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25_I_523

BGE 25 I 523

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

"l}ütfliel) fein."

~rt. 92 ßiff. 4 u. 5 b~ ~unbeßgefe~eß l}ätten

in biefem ~alle analoge ~muenbung ou finben.

TI. :Die fantonalc

~ufftd)tßbel}ßrbe lUieß bie

~efd)lUerbe enn

11. ~uguit 1899 aIß unbegriinbet ab. ~ie ~emfung aur ßiff.

4 unb 5 beß &r1. 92 eiL, fül}rt fie auß, jet unautreffenb, ba

eine aUßbel}nenbe 3nter:prt'fatton im ®inne ber

~efcfJwerbe nad)

bem 3nl}aUe biefer ßiffem nicfJt ange1)e. ~ucfJ 3iff. 3 fei nid)t

anlUcnbbar; benn felbft lUenn man bie

oS;)unbe~uel)t aIß ~et'Uf

auffaHe, fo fel fie eß \)orliegenben ~aUeß bei biefem befel)eibenen

Umfange ntel)t, fonbem blouer ~ebenerlUerb. SDer ~elUeiß ber be~

rufßmiif3igen ';!{ußübung fci niel)t erbrael)t.

III. ~Ieifel)mamt refuniede gegen biefen ~ntfd)eib innert nü~~

lid)er ~rift an baß ~unbeßgerid)t. ~r gibt au, baS er frül}er bie

oS;)unbeaud)t aIß ~ebenbefd)iiftigung betrieben l}abe; infolge mer.

lufteß feiner el}emaHgen ~nfteUung fei fie aber feitl}er unb 3IUat"

bereltß \)01' bem q3fiinbungß\loU3ug feine berufßmiif3ige

~rlUerbß.

tl}iitigfeit gelUorben. 31)1' befd)eibener Umfang l:pred)e gerabe für

~elaffung ber ge:pfiinbeten Dbiefte aIß .R:om:petenaftücfe.

SDie 6el)ulbbeirei&ungß" unb .R:onfurßfammer aiel}t

i n ~rlUiiguug:

SDer ~t't. 92 beß ~unbeßgefe~eß nennt unter ben bafelbft auf:::

9C3iil}lten .R:om:peten3ftiiden bie oS;)unbe nid)t. ~nberfeitß fann biefer

~t'tifeI, lUeH finguliireß 1Jted)t entl}artenb, ntcfJt in ber \lom 1Jte:::

furrenten beantragten 5lleif e außbel)nenb tnter:pretiert roerben.

6:peaieU liif3t fiel) ber l,)orliegenbe ~aU nid)t unter bie ßiffer 4

beß ~rt. 92 fubfumieren, lUeld)e anbere

~terarten betrifft. ßum

l,)oru~erein unrid)tig tft eß ferner f bie ge:pfiinbeten oS;)unbe

a{~

,,~al)t'ungßmtttel" im 6lnne ber ßlffer 5 au oeaeiel)nen. ~nbIid)

tft aud) ßlffer 3 nid)t aUl1,lenb'6ar. SDenn lUie baß $unbeßgerid)t

f~on lUieberl}olt (\)gL a. ~. ~ntfd)etbung 1. 6. ~ranf, ~b. XXII,

~r. 121, unb~ntf1;eib 1. 6. ~e~manl1 \lom 1. ~:pril 1899)*

erflärte, rönnen ~iere nid)t a{$,,5llerfaeuge" ober,,@eriitfd)aftenli

im 6tl1ne genannter ßlffer angejel}en werben.

SDemnad} l}at bie -0el)ulb&etreibungß" unb .R:onfurßfammer

erfannt:

SDer 1Jtefmi3 roirb abgelUiefen.

* Siehe oben, No 49, S. 291 fT.

und Konkurskammer. N° 106.

106. Sentenza dei 20 ottobre 1899 nella causa

Credito ticinese.

523

Esecuzione contro un debitore inscritto al registro di commercio.

