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274 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
bel' beiben ?ßferbe gerii9tet: ~amit aber tft baß wefentHige WCert::
mal beß st auf i9 bertrageß erfüllt, nai9 we1igem, im ®egenfa\\ 3um
.reaufnertrage, nii9t eine m5are gegen ®elb (beaw. eine an Ba~::
Iungßftatt erfoIgenbe anberweitige 2eiftung), fonbern eine m5are
gegen eine anbere m5are au @gentum übertragen werben foll,
wouei eine ®eIbleiftung nur afaeffortfi9, neben ber einen m5aren::
Ietftung, in metrai9t fallen fann. ®erabe biefer
mertragßt~vuß
entf~rii9t eben bel' bom meflagten 3utreffenb al6 mebingung beß
mertrageß
erwä~nten unb aui9 bom fantonalen :ftii9ter in biefem
~inne anedannten
%Ib~ängigteit bel'
~ai9Ieiftung beß meUagten
bon berjenigen beß .relägerß. ~a nun bem meflagten fein staufi9~
.oujeft wegen eine§ WCangeIß, unueftrtttenermauen mit ®runb, 3U'"
rllctgegeuen worben ift, fo war bel' .reläger a1ß baburi9 gefi9äbtgter
mmragßteil gemäf3 %Irt. 273 D:ft bered)ttgt, nai9 feiner m5a~l
entweber ~d)abenel'fa1? 3U l;ledangen ober fein eigeiteß staufi90bfeft
ourüctauforbern. ~o(gIii9 fann bte etngeUagte ®e1bforberung, mit
beren ®eltenbmai9ung bel' .reläger, wie übrigenß fi90n l;l 0 r bem
?ßr03effe, bie &Iternattl;le bel' Burüctna~me beß b.om i~m geleifteten
'?ßferbeß If~OU{/ abge1e~nt ~at, nur a1ß ~i9abenerfa\\anf:prui9 im
~inne fener ®efc\\ei3beftimmung berüctfii9ttgt werben. ~em fte~t
Me abweid)enbe rei9tliige megrünbung bel' ~.orberung in bel' .relage
feIbft -
alß lf.reauf)mii3 bei3 ?ßferbei3
If~ob{/ -
nii9t entgegen,
ba bie für t~re meurteHung rclcbanten tatfäd)Ud)en WC.omente aud)
in fener megrünbung gegeben finb. ~er fragItige
~d)abenerf~
umfaf3t nämltd) febenfaUi3 benfenigen m5ertbetrag, ben bel' .reliiger
bei l;lcrtragi3mäf3iger 2eiftung beß meUagten aUß bem mertrage er::
langt ~ätte, alfo ben in @eTh beranfi9Iagten m5ert bei3
t~m 3u
@igentum au übergebenben mängelfrelen ?ßferbeß
11 &Ieaanl/ nebft
bem l;leretnbarten If &ufgeIb'J, unb aui3 biefen beiben ~aftoren ~at
her .reläger aui9 feine .reauf:preißf.orberung abgeleitet. ~omit tft ber
l;lortnftalt3ltd)e .relasquf~rui9, beffen uualttitatib an fti9 I)eute nti9t
mel)r ftreitig tft, aui9 in &nwenbung beß &rt. 273 D:ft
o~lte
wettereß au beftättgelt; -
erhnltt:
~te ~erufung beß .\Befragten wirb abgewiefen unb bamit ba~
Urteil beß {u&ernifd)en Dbergetid)ti3 bom 12. ~e3ember 1908 ht
aUen steilen beftängt.
IV. Obligationenrecht. N· 35.
35. Sentenza. deI 28 maggio 1909 nella causa
Aostal1i, convenuto e appellante principale, conl1'o
Ca.meroni, attore e appellante aderente.
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Appello (adesivo) tardivo. L'atto di motivazione da aggiungere
aHa diehiazaizone di appello in eonformita agli art. 67 al. 4
(70 al. 1) OGF eostituendo un elemento neeessario alla rego-
larita dell'appellazione, deve, anche lui, esser inoltrato nel ter-
mine legale di appello: art. 65 (70 aI.l) OGF. -
Danno
cagionato da un animale (eane aizzato da un giovane mino-
renne ehe l'aeeompagnava): art. 65 CO. -
Responsabllita.
'deI padre deI minorenne, esercente la patria potesta.
(art. 61 CO), eome detentore provvisorio deI cane. -
Constata-
zioni di fatto: art.81 OGF. -
Nozione giuridiea della reIa-
~ione di causa ad effetto . basta un rapporto indiretto e me-
diato suffieietenmentr tangibileperehe possaessere constatato.-
Determinazione del danno (art.52 e 54 CO): figlio . Fuggivano i ragazzi e fra questi il piccolo Came-
r~ni; ma, piu piccolo degli altri, rimaneva in ad~ietro e .piu
esposto quindi ad essere raggiunto dal cane che, Sla per glUO-
care sill, per obbedire alle ingiunzioni deI figlio Aostalli, andava
rinc~rrendolo. La circostanza narrata da uno dei ragazzi, che
il giovane Cameroni sia stato rinversato dal cane, non venne
ritenuta eome sufficientemente provata dall'istanza cantonale.
Invece essa ritiene eonstatato il fatto di avere l'Aostalli
aizzato realmente il cane contro i ragazzi, nonostante le
obbiezioni mosse dal convenuto contro l'attendibilita delle
relative deposizioni testimouiali e nonostante le divergenze
nelle deposizioni di altri testi che eontestarono piu 0 meno
direttamente tale eireostanza. Arrivato il giovane Cameroni
in iscuola, si mise a singhiozzare, non pote leggere ne arti-
colar parola. Fu lasciato in disparte; poscia si re co a easa t
dove si senti poco bene. Il giorno dopo, sempre secondo le
constatazioni dell'istanza cantonale, fu visto uscire un mo-
mento di casa con un fazzoletto in testa, lasciando trasparire
un po'd'affanno. AHa fontana, Ia madre mostro i panni deI
ragazzo tutti sporehi, dicendo che cio doveva provenire daIlI)
spavento subito dal ragazzo. Il giorno successivo, il malore si
fece piu grave; il ragazzo prese convulsioni e strinse il collo
della mamma dieendo: aiutami, mamma, ehe soffoco. Il Dr8
Fraschina chiamato trovo il bambino agonizzante, che spirava
,
,
.
in. sua presenza. COQle causa deUa Illorte venne indicata.
nell'attestato medico «meningite violenta ».
IV. Obligationenrecht. N° 35.
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Fu in seguito a questi fatti, narrati alquanto differentemente
nelIa petizi.one di causa, ehe il padre Cameroni Pietro, per
se e moglIe, conveniva in giudizio il minorenne Aostalli e
« per esso il di lui padre Alfonso, quale esercente Ia pat~ia
potesta :1>, conchiudendo a che gli fosse accordata una somma
di 3500 fr., oItre le spese funerarie e di malattia a titolo di
risarci~ento pei danni materiali e morali subiti p~r Ja morte
deI ~gl~o, « provoeata dall'atto illecito commesso dal prefato
Aostalh Alessandro. Il convenuto eontestava i fatti ed im-
pugnava che 10 spavento provato fosse stato causa della
morte.
Procedutosi in corso di causa ad una perizia medica, i
periti assunti dichiaravano, deplorando Ia deficienza di ele-
menti piu copiosi e decisivi:
« Il prima dei fenomeni morbosi presentati dal piccolo
C~meroni, e certamente di earattere emotivo e si colIega
direttamente eollo spavento patito : tale fu l'afasia transitoria
la momentanea ineapacita di parIan~, constatata dalla maestr~
di scuola. Tutti gli aItri fenomeni patologici, considerati in
se e piu specialmente nelIa loro successione ed integrazione,
stanno ad indicare un rapido processo morboso, ehe porto Ia
disintegrazione dei centri nervosi e la morte in seeonda
giornata. TI ragazzo presento: inquietudine, debolezza delle
gambe, sussulti, seosse convulsive, vomiti, digrignamento dei
denti, affanno di respiro. Egli aecuso, durante tutto il decorso
deI suo male, dei dolori al petto. DelIa cefalea non paria Ia
moore, ma parIa il medico Sig' Fraschina. N essuno ha rile-
vato se esistesse, ° meno, movimento febbrile.
