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38_II_266

BGE 38 II 266

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Italiano CH
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266 A. Oberste Zivilieriehtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidonaen.

la revoea deI sequestro. Ora, l'immobilizzazione di un eapi-

tale di ca. fr. 10 245 investito, a quanto si afferma, nella

1 a spedizione, per una durata di 25 giorni, rappresenta tu'to

aI phI un interesse di fr. 42. E quanto alle spese di

trasferta, esse sembrano sufficientemente indennizzate colla

meta dell'importo preteso, ossia eon fr. 100. A questa sola

eifra deve ridursi l'indennizzo da rifondere dallo Stato;

ü Tn'bu nale lederale PH)UUIICia :

10 L'appello adesivo e l'espinto per titolo di irrieevibilita.

20 L'appello principale dell'attore e ammesso e la sentenza

dell'istanza cantonale modifieata nel senso ehe 10 Stato e

tenuto ad indennizzare aU'attore una SOlllma di fr. 142, res-

pinta ogni pretesa maggiore.

9. Urheberrecht an Werken der Literatur

und Kunst. -

Propriet8 litteraire et artistique.

42. Sentenza a5 maggio 191a delta I" sezione eivile

nella causa Ditta. Giaeomo Agnelli, attrice, contro

Ditta Elia. ed Emilio Colombi e Ci, convenuta.

PI agio in materia di libri d.'insegnamento (Convenzione interna-

ziollale di Bel'na 9 ottobl'e '1886 e Legge federale 23 aprile 1883).

Iscl'izione in ItaUa non necessa1'ia per la protezione dei dil'itti

di autore in Isvizzera. Pl'e:;c1'izione dell'azione in base aU'a1't. 17

l'elativa ad opere scolastiche: Quali libl'i d'insegnamento si

t1evono ritene1'e come taU '!

II Tribunale di Appello deI Cantoue Ticino eonfermava eon

sentenza 20 marzoj23 dieembre 1911 il giudizio 29 aprile

1910 deI Tribunale eivile distrettuale di Bellinzona-Riviera

ehe pronunciava :

« La petizione di causa e aecolta nel senso ehe la

» Ditta Elia ed Emilio Colombi e Ci e eondannata a pagare

" aHa Ditta Agneili Ia somma lli fr. 9000 oltre gli interessi

» al 5 11

i,) dal 23 g"iugno 1904;1 titolo di risareimento danni.,.

9. Urheberrecht an Werken der literatur und KUllst. 1\0 t~.

:!ti'i

Da questo giudizio appellavasi Ia Ditta eonvenuta al Tri-

bunale federale eon atto 2 gennaio 1912, conehiudeudo aHa

.

. .

riforma deI giudizio eantonale nel senso della non ammlSStOne

della petizione Agnelli, subordinatamente a ehe Ia domanda

di risareimento danni fosse ammessa nelIa somma limitata di

fr. 1000.

Queste eonelusioni venivano mantenute dal rappl'eseutante

della eonvenuta agli odierni dibattimentL nel mentre il rap-

presentante dell'attriee domandava la conferma puru !' sem-

pIke deI giudizio appellato.

Considemudo in l"atto :

A. -

La Ditta Agnelli ha rilevato l'azienda editoriale Ca-

millo Speirani in Torino, dalla quale erano stati aequisiti

di diritti d'autore sulle opere deI Prof. G. B. Cipani.;,,1 CeS-

sione dell'azienda aU'istante avvenne mediante atto notarile

20 marzo 1897. Aneor prima di tale eessione, l'editore ~pei·

rani autorizzava Ia Ditta Eredi Colombi in Bellinzona (il

50ttobre 1894) a pubblicare, plasmandola per i bisogni delle

seuole nel Cantone Ticino, un'edizione esclusiva deil'opel'll.

deI Cipani « Il Sandrino ", lihro di Iettura per Ie seuole ele-

lllentari deI Regllo, suddiviso in 5 volumi. L'autorizzazione

avveniva per il periodo di 8 anni, mediante un compellso (leI

9°10 sul prezzo di vendita per i primi 5000 ese~plal'i e d.el

100/0 oltre le prime cinquelllila copie. Nel relatIvo acconto

veniva stabilito ehe il frontispizio, portante Ia firma deI eOll-

eessionante, dovesse venire stampato e fornito dallo Speirani

a titolo di controllo. Sulle basi di questo aceordo velliva pub-

blicata dalla Ditta Colombi, coUa eollaborazione dell'avvocato

Bertoni uua edizione in 4: volumi deI Sandrino adnttata ai

bisoO"ni 'delle seuole ticinesi. Alcuni anni dopo, nel 1900 e nel

1901 Ia Ditta Colombi stampava un nuovo «libro di lettura

per ie scuole tkinesi », eompilato dal Prof. France:;co Gia-

nini di eui veniva anllotata suI frontispizio la proprieti lette-

rari~. Il nuovo libro di Iettura di dimensioni e il secondo vo-

lume anche di formato essenzialmellte maggiori deI Salldriuo

veniva diviso in due soli volumi, nei quali venivallo illscritti e

riprodotti testuahnente a pagine differenti diversi brilni deI

268 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

J. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Sandrino Cipani, in tutto righe 1291, 0 37 pagine a 35 righe

eiaseuna, senza altra indieazione di fonte (tranne a pag. 151

deI 20 volume) di quella che appare nelle prefazioni ehe

dichiarano, pel 10 volume: «Ho trovato eeeellenti materiali

» nelle prime parti deI «Sandrino»; ho consultato e spigo-

» lato nei migliori libri di lettura recentemente approvati in

» Italia da una speciale Commissione di periti, radunata a

,) Roma; ho esaminati i manuali adottati nelle scuole della

» Svizzera romanda e nei eantoni di Zurigo e Basilea, e, per

» quanto mi fu possibile, ne ho seguito i metodi» (pag. X).

-

Dei Sandrino Cipani edel Sandrino ticine.se (Cipani-

Bertoni) viene inoltre fatta menzione alla pag. IV delI 'intro-

duzione, di cui vengono segnalati i buoni servigi resi, indi-

cando pero la neeessitä. di una riforma sotto diversi punti di

vista. -

E nel 2° volume: «Le pregiate opere di -

Cipani

» Bertoni, gia favorevolmente conosciute ed usate nelle scuole

» ticinesi, deI Pelissier, delI 'Alge, deI Gobat edel De-Ami-

» cis mi fornirono eceellenti materiali e mi additarono la via

» da tenere nella compilazione deI nuovo testo ..... E in-

» somma un libro tutto ticinese, nel quale Ia varieta, l'at-

» tualita, l'interesse degH argomenti non escludono quella

» unita necessaria per rendere facile e profieua la lettura a

» tutti, ma speeialmente ai giovani ». 11 nuovo libro di let-

tura otteneva 1'Ilpprovazione deI Dipartimento eantonale della

Pubblica Edueazione e veniva introdotto nelle seuole come li-

libro di testo. Di buon numero degH esereizi

0

degli

articoli scientifiei 0 letterari ivi contenuti viene indieato

specificamente il nome dell'~utore; solo di alcuni no, fra

i quali di quelli tolti dal libro di proprieta dell'attrice « il

Sandrino ». Solo a pag. 151 deI volume 20 e detto, in testa

di aleuni articoli sui «Tre regni della natura l>, fra paren-

tesi : « Letture riportate in parte dal Sandrino di Cipani e

Bertoni e dalle opere dei Figuier». La compilazione, Ia

stampa e la vendita avvenivano senza preventiva eonvenzione

eolla Ditta Agnelli. Accortasi questa della riproduzione, seri-

veva in data 30 giugno 1903 aHa Ditta Colombi:

« Da parecchio tempo abbiamo avuto oceasione di notare,

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 4!.

269

» non senza nostra grave sorpresa, Ia diminuzione sempre

, crescente nella vendita delle operette dei Cipani, San-

, drinG ece.

» Messiei sulle traccie per renderci ragione di tale in-

» aspettata diminuzione, abbiamo potuto osservare e control-

» lare che nei due volumi Libro di lettura di Franeeso Gia-

» nini -

eorso obbligatorio per tutte Ie scuoli ticinesi -

da

» voi editi, e stato fatto larghissimo uso, proprio a piene

» mani, dei suddetti libretti deI Cipani, senza avere ehiesto

» prima la nostra autorizzazione, ehe eventualmente pote-

» vamo anehe rifiutare. In ogni modo, voi non avete cer-

l> tamente bisogno

che

vi rammentiamo quali sono i

» diritti ehe

aeeompagnano la proprietä. Ietteraria .....

:t ecc.

