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41_III_198

BGE 41 III 198

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Italiano CH
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198

Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

Geltendmachung der Rechte des Rayower gegenüber der

Stadt Zürich nunmehr nur der Pfändungsgläubiger Grün-

stein legitimiert ist. Allein die Stadt Zürich kann diesem

die nämlichen Einreden entgegenhalten, wie dem Hinter-

leger Rayower. Insofern treffen die Ausführungen der

Rekurrentin zu.

Sie können aber nicht dazu führen, die Verwertungs-

massnahme des Betreibungsamtes als solche aufzuheben.

Die Stadt Zürich erklärt denn auch selber in ihrem Re-

kurse, sie habe nichts dagegen einzuwenden, dass Grün-

stein vom Betreibungsamt angewiesen werde, an Stelle

Rayowers die Kaution herauszuverlangen; die Heraus-

gabe solle jedoch erst verlangt werden können, wenn die

Bedingungen für die Rückgabe -

Hinfall der Nieder-

lassungsbewilligung oder Ersatz der Kaution -

erfüllt

seien. Der Entscheid über das Vorliegen dieser Vorausset-

zungen steht indessen nicht den Aufsichtsbehörden zu,

sondern dem kompetenten Richter, vor welchem der Gläu-

biger seinen Herausgabeanspruch geltend zu machen hat.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der' Erwägungen abgewiesen.

40. Sentenza 10 giugno 1915 nella causa Sartori.

Art, 132 LEF. Non e ledto vendere all'incanto i beni appar-

tenenti pro indiviso al debitore ed a un terzo estraneo

all'esecuzione anche ove il terzo fosse solidalmente tenuto

3] pagamento deI debito escusso. Prima di procedere

aH'incanto l'Autorite. di vigilanza deve determinare se la

parte indivisa deI d e bit 0 r e debba venir venduta comme

tale oppure se l'ufficio debba procedere aHa divisione per

realizzare poi solo Ia parte attribuita al debitore"

A,. -

Nell'esecuzione N° 1362 promossa dagli Eredi

fu Cipriano Berini in Osogna contro gli Eredi della fu

und Konkurskammer • N° 40.

t~

Ernesta Mariinetti in Iragna per una somma di 2225 fra 65

ed· accessori,l'Ufficio della Riviera pignorava il 10 aprile

1913:

a) Diversi stabili intestati nella mappa di Iragna agli

Eredi fu Ernesta Martinetti.

b) La parte indivisa spettante ai debitori su certi

stabili inscritti aHa mappa di Iragna sotto il

nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna Maria

Vanetti. Secondo il verbale di pignoramento, la

parte indivisa pignorata comprende la meta di

detti stabili, l'altra meta appartenendo agli Eredi

fu Gioconda Vanetti. Dagli atti risulta che r attuale

ricorrente eilsolo erede della Gioconda Vanetti.

B. Prima di prodedere alla vendita dei beni staggiti

l'Ufficio domandava all'Autorita di vigilanza di deter-

minare a mente delI'art. 132 LEF il modo di realizza-

zione della parte indivisa degli immobili deHa sucees-

sione Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti. L'Autorita di

vigilanza, valendosi della facolta concessale dall'art. 12

al. 3 della legge 8 marzo 1911 di attuazione della LEF,

incaricava allora il Pretore della Riviera di convocare

gli interessati per intendere la loro opinione sul modo

di realizzazione. In questa adunanza. che ebbe luogo il

31 marzo 1914, il rappresentante dei creditori instanti

(Marioni Costante) fece osservare ehe, a suo parere, era

superfluo procedere ad una divisione dei beni indivisi.

Egli adduceva: Gli eredi Vanetti e cine il minorenne

Andrea Martinetti e Carlo Sartori, quest'ultimo neUa sua

qualita di erede della fu Gioconda Sartori nata Vanetti,

sono ambedue tenuti al pagamento della somma escussa.

Vero e che l'esecuzione non fu finora promossa ehe

contro gli eredi fu Ernesta Martinetti nella persona deI

minorenne Andrea; ma siccome la sostanza degli escussi

non bastern a coprire l'ammontare deI debito, i creditori

dovranno agire anche contro l'aUro dei' coniugi Vanetti,

Carlo Sartori, contro il quale deI re.sto e gia spieeato

precetto esecutivo.

