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25_I_527

BGE 25 I 527

Bundesgericht (BGE) · 1899-01-01 · Italiano CH
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526 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- determinare quale specie di esecuzione si debba applicare~ E dunque infondata l'affermazione deI ricorrente che ciascun ereditore sia libero di procedere nel modo ehe piil gli aggrade. La procedura da seguirsi e fissata dall'ufficiale ese- eutore in conformita di legge, e questa all'art. 39 stabilisee ehe « quando il debitore e inseritto nel registro di eommerei() in una delle qualita sottoindicate» (fra le quall quella oceu- pata nel easo eoncreto dal debitore Antonini), l'eseeuzione debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessuna distinzione a riguardo della natura deI debito, tant() se si tratta di un debito personale ehe di un debito sociale~ E ehiaro deI resto ehe solo in tal modo si poteva raggiungere quella parita di trattamento voluta dalla legge in favore delle persona ehe vantano dei erediti verso uno dei debitori indi- eati all'art. 39. Imperocehe se fosse lecito al creditore, (), all'ufficiale eseeutore, di procedere a Ioro beneplaeito, in via di pegno 0 in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi, ehe vantano essi pure dei erediti, di salvaguardare i loro diritti di fronte al primo ereditore proeedente, sia per la diffieolta di aver eonoscenza delle esecuzioni ineoate, sia perehe spesse volte, il Ioro titolo di eredito non essendo M- eora Iiquido, sarebbe loro impossibile di proseguire eventual- mente l'esecuzione. 3° 11 pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque regolare. E tale irregolarita era tale, stante iI test() categorieo dell'art. 39, ehe l'autorita di vigilanza avrebbe potuto intervenire anche d'ufficio, senza 'attendere reclami. Cio posto, non eileaso di esaminare se il ricorso sia stato inoltrato in tempo utiIe 0 meno, e se i ricorrenti erano 0 meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione deI pignoramento in favore della Banea Credito Tieinese si impone da se, indipen- • dentemente dalla qnestione di sapere se i termini prescritti dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. TI, 17)~ Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: 11 tieorso della Banca Credito Ticinese e respinto. und Konkurskammer. N0 107.

107. Sentenza del 28 ottobre 1899 nella causa Donati-Zanetti. ApplicalJilita delI'art. 109 0 dell'art. 107 L. E. e F. ? 527 1 0 La ricorrente e figIia della signora Marianna Zanetti- Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiasco e dalla Banea popolare di Bellinzona in pagamento di una s~mma compies- siva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati pignorati alla debitriee, nella sua abitazione a Bironico diversi beni mobiIi ed immobili, gIi stessi vennero rivendicatt dalla rieorrente come sua proprieta. Ma tale pretesa non venne rieonosciuta dai creditori, pereui l'Ufficio di Eseeu- zione e Fallimenti fissava alIa rivendieante un termine di 10 giorni per far valere 18 sue razioni in giudizio (art. 107 della legge E. e F.). La ricorrente ricorse contro questo provvedi- mento deIl'ufficio all'autorita di vigilanza addueendo: ehe in vi~il d~ un .atto notarile 3 settembre 1898 era di venuta pro- pnetana dl tutta la sostanza stabile, semovente e mobile delIa signora Regli-Zanetti; ehe essa era nel pieno e com- pieto godimento delle eose aequisite; che dimorava a Bironieo ed esercitava tutti i diritti e Ie ragioni di proprietaria e padrona; ehe di eonseguenza non toccava a lei ma bens! ai creditori procedenti di farsi attori, in applicazi~ne di quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 delIa legge E. e F. A prova di queste asserzioni Ia rieorrente produceva l'atto notarile 3 settembre 1898, nel quale e detto ehe Ia vedova Regli-Zanetti, trovandosi in eta avanzata e in eondizioni da non poter piil continuaz:~ la gestione delIa propria sostanza, vende e eede coll'immediata traslazione di possesso e pro- prieta di diritto e di fatto aHa propria figlia Carmela Zanetti, moglie deI signor Gius. Donati, tutta Ia propria sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni Nri di mappa) eontro l'obbligo dell'acquirente di assum.ersi il paga- mento delle