opencaselaw.ch

35_II_275

BGE 35 II 275

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

274 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

bel' beiben ?ßferbe gerii9tet: ~amit aber tft baß wefentHige WCert::

mal beß st auf i9 bertrageß erfüllt, nai9 we1igem, im ®egenfa\\ 3um

.reaufnertrage, nii9t eine m5are gegen ®elb (beaw. eine an Ba~::

Iungßftatt erfoIgenbe anberweitige 2eiftung), fonbern eine m5are

gegen eine anbere m5are au @gentum übertragen werben foll,

wouei eine ®eIbleiftung nur afaeffortfi9, neben ber einen m5aren::

Ietftung, in metrai9t fallen fann. ®erabe biefer

mertragßt~vuß

entf~rii9t eben bel' bom meflagten 3utreffenb al6 mebingung beß

mertrageß

erwä~nten unb aui9 bom fantonalen :ftii9ter in biefem

~inne anedannten

%Ib~ängigteit bel'

~ai9Ieiftung beß meUagten

bon berjenigen beß .relägerß. ~a nun bem meflagten fein staufi9~

.oujeft wegen eine§ WCangeIß, unueftrtttenermauen mit ®runb, 3U'"

rllctgegeuen worben ift, fo war bel' .reläger a1ß baburi9 gefi9äbtgter

mmragßteil gemäf3 %Irt. 273 D:ft bered)ttgt, nai9 feiner m5a~l

entweber ~d)abenel'fa1? 3U l;ledangen ober fein eigeiteß staufi90bfeft

ourüctauforbern. ~o(gIii9 fann bte etngeUagte ®e1bforberung, mit

beren ®eltenbmai9ung bel' .reläger, wie übrigenß fi90n l;l 0 r bem

?ßr03effe, bie &Iternattl;le bel' Burüctna~me beß b.om i~m geleifteten

'?ßferbeß If~OU{/ abge1e~nt ~at, nur a1ß ~i9abenerfa\\anf:prui9 im

~inne fener ®efc\\ei3beftimmung berüctfii9ttgt werben. ~em fte~t

Me abweid)enbe rei9tliige megrünbung bel' ~.orberung in bel' .relage

feIbft -

alß lf.reauf)mii3 bei3 ?ßferbei3

If~ob{/ -

nii9t entgegen,

ba bie für t~re meurteHung rclcbanten tatfäd)Ud)en WC.omente aud)

in fener megrünbung gegeben finb. ~er fragItige

~d)abenerf~

umfaf3t nämltd) febenfaUi3 benfenigen m5ertbetrag, ben bel' .reliiger

bei l;lcrtragi3mäf3iger 2eiftung beß meUagten aUß bem mertrage er::

langt ~ätte, alfo ben in @eTh beranfi9Iagten m5ert bei3

t~m 3u

@igentum au übergebenben mängelfrelen ?ßferbeß

11 &Ieaanl/ nebft

bem l;leretnbarten If &ufgeIb'J, unb aui3 biefen beiben ~aftoren ~at

her .reläger aui9 feine .reauf:preißf.orberung abgeleitet. ~omit tft ber

l;lortnftalt3ltd)e .relasquf~rui9, beffen uualttitatib an fti9 I)eute nti9t

mel)r ftreitig tft, aui9 in &nwenbung beß &rt. 273 D:ft

o~lte

wettereß au beftättgelt; -

erhnltt:

~te ~erufung beß .\Befragten wirb abgewiefen unb bamit ba~

Urteil beß {u&ernifd)en Dbergetid)ti3 bom 12. ~e3ember 1908 ht

aUen steilen beftängt.

IV. Obligationenrecht. N· 35.

35. Sentenza. deI 28 maggio 1909 nella causa

Aostal1i, convenuto e appellante principale, conl1'o

Ca.meroni, attore e appellante aderente.