AffineM

quindi

noi possiamo

fare

un

COln-

» puto esatto delle percentuali ehe ei pervengono per le

» numerose pagine riprodotte da opere di nostra edizione e

» proprieta, vi preghiamo di saperci dire, con la massima e

» piu scrupolosa esattezza e con Ia maggiore solleeitudine, il

» numero delle copie tanto deI primo eome deI secondo vo-

.. lume deI Libro di lettura dei Gianini da voi tirate e messe

» in commereio, dal giorno della sua pubblieazione a tut-

» t'oggi .... »

A questa richiesta non sembra aver aderito la Ditta Co-

lombi. E percio che con petizione 23 giugno 1904 Ia Ditta

istante azionava Ia convenuta in pagamento di fr. 30 000,

quale indennizzo per diritti di autore violati daIIa stessa colla

illeeita riproduzione di moiti brani tolti dalle opere deI Cipani,

oltre agli interessi dalla data della petizione di causa. Dentin-

eiata Ia causa al Prof. Gianini, Ia Ditta convenuta rispondeva

obbiettando : Doversi in prima linea negare aHa Ditta attrice

il diritto di azionare la convenuta, non emergendo in causa

che i diritti di autore sulle opere deI Prof. Cipani, passati a

CamiIlo Speirani, siano stati da essa acquisiti. 11 eontratto

20 marzo 1897 essere stato prodotto tardivamente. Subordi-

natamente, non avere Ia Ditta AgnelIi adempiuto alle preseri-

zioni di legge necessarie per Ia protezione dei diritti d'au-

tore. La registrazione deI contratto 20 marzo 1897 non

270 A. Oberste ZivilgericbtslDstanz. -

I.l\fateriellrechtliche Entscheidungen.

essere stata domandata ehe nel 1900 e 1901, in epoea po-

steriore all'edizione dei libri Gianini. L'azione non essere

stata intentata ehe il 25 giugno 1904 e quindi evidentemente

p.iiI di un,~nno dopo ehe Ia eontraffazione era giunta a eogni-

ZlOne delllstante. Non esistere deI resto nessuna Iesione di

di~it~i d'autore. La Ditta eonvenuta essere semplieemente

edltnee dellibro Gianini; non avere avuto nessuna ingerenza

nella eompilazione; non sapere quali pratiehe abbia fatto il

Gianini; non aver fafto ehe stampare il libro e non aver ri-

prodotto intenzionalmente opere letterarie altrui; illoltre

l'indieazione delle fonti avvenuta in prefazione ed a pag. -151

deI. second.o volume essere sufficiente per gli effetti di legge;

la nproduzlOne essere inoltre. avvenuta dal Sandrino Cipani-

Bertoni, per il quale la Ditta Colombi ha acquisito per

8 anni il diritto di edizione, non di1'ettamente dal Sandrino

deI Cipani; una violazione dei diritti di auto1'e essere fillal-

mente esclusa anche dalla natu1'a deI lib1'o pubblieato; trat.,.

tarsi di un'antologia ad uso insegnamento per Ia quale Ia

Iegge 23 aprile 1883 permette Ia riproduzione di estratti;

eheeehe ne sia, non esistere nessun elemento di danllo; i li-

bri deI Cipani non essere mai stati autorizzati nelle scuole

ticinesi; la tariffa di riproduzione sulla qnale si basa la Ditta

istante non aver valore in ogni easo ehe per gli autori italiani

e non essere confermata ne da legge, ne da consuetudine.

B. -

Statuendo neIla causa, l'istanza superiore cantonale

giudicava come ai dispositivi piu sopra riprodotti, osser-

vamlo :

In base alla legge 23 apriie 1883, la proprieta Ietteniria

consistere nel diritto esclusivo di riproduzione delle opere di

letteratura. Viola il diritto di autore ed incorre nelIa respon-

sabilita civile epenale chiunque scientemente 0 per negli-

genza grave riproduce illecitamente un'opera letteraria 0

mette in vendita un'opera eontraffatta. Nonsoltanto adunque

l'autore ehe raccoglie illeeitamente brani per eomporre un

libro, ma anche l'editore ehe 10 st8mpa, il libraio che 10 vende

e 10 diflonde nel pubblico. L'editore ehe non voglia ineorrere

in questa responsabilitä. deve assieurarsi ehe sull'opera che

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 42.

271

egli riproduce non esiste aleun diritto di terzi. L'omissione

di questo esame costituisce una negligenza grave per l'edi-

tore; tanto piu grave se co me nel fattispecie risulta dalla

stessa prefazione deI Iibro che l'inearieo della eompilazione

fu dato dall'editore medesimo.

La legge svizzera protegge l'auto1'e ed i suoi suecessori in

diritto, ma contiene una restrizione in quanto non eonsidera

come una violazione dei diritto d'autore Ia riproduzione di

estratti 0 di brani intieri di lavori letterari 0 scientifici in

raecolte per le seuole, pureM ne siano indieate le fonti. lUa

per tale indicazione non basta una menzione generica di aver

tenuto ealcolo dei migliori l11etodi ed in particolare degli au-

tori specialmente indieati. La raceolta, per essere Iecita, non

deve apparire COl11e un lavoro d'insieme; non deve essere

presentata COl11e un tutto, COl11e un lavoro indipendcllte, come

un, come un ampio rimaneggiamento di

quanto esiste per il l11omento per le scuole. In questo easo,

flnche se l'autore ha indicato nella prefazione le fonti alle

quali egli ha attinto «eeeellenti materiali », il lib1'o porta

l'impronta di un lavoro originale e non puo essere conside-

rato come uua semplice raccolta nel senso della leO"ge. Kel

lib1'o Gianini fu1'ono riprodotte nientemeno ehe 75 p:gine dal

Sandrino deI Cipani. Nessuna autorizzazione di rinroduzione

fu data agli editori Colombi. ne al compilatore Gianini; Ia

rip1'otluzione fu arbitraria ed illecita. La Ditta Colombi non

si e eu1'ata di esal11inare se essa era in regola eoi disposti di

Iegge ehe, siceome dedita all'arte tipografiea e libraria, essa

aVl'ebbe dovuto eonoseere. El'Isa era in relazioni d'affari colla

Ditta Agnelli; sapeva per Ia precedeute ristampa ehe aUa

Ditta Agnelli emno passati i diritti di auto 1'e sulle opere deI

Prof. Cipani; essa deve aserivere a propria negligenza e

colpa grave se diede aHa stampa e mise in eommercio un'o-

pera eontraffatta. Inmassima l'azione basata sull'art. 12 delIs

legge sulla proprieta letteraria e 'quindi fondata.

L'eeeezione di mancanza di legittimazione attiva neHa Ditta

Agnelli doveva essere proposta in via incidentale innanzi a

qualsiasi altra azione (art. 54 PCT). Essa e quindi perenta,

m A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

perche non proposta in tempo utile (art. 56). DeI resto

sarebbe anche infondata, risultando dagli atti di causa che il

trapasso dei diritti d'autore dalla Ditta Speirani alla Ditta

Agnelli era noto ed ammesso dalla Ditta Colombi gia col pre-

cedente contratto edel resto menzionato nello stesso San-

drinG stampato dagli Eredi Colombi e sugli altri libri deI Ci-

pani, stampati in Italia. Anche I'altra eccezione e priva di

fondamento 'che Ia Ditta Agnelli non abbia adempito alle

formalita. di legge per l'esercizio dei diritti d'autore. Dai cer-

tificati prodotti risulta ehe le opere deI Prof. Cipani furono

iscritte nelluglio 1900 per gli effetti della legge sulla prote-

zione della proprieta. letteraria. I volumi Gianini furono stam-

pati neI1900 e 1901 e Ia pubblicazione deI secondo volume

e quindi in ogni easo posteriore all'iserizione della proprietä.

letteraria in Italia. DeI resto i nomi di Cipani e delle ditte

editriei Speirani ed Agnelli figurano sul frontispizio e fino a

prova deI eontrario doveva quindi presumersi l'esistenza deI

diritto di autore. Che la riproduzione sia stata fatta dal San-

drino-Bertoni, anziehe dal Sandrino Cipani, non muta la

situazione della eonvenllta, ne la sua responsabilitä.. La eon-

venuta non e diventata proprietaria deI Sandrino; Ia eonven-

zione 5 ottobre 18941e eoncede soltanto di fare un'edizione

adatta per le seuole ticinesi e Ia eoncessione dura soltanto

8 anni, riservato il eontl'ollo aHa Ditta Speirani e eoUa riserva

della proprietä. letteraria in favore della ditta cedente. La

Ditta Colombi non poteva ritenersi autorizzata a eopiare ed

a riprodurre da quellibro, Ia ~ui pubblieazione rappresentava

giä. una speciale autorizzazione. Anehe l'eecezione di prescri-

zione non ha fondamento. NeUa lettera 30 giugno 1903 la

Ditta Agnelli dice di non aver avuto cognizione da pareeehio

tempo dell'!l.vvenuta eontraffazione; ma solo che da paree-

ehio tempo si era aeeorta ehe diminuiva la vendita dei libri

Cipani e ehe, messasi sulle traee~e per scoprirne le cause, era

venuta a cognizione della pubblicazione deI libro Gianini. La

conoscenza di questa pubblicazione non pub quindi essere

presunta anteriore aUa lettera 30 giugno 1903 e l'azione in-

irodotta il 25 giugno 1904 venne quindi promossa entro

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 4~.

l'a~n~ fissa.to rlall'~rt. 1 y de~Ia Iegge federale. Anche la pre-

scrlZlOne dl 5 anm prevista III detto articolo non puo ritenersi

ra~unta .. Il prima volurue e datato dal t900 (ved. fronti·

SpIZlO); ntenendo quindi anehe che

Ia. pubblicazione sia

avvenuta il 10 gennaio 1900, l'azione sarebbe stata promossa

entro 4 anni, 5 mesi e 25 giorni dopo la pubblicazione. La

data figurante sulla prefaziolle (aprile 1899) non pub far stato

per Ia pubblicazione deI libro, la cui data e indicata sul fron-

ti:;pizio.

Quanto al danno 8ubito dal1& Ditta Agnelli, esso deve de-

terminarsi in base alle eonsuetudini esistenti pel computo deI

eompenso dovuto fra editore ed editore in materia di riprodu-

zione di opere eonsimiIi, ne regge l'eccezione della Ditta Colombi

che eon eio venga mutata la natura dell'azione. Se si caicola.

questo compenso nella cifra minima indicata di fr. 5 (visto il

mercll.to ristretto al solo Canto ne Ticino) e ritenuto un nu-

mero di copie stampate di fr. 24000 (numero non ecces-

sivo, se si considera ehe dal1900 al 1904 vi fu unafrequenza

di 58 600 allievi alle seuole elementariJ e dato il numero di

pagine 75 illeeitamente riprodotte, il danno da risarcire aHa

Ditta Agnelli (fr. 5 per ogni pagina e per ogni mille copie)

va fissato in fr. 9000. Col pagamento di questa somma dov-

ranno pero ritenersi risarciti anche i danni morali (inden-

nitä. di plagiol.

C. -

E contro questo giudizio ehe la Ditta Colombi si

appella attualmente al Tribunale federale .,

Considemndo in dirillo :

L -

N ei dibattimenti davanti il Tribunale federale il rap-

p~'eselltante della convenuta non ha piiI contestato, ed a ra-

gIOne, Ja quaIita dell'attrice di successore nell'azienda Ca-

millo Speirani, ne una simile contestazione avrebbe avuto

alenna prospettiva di successo, il subingresso della Ditta

AgnelJi e il di Ini riconoseimento da parte della Ditta conve-

nnta essendo stato accertato dall'istanza cantonale in proce-

dura ed in fatto in modo vincolante per questa Corte. Cosi

deI pari non venne piiI affennata Ia maneanza di legittima-

zione passiva della convenuta pel motivo di avere essa Iimi-

AS 38 Il -

1911

18

274 A. Obente Zivil~richt$instanz. -

I. Materiellreehtliehe Entseheiduncen.

tato la sua opera alla. stampa. dellibro di lettura Gianini e di

non avere avuto nessuna ingerenza 'nella eompilazione deI li-

bro sopradetto. Anehe su questo punto devesi quindi rite-

nere aeeettato il giudizio dell'istanza cantonale, il quale non

avrebbe deI resto, in fatto ed in diritto, potuto ehe eonfer-

marsi da questa Corte.

La eonvenuta ha inveee mantenuto le proprie obbiezioni

eoneernenti il difetto di azione nell'attrice per inadempi-

mento delle formaIitä. volute di legge; eoneernenti 180 preseri-

zione dell'azione in virtu dell'art. 17 deUa Legge federale

23 aprile 1883, e l'inesistenza di un plagio in

relaz~one

all'aeeordo 5 ottobre 1894 e in relazione alla natura deI hbro

pubblieato, libro d'insegnamento, e quelle eoncernenti il quan-

titativo dell'indennizzo.

2. -

11 fatto materiale dena riproduzione nel \ibro di let-

tura Gianini di numerosi brani to1ti da1 libl'o deI Cipani «Il

Sandrino:t, 0 eome pretende la convenuta, dal libro da essa

edito Cipani-Bertoni, non e eontestato dana convenuta,

180

quale sembra eon cio di ammettere, dal lato materiale, l'esi-

stenza delle eondizioni neeessarie pel plagio preteso dall'at-

trice. E difatti evidente, ne oeeorre 801 riguardo di aggiungere

altre osservazioni a quelle giä. sviluppate nella sentenza

appellata, ehe 180 riproduzione testuale di non meno di

75 pagine di brani tolti da uu'opera altrui, senztt autorizza-

zione di chi ne ha e ne esercita 180 proprietä. letteraria, eo-

stituisce una riproduzione illecita a sensi della legge svizzera

e dei trattati internazionali, a meno ehe non ricorra una delle

obbiezioni sollevate dalla Ditta convenuta. Ma di queste

obbiezioni non pub questo giudice, d'accordo coH'istanza ean-

tonale, ammettere ne l'una ne l'altra.

a) Non la prima, inerente 801 preteso difetto di azione

dell'attrice per inadempimento delle formalitadi legge. Consta

difatti dalle dichiarazioni dell'istanza cantonale ehe l'iseri-

zione in ltaUa delle opere deI Cipani per I'esereizio deI di-

ritto di autore e avvenuta' Un'iscrizione in Isvizzera non e

richiesta daIla le~(Te federale. Quantunque trattisi di una

"'0

.

