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38_II_259

BGE 38 II 259

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Italiano CH
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258 A. Oberste Zivilgerichtsinsttnz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

bie ~nnll~me, $Boffeler

~Ill)e 1300 ~r. »erbtent, Ilftenwibtig fei,

flluu feine 9tebe fein; lluß ben ~ften ge9t bie Unridjtigfeit biefer

~nna~me nidjt

~er\)or. ~ie lSorinftllna ~at audj nidjt etllJa ent~

gegen bem m:d. 51a09t eß untedltffen, bie Umftiinbe an würbigen,

ODer

i~t"et' ~nnll9me einen für bie S)aftl>fUdjtentfdj/ibignng nid)t

ma~ge6enben ~infommenßbegriff an @runbe Jrlegt. lSielme9r ~Ilt

fit mit 9ted)l aud) bie ine6eneinfünfte

6erücf~djtigt. ~ie ~rage,

wie\)ie1 bom ~intommen $BoUeterß für feinen ~etfönlicl)en Unter9art

nnb Il)tel:)te{ für benienigen \)on ljrnu unD .retnber au redjnen fei,

ift eine fold)e beß rid)terltn,en ~rmeffen0. mie $Beantwortung ber"

artiger ~rllgen burn, bie fantonalen @erin,te))flegt ba~ $Bunbeß"

gerin,t nur baranf au üoer~rüfen, 00 ber [antonnte ilUd)ter bauet

»on feinem ~rmeffen einen offenoar nnrid)tigen @eurand) gemnn,t

~noe. ~ie0 tft Iloer ~ier ni~t ber ~aff. ~ie $Beren,nung ber 5Eor~

inftllna entf:prtd)t »ielme1)r ben ~{nfii\\en, bie bM $Bunbe0gerid)t in

betartigen ljiiUen feinen. Urteilen au @runbe gelegt 1)\\t (\)ergt

~@@; 36 II ~. 96). IDCit 9ten,t 1)at fobcmn bie)8orinftana feinen

~baug für Jta:pitalabfinbuug gem\ln,t, ba bie ben ein3etnen Jtlligem

3ugef:pron,enen $Betrlifle eine fa:pitaliftifn,e)8m1.\enbung nin,t ermög"

Hn,en. ~~ fönnte fid} ~öd}iten6 fragen, 06 für bie ~ntfd)abigung,

fOll)cit fie ftd) auf bie rünftigen ~a~re ueaie1)t, ein misf~nt ab~u"

ate~en fei. ~\\ eß fid) aber um eine berlj/Htnißm1igig fuqe,Seit

1)anbelt, fo würbe ftd) ein berar!iger &b3u9 nin,t ren,tfertigen.

Bnbem ~at ja bie)8~rinftana \lon. bem nad) 19rer lHed}nung fid)

erge&enben @efamt&etrag &ereit~ 250 ~r. abgeaogen.

~emnnd) ~(tt bas ~tlnbeßgerin,t

erfctnnt:

~ie $Berufung wirb abgeroiejen unb ba~ Urteil ber II. ~(:p:pe("

llltionsfammer beß aürd)erifd)fn Obergerid)ts \)om 26. Ofto6er

1911 in anen ~t'Hen beftiitigt.

8. Haftung des Staates aus Handhabung der Amtsgewalt. NO,t.

259

8. lIaftung des Staates aus der Handhabung

der AmtsgeWalt. -

llesponsabUite

de l'Etat pour les actes de fonotionnaires.

41. Bentenza. 97 a.prile 1919 della Ia Semone civile

nella causa EoSB~ altore, contro Oa.ntene 'ricine, convenuto.

Applieazione den'art. 24 della Legge federale sulle derrate aHmen-

tari. Natura della responsabilitä dello Stato. -

Criteri determi-

nanti la giustificazione 0 meno deI sequestro. -

Danno risar-

eibile.

.

La Camera civile deI Tribunale di Appello deI Ticino pro-

nunciava con sentenza 9 novembre 1911 :

c 10 Le domande contenute neUa petizione di causa ·non

.. sono ammesse.

» 20 Le spese giudiziarie sono a carico dello 8tato, com·

.. pensate le ripetibili. »

Appellanti da questo giudizio:

a) l'attore, il quale con atto 13 dicembre 1911 conchiude

domandando :

la conferma della petizione di causa, nel senso ehe 10 8tato

deI Cantone Ticino venga obbligato a pa gare aIl'istante Ia

somma di fr ..... Ca giudizio dei giudice) per risarcimento

danni matm'iali e 1norali : coUa rifusione delle spese giudi-

ziarie e ripetibili, quest'ultime nell'importo di fr. 500;

subordinatamente: che 10 8tato sia tenuto a pagare sl-

l'istante la somma di fr. 405 a titolo di risa:rcimento danni ma·

teriali, eolla rifusione delle spese come sopra;

b) in via adesiva, il convenuto, il quale conchiude a ehe

le spese della causa siano addossate all'attore, condannato

quest'ultimo alla rifusione di fr. 500 per ripetibili e confer-

mato il dispositivo 10 della sentenza Jlppellata;

Presenti agli odierni dibattimenti i rappresentanti di ambe-

dne le parti, i quall si rieonfermano nelle loro conelusioni

seritte;

280 A. Oberste Zivilreriehtsinstanz. -

I. Materiellrechtliehe KntscheiduD&en.

Considerando

In fatto: .

A. -- TI 30 dicembre 1909 arrivavano a Chiasso,a destina-

zione dell'attore, 4 vagoni di frumento, ehe al eontrollore do-

ganale parvero all'odore eontenere meree sospetta. Chiamato

i1 perito doganale, questi riteneva ehe il grano era avariato

e ne dava. comunieazione a Berna unendo un eampione e

ehiedendo istruzioni. II 3 gennaio arrivava I'ordine da BerDlt

di laseiar passare i vagoni, il ehe veniva fatto. II passaggio

della. meree veniva pero dal perito federale notmcato alla

Direzione eantonale d'igiene la quale, su analisi deI eam-,

pione fatta dal ehimieo eantonale, analisi che eonfermava il

giudizio deI perito federale, poneva il 7 gennaio 1910 il grano

sotto sequestro. L'analisi deI chimieo eantonale eonchiudeva,

trattarsi di '" grano avariato contenente molte impurita fra Ie

quali semi nocivi. ~ II grano presentare odore sgradevole ed

aspetto poco bello e fra le impurita riscontrarsi: p,>lvere,

pezzi di carbone, semi estranei e semi nocivi (niello). Nel

dare comunicazione deI risultato di tale analisi e dell'ordine

di sequestro all'attore, Ia Direzione eantonale d'igiene osser-

vava ehe, a stregua dei disposto dell'art. 62 delI'ordinanza

federale sul eommereio delle derrate alimentari, « i cereali,

Ie leguminose ed iprodotti della Joro macinazione non devono

essere agri, ammuffiti 0 altrimenti alterati, ne contenere

aggiunte 0 materie impure di origine minerale, vegetale

(sabbia, mufta, grani di male erbe, tarli eee.) ». Su protesta

deI molino Bossi il chimico eantonale confermava, eon atto

10 gennaio, la propria analisi aggiungendo ehe non eredeva

ehe i grani di niello potessero eon la maeinazione venire

tutti eliminati, essendo I'interno c bianeo come Ia farina ed

i1 grano quasi della grossezza deI frumento ~. In seguito a

tale analisi, il molino Bossi chiedeva, in base agli art. 18 e

seg. della Legge federale, ehe fossero nominati dei sopra

periti i quali, esaminato il grano e fatto pratieare nel molino

Bossi alle operazioni ordinarie di spurgo e pulitura, eonchiu-

devano ehe il grano non era avariato, ehe Ie impuritä. ehe

presentava erano state eompletamente eliminate dalle opera-

8. Haftung des Staates aus HandhabuIIi der Amtsgewalt. N° 41,

261

zioni di spurgo e ehe era « un grano sano, molto pesante e

di qualitä. eecellente ~. In base a tale perizia veniva il

28 gennaio to]to i1 sequestro ed il grano rimesso nelIa libera

disposizione deI proprietario.

