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40_II_216

BGE 40 II 216

Bundesgericht (BGE) · 1914-03-14 · Italiano CH
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216

Obligationenrecht. N" 40.

wendung des neu e n Rechts, insbesondere des Art. 738

Abs. 2 ZGB -

womit der Prozess dann allerdings auch

für das Bundesgericht definitiv erledigt wäre. Vergl.

BGE 38 II S. 750.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom

14. März 1914 wird aufgehoben und die Sache im Sinne

d~r Erwägungen an den kantonalen Richter zurückge-

WIesen.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

40. Sentenzs. 19 ma.rzo 1914 deUs. IIa semone eivile nella causa

Eredi Neuroni, attori, contro Societä. svizzera

degli Alberghi, convenuta.

Quali opere a sensi delI' art. 58 CO (67 CO anter.) possono eonsi-

derarsi anehe dei riempimenti 0 delle gettate in un lago.

Ma perehe il proprietario deI fondo attiguo sia risponsabile

deI danno causato da queste gettate, oceorre Ia prova ehe

egli sia divenuto proprietario della superficie ottenuta

eogIi eseguiti riempimenti'.

L'albergo Belvedere, da tre anni proprieta della Societa

convenuta, e la casa Neuroni formano co, vicino Albergo

Regina, di proprieta Fanciola, un complesso di edifici posti

sul lato sinistro deI quai di Lugano, in un delta formato

da terreni alluvionali dei torrente Tassino ehe attraversa

in un eanale iI giardino Belvedere per gettarsi li vicino

nellago. I due edifici Belvedere e Neuroni so no adiaeenti

ad un muro divisorio che in parte, (nella parte superiore),

e incontestabilmente proprieta comune. Gia da una diecina

di an ni si manifestarono nei muri di questi edifici delle

0bligationenrecht. N° 40.

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screpolature causa un movimento rotatorio e di abbassa-

mento al quale e soggetto il terreno. Nell'autunno deI

1903 Bucher-Durrer, conduttore dell'albergo Belvedere

a quell'epoca di proprietä. Gabrini, faceva gettare al-

l'estremo lembo dei giardino deI materiale neIIago a scopo

di riempimento. LaMunicipalita diLugano gliintimava di

adoperare materiale piiI grosso; ma l'ingegnere comunale

avendo trovato ancor troppo minute le pietre fatte venire

da Calprino, Bueher-Durrer continuava nei lavori di ri-

piena con questi materiali minuti nonostante l'opposi-

zione della Citta. In settembre ed ottobre 1903 l'ufficio

tecnico della Citta gli comunicava che senza una cinghia

di assesto, fatta con grosso pietrame, il materiale sarebbe

scivolato trascinando seco anche parte della riva. Alcuni

anni dopo, nel 1908, Bucher-Durrer faceva gettare nuovo

materiale nl:'lla darsena, in confine d(Ha proprietä. Nt uroni.

Su11a fine deI 1910 comparvero nel muro divisorio e negli

edifici attinenti 'altre maggiori screpolature, cosicche ad

istanza degli attori venne eretta il 9 gennaio 1911 una

perizia Ferrazzini. Altra perizia avvenne il 30 gennaio

1911 per cura degli ingri Galli, Gaggini ed areho Maraini

a riehiesta de1 Comune di Lugano. Da queste perizie risul-

tava ehe 10 stabil..; sul quale il movimento deI terreno

esercitava maggiore influenza, era quello della convenuta,

da- eui i danni si eomunicavano a quello Neuroni. Di eon-

seguenza era anehe il Belvedere ehe presentava le maggiori

serepolature, in ispecie nel muro divisorio e in quello di

faeciata superiormente all'apertura della darsena. La

causa principale deI eedimento deI terreno risiedeva, se-

conao i: periti. nel earattere alluviQnale deI delta sul quale

80no posti gli edifici. Questi cambiamenti deI sottosuolo

erano, seeondo iperiti, stati acceIerati in parte dai riempi-

menti. Per rimediare a tale inconveniente, i periti consiglia-

vano, oltre alle opere piu urgenti di cOl1solidamento degli

edifici, l'erezione di un argine subaequeo e la sistema-

zimle dell'ultimo tratto pianeggiante dei eanale deI Tassino

ostruito nel suo ultimo tratto e nel suo sboeco verso il muro

218

Obligationenrecht. N° 40.

di cinta nel giardino. Secondo il perito Ferrazzini l'ostrn-

zio):le dello sbocco deI canale dipendeva in gran parte dal

materiale di rifiuto impiegato per la gettata aIl'esterno deI

mure di sostegno dtl giardino. Bucher-Durrer era "tato

invitato a piu riprese dal Comune a procedere aIlo spurgo

del canale. Diverse volte la Cittä. procedette alla spazza-

tura a sue spese, nonostante che il eanale nella parte

sottostante al giardino fosse, secondo l'ufficio tecnico, da

considerarsi come proprieta della convenuta.

