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Erbrecht. N0 60.
60. Sentenza. 26 settambre 1918 della. IIa sezlone clvlle
nella causa Schultze contro Pizzorno.
Testamento orale. -
Le formalitil contemplate dagli art. 506 e
507 CC. sono solenni: l'inosservanzaanche di una sola di esse
rende il testamento irrito e nullo.
A. -
11 23 giugno 1916, nelle ore pomeridiane, il
prof. Angelo Pizzorno, padre delle convenute eloe ed
Ellade Pizzorno, visitava un suo amico Carlo SchuItze,
ricoverato nella elinica di Moneucco presso Lugano per
nefrite grave complieata da uremia. Avendogli, in questa
occasione, l'arnmaIato espressa la volonta di testare in fa-
vore di ognuna delle convenute una somma di 2000 fr., il
sig. Pizzorno serisse di proprio pugno su un foglietto di
earta «10 sottoseritto Carlo SehuItze
laseio in dono
quattroItlila franchi a Cloe e Ellade Pizzorno)}. In
ealce deI foglietto stanno, seritte da altra mano, le
parole: 23. 6. Lugano. L'ammalato, sorretto da Piz-
zorno, sottoscrisse questa dichiarazione in modo sten-
tato ed a caratteri poeo intelligibili. 11 giorno seguente
(sabato 24 giugno), verso le otto deI mattino, i1 prof.
Pizzorno si reco dall'avvoeato e' notaio Antonio Riva
in Lugano, il quale, pochi giorni prima, il 21 giugno,
aveva rieevuto il testarnento pubblico deIrinfermo,
onde pregarlo di venire eon lui a Moneueeo a cornple-
tario eoll'aggiunta dellegato in favore delle convenute.
Impedito, il sig. Riva promise di recarvisi piiI tardi. Vi
saH verso le 10 ant. il sig. Pizzorno, il quale ineontl'O
il medien eurante dottore Oswald, la suora Camilla
Marzorati e l'infermiere Fnineeseo Sartori al cappez-
zale dell'ammalato. La suora disse al medico ehe l'am-
malato desiderava fare un'aggiunta al preeedente suo
testamento : eio ehe I'ammalato eonfermo. Allora il sig.
Pizzorno estrasse 10 seritto redatto il giorno avanti e
il dotL Oswald 10 lesse, dapprima in italiano e quirdi
in tedesco, all'ammalato, il quale, riehiesto se 10 scritto
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fosse oonforme aHa sua volonta. rispose una prima volta
« si » ed una seeonda « ja l). La suora postillo 10 scritto
con queste parole: (I Confirmo il contenuto deI biglietto
eoHa firma deI sig. SchuItze Iasciata spontaneamente
dopo aver fatto chiamare il sig. Pizzorno ~. Questa di-
chiarazione fu firmata immediatamente « per la cli-
nica luganese»; { ddisfi alle eondizioni preseritte dagli art.
506 e 507 CC per la validita. deI testamento orale.
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20 A proposito dell'art. 506 giova osservare :
.
a) 11 testamento orale eostituisce una· forma speelale
e straordinaria di disposizione di ultima volonta. ehe
• non e ammissibile se non nei easi tessativamente eon-
templati dalla legge. Chi intende prevalersi. d~ u~ te-
stamento fatto in questa forma, deve qUlndl dlIDO-
strare, anzitutto, ehe essa era Ieeita, vale a dire, ehe
il testatore era impedito di rieorrere alle altre forme
ordinarie di disposizione. Vero si e ehe il perieolo di
morte imminente e uno dei easi eitati, in modo esem.;
pli fieativo, dalla legge: ehiedesi, se questo peIieolo
fos~ di ostacolo a ehe il testatore rieorresse aHa forma
pubblica od a quella olografa.