ipoteehe gravitanti sopra Ia sostanza medesima aseendenti all'ineirea al prezzo reperibile dei beni eeduti. ' 2 0 Malgrado tale documento, Ie istanze eantonali di vigi- 528 Entscheidungen der Schuldbetreibung»- Ianza inferiore e superiore, respinsero il rieorso, partendo dal punt~ di vista ehe per l'applicazione de:l'art. 107 0 109 deHa legge E. e F. era di importa~za capI~al~ non !a pro- prietä, ma il possesso effettivo degh ogget.tl pI.gnoratl e ~he questo possesso, da quanto rilevavasi degli atb, doveva nte- nersi in favore delIa debitriee. . L'autoritä superiore di vigilanza aggiunge a questa motlVa- zione quanto segue: un' atto di vendita, fatto in forma pub- bliea, pub comprendere tutte le clausole le piu espliciti circa Ia trasmissione deI possesso a favore deI compratore, senza ehe percio Ia cosa veuduta sia pa~sata neH' e~ettivo e ~a­ teriale possesso dell'aequirente. E la semphee materiale detenzione quella ehe sta a base degli art. 106-109 della Iegge E. e F. e non gia il diritto al possesso deHa cosa da rivendieare' ~ detta norma vale tanto pei mobili eome per gli stabili, ;ome e stato a piu riprese. gi~dicato al Tribunale federale. La trasmissione della proprIeta edel possesso al mezzo di documento pubblieo non basta quindi per l'appli~a­ bilitä dell'art. 109. Il rivendieante deve provare l'effettlvo godimento, Ia possibilita di immediata e materiale di~posi: zione cib ehe non poteva farsi nel easo eonereto gh entI staggiti essendo stati pignorati neHe mani della debitrice, e cio ehe non fu nemmeno allegato dalla rieorrente. 30 E eontro questa deeisione, in data deI 14 mglio 1899, ehe la signora Donati-Zanetti ricorre al Tribunale federale. Essa spiega anzitutto ehe Ia vendita 3 settem?re 189~ v~nn~ fatta pel motivo ehe avendo Ia signora Regh-Zanettl dilapl- dato in gran parte la sua sostanza, era asso~u~ame~te neees- sario di porre un ripiego aHa sua am~lllst~azlOne .. ?r~ inveee di farla interdire, per sentimento filIale SI eseogIto dl rieorrere aHa cessione in atti, per dare alla figlia il mezzo di liquidare Ia posizione. In virtu di questo atto Ia ~con'ent~ ha ottenuto anehe l'immissione nel possesso effettlvo degli stabili oppignorati. Asserendo il contrario l' Autoritä superiore di vigilanza ha urtato eontro il disposto dell'art 709 deI Codiee eivile ticinese, il quale dispone ehe «l'immissione ~ in possesso degli stabili ha luogo dal momento deI eon- und Konkurskammer. No 107. 529 » tratto» ed ha violato il prineipio di proeedura tieinese, seeondo il quale Ie dichiarazioni contenute in un atto pubblieo, e quindi in un atto notarile, fanno fede sino ad inserizioae per falso ed a prova in contrario. Che Ia rieorrente non abbia allegato di avere il possesso materiale degli stabili in que- stione, e cosa affatto eontraria aHa veritä. CoH'istrumento 3 set- tembre 1898 si e ossequiato anche ai disposti dell'art. 199 e 200 deI CO. per cio ehe riguarda i mobili. DeI resto chi abita una easa, e ritenuto di avere anehe il godimento dei mobili ivi eontenuti. La debitriee non ha contestato Ia riveudieazione della rieorrente; essa non ha eontestato ehe Ia propria figlia, quale eessionaria, era in possesso delle eose staggite. Ora se Ia debitriee ammette di non essere in possesso degli oggetti pignorati, eome e possibile di applicare l'art. 107? N eHa peggiore delle ipotesi, eoabitando Ia rieorrente eolla madre, essa avrebbe in ogni easo Ia eondetenzione e cio basterebbe per far decidere Ia eontroversia in suo favore. La rieorrente domanda pereio l'annullazione della sentenza den' Autoritä superiore di vigilanza e ehe il Tribunale federale abbia a diehiarare applieabile l'art. 109, non l'art_ 107 della legge E. e F. 4° Rispondendo i ereditori, Fratelli Berta, obbiettano in primo luogo ehe il Tribunale federale non e eompetente per oeeuparsi deI rieorso, trattandosi di una questione di possesso e quindi di una sempliee questione di fatto; subordinata- menta ehe i beni oppignorati si trovavano in possesso della debitriee e non della rieorrente, e ehe per eonfessione stessa della ricorrente l'istrumento 3 settembre 1898 non e altro ehe un atto stipulato in frode dei ereditori. '. In diritto,' 1° E a ragione ehe l'istanza eantonale diehiara ehe per l'ap- plieazione deH'art. 109 0 dell'art. 107 della legge E. e