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Obligationenrecht. N" 40.
wendung des neu e n Rechts, insbesondere des Art. 738
Abs. 2 ZGB -
womit der Prozess dann allerdings auch
für das Bundesgericht definitiv erledigt wäre. Vergl.
BGE 38 II S. 750.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom
14. März 1914 wird aufgehoben und die Sache im Sinne
d~r Erwägungen an den kantonalen Richter zurückge-
WIesen.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
40. Sentenzs. 19 ma.rzo 1914 deUs. IIa semone eivile nella causa
Eredi Neuroni, attori, contro Societä. svizzera
degli Alberghi, convenuta.
Quali opere a sensi delI' art. 58 CO (67 CO anter.) possono eonsi-
derarsi anehe dei riempimenti 0 delle gettate in un lago.
Ma perehe il proprietario deI fondo attiguo sia risponsabile
deI danno causato da queste gettate, oceorre Ia prova ehe
egli sia divenuto proprietario della superficie ottenuta
eogIi eseguiti riempimenti'.
L'albergo Belvedere, da tre anni proprieta della Societa
convenuta, e la casa Neuroni formano co, vicino Albergo
Regina, di proprieta Fanciola, un complesso di edifici posti
sul lato sinistro deI quai di Lugano, in un delta formato
da terreni alluvionali dei torrente Tassino ehe attraversa
in un eanale iI giardino Belvedere per gettarsi li vicino
nellago. I due edifici Belvedere e Neuroni so no adiaeenti
ad un muro divisorio che in parte, (nella parte superiore),
e incontestabilmente proprieta comune. Gia da una diecina
di an ni si manifestarono nei muri di questi edifici delle
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screpolature causa un movimento rotatorio e di abbassa-
mento al quale e soggetto il terreno. Nell'autunno deI
1903 Bucher-Durrer, conduttore dell'albergo Belvedere
a quell'epoca di proprietä. Gabrini, faceva gettare al-
l'estremo lembo dei giardino deI materiale neIIago a scopo
di riempimento. LaMunicipalita diLugano gliintimava di
adoperare materiale piiI grosso; ma l'ingegnere comunale
avendo trovato ancor troppo minute le pietre fatte venire
da Calprino, Bueher-Durrer continuava nei lavori di ri-
piena con questi materiali minuti nonostante l'opposi-
zione della Citta. In settembre ed ottobre 1903 l'ufficio
tecnico della Citta gli comunicava che senza una cinghia
di assesto, fatta con grosso pietrame, il materiale sarebbe
scivolato trascinando seco anche parte della riva. Alcuni
anni dopo, nel 1908, Bucher-Durrer faceva gettare nuovo
materiale nl:'lla darsena, in confine d(Ha proprietä. Nt uroni.
Su11a fine deI 1910 comparvero nel muro divisorio e negli
edifici attinenti 'altre maggiori screpolature, cosicche ad
istanza degli attori venne eretta il 9 gennaio 1911 una
perizia Ferrazzini. Altra perizia avvenne il 30 gennaio
1911 per cura degli ingri Galli, Gaggini ed areho Maraini
a riehiesta de1 Comune di Lugano. Da queste perizie risul-
tava ehe 10 stabil..; sul quale il movimento deI terreno
esercitava maggiore influenza, era quello della convenuta,
da- eui i danni si eomunicavano a quello Neuroni. Di eon-
seguenza era anehe il Belvedere ehe presentava le maggiori
serepolature, in ispecie nel muro divisorio e in quello di
faeciata superiormente all'apertura della darsena. La
causa principale deI eedimento deI terreno risiedeva, se-
conao i: periti. nel earattere alluviQnale deI delta sul quale
80no posti gli edifici. Questi cambiamenti deI sottosuolo
erano, seeondo iperiti, stati acceIerati in parte dai riempi-
menti. Per rimediare a tale inconveniente, i periti consiglia-
vano, oltre alle opere piu urgenti di cOl1solidamento degli
edifici, l'erezione di un argine subaequeo e la sistema-
zimle dell'ultimo tratto pianeggiante dei eanale deI Tassino
ostruito nel suo ultimo tratto e nel suo sboeco verso il muro
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di cinta nel giardino. Secondo il perito Ferrazzini l'ostrn-
zio):le dello sbocco deI canale dipendeva in gran parte dal
materiale di rifiuto impiegato per la gettata aIl'esterno deI
mure di sostegno dtl giardino. Bucher-Durrer era "tato
invitato a piu riprese dal Comune a procedere aIlo spurgo
del canale. Diverse volte la Cittä. procedette alla spazza-
tura a sue spese, nonostante che il eanale nella parte
sottostante al giardino fosse, secondo l'ufficio tecnico, da
considerarsi come proprieta della convenuta.