B. -

Pretendendo di aver avuto un grave pregiudizio per

I'ordinato sequestro, il molino Bossi, et per esso il suo Diret-

tore, azionava, in base all'art. 24 delIa Legge federale sul

commereio delle derrate alimentari, 10 Stato deI Cantone Ti-

eino ebiedendo il risarcimento deI danno subito ehe veniva

dall'ättore esposto nelle eifre seguenti :

a) fr. 72

per spese di magazzinaggio aHa stazione di

Chiasso daI30 dicembre al 3 gennaio;

b) fr. 25

per spese di magazzinaggio, perizia e sieurta.

al1a stazione di Genova per un seeondo invio

rimasto cola. in sospeso i

c) fr. 100

per interessi perduti sulla partita di grano

sequestrata;

d) fr. 80

per interessi perduti sulla partita il CUl mvio

venne forzatanlente sospeso a Genova;

e) fr. 200

per spese generali di trasferta a Chiasso, Bellin-

zona, Zurigo e Berna;

() fr. 10000 per danno emergente e dimiuuzione di guada-

gno.

A. fondamento di queste pretese l'attore allegava ehe la

partita sequestrata eostituiva solo una parte deI grano da Iui

eomperato. L'invio dell'altra parte (quintali 300) esse re stato

sospeso telegrafieamente a Genova. I eapitali investiti in

questi invii (fr. 10245 circa pel primo e ca. fr.8OOO pel se-

eondo) essere rimasti immobilizzati durante eirea UD mese.

A tale danno immediato doversi aggiungere I'altro molto piu

gl'ave eagionato al moIino Bossi dalla propalazione deI seque-

stro, notizia abilmente sfruttata da chi poteva ed aveva inte-

resse a farIo. Finalmente il provvedimento preso eon deplo-

revole e eolpevole Ieggerezza dalle Autorita eantonali, aver

obbligato il Direttore deI molino Bossi a ripetute trasferte a

Chiasso, Bellinzona, Zurigo ed a Berna per fornire gli oppor-

tuni sehiarimenti a chi di dovel'e onde ottenere Ia revoca deI

262 A. Oberste Zivil(eriehtsiostanz. -

l. MateriellrechUiehe Kntseheidonren.

provvedimento. con spese non inditferenti.,Tutto eio, nonehe

una diminuzione deI futuro guadagno, essere attribuibile uni-

eamente all'ingiustifieato sequestro.

C. -

Rispondendo 10 8tato deI Cantone Tieino eonehiu-

deva al rigetto deUa domauda, allegando: ehe la proeedura

seguita fu perfettamente regolare; ehe quando venne ordi-

nato, il sequestro era pienamente giustifieato; .ehe tosto

ehe si seppe ehe il molino Bossi era in grado, pnma delIa

macinazione, di eliminare i difetti della meree, il sequestro fu

levato' ehe 10 8tato non e di eonseguenza tenuto ad aleun

risarci:nento; ehe le spese di magazzinaggio non dipesero

dall'opera dei funzionari cantonali, ma deI perito federale;

ehe pretese per danni indil'etti, interessi perduti, diminuzione

di futuri guadagni eee. non sono proponibili in base alla

Legge federale; ehe il solo danno di eui il Cantone puo

essere ehiamato a rispondere e il danno diretto, cioe Ia di-

minuzione di valore della meree, di eui non puo esse re que-

stione nel easo eonereto.

