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32_I_576

BGE 32 I 576

Bundesgericht (BGE) · 1906-07-10 · Italiano CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 3m 3n\)entar be~ Jtonfurfe~ lS' üuibHer, ber Mm Jton~

furßilmt tRorfd)ad) burd)gefü~rt \Oiro, figuriert al~ ~Uth)Um unter

mr. 365 eine,,~ofant~ ~u{it~ unb fBanbmafd)ine" im (Sd)at?ung.6~

mede I)on 800 %r. :Da~ 3n\)entar

ent~('tlt a\tlei Jtolonnen, oie

eine mit

fI W{ilffe", oie ilnbm mit lIJ'tomp". (J'tompeten31tüde)

überfd)rieben. :Die genemnte W{ilfd)ine tft in ber le~tern Jto[onne

IJeraeid)net mit ber l.8eifügung

fI~igent. (Stürm

~adlJ. :Da~

Jtonfur~ilmt ~orfd)ild) 1)at barüber in ber

f)UMe~gerid)tltd)en

3nftan3 auf SJlnfrnge beß .3nftruftton~rid)ter~ bie ~rf(arung ge.

geben: bie ID~afd)ine ljabe IJodaufig nur IJom W{aifegut

au~ge~

fd)ieben \Ocrbm \OoUen, \Oaljrenb man bie %rilge ber J'tom:peten3=

quaHtat erjt nad) bel' ~ntfd)eii)Ung über ben

~igentum~anf:prud)

~abe tÖfen moUen unb follen.,sn bel' ~at \Oilr bie J'tonfurßber=

\Oaltung aunäd>ft gegen ben :tlrtttanfpred)er (Stürm -

ber fein

~ig('Utum~red)t an ber W{afd)ine auf einen mit bem ®emein=

fd)utbner üuibUer am 5.,3uni 1905 aogefd)foffenen mertrag

ftü\)te, laut \Oeld)em er bie W{afd)ine faufte unb fte gfeid)aeitig.

bem merfäufer üut6fier \)crmielete -

nad)

~rt. 242 ®d)Jt®

i)orgegangen unb ~atte bann, bOll bel' :tlurd)fü~rung be~ ~ro=

aeffeß nbfe9cnb, bie tRed)te gegen Eitürm ben ljeutigen tRefurren"

tm, 6teinlin une J'tonforten, nIß J'tonfurßgliiubigern im (Sinne

be~ ~{rt. 260 (Sd)J't® abgetreten. (Stürm unterlief{ und) bem

fEermitHunA~\)orftanbe bie meHrre merfolgung feincß

~:(nfprud)es

gegen bie mefurrenten. :tlarcmf IJerfügte oa~ ~mt bie mer\Oertun~ .

Ocr im:afd)ine unb mud)te baIJon bem ®ememjd)ulbner um 9. ID(Q!

1906 ~n3eige mit bem JBeifügen, 'oie W{afd)ine \Oerbe

nad)ften~

bt'rfteigert, \Oenn nid)t innert ae9n ~ngen l.8efd)rocrbe gefü9rt merk

üuibIier befd)\Oerte fid) a{i$bann, inbem er au~fü9rte, bie W{n~

fd)ine jei i1)m für oie

~ußftbunfl feineß l.8eruf:ß aIß

~I~fd)ner

unentbe1)rlid) unb i9m be~9alb aIß .Ro~etenaftuct au berat1en.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

576

C. Entscheidnngen der Schnldbetreibungs-

si, faiSll.nt usage de la faculte que lui confere l'art. 86 LP, le

recourant intentait action contre la creanciere poursuivante,

en repetition de Ia somme payee par Iui ensuite du comman-

dement de payer, poursuite n° 90498, demeure sans opposi-

sition, Ia creanciere poursuivante ne saurait tirer argument

de ce qu'elle aurait ete actionnee sous la denomination de

< Cie Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses » Oll

de «Cie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz

Carbonique liquefie », pour pretendre, dans Ie premier cas,

qu'elle n'existerait plus, ou, dans le second, qu'elle n'aurait

rien reQu.

IV. Le recourant n'a pas conelu ä. ce que les actes de la

poursuite fussent rectmes de maniere ä. ce que Ia creanciere

poursuivante y fut designee sous sa denomination actuelle au

lieu de l'etre sous son ancienne denomination. L'on n'a donc

point ä. s'arreter iei ä. eette question.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

82. Sentenza. del 10 luglio 1906 nella causa Giova.nna.cci.

Pignoramento di parti indivise di una successione; realizzazione;

avviso d'incanto. Art. 132 LEF.