Successivamente a questa prima perizia, il 14 febbraio
1911, le parti incaricavano un nuovocollegio peritale,
composto dall'archo Maraini ed ingre Ferrazzini, distabi-
lire se le opere indicate nel rapporto 30 gennaio erano le
piu indieate per impedire un maggiore cedimento dei ter-
reno. obbligandosi la .convelluta ad eseguire le opere COll-
siderate dai periti come immediatamente indispensabili,
salvo regresso per una parte delle spese verso gli attori.
I nuovi periti confermavallo ne] Ioro referto l'opportunitä
delle opere suggerite neI rapporto aI Comulle.
Fu allora ehe gli attori iniziarono azionecontro la con-
venuta, domandando: r erezione di un argine subacqueo;
la spazzatura deI canale Tassino; un indennizzo di fr.2ooo
per riparazioni aIla loro casa; un altro di fr. 2500
per minore utilizzazione delloro stabile e il rimborso delle
spese di perizia. Il tutto in conformitä. degli art. 67 e 68
CO e 305 CCT.
Rispondendo la convenuta conchiudeva al rigetto della
domanda, aIlegando non esserle il danno allegato impu-
tabile. Con sentenza 14 ottobre 1912 i1 Pretore di Lugano
condannava la Societä. svizzera degli Alberghi aIl'esecu-
zione delle opere previste nel rapporto. Appellatesi le
parti contro tale giudizio, la Camera civile deI Tribunale
di Appello ordinava un supplemento di perizia sulla que-
stione di sapere in quale misura i guasti verificatisi fossem
da attribuisi alle gettate di materiale operate dalla con-
venuta 0 dai precedenti proprielari ed aUa mancata spaz-
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zatura dei canale Tassino, od in quanto fossero da ascri-
versi ad a1tri fattori, nonche sull'opportunitä. della cost:~
zione di un argine subacqueo e relative spese. I pentI~
ingri GaIli e Gaggini ed archo Maraini, rispond~vano .a~
quesiti loro posti come segue : L'impo~tanza ~e~h esegUlb
riempimenti non pUO essere che relatIva se SI ben. calcolo
della vetustä. degli edifici, della qualita ed estenslOne d~l
delta sul quale sono posti e dell'ineluttabilitä. deI mOVl-
mento cui il delta e soggetto. Anche !'influenza esercitata
dalla perdita di acqua deI canale, causa la permeabilitä. de,i
muri, non poter essere di grande portata, come non 10 puo
essere quella esercitata dal mancato spurg~ deI c~n,ale. I
guasti essende da attribuirsi per la qU~SI t.otahta aHa
natura affatto speciale deI terreno e solo m plCcola parte
aIl'immissione di materiali nel lago ed in parte ancora
minore a1 torrente Tassino, essere opinione dei periti, fon-
data tuttavia piu sopra un'impressione generale che sopra
una base sicura, che il danno derivato dalle gettate sarebb~
equamente compensato caricando .al~a conve~uta dm .. terzl
delle spese di consolidamento e d! ncostruzlO~e deI .m~ro
divisorio nel mentre Ie ulteriori spese per nparaz1Ol1l e
ricostruzioni dovrebbero essere sopportate dai due ri-
spettivi proprietari. Circa alle opere consigliabili, vi~to
il progresso di sgretolamento e di abbassamento sublto
ora dal Belvedere, non dtenere piiI i periti opportuna la
formazione di un argine subacqueo, ma solo la total~
demolizione dello stabile e la sua ricostruzione con metodl
di fondazione moderni e razionali. Lo stabile Neuroni poter
invece conservarsi ancora ricostruendo il mure divisorio,
lavoro tuttavia da eseguirsi colle necessarie cautele. La
spesa per tale ricostruzione essere di circa 4 a 6 mila
franchi.
In seguito a questa perizia gli attori modificavano par-
zialmente le loro domande nel senso che la convenuta fosse
obbligata a sopportare i due terzi delle spese di ~icostru
zione deI muro divisorio e che la stessa avesse a nfondere
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fr. 2850 per spese di riparazione e fr. 2500 per minore
utilizzazione delloro edifieio.