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

L'Uffieiale di esecuzione, il euratore deI minorenne

Martinetti ed il rappresentante den' Autorita tutoria di

Iragna, presenti all'adunanza, dichiararono di condivi-

dere l'opinione deI rappresentante dei ereditori ed aIlora

l'Autorita di vigilanza, aHa quale il verbale dalla riunione

era stato trasmesso, ritenuto ehe daIla situazione esposta

risultasse « la neeessita della vendita dei beni indivisi

sino a concorrenza deI eredito escusso)), eon decisione

20 aprile 1914ordino all'Ufficio di procedervi.

C. -

Conforman dosi a quest'ordine, l'Uffieio della

Riviera publieava nel bollettino uffieiale degli atti di

esecuzione e fallimenti deI 26 gennaio 1915 l'avviso di

primo ineanto di tutti gli stabili pignorati il 13 aprile

1913, inclusi tutti gli immobili degli eredi fu Giuseppe

ed Anna-Maria Vanetti e eioe anche la meta indivisa di

spettan'Za degli Eredi fu Gioconda Valletti.

Contro questo provvedimento insorse Carlo Sartori

eon reelamo 2 febbraio 1915 presso l'Autorita di vigi-

Ianza. Il ricorrente adduceva ehe in qualita di unieo

erede di sua moglie fu Gioeonda nata Vanetti, sorella di

Ernesta Vanetti, maritata Martinetti, era proprietario

della meta indivisa degli stabili intestati agli Eredi fu

Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, ma ehe ne lui ne la sua

defunta moglie erano tenuli a1 pagamento dei debiti

eseussi.

D. -

Con decisione 8 marzo 1915l'Autorita di vigi-

lanza respinse il rieorso, ritenendo ehe, nel pubblieare

il bando di primo incanto, I'Uffieio altro non aveva fatto

che conformarsi aUa decisione surriferita 14 aprile 1914.

Donde il presente ricorso di Cario Sartori al Tribu-

nale federale, col quale esso domanda ehe venga esclusa

dalla vendita la meta degli immobili Giuseppe ed Anna-

Maria Vanetti che gli appartiene; -

Considerando in diritto:

10 Il rieorso, inteso unieamente a far escludere dalla

vendita publieata il 26 gennaio 1915 i beni intestati agli

und Konkufskammer. N° 40.

201

Eredi Giuseppeed Anna-Mar:a Vanetti, per quanto essi

appartengono al rieorrente, si appalesa fondato per il

riflesso, ehe condizione essenziale della realizzazione di

un oggeUo in una esecuzione e ehe questo oggetto sia

stato precedentemente pignorato in favore dei ereditore

istante. Ora, degli stabili Eredi Giuseppe ed Anna-Maria

Vanetti non venne pignorata. se non la quota parte

spettante agli escussi (Eredi fu Ernesta Martinetti) in

ragione della meta. La parte indivisa di spettanza degli

Eredi fu Gioconda Vanetti non fu oggetto deI pignora-

mento 10 aprile 1913 e non puo quindi essere realizzata

nell'eseeuzione di cui si tratta.

Questa soluzione non sarebbe diversa anehe se, sulle

semplici affermazioni deI rappresentante dei creditori

all'adunanza deI 31 marzo 1914, si volesse ammettere

ehe il rieorrente debba venir considerato come tenuto

personalmente e solidalmente eoi debitori Martinetli al

pagamento deI debito escusso, poiche e evidentemente

inammissibi1e ehe vengano realizzati dei beni in un'ese-

euzione nella quale il loro proprietario non fu escusso.

E ehe neUa presente eseeuzione Carlo Sartori 0 gli Eredi

della fu Gioeonda Vanetti non furono eseussi e inco;t-

testato e risulta, deI resto, in modo certo dal preeetto

esecutivo N° 1362 agli atti e dalle surriferite dichiara-

zioni deI rappresentante dei ereditori.

2° A torto dunque l'Autoritä di vigilanza ha ordi-

nato nella sua decisione 20 aprile 1915 la vendita di

tutti i beni indivisi comprendendovi anche Ia meta indi-

visa degli stabili fu Gioconda Vanetti di spettanza deI

rieorrente. A norma delI'art. 133 LEF l'Autorita di

vigilanza avrebbe dovuto esaminare se la parte indi-

visa degli stabili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti di

proprieta dei debitori (Eredi Martinetti) doveva venir

realizzata qua I e era stata pignorata, oppure se l'Ufficio

doveva procedere aHa divisione di detti stabili per poi

realizzare unieamente Ia parte attribuita ai debitori

eseussi. In nessun caso inveee era leeito all'Autorita di

20'2

Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

vigilanza di ordinare la vendita della parte indivisa spet-

tante al ricorrente a meno che questi vi avesse espressa-

mente eonsentito, ciö che nOQ venne neanche addotto.