Tutti questi sintomi possono essere l'espressione di una
meningite acuta ? SI. Invece il fenomeno di shok non si rav-
visa nel CRSO nostro, neI quaIe, malauguratamente, manca i1
reperto microscopico, che pure sarebbe stato di importanza
eapitale.
Data Ia diagnosi -
probabile -
di meningite acuta, quali
le cause ? Le eause piu ome sono le tossiche-infettive. Era
il ragazzo Cameroni in corso di malattia infettiva? Sembra
di doverlo escludere : il ragazzo aveva aspetto sano, non fu
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.
mai in cura deI medico e frequentava regolarmente la scuola.
Ma bisogna tener nota che gravissimi processi infettivi pos-
sono decorrere latenti e scoppiare con sintomi di meningite
ad esito rapidamente letale e cio nel corso di pochi giorni e
perfino di poche ore. Una malattia frequente nell'eta infan-
tile, la meningite tubercolare, puo decorrere con estrema
violenza e passare a morte in un periodo di tempo da 10 a
2 ore. (Casi di Dennig, Seeligmüller & Rohrer, nella Clinica
contemporanea di LEYDEN & KEMPLERER.)
Ma Ia meningite puo pure seguire a patemi d'animo
(RUBINO, Dizionario di scienza medica) a sovraeccitazioni
psichiche (LEYDEN & KEMPLERER), ad intossicazioni gastro-
intestinali (FLEISCHER, Manuale di medicina interna). Sotto
questo punto di vista, 10 spavento, che avrebbe colpito il
piccolo Cameroni in pieno periodo digestivo, potrebbe anche
essere chiamato in causa, come il primo anello di una catena
morbigena, che dalla semplice indigestjone sia passata, attra-
verso l'alterato chimismo gastro-intestinale, alla intossicazione
dei cent.ri nervosi, alla meningite Rierosa, aHa rapida paralisi
cerebraie. Anche Ia discreta quantitä. di alcool somministrata
al piccolo paziente a scopo di cura, ed anche la santonina
propinatagli, possono aver aggravata Ia eventuale intossica-
zione cerebrale d'origine gastro-intestinale. Malaugnratamente
-
ripetiamo -
nessuno penso a provocare l'autopsia deI
cadavere, e questa gravissima Iacuna non ci permette di for-
mulare alcun giudizio decisivo. »
Dopo queste osservazioni, i periti rispondevano ai quesiti
loro posti eome segne:
1 ° Quali relazioni patologiche esistono tra Paceaduto al
bambino Cameroni il 25 novembre e Ia sua morte?
Risposta: Non possiamo rispondere in modo positivo.
2° Se i sintomi risultanti dalle prove rendano piu credibile
la tesi deHa morte per meningite 0 non piuttosto quella pro-
voeata dallo spavento?
Risposta: Riteniamo che la morte deI Cameroni sia dovuta.
a meningite.
3° Se 10 spavento possa produrre la meningite ?
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Risposta: Non riteniamo che uno spavento possa, per se
e direttamente, produrre una meningite, 10 spavento pub
produrla in via indiretta e come concausa, determinaudo nei
eentri nervosi un disturbo cireolatorio e quindi un terreno
propizio aHo attacchimento dei veleni organici (tossine) circo-
lanti nel sangue.
4° Se per causa di meningite acutR. un bambino delI'etä. e
condizioni deI Cameroni possa essere condotto a morte in
48 ore?
Risposta: Rispondiamo recisamente si.
