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41_I_139

BGE 41 I 139

Bundesgericht (BGE) · 1900-11-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

Wahrscheinlichkeit bestehe, so handelt es sich dabei

.offenbar um ein praktisch unvermeidliches, gewissermas-

.sen natürlich gegebenes Risiko, das als solches vom Nach-

bar im streitigen staatsrechtlichen Verhältnis (analog den

nicht übermässigen nachbarlichen Einwirkungen im Sinne

von Art. 684 ZGB) von Rechtswegen in Kauf genommen

werden muss .. Demnach ist in der Tat die Ursache des

Schiessverbotes im Urteil vom 1. November 1900 als

durch die nunmehr projektierte Schiessanlage beseitigt

zu erachten und der Schiessbetrieb auf Grund des Pro-

jektes Kindler-Weisse zu gestatten -

immerhin aber

unter folgenden Vorbehalten:

a) Die Voraussetzung der Experten, dass die Schiess-

anlage bloss dem « Schulschi('ssen,» im Gegensatz zum

« feldmässigen Schiessen, » dienen solle, ist, dem Zwecke

.der. getroffenen Sicherungsmassnahmen entsprechend,

dahm zu präzisieren, dass nur von den hiezu vorgesehe-

nen Standorten aus und in der dadurch gegebenen allge-

meinen Anschlagrichtung geschossen werden darf.

b) Bei Ausführung des Projektes Kindler-Weisse sind

folgende zwei Abänderungsvorschläge der Experten zu

berücksichtigen :

.

1. Den Geschossfängen der 'Scheibenstände auf 300 u.

400 m ist noch je eine Betonwand mit Holzverkleidung

von 2 m Höhe aufzusetzen.

2. Die Krone der GeIlerfänge muss durch 20 cm feste

und beraste Erde gebildet werden und es dürfen oben

keine Steine hervortreten.

c) Alle Schutzeinrichtungen, insbesondere die GelIer-

fänge und die Blendungen, sind, wie die Experten vor-

aussetzen, stets sorgfältig zu unterhalten.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Es wird in wesentlicher Gutheissung der Klage fest-

,gestellt, dass die Stadt Aarau berechtigt ist, nach den

Plänen des Projektes Kindler-Weisse, jedoch unter Be-

Auslieferung. N° 19.

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rucksiehtigung ller in Erwägung 2 angeführten Verbes-

serungsvorsehläge der bundesgeriehtlichen Experten, im

<t Schachen» eine Schiessanlage zu erstellen, die vom

Militär, den Schiessvereinen, Kadetten etc. benutzt wer-

den kann.

X. AUSLIEFERUNG

EXTRAD ITION

19. Sentenza 25 marzo 1916 neUa causa Bapallo.

Estradizione per truffa (frode), corruzione di pubblici fun-

zionari e falso in atti commessi in correita con impiegati

doganali. -

Differenza sostanziale di questi delitti con

reato puramente fiscale. -

Art. 11 legge federale 22 gen-

najo 1912 sull'estradizione; dichiarazione italo-svizzera

30 marzo 1909; aggiunta 1 0 luglio 1872 al trattato di estra-

dizione; trattato Art. 2, cU. 8.

A. -

Con domanda deI 29 gemaio 1915 la R. Legazione

d'Italia in Berna richiedeva l'estradizione di Rapallo Et-

tore di Tito, nato a Genova il 12 ottobre 1881, spedizio-

niere, ehe, riparato in Isvizzera, era stato arrestato in

Loearno il giorno 8 gennaio 1915. L'estradizione vien

domandata:

a) Per il delitto previsto dall'art. 413 eü. 2 deI codice

penale italiano per avere l'imputato, come dice il mandato

di cattura, in diversi casi, dal dicembre 1912 al dicembre

1913, di correita con diversi impiegati doganali, con raggiri

ed artifici, indotto l'amministrazione doganale di Genova

in eff()re facendo figura re in n° 28 dichiarazioni e bollette

di esportazione diverse merci, mentre tale merce non

esisteva in esportazione, onde ottenere Ia restituzione dei

diritti (tasse doganali) dagli spedizionieri deposti all'entrata

di detta merce, procurandosi cosi l'ingiusto profitto dei

diritti medesimi per l'ammontare approssimativo di oitre

lire diecimila.

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Staatsrecht.

b) DeI delitto di ehe all'art. 275 e 276 c. p. i., per avere ..

sempre di corr~ita eon altri, formato in tutto false le

dichiarazioni e bollette di esportazione summenzionate.

c) DeI delitto dell'art. 173 e. p. L, per avere a diverse

riprese indotto i pubbliei uffieiali di dogana Costa, An-

ghessa e Chiti a eommettere il delitto previsto dagli art. 171

e 172 ibidem.

d) DeHa eontravvenzione di eui all'art. 83 deHa legge

doganale italiana 26 gennaio 1890, per essersi nelle sud-

dette cireostanze verificate differenze fra le diehiarazioni

e la meree di esportaziolle preselltate per ottenere Ia re-

stituzione dei diritti pagati per le materie prime.

B. - Con istanza 6 febbraio 19151'estradando si oppone

all'estradizione. Esso eontesta di aver commesso i delitti

addebitatigli e sostiene poi, snbordinatamente, ehe pure

ammettendo l'esposizione dei fatti riferiti nel mandato

di eattura, essi non potrebbero eostituire se non uua vio-

Iazioue deHa Iegge doganaIe, duuque un reato di semplice

eontrabbando, per il quale l'estradizione non e eonseutita.

C. -

Il rapporto deI proeuratore pubblieo federale pro-

pone di negare l'estradizione per il reato di violazione deHa

Iegge doganale e per il titolo di truffa : quello, poiehe

escluso a mente delI' art. 11 della legge federale deI 22 gen-

naio 1892 e dal trattato di estradizione italo-svizzero .

questo, perehe i raggiri ed artiftei imputati al Rapallo nOl~

eostituirebbero, a modo di vedere deHa proeura federale,

un delitto per se staute, diverso dal reato doganaIe, ma

solamente un mezzo per eompiere questa eontravvenzione.

Considerando in diritto:

1. -

L'estradando eontesta di aver eommesso i reati di

eui e imputato. Ma questa eontestazione non puö tornar-

gli di sussidio in sede di estradizione come quella ehe

sfugge all'esame di questa Corte. E regola generale ripe-

tutamente ammessa dal Tribunale fed. (vedi RU 32 I

p. 122 eee.) ehe Ia questione dena eoipabiJita non puo

","uslieferung. N° 19.

essere ne discussa ne esaminata dal giudiee ehe deve

conoseere deU' estradizione.

2. -

E fuor di dubbio ehe l'estradizione non puo venir

eonsentita per Ia pretesa eontravvenzione dena leggc

doganale italiana, poiehe questo reato e di natura fiscale

ed i reati fiseali non sono compresi nel trattato di estra-

dizione italo-svizzero e poi eselusi esplieitamente dalla

Iegge federale summenzionata. Meno ovvia e Ia questione

di sapere, se gli altri delitti, eui fa capo Ia domanda di

estradizione e partieolarmente quello di truffa, altro nOH

eostituiseano, nel loro insieme, se non un reato fiscale e

specialmente Ia eontravvenzione delI 'art. 83 della llomi-

nata Iegge doganaie. Ma ciö non e ammissibile. L'art. 83

in questione stabilisee : « Verifieandosi difIerenze fra la

» diehiarazione e Ia merce di esportazione presentata per

» ottellere Ia restituzione dei diritti pagati per le materie

» prime, sara dovuta una multa non minore den'importo

» ehe indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, ne

» maggiore deI quintuplo di esso l). Dal qual disposto si

yede eome questa contravvenzione, preeisamellte cireo-

&critta, sia di indole esclusivamente fiseale e non presup-

ponga se non un estremo puramellte 0 b b i e t t i v 0 e

ci oe la mera eOllstatazione di una difIerenza fra Ia diehia-

razione preselltata per ottellere la restituzione delle tasse

e Ia meree di esportazione. Essa nOll tien quindi eonto ne

dei mez z i con eui si ottenne 0 si tento di ottenere l'ille-

cita restituzione (falso, raggiri e artifici), ne den' elemento

sog ge t t i v 0 (intenzione, doIo) dell'agente, per i quali

Ia restituzione indebitamente ottenuta 0 tentata potra

ri vestire forme di delitto eomune molto piiI gravi di una

semplice eontravvellzione fiseale. Ne a provare l'assunto

den' estradando varrebbe il dire ehe il reato 0 i reati di eui

si tratta siano di natura fiseale, danneggiati essendo, nOll

i privati (ditte di spedizioni), ma l'amministrazione doga-

naIe, dunque il fisco, 10 Stato. A questo riguardo esiste, a

vero dire, uua eerta eontraddizione fra il mandato di

142

Staatsrecht.

