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Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
Geltendmachung der Rechte des Rayower gegenüber der
Stadt Zürich nunmehr nur der Pfändungsgläubiger Grün-
stein legitimiert ist. Allein die Stadt Zürich kann diesem
die nämlichen Einreden entgegenhalten, wie dem Hinter-
leger Rayower. Insofern treffen die Ausführungen der
Rekurrentin zu.
Sie können aber nicht dazu führen, die Verwertungs-
massnahme des Betreibungsamtes als solche aufzuheben.
Die Stadt Zürich erklärt denn auch selber in ihrem Re-
kurse, sie habe nichts dagegen einzuwenden, dass Grün-
stein vom Betreibungsamt angewiesen werde, an Stelle
Rayowers die Kaution herauszuverlangen; die Heraus-
gabe solle jedoch erst verlangt werden können, wenn die
Bedingungen für die Rückgabe -
Hinfall der Nieder-
lassungsbewilligung oder Ersatz der Kaution -
erfüllt
seien. Der Entscheid über das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen steht indessen nicht den Aufsichtsbehörden zu,
sondern dem kompetenten Richter, vor welchem der Gläu-
biger seinen Herausgabeanspruch geltend zu machen hat.
Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird im Sinne der' Erwägungen abgewiesen.
40. Sentenza 10 giugno 1915 nella causa Sartori.
Art, 132 LEF. Non e ledto vendere all'incanto i beni appar-
tenenti pro indiviso al debitore ed a un terzo estraneo
all'esecuzione anche ove il terzo fosse solidalmente tenuto
3] pagamento deI debito escusso. Prima di procedere
aH'incanto l'Autorite. di vigilanza deve determinare se la
parte indivisa deI d e bit 0 r e debba venir venduta comme
tale oppure se l'ufficio debba procedere aHa divisione per
realizzare poi solo Ia parte attribuita al debitore"
A,. -
Nell'esecuzione N° 1362 promossa dagli Eredi
fu Cipriano Berini in Osogna contro gli Eredi della fu
und Konkurskammer • N° 40.
t~
Ernesta Mariinetti in Iragna per una somma di 2225 fra 65
ed· accessori,l'Ufficio della Riviera pignorava il 10 aprile
1913:
a) Diversi stabili intestati nella mappa di Iragna agli
Eredi fu Ernesta Martinetti.
b) La parte indivisa spettante ai debitori su certi
stabili inscritti aHa mappa di Iragna sotto il
nome degli Eredi fu Giuseppe ed Anna Maria
Vanetti. Secondo il verbale di pignoramento, la
parte indivisa pignorata comprende la meta di
detti stabili, l'altra meta appartenendo agli Eredi
fu Gioconda Vanetti. Dagli atti risulta che r attuale
ricorrente eilsolo erede della Gioconda Vanetti.
B. Prima di prodedere alla vendita dei beni staggiti
l'Ufficio domandava all'Autorita di vigilanza di deter-
minare a mente delI'art. 132 LEF il modo di realizza-
zione della parte indivisa degli immobili deHa sucees-
sione Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti. L'Autorita di
vigilanza, valendosi della facolta concessale dall'art. 12
al. 3 della legge 8 marzo 1911 di attuazione della LEF,
incaricava allora il Pretore della Riviera di convocare
gli interessati per intendere la loro opinione sul modo
di realizzazione. In questa adunanza. che ebbe luogo il
31 marzo 1914, il rappresentante dei creditori instanti
(Marioni Costante) fece osservare ehe, a suo parere, era
superfluo procedere ad una divisione dei beni indivisi.
Egli adduceva: Gli eredi Vanetti e cine il minorenne
Andrea Martinetti e Carlo Sartori, quest'ultimo neUa sua
qualita di erede della fu Gioconda Sartori nata Vanetti,
sono ambedue tenuti al pagamento della somma escussa.
Vero e che l'esecuzione non fu finora promossa ehe
contro gli eredi fu Ernesta Martinetti nella persona deI
minorenne Andrea; ma siccome la sostanza degli escussi
non bastern a coprire l'ammontare deI debito, i creditori
dovranno agire anche contro l'aUro dei' coniugi Vanetti,
Carlo Sartori, contro il quale deI re.sto e gia spieeato
precetto esecutivo.
