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40_III_226

BGE 40 III 226

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Italiano CH
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226

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

,

aber nicht zu. Wie die Vorinstanz mit Recht ausgeführt

hat, bestehen die der 'Schweiz. Genossenschaftsbank ver-

pfändeten Hypothekartitel für ihren Nominalbetrag und

nicht bloss -

entgegen der Auffassung der Rekurrenten

-

für den Betrag der faustpfallderversicherten Forderung

zu Recht. Sie sind daher -

richtigerweise -

mit dem

vollen Betrage, auf den sie lauten, in die Steigerungs-

bedingungen aufgenommen worden. Der Forderungs-

betrag, für den sie verpfändet sind, ist in den Steigerungs-

bedingungen nicht aufzuführen, weil es sich dabei nicht

um eine die Liegenschaft unmittelbar belastende grundver-

sicherte Forderung handelt. Die Steigerungsbedingungen

haben nicht den Zweck, allfälligen Kaufliebhabern die

Aufklärung zu verschaffen, die es ihnen ermöglicht, zu

berechnen, zu welchem Betrage sie die Liegenschaft am

billigsten und vorteilhaftesten erwerben können. Es ist

Sache des Einzelnen, selbst in den Konkursakten nach

den hiefür massgebenden Verhältnissen zu forschen.

Somit kann der Betrag der faustpfandversicherten For-

derung nicht als notwendige Grundlage des Zuschlages

aufgefasst werden,

Demnach hat die Schuldbe treibllngs- U, Konkurskammer

erkannt:

Der Rekur" wird abgewiesen.

39. Sentenza 10 Giugno 1914 nella causa Bernardoni.

Art. 237 LEF. -

Un membro della delegazione dei "";;~ditO;i

non ha veste per aggravarsi di un accordo intervenuto tra

Ja delegazione e l'amministrazione concernente la visione

dei protocolli e, in genere, degli atti della liquidazione.

A. -

11 ricorrente e membro della delegazione dei

-creditori nel1a liquidazione deI Credito ticinese in Lo-

carno. Questa delegazione e composta di 15 membri e

und Konkurskammer. N° 39.

227

-vigila la gestione dell'amministrazione in eonformita del-

i'art. 236 LEF.

Con ricorso 4 aprile 1914 Plinio Bernardoni esponeva

all'Autorita cantonale di vigilanza ehe l'amministrazione

-di quel fallimento si era opposta aHa formale istanza

presentatale il3 aprile 1914 ehe fosse permesso ai membri

della delegazione dei ereditori di prendere eonoscenza

dei registri della fallita banea. Esso domandava all, Au-

torita eantonale di vigilanza di ordinare all'amminis-

trazione stessa di mettere a disposizione dei singoli

membri della delegazione iregistri ed i documenti del-

1'istituto onde essi membri fossero in grado di esercitare

il loro mandato senza restrizione aleuna ed in eonfor-

mita dell'art. 237.

B. -

Con deeisione 29 aprHe 1914 I'Autorita cantonale

di vigilanza respinse il rieorso. Essa aecerta in linea di

fatto ehe nella seduta plenaria 3 aprile 1914 si addivenne

tra la delegazione dei ereditori e l'amministrazione deI

fallimento ad un modus vivendi, dal ricorrente pure

sottoeritto, secondo il quale fu « rieonosciuto ai singoli

.) delegati, sopra loro domanda, la facolta di eompulsare

.) il protocoHo per quelle osservazioni e studio ehe ere-

}) dessero utili all'interesse dei creditori, salvo all'ammi-

.) nistrazione il diritto di giudicare caso per ('aso.')

• C, -

Di questa decisione il Bernardoni si aggrava al

Tribunale federale, ripetendo presso il Tribunale federale

la domanda proposta all'Autorita cantonale. Esso allega

ehe il modus vivendi di cui sopra non fu da lui accettato,

avendo egli apposto la sua firma al verbale deI 3 aprile

1914 al solo scopo di dimostrare il suo intervento alla

seduta.