cattura e le spiegazioni supplementari che in proposito

diede a questo giudice con ufficio deI 2 marzo 1915 il

giudice istruttore di Genova. Dal prima di questi atti

sembrerebbe risultare ehe il danneggiato fosse 10 Stato,

mentre il complemento di informazione pretende che truf-

fate siano le ditte di spedizione. Comunque, chi sia il

danneggiato. non e elemento essenziale e caratteristico a

definire !'indole dei crimini in esame. Sta di fatto che

Rapallo non e agente 0 funzionario fiscale 0 doganale;

ehe esso, personalmente e nel proprio interesse, nuHa

aveva da ehe fare colla dogana, non aveva da deporre ne

da ritirare tasse qualsiasi preventivamente deposte : ne

segue che, se l'ipotesi delI' autorita riehiedente e eonforme

aHa veritä. e se i fatti ehe essa assevera possono essergli

addebitati, Rapallo si servi delle istituzioni doganali e dei

funzionari doganali come di un semplice mezzo a com-

mettere una truffa, Ia quale, in suo coufronto, non puö

essere se non un reato di natura eomune (vedi sentenza

di questa Corte sull'estradizione Bauer-Moser-Germania.

RU 39 I p. 113).

3. -

Resta da esaminare se, prescindendo dalla eon-

travvenzione doganale, l'estradizione deve essere eoncessa

per i singoli reati per i quali essa viene domandata.

a) n delitto di truffa e previsto dall'art. 413 c. p. i.

ed e delitto che da luogo ad estradizione conformemente

alla diehiarazione ra la Svizzera e l'Italia deI 30 marzo

1909 (vedi Foglio Ufficiale svizzero Vol. 25 nuova serie

p. 357). Il pregiudizio eausato viene indicato nel mandato

di cattura con franchi 10,000 : esso e dunque da conside-

rarsi superiore al limite stabilito da detta dichiarazione,

cif. 7. n delitto di truffa e pure previsto dalla legge penale

deI paese richiesto deHa estradizione, e eioe dal codice

penale deI Cantone Ticino Art. 384 e 385 (sotto il norne

di « frode »).

b) Il reato di ehe all'art. 173 c. p. i. (corruzione di pub-

blico funzionario), che si riscontra negli art. 118 e seg.

c. p. ticinese, e pure passibile di estradizione (vedi aggiunta

Auslieferung. N° 19.

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deI 1 0 luglio 1872 al trattato di estradizione italo-svizzero).

c) E, finalmente, anche il re~to degli ar:t. 275 ~ .276-

c. p. i. (falso in atti) eade sotto 11 trattato dl estradlZlone

(art. 2 eif. 8). Invero, i disposti deg~i art. 275 e 276 deI

eodiee penale italiano contemplano Il solo caso deI falso

commesso da parte di un pubblico funzionario, mentre

Rapallo non riveste questa qualita. Ma esso ~ene impu-

tato di correitä. nel delitto di falso : il reato da 1m commesso

eome correo (complice, istigatore), rivestirala stessa indole

giuridiea di quello di cui si resero colpevoli gli esecutori

diretti e principali (funzionari pubblici), che, con il suo

ajuto 0 a sua istigazione, commisero il delitto. La que-

stione di sapere se Ie qualita inerenti alIa persona delI' estra-

dando dovranno condurre ad uua diminuzionedi pena in

suo confronto (art. 65 c. p. L) concerne il solo giudice

penale italiano, che giudic~era deHa c?Ipev~l~zz~ delI 'in:-

putato e dovra applieargli la pena : I autonta dl estradl-

zione non ha da conoscerne.

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'opposizione dell'estradando e respinta e l'estradi-

zione di Ettore Rapallo e consentita con Ia riserva ehe

esso non sia oggetto di proeedimento ne passibile di pena

per la contravvenzione fiseale a l~i imputata a ~ente del-

rart. 83 deHa legge doganale itahana 26 gennruo 1890.

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