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80.2023.97

Ticino · 2021-10-06 · Italiano TI
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Procedura: revisione, competenza, ultima autorità che si è pronunciata nel merito, sentenza cantonale poi impugnata al TF, competenza del TF

Sachverhalt

-   nell’ambito della costituzione della __________ SA, Lugano, avvenuta con rogito del 1° febbraio 2012 del notaio __________, Lugano, RI 1, cittadino italiano con permesso B, ha confermato l’assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate;

-   nella decisione del 23 agosto 2017, con cui ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano commisurato la sua sostanza imponibile in fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.-, avendo aggiunto alla sostanza imponibile dichiarata il valore delle azioni della __________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--;

-   con reclamo del 19 settembre 2017 il contribuente ha sostenuto di non essere mai stato azionista della __________ SA, come confermato da una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico della stessa;

-   con decisione del 18 marzo/22 luglio 2020 il fisco ha respinto il reclamo del contribuente;

-   con sentenza del 12 luglio 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha respinto il suo ricorso contro la decisione dopo reclamo;

-   Il 14 settembre 2021 RI 1 ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, che lo ha respinto, nella misura in cui ammissibile, con sentenza del 25 gennaio 2022 (2C_725/2021);

-   con decisione del 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto un reclamo del contribuente, che contestava anche per il periodo fiscale 2014 l’attribuzione delle azioni della __________ SA;

-   con istanza del 15 maggio 2023, indirizzata al Tribunale federale, alla Camera di diritto tributario e all’Ufficio di tassazione di Lugano, RI 1 chiede la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, argomentando che il 16 febbraio 2023 la __________ SA ha “finalmente consegna[to] il contratto di mandato (allegato) tra __________ SA e gli azionisti della spettabile __________ SA”, dal quale “si può evincere senza alcun dubbio che l’azionista non è… RI 1”. Diritto

-   Sebbene l’istanza di revisione faccia riferimento all’imposta cantonale e anche all’imposta federale diretta, si ritiene che la stessa si riferisca esclusivamente all’imposta cantonale sulla sostanza, oggetto delle procedure di reclamo e di ricorso evocate;

-   la questione non necessita tuttavia di essere approfondita, essendo l’istanza comunque irricevibile;

-   secondo gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD, la revisione compete alla stessa autorità che ha emanato la decisione o sentenza nel frattempo cresciuta in giudicato;

-   la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono successivamente essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

-   in materia sia d’imposta federale diretta sia d’imposta cantonale, la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali;

-   è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

-   nel caso in esame, la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2013 è passata in giudicato solo dopo il giudizio del Tribunale federale del 25 gennaio 2022, che è entrato nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui era ammissibile;

-   ne consegue che l’autorità competente per la revisione è lo stesso Tribunale federale, che ha deciso per ultimo sulla fattispecie litigiosa e la cui sentenza ha in tal modo sostituito il giudizio cantonale impugnato (cfr. sentenza 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 2.2);

-   per quanto attiene alla tassazione relativa al periodo fiscale 2014, la stessa è passata in giudicato trenta giorni dopo la notificazione della decisione con cui, il 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente;

-   la competenza a pronunciarsi sull’istanza di revisione dell’imposta cantonale 2014 è conseguentemente dell’Ufficio di tassazione, che si è pronunciato per ultimo sulla questione controversa;

-   nella misura in cui il contribuente ha indirizzato alla Camera di diritto tributario la sua istanza di revisione delle tassazioni IC 2013 e 2014, la stessa è pertanto irricevibile;

-   la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dell’istante. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   L’istanza è irricevibile .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.      80.– per un totale di                                                      fr.    280.– sono a carico dell’istante.

3.   Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 30.05.2023 80.2023.97 Tessin Camera di diritto tributario 30.05.2023 80.2023.97 Ticino Camera di diritto tributario 30.05.2023 80.2023.97

Procedura: revisione, competenza, ultima autorità che si è pronunciata nel merito, sentenza cantonale poi impugnata al TF, competenza del TF

Incarti n. 80.2023.97 80.2023.98 Lugano 30 maggio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretari a Mara Regazzoni parti RI 1 rappr. da: RA 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 15 maggio 2023 in materia di revisione IC 2013 e 2014. Fatti

-   nell’ambito della costituzione della __________ SA, Lugano, avvenuta con rogito del 1° febbraio 2012 del notaio __________, Lugano, RI 1, cittadino italiano con permesso B, ha confermato l’assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate;

-   nella decisione del 23 agosto 2017, con cui ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano commisurato la sua sostanza imponibile in fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.-, avendo aggiunto alla sostanza imponibile dichiarata il valore delle azioni della __________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--;

-   con reclamo del 19 settembre 2017 il contribuente ha sostenuto di non essere mai stato azionista della __________ SA, come confermato da una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico della stessa;

-   con decisione del 18 marzo/22 luglio 2020 il fisco ha respinto il reclamo del contribuente;

-   con sentenza del 12 luglio 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha respinto il suo ricorso contro la decisione dopo reclamo;

-   Il 14 settembre 2021 RI 1 ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, che lo ha respinto, nella misura in cui ammissibile, con sentenza del 25 gennaio 2022 (2C_725/2021);

-   con decisione del 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto un reclamo del contribuente, che contestava anche per il periodo fiscale 2014 l’attribuzione delle azioni della __________ SA;

-   con istanza del 15 maggio 2023, indirizzata al Tribunale federale, alla Camera di diritto tributario e all’Ufficio di tassazione di Lugano, RI 1 chiede la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, argomentando che il 16 febbraio 2023 la __________ SA ha “finalmente consegna[to] il contratto di mandato (allegato) tra __________ SA e gli azionisti della spettabile __________ SA”, dal quale “si può evincere senza alcun dubbio che l’azionista non è… RI 1”. Diritto

-   Sebbene l’istanza di revisione faccia riferimento all’imposta cantonale e anche all’imposta federale diretta, si ritiene che la stessa si riferisca esclusivamente all’imposta cantonale sulla sostanza, oggetto delle procedure di reclamo e di ricorso evocate;

-   la questione non necessita tuttavia di essere approfondita, essendo l’istanza comunque irricevibile;

-   secondo gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD, la revisione compete alla stessa autorità che ha emanato la decisione o sentenza nel frattempo cresciuta in giudicato;

-   la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono successivamente essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

-   in materia sia d’imposta federale diretta sia d’imposta cantonale, la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali;

-   è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

-   nel caso in esame, la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2013 è passata in giudicato solo dopo il giudizio del Tribunale federale del 25 gennaio 2022, che è entrato nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui era ammissibile;

-   ne consegue che l’autorità competente per la revisione è lo stesso Tribunale federale, che ha deciso per ultimo sulla fattispecie litigiosa e la cui sentenza ha in tal modo sostituito il giudizio cantonale impugnato (cfr. sentenza 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 2.2);

-   per quanto attiene alla tassazione relativa al periodo fiscale 2014, la stessa è passata in giudicato trenta giorni dopo la notificazione della decisione con cui, il 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente;

-   la competenza a pronunciarsi sull’istanza di revisione dell’imposta cantonale 2014 è conseguentemente dell’Ufficio di tassazione, che si è pronunciato per ultimo sulla questione controversa;

-   nella misura in cui il contribuente ha indirizzato alla Camera di diritto tributario la sua istanza di revisione delle tassazioni IC 2013 e 2014, la stessa è pertanto irricevibile;

-   la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dell’istante. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   L’istanza è irricevibile .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.      80.– per un totale di                                                      fr.    280.– sono a carico dell’istante.

3.   Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :