il fallimento Qel (I COllsorzio deHa sponda dcstra deHn Magliasina in Caslano», istituito ron decreto governativo deI 27 novembre 1885 in conformita deHa legge cantonalc sulle arginature deI 9 giugno 1853. Allestita e deposta, per opera dell'amministrazione speciale, Ia graduatoria nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi membri deI Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano e lit~consorti, con rieorso 26 ottobre 1918 interposto presso 1'Autorita cantonale di Vigilanza in materia di essecuzione e fallimenti (Camera esec. e falL deI Tri- bunale di Appello), ne domandavano l'annullamento sostenendo, in sostanza, ehe non fosse lecito procedere aHa graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, ne diffidare i creditori a stregua den' art. 250 LEF a pro- muov~re l'azione in contestazione ivi prevista, ma ehe fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti deHa Jegge speciale (art. 52 e 53). procedimento afIatto diverso : ehe l'amministrazione, eioe, avrebbe dovuto deporre presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci (graduatoria), da contestarsi davanti a quell'autorita in via amministrativa e non davanti al giudice. C. - Con decisione 18'novembre 19181'Autorita canto- nale di Vigilanza respinse il gravame allegando ehe una graduatoria non pub essere impugnata davanti le Autorita di Vigilanza se non per vizio di forma e eioe solo ove essa