Nel easo in esame puossi ammettere senz'altro ehe
10 stato in eui versava il testatore, Ia mattina deI sabato
24 giugno 1916, gli vietava di aver rieorso a quest'u~
tima, poiche esso pote a mala pena, ~ sorr~t~o. da aItn,
traeeiare iI suo norne in modo poeo mtelliglbile sul fo-
glietto presentatogli dal sig. Pizzorno. Ma da!l~ conv~
nute non fu tentata ne raggiunta la prova delI unpossl-
bilita nel de eujus di testare in forma pubblica. Il ri~uto
deI notaio Riva di recarsi subito (alle 8 deI matt mo)
dall'ammalato, non escludeva, in: se,. Ia possibilita di
ricorrere ad aUro funzionario idoneo, in una eitta ehe,
eome constata il Pretore, «di notai non difetta ».
b) A mente dell'art. 506 eap. 2 CC il testatore d.eve
inearieare i due testi, eui ha dichiarato la sua ultIma
volonta, di proeurarne la debita doeumentazio~lC. .
E pacifieo in atti ehe, espressamente, tale meaneo
non venne dato alle persone assunte in seguito eome
testi. Rimane ad indagare se esso possa ravvisarsi eome
inteso nella diehiarazione fatta da SehuItze al dottor
Oswald, ehe 10 seritto, lettogli in italiano e quindi in
tedeseo, rispeeehiava la sua volonta. La risposta ~on
pue. essere ehe negativa. Invero la legge non preserIve
ehe l'incarieo sia dato ai testi esplicitamente : esso puo
risultare anehe da atti eoneludenti, ove essi esprimano
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ehiaramente r intenzione deI testatore: ma non ap-
pare dimostrato in modo indlibbio se il testatore,
come nel easo in esame, si limita a eonfermare una
diehiarazione redatta in preeedenza da altri. Da questa
eonferma puo solo dedursi ehe il testatore ha eonsi-
derato la diehiarazione eonfermata eome eonforme alla
sua volonta. Diversa sarebbe forse Ia soluzione, ova
fosse dimostrato, ehe il testatore sapeva, ehe l'atto
da lui eonfermato non co stit uiva, da solo, testamento
valido, e ehe alla sua validita o.eeorresse l'inearico ai
testi di procedere agli ineombenti loro preseritti dalla
legge. Ma questa eventualita non trova riseontro nel
fattispeeie. Dalle asserzioni delle convenute risulta solo
(risposta pag. 5), ehe il giorno 23 il sig. Pizzorno aveva
diehiarato al de euius, ehe un suo atto di ultimä vo-
lonta, per essere valido, doveva venire serttto di suo
pugno (testamento olografo): oIide e Ieeito dedurre.
ehe SchuItze ignorasse . deI tutto Ia possibilitä di tes-
tare in forma orale e ehe, eonfernmndo il 24 giugno, 10
seritto redatto da Pizzorno fosse ben Iungi dal volere,
impJicitamente, dare ai testi l'inearico previsto dall'art.
506 eap. 2 CC (confr. TUOR, diritto delle sueeessioni
nel eommentario GMÜR, osserv. 18 agli art. 506-508).
20 II testamento Schulze si appalesa irrito anche per
moItepliei violazioni delI' art. 507 CC.
a) A stregua di questo disposto uno dei testi deve
redigere per iseritto Ia disposizione orale diehiaratagli
dal testatore: l'atto deve venir datato da chi 10 ha
steso e poi firmato da ambedue i testi. Nel easo attuale
la dispOsizione orale di SchuItze deI 23 giugno fu messa
in iseritto dal padre delle convenute, il quale non ha
funzionato e, eome tale, non poteva fungere da teste
(art. 503 CC applicato per analogia). II 24 i testi confer-
marono la di lui redazione. Ma aItro e la redazione di
un atto, aItro solo la sua eonferma, ovvio essendo, che'
chi si limita a confermare una altrui diehiarazione,
piu faeilmente di chi Ia redige di propria mano si las-
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cera trarre ad inesattezze e Iacune, e meno scruopol-
samente avra cura di aceertarsi, ehe Ja dichiarazione
• confermata sia conforme al vero. Comunque, nella fat-
tispeeie, la eonferma non si riferisce, neanche, diretta-
mente, alla dichiarazione verbale deI de cujus deI 23
giugno, ma solo all'atto redatto da Pizzorno e ehe fu
poi letto al testatore il 24, in presenza dei testi. La di-
ehiarazione orale deI 23, ehe niuno dei testi intese, non
fu e non poteva venir eonfermata da nessuno di loro.
b) Ma il testamento si appelesa irrito per altri motivi
ancora, e eioe in forza delle formalita da .adempiersi
davanti all'Autorita giudiziaria.