D. -

L'istanza cantonale giudicava come ai dispositivi

piiI sopra osservando: Nulla di sostanzialmente irregolare e

avvenuto nelIa proeedura seguita. L'assieme delle eireostanze

spiega il sospetto negli impiegati di dogana e le misure pru-

denziali {)rese dall'Autorita. Ma se queste misure possono

dirsi giustifieate in ordine, il sequestro e tuttavia da ritenersi

ingiustifieRto, perehe basato sull'errore deI ehimieo canto-

nale ehe avrebbe in simili eircostanze dovuto procedere eon

maggiore diIigenza e serieta. L'art. 24 deUa legge sulle der-

rate alimentari diehiara responsabili i Canto ni pel danno risul-

tante da un sequestro ingiustifieato. Quale sia il danno l'isar-

cibile non e stabiIito nella legge; solo nella diseussione al

Consiglio degli 8tati fu detto ehe per danno risareibile si

debba intendel'e il danno diretto, cioe quello ehe si risolve

in una diminuzione deI valore della meree. E difatti, nel

eampo speeiale della legge sulle derrate alimelltari, non pub

ammettersi un maggior obbligo dello 8tato ehe eonJurrebbe

a veri abusi ed a speeulaziolli. Colui ehe introduee merci in

Isvizzera, come sa ehe al confine incontrera una visita ed un

8. Ballung des Staates aua Bandhabour der Amtapwalt. NO "1.

2dS

controllo di dogana ehe riehiedono un certo tempo, eosi sa

ehe vi sari. una sorvegIianza ed un controllo imposti da1la

legge sulle derrate alimentari. Tutto questO dip ende dallogico

funzionamento de1la legge; esame, analisi, perizia non puo, a

meno di arbitrio 0 di atto contrario alla legge, essere causa

di risarcimento di danni. Non quindi speranza di un Iucro

perduto, 0 interessi per ritardo, 0 clientela perduta, 0 danni

morali patiti. Risarcibile e solo, eome e detto anche nel mes-

saggio deI Consiglio federale, «il danno materiale sotferto

dal sequestro ~, ossia la diminuzione di valore dipendente

dal deterioramento materiale della merce. Un simile danno

non si e verifieato nel fattispecie. Anzi nessuna prova e stata

fornit& a dimostrazione delle pretese avanzate per danni in-

diretti, i quali anehe se fossero provati non produrrebbero

obbligo di risarcimento da parte dello 8tato.

E. -

E contro questo giudizio ehe e diretta la presente

appellazione;

In diritlo :

1. -

L'appello adesivo della 8tato, riguardo alle spese,

eoncerne unicamente una questione di proeedura cantonale

ehe e fuori dell'ambito delle eompetenze di questa Corte.

Essa non puo per pratiea costante formare oggetto di un

appello adesivo. (Ved. Raee. uff. vol. 29 II p. (56).

2. -

Riguardo .all'appello principale, pel quaIe esistono

indubitabilmente i requisiti formali di legge, la prima que-

stione pregiudiziale ehe si presenta e quella di sapere, se siasi

o meno di fronte ad un sequestro ingiustificato a sensi del-

l'art. 24 deUa Legge federale sulle del'rate alimentari, sul quale

articolo e fondata Ia domanda di indennizzo. Che in seguito

alla sopra analisi pratieata, dovesse la perduranza deI se-

questro ritenersi ingiustificata, viene e venne rieonosciuto

dallo 8tato stesso ehe ordino immediatamente la messa della

meree a disposizione dell'attore e ehe ammette senza riserva

il risultato di quasts 8opraanalisi. Ma il ra.ppresentante dello

8tato pretende ehe, per giudicare della giustifieaz~one ? men~

deI sequestro, debba prendersi in esame non la sltuazlOne dl

fatto quale venne creata dal l'apporto dei sopra periti, ma la

264

_". Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

situfäi;)ne al momento in eui il sequestro venne ordinato

.

'

ossh'.; 'insieme delle eireostanze ehe determinarono l'Autorita.

eantonale ad ordinare ehe 1a meree fosse sequestrata. Che a

questo momento 1e eireostanze giustificassero la misura pre-

eauzionale presa, non sembra difatti diseutibile. Ma non puo

il disposto dell'art. 24 interpretarsi in questo senso. Un se-

questro ingiustifieato in origine per deficienza di requisiti

legali, non diviene piu tardi eonforme a legge perehe seom-

paiono le difettosita. ehe 10 viziavano. Vieeversa, quand'anehe

apparentemente giustifieato in origine, non puo un sequestro

dirsi giustifieato piu tardi se, eome nel easo conereto, Ia giu-

stifieazione anteriore dipendeva da un errore d'analisi ehe

venne riconoseiuto in sede superiore, mediante sopra peri-

zia. Seeondo il disposto dell'art. 19, a1. 2°, eilrapporto di

questa perizia ehe deve far stato per le misure amministra-

. tive da prendere ed e di eonseguenza anche seeondo questo

rapporto che deve apprezzarsi Ia questione di sapere se le

misure prese, in ispecie il sequestro (ved. art. 21), abbia 0

meno da ritenersi giustifieato a sensi delI'art. 24.