Art. 39 E. F.

1

0 La Banea Credito Tieinese si vanta ereditrice verso

eerto Severino Antonini della somma eomplessiva di fr. 5300.

Per ottenere il pagamento essa proeedeva in via eseeutiva

ed otteneva il pignoramento di diversi beni, di cui venne in-

de!ta la :~ndita nei giorni 14 giugno, pegli stabili, e 26 aprile

pel mobIli. DeI ehe informato il signor Primavesi Pietro di

Lugano, altro creditore deU' Antonini, faeeva opposizione aHa

vendita, fondandosi sul fatto ehe il debitore essendo inseritto

al Registro di eommereio, quale membro deUa Ditta Fratelli

Antonini fu Salvatore, non pot eva essere eseusso se non via

di fallimento. Rispose Ia banea ereditrice obbiettando: ehe

il ricorso era tardivo, Ia procedura in via di pignoramento

non essendo stata impugnata entro il termint\ utile dell'art. 17

della Legge federale; ehe il eredito Primavesi non era deI

resto provato e non dava in ogni easo altro diritto all'oppo-

nente, ehe di ehiedere la partecipazione al pignoramento in

base agli art. 110 e seg. della Legge fed.; ehe amm:sso

anehe il fatto dell'iserizione deI debitore a1 Registro di Com-

mereio, non ne risultava ehe l'eseeuzione dovesse sospen-

dersi, la procedura di fallimento non essendo obbligatoria

ed essendo libero a ciaseuno di procedere eome meglio gli

aggradej ehe il debito, di eui la Banea domandava il paga-

mento, e un debito pers.onale e non un debito della Ditta;

ehe il Cod. ÜbbI. distingue il patrimonio soeiale da quello par-

tieolare (art. 568) ed aeeorda al ereditore sociale il diritto di

attenersi al patrimonio partieolare di un socio, solo in quanto

rimane insoddisfatto dalla liquidazione deI patrimonio sociale;

ehe il creditore sociale non ha nessun privilegio di fronte ai

ereditori partieolari e deve pereio rieonoseere la posizione

privilegiata aequistata eon un pignoramento anteriore; ehe non

e contestato ehe i beni oppignorati al ereditore siano di perti-

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

nenza particolare; che non ha mai esistito una societa in

nome collettivo Fratelli Antonini; ehe se avesse anche esistito,

sarebbe stata seiolta per Ia morte di uno dei so ci, avvenuta

.anteriormente alIa eontrattazione deI debito in questione;

ehe Ia Banea creditriee non avrebbe mai potuto domandare

il fallimento di una Ditta eolla quale non ha mai eontratto

ne debito, ne eredito, ma avrebbe potuto domandare sola-

mente 10 :seioglimento delIa societa, a :norma dell'art. 574 deI

0.0., qualora nell'esecuzione intentata contro uno dei soci

fosse rimasta impagata. TI rieorso essere dunque infondato.

20 Tanto l'antorita cantonale inferiore, quanta quella supe-

tiore di vigilanza ammisero l'opposizione Primavesi; l'Autoritä

superiore per i motivi seguenti: Quantunque non sia da

negligersi l'opinione espressa dalla prima istanza, ehe trattan-

dosi di disposizioni d'ordine pubblieo non sia applicabile il

termine di 10 giorni dell'art. 17, Ia relativa vioiazione poten-

dosi considerare eome un easo di denegata giustizia, pure

nella questione presente non e necessario di oe cup arsene, il

signor Primavesi non potendo aver avuto eognizione deI

pignoramento prima del1a pubblicazione deI bando sul foglio

ufficiale deI 21 aprile, ed il suo ricorso in data 2 maggio

€ssendo stato quindi insinuato in termine utile. Quanto al

merito, e manifesto che contro uoa persona inscritta alregistro

di commercio, anche quale socio di una societä. in no me

collettivo, l'eseeuzione non puo proseguirsi ehe in via di

fallimento. L'art. 33, N° 2, e piit ehe categorico in proposito.