Seeondo l'art. 507 CC, i testi debbono diehiarare al-
l'autorita giudiziaria eompetente (nel Cantone Ticino
il Pl'etore), ehe il testatore ha manifestata loro la sua
ultima volonta
« nelle
particolari
cireostanze
da
bro indieate }), e dö ({ senza ritardo ». Questa condi-
zione di tempo e, essa pure, essenziale (confr. TUOR,
loe. eil. osserv. 26); eonaltri disposti di legge essa mira
a salvaguardare, per quanto ciö sia conciliabile col
testamento orale, il principio dell'unita delI'atto. Nel
caso in esame i testi attesero dal 24 giugno alle 10 od
11 pom. fino al 26 (l'ora non e precisata nel verbale
deI Pretore, il 25 era giorno -festivo), per adernpiere
questo precetto di legge: e poiehe le convenute non
hanno neanche tentato di giustifieare l'indugio, la depo-
sizione fatta dai testi davanti al Pretore e da ritenersi
tardiva. Ma anche il eontenuto della deposizione e
incompleto. I testi non hanno deposto, che il testatore
avesse 101'0 manifestata la sua ultima volontä: dal
verbale risulta solo che (d primi due testi presenti (dott.
Oswald e suora Marzorati) eonfermarono la 101'0 firma ».
Queste inosservanze della legge in o1'dine al tempo
e al contenuto deHa deposizionedei testimoni davanti
l'autorita giudiziaria basterebbero, da sole, a rendere
i1 testamento irrito e nuHo. Coi pn:cetti suesposti la
legge mira a fissare in modo autentico e preciso la vo-
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lonta deI testatore {(nelle particolari cireostanze indi-
cate » ai testi (art. 507 cap. 1 in fine). Il che deve esser
~at:o senza. indugio : poiche, col trascorrere deI tempo,
l~ rl~o~~o dl faUi e eircontanze, che pure debbone essere
rIferltI In modo preciso, si vela ed affievolisce e Ia atten-
dib~lita dei testimoni scema di pari passo. NeI fattis-
p.eCle, dalla deposizione dei testi davanti al Pretore non
rIsulta neanche che il de cuius avesse mai fatto dichia-
r~zione orale di ultima volonta. Questo, e le particolari
~Ircostanze ne.He quali ciö venne fatto, emersero solo,
m progresso dl causa, dal costituto testimoniale assunto
parecch.i mesi dopo (nel febbraio 1917). E ci~ pure e
contrano aHa volonta della legge.
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0 A to1'to l'istanza cantonale, argomentando dal
secondo cap. delI'art. 507 -
che lascia ai testi la fa-
eolta di p:ocedere a .mente delle norme previste al 10 cap.,
oppure dl « comumcare la disposizione ad un'autoritä
giudiziaria co~ le menzionate dichiarazioni» -
opina,
che la formahta di cui all'art. 507 non siano che dis-
posti d'ordine. L'argomento non vale. I testi hanno
bens! Ia facolta di scegliere l'una via e l'altra: ma seel-
tane una, la validita deI testamento dipende della seru-
polosa osservan~ delle forme per essa prescritte. Non
v'ha motivo per distinguere, quanto al lorD carattere
giuridieo, tra le formalita dell'art. 506 e quelle eontem-
plate dalI'art. 507 CC. Tutte coneorrono a costituire un
sol atto: il testamento orale, ehe e atto solenne : cia-
scuna di esse e dunque egualmente indispensibile aHa
sua validita; -
11 Tribunale federale pronuncia :
L'appello e aceolto.