Successivamente a questa prima perizia, il 14 febbraio

1911, le parti incaricavano un nuovocollegio peritale,

composto dall'archo Maraini ed ingre Ferrazzini, distabi-

lire se le opere indicate nel rapporto 30 gennaio erano le

piu indieate per impedire un maggiore cedimento dei ter-

reno. obbligandosi la .convelluta ad eseguire le opere COll-

siderate dai periti come immediatamente indispensabili,

salvo regresso per una parte delle spese verso gli attori.

I nuovi periti confermavallo ne] Ioro referto l'opportunitä

delle opere suggerite neI rapporto aI Comulle.

Fu allora ehe gli attori iniziarono azionecontro la con-

venuta, domandando: r erezione di un argine subacqueo;

la spazzatura deI canale Tassino; un indennizzo di fr.2ooo

per riparazioni aIla loro casa; un altro di fr. 2500

per minore utilizzazione delloro stabile e il rimborso delle

spese di perizia. Il tutto in conformitä. degli art. 67 e 68

CO e 305 CCT.

Rispondendo la convenuta conchiudeva al rigetto della

domanda, aIlegando non esserle il danno allegato impu-

tabile. Con sentenza 14 ottobre 1912 i1 Pretore di Lugano

condannava la Societä. svizzera degli Alberghi aIl'esecu-

zione delle opere previste nel rapporto. Appellatesi le

parti contro tale giudizio, la Camera civile deI Tribunale

di Appello ordinava un supplemento di perizia sulla que-

stione di sapere in quale misura i guasti verificatisi fossem

da attribuisi alle gettate di materiale operate dalla con-

venuta 0 dai precedenti proprielari ed aUa mancata spaz-

Obligationenrecht. N° 40.

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zatura dei canale Tassino, od in quanto fossero da ascri-

versi ad a1tri fattori, nonche sull'opportunitä. della cost:~­

zione di un argine subacqueo e relative spese. I pentI~

ingri GaIli e Gaggini ed archo Maraini, rispond~vano .a~

quesiti loro posti come segue : L'impo~tanza ~e~h esegUlb

riempimenti non pUO essere che relatIva se SI ben. calcolo

della vetustä. degli edifici, della qualita ed estenslOne d~l

delta sul quale sono posti e dell'ineluttabilitä. deI mOVl-

mento cui il delta e soggetto. Anche !'influenza esercitata

dalla perdita di acqua deI canale, causa la permeabilitä. de,i

muri, non poter essere di grande portata, come non 10 puo

essere quella esercitata dal mancato spurg~ deI c~n,ale. I

guasti essende da attribuirsi per la qU~SI t.otahta aHa

natura affatto speciale deI terreno e solo m plCcola parte

aIl'immissione di materiali nel lago ed in parte ancora

minore a1 torrente Tassino, essere opinione dei periti, fon-

data tuttavia piu sopra un'impressione generale che sopra

una base sicura, che il danno derivato dalle gettate sarebb~

equamente compensato caricando .al~a conve~uta dm .. terzl

delle spese di consolidamento e d! ncostruzlO~e deI .m~ro

divisorio nel mentre Ie ulteriori spese per nparaz1Ol1l e

ricostruzioni dovrebbero essere sopportate dai due ri-

spettivi proprietari. Circa alle opere consigliabili, vi~to

il progresso di sgretolamento e di abbassamento sublto

ora dal Belvedere, non dtenere piiI i periti opportuna la

formazione di un argine subacqueo, ma solo la total~

demolizione dello stabile e la sua ricostruzione con metodl

di fondazione moderni e razionali. Lo stabile Neuroni poter

invece conservarsi ancora ricostruendo il mure divisorio,

lavoro tuttavia da eseguirsi colle necessarie cautele. La

spesa per tale ricostruzione essere di circa 4 a 6 mila

franchi.