275

Appello (adesivo) tardivo. L'atto di motivazione da aggiungere

aHa diehiazaizone di appello in eonformita agli art. 67 al. 4

(70 al. 1) OGF eostituendo un elemento neeessario alla rego-

larita dell'appellazione, deve, anche lui, esser inoltrato nel ter-

mine legale di appello: art. 65 (70 aI.l) OGF. -

Danno

cagionato da un animale (eane aizzato da un giovane mino-

renne ehe l'aeeompagnava): art. 65 CO. -

Responsabllita.

'deI padre deI minorenne, esercente la patria potesta.

(art. 61 CO), eome detentore provvisorio deI cane. -

Constata-

zioni di fatto: art.81 OGF. -

Nozione giuridiea della reIa-

~ione di causa ad effetto . basta un rapporto indiretto e me-

diato suffieietenmentr tangibileperehe possaessere constatato.-

Determinazione del danno (art.52 e 54 CO): figlio . Fuggivano i ragazzi e fra questi il piccolo Came-

r~ni; ma, piu piccolo degli altri, rimaneva in ad~ietro e .piu

esposto quindi ad essere raggiunto dal cane che, Sla per glUO-

care sill, per obbedire alle ingiunzioni deI figlio Aostalli, andava

rinc~rrendolo. La circostanza narrata da uno dei ragazzi, che

il giovane Cameroni sia stato rinversato dal cane, non venne

ritenuta eome sufficientemente provata dall'istanza cantonale.

Invece essa ritiene eonstatato il fatto di avere l'Aostalli

aizzato realmente il cane contro i ragazzi, nonostante le

obbiezioni mosse dal convenuto contro l'attendibilita delle

relative deposizioni testimouiali e nonostante le divergenze

nelle deposizioni di altri testi che eontestarono piu 0 meno

direttamente tale eireostanza. Arrivato il giovane Cameroni

in iscuola, si mise a singhiozzare, non pote leggere ne arti-

colar parola. Fu lasciato in disparte; poscia si re co a easa t

dove si senti poco bene. Il giorno dopo, sempre secondo le

constatazioni dell'istanza cantonale, fu visto uscire un mo-

mento di casa con un fazzoletto in testa, lasciando trasparire

un po'd'affanno. AHa fontana, Ia madre mostro i panni deI

ragazzo tutti sporehi, dicendo che cio doveva provenire daIlI)

spavento subito dal ragazzo. Il giorno successivo, il malore si

fece piu grave; il ragazzo prese convulsioni e strinse il collo

della mamma dieendo: aiutami, mamma, ehe soffoco. Il Dr8

Fraschina chiamato trovo il bambino agonizzante, che spirava

,

,

.

in. sua presenza. COQle causa deUa Illorte venne indicata.

nell'attestato medico «meningite violenta ».

IV. Obligationenrecht. N° 35.

277

Fu in seguito a questi fatti, narrati alquanto differentemente

nelIa petizi.one di causa, ehe il padre Cameroni Pietro, per

se e moglIe, conveniva in giudizio il minorenne Aostalli e

« per esso il di lui padre Alfonso, quale esercente Ia pat~ia

potesta :1>, conchiudendo a che gli fosse accordata una somma

di 3500 fr., oItre le spese funerarie e di malattia a titolo di

risarci~ento pei danni materiali e morali subiti p~r Ja morte

deI ~gl~o, « provoeata dall'atto illecito commesso dal prefato

Aostalh Alessandro. Il convenuto eontestava i fatti ed im-

pugnava che 10 spavento provato fosse stato causa della

morte.

Procedutosi in corso di causa ad una perizia medica, i

periti assunti dichiaravano, deplorando Ia deficienza di ele-

menti piu copiosi e decisivi:

« Il prima dei fenomeni morbosi presentati dal piccolo

C~meroni, e certamente di earattere emotivo e si colIega

direttamente eollo spavento patito : tale fu l'afasia transitoria

la momentanea ineapacita di parIan~, constatata dalla maestr~

di scuola. Tutti gli aItri fenomeni patologici, considerati in

se e piu specialmente nelIa loro successione ed integrazione,

stanno ad indicare un rapido processo morboso, ehe porto Ia

disintegrazione dei centri nervosi e la morte in seeonda

giornata. TI ragazzo presento: inquietudine, debolezza delle

gambe, sussulti, seosse convulsive, vomiti, digrignamento dei

denti, affanno di respiro. Egli aecuso, durante tutto il decorso

deI suo male, dei dolori al petto. DelIa cefalea non paria Ia

moore, ma parIa il medico Sig' Fraschina. N essuno ha rile-

vato se esistesse, ° meno, movimento febbrile.