2. -
In relazione a questo rapporto medicale, l'istanza
eantonale pronunciava nel senso dei dispositivi piu sopra
riprodotti, osservando :
Per il certificato medico e per la perizia istituita in causa,
secondo probabilitä., la causa deI decesso e da attribuirsi a
meningite violenta. Come concausa della morle, secondo le
risultanze peritali, il giudice ammette che 10 spavento, pro-
vato dal ragazzetto Cameroni, abbia contribuito alI'esito
letale. Prima era vispo e sano, aHa maestra comunale non
apparvero mai sintomi di malattia organica deI bambino.
Subito dopo il fatto deI cane ace usa tremiti, afasia, sbigotti-
mento, sintomi che provano come una certa scossa repentina
abbia subito il tenero fisico deI piccolo Cameroni; sintomi
ehe valgono a confermare l'opinione deI giudice ehe 10 spa-
vento ha infiuito suH'evento letale, costituendo uno dei fattori
dello stesso ...... Ora, ammesso come coneausa della morte
10 spavento provato, le tesi di diritto da esaminare sono
poco importanti, non avendo la parte Aostalli invocato di
avere usata Ia diligenza ordinaria, quale riehiesta dalle cir-
co stanze, nell'invigilare sul modo di comportarsi deI figlio
Alessandro e d'altra parte non essendo stata espel'ita nessuna
prova al riguardo, in relazione all'art. 61 CO.
Esso Sigr Aostalli, quantunque non ne fosse proprietario,
era detentore deI cane, ehe fu causa deI noto spavento.
Questo cane era, al momento deI easo Iuttuoso, accompagnato
dal figlio Alessandro, che 10 ebbe ad aizzare contro i bam-
bini. In cio non si pub non ravvisare una mancanza da parte
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Aostalli e la trascuran,za nel eustodire e vigilare la bestia. Il
figlio, poi, si e re so colpevole non solo di una omissione di
custodia, ma di una colpa grave coll'aizzare il cane. Anzi,
sotto questo punto di vista, avendo agito la bestia, oltre ehe
per proprio impulso, anche pel fatto dell'eccitamento ricevuto
da chi 10 aveva in custodia a quel momento, la domanda
dell'attore oltre ehe dall'art. 61 e appoggiata anehe dall'art. 50
CO.
.
Quanto aHa misura deI danno, dovendosi applicare l'art.52
deI CO, non eileaso di parlare di sostegno dei genitori
Cameroni, trattandosi di un bambino di 6 1/j. anni «ehe era
» ancora lontano, nonehe dal prestare un aiuto ai parenti,
» anche dal fare sperare ehe in un prossimo avvenire avrebbe
» potuto prestarne :.. Tuttavia il giudice, in applicazione
dell'art.54 CO, tenuto calcolo della manifesta gravita della
colpa deI figlio Aostalli (dalla responsabilita incombente al
quale non fu sostenuto doversi sceverare 0 distinguere la
responsabilita deI padre) consistente nel fatto di avere aizzato
il grosso mastino contro i bambini, crede bene di accordare
ex aequo et bono una indennita di 500 fr., in questa comprese
le poche spese di eura e d'inumazione.
In diritto:
1. -
N uHa e da osservare sulla regolarita dell'appellazione
deI convenuto. Per cio ehe coneerne invece quella adesiva
dell'attore, fa d'uopo rilevare ehe quest'ultimo ha bensl dichia-
rato in data .13 aprile di aderire aH'appello Aostalli, ma
che la memOfla contenente la motivazione dell'appello non
venne inoltrata ehe piil tardi, in data 20 aprile. Ora, quando
anche le parti abbiano facoltä. di disgiungere la diehiarazione
adesiva d'appello dall'atto di motivazione profittando di
quest'ultimo per rispondere alla motivazione' avversaria (ved.