11'

Ditta estera e dena protezione di un'opera pubbheata a e-

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N0 4~.

steroJ non era quindi riehiesta nessun'altra formalitä., in virtu

dei disposti delI'art. 2 della Convenzione internazionale di

Berna 9 settembre 1886, alla quale hanno aderito tanto la

Svizzera ehe Pltalia, edel resto, come e da ammettersi,

anche in virtu deI disposto dell'art. 10, alinea 20, della legge

svizzera. Ne vi e aleun dubbio ehe, in base all'art. 2 della

suddetta eonvenzione internazionale, e Ia legge svizzera ehe

deve far stato per Ia soluzione della presente controvversia.

II trattato speciale coll'Italia 22 luglio 1868, ehe prevede

un'iscrizione in Isvizzera 0 aHa Legazione svizzera a Firenze

(ved. art. 14), potrebbe difficilmente trovare applieazione gia

in vista dell'articolo addizionale aHa Convenzione di Berna.

Detto trattato venne deI resto disdetto e dichiarato fuori di

vigore con decreto dei Consiglio federale 17 novembre 1899.

L'iscrizione fatta in luglio 1900 deve poi ritenersi eome util-

mente avvenuta anche riguardo alla data. Vero e bensl che il

10 volume dei libro Gianini venne esso pure aHa luee nel-

l'anno 1900. Ma Ia data precisa della sua pubblicazione non

risulta, eome dichiara in linea di proeedura I'istanza canto-

nale, anteriore alla iserizione fatta in Italia dalla Dit ta

Agnelli, di cui gli Eredi Colombi conoscevano ed avevano ri-

conosciuto i diritti di proprietA; e in ogni easo il 20 volume,

ehe completa il primo e costituisee eon esso una sola opera,

non fu pubblicato ehe I'anno suecessivo, quindi posterior-

mente alla osservanza da parte della Ditta Agnelli delle for-

malitä di legge.

b) Infondata e deI pari l'eceezione di preserizione. La pre-

scrizione ehe la Ditta eonvenuta vuole desumere dalla lettera

dell'attriee 30 giugno 1903 per far ritenere ehe essa avesse

cognizione giä. parecehio tempo prima di tal data deUa pub-

blieazione deI libro Gianini, non ha in se i caratteri di una

prova eivile e non pub sopratutto a riguardo di una ecce-

zione formale, come quella della perenzione, fornire al giu-

diee dati sufficienti per pronuneiare 180 deeadenza delI'azione.

Come rileva a ragione l'istanza cantonale, l'attriee dichiara.

nella lettera suaecennata solo di essersi accorta da paree-

ehiG tempo di una diminuzione di vendita dei libri deI Cipani

276 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidun,.n.

e di aver fatto delle indagini in proposito. Ma da quando

datasse Ia scoperta deI plagio 0 riproduzione nei libri deI

Gianini, non e punto indicato nelIa lettera dell'attrice. L'a-

zionepromossa il 25 giugno 1904 deve quindi ritenersi ini-

ziata entro il termine utile di un anno. E siccome il libro di

lettura deI Gianini venne pubblicato, a seconda delle eonsta-

tazioni delPistanza cantonale, nel 1900 e il 10 volume, nel-

l'ipotesi Ia piu favorevole, in gennaio di tal anno, e anche in

ogni easo indubitato ehe non ricorre la prescrizione di 5 anni

prevista all'art. 17.

c) La Ditta convenuta h& contestato eventualmente l'esi·

stenza di un plagio anche per motivo dell'accordo stipulato

fra Ia Ditta Colombi e I' Azienda Speirani, successivamente

Agnelli, il 5 ottobre 1894, a:ffermando che i brani copiati nei

libri di testo Gianini vennero tolti, non dal Sandrino deI

Cipani, di proprietä. dell'attrice, ma dalla edizione ticinese deI

Sandrino, Cipani-Bertoni, pella quale la Ditta CoJombi aveva

acqnistato, in virtu di detto accordo, un diritto di edizione.