In seguito a questa perizia gli attori modificavano par-

zialmente le loro domande nel senso che la convenuta fosse

obbligata a sopportare i due terzi delle spese di ~icostru­

zione deI muro divisorio e che la stessa avesse a nfondere

220

ObIigationenrecht. N° 40.

fr. 2850 per spese di riparazione e fr. 2500 per minore

utilizzazione delloro edifieio.

Giudieando in seeonda istanza, la Corte eivile deI Tri-

bunale di Appello pronunciava :

« 1° Il primo dispositivQ della sentenza 8 giugno 1913

I) e confermato.

I) 20 Le spese giudiziali di prima istanza, la tassa di

I) giustizia di questa sede in fr. 20, oltre le spese di stampa.

) bollo,intimazione e di eancelleria, sonQ earicate per due

I) terzi alla Societä svizzera degli Alberghi e per un terzo

» alla parte Neuroni, compensata ogni ragione di ripetibili

» in ambo le sedi. »

Il prima dispositivo della sentenza di Ja istanza obbli-

gava la convenuta a concorrere eon due terzi delle spese

alla rieostruzione deI. muro divisorio tra iI Belvedere e

la casa Neuroni.

E contro questo giudizio ehe la Societa svizzera degli

Alberghi si appellava al Tribunale federale conchiudendo

al rigetto della domanda degli attori, colla 10ro condanna

nelle spese giudiziarie e ripetibili. A questo appello si asso-

ciavano in via adesiva gli attori, malltenendo la loro

domanda in fr.2000 per spese di riparazione e in un inden-

nizzo di fr. 2500 per minore utilizzazione dei loro stabile,

colla condanna della convel1uta nelle spese di perizia.

giudiziarie e ripetibili.

Queste eonc1usioni vennero dai rappresentanti delle

parti mantenute anche all'odierna udienza; -

Considerando:

. . . .,2° -

La pretesa degli attori si fonda sopra la

responsabilita della convenuta, quale proprietaria di

uJl'opera a sensi dell'art. 67 CO anteriore 0 5SCO attuaie.

L'opera, sulla difettosita della quale gli attori fondano la

loro pretesa, non e 10 stabile od iI muro divisorio della

convenuta, poiche, quantunque 10 stabile, come risulta

OlJl1gationenrecht.

i:~" 40.

221

Qra dagli atti, non corrisponda per le sue fondamenta alle

esigenze teeniehe moderne, dato il terreno malfermo sul

quale e costrutto, e quantunque da cio derivi un per~colo

per l'edifieio degli attori, questi non muovono, ed a ragIOne,

addebito alla eonvenuta perehe le fondamenta deI suo

edificio non furono fin dall'origine disposte in modo da

resistere ai perieoli derivanti dalla natura del suolo, no~

risultando ehe all'epoea in cui 10 stabile fu eostrutto tall

perieoli fossero noti e s~ ne dovesse di eonsegu~nza,tener

conto. L'opera 0 gli elementi dai quali gli atton derlVano

la loro pretesa, sono le gettate eseguite eon ~a~eria~e

inadatto ed il maneato spurgo deI canale. Ora, 1 nempl-

menti operati dalla convenuta in adiaeenza alla sua pro-

prieta, riempimenti da eui sarebbe stato impre~so al sot~o­

suolo un movimento ehe ebbe poi a comunicarsl aHo stabIle

vicino possono bensi considerarsi come un' opera a sensi

dell'art. 58 CO, ma manea l'altro requisito legale ehe cioe

le gettate eseguite siano divenute proprietä d~lla eon:e-

nuta. Aceertato dagli atti e solo ehe il materIale fu Im-

messo nel lago dal preeedente inquilino deI Belvedere.

Ma non vi e la dimostrazione, ne fu tampoeo preteso, ehe

la eonvenuta sia divenuta proprietaria dei terreno riem-

pito. Anehe il secondo riempimento, praticato nel 1898,

ebbe luogo all'infuori deI muro di cinta del~a ~onvenuta.

quantunque fatto interiormente al mur~ dl rlparo della

darsena ehe si spinge nellago-. Aneile qUl non ven~e for-

nita la benehe minima prova ch:e questo tratto dl lago,.

compreso nel muro della darsena. sia proprieta ~ella

convenuta ° deI proprietario antecedente. La questIOne

non puo ritenersi risolta dai motivati dell'istan~a canto-

nale tendenti a stabilire la Iegittirnazione paSSIva della .

eonvenuta; ehe questi motivati riflettono unieamente

l'altra questione ben diversa, se possa la conven~~a: eom:

proprietaria dello stabile, declinare la responsabi1!ta d~gh

atti di eui sopra, obiettando di non esse~ne es.sa 1. a~trI~e.

L'istanza cantonale eonfuta eon quesb motIvatl 1 oble-

222

Obligationenrecht. No 40.

zione della eonvenuta non potere essa venir diehiarata

risponsabile delI' opera di un terzo, ma non stabilisee

menomamente ehe la superficie sulla quale avvennero le

gettate sia attualmente proprieta della Societa svizzera

degli AIberghi. Come eosa comune, res eomunis, l'alveo di

un lago non e nel dominio di chicchessia. Ammettendo una

risponsabilita in base all'art. 67 per i fatti riempimenti,

l'istanza eantonale ha misconoseiuto la nozione esatta

« delI' opera)} e il nesso eausale ehe deve intercedere tra

essa ed il danno. Come opera a senso di legge non pu

qualificarsi un fatto de1la eonvenuta 0 deI di lei predeees-

sore, non Ia gettata nel lago da1lo stabile della convenuta

di materiale nocivo, ma il prodotto eeonomico di tale get-

tata, proprieta della eonvenuta. Ora, un simile prodotto

manca nel ca so eonereto. Altro requisito e ehe il danno

sia stato cagionato direttamente dan' opera eome tale, nel

mentre Hel fattispecie la gettata esercito la sua influenza

solo sullo stabile della convenuta. I1 terreno come terreno

non costituisce Ull' opera a sensi di legge, per cui se iI pro-

prietario mette in movimento un terreno di sua proprieta

eon un' opera eretta difettosamente su terreno altrui, non

incorre di fronte al proprio vicino llella risponsabilita di

cui an 'art. 67. Una risponsabiIjta a suo earieo potrebbe

derivarsi solo dall'art. 50 CO. Ma una simile risponsabi-

lita non venl1e pretesa, ne tauto meno si verifica non

essendo Ia eonvenuta l'autrice deI fatto.

Tutt'altra e la situazione a riguardo deI canale. L'opi-

nione delle Autorita comunali ehe la proprieta della conve-

nuta risulti gia daI pagamento delle spese di mallutellzione

viene condivisa dall'istanza cantonale. Per quanto fragile

sia tale deduzione, potendo l'onere della spazzatura riguar-

darsi anche come un onere di diritto pubblieo, il Tribunale

federale e tuttavia vineolato da questo giudizio pel quale

fa stato unieamente diritto eantonale. Fuori di dubbio e

pure ehe il eanale costituisee un'opera a sensi di legge e ehe

la eonvenuta deve essere dichiarata risponsabile deI danno

Obligationenrecht. N° 40.

223

risultante dalla permeabilita delle relative pareti, la quale

rappresenta un difetto di manutenzione. Ma tale difetto

non e sufficientemente dimostrato. I periti affermano nel

10ro secondo rapporto di avere nelloro primo referto indi-

eato anehe la permeabilita dei muri deI eanale come una

delle causa deI cedimento deI terreno. Ma in realta in quel

10 referto e detto solo ehe nei lavori di ricostruzione si do-

vesse por mente anehe alla impermeabilitä dei tombini di

scolo. Che i muri deI canale siano stati lasciati in uno stato

di permeabilita contrario alle regole della tecnica ed alle

disposizioni di Iegge, non risulta dagli atti. Contro un simile

stato di permeabilita non venne mai mosso neppure dalle

Autorita comunali llessun reclamo. Riguardo poi al-

l'ostruzione deI eanale, i periti Galli e C. non la imputano,

come il perito Ferrazzini, ad un difetto di manutenzione,

ma piuttosto ad un difetto di pendenza. Tuttavia, anche

se si volesse ravvisare in ciö un difetto di manutenzione

da parte della convenuta, maneherebbe in ogni easo la

prova dei nesso causale fra tale difetto ed il dannö.

Difatti, secondo le constatazioni dei periti, il danno

emerso, in quanta pu ascriversi ad un difetto di spazza-

tura dei canale e non all'insuffieiente pendenza~ e di

cosi minima entitä ehe non pue- essere preso in eonsi-

derazione dal giudice. Gli attori, ai quali incombe l'onere

della prova, devono necessariamente sopportare le eonse-

guenze della maneata dimostrazione di un rapporto cau-

sale. Anehe l'istanza superiore cantonale rieonosce ehe la

perizia non fornisce dati positivi sicuri e non e tale da

rimuovere « certa quale perplessitä» da parte dei giudice.