RU 30 II p. 698), va da se ehe in cio fare, esse devono
osservare il termine di cui all'art. 70 OGF, essendo l'atto
lli motivazione da eonsiderare co me un elemento necessario
alla regolarita dell'appellazione, cosicche l'appello Aostalli
0.ssendo st~to eomunicato all'attore in data 9 aprile, l'appella-
ZlOne adeslva di quest'ultimo e senz'altro da ritenere tardiva..
IV. Obligationenrecht N° 35.
~l
2. ~
In via preliminareresta inoltre da chiarire la posi-
.zione deI padre Aostalli nella causa attuale, se 10 stesso vi
figuricome semplice rappresentante legale deI minorenne 0
eome eonvenuto personalmente. Nell'intestazione della patio
zione di causa, l'attore adopera la parola c. eonvenuti» al plu-
Tale, ma designa come tali il minorenne Alessandro e «p~r
lostesso» il di lui padre Alfonso, esercente la patria potestä.
Cio portereble a far credere che I'intenzione primitiva
dell'attore fosse di azionare il minorenne rappresentato dal
di Iui padre Alfonso. Ma nelle eonelusioni la domanda e
,diretta esplicitamentc contro il padre (••••), e nel contesto della
petizione e detto: « Ma la persona responsabile, siceome
» autore dell'atto illeeito, e minorenne. Donde la necessita
» legale di rivolgere Ia presente azione eontro quella eivil-
» mente tenuta per legge a rispondere deI danno cagionato
» dalla prima ». Questa ambiguita di espressioni venne eon-
tinuata sia negli allegati delle parti (risposta e conclusioni),
sia dal prima giudice neUa comunicazione della petizione, sill.
dal giudice di appello nell'intestazione deI giudizio appellato;
ma nell'incertezza creata da questi atti di proeedura deve
evidentem ente far stato il tenore delle eonclusioni prese
nella petizione di causa, e eio tanto piil ehe an ehe il eon-
venuto sembra neUe sue eonclusioni di causa eonsiderarsi
~omme eonvenuto personaImente e ehe, in ogni caso, qualora
-egli non avesse voluto assumere questa posizione, avrebbe
potuto e dovuto rilevare tale ambiguitä. proponendo un'ecee-
zione dilatoria davanti le istanze cantonali.
3. -
Iu merito, l'appello deI eonvenuto si basa sopra due
appoggi principali:
a) ehe le circostauze di fatto non siano state epurate in
modo conforme dall'istanza eantonrue per eio ehe eoneerne
l'accaduto dei 25 novembre;
b) ehe tra questo avvenimento e la morte delfiglio dell'attore
non interceda nessun rap porto di causa ad effetto.
Ora, per cio ehe eoneerne l'allegazione sotto a) e bensl
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
vero ehe i fatti quall risultano dalle deposizioni testimoniali
non sono esenti da qualehe ineertezza, in ispeeie per cio ehe"
riguarda Ia parte avuta dal giovane Aostalli nell'inseguimento
dei ragazzi da parte deI eane; ma nell'apprezzazione dei
fatti di causa e compito appunto dell'istanza cantonale di
determinare al loro giusto valore le risultanze deI costitut~
testimoniale ed il grado di credibilitä. dovuta ai singoli testi.
Ora non sembra ehe nell'esercizio di questi suoi attributi il
giudiee di appello abbia oitrepassato i limiti di una apprezza-
zione equanime ed obbiettiva, ne per eio ehe eoneerne Ia,
fede prestata agli alunni e eompagni deI defunto Cameroni,
na per cio ehe riguarda Ia spiegazione data sulle divergenze
eoi testi Bonaisi, Guadri ed Olivi. Non e quindi il easo di
soffermarsi alle eritiehe deI convenuto, ed il riassunto di fatto,
deI giudice cantonaIe deve essenzialmente aeeettarsi eome
eonforme agli atti di procedura.