Tutti questi sintomi possono essere l'espressione di una

meningite acuta ? SI. Invece il fenomeno di shok non si rav-

visa nel CRSO nostro, neI quaIe, malauguratamente, manca i1

reperto microscopico, che pure sarebbe stato di importanza

eapitale.

Data Ia diagnosi -

probabile -

di meningite acuta, quali

le cause ? Le eause piu ome sono le tossiche-infettive. Era

il ragazzo Cameroni in corso di malattia infettiva? Sembra

di doverlo escludere : il ragazzo aveva aspetto sano, non fu

Z78

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz.

mai in cura deI medico e frequentava regolarmente la scuola.

Ma bisogna tener nota che gravissimi processi infettivi pos-

sono decorrere latenti e scoppiare con sintomi di meningite

ad esito rapidamente letale e cio nel corso di pochi giorni e

perfino di poche ore. Una malattia frequente nell'eta infan-

tile, la meningite tubercolare, puo decorrere con estrema

violenza e passare a morte in un periodo di tempo da 10 a

2 ore. (Casi di Dennig, Seeligmüller & Rohrer, nella Clinica

contemporanea di LEYDEN & KEMPLERER.)

Ma Ia meningite puo pure seguire a patemi d'animo

(RUBINO, Dizionario di scienza medica) a sovraeccitazioni

psichiche (LEYDEN & KEMPLERER), ad intossicazioni gastro-

intestinali (FLEISCHER, Manuale di medicina interna). Sotto

questo punto di vista, 10 spavento, che avrebbe colpito il

piccolo Cameroni in pieno periodo digestivo, potrebbe anche

essere chiamato in causa, come il primo anello di una catena

morbigena, che dalla semplice indigestjone sia passata, attra-

verso l'alterato chimismo gastro-intestinale, alla intossicazione

dei cent.ri nervosi, alla meningite Rierosa, aHa rapida paralisi

cerebraie. Anche Ia discreta quantitä. di alcool somministrata

al piccolo paziente a scopo di cura, ed anche la santonina

propinatagli, possono aver aggravata Ia eventuale intossica-

zione cerebrale d'origine gastro-intestinale. Malaugnratamente

-

ripetiamo -

nessuno penso a provocare l'autopsia deI

cadavere, e questa gravissima Iacuna non ci permette di for-

mulare alcun giudizio decisivo. »

Dopo queste osservazioni, i periti rispondevano ai quesiti

loro posti eome segne:

1 ° Quali relazioni patologiche esistono tra Paceaduto al

bambino Cameroni il 25 novembre e Ia sua morte?

Risposta: Non possiamo rispondere in modo positivo.

2° Se i sintomi risultanti dalle prove rendano piu credibile

la tesi deHa morte per meningite 0 non piuttosto quella pro-

voeata dallo spavento?

Risposta: Riteniamo che la morte deI Cameroni sia dovuta.

a meningite.

3° Se 10 spavento possa produrre la meningite ?

IV. Obligationenrecht. N° 35.

279

Risposta: Non riteniamo che uno spavento possa, per se

e direttamente, produrre una meningite, 10 spavento pub

produrla in via indiretta e come concausa, determinaudo nei

eentri nervosi un disturbo cireolatorio e quindi un terreno

propizio aHo attacchimento dei veleni organici (tossine) circo-

lanti nel sangue.

4° Se per causa di meningite acutR. un bambino delI'etä. e

condizioni deI Cameroni possa essere condotto a morte in

48 ore?