Proponelldo di earicare alla convenuta a titolo di inden-

l1izzo i due terzi della ricostruzione deI muro, i periti

hanno confuso non solo le cause dalle quali e derivato

il danno lamentato dagli attori, ma come essi stessi di-

chiarano, inteso sopratutto di fare una proposta equi-

tativa, non fondata sn computi 0 basi precise. L'im-

possibilitä di tali computi viene da essi rilevata espres-

224

Obligationenrecht. N0 41.

~~en:e e di conseguenza appare anche affatto inutile

1~ rInVlO degli atti per un complemento di prova rela-

tIvamente· a questo rapporto causale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

~ ~messa l'appellazione della convenuta, respinta

qumdi la domanda degIi attori ed annullata la sentenza

25 novembre 1913 della Camera civile deI Tribunale di

Appello del Ticino.

41. Urteil der 1. Sivilabteilung vom 20. März 1914 i. S.

lettig, Schürpf 1G eie in Liq., Kläger,

gegen Bturzenegger, Beklagten.

K ~ n v e n ti 0 n als t ~ a f e wegen Vertragsbruches. Ein solcher

liegt v()r, we~~eme Partei sich in die Unmöglichkeit ver-

setzt, zu erfullen. Herabsetzung übermässiger Strafen

Voraussetzungen und Kriterien.

'

~. -

Mit Urteil vom 5. Januar 1914 hat das Kantons-

gerIcht St. Gallen über das Rechtsbegehren der Kläger'

« ~st ~erichtlich zu erkennen, der Beklagte habe de;

» Klagerm folgende Beträge anzuerkennen und zu bezah-

)} len :

'

» 1. 14,387Fr.85Cts.nebsf6 % Zillsseit1.Januar1913,.

» 2.

1,827» 05»

» 6 %

»

»

I) 3. ~7,000 » eventuell einen Betrag nach Ermessen

» des RIchters?

erkannt:

({ Die Klage ist abgewiesen.»

B. -- Gegen dil ~es Urtt il haben die Kläger die Berufung

an das BundesgerIcht erklärt, mit dem Antrag, es sei in

Obligationenrecht. N° 41.

225

Aufhebung dt,'~ kantonsgerichtlichen Urteils die Klage zu

schützen.

Das Bundesgericht zieht

in Erwägung:

1. -

Die Kläger betrieben in St. Gallen ein Exportge-

schäft in Grobstickerei; der Beklagte ist Stickereifabri-

kant in Heiden. Am 19. Dezember 1906 schloss er mit den

Klägern folgenden Vertrag ab :

« H. Sturzenegger verpflichtet sich, ab 1. Juli 1906 für

» die Firma Rettig, Schürpf & cie unter nachfolgenden

» Bedingungen für die Dauer dieses V ertrages zu arbeiten:

» 1. H. Sturzenegger fabriziert sämtliche Aufträge von

) obiger Firma für den Selbstkostenpreis plus 11 % Zu-

» schlag und gewährt bei dieser Berechnung noch einen

» Kassaskonto von 5 %.

» 2. (Kontrollbücher).

» 3. H. Sturzenegger darf Zeichnungen, die er von der

) Firma Rettig, Schürpf & Ce erhält, bei einer Konven-

) tionalbusse von 2000 Fr. für den einzelnen Fall, weder

» gleich noch in geänderter Ausführung für irgend ein

)} anderes Haus anfertigen, noch offerieren, noch Arbeiten

» nach denselben ausführen. Besagte Zeichnungen sind

» und bleiben das ausschliessliche Eigentum der Firma

) Rettig, Schürpf & Cie.

» 4. (Musterpreise).

» 5. H. Sturzenegger ist es nur soweit gestattet, auf seim.'

)} eigenen Dessins Aufträge bei andern Häusern aufzuneh-

» men, als dies die Fabrikation für die Firma Rettig,

» Schürpf & Ce nicht hindert und die Erstellung der be-

l) stellten Waren nicht verzögert. In allen Fällen haben die

» Waren und Aufträge für die Firma Rettig, Schürpf &Ce

» den Vorzug der raschen und guten Erstellung.

» Rettig, Schürpf & cie haben zu jeder Zeit das Recht,

)} den Stand des Geschäftes von Sturzenegger zu unter-

»suchen und bei Inventurabschlüssen mitzuwirken.