F. tutto dip ende dal vedere chi sia effettivamente il detentore degli oggetti pignorati. Se e il debitore ehe ne ha il possesso, e l'art. 107 ehe deve appliearsi, indipeudentemente dal fatto se il possesso sia esercitato per eonto suo 0 per eonto di un altro. La questione di sapere per eonto ed in nome di chi 530 Entscheidungen der Schuldbetrewungs- 10 stesso venga esereitato, puo sollevarsi solo nel easo in cui i beni staggiti non si trovatlsero in mano deI debitore, ma vi fossero dubbi ehe quest'ultimo ne abbia tuttavia Ia detenzione per l'intermezzo di un terzo. Se cio fosse realmente, si dovrebbe anehe in tal easo procedere secondo l'art. 107. 2° L'istanza cantonale ha dunque gindicato rettamente dichiarando che un semplice contratto di vendita, stipulante il trapasso immediato in favore deI compratore deHa pro- prieta, edel possesso, non basta per costituire Ia detenzione effettiva di cui agli art. 106 e seguenti della Iegge federale, ma ehe e necessario inoltre Ia consegna e l'oceupazione degli enti acquisiti. Cio risulta ehiaramente dal riflesso che le nozione deI possesso, in quanto essa determina Ia posizione delle parti di attore 0 di convenuto neH'azione di rivendica- zione, e una nozione di diritto federale, affatto indipendente dai disposti deI diritto cantonale, in forza dei quali il possesso di uno stabile pue. essere ottenuto anche solo mediante contratto. 30 Cio posto, il litigio si riduce ad una semplice questione di fatto, ossia alla questione di sapere se Ia madre della ricorrente abbia realmente Ia detenzione degli oggetti pigno~ ratio Ora non risulta che ammettendo tale possesso l'istanza cantonale abbia giudicato in opposizione agIi atti. 11 rimpro- vero che Ie muove Ia ricorrente di aver ritenuto che il pos- sesso effettivo non sia mai stato da lei rivendicato, nel mentre essa ha sempre sostenuto di avere il godimento degli enti piguorati, si spiega pel fatto che tale prelesa fu sempre sollevata unicamente in relazione agli effetti deIl'atto di compera, ma mai come conseguenza di una occupazione effettiva avvenuta da parte della eompratrice. In tal sense si deve interpretare anche l'osservazione contenuta nel ricorso al Tribunale federale, secondo Ia quale Ia ricorrente, nell'ipo- tesi piil sfavorevoIe, «coabiterebbe» colla debitrice ed avrebbe quindi il eompossesso degli enti in questione. In ogni caso, non sarebbe ni ente affatto provato ehe Ia ricor- rente abiti presso Ia di lei madre a Bironico e non col pro- prio marito, come e da presumersi naturalmente. L'indirizzo und Konkurskammer. No t08. <ehe figura sopra alcune lettere prodotte in atti e anzi adatto ,.3. far ritenere il contrario. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: TI rieorso e respinto.

108. ~ntf~eib bom 7. lJ(obem6et 1899 in Sa~en ~etreioung~~ unb Jronfur~amt ®oIot~urn~2eoetU unb Jronfotten. 1,Veibergutsansprache; Rückzug derselben; Pfändung durch Gläubiger der Ehefmu; Bestreitung; Vorgehen nach Art. 106 ff. Retr.-Ges. I. .'Jm Jronfurfe be~ ~ufen D6re~t, ~aotifanten in ®ten~en, ma~te bie ~~eftau be~ ®emeinf~ulbnets, ~malie ge6. Jrej3let, eine ?llieioetgut~anf:pta~e \.)on 85,436 ~r. 30 ~t~. geUenh. SDie ~nfpteCf}erin wUt'be im Jroffofation~:pIan füt hie :pril)Uegiette ~älfte biefes ~ettage~ in Jrrajie IV ange\l)iefen. ®egen biefe Jtoffofation ljatten ®. Jrrentel &: ~ie. unb fieoen an~ete ®{äu~ niget bc~ D6re~t te~t3eittg Jrlage erljooen, mit bett ~egeljten, ~~ lei bie ~orbetung ber ~tau D6te~t al~ ni~toeftegenb unh ungürtig 3U etfHiten unb au~ bem Jrl)ffofation~:pIan aU~3U\llcifen, unb e~ fei bie frei \llerbenbe Summe ben JrIägem 3u3uf:pte~en, fO\llcit aUt SDectung iljret ~otberungen erfotbetli~. SDiefen 1Red)t~~ ocgel}ten ljat fi~ ~tau Dore~t am 18. ,3uH 1899 unteqogeu. ~m 20 • .'Juli et\l.litftett ~\l.lei ®liiu6iget betfelben, S)en3i & Jruff\} unb So{otl}mnet s)ü(f~faffe, auf iljte smei6etgut~,mf:pra~e im Jronfurfe il}re~ ~l}em,mn~ ~treft, an beifen ®telle f:piitet na~ (tngel}o6enet ~etteioung befinittbe \ßfdnbung ttat. ~uf het \ßfän" bungßurfunbe \llurbe oemetft, bau (tuf bie ~tauengut~forberung bie (t~t ®I(iu6iget, bie biefeI6e im Jronfurfe beß ~l}emann~ DOt~t <mgcrod)ten l}atten, m:nf:pru~ er'l}e6en; e~ \llutbe ben :pfiinbenben @[äu6igern eine 3el}ntägtge ~rift our )ßeftteitung biefet ~tnf:prü~e ge::