,
Ad b) Piu delicata' invece e la questione deI nesso Iogic~
fra gli eventi deI 25 novembre e Ia morte seguita a breve
distanza deI giovane Cameroni. In difetto di una cura medica
concomitante 0 piu tardi di un'autopsia eadaveriea, il referto
medicale, quale venne riprodotto nel fattispecie, poteva diffi-
eilmente arrivare ad un risultato positivo e doveva naturaI-
mente basarsi sopra dati piu 0 meno positivi. Donde l'incer-
tezza e titubanza dei periti nell'evasione dei quesiti loro posti.
Ma, cionostante I'interpretazione data aUa perizia medica
dall'istanza cantonale, non appare na contraria alle risultanze
da essa fornite, ne aHa nozione costantemente aecettata di
causa ad effetto. I periti diehiarano cioa di non poter stabi-
lire in modo esplieito le relazioni patologiehe ehe possono,
essere intereesse fra i due fatti in questione, ma non negano
per cio ehe una relazione possa aver esistito; essi eseludono·
categorieamente l'ipotesi di una morte avvenuta in seguito a.
shok; meno esplicitamente, ma in termini abbastanza ehiad
(in ragione dello stato florido deI ragazzo prima deI 25 no-
vembre), tanto Ia possibilitil di una meningite tubercolosa,.
quanto quella di una meningita dovuta ad un'infezione oceulta"
preesistente. Invece essi ammettono Ia possibilitä. di una,
IV. Obligationenrecht. N' 35.
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meningite eausata da patema d'animo in seguito a sovraeeci-
tazioui psichiehe ehe possono, a Ioro modo di vedere, aver
costituito «il primo anello di una catena morbigena », e ri-
spondendo al quesito loro posto sotto il n° 3, affermano eate-
gorieamente che come causa concomitante ed indiretta uno
spavento puo determinare una meningite, in base a quanto
ebbero ad esporre anteriormente, ehe eioe uno spavento
provato in pieno periodo digestivo puo dalla semplice indi-
gestione e attraverso l'alterato ehimismo gastro-intestinale,
passare aHa intossicazione dei centri nervosi, aHa meningite
sierosa, aHa rapida paralisi cerebrale. Ammettendo 10 spa-
vento sublto come eoneausa della morte avvenuta in seguito
a meningite, il giudice cantonale non ha quindi punto alterato
il referto medico, eome esso non ha applieato erroneamente
i criteri aceettati nella pratiea per la nozione di causa ad
efletto, secondo i quali deve una simile relazione ammettersi
non solo quando fra due fatti esiste un rapporto immediato
e diretto, ma an ehe quando vi e un semplice rapporto indi-
retto e mediato sufficientemente tangibile perehe possa esse re
constatato. (Ved. RU 29 11 p. 303 e seg. e 31 11 p. 593, e
per cio ehe concerne in ispeeial modo il danno eausato da
un animale, Ie sentenze RU 21 p. 806 e seg. e 1159 e seg.;
2911 p. 280; 31 II p. 419, ed in ispeeie anche 2711 p. 569).
Un pregiudizio puo essere il risultato di una serie di fatti ehe
s'incatenano gli uni agli altri, ed e spesso solo in seguito a
questo eoneatenazione ehe puo essersi prodotto l'evento
dannoso. Ora, Ia giurisprudenza dei Tribunale federale ha
costantemente riconosciut.o ehe in simili easi, perehe esista
Ia relazione di causa ad effetto, basta ehe l'avvenimento alle-
gato eome causa primordiale deI danno sia uno di quelli, dal
eui eoneatenamento sia emersa Ia conseguenza dannosa, pur-
ehe tale avvenimento stia aneora in certa quale relazione col
pregiudizio sublto. E eio e quanto affermano in eoncreto i
periti, i quali vedono nello spavento provato dal ragazzo
Cameroni uno degli elementi morbosi ehe hanno condotto
indirettamente aHa meningite.
4. -
D'altra parte e aeeertato ehe il cane, ehe fu Ia causa.