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
L'Uffieiale di esecuzione, il euratore deI minorenne
Martinetti ed il rappresentante den' Autorita tutoria di
Iragna, presenti all'adunanza, dichiararono di condivi-
dere l'opinione deI rappresentante dei ereditori ed aIlora
l'Autorita di vigilanza, aHa quale il verbale dalla riunione
era stato trasmesso, ritenuto ehe daIla situazione esposta
risultasse « la neeessita della vendita dei beni indivisi
sino a concorrenza deI eredito escusso)), eon decisione
20 aprile 1914ordino all'Ufficio di procedervi.
C. -
Conforman dosi a quest'ordine, l'Uffieio della
Riviera publieava nel bollettino uffieiale degli atti di
esecuzione e fallimenti deI 26 gennaio 1915 l'avviso di
primo ineanto di tutti gli stabili pignorati il 13 aprile
1913, inclusi tutti gli immobili degli eredi fu Giuseppe
ed Anna-Maria Vanetti e eioe anche la meta indivisa di
spettan'Za degli Eredi fu Gioconda Valletti.
Contro questo provvedimento insorse Carlo Sartori
eon reelamo 2 febbraio 1915 presso l'Autorita di vigi-
Ianza. Il ricorrente adduceva ehe in qualita di unieo
erede di sua moglie fu Gioeonda nata Vanetti, sorella di
Ernesta Vanetti, maritata Martinetti, era proprietario
della meta indivisa degli stabili intestati agli Eredi fu
Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti, ma ehe ne lui ne la sua
defunta moglie erano tenuli a1 pagamento dei debiti
eseussi.
D. -
Con decisione 8 marzo 1915l'Autorita di vigi-
lanza respinse il rieorso, ritenendo ehe, nel pubblieare
il bando di primo incanto, I'Uffieio altro non aveva fatto
che conformarsi aUa decisione surriferita 14 aprile 1914.
Donde il presente ricorso di Cario Sartori al Tribu-
nale federale, col quale esso domanda ehe venga esclusa
dalla vendita la meta degli immobili Giuseppe ed Anna-
Maria Vanetti che gli appartiene; -
Considerando in diritto:
10 Il rieorso, inteso unieamente a far escludere dalla
vendita publieata il 26 gennaio 1915 i beni intestati agli
und Konkufskammer. N° 40.
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Eredi Giuseppeed Anna-Mar:a Vanetti, per quanto essi
appartengono al rieorrente, si appalesa fondato per il
riflesso, ehe condizione essenziale della realizzazione di
un oggeUo in una esecuzione e ehe questo oggetto sia
stato precedentemente pignorato in favore dei ereditore
istante. Ora, degli stabili Eredi Giuseppe ed Anna-Maria
Vanetti non venne pignorata. se non la quota parte
spettante agli escussi (Eredi fu Ernesta Martinetti) in
ragione della meta. La parte indivisa di spettanza degli
Eredi fu Gioconda Vanetti non fu oggetto deI pignora-
mento 10 aprile 1913 e non puo quindi essere realizzata
nell'eseeuzione di cui si tratta.
Questa soluzione non sarebbe diversa anehe se, sulle
semplici affermazioni deI rappresentante dei creditori
all'adunanza deI 31 marzo 1914, si volesse ammettere
ehe il rieorrente debba venir considerato come tenuto
personalmente e solidalmente eoi debitori Martinetli al
pagamento deI debito escusso, poiche e evidentemente
inammissibi1e ehe vengano realizzati dei beni in un'ese-
euzione nella quale il loro proprietario non fu escusso.
E ehe neUa presente eseeuzione Carlo Sartori 0 gli Eredi
della fu Gioeonda Vanetti non furono eseussi e inco;t-
testato e risulta, deI resto, in modo certo dal preeetto
esecutivo N° 1362 agli atti e dalle surriferite dichiara-
zioni deI rappresentante dei ereditori.
2° A torto dunque l'Autoritä di vigilanza ha ordi-
nato nella sua decisione 20 aprile 1915 la vendita di
tutti i beni indivisi comprendendovi anche Ia meta indi-
visa degli stabili fu Gioconda Vanetti di spettanza deI
rieorrente. A norma delI'art. 133 LEF l'Autorita di
vigilanza avrebbe dovuto esaminare se la parte indi-
visa degli stabili Giuseppe ed Anna-Maria Vanetti di
proprieta dei debitori (Eredi Martinetti) doveva venir
realizzata qua I e era stata pignorata, oppure se l'Ufficio
doveva procedere aHa divisione di detti stabili per poi
realizzare unieamente Ia parte attribuita ai debitori
eseussi. In nessun caso inveee era leeito all'Autorita di
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vigilanza di ordinare la vendita della parte indivisa spet-
tante al ricorrente a meno che questi vi avesse espressa-
mente eonsentito, ciö che nOQ venne neanche addotto.