1. In nna eseeuzione promossa contro 19inio e Giacomo

Giovannacci, ad istanza deli' avv. Giov. Bezzola, creditore di

un importo di 4116 fr. 05, l'Ufficio di Loearno staggiva, in

data deI 27 ottobre 1904: Ia parte spettante ai debitori nel-

l'ereditä. deI defunto Ioro padre Gaetano Giovannaeci, decesso

poco tempo prima.

Riehiesta, in conformita deIl'art. t32, di fissare il modo di

realizzazione, l'Autorita di vigilanza, dopo aver inutilmente

tentato di indnrre i eoeredi a procedere aHa. divisione, auto-

und Konkurskammer. No 82.

577

rizzava l'Ufficio a procedere alla vendita delle due parti indi-

vise; su di che I'Ufficio faceva pubblicare, nel foglio uffieiale

deI 16 febbraio 1906, l'avviso d'incanto dell'ottava parte in-

divisa degli stabili formanti la successione deI fu Gaetano

Giovannacci, faeendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato

-degli immobili formanti l'asse ereditario paterno.

Suceessivamente,l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni

messi in vendita, inscrivendovi un credito ipoteeario di

200 fr. in favore dello Stato deI Cantone Ticino ed un diritto

lli usufrutto e d'abitazione in favore della siga Giovannacei

Rosa, vedova deI fu Gaetano e madre dei debitori escussi.

TI 16 marzo suecessivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio

Antonio ricorrevano all'Autorita cantonale di sorveglianza,

chiedendo l'annullazione dell'esecuzione promossa contro Igi-

nio e Giacomo Giovannacci od, eventualmente, concludendo a

ehe invito fosse fatto all'Ufficio di inscrivere nell'eleneo

oneri i debiti risultanti dall'inventario delIa suecessione deI

fu Gaetano Giovannaeci.

I ricorrenti allegavano che la successione era gravata da

pareechie passivita elevantisi a piiI di 10000 franehi; che

secondo I'art. 589 deI Codice civile ticinese ognuno degli

~redi aveva il diritto di chiedere ehe i debiti fossero pagati

prima della divisione; ehe fintantoche non era avvenuto il

pagamento, non era possibile di procedere aHa realizzazione

della parte indivisa appartenente ai debitori; che di conse-

guenza dovevansi annullare gli atti d'esecuzione ed ingiungere

aH'Ufficio di procedere anzitutto alla liquidazione dell'eredita

ed al pagamento dei relativi debiti. 0 quanto meno gli si

dovesse ordinare di far risultare dall'eleneo oneri ehe la sue-

cessione era gravata di parecchie passivitä. come all'inven-

tario.

Tanto l'Autoritä. inferiore che l'Autoritä. superiore re spin -

gevano il rieorso, l'Autorita superiore fondando~i. sul riflesso:

ehe se il diritto inerente all'art. 589 era un dmtto reale, 1

ricorrenti l'avevano perduto non notifieandolo in conformitä.

,degli art. 138 e 140 delIa Legge E. e F.; se inveee era un

diritto personale, non poteva essere invocato che in confronto

578

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

degli aItri coeredi, ma non in confronto dei creditori proee-

denti.

2. E eontro questa deeisione che Rosa ed Antonio Gio-

vannacci ricorrono attualmente aI Tribunale federale, ripren-

dendo Ie eonclusioni e gli argomenti presentati davanti le

istanze cantonaIi.

In diritto :

I. Il disposto deIl'art. 589 deI Cod. civ. tic. non ha nulla a

ehe fare nel easo attuaie. Quest'artieolo, che da il diritto ad

ogni coerede di reelamare il pagamento dei debiti, od una

sufficiente garanzia per tutti gli effetti della solidarieta, prima

di procedere alla divisione, non potrebbe essere invoeato che

qualora nel fattispecie uno 0 piu eoeredi, 0 al Ioro posto i

creditori procedenti, pretendessero di far procedere alla

divisione prima deI pagamento dei debiti 0 prima ehe fosse

prestata una cauzione suffieiente.

Ma nulla di simile avviene nel easo concreto. L'Ufficio di

Locarno ha staggito le due parti indivise spettanti agli escussi

sulla successione deI loro padre.