La responsabilita dello Stato creata da questo articolo e

una responsabilita. ex lege, indipendente dalle nozioni di eolpa

o di fatto illecito inerenti alle obbligazioni eontrattuali. Essa

esiste pe1 solo fatto di un sequestro ingiustificato ecl esiste

direttamente a earico deHo Stato, al quale viene solo riser-

vato un diritto di regresso verso iI eolpevole. Lo Stato e

quindi direttamente responsabile di un eventuale errore com-

messo dai propri funzionari. e perehe possa assere invoeata

tale responsabilita, non oceorre di esaminare a chi sia impu-

tabile I'errore, ma solo se il sequestro manchi 0 me no di fon-

damento. Tale responsabilita e affatto analoga a quella sta-

bilita all'art. 15 delIa Legge federale sulla procedura in ma-

teria di eontravvenzioni fiseali e eostituisce evidentemente un

eorrettivo a pro degli industriali e eommercianti pelle com-

petenze estese accordate ai funzionari dello Stato nell'appli-

eazione delIa Legge sulle derrate alimentari.

3. -

Nel easo eoncreto e quindi fuori di dubbio, seeondo

l'analisi dei sopra periti, ehe il sequestro debba ritenersi

8. Haftu~ des Staates aus Handhabung der Amtsgewalt. N0 41.

26S

ingiustifieato eil solo punto ehe rimane da decidere e : quale

danno debba essere risareito all'attore.

Questo daIino e evidentemente il danno materiale subito

in seguito al sequestro delIa merce (vedasi anche il mes-

saggio deI Consiglio federale). Ma questo danno materiale

comprende non solo il pregiudizio derivata alla merce stessa

per diminuzione di valore, come pretende 10 Stato ed ebbe a

diehiarare il giudice eantonaIe, ma tutto il danno materiale

ad ?selusione dei moraIe, inerente al sequestro, vale a dir~

ogm danno materiale effettivamente subito, eausato dalla

presa misura precauzionale dei sequestro. Da quali elementi

possa essere eostituito questo danno materiale, non e qui il

easo di esaminare. Che dalle singole poste 0 dai fattori

addotti nella petizione di causa, non entrano, gia per defi-

eienza di prova, ehe poehi in linea di considerazione. Da eli-

minarsi ed eliminata deI resto dall'attore stesso nelle sue eon-

clusioni di causa, e anzitutto Ia posta per spese di magazzi-

naggio alla stazione di Chiasso. Queste spese dipendono da

una misura presa da un funzionario federale, ehe non possono

quindi ripetel"si dalle Autoritä. cantonali, 111a rientrano tutto

al piu fra quelle pl'eviste all'alt. 31 a carico della Confedera-

zione. Da eliminarsi inoltre sono le spese di perizia e di

sicurtä. e gli interessi decorsi snl eapitale rappresentato dalla

seconda spedizione ehe si pretende essere stata ritenuta a

Genova. Nessuna prova della sospensione dei seeondo invio

esiste in atti, ne occorre di conseguenza vedere se tale pre-

giudizio sarebbe eventualmente risal'cibile asensi dell'art. 24.

Nessuna prova deI pari, come venne deI resto diehiarato giä.

dall'istanza eantonale e come, almenD in parte, ebbe a rieo-

no.scere in questa sede anche il rappresentante dell'attore,

eSlste neppure per la pretesa in ogni modo molto esagerata

di fr. 10 000 per danno emergente e luermn cessans. Non la

benehe minima prova venne fatta 0 tentata dall'attore in

relazione ai singoli elementi nei quali questa posta viene sud-

divisR. Da esaminare non rimangono dunque ehe le due pre-

tese per interessi perduti sul grano sequestrato dal 3 al

28 gennaio 1910 e spese di trasferta aHo seopo di ottenere

266 A. Oberste Zivi!rerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidulll8n.

la revoca dei sequestro. Ora, I'immobilizzazione di un capi-

tale di ca. fr. 10 245 investito, a. quanta si afferma, nella

1 a spedizione, per una durata di 25 giorni, rappresenta tutto

al piu un interesse di fr. 42. E quanto alle spese di

trasferta, esse sembrano sufficielltemente indennizzate colla

meta dell'importo preteso, ossia con fr. 100. A questa sola

cifra deve ridursi l'indeunizzo da rifondere dallo Stato;

il Tn'bll nale lederale ptonul/cia :

1 0 L'appello adesivo e respinto per titolo di irricevibilita..