Se Ia pubblicazioue dei libri Gianini costituisce quindi nna

Iesione dei diritti dell'attriee, tale lesione potersi riferire

solo al compenso dovuto aHa Ditta Agnelli in forza dell'ac-

eordo eon essa stipulato, ma non rivestire in ogni easo il

earattere di un plagio. Anche questa eceezione non puo pero

ammettersi. L'accordo 5 ottobre 1894 venne stipulato solo

per una edizione deI Sandrino deI Cipani. La pubblicazione

di questa edizione dovevaavvenire con misure cautelanti, per-

mettenti aHa Ditta Agnelli, ehe doveva fornire i frontispizi,

di stabilire un controllo sulla vendita e sull'osservanza delle

eondizioni di retribuzione pattuite colla Ditta convenuta. n

libro di lettura deI Prof. Gianiui e inveee un'opera affatto

distinta da quella Cipani-Bertoni. Ad essa non sono applica-

bili Ie clausole dell'aecordo 5 ottobre 1894, ne Ja Ditta Co-

lombi poteva prevaiersi dell'autorizzazione ottenuta in detto

accordo per pubblicare posteriormente altra edizione, 0 li-

bro di Iettura, nOll avente col libro di Cipani-Bertoni altra

affinitä. se non quella di una riproduzione parziaIe, piu 0 meno

estesa, di materie in esso contenute.

9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N0 4!.

277

d) L'unica eccezione di massima che merita nna seria di-

seussione, e quella dedottadall'art. 11, n° 1 della legge fede-

rale, il quale dichiara non eostituire una violazione deI diritto

di autore «la riproduzione di estratti 0 di brani intieri di

, lavori Ietterari 0 scientifici in cenni critici. 0 in trattati di

,. storia della Ietteratura, 0 in raccolte per le scuole, purehe

, ne siano indicate le fonti :t.

L'art. 8 della Convenzione internazionale di Berna riferen-

dosi, quanta alle opere di insegnamento, alla Iegislazione in-

terna -

(ed agli accordi speeiali ehe mancano nel easo eon-

ereto dopo disdetta Ia Convenzione coll'Italia 22 Iuglio 1868)

-

va da se che la questione deve essere risolta in base· aHa

Iegge federale.

Ora, e per 10 meno dubbio se i due libri di Iettura deI Gia-

nini possano qualificarsi come uua «raccolta per Ie scuole ",

a sensi delI' art. 11, n° 1 di sopra citato. Di earattere indub-

biamente didattico, essi non hanno, -

(ad eccezione deI

secondo volume pel quale Ia questione avrebbe tutto al piu

potuto porsi) -, neppnre esteriormente l'impronta di nna

eollezione scolastica 0 di una antologia, -

alla quale Ia giu-

risprudenza svizzera ed este ra sembra applicare restrittiva-

mente Ie riserve analoghe a quelle contenute aIl'art. 11

della Iegge federale -, ma costituiscono, secondo gli intendi-

menti stessi deH!autore, quali vengono esposti nella prefa-

zione al 1

0 voIume,' un'opera d'assieme, originale, se non in

tntte e singole le materie riunite, -

per le quali l'aut.ore

confessa di aver messo a eontributo opere didattiehe giä.

note -, almeno nella disposizione, fusione e utilizzazione dei

singoli elementi 0 materiali didattici, tale da rivestire i1 carat-

tere di « un'operetta nuova, sia per la quantita e qualitä dei

,. brani e delle illustrazioni, come e piu per gli esercizi ehe

:t preeedono e seguono ciaseun brano di Iettura:t. (Ved. pre-

fazione al 10 volume.)

Gia pel suo contenuto non puo quindi l'opera, almeno nel

SUG assi~me, essere elassificata nel novero delle «raccolte»

previ8te all'art. 11. Checehe ne sia, al disposto dell'articolo

suddetto non sarebbe 8tato ottemperato neppure per eio ehe

278 A. Oberste ZiviJceriehtsinstanz. -

I. Materienrechtliche Entscheidunpn.

coneerne l'indicazione delle fonti. Nel1° volume, eontenente

non meno di una ventina di artieoli riprodotti dal Sa.ndrino

deI Cipani, fra. i quali aleuni di pareechie pagine, non vi e

altra indieazione ehe quella inserita nella prefazione di aver

c trovato eeeellenti materiali nelle prime parti deI Sandrino ».

Quanto al 2° volume, iI eui earattere alquanto piu antologieo

indusse l'autore ad indicare, almeno per un grandissimo nu-

mero di articoli (in calee, 0 a11ato deI titolo), iI nome dell'au-

tore, cio fu sistematieamente omesso per i dodici e piu brani,

di un eomplesso di righe 1322, eopiate testualmente dal

Saudrino, ad eecezione della menzione generica trovantesi a

pag. ·151 «Letture riportate in parte dal Sandrino di Cipani

.. e Bertoni e delle opere deI Figuier .. e delIa diehiarazione

figurante anche qui nella prefazione che c le pregiate opere

» di Cipani-Bertoni, gia favorevolmente conosciute ed usate

" nelle Scuole ticinesi., avevano fornito a11'autore «eccel-

71 lenti materiali 71. Una simile indicazione generica non puo

ritenersi eome corrispondente al disposto delI'art. 11, n° 1

della legge federale. 11 tenore indeterminato delIa medesima

e la conoscenza anteriore dei diritti di proprietä. spettanti

alla Ditta Agnelli, lascerebbe anzi campo a diseutere, se nel

procedere deUa Ditta convenuta non si potrebbero ravvisare

anehe certi elementi di dolo. Checcbe ne -sia, non vi ha dub-

bio ehe da parte deUa Ditta editriee, inearicante il Prof. Gia-

nini di pubblieare un nuovo libro di lettura \ved. prefazione

al 1

0 volume), vi fu nella pubblieazione ed edizione di tal H-

bro una vera e propria eolpa grave implieante la sua re-

sponsabilitä. a termini delIa legge federale.

3. -

Riguardo alla determinazione deI danno, non pub il

computo dell'istanza cantonale riguardarsi come contrario a

principi di diritto federale. Detto computo presenta certa

analogia con quanto il Tribunale federale ebbe gia egli stesso

ad adottare in materia analoga, in casi di c.ontraffazione 0

violazione di diritti di invenzione. L'analogia regge fino ad

un certo punto anche per i easi di lesione di proprietä. lette-

raria, e Ia tariffa applicata dall'istanza cantonale per stabilire

il compenso ehe sarebbe stato dovuto alla Ditta attrice in

10. Erftndonppatente. N° 43.

caso di accordo preventivo, compenso che costituisce appunto

il benefieio di eui fu defraudata la Ditta Agnelli 0 il danno

a lei derivato, non sembra anche a questo giudice eceessivo,

date le risultanze di causa e dato il numero delle eopie pub-

blicate e smerciate, ehe viene aceertato dalPistanza eanto-

nale in 24000 esemplari. Questo gindice non ha in ogni caso

un motivo impellente per scostarsi dall'apprezzazione deI

danno aHa quale e arrivata l'istanza cantonale; -

il Tribunale (ederule pronullcia:

L'appellazione e respinta e quindi confermata Ia sentenza

20 marzo 1911 deI Tribunale di Appel10 deI Cantone 1'icino.

10. Erflndungspatente. -

Brevets d'invention.

43.;trleit vom 27. ~attU4f 1912

in Sad)en f;e6fÜbtr ~i~[tr, stL u. i8er.~j'tL, gegen ~idtrt

!Ben. u. i8er.~?SetL

ErfIndungspatente. Kombination alts lJe/wnnlen Elementen. Neu-

heit diesel' ji.ombination. Teohnisoher Fortsohritt, auch loenn

die Ertindui1l1 Sachteile f/egeniil;el' lJisherigem 4eigt.

.\.. -

:vurd) Urteil »om 21. ~niir~ 1911 91lt

b-Il~ j)cmbeI6~

geridlt bci5

j'tllnhm~,3ürid) in »orliegel1ber <Streitjild)e erfannt:

SDie .itlllge ltlirb iloge\1.lieien.

B. -

®egcl1

biefe~ Urteil f)iloen bie .}tläger gültig bie ~et1t.

fung illt l',lS iSultbe6gerid)t ergriffen mit ben IlCnttiigcn: 1. ~6 fei

bie qsiltemuid)tigfeit$flage 9ut3ul)eificn unb bemnad) bil~ beflilgtijd)e

\patent !ler. 33947 \)om 3. Dfto6er 1905 al~ nid)tig au erUaren.

2. ~oUteu bie ~ften nid)t aI~ jprud)reif erfd)eineu, fo möd)ten fie

an bie lBorinjtiln3 3urüdgcltliejen werben mit bem

~ruftrilge, bie

fd)on l)or S)aubeI~gerid)t gejteUten ~ftenl)erl)oUftaubi9ung~6egel)ren,

namentIid) foweit iie iid) nuf bie ~nfed)tung beß @utlld)ten~ ber

s;,emn l). 3l)ering un'o S)irt 6eatel)eu, au 6erücrlid)tigen.

C. -

,3n 'oer f)entigen merl)nnblung 1)at bel' mertreter bel' j'tl.iger