Risposta: Rispondiamo recisamente si.

2. -

In relazione a questo rapporto medicale, l'istanza

eantonale pronunciava nel senso dei dispositivi piu sopra

riprodotti, osservando :

Per il certificato medico e per la perizia istituita in causa,

secondo probabilitä., la causa deI decesso e da attribuirsi a

meningite violenta. Come concausa della morle, secondo le

risultanze peritali, il giudice ammette che 10 spavento, pro-

vato dal ragazzetto Cameroni, abbia contribuito alI'esito

letale. Prima era vispo e sano, aHa maestra comunale non

apparvero mai sintomi di malattia organica deI bambino.

Subito dopo il fatto deI cane ace usa tremiti, afasia, sbigotti-

mento, sintomi che provano come una certa scossa repentina

abbia subito il tenero fisico deI piccolo Cameroni; sintomi

ehe valgono a confermare l'opinione deI giudice ehe 10 spa-

vento ha infiuito suH'evento letale, costituendo uno dei fattori

dello stesso ...... Ora, ammesso come coneausa della morte

10 spavento provato, le tesi di diritto da esaminare sono

poco importanti, non avendo la parte Aostalli invocato di

avere usata Ia diligenza ordinaria, quale riehiesta dalle cir-

co stanze, nell'invigilare sul modo di comportarsi deI figlio

Alessandro e d'altra parte non essendo stata espel'ita nessuna

prova al riguardo, in relazione all'art. 61 CO.

Esso Sigr Aostalli, quantunque non ne fosse proprietario,

era detentore deI cane, ehe fu causa deI noto spavento.

Questo cane era, al momento deI easo Iuttuoso, accompagnato

dal figlio Alessandro, che 10 ebbe ad aizzare contro i bam-

bini. In cio non si pub non ravvisare una mancanza da parte

280

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Aostalli e la trascuran,za nel eustodire e vigilare la bestia. Il

figlio, poi, si e re so colpevole non solo di una omissione di

custodia, ma di una colpa grave coll'aizzare il cane. Anzi,

sotto questo punto di vista, avendo agito la bestia, oltre ehe

per proprio impulso, anche pel fatto dell'eccitamento ricevuto

da chi 10 aveva in custodia a quel momento, la domanda

dell'attore oltre ehe dall'art. 61 e appoggiata anehe dall'art. 50

CO.

.

Quanto aHa misura deI danno, dovendosi applicare l'art.52

deI CO, non eileaso di parlare di sostegno dei genitori

Cameroni, trattandosi di un bambino di 6 1/j. anni «ehe era

» ancora lontano, nonehe dal prestare un aiuto ai parenti,

» anche dal fare sperare ehe in un prossimo avvenire avrebbe

» potuto prestarne :.. Tuttavia il giudice, in applicazione

dell'art.54 CO, tenuto calcolo della manifesta gravita della

colpa deI figlio Aostalli (dalla responsabilita incombente al

quale non fu sostenuto doversi sceverare 0 distinguere la

responsabilita deI padre) consistente nel fatto di avere aizzato

il grosso mastino contro i bambini, crede bene di accordare

ex aequo et bono una indennita di 500 fr., in questa comprese

le poche spese di eura e d'inumazione.

In diritto:

1. -

N uHa e da osservare sulla regolarita dell'appellazione

deI convenuto. Per cio ehe coneerne invece quella adesiva

dell'attore, fa d'uopo rilevare ehe quest'ultimo ha bensl dichia-

rato in data .13 aprile di aderire aH'appello Aostalli, ma

che la memOfla contenente la motivazione dell'appello non

venne inoltrata ehe piil tardi, in data 20 aprile. Ora, quando

anche le parti abbiano facoltä. di disgiungere la diehiarazione

adesiva d'appello dall'atto di motivazione profittando di

quest'ultimo per rispondere alla motivazione' avversaria (ved.