20 L'appello principale deIl'attore e ammesso e la sentenza

dell'istanza cantonale ll10dificata nel senso ehe 10 Stato e

tenuto ad indennizzare aU'attore una somma di fr, 142, res-

pinta ogni pretesa maggiore,

9. Urheberrecht an Werken der Literatur

und Kunst. -

Propriete litteraire et artistique.

42. Sentenza. alS maggio 191a delta I" sezione civile

neUa causa Ditta. Giacomo Agnelli, altl'iee, contro

Ditta. Elia. ed Emilio Colombi e Ci, conventtta.

Plagio in materia di libri d.'insegnamento (Convenzione interna-

zionale di Berna 9 ottobre '1886 e Legge federale 23 aprile '1883),

lscrizione in Italia non necessaria per la protezione dei diritti

di autore in IsYizzera. Pre:;crizione dell'azione in base all'art. 17

relativa ad opere scolastiche: Quali libri d'insegnamento si

t1evono ritenere rome tali '?

Il Tribunale di Appello deI Cantolle Ticino confermava eon

sentenza 20 marzoj23 dicembre 1911 il giudizio 29 aprile

'l91O deI Tribunale civile distrettuale di Bellinzona-Riviera

che pronunciava :

« La petizione di causa e accolta nel senso che Ia

» Ditta Elia ed Emilio Colombi e Ci e condannata a pagare

» aHa Ditta Aglleili Ia somma IU fr. 9000 oltre gli interessi

» aI 5 Iljli dal 23 g"iugno i90±;1 titolo di risarcimento danni. »

9. Urheberrecht an Werken der literatur und Kunst. 1'\" ci:!.

:!tii

Da questo giudizio appellavasi la Ditta couvenuta al Tri-

bunale federale eon atto 2 gennaio 1912, conchiudendo alla

,

..

riforma deI giudizio cantonale nel senso deHa non ammlsswne

delIa petizione Agnelli, subordinatamente a ehe la domanda

di risarcimento danni fosse ammessa neHa somma limitata di

fr. 1000,

Queste eonclusioni venivano mantenute dal rappresentante

deUa convenuta agli odierni dibattimenti. nel mentre il rup-

presentante dell'attrice domandava la conferm<l pura (' sem-

plice deI giudizio appellato.

Considemndo in ratio :

A. -

La Ditta Agnelli ha rilevato l'azienda editoriale Ca-

millo Speirani in Torino, dalla quale erano stati acquisiti

di diritti d'autore sulle opere dei Prof. G. B. Cipani. i Al CeS-

sione dell'azienda all'istante avvenne mediante atto notarile

20 marzo 1897. Aueor prima di tale cessione, l'editore Spei-

rani autorizzava la Ditta Eredi Colombi in Belliul.Ona (il

50ttobre 1894) a pubblicare, plasmandola per i bisogni delle

seuole nel Cantone Ticino, un'edizione esclusiva deil'opera

dei Cipani « Il Sandrino ", lihro di lettura per le scuole ele-

mentari deI Reguo, suddiviso in 5 volumi. L'autorizzazione

avveniva per il periodo di 8 anni, mediante un compenso (le!

901o sul prezzo di vendita per i primi 5000 esemplal'i edel

100/0 oltre Ie prime cinquemila eopie. Nel relativo acconio

veniva stabilito ehe il frontispizio, portante Ia firma deI COll-

cessionante, dovesse venil'e stampato e fornito dallo Speil'ani

a titolo di controllo. Sulle basi di questo accordo velliva pub-

blieata dalla Ditta Colombi, coUa eollaborazioue dell'avvocato

Bertoni una edizione in 4: volumi deI Sandrino adattata ai

bisoani 'delle seuole ticinesi. Alcuni anni dopo, nel 1900 e nel

19011a Ditta Colombi stampava un nuovo "libro di lettura

per ie seuole tkinesi l'J, compilato dal Prof. Franee:;co Gia-

nini di eui veniva anllotata suI frontispizio la proprieta lette-

rari~. Il l1UOVO libro di lettura di dimensioni e il secondo vo-

Iume anche di formato essenzialmente maggiori deI Sandriuo

veniva diviso in due soli volumi, nei quali vellivano illscritti e

riprodotti testuahnellte a pagine differenti diversi bf'ani deI