La decisione 20 aprile 1915 ehe preseriveva questa
vendita e dunque illegale. Essa non puö iar stato nei
rapporti dei ricorrente, al quale non venne communieata
e ehe non ne ebbe eontezza se non dalla decisione.
8 marzo 1915, da lui deferita al Tribunale federale; -
Pronuncia:
Il ricorso e ammesso e, annullata la querelata deci-
sione, vien esclusa della vendita nell'esecuzione N0 1362
(Ufficio deHa Riviera) la parte indivisa spettante ag1i
~redi fu Giocon~a Vanetti degli stabili inseritti aHa mappa
dl Iragna sotto Il norne degli Eredi fu Giuseppe ed Anna-
Maria Vanetti.
.
41. Auszug a.us dem Entscheid vom 10. Juni 1915
i. S. Weibel.
Art .. 63 SchKG findet auf alle dem Schuldner zur Wahrung
semer Interessen gesetzten Fristen also auch auf die für
ihn laufenden Beschwerdefristen A~wendung.
Das Bundesgericht hat frühl}r die Auffassung vertreten,
dass Art. 63 SchKG sich nur auf die dem Amt e zur
Vornahme gewisser Betreibungshandlungen gesetzten
Fristen beziehe. Im Entscheid in Sachen Oppliger vom
13. September 1912 (AS Sep. Ausg. 15 N° 61 *) hat· es
jedoch diesen Standpunkt verlassen und entschieden, dass
Art. 63 SchKG auch für die Rechtsvorschlagsfrist gelte.
Nun treffen aber die im genannten Entscheide für diese
Auslegung des Alt. 63 ScbKG angeführten Gründe nicht
bloss auf die Rechtsvorschlagsfrist, sondern auf alle dem
Schuldner zur Wahrung seiner Interessen gesetzten Fris-
* Ges.-Ausg. 18 I No 105.
und KOllknnkammer. N· 41-42.
I0Il
tenzu. Art.6S :SohKG mUslsomit auch auf die für den
Schuldner laufenden Beschwerdefristen Anwendung fin ..
den. Danach ist im vorliegenden Falle der Rekurs an das
Bundesgericht vom 1. Juni 1915 rechtzeitig eingereicht
worden; denn das Ende der zehntägigen Rekursfrist
wäre für den Rekurrenten in die Pfingst-Betreibungs-
ferien gefallen, und somit wurde die Frist bis zum Ablauf
von drei Tagen nach dem Schluss der Ferien, also bis zum
2. Juni 1915, verlängert.
42. Arrit. du 11 juin 1916 dans la cause WegeUn fils.
Notification, art. 64 al. 2. -
Notification par remise de racte
a un agent de la police acharge de le faire parvenir an
debiteur. Effet de cette remise.
A. -
La maison C. Pourrat fIls a Geneve a requis 1e
14 avril 1915 de l'office des poursuites de Geneve notifi-
cation d'un commandement de payer contre les recourants
Wegelin fIls a Geneve, pour une somme da 560 fr. Le com-
mandement a ete redige par l'office le 14 avril; apres
avoir tente vainement d'atteindre les debiteurs, celui-ci l'a
notifie le lendemain «a Monsieur Baur, commissariat de
police », a Geneve. n a ete transmis par ce dernier au
Parquet genevois, qui a adresse le 20 avril une convoca-
tion aux debiteurs, les invitant a venir retirer le comman-
dement qui les concernait. Puis, cette eonvocation n'eta nt
pas revenue en retour, le Parquet a estime qu'eHe etait
parvenue a destination bien que les debiteurs n'aient pas
don ne signe de vie. et a envoye en retour le commandement
a l'office.
Le 7 mai 1915, l'office a notifie commination de faillite
a Wegelin fIls de la meme maniere. Mais la convocation
expediee par le Parquet a eu pour resultat le retrait de Ia
notification aupres de cette auto rite le 17 du meme mois.
B. - Le 20 mai 1915, la societe en nom collectif Wegelin