RU 30 II p. 698), va da se ehe in cio fare, esse devono

osservare il termine di cui all'art. 70 OGF, essendo l'atto

lli motivazione da eonsiderare co me un elemento necessario

alla regolarita dell'appellazione, cosicche l'appello Aostalli

0.ssendo st~to eomunicato all'attore in data 9 aprile, l'appella-

ZlOne adeslva di quest'ultimo e senz'altro da ritenere tardiva..

IV. Obligationenrecht N° 35.

~l

2. ~

In via preliminareresta inoltre da chiarire la posi-

.zione deI padre Aostalli nella causa attuale, se 10 stesso vi

figuricome semplice rappresentante legale deI minorenne 0

eome eonvenuto personalmente. Nell'intestazione della patio

zione di causa, l'attore adopera la parola c. eonvenuti» al plu-

Tale, ma designa come tali il minorenne Alessandro e «p~r

lostesso» il di lui padre Alfonso, esercente la patria potestä.

Cio portereble a far credere che I'intenzione primitiva

dell'attore fosse di azionare il minorenne rappresentato dal

di Iui padre Alfonso. Ma nelle eonelusioni la domanda e

,diretta esplicitamentc contro il padre (••••), e nel contesto della

petizione e detto: « Ma la persona responsabile, siceome

» autore dell'atto illeeito, e minorenne. Donde la necessita

» legale di rivolgere Ia presente azione eontro quella eivil-

» mente tenuta per legge a rispondere deI danno cagionato

» dalla prima ». Questa ambiguita di espressioni venne eon-

tinuata sia negli allegati delle parti (risposta e conclusioni),

sia dal prima giudice neUa comunicazione della petizione, sill.

dal giudice di appello nell'intestazione deI giudizio appellato;

ma nell'incertezza creata da questi atti di proeedura deve

evidentem ente far stato il tenore delle eonclusioni prese

nella petizione di causa, e eio tanto piil ehe an ehe il eon-

venuto sembra neUe sue eonclusioni di causa eonsiderarsi

~omme eonvenuto personaImente e ehe, in ogni caso, qualora

-egli non avesse voluto assumere questa posizione, avrebbe

potuto e dovuto rilevare tale ambiguitä. proponendo un'ecee-

zione dilatoria davanti le istanze cantonali.

3. -

Iu merito, l'appello deI eonvenuto si basa sopra due

appoggi principali:

a) ehe le circostauze di fatto non siano state epurate in

modo conforme dall'istanza eantonrue per eio ehe eoneerne

l'accaduto dei 25 novembre;

b) ehe tra questo avvenimento e la morte delfiglio dell'attore

non interceda nessun rap porto di causa ad effetto.

Ora, per cio ehe eoneerne l'allegazione sotto a) e bensl

282

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

vero ehe i fatti quall risultano dalle deposizioni testimoniali

non sono esenti da qualehe ineertezza, in ispeeie per cio ehe"

riguarda Ia parte avuta dal giovane Aostalli nell'inseguimento

dei ragazzi da parte deI eane; ma nell'apprezzazione dei

fatti di causa e compito appunto dell'istanza cantonale di

determinare al loro giusto valore le risultanze deI costitut~

testimoniale ed il grado di credibilitä. dovuta ai singoli testi.

Ora non sembra ehe nell'esercizio di questi suoi attributi il

giudiee di appello abbia oitrepassato i limiti di una apprezza-

zione equanime ed obbiettiva, ne per eio ehe eoneerne Ia,

fede prestata agli alunni e eompagni deI defunto Cameroni,

na per cio ehe riguarda Ia spiegazione data sulle divergenze

eoi testi Bonaisi, Guadri ed Olivi. Non e quindi il easo di

soffermarsi alle eritiehe deI convenuto, ed il riassunto di fatto,

deI giudice cantonaIe deve essenzialmente aeeettarsi eome

eonforme agli atti di procedura.

,

Ad b) Piu delicata' invece e la questione deI nesso Iogic~

fra gli eventi deI 25 novembre e Ia morte seguita a breve

distanza deI giovane Cameroni. In difetto di una cura medica

concomitante 0 piu tardi di un'autopsia eadaveriea, il referto

medicale, quale venne riprodotto nel fattispecie, poteva diffi-

eilmente arrivare ad un risultato positivo e doveva naturaI-

mente basarsi sopra dati piu 0 meno positivi. Donde l'incer-

tezza e titubanza dei periti nell'evasione dei quesiti loro posti.

Ma, cionostante I'interpretazione data aUa perizia medica

dall'istanza cantonale, non appare na contraria alle risultanze

da essa fornite, ne aHa nozione costantemente aecettata di

causa ad effetto. I periti diehiarano cioa di non poter stabi-

lire in modo esplieito le relazioni patologiehe ehe possono,

essere intereesse fra i due fatti in questione, ma non negano

per cio ehe una relazione possa aver esistito; essi eseludono·

categorieamente l'ipotesi di una morte avvenuta in seguito a.

shok; meno esplicitamente, ma in termini abbastanza ehiad

(in ragione dello stato florido deI ragazzo prima deI 25 no-

vembre), tanto Ia possibilitil di una meningite tubercolosa,.

quanto quella di una meningita dovuta ad un'infezione oceulta"

preesistente. Invece essi ammettono Ia possibilitä. di una,

IV. Obligationenrecht. N' 35.

283

meningite eausata da patema d'animo in seguito a sovraeeci-

tazioui psichiehe ehe possono, a Ioro modo di vedere, aver

costituito «il primo anello di una catena morbigena », e ri-

spondendo al quesito loro posto sotto il n° 3, affermano eate-

gorieamente che come causa concomitante ed indiretta uno

spavento puo determinare una meningite, in base a quanto

ebbero ad esporre anteriormente, ehe eioe uno spavento

provato in pieno periodo digestivo puo dalla semplice indi-

gestione e attraverso l'alterato ehimismo gastro-intestinale,

passare aHa intossicazione dei centri nervosi, aHa meningite

sierosa, aHa rapida paralisi cerebrale. Ammettendo 10 spa-

vento sublto come eoneausa della morte avvenuta in seguito

a meningite, il giudice cantonale non ha quindi punto alterato

il referto medico, eome esso non ha applieato erroneamente

i criteri aceettati nella pratiea per la nozione di causa ad

efletto, secondo i quali deve una simile relazione ammettersi

non solo quando fra due fatti esiste un rapporto immediato

e diretto, ma an ehe quando vi e un semplice rapporto indi-

retto e mediato sufficientemente tangibile perehe possa esse re

constatato. (Ved. RU 29 11 p. 303 e seg. e 31 11 p. 593, e

per cio ehe concerne in ispeeial modo il danno eausato da

un animale, Ie sentenze RU 21 p. 806 e seg. e 1159 e seg.;

2911 p. 280; 31 II p. 419, ed in ispeeie anche 2711 p. 569).

Un pregiudizio puo essere il risultato di una serie di fatti ehe

s'incatenano gli uni agli altri, ed e spesso solo in seguito a

questo eoneatenazione ehe puo essersi prodotto l'evento

dannoso. Ora, Ia giurisprudenza dei Tribunale federale ha

costantemente riconosciut.o ehe in simili easi, perehe esista

Ia relazione di causa ad effetto, basta ehe l'avvenimento alle-

gato eome causa primordiale deI danno sia uno di quelli, dal

eui eoneatenamento sia emersa Ia conseguenza dannosa, pur-

ehe tale avvenimento stia aneora in certa quale relazione col

pregiudizio sublto. E eio e quanto affermano in eoncreto i

periti, i quali vedono nello spavento provato dal ragazzo

Cameroni uno degli elementi morbosi ehe hanno condotto

indirettamente aHa meningite.

4. -

D'altra parte e aeeertato ehe il cane, ehe fu Ia causa.

'284 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericntsinstanz.

prima della malattia e. delta morte deI piccolo Cameroni,

trovavasi il 25 novembre 1907 neUa detenzione di Alfonso

Aostalli. Sfuggito al proprietario, si era rifugiato presso il

convenuto che l'aveva tenuto provvisoriamente presso di se

e ehe ne era quindi provvisoriamente il detentore. Al mo-

mento in cui avvenne la scena, il cane suddetto si trovava

bensl in eustodia deI figlio Alessandro, ma anche tale eirco-

stanza non muta alla situazione di diritto. Che se il detentore

ha confidato Ia custodia di un animale ad una persona che

deve essa stessa essere sorvegliata e se per difetto di custo-

dia, il eane insuffieientemente sorvegIiato, ha cagionato un

pregiudizio, ne consegue che il detentore non ebbe ad eser-

citare la custodia voluta ed e quindi responsabile direttamente

deI danno causato in forza dell'art. 65 CO (ved. RU 22

p.1184).

Allo stesso risultato si arriva deI resto, ricorrendo ad una

combinazione degli art. 65 e 61. Ammesso anehe che il cane

si trovasse momentaneamente nella custodia diretta deI figlio

Aostalli, quest'ultimo ha evidentem ente commesso una colpa,

eccitando il cane a rincorrere i ragazzi, ed e quindi respon-

sabile deI danno; cosl come il padre, d'altra parte, e respon-

sabile degli atti deI figlio per non aver esercitato sul mede-

simo la sorvegIianza usuale, indicata dalle circostanze, nessun

valore potendosi attribuire all'argomento, invoeato deI resto

solo in questa sede, dell'avere il convenuto procurato noto-

riamente una buona educazione ai propri figli.

Da qualsiasi punto di vista si esamini la situazione, Ia re-

'Sponsabilita deI convenuto Aostalli padre e fuori di dubbio,

ne puo 10 stesso svincolarsene, aUegando di non avere egli

avuto a fornire la pro va delle circostanze escludenti Ia detta

responsabilita a termini degli art. 61 e 65, dal momento che

aveva contestato in linea di massima l'esistenza dei fatti ehe

stavano a base della domanda. Che, essendo egli stato azio-

nato come esercente la patria potesta, non poteva sfuggirgli

1a circostanza, ehe gli si imputava una colpa diretta a sensi

degli articoli suddettL

5. -

Per cio ehe concerne Ia determinazione deI danllo,

IV. Obligationenrecht. N° 35.

l'istanza cantonale ha fatto esclusivalllente applicazione del-

1'art. 54 1. c., ritenendo non poter essere questione dell'art. 52,

gia perehe il bambino Cameroni non avrebbe potuto venire

in aiuto dei genitori ehe in un avvenire molto lontano. Questo

argomento deI giudice cantonale non e conforme aUa giuri-

'Sprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ammesso

-essere dovuta un'indennita anche quando la vittima forniva

non solo degli aIimenti ai genitori, ma dovevasi ammettere,

nel corso ordinario della vita, che i genitori potevano contare

sopra l'assistenza della vittima in un avvenire piu 0 meno

lontano (ved. RU 16 p. 816; 17 p. 642; 23 II p. 88). L'art. 52

e dunque applicabile anche allato dell'art. 54. L'appello

adesivo dell'attore essendo tuttavia da riguardare tardivo,

non puo, gia per ragioni d'ordine, entrare in linea di consi-

derazione un aumento dell'indennitä. accordata. D'aItra parte

non occorre di esaminare se sia 0 meno il caso di diminuire

tale indennita per deficienza di colpa lata. Aparte qualsiasi

apprezzamento su questo punto, l'indennitä. in questione cor-

risponde appena a quanto il Tribunale federale ebbe ad accor-

üare in casi analoghi, anche in difetto di una colpa grave,

per cui non e il caso di ventilare la questione di una riduzione

dell'indennizzo, che appare, anche indipendentemente da.

-ogni rifiesso sul grado di colpa, gia per se stesso piuttosto

esigno.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Non si entra in materia sull'appello adesivo deHa parte

~ttriee; l'appello principale deI convenuto e invece respinto

e confermato il giudizio di appello 20 gennaio 1909.