L'Autorita di vigilanza richiesta, in conformita dell'art. '132,

di determinare il modo di realizzazione di queste due parti

indivise, ha ordinato all'Ufficio di realizzarle come talL Quests

misura poträ. forse sembrare inopportuna, in quanto l'Auto-

ritä. di vigilanza avrebbe forse agito in modo piu conforme

agli interessi delle parti, nominando un delegato speeiale

eoll'incarieo di procedere alla divisione in concorso degli altri

coeredi e ordinando poi all'Uffieio di realizzare Ie parti toe-

canti agli escussi; ma per quanto inopportuna, essa sfugge sr

controllo dei Tribunale federale e non venne punto fatta

oggetto di ricorso.

Attualmente non si tratta quindi di passare alla divisione

della successione deI fu Gaetano Giovannaeei, sol easo nel

quale potrebbe invoearsi rart. 589, ma unieamente di rea-

lizzare le due interessenze staggite, eome parti indivise nells

successione. L'art. 589 e dunque affatto fuori di applica-

zione.

II. Inconcepibile deI pari e eome i ricorrenti possano pre-

und Konkurskammer. N° 82.

579

tendere ehe non sia possibile di staggire una parte indivisa

di una sueeessione prima deI pagamento delle relative passi-

vita, allorquando un simile pignoramento e espressamente

previsto agli art. 104 e 132 della Legge federale. I pericoli,

ehe essi affermano inerenti a simile procedura non esistono

naturalmente ehe neUa loro fantasia e partono da un eoneetto

affatto erroneo che essi sembrano avere, al pari dell'Ufficio,

della natura giuridica di una parte sueeedurale indivisa. Per-

mettendo che possano essere staggite e realizzate delle parti

indivise, la Legge federale non ha naturalmente voluta san-

eire ehe possa essere messa all'incanto l'interessenza di un

dato eoerede sopra i singoli beni della suecessione, senza

tener conto delle passivitiL delle quali la sueeessione e gravata.

La parte indivisa spettante ad un eoerede non e rappresen-

tata da altrettanti diritti di comproprietä., quanti sono i beni

dai quali e formata la suecessione, 0 vieeversa di altrettante

obbligazioni, quante sono le passivita di cui e gravata; essa

non e un'interessenza in parte qua in ogni singolo bene 0

debito suecedurale, in modo ehe si possa procedere aHa rea-

lizzazione di questi beni singolarmente 0 cumulativamente,

lasciando sussistere a earieo dell'erede i debiti della succes-

sione, ma e un diritto ineorporeo unico, il cui contenuto potra

variare a seeonda delle disposizioni di diritto eantonale che

regolano la materia, ma ehe nonostante queste differenze e

e rimane per sua natura un diritto incorporeo unieo. I coeredi

non sono dunque comproprietari di ogni singolo ente succe-

durale, ma hanno solamente sulla successione, considerata

come un'universitas, un diritto incorporeo, ed e questo di-

ritto e non i singoIi enti componenti la sueeessione, ehe e

,

.

oggetto deI piguoramento, allorquando 10 stesso Vlenne operato

sulla parte indivisa di una successione. Tanto e vero ehe la

Legge fed. Esec. e Fall. non considera mai il pignoramento

di una parte indivisa di una suceessione come un pignora-

mento immobiliare, per quanto Ia suecessione possa essere

eomposta in tutto od in parte di immobili, m~ eome ~n pi-

gnoramento di un diritto incorporeo, ed applIea p~rclO. aHa

realizzazione, non le regole ehe coneernono la realizzazlOne

580

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs·

dei beni stabili, ma quelle che coneernono la vendita dei

beni mobili.

E quindi a torto ehe emanando l'avviso d'incanto, l'Uffieio

ha posto in vendita non le parti indivise come taIi, ma 1a

quota parte spettante ai debitori sni singoIi beni della sue-

cessione, senza riguardo ai debiti succeduraIi. Un simile modo

di procedere non si spiega appnnto ehe da un concetto affatto·

erroneo della natUl'a giuridiea de1l'ente staggito, ed e da

questo procedere erroneo che e nata la situazione anormale

contro la quale insorgono i ricorrenti, e ehe avrebbe difatti

potuto ave re per effetto di lasciare a loro carico i debiti deHa

successione.

Il pignoramento essendo stato opel'ato sopra parti in divise,

e l'Autorita di vigilanza avendo ordinato che fossero realizzate

come tali, sono solamente 1e parti indivise in questa 101'0

qualita, con tutti i diritti e le obbligazioni che ne conseguono,

che possono formare oggetto dell'incanto, cosicche i compra-

tori si troveranno semplicemente subrogati nei diritti e negli

obblighi degli escussi, cio che non puo avere nessun inconve-

ni ente per i coeredi.

eosl procedendo, verra a scomparire anche la situazione

anormale creata dall'Ufficio, senza ehe oecorra ne di annul-

lare l'esecuzione, cio che non sarebbe per nulla giustificato t

na di ordinare all'Ufficio, come domandano subordinatamente

i ricorrenti, di inscrivere all'elenco oneri i debiti di cni e

gravata l'eredita, che un elen co oneri non avrebbe nepp ure

dovuto essere allestito, non trattandosi, come fu gia osservato,

di una vendita immobiliare.