Considerando in diritto:

Occorre innanzitutto e~aminare se il ricorrente, quale

mem~ro della delegazione dei creditori, abbia veste per

chiedere ehe, contrariamente all'accordo intervenuto il

.3 aprile 1914 tra la delegazione e l'amministrazione, gli

AS .ro 111- 1914

16

228

Entscheidungen der Schuldbet~ungs-

atti vengano messi a disposiziöne dei singoli membri

della delegazione. La questione deve,essere deeisa nega-

tivamente. Le attribliZioni deUa delegazione, ehe Ia

legge enumera in modo esemplifieativo nel disposto·

dell'art. 237 (eif. 1·5). spettano aUa delegazione come tale'

e quindi. quando essa eonsti di piu membri. al eorpo·

collettivo e non ad ogni membro. In easo di divergenza

tra i membd, l'opinione della maggioranza eostituisce

giuridieamente la volonta della delegazione. cui la mino-

ranza deve assogettarsi. Come, a mö d'esempio, non e

eoneepibile ehe un singolo membr~ possa valida.ment~

fare opposizione ad « un provvedlmento contrano agh

interessi dei ereditori» (art. 237, eif. 1) 0 ehe esso faecia

da solo opposizione ai erediti ammessi dall'amministra-

zione (art. 237, eif. 4) od autorizzi il fallito a continuare

il suo commereio (art. 237, cif. 2), eosi non puö eompetere

se non aUa delegazione quale eorpo eollettivo il diritto di

vigil are sull'officio

0

sull'amministr~ione, il. sin~ol?

membro non potendo agire in proposIto te non In Vlrtu

di una delegazione dei poteri della eollettivita. Ciö non

e dubbio. La soluzione non potrebbe essere diversa se

non quando la legge attribuisse questo diritto di vigilanza

non alla delegazione eome tale, ina al singolo membro.

Ma ciö non e. La legge non fa differenza tra gli incariehi

speciali da essa enumerati (art. 237, cif. 1-?) e ehe, com.e

fu detto, sono evidentemente,.anzi necessanamente, attn-

buto -della collettivita e i1 eompito generieo affidato aHa

delegazione di vigilare sulla « gestione deH' a~inist~a~

zione» (art. 231). Se dunque, come aecerta I Autonta

di vigilanza e come appare dagli atti, la delegazion.e ha

deciso in maggioranza di esercitare la sorveghanza

dell'amministrazione nel senso ehe qualora un suo mem-

bro domandi visione degli atti di liquidazione, competa

all'amministrazione il diritto di deeidere della fondatezza

della domanda, easo per caso, questa risoluzione vineola

indubbiamente anche quel 0 quei membri della delega-

zione ehe ad essa si opposero restando in minoranza.

und Konkurskammer. N° 40.

229

Torna quindi inutile il ricercare eome debba interpretarsi

la firma data da P. Bernardoni al verbale deI 3 aprile,

perche esso non pretende che queUa risoJuzione non ris-

peeehi la volonta della maggioranza. Da queste eomide ..

razioni risulta ehe al ricorrente manca la veste per

impugnare il patto 3 aprile 1914 suindieato, restando

intatta la questione se e in quali eondizioni alla delegazione

come tale 0 ad un membro della stessa, cui fossero delegati

dalla collettivita i relativi poteri, competa il diritto di

esigere dall'amministrazione che i protocolli, ed in genere

i libri e gli atti della liquidazione vengano messi a sua

disposizione; -

la Camera Eseeuzioni e Fallimenti

pronuneia:

Il ricorso e respinto.

40. Entscheid vom 17. Juni 1914 i. S. Geser.

Art. 92. Ziff. 6 SchKG: Grund der Unpfändbarkeit der

Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände des Wehrmannes.

Unpfändbarkeit der Bekleidung und Ausrüstung eines

wegen Konkursausbruches aus der Dienstpflicht entlassenen

Offiziers.

A. -

Der Rekurrent Paul Geser, Kaufmann in Brug-

gen, ist in Konkurs gefallen und eine Strafuntersuchung

wegen Betruges, sowie leichtsinnigen und betrügerischen

Bankerottes ist gegen ihn eingeleitet worden. Er war

bis zum Jahre 1913 als Trainoffizier in der schweize-

rischen Armee eingeteilt gewesen, wurde dann aber wegen

des Konkursausbruches auf Grund des Art. 18 MO aus

der Dienstpflicht entlassen. Durch Verfügung vom

25. April 1914 zog das Konkursamt Gossau die Offiziers-

bekleidungs- und -Ausrüstungsstüeke des Rekurrenten

zur Masse.

B. -

Hiegegen erhob dieser Beschwerde mit dem