Giudieando in seeonda istanza, la Corte eivile deI Tri-
bunale di Appello pronunciava :
« 1° Il primo dispositivQ della sentenza 8 giugno 1913
I) e confermato.
I) 20 Le spese giudiziali di prima istanza, la tassa di
I) giustizia di questa sede in fr. 20, oltre le spese di stampa.
) bollo,intimazione e di eancelleria, sonQ earicate per due
I) terzi alla Societä svizzera degli Alberghi e per un terzo
» alla parte Neuroni, compensata ogni ragione di ripetibili
» in ambo le sedi. »
Il prima dispositivo della sentenza di Ja istanza obbli-
gava la convenuta a concorrere eon due terzi delle spese
alla rieostruzione deI. muro divisorio tra iI Belvedere e
la casa Neuroni.
E contro questo giudizio ehe la Societa svizzera degli
Alberghi si appellava al Tribunale federale conchiudendo
al rigetto della domanda degli attori, colla 10ro condanna
nelle spese giudiziarie e ripetibili. A questo appello si asso-
ciavano in via adesiva gli attori, malltenendo la loro
domanda in fr.2000 per spese di riparazione e in un inden-
nizzo di fr. 2500 per minore utilizzazione dei loro stabile,
colla condanna della convel1uta nelle spese di perizia.
giudiziarie e ripetibili.
Queste eonc1usioni vennero dai rappresentanti delle
parti mantenute anche all'odierna udienza; -
Considerando:
. . . .,2° -
La pretesa degli attori si fonda sopra la
responsabilita della convenuta, quale proprietaria di
uJl'opera a sensi dell'art. 67 CO anteriore 0 5SCO attuaie.
L'opera, sulla difettosita della quale gli attori fondano la
loro pretesa, non e 10 stabile od iI muro divisorio della
convenuta, poiche, quantunque 10 stabile, come risulta
OlJl1gationenrecht.
i:~" 40.
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Qra dagli atti, non corrisponda per le sue fondamenta alle
esigenze teeniehe moderne, dato il terreno malfermo sul
quale e costrutto, e quantunque da cio derivi un per~colo
per l'edifieio degli attori, questi non muovono, ed a ragIOne,
addebito alla eonvenuta perehe le fondamenta deI suo
edificio non furono fin dall'origine disposte in modo da
resistere ai perieoli derivanti dalla natura del suolo, no~
risultando ehe all'epoea in cui 10 stabile fu eostrutto tall
perieoli fossero noti e s~ ne dovesse di eonsegu~nza,tener
conto. L'opera 0 gli elementi dai quali gli atton derlVano
la loro pretesa, sono le gettate eseguite eon ~a~eria~e
inadatto ed il maneato spurgo deI canale. Ora, 1 nempl-
menti operati dalla convenuta in adiaeenza alla sua pro-
prieta, riempimenti da eui sarebbe stato impre~so al sot~o
suolo un movimento ehe ebbe poi a comunicarsl aHo stabIle
vicino possono bensi considerarsi come un' opera a sensi
dell'art. 58 CO, ma manea l'altro requisito legale ehe cioe
le gettate eseguite siano divenute proprietä d~lla eon:e-
nuta. Aceertato dagli atti e solo ehe il materIale fu Im-
messo nel lago dal preeedente inquilino deI Belvedere.
Ma non vi e la dimostrazione, ne fu tampoeo preteso, ehe
la eonvenuta sia divenuta proprietaria dei terreno riem-
pito. Anehe il secondo riempimento, praticato nel 1898,
ebbe luogo all'infuori deI muro di cinta del~a ~onvenuta.
quantunque fatto interiormente al mur~ dl rlparo della
darsena ehe si spinge nellago-. Aneile qUl non ven~e for-
nita la benehe minima prova ch:e questo tratto dl lago,.
compreso nel muro della darsena. sia proprieta ~ella
convenuta ° deI proprietario antecedente. La questIOne
non puo ritenersi risolta dai motivati dell'istan~a canto-
nale tendenti a stabilire la Iegittirnazione paSSIva della .
eonvenuta; ehe questi motivati riflettono unieamente
l'altra questione ben diversa, se possa la conven~~a: eom:
proprietaria dello stabile, declinare la responsabi1!ta d~gh
atti di eui sopra, obiettando di non esse~ne es.sa 1. a~trI~e.
L'istanza cantonale eonfuta eon quesb motIvatl 1 oble-
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zione della eonvenuta non potere essa venir diehiarata
risponsabile delI' opera di un terzo, ma non stabilisee
menomamente ehe la superficie sulla quale avvennero le
gettate sia attualmente proprieta della Societa svizzera
degli AIberghi. Come eosa comune, res eomunis, l'alveo di
un lago non e nel dominio di chicchessia. Ammettendo una
risponsabilita in base all'art. 67 per i fatti riempimenti,
l'istanza eantonale ha misconoseiuto la nozione esatta
« delI' opera)} e il nesso eausale ehe deve intercedere tra
essa ed il danno. Come opera a senso di legge non pu
qualificarsi un fatto de1la eonvenuta 0 deI di lei predeees-
sore, non Ia gettata nel lago da1lo stabile della convenuta
di materiale nocivo, ma il prodotto eeonomico di tale get-
tata, proprieta della eonvenuta. Ora, un simile prodotto
manca nel ca so eonereto. Altro requisito e ehe il danno
sia stato cagionato direttamente dan' opera eome tale, nel
mentre Hel fattispecie la gettata esercito la sua influenza
solo sullo stabile della convenuta. I1 terreno come terreno
non costituisce Ull' opera a sensi di legge, per cui se iI pro-
prietario mette in movimento un terreno di sua proprieta
eon un' opera eretta difettosamente su terreno altrui, non
incorre di fronte al proprio vicino llella risponsabilita di
cui an 'art. 67. Una risponsabiIjta a suo earieo potrebbe
derivarsi solo dall'art. 50 CO. Ma una simile risponsabi-
lita non venl1e pretesa, ne tauto meno si verifica non
essendo Ia eonvenuta l'autrice deI fatto.
Tutt'altra e la situazione a riguardo deI canale. L'opi-
nione delle Autorita comunali ehe la proprieta della conve-
nuta risulti gia daI pagamento delle spese di mallutellzione
viene condivisa dall'istanza cantonale. Per quanto fragile
sia tale deduzione, potendo l'onere della spazzatura riguar-
darsi anche come un onere di diritto pubblieo, il Tribunale
federale e tuttavia vineolato da questo giudizio pel quale
fa stato unieamente diritto eantonale. Fuori di dubbio e
pure ehe il eanale costituisee un'opera a sensi di legge e ehe
la eonvenuta deve essere dichiarata risponsabile deI danno
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risultante dalla permeabilita delle relative pareti, la quale
rappresenta un difetto di manutenzione. Ma tale difetto
non e sufficientemente dimostrato. I periti affermano nel
10ro secondo rapporto di avere nelloro primo referto indi-
eato anehe la permeabilita dei muri deI eanale come una
delle causa deI cedimento deI terreno. Ma in realta in quel
10 referto e detto solo ehe nei lavori di ricostruzione si do-
vesse por mente anehe alla impermeabilitä dei tombini di
scolo. Che i muri deI canale siano stati lasciati in uno stato
di permeabilita contrario alle regole della tecnica ed alle
disposizioni di Iegge, non risulta dagli atti. Contro un simile
stato di permeabilita non venne mai mosso neppure dalle
Autorita comunali llessun reclamo. Riguardo poi al-
l'ostruzione deI eanale, i periti Galli e C. non la imputano,
come il perito Ferrazzini, ad un difetto di manutenzione,
ma piuttosto ad un difetto di pendenza. Tuttavia, anche
se si volesse ravvisare in ciö un difetto di manutenzione
da parte della convenuta, maneherebbe in ogni easo la
prova dei nesso causale fra tale difetto ed il dannö.
Difatti, secondo le constatazioni dei periti, il danno
emerso, in quanta pu ascriversi ad un difetto di spazza-
tura dei canale e non all'insuffieiente pendenza~ e di
cosi minima entitä ehe non pue- essere preso in eonsi-
derazione dal giudice. Gli attori, ai quali incombe l'onere
della prova, devono necessariamente sopportare le eonse-
guenze della maneata dimostrazione di un rapporto cau-
sale. Anehe l'istanza superiore cantonale rieonosce ehe la
perizia non fornisce dati positivi sicuri e non e tale da
rimuovere « certa quale perplessitä» da parte dei giudice.