Il disposto den'art. 574 deI C.O. non ha nulla a ehe fare in

materia. L'eseeuzione dovra bensl aver luogo sopra i beni per-

sonali deI debitore, prima che sulla sua quota nella societa,

ma cio non toglie ehe debba proseguirsi in via di fallimento.

Questa via fu prescritta nell'interesse dei terzi e per assi-

curare anehe ai ereditori piu Iontani una parita di diritto coi

creditori primi procedenti, e questo fine sarebbe completa-

mente deluso se i ereditori personali deI socio potessero con

un pignoramento, ignorato dai ereditori della Ditta, impadro-

nirsi in tutto 0 in parte dei beni personali deI socio.

30 Contro questo giudizio Ia Banea creditriee ricorre attual-

mente al Tribunale federale, insistendo nelle obbiezioni da

und Konkurskammer. No t06.

525

lei pres~ntate davanti le istanze cantonali, specialmente in

quella dl tardivitä. deI rieorso Primavesi e domandando in

.

"

,

VIa prmclpale, l'annullazione delIa sentenza dell'Autorita

superiore di vigilanza ed il mantenimento dei pignoramenti

~s~guiti; in. via subordinata, Ia sospensione degli atti eseeu-

tiVl colla rIserva pel Credito Tieinese di far vaiere nelIa

proeedura di fallimento i diritti aequisiti eol pignoramento.

4° La parte Primavesi eonehiude inveee domandando la

rejezione deI rieorso.

In diritto:

1

0 Il fatto dell'iserizione deI debitore Antonini al registro

di eommereio, quantunque non aecertato espressamente ne

dall'una ne dall'altra istanza cantouale, pure deve ritenersi

per vero, non avendolo il ricorrente eontestato nel suo rieorso

e l'esistenza di una Ditta Fratelli Antonini essendo dimostrat~

.anehe dalla lettera 11 luglio deI Presidente deI Tribunale di

Lugano, ehe eomunica al Tribunale di Appello I'apertura deI

fallimento sulla Ditta stessa. E dunque da ritenersi che

all'epoea in cui venne iniziata l'esecuzione della banca

l'icorrente, il debitore continuava a figurare al registro di

·eommercio quale soeio di una societa in nome collettivo e

questo fatto e decisivo di fronte al disposto delI'art. 3!J della

Legge federale. Ne e esatto di sostenere, come fa il ricor-

rente, ehe Ia soeieta sia stata seiolta neeessariamente fin dal

1891 per Ia morte di un socio, l'art. 575 deI Cod. ObbI.

dando fa~oIta alle soeieta in nome collettivo di prolungare

Ia loro ~sls.tenza anche malgrado il recesso di uno 0 piu so ci,

e 10 sClOghmento dovendo deI resto essere susseguito daHa

liquidazione della societa, in base aIl'art. 580.

2

0 L'esecuzione era ~unque indubbiamente diretta contro

.on debitore inseritto nel registro di commercio. Ora tale ese-

euzione pel disposto eategorieo dell'art. 39 della Legge E. e

F. non poteva essere prosegnita altrimenti che in via di falli-

mento. Le sole eeeezioni ehe Ia legge eonosce a tale riguardo

sono quelle stabilite dai suecessivi art. 41-43. All'jnfuori di

.questi casi il disposto dell'art. 39 e di stretta osservanza

motivo pel quale l'art. 38 eonfida agli ufficiali eseeutori di

xxv, 1. -

1899

35

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

determinare quale spede di esecuzione si debba applicare_

E dunque infondata l'affermazione deI ricorrente che ciaseun

creditore sia libero di procedere nel modo che piu gli

aggrade. La proeedura da seguirsi e fissata daU'ufficiale ese-

eutore in eonformita di legge, e questa all'art. 39 stabilisee

ehe « quando il debitore e inseritto nel registro di eommerei(}

in una delle qualita sottoindieate» (fra le quall quella oceu-

pata nel easo eoncreto dal debitore Antonini), l'eseeuzione

debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare

nessuna distinzione a riguardo della natura deI debito, tanto

se si tratta di nn debito personale ehe di un debito sociale.

E chiaro deI resto ehe solo in tal modo si poteva raggiungere

quella parita di trattamento voluta dalla legge in favore delle

petsone ehe valltano dei erediti verso uno dei debitori indi-

eati all'art. 39. Imperoeehe se fosse lecito al creditore, 0

all'ufficiale eseeutore, di procedere a loro beneplacito, in

via di pegno 0 in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile

ai terzi, ehe vantano essi pnre dei erediti, di salvaguardare

i loro diritti di fronte al primo creditore procedente, sia per

Ia diffieolta di aver eonoseenza delle eseeuzioni incoate) sia

perehe spesse volte, il loro titolo di eredito non essendo än-

eora liquido, sareb be loro impossibile di proseguire eventual--

mente l'eseeuzione.

30 Il pigiloramento eseguito di fronte al debitore uon era

dunque regolare. E tale irregolarita era tale, stante il testo

eategorieo dell'art. 39, che l'autorita di vigilanza avrebbe

potuto intervenire anehe d'ufficio, senza . attendere reclami.

Cio posto, non eileaso di esaminare se il rieorso sia stato

inoltrato in tempo utile 0 meno, e se i rieorrenti erano 0 meno

autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione deI pignoramento in

favore della Banea Credito Ticinese si impone da se, indipen-

dentemente dalla questione di sapere se i termini prescritti

dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. II, 17)_

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuneia:

TI ricorso della Banea Credito Ticinese e respinto.

und Konkurskammer. N. 107.

107. Sentenza dei 28 ottobre 1899 nella causa

Donati-Zanetti.

Applicahilita dell'art. 109 0 dell'art. 107 L. E. e F. '1

527

1

0 La rieorrente e figlia della signora Marianna Zanetti-

Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiaseo e dalla Banea

popolare di Bellinzona in pagamento di nna s~mma eomples-

siva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati

pignorati alla debitriee, nelIa sua abitazione a Bironico

diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendieati

dalla rieorrente eome sua proprieta. Ma tale pretesa non

venne rieonoseiuta dai creditori, pereui l'Ufficio di Eseeu-

zione e Fallimenti fissava aHa rivendicante un termine di 10

giorni per far valere Ie sue razioni in giudizio (art. 107 della

Iegge E. e F.). La rieorrente rieorse eontro questo provvedi-

mento dell'nfficio aIl'autoritä di vigilanza addueendo: ehe in

vi:tu d~ un .atto notarile 3 settembre 1898 era divenuta pro-

pnetana dl tutta la sostanza stabile semovente e mobile

della signora Regli-Zanetti; ehe essa ~ra nel pieno e eom-

pleto godimento delle eose aequisite; ehe dimorava a Bironico

ed esercitava tutti i diritti e le ragioni di proprietaria e

padrona; ehe di eonseguenza non toecava a lei ma bensi ai

ereditori proeedenti di farsi attori, in applieazi~ne di quanto

dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge K e F. A

prova di queste asserzioni Ia rieorrente produeeva l'atto

notalile 3 settembre 1898, nel quale e detto ehe la vedova

Regli-Zanetti, trovandosi in eta avanzata e in eondizioni da

non poter piu continuar:e Ia gestione della propria sostanza,

vende e eede coll' immediata traslazione di possesso e pro-

prieta di diritto e di fatto alla propria figlia Carmela

Zanetti, moglie deI signor Gius. Donati, tutta Ia propria

sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni Nri di

mappa) eontro l'obbligo dell'aequirente di assnffiersi il paga-

mento delle ipoteehe gravitanti sopra Ia sostanza medesima,

ascendenti all'incirea al prezzo reperibile dei beni ceduti.

2

0 Malgrado tale doeumento, le istanze cantonali di vigi-