'284 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericntsinstanz.
prima della malattia e. delta morte deI piccolo Cameroni,
trovavasi il 25 novembre 1907 neUa detenzione di Alfonso
Aostalli. Sfuggito al proprietario, si era rifugiato presso il
convenuto che l'aveva tenuto provvisoriamente presso di se
e ehe ne era quindi provvisoriamente il detentore. Al mo-
mento in cui avvenne la scena, il cane suddetto si trovava
bensl in eustodia deI figlio Alessandro, ma anche tale eirco-
stanza non muta alla situazione di diritto. Che se il detentore
ha confidato Ia custodia di un animale ad una persona che
deve essa stessa essere sorvegliata e se per difetto di custo-
dia, il eane insuffieientemente sorvegIiato, ha cagionato un
pregiudizio, ne consegue che il detentore non ebbe ad eser-
citare la custodia voluta ed e quindi responsabile direttamente
deI danno causato in forza dell'art. 65 CO (ved. RU 22
p.1184).
Allo stesso risultato si arriva deI resto, ricorrendo ad una
combinazione degli art. 65 e 61. Ammesso anehe che il cane
si trovasse momentaneamente nella custodia diretta deI figlio
Aostalli, quest'ultimo ha evidentem ente commesso una colpa,
eccitando il cane a rincorrere i ragazzi, ed e quindi respon-
sabile deI danno; cosl come il padre, d'altra parte, e respon-
sabile degli atti deI figlio per non aver esercitato sul mede-
simo la sorvegIianza usuale, indicata dalle circostanze, nessun
valore potendosi attribuire all'argomento, invoeato deI resto
solo in questa sede, dell'avere il convenuto procurato noto-
riamente una buona educazione ai propri figli.
Da qualsiasi punto di vista si esamini la situazione, Ia re-
'Sponsabilita deI convenuto Aostalli padre e fuori di dubbio,
ne puo 10 stesso svincolarsene, aUegando di non avere egli
avuto a fornire la pro va delle circostanze escludenti Ia detta
responsabilita a termini degli art. 61 e 65, dal momento che
aveva contestato in linea di massima l'esistenza dei fatti ehe
stavano a base della domanda. Che, essendo egli stato azio-
nato come esercente la patria potesta, non poteva sfuggirgli
1a circostanza, ehe gli si imputava una colpa diretta a sensi
degli articoli suddettL
5. -
Per cio ehe concerne Ia determinazione deI danllo,
IV. Obligationenrecht. N° 35.
l'istanza cantonale ha fatto esclusivalllente applicazione del-
1'art. 54 1. c., ritenendo non poter essere questione dell'art. 52,
gia perehe il bambino Cameroni non avrebbe potuto venire
in aiuto dei genitori ehe in un avvenire molto lontano. Questo
argomento deI giudice cantonale non e conforme aUa giuri-
'Sprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ammesso
-essere dovuta un'indennita anche quando la vittima forniva
non solo degli aIimenti ai genitori, ma dovevasi ammettere,
nel corso ordinario della vita, che i genitori potevano contare
sopra l'assistenza della vittima in un avvenire piu 0 meno
lontano (ved. RU 16 p. 816; 17 p. 642; 23 II p. 88). L'art. 52
e dunque applicabile anche allato dell'art. 54. L'appello
adesivo dell'attore essendo tuttavia da riguardare tardivo,
non puo, gia per ragioni d'ordine, entrare in linea di consi-
derazione un aumento dell'indennitä. accordata. D'aItra parte
non occorre di esaminare se sia 0 meno il caso di diminuire
tale indennita per deficienza di colpa lata. Aparte qualsiasi
apprezzamento su questo punto, l'indennitä. in questione cor-
risponde appena a quanto il Tribunale federale ebbe ad accor-
üare in casi analoghi, anche in difetto di una colpa grave,
per cui non e il caso di ventilare la questione di una riduzione
dell'indennizzo, che appare, anche indipendentemente da.
-ogni rifiesso sul grado di colpa, gia per se stesso piuttosto
esigno.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
Non si entra in materia sull'appello adesivo deHa parte
~ttriee; l'appello principale deI convenuto e invece respinto
e confermato il giudizio di appello 20 gennaio 1909.