Proponelldo di earicare alla convenuta a titolo di inden-
l1izzo i due terzi della ricostruzione deI muro, i periti
hanno confuso non solo le cause dalle quali e derivato
il danno lamentato dagli attori, ma come essi stessi di-
chiarano, inteso sopratutto di fare una proposta equi-
tativa, non fondata sn computi 0 basi precise. L'im-
possibilitä di tali computi viene da essi rilevata espres-
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Obligationenrecht. N0 41.
~~en:e e di conseguenza appare anche affatto inutile
1~ rInVlO degli atti per un complemento di prova rela-
tIvamente· a questo rapporto causale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
~ ~messa l'appellazione della convenuta, respinta
qumdi la domanda degIi attori ed annullata la sentenza
25 novembre 1913 della Camera civile deI Tribunale di
Appello del Ticino.
41. Urteil der 1. Sivilabteilung vom 20. März 1914 i. S.
lettig, Schürpf 1G eie in Liq., Kläger,
gegen Bturzenegger, Beklagten.
K ~ n v e n ti 0 n als t ~ a f e wegen Vertragsbruches. Ein solcher
liegt v()r, we~~eme Partei sich in die Unmöglichkeit ver-
setzt, zu erfullen. Herabsetzung übermässiger Strafen
Voraussetzungen und Kriterien.
'
~. -
Mit Urteil vom 5. Januar 1914 hat das Kantons-
gerIcht St. Gallen über das Rechtsbegehren der Kläger'
« ~st ~erichtlich zu erkennen, der Beklagte habe de;
» Klagerm folgende Beträge anzuerkennen und zu bezah-
)} len :
'
» 1. 14,387Fr.85Cts.nebsf6 % Zillsseit1.Januar1913,.
» 2.
1,827» 05»
» 6 %
»
»
I) 3. ~7,000 » eventuell einen Betrag nach Ermessen
» des RIchters?
erkannt:
({ Die Klage ist abgewiesen.»
B. -- Gegen dil ~es Urtt il haben die Kläger die Berufung
an das BundesgerIcht erklärt, mit dem Antrag, es sei in
Obligationenrecht. N° 41.
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Aufhebung dt,'~ kantonsgerichtlichen Urteils die Klage zu
schützen.
Das Bundesgericht zieht
in Erwägung:
1. -
Die Kläger betrieben in St. Gallen ein Exportge-
schäft in Grobstickerei; der Beklagte ist Stickereifabri-
kant in Heiden. Am 19. Dezember 1906 schloss er mit den
Klägern folgenden Vertrag ab :
« H. Sturzenegger verpflichtet sich, ab 1. Juli 1906 für
» die Firma Rettig, Schürpf & cie unter nachfolgenden
» Bedingungen für die Dauer dieses V ertrages zu arbeiten:
» 1. H. Sturzenegger fabriziert sämtliche Aufträge von
) obiger Firma für den Selbstkostenpreis plus 11 % Zu-
» schlag und gewährt bei dieser Berechnung noch einen
» Kassaskonto von 5 %.
» 2. (Kontrollbücher).
» 3. H. Sturzenegger darf Zeichnungen, die er von der
) Firma Rettig, Schürpf & Ce erhält, bei einer Konven-
) tionalbusse von 2000 Fr. für den einzelnen Fall, weder
» gleich noch in geänderter Ausführung für irgend ein
)} anderes Haus anfertigen, noch offerieren, noch Arbeiten
» nach denselben ausführen. Besagte Zeichnungen sind
» und bleiben das ausschliessliche Eigentum der Firma
) Rettig, Schürpf & Cie.
» 4. (Musterpreise).
» 5. H. Sturzenegger ist es nur soweit gestattet, auf seim.'
)} eigenen Dessins Aufträge bei andern Häusern aufzuneh-
» men, als dies die Fabrikation für die Firma Rettig,
» Schürpf & Ce nicht hindert und die Erstellung der be-
l) stellten Waren nicht verzögert. In allen Fällen haben die
» Waren und Aufträge für die Firma Rettig, Schürpf &Ce
» den Vorzug der raschen und guten Erstellung.
» Rettig, Schürpf & cie haben zu jeder Zeit das Recht,
)} den Stand des Geschäftes von Sturzenegger zu unter-
»suchen und bei Inventurabschlüssen mitzuwirken.