La decisione 20 aprile 1915 ehe preseriveva questa

vendita e dunque illegale. Essa non puö iar stato nei

rapporti dei ricorrente, al quale non venne communieata

e ehe non ne ebbe eontezza se non dalla decisione.

8 marzo 1915, da lui deferita al Tribunale federale; -

Pronuncia:

Il ricorso e ammesso e, annullata la querelata deci-

sione, vien esclusa della vendita nell'esecuzione N0 1362

(Ufficio deHa Riviera) la parte indivisa spettante ag1i

~redi fu Giocon~a Vanetti degli stabili inseritti aHa mappa

dl Iragna sotto Il norne degli Eredi fu Giuseppe ed Anna-

Maria Vanetti.

.

41. Auszug a.us dem Entscheid vom 10. Juni 1915

i. S. Weibel.

Art .. 63 SchKG findet auf alle dem Schuldner zur Wahrung

semer Interessen gesetzten Fristen also auch auf die für

ihn laufenden Beschwerdefristen A~wendung.

Das Bundesgericht hat frühl}r die Auffassung vertreten,

dass Art. 63 SchKG sich nur auf die dem Amt e zur

Vornahme gewisser Betreibungshandlungen gesetzten

Fristen beziehe. Im Entscheid in Sachen Oppliger vom

13. September 1912 (AS Sep. Ausg. 15 N° 61 *) hat· es

jedoch diesen Standpunkt verlassen und entschieden, dass

Art. 63 SchKG auch für die Rechtsvorschlagsfrist gelte.

Nun treffen aber die im genannten Entscheide für diese

Auslegung des Alt. 63 ScbKG angeführten Gründe nicht

bloss auf die Rechtsvorschlagsfrist, sondern auf alle dem

Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fris-

* Ges.-Ausg. 18 I No 105.

und KOllknnkammer. N· 41-42.

I0Il

tenzu. Art.6S :SohKG mUslsomit auch auf die für den

Schuldner laufenden Beschwerdefristen Anwendung fin ..

den. Danach ist im vorliegenden Falle der Rekurs an das

Bundesgericht vom 1. Juni 1915 rechtzeitig eingereicht

worden; denn das Ende der zehntägigen Rekursfrist

wäre für den Rekurrenten in die Pfingst-Betreibungs-

ferien gefallen, und somit wurde die Frist bis zum Ablauf

von drei Tagen nach dem Schluss der Ferien, also bis zum

2. Juni 1915, verlängert.

42. Arrit. du 11 juin 1916 dans la cause WegeUn fils.

Notification, art. 64 al. 2. -

Notification par remise de racte

a un agent de la police acharge de le faire parvenir an

debiteur. Effet de cette remise.

A. -

La maison C. Pourrat fIls a Geneve a requis 1e

14 avril 1915 de l'office des poursuites de Geneve notifi-

cation d'un commandement de payer contre les recourants

Wegelin fIls a Geneve, pour une somme da 560 fr. Le com-

mandement a ete redige par l'office le 14 avril; apres

avoir tente vainement d'atteindre les debiteurs, celui-ci l'a

notifie le lendemain «a Monsieur Baur, commissariat de

police », a Geneve. n a ete transmis par ce dernier au

Parquet genevois, qui a adresse le 20 avril une convoca-

tion aux debiteurs, les invitant a venir retirer le comman-

dement qui les concernait. Puis, cette eonvocation n'eta nt

pas revenue en retour, le Parquet a estime qu'eHe etait

parvenue a destination bien que les debiteurs n'aient pas

don ne signe de vie. et a envoye en retour le commandement

a l'office.

Le 7 mai 1915, l'office a notifie commination de faillite

a Wegelin fIls de la meme maniere. Mais la convocation

expediee par le Parquet a eu pour resultat le retrait de Ia

notification aupres de cette auto rite le 17 du meme mois.

B. - Le 20 mai 1915, la societe en nom collectif Wegelin