Per questi motivi,

TI Tribunale federale

pronnncia :

Il ricorso e ammesso nel senso delI'annuIlazione dell'avviso

d'incanto, eon invito all'Ufficio di procedere aHa realizzazione

delle dne parti indivise staggite nella loro qualitä. di parti

« pro indiviso » e non dell'ottavo sui beni stabiIi.

und Konkurskammer. N° 83.

83. §'ttffdjrib ""lU 18. ~u(i 1906 in (S(t~en

~tcturtu unb .j"nf"dm.

581

Kompetenzanspruch und Eigentumsansprache im Konkurse. (Kom-

petenzqualität einer Abkantmaschine für einen Flaschnermeister,

Art. 92 Ziff. 3 SchKG.) Möglichkeit der Kompetenzqualitätvon

(nicht dem Schuldner gehörendem) Dritteigentum.

1. 3m 3n\)entar be~ Jtonfurfe~ lS' üuibHer, ber Mm Jton~

furßilmt tRorfd)ad) burd)gefü~rt \Oiro, figuriert al~ ~Uth)Um unter

mr. 365 eine,,~ofant~ ~u{it~ unb fBanbmafd)ine" im (Sd)at?ung.6~

mede I)on 800 %r. :Da~ 3n\)entar

ent~('tlt a\tlei Jtolonnen, oie

eine mit

fI W{ilffe", oie ilnbm mit lIJ'tomp". (J'tompeten31tüde)

überfd)rieben. :Die genemnte W{ilfd)ine tft in ber le~tern Jto[onne

IJeraeid)net mit ber l.8eifügung

fI~igent. (Stürm

~adlJ. :Da~

Jtonfur~ilmt ~orfd)ild) 1)at barüber in ber

f)UMe~gerid)tltd)en

3nftan3 auf SJlnfrnge beß .3nftruftton~rid)ter~ bie ~rf(arung ge.

geben: bie ID~afd)ine ljabe IJodaufig nur IJom W{aifegut

au~ge~

fd)ieben \Ocrbm \OoUen, \Oaljrenb man bie %rilge ber J'tom:peten3=

quaHtat erjt nad) bel' ~ntfd)eii)Ung über ben

~igentum~anf:prud)

~abe tÖfen moUen unb follen.,sn bel' ~at \Oilr bie J'tonfurßber=

\Oaltung aunäd>ft gegen ben :tlrtttanfpred)er (Stürm -

ber fein

~ig('Utum~red)t an ber W{afd)ine auf einen mit bem ®emein=

fd)utbner üuibUer am 5.,3uni 1905 aogefd)foffenen mertrag

ftü\)te, laut \Oeld)em er bie W{afd)ine faufte unb fte gfeid)aeitig.

bem merfäufer üut6fier \)crmielete -

nad)

~rt. 242 ®d)Jt®

i)orgegangen unb ~atte bann, bOll bel' :tlurd)fü~rung be~ ~ro=

aeffeß nbfe9cnb, bie tRed)te gegen Eitürm ben ljeutigen tRefurren"

tm, 6teinlin une J'tonforten, nIß J'tonfurßgliiubigern im (Sinne

be~ ~{rt. 260 (Sd)J't® abgetreten. (Stürm unterlief{ und) bem

fEermitHunA~\)orftanbe bie meHrre merfolgung feincß

~:(nfprud)es

gegen bie mefurrenten. :tlarcmf IJerfügte oa~ ~mt bie mer\Oertun~ .

Ocr im:afd)ine unb mud)te baIJon bem ®ememjd)ulbner um 9. ID(Q!

1906 ~n3eige mit bem JBeifügen, 'oie W{afd)ine \Oerbe

nad)ften~

bt'rfteigert, \Oenn nid)t innert ae9n ~ngen l.8efd)rocrbe gefü9rt merk

üuibIier befd)\Oerte fid) a{i$bann, inbem er au~fü9rte, bie W{n~

fd)ine jei i1)m für oie

~ußftbunfl feineß l.8eruf:ß aIß

~I~fd)ner

unentbe1)rlid) unb i9m be~9alb aIß .Ro